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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 4554/2024 VG
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale congiuntamente presentato da
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rispettivamente difesi e rappresentati dall'avv. NESTO ROBERTA, presso la stessa C.F._2
elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, nel reciproco rispetto ciascuno.
2. I figli e sono affidati secondo le modalità stabilite dal Tribunale per i Persona_1 Persona_2
Minorenni di Venezia con decreto n. 2199/2023 ed eventuali successive modifiche.
3. I minori avranno in ogni caso residenza prevalente presso la madre nella casa familiare sita a Eraclea in via
Ugo Betti n. 5/A/7, la quale rimane assegnata alla signora IN con arredi e corredi.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli liberamente, almeno due pomeriggi alla settimana e con festività
alternate, e comunque nei tempi e con le modalità indicate dal Servizio Sociale affidatario secondo le prescrizioni del Tribunale per i Minorenni.
5. I genitori, in ogni caso, confermano e ribadiscono che rispettano i tempi e le modalità di visita che il Servizio
ha indicato e che vorrà indicare, nel rispetto del preminente interesse dei figli e tenuto conto delle età di
Per_ ciascuno ( 17 anni;
8 anni). Per_2
6. Il signor si obbliga a corrispondere alla signora entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di Pt_2 Pt_1
contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di euro 200,00 (e, quindi, di euro 100,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
7. Le spese straordinarie per il mantenimento della figlia saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%
ciascuno, secondo il seguente schema:
- Spese scolastiche senza preventivo accordo: libri scolastici;
spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di
400,00€); spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio; con preventivo accordo: spese per asilo nido e scuola infanzia in quanto non obbligatorie;
iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative oltre alla quota del 50%
delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale
di Venezia;
ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
- Spese medico-sanitarie
Senza preventivo accordo: tickets sanitari;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie); spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private); spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
con preventivo accordo: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad
500,00€ annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore a 300,00€ annua,
salvo diverso accordo dei genitori;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, ana-
lisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private;
- Spese di natura ludica o parascolastica senza preventivo accordo: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di 400,00€ con preventivo accordo:
corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, tea-tro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi spor-tivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo,
scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore a 60,00€ oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
- Altre spese Senza preventivo accordo: Spese di custodia di prole minorenne (babysitting); spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.
8. L'assegno universale per i figli viene integralmente devoluto nella misura del 100% a favore della signora
Il Sig. con la sottoscrizione del presente accordo presta espressamente la propria Pt_1 Pt_2
autorizzazione e il proprio consenso a ciò.
9. I coniugi, come dichiarato, sono economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a qualsiasi pretesa economica reciproca a titolo di mantenimento.
10. Le spese straordinarie o altre pendenze sono state regolate consensualmente e senza contenzioso.
11. Non sono presenti controversie tra le Parti in merito alla suddivisione di beni mobili o immobili.
12. Le parti concordano di regolare i rapporti con i figli non definiti in questa sede secondo le decisioni che verranno assunte dal Tribunale per i Minorenni di Venezia nel procedimento n. 104/2023 R.R. ad oggi pendente.
Per il Pubblico Ministero:
Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 13.11.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, in data 14.10.2006 a Sedico, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune
di Sedico al n. 18, Parte II, Serie A, anno 2006; che da tale unione erano nati i figli minori , il Persona_1
20.09.2007 e , il 22.09.2016; che nel procedimento n. 104/2023 R.G. presso il Tribunale Persona_2
per i minorenni di Venezia gli stessi erano stati affidati ai Servizi Sociali AULSS4 Veneto Orientale e collocati in un Centro Diurno con residenza prevalente presso la madre nella casa coniugale come da decreto n.
2199/2023 del Tribunale per i minorenni. Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la dichiarazione di separazione consensuale. Contestualmente formulavano la richiesta che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata per il 2.3.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta con decreto del 13.12.2024, lette le note depositate il 21.2.2025 in cui le parti insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice
tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda come formulata dai ricorrenti merita di essere accolta, ritenendo questo Giudice che le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Si dà atto che la parti hanno manifestato la volontà di far proprie le statuizioni del Tribunale dei minorenni di
Venezia, relative al procedimento n. 104/2023 R.G., in punto definizione del regime di affidamento dei figli minori e alle modalità di frequentazione padre-figli, ferma restando la residenza prevalente dei minori presso la madre.
Nulla per le spese stante l'accordo raggiunto.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite sopra riportate;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese.
Venezia, 10.4.2025 La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 4554/2024 VG
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale congiuntamente presentato da
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rispettivamente difesi e rappresentati dall'avv. NESTO ROBERTA, presso la stessa C.F._2
elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, nel reciproco rispetto ciascuno.
2. I figli e sono affidati secondo le modalità stabilite dal Tribunale per i Persona_1 Persona_2
Minorenni di Venezia con decreto n. 2199/2023 ed eventuali successive modifiche.
3. I minori avranno in ogni caso residenza prevalente presso la madre nella casa familiare sita a Eraclea in via
Ugo Betti n. 5/A/7, la quale rimane assegnata alla signora IN con arredi e corredi.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli liberamente, almeno due pomeriggi alla settimana e con festività
alternate, e comunque nei tempi e con le modalità indicate dal Servizio Sociale affidatario secondo le prescrizioni del Tribunale per i Minorenni.
5. I genitori, in ogni caso, confermano e ribadiscono che rispettano i tempi e le modalità di visita che il Servizio
ha indicato e che vorrà indicare, nel rispetto del preminente interesse dei figli e tenuto conto delle età di
Per_ ciascuno ( 17 anni;
8 anni). Per_2
6. Il signor si obbliga a corrispondere alla signora entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di Pt_2 Pt_1
contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di euro 200,00 (e, quindi, di euro 100,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
7. Le spese straordinarie per il mantenimento della figlia saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%
ciascuno, secondo il seguente schema:
- Spese scolastiche senza preventivo accordo: libri scolastici;
spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di
400,00€); spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio; con preventivo accordo: spese per asilo nido e scuola infanzia in quanto non obbligatorie;
iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative oltre alla quota del 50%
delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale
di Venezia;
ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
- Spese medico-sanitarie
Senza preventivo accordo: tickets sanitari;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie); spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private); spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
con preventivo accordo: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad
500,00€ annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore a 300,00€ annua,
salvo diverso accordo dei genitori;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, ana-
lisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private;
- Spese di natura ludica o parascolastica senza preventivo accordo: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di 400,00€ con preventivo accordo:
corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, tea-tro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi spor-tivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo,
scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore a 60,00€ oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
- Altre spese Senza preventivo accordo: Spese di custodia di prole minorenne (babysitting); spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.
8. L'assegno universale per i figli viene integralmente devoluto nella misura del 100% a favore della signora
Il Sig. con la sottoscrizione del presente accordo presta espressamente la propria Pt_1 Pt_2
autorizzazione e il proprio consenso a ciò.
9. I coniugi, come dichiarato, sono economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a qualsiasi pretesa economica reciproca a titolo di mantenimento.
10. Le spese straordinarie o altre pendenze sono state regolate consensualmente e senza contenzioso.
11. Non sono presenti controversie tra le Parti in merito alla suddivisione di beni mobili o immobili.
12. Le parti concordano di regolare i rapporti con i figli non definiti in questa sede secondo le decisioni che verranno assunte dal Tribunale per i Minorenni di Venezia nel procedimento n. 104/2023 R.R. ad oggi pendente.
Per il Pubblico Ministero:
Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 13.11.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, in data 14.10.2006 a Sedico, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune
di Sedico al n. 18, Parte II, Serie A, anno 2006; che da tale unione erano nati i figli minori , il Persona_1
20.09.2007 e , il 22.09.2016; che nel procedimento n. 104/2023 R.G. presso il Tribunale Persona_2
per i minorenni di Venezia gli stessi erano stati affidati ai Servizi Sociali AULSS4 Veneto Orientale e collocati in un Centro Diurno con residenza prevalente presso la madre nella casa coniugale come da decreto n.
2199/2023 del Tribunale per i minorenni. Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la dichiarazione di separazione consensuale. Contestualmente formulavano la richiesta che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata per il 2.3.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta con decreto del 13.12.2024, lette le note depositate il 21.2.2025 in cui le parti insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice
tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda come formulata dai ricorrenti merita di essere accolta, ritenendo questo Giudice che le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Si dà atto che la parti hanno manifestato la volontà di far proprie le statuizioni del Tribunale dei minorenni di
Venezia, relative al procedimento n. 104/2023 R.G., in punto definizione del regime di affidamento dei figli minori e alle modalità di frequentazione padre-figli, ferma restando la residenza prevalente dei minori presso la madre.
Nulla per le spese stante l'accordo raggiunto.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite sopra riportate;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese.
Venezia, 10.4.2025 La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero