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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1640/2021
+
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Antonio Picardi Consigliere
Marco Cecchi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1640/21 promossa da:
, (C.F. ), nella sua qualità di unica erede di Parte_1 C.F._1
, (C.F.: , con il patrocinio dell'Avv. ON C.F._2
ALESSIA CARRETTA;
PARTE APPELLANTE APPELLATA INCIDENTALE nei confronti di
(C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._3 CP_2
) con il patrocinio dall'avv. PAOLO BASTIANINI C.F._4
PARTE APPELLATA
APPELLANE INCIDENTALE nonché nei confronti di
(C.F. , contumace;
Controparte_3 C.F._5
( ), contumace;
Controparte_4 CodiceFiscale_6
, (C.F.: ), contumace;
Controparte_5 CodiceFiscale_7
, (C.F.: ), contumace;
Controparte_6 CodiceFiscale_8
PARTI APPELLATE avverso la sentenza n. 388/2021 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 6.5.2021 pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
In data 24.4.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: in via preliminare: in accoglimento della istanza proposta dall'appellante ex art. 351 commi II° e III° c.p.c. sospendere la efficacia esecutiva del Tribunale di Grosseto n. 388/2021 depositata il 6/5/2021 per i motivi tutti enunciati nella istanza stessa e che viene depositata autonomamente;
nel merito: accogliere
l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Grosseto n. 388/2021 depositata il 6/5/2021 e per l'effetto in totale riforma della stessa voglia accogliere tutte le domande proposte dall'appellante in primo grado, che qui devono intendersi integralmente riproposte e per l'effetto:
a) Rigettare tutte le eccezioni, deduzioni e domande, anche riconvenzionali, proposte dalle controparti, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
b)
Accertare e dichiarare che il sig. , C.F.: ON C.F._2 nato a [...], il [...] e residente in [...] già 7, piano primo, ha acquisito per intervenuta usucapione la piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di
Orbetello identificato al N.C.U. del medesimo Comune al foglio 88 part. 52 sub 4 fin dalla data del 11.07.1987 o da quella data che risulterà provata e realizzata la fattispecie dell'acquisizione acquisitiva;
In via meramente subordinata: nella denegata ed impugnata ipotesi di rigetto della domanda principale: disporre la divisione del bene di cui è causa e, per l'effetto, assegnare l'appartamento posto in Orbetello, Via Dante n. 5 al sig. PE
addebitando allo stesso il pagamento del valore delle quote degli altri contitolari
[...] nella misura che risulterà provata in corso di causa e previa decurtazione di tutte le somme esborsate dal sig. per la manutenzione ordinaria e straordinaria ON dell'immobile, imposte e tasse e quant'altro dovuto dagli altri assunti contitolari della proprietà, oltre la rivalutazione monetaria calcolata sugli importi degli esborsi e oltre interessi legali decorrenti dalla data dei pagamenti effettuati al saldo;
In tutti i casi: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
Per la parte appellata ed appellante in via incidentale:
“Piaccia alla Corte di Appello adita, ogni contraria domanda e difesa disattesa. In via preliminare: rigettare l'istanza sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato in difetto dei presupposti di legge;
-in via principale di merito: rigettare l'appello proposto pagina 2 di 20 dalla Sig.ra avverso la sentenza nr. 388/2021, pubblicata in data Parte_1
6.05.2021 dal Tribunale di Grosseto, in persona del Giudice Dott.ssa Rosa Passavanti, confermandone integralmente il contenuto, in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato;
- in via incidentale: in parziale riforma della sentenza impugnata, per i motivi dedotti in narrativa, condannare parte appellante alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio nella diversa somma che sarà ritenuta idi giustizia, Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 388/2021 pubblicata il 6.5.2021 ha così deciso:
“Il Giudice, sulla domanda depositata da quale unica erede di Parte_1
nei confronti di e , e ON CP_1 CP_2 Controparte_3
, così provvede: - respinge la domanda attorea;
- dispone lo scioglimento Controparte_4 della comunione esistente fra quale erede di , Parte_1 ON [...]
e , e , e CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6
; - condanna l'attore a pagare le spese di giudizio che liquida in € 7.254,00 Controparte_5 oltre spese generali, IVA e CAP come per legge ai sensi del DM 37 del 8.3.2018”
1.1 aveva agito contro , , ON CP_1 CP_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“VOGLIA IL TRIBUNALE ADITO, CONTRARIIS REIECTIS In via principale: Rigettare tutte le eccezioni, deduzioni e domande, anche riconvenzionali, proposte dalle controparti, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
Accertare e dichiarare che il sig. , C.F.: nato a [...], il ON C.F._2
07/05/1919 e residente in [...] già 7, piano primo, ha acquisito per intervenuta usucapione la piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Orbetello identificato al N.C.U. del medesimo Comune al foglio 88 part. 52 sub 4 fin dalla data del
11.07.1987 o da quella data che risulterà provata e realizzata la fattispecie dell'acquisizione acquisitiva;
In via meramente subordinata: nella denegata ed impugnata ipotesi di rigetto della domanda principale: disporre la divisione del bene di cui è causa e, per l'effetto,
pagina 3 di 20 assegnare l'appartamento posto in Orbetello, Via Dante n. 5 al sig. , ON addebitando allo stesso il pagamento del valore delle quote degli altri contitolari nella misura che risulterà provata in corso di causa e previa decurtazione di tutte le somme esborsate dal sig. per la manutenzione ordinaria e straordinaria ON dell'immobile, imposte e tasse e quant'altro dovuto dagli altri assunti contitolari della proprietà, oltre la rivalutazione monetaria calcolata sugli importi degli esborsi e oltre interessi legali decorrenti dalla data dei pagamenti effettuati al saldo;
In tutti i casi: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
A sostegno della domanda, l'attore aveva dedotto che:
(-) L'immobile in questione, posto in Orbetello, via Dante 5 (già 7), apparteneva a
, padre dell'attore, il quale era venuto a mancare in data 21 febbraio Controparte_7
1950, lasciando quali eredi la moglie , e i quattro figli, Controparte_8 PE
, , , ;
[...] Per_2 Persona_3
(-) Dopo la morte del padre, era rimasto a vivere ON nell'immobile con la madre ed anche dopo la morte di quest'ultima, Controparte_8 avvenuta nel 1967, l'attore aveva proseguito nell'occupazione esclusiva dell'immobile insieme alla propria famiglia.;
(-) Fin dal 1967, aveva quindi utilizzato l'immobile in modo ON esclusivo, destinandolo a propria abitazione e sostenendo integralmente tutte le spese necessarie al mantenimento del bene. In particolare, egli aveva provveduto al pagamento delle imposte sulla casa, delle utenze, nonché delle spese condominiali, senza mai ricevere alcun contributo da parte degli altri coeredi;
(-) Nei propri scritti difensivi l'attore aveva evidenziato come tale situazione si fosse protratta per oltre sessant'anni senza che alcuno dei fratelli avesse mai avanzato alcuna pretesa sul bene o avesse manifestato la volontà di esercitare il proprio diritto di comproprietario. Nessun altro erede, infatti, ne aveva mai rivendicato l'utilizzo o aveva contribuito in alcun modo alla gestione dell'immobile.
(-) Nel corso degli anni, il si era occupato della manutenzione e della PE conservazione dell'immobile, effettuando interventi sia ordinari che straordinari a proprie spese, senza mai chiedere il consenso o il contributo degli altri coeredi. Inoltre, egli si era interfacciato direttamente con l'amministratore del condominio per tutte le questioni relative alle parti comuni dell'edificio, dimostrando, a suo dire, di gestire l'immobile come se ne fosse pagina 4 di 20 l'unico ed esclusivo titolare.;
(-) L'attore sottolineava infine che gli altri coeredi non avevano mai avanzato richieste di divisione ereditaria o di liquidazione della loro quota di proprietà, il che confermava ulteriormente, a suo dire, come egli avesse esercitato un possesso pieno e incontrastato sul bene per decenni tanto da maturare tutti i requisiti richiesti per l'acquisto dell'intera proprietà del bene per usucapione.;
1.2 Si costituivano nel giudizio, assistiti dai rispettivi procuratori, , CP_9
, E CP_10 Controparte_11 Controparte_4
(-) I convenuti insistevano tutti per il rigetto della domanda attrice perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provata e chiedevano al Tribunale di ordinare lo scioglimento della comunione sull'immobile per cui è causa esistente tra tutti i convenuti, dichiarando altresì il diritto dei partecipanti all' attribuzione della quota ad ognuno spettante e quindi di disporre la divisione ai sensi degli artt. 1111 e ss. e 713 e ss. c. p. c., nelle forme di cui all' art. 784 e ss. c. p. c.. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
1.3 I convenuti costituiti Essi sottolineavano infatti che non ON aveva maturato i requisiti richiesti per l'acquisto del bene a titolo di usucapione non avendo mai esercitato un possesso idoneo a tal fine, in quanto la sua permanenza nell'immobile trovava giustificazione nella mera tolleranza degli altri coeredi.
Più in particolare gli stessi sostenevano che vi era stata una pattuizione tra i fratelli per cui avrebbe potuto continuare ad abitare l'immobile fino a quando ON non si fosse addivenuti ad un accordo per la sua divisione. Del resto, la mera permanenza nell'immobile e la gestione delle spese non potevano considerarsi elementi sufficienti per dimostrare un possesso uti dominus, bensì erano atti compatibili, a loro dire, con il normale compossesso tra coeredi
I convenuti rilevavano che non aveva mai compiuto atti che ON rendessero evidente la sua volontà di possedere il bene in via esclusiva né risultava che egli avesse mai impedito ai coeredi di accedere all'immobile o che avesse mai manifestato agli altri comproprietari un'intenzione esplicita di escluderli dal possesso.
I convenuti facevano notare come in più occasioni il avesse invece PE riconosciuto la comproprietà dell'immobile, smentendo così la sua pretesa di possesso esclusivo:
pagina 5 di 20 • nel 1993 aveva infatti venduto la sua quota di ¼ alla figlia, ON
dimostrando così di riconoscere la comunione ereditaria e di non considerarsi unico proprietario del bene
• nel 2009, in una lettera inviata tramite il proprio legale egli aveva manifestato la disponibilità a discutere della divisione dell'immobile con gli altri coeredi, il che, a loro dire, sarebbe incompatibile con la volontà di possedere l'immobile come unico titolare.
1.3 E Controparte_12 Controparte_5 Controparte_6 rimanevano contumaci.
1.4 Il Tribunale di Grosseto, dopo aver escusso tutti i testimoni richiesti dalle parti, accoglieva in pieno la tesi dei convenuti, negando a l'acquisto della ON piena proprietà del bene a mezzo di usucapione e disponendo quindi lo scioglimento della comunione ereditaria e rimettendo, a seguito di istanza di parte, la causa sul ruolo per procedere alla conseguente divisione del bene.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato quale erede di Parte_1
ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Corte di Appello ON
, , E CP_9 CP_10 Controparte_11 Controparte_4
E proponendo gravame avverso la suddetta Controparte_5 Controparte_6 sentenza peri i seguenti motivi:.
2.1 L'APPELLANTE contesta in primo luogo il fatto che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto provata l'esistenza di un accordo tra i coeredi per consentire a PE
di abitare l'immobile fino a un'eventuale divisione. L'APPELLANTE sostiene che
[...] tale accordo non è stato mai dimostrato né documentalmente né per testimoni, e che il comportamento successivo dei coeredi sarebbe incompatibile con tale ipotesi. Secondo
l'APPELLANTE, il lungo periodo di inerzia dei coeredi senza alcuna richiesta di divisione dimostra piuttosto l'acquiescenza rispetto al possesso esclusivo dell'immobile da parte dell'attore.
2.2 L'APPELLANTE lamenta inoltre l'errata applicazione degli articoli 714, 1102 e 1158
c.c., nonché degli articoli 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione alla valutazione delle prove.
Secondo quest'ultima infatti, il Tribunale avrebbe omesso di considerare le prove documentali pagina 6 di 20 e testimoniali che, a suo dire, dimostrerebbero il possesso esclusivo dell'immobile per oltre sessant'anni, configurando gli elementi necessari e sufficienti per l'usucapione.
L'APPELLANTE evidenzia altresì che non sarebbe stato adeguatamente valutato il comportamento concludente dei coeredi, che mai hanno esercitato il possesso o contestato il possesso esclusivo dell'attore.
2.3 L'APPELLANTE contesta poi anche l'affermazione del Tribunale secondo cui l'usucapione sarebbe stata rinunciata per effetto di un incontro avvenuto tra Parte_1
e gli altri coeredi prima dell'inizio della causa. Secondo l'APPELLANTE, tale
[...] incontro non potrebbe costituire rinuncia, in quanto, in quel momento Parte_1 non agiva in nome e per conto del padre e non poteva quindi disporre di un diritto
[...] non suo. Inoltre, l'eventuale trattativa per una divisione non escluderebbe la volontà di continuare il possesso uti dominus, ma anzi dovrebbe essere letta come un tentativo di regolamentare una situazione consolidata
2.4 L'APPELLANTE rileva inoltre che il Tribunale, dopo aver rigettato la domanda di usucapione, avrebbe omesso di esaminare la domanda subordinata di divisione del bene.
L'appellante aveva chiesto invero, in via subordinata, che in caso di rigetto dell'usucapione si procedesse alla divisione con l'assegnazione allo stesso dell'immobile, quale titolare della quota maggioritaria, con conguaglio agli altri coeredi. Il mancato esame di tale domanda costituirebbe un'omissione rilevante, che giustificherebbe la riforma della sentenza.
2.5 L'APPELLANTE contesta infine la condanna alle spese di lite operata dal giudice di prime cure, ritenendola ingiustificata in quanto la decisione del Tribunale avrebbe omesso di considerare la domanda subordinata di divisione che, se esaminata correttamente, avrebbe potuto condurre, a suo dire, a un diverso esito del giudizio. Inoltre, evidenzia che la condanna alle spese non avrebbe tenuto conto del principio di soccombenza reciproca, vista la natura complessa della controversia
Per tali ragioni quale erede di ha Parte_1 ON avanzato richiesta di integrale riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 7 di 20 3. Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio solo , CP_9
, contestando, perché infondate, le censure mosse da parte APPELLANTE CP_10 nei confronti della sentenza impugnata, resistendo all'appello principale e proponendo a loro volta impugnazione incidentale sulle spese.
3.1 Le APPELLATE evidenziavano che aveva goduto Parte_2 dell'immobile solo sulla base di un accordo tra i coeredi e non in forza di un possesso esclusivo ed usucapibile.
La prova dell'esistenza di tale accordo sarebbe stata confermata da testimonianze e da documenti, tra cui un incontro tra le parti volto alla stima del bene per la divisione ereditaria, prova evidente della consapevolezza dell'attore circa la natura comune dell'immobile.
PARTE APPELLATA faceva inoltre notare che il non avrebbe mai Parte_2 manifestato una condotta idonea ad escludere gli altri comproprietari, né avrebbe mai compiuto atti materiali incompatibili con il compossesso altrui, elementi richiesti per l'usucapione.
Anche il comportamento della figlia, odierna APPELLANTE, che aveva acquisito la quota del padre, dimostrerebbe il riconoscimento della comunione ereditaria, in quanto ella stessa aveva richiesto una valutazione del bene per procedere alla divisione
PARTE APPELLATA rilevava inoltre l'infondatezza della censura mossa dall'APPELLANTE circa l'asserita mancata pronuncia sulla divisione del bene.
Il Tribunale avrebbe invero correttamente già disposto lo scioglimento della comunione, con la prosecuzione del giudizio per la divisione.
Per quanto riguarda la richiesta di assegnazione dell'immobile all'appellante la stessa non potrebbe ritenersi fondata in quanto tutti i comproprietari avrebbero pari diritto alla divisione e pertanto l'assegnazione diretta risulterebbe del tutto ingiustificata.
