Articolo 1827 del Codice civile
Articolo 1741Articolo 1828
Versione
19 aprile 1942
Art. 1827.

(Effetti dell'inclusione nel conto).

L'inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva.

Se l'atto e' dichiarato nullo, e' annullato, rescisso o risoluto, la relativa partita si elimina dal conto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente