Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 44/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 7.1.2020 e vertente t r a
(c.f. ) nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
nella via Palermo n. 5, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giuseppe Sciascia Cannizzaro e Carmelo Bruno,
ATTORE
e
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Conegliano nella via Alfieri n. 1, e per essa la procuratrice Controparte_2
(c.f. ), a sua volta legittimata in virtù di procura rilasciata
[...] P.IVA_2
dall'originaria mandataria in persona del direttore Controparte_3
generale dott. rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Lacitignola CP_4
e Leonardo Blandino.
CONVENUTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
per l'effetto, alla luce dei motivi spiegati in premessa, da intendersi qui integralmente ripetuti
e trascritti, o con ogni miglior formula, ritenere e dichiarare illegittimo, nullo, annullare o
comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 877/2019 reso dal Tribunale Civile di Agrigento,
nel procedimento monitorio recante R.G. n. 2139/2019, su istanza della società CP_1
sotto le date dei 16.24 settembre 2019, notificato al signor il
[...] Parte_1
successivo 16 novembre 2019.
Condannare la società opposta alla rifusione delle spese processuali”.
Per la convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta: “In via preliminare
- Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su
prova scritta, né essendo di pronta soluzione.
In via principale
Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto della opposizione proposta, rigettarla in toto e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In subordine
Accertare e dichiarare che l'odierno opponente è debitore nei confronti di Controparte_1
della somma di € 21.439,69 e, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà
nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannare la medesima al pagamento
della predetta somma o della maggiore o minor che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi e spese.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
M O T I V A Z I O N E
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, chiedeva la Parte_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 877/2019, emesso il 16.9.2019, con il quale il Tribunale di Agrigento gli aveva ingiunto il pagamento di € 21.439,69, oltre interessi al saggio
2 convenzionale e spese processuali della procedura monitoria nella misura di € 540,00 per compensi ed € 145,00 per spese, oltre accessori di legge in favore dell'opposta. A fondamento delle proprie difese, l'opponente preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della società opposta contestando la validità della cessione dei crediti in blocco nonché l'opponibilità di tale operazione nei suoi confronti. Nel merito, deduceva la nullità del contratto di mutuo, sottoscritto con MPS consum.it il 15.7.2010 sul presupposto che le somme oggetto del prestito non fossero mai state erogate e messe nella disponibilità dell'opponente. In via subordinata, lamentava l'usurarietà degli interessi con un TAEG di gran lunga superiore a quello nominalmente pubblicizzato nello schema negoziale (16,01%) a fronte di un tasso soglia che, per il periodo e la categoria di credito di riferimento, è del 17,32% in quanto contenente dei costi previsti dal contratto, quali spese istruttorie e di assicurazione, comportanti di fatto un innalzamento del TAEG oltre tasso soglia.
Si costituiva in giudizio e per essa la procuratrice Controparte_1 [...]
a sua volta legittimata in virtù di procura rilasciata dall'originaria Controparte_2
mandataria chiedendo, in via preliminare, concedersi Controparte_3
la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto delle domande formulate in opposizione. A fondamento delle proprie difese affermava che il credito ingiunto derivava dal contratto di finanziamento n. 3712352 concluso da Pt_1
e Consum.it – gruppo Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con il quale veniva richiesto
[...]
un finanziamento per € 17.826,78 da estinguersi mediante la corresponsione di 36 rate mensili di € 561,04 ciascuna. Con atto del 22.6.2015, Controparte_5
nella qualità di incorporante cedeva il proprio credito all'odierna Controparte_6
opponente, giusto avviso in G.U. n. 75 del 2.7.2015 e comunicazione di avvenuta cessione al debitore ceduto del 7.9.2015. Nel merito, contestava tutte le domande formulate in atto di citazione concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo.
3 All'udienza del 21.12.2020, veniva rigettata la richiesta della provvisoria esecutorietà e assegnato alle parti termine di 15 giorni per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria.
Atteso l'esito negativo, la causa proseguiva mediante istruzione documentale;
indi veniva posta in decisione con i termini cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
1. Sulle questioni preliminari.
Parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione processuale di Controparte_1
(rectius titolarità del credito), ritenendo la cessione non opponibile all'opponente, in mancanza di iscrizione della suddetta cessione sul registro delle imprese.
L'eccezione è infondata.
Giova, preliminarmente, rilevare che la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che:
“In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno
dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie
consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la
valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla
stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 4277 del
10/02/2023 (Rv. 666807 - 02).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto in giudizio tutti gli atti attestanti le vicende traslative del credito ceduto e in particolare: 1) l'avviso di cessione dato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 75 del 2.7.2015 del portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di – quale avente causa di Controparte_7
– in seguito a un'operazione di fusione per incorporazione di Controparte_6 CP_6
nella cedente;
2) la procura generale del 5.4.2017, rep. n. 58952 e racc. n. 15958
[...]
4 con la quale in persona del legale rappresentante pro tempore, ha Controparte_1
conferito procura a per la riscossione, gestione, liquidazione, Controparte_2
disposizione, l'incasso ed il recupero dei crediti e per porre in essere ogni attività necessaria od opportuna per l'amministrazione dei crediti;
3) l'iscrizione al registro delle imprese da parte della cessionaria giusta visura storica camerale (cfr. all. e alla comparsa di costituzione e risposta); 4) l'avviso dell'avvenuta cessione del credito di CP_3
e Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del 7.9.2015; 5) le procure speciali alle liti
[...]
con le quali in persona del suo direttore generale dott. , Controparte_1 CP_4
ha conferito mandato agli avvocati Stefania Lacitignola e Leonardo Blandino per il presente giudizio;
6) la disponibilità, in capo alla cessionaria, delle documentazione contrattuale relativa alla posizione dell'attore opponente.
Alla luce di tutti questi elementi, deve ritenersi accertata la titolarità del credito in capo alla società Controparte_1
2. Merito della lite.
Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo contestando l'effettiva messa a disposizione della somma finanziata, a suo dire, mai erogata. In secondo luogo, ha contestato l'applicazione di un TAEG superiore al tasso soglia usurario.
I motivi di opposizione sono infondati e vanno rigettati. Dalle risultanze probatorie è
emerso che in data 12.7.2010 aveva chiesto un prestito personale alla Parte_1
società Consum.it - gruppo Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che veniva accettato il successivo 15.7.2010. Le condizioni economiche del contratto prevedevano un totale finanziamento di € 17.826,78 da restituirsi in 36 rate mensili dell'importo di € 561,04
ciascuna, un TAN del 7,85%, un TAEG del 16,01% e un tasso di mora del 15,96%. Dal
libro giornale di contabilità inerente alla posizione dell'opponente del 15.10.2019 si evince che al momento della conclusione del contratto (15.7.2010) la banca erogava € 16.000,00
in favore di con la causale “erogazione finanziamento”. La circostanza che Parte_1
l'opponente avesse ricevuto il finanziamento trova ulteriore conforto nell'estratto conto
5 certificato ex art. 50 TUB, prodotto agli atti di causa, contenente la lista dei movimenti sino al 22.6.2015 nel quale sono annotate le rate corrisposte da alla banca per un Pt_1
totale di 9 rate consecutivamente pagate, mentre le successive rimanevano insolute.
L'opponente pagava poi la rata n. 12. Nessun'altra rata veniva corrisposta. Pertanto, il
31.5.2012 decadeva dal beneficio del termine e diveniva esigibile un Parte_1
importo di capitale residuo di € 7.991,05. Il successivo 22.6.2015 tale credito veniva ceduto all'odierna opposta. Non avendo l'opponente versato alcuna rata alla cessionaria,
residuano un totale di 26 rate insolute per € 14.163,31 oltre interessi e spese per €
7.276,48 per un totale complessivo di € 21.439,69.
Non merita accoglimento la domanda circa la natura usuraria del TAEG contrattuale,
formulata in termini alquanto generici e sprovvista di un principio di prova a supporto (la richiesta CTU deve ritenersi esplorativa). Inoltre, si rileva che nel trimestre 1 luglio – 30
settembre 2010 il TEG per la categoria di operazioni “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, nella quale rientra il prestito personale concesso all'opponente, era del 13,08% giusto D.M. del 21.6.2010, comunicato alla Banca d'Italia a mezzo comunicato stampa del
22.6.2010. Ne deriva, ai sensi della l. 108/1996, un tasso soglia del 19,62%; pertanto il
TAEG contrattualmente previsto nella misura del 16,01% risulta sottosoglia.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore di cui al d.m. 55/2014 (così come aggiornato dal d.m.
147/2022), con applicazione dei valori minimi stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 877/2019 del 24.9.2019 (R.G. 2139/2019), dichiarandolo esecutivo;
6 2) condanna l'opponente a rifondere all'opposta le Parte_1 Controparte_1
spese di lite del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 2.540,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 31.3.2025
Il giudice
Matteo De Nes
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