(-) PARTE APPELLATA sostiene inoltre la correttezza della condanna alle spese del giudizio di primo grado a fronte dell'integrale rigetto della domanda di usucapione e della conseguente soccombenza di parte attrice.
(-) La domanda in via subordianta di divisione non modificherebbe infatti la soccombenza, in quanto il motivo principale della causa era l'usucapione mentre la divisione era stata richiesta da tutti i coeredi fin dal primo grado pagina 8 di 20 3.2 e hanno altresì spiegato APPELLO CP_10 CP_9
INCIDENTALE lamentando una errata liquidazione delle spese legali da parte del giudice di prime cure.
(-) Il Tribunale avrebbe infatti erroneamente applicato i parametri tariffari, basandosi su uno scaglione di valore inferiore a quello corretto. Il valore della causa, calcolato sulla base della rendita catastale moltiplicata per 200, avrebbe infatti imposto, a dire dell'appellante incidentale, una diversa quantificazione delle spese legali e quindi una condanna più elevata a carico dell'attore
(-) Il Tribunale inoltre non avrebbe espresso in modo chiaro se la somma liquidata per le spese legali dovesse essere attribuita a ciascun convenuto separatamente o in modo cumulativo.
(-) Le APPELLATE chiedono quindi a questa Corte di chiarire tale aspetto e, in caso di incertezza, di condannare la parte soccombente alla refusione delle spese per ciascun difensore e non in misura unica.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 24.4.2024, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello principale va respinto, mentre quello incidentale, per quanto di ragione, accolto.
5. I primi tre motivi dell'appello principale, che investono il rigetto della domanda di usucapione, sono infondati.
Infatti, nel caso che occupa non è ravvisabile l'acquisto da parte di Parte_3
della proprietà dell'immobile posto in Orbetello, Via Dante n. 5 già 7 per
[...] usucapione così come correttamente stabilito dal Tribunale di Grosseto nella sentenza impugnata.
pagina 9 di 20 L'APPELLANTE sostiene di aver posseduto l'immobile per oltre vent'anni in modo esclusivo, pacifico, ininterrotto e pubblico, escludendo di fatto gli altri coeredi dal godimento del bene.
Si dissente.
5.1 Giova premettere il pacifico principio secondo il quale «In materia di successione ereditaria, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri.» (così, fra tantte, Cass. sez. 2^ civ. 29.11.2022 n. 35067 rv 666319-01; vedi anche Cass. sez. 2^ civ.
7.2.2024 n. 3493, non massimata).
5.2 Nessuno degli elementi raccolti è utile alla parte appellante.
5.2.a Il pagamento di tasse e altri oneri, invero, non sfugge alla presunzione che l'erede, avendo una più diretta relazione col bene, abbia agito nell'interesse di tutta la comunione ereditaria.
L'avere apportato migliorie, a sua volta, è una attività che va del pari considerata, di per sé, posta in essere per accrescere il valore della cosa comune;
e non già per rimarcare l'esclusione degli altri condividenti dall'utilizzo del bene.
5.2.b Le valutazioni appena espresse sono tanto più valide in quanto si ponga mente a quelle condotte dell'originario attore che, di per sé, tradiscono il chiaro riconoscimento del diritto dei condividenti.
In particolare:
5.2.b.i Si richiama innanzitutto la missiva del 6 luglio 2009, inviata dall'attore, tramite il proprio difensore (doc. 1 fascicolo e di 1^ grado), CP_9 CP_10 che costituisce una chiara manifestazione della consapevolezza dell'esistenza della comunione ereditaria, perché ivi egli invitava gli altri coeredi a un confronto sulla gestione dell'immobile,
pagina 10 di 20 ciò che di per sé rivela un atteggiamento incompatibile col possesso uti dominus e, al contrario, perfettamente coerente con quello uti condominus.
In particolare, è emerso in modo pressoché pacifico (grazie ai documenti e alle sostanzialmente conformi deposizioni dei tecnici Geom. , sentito Persona_4 all'udienza del 10.2.2016 e Ing. sentito all'udienza del 10.1.2017), che: Testimone_1
(-) a seguito della lettera del 6.7.2009, fu tenuta una riunione fra i vari condividenti, ove partecipò in luogo di suo padre Parte_1 ON
(-) si decise di far stimare il valore dell'immobile;
(-) peraltro, a tal fine, permise l'ingresso nella casa solamente al ON tecnico nominato dalla figlia (Ing. . TE
Ritiene il collegio che il coerede che, dopo avere sollecitato una trattativa per “… discutere la questione della divisione dell'immobile sito in Orbetello …” (lettera del 6.7.2009, sottolineatura di chi scrive), decida, assieme agli altri, di far stimare il bene in comunione in vista di una futura divisione o, comunque, nell'interesse della comune gestione del bene, ponga in essere un comportamento che contraddice platealmente il possesso uti dominus e che conferma invece in pieno quello uti condominus.
Per quanto i due tecnici e non fossero a conoscenza dell'accordo fra le TE Per_4 parti, sta di fatto che entrambi nel medesimo periodo furono incaricati, rispettivamente da e dalle , di stimare l'immobile ( : «[…] Sul capitolo 6: Vero Parte_1 CP_1 Per_4 che le Sig.re e conferirono l'incarico di procedere alla redazione della CP_10 CP_1 stima dell'immobile al Geom. , mentre il Sig. e sua Persona_5 ON figlia si rivolsero all'Ing. così risponde " si confermo di aver Parte_1 TE ricevuto tale incarico e anche che analogo incarico fu dato all'Ing. " […]»; ha TE TE confermato l'incarico ricevuto da ha dichiarato di non avere avuto rapporti Parte_1 con e con ). Anche se si trattò di incarichi autonomi, non può ON Per_4 esservi dubbio, stante la loro contestualità e la loro immediata consecuzione alla corrispondenza menzionata, che il loro intervento scaturì proprio dalla volontà delle parti di porre mano alla divisione, preferibilmente in via bonaria.
È inutile che la parte appellante continui a sostenere che la lettera del 6.7.2009 non era sottoscritta personalmente da e che la figlia , attuale parte del ON Pt_1 giudizio, non aveva delega per rappresentarlo nella riunione coi condividenti, perché in questa pagina 11 di 20 sede non si sta affermando che la lettera o le dichiarazioni di durante la Parte_1 riunione siano qualificabili in termini di confessione stragiudiziale;
più semplicemente, si sta notando che il comportamento complessivo di – che egli ha comunque ON fatto proprio nei fatti, non risultando che abbia smentito l'attività posta in essere in suo nome dal suo avvocato, né quella della figlia – smentisce irrimediabilmente (alla data del 2009) qualsiasi prova di un possesso uti dominus.
Analogo discorso vale per l'incarico all'Ing. questi è stato attento a precisare di TE averlo ricevuto da ma, nel contesto emerso, è della massima evidenza che Parte_1 la figlia agiva in piena sintonia del padre (del quale non constano contestazioni verso la figlia)
e quale sua procuratrice.
La difesa appellante, in sostanza, ragiona invertendo l'onere della prova e non tiene conto che spetta a lei dimostrare un possesso utile per l'usucapione (nei termini già illustrati)
e non alle controparti dimostrare il contrario;
sicché, l'episodio qui esaminato (lettera e riunione) non è qui apprezzato dal giudice sotto la specie di una confessione stragiudiziale del dell'inesistenza del possesso esclusivo (valutazione che la Corte si guarda bene dal PE fare); ma solo per rilevare che, lungi dall'essere stata fornita dall'appellante la prova di un possesso utile per la usucapione, emergono elementi che, al di fuori e al di là dal tema della confessione, sono incompatibili con quella prova.
La lettera, al solo leggerla, fa ben capire che la trattativa che sollecitava era PE intesa non già a stabilire se il bene fosse stato usucapito (in tal caso, fra l'altro, la lettera non avrebbe avuto il benché minimo senso logico); ma se e quali fossero le poste restitutorie spettanti al per le migliorie apportate e gli altri costi anticipati. PE
E anche il successivo atteggiamento del di dare ingresso alla casa al suo solo PE tecnico, non contradice né revoca il significato delle condotte precedenti, ma sta solo a significare la volontà di avere una stima unilaterale sia del bene, sia delle migliorie: un comportamento al quale si può dare qualsiasi valore, tranne quello di configurare un possesso esclusivo, che era implicitamente escluso dalla finalità stessa dell'intervento del tecnico, che era pur sempre funzionale a quanto scaturito dalla pregressa riunione.
5.2.b.ii Inoltre, l'attore, nel corso degli anni, ha compiuto atti incompatibili con la pretesa di usucapione, tra cui il trasferimento della propria quota di 1/4 alla figlia e alle nipoti nel 1993 (che va in senso contrario all'affermata rivendicazione dell'intero bene) e l'indicazione della qualifica di comproprietario nelle pratiche edilizie pratiche edilizie pagina 12 di 20 presentate nel 2013 dinanzi al Comune di Orbetello (variante SCIA n. 624/2012); quest'ultimo fatto risulta particolarmente significativo, perché denota che nel manifestarsi al pubblico
(addirittura a una P.A.), l'attore ben si guardava dall'affermarsi proprietario, ma si indicava solo come comproprietario, quale era.
Per tali ragioni l'appello proposto sul punto deve essere rigettato con completa conferma della sentenza impugnata.
6. La Corte ritiene altresì condivisibile la sentenza impugnata nel punto in cui ha di disposto lo scioglimento della comunione e rimesso la causa sul ruolo per procedere alla divisione del bene, così dovendosi rigettare il quarto motivo dell'appello principale.
6.1 È indispensabile affermare prima di tutto che, a dispetto di talune irregolarità formali, la causa, rigettata la domanda d'usucapione (che avrebbe assorbito la subordinata domanda di divisione, attribuendo l'intero bene all'attore e facendo dunque venir meno il compendio da dividere), e accolta quella subordinata di divisione (con la declaratoria dello scioglimento che si legge nel dispositivo della sentenza), è proseguita per la divisione;
anche se risulta essere stata terminata senza portare a termine quelle attività.
Consta, in particolare, che:
(-) la difesa , dopo la pronuncia della sentenza, presentò, sul presupposto di un CP_1 disguido di cancelleria, una istanza affinché la causa fosse rimessa sul ruolo per la prosecuzione e la redazione del progetto divisionale;
(-) il Tribunale, con decreto del 17.5.2021, rimise la causa sul ruolo “al fine di procedere alla predisposizione del progetto di divisione della comunione”;
(-) tuttavia, integrato il contraddittorio, all'udienza del 22.2.2022, la difesa dell'attrice eccepì di avere ormai presentato appello avverso la sentenza e il Tribunale, con ordinanza riservata del 27.2.2022, revocò il provvedimento di remissione della causa sul ruolo, col che, per quanto consti, il procedimento si chiuse.
6.1.a Il collegio ritiene che con il decreto del 17.5.2021 la causa aveva seguito il suo ordinario corso e, in particolare, era continuata, dopo la pronuncia della sentenza sulla usucapione e l'ordine di scioglimento della comunione, al dichiarato e legittimo scopo di redigere il progetto di divisione.
pagina 13 di 20 Il fatto che la remissione sul ruolo sia avvenuta, anziché in contestualità alla sentenza, con un provvedimento ordinatorio sollecitato dalla parte convenuta, non ne snatura la sostanza e la funzione, che era quella, come ovvio, di proseguire con le necessarie operazioni di divisione.
Del resto, il Tribunale, con la sentenza, lungi dall'affermare di voler definire l'intero giudizio, aveva invece pronunciato lo scioglimento della comunione, con ciò, in sostanza, accogliendo la domanda subordinata dell'attrice e incanalando il processo sul binario dell'art. 789 c.c.- Tanto è vero che il Tribunale, nell'emettere il decreto del 17.5.2021, non ha in alcun modo smentito, anzi ha in sostanza confermato per implicito che, come la parte convenuta aveva dedotto nella sua istanza, la mancata remissione sul ruolo era dovuta a un mero disguido e non certo per l'avvenuta spendita di qualsiasi potestas iudicandi sul resto della causa.
Né varrebbe a mutare opinione la circostanza che siano state liquidate le spese, le quali, come si avrà modo di spiegare meglio in relazione ai motivi che concernono gli oneri processuali (infra, § 7), si riferiscono esclusivamente alla domanda di usucapione, integralmente decisa con la sentenza.
6.1.b Indubbiamente, il procedimento divisionale, riattivato dopo la sentenza che ha pronunciato negativamente sull'usucapione e ha ordinato sciogliersi la comunione, è stato ex abrupto troncato con l'ordinanza del 27.2.2022, che ha inopinatamente revocato il provvedimento di remissione sul ruolo.
Tale ordinanza presenta chiarissimi profili di abnormità, ponendosi al di fuori di qualsiasi schema tipico, fisiologico o anche patologico, del procedimento di divisione.
Nondimeno, la conseguenza di tale manifesta illegittimità ed erroneità del provvedimento non dispiega alcun effetto in questo processo, ma vale solo a rendere impugnabile quell'ordinanza, che ha, al di fuori di qualsiasi potere, troncato il procedimento, definendolo in rito in modo – questa volta sì – irreversibilmente definitivo.
Resta però fermo che il procedimento divisionale era, dopo la pronuncia della sentenza
(che, del resto, aveva anche ordinato lo scioglimento della comunione), in corso, così che la sua improvvisa cessazione non può riflettersi su questo giudizio di appello, che concerne solo il gravame sulla sentenza già pronunciata.
pagina 14 di 20 6.2 Ne segue che il quarto motivo, col quale si sollecita l'attribuzione del bene in natura e il riconoscimento di poste creditorie (per miglioramenti o anticipazioni) da scomputare sul valore delle quote degli altri condividenti (disporre la divisione del bene di cui è causa e, per
l'effetto, assegnare l'appartamento posto in Orbetello, Via Dante n. 5 al sig. PE
addebitando allo stesso il pagamento del valore delle quote degli altri contitolari
[...] nella misura che risulterà provata in corso di causa e previa decurtazione di tutte le somme esborsate dal sig. per la manutenzione ordinaria e straordinaria ON dell'immobile, imposte e tasse e quant'altro dovuto dagli altri assunti contitolari della proprietà, oltre la rivalutazione monetaria calcolata sugli importi degli esborsi e oltre interessi legali decorrenti dalla data dei pagamenti effettuati al saldo), è infondato, posto che tale modalità attuativa della divisione non è stata rigettata dal primo giudice, ma era stata correttamente rimessa alla prosecuzione del giudizio, che fu ordinata col decreto del 17.5.2021
(anteriore, fra l'altro, alla proposizione dell'appello).
È ben vero che la divisione non è poi stata portata a compimento dal giudice, ma questo per un errore successivo e autonomo, costituito dal provvedimento di revoca della remissione sul ruolo emesso il 27.2.2022.
In altre parole, la sentenza impugnata non ha omesso di provvedere sulla divisione, ma, come più volte mostrato, ha pronunciato, in accoglimento della domanda subordinata dell'attrice e riconvenzionale dei convenuti, lo scioglimento della comunione;
e ha, pur se dietro istanza della parte convenuta, fatto proseguire il giudizio per la predisposizione del progetto di divisione.
Sicché, il vizio che si lamenta col quarto motivo – ossia quello di non essere stata attuata la divisione – non è un vizio della sentenza, che quella attuazione aveva riservato, come necessario, alla prosecuzione del giudizio divisionale.
Il nocumento che la parte insiste con il lamentare, per contro, è stato causato esclusivamente dal provvedimento, peraltro sollecitato dalla stessa difesa della odierna appellante, di revoca della remissione sul ruolo, che, al di fuori di qualsiasi potere del giudice, ha chiuso anticipatamente e in rito il giudizio divisionale.
Ove le parti non abbiano impugnato l'ordinanza del 27.2.2022, resta ovviamente in loro facoltà procedere alla divisione del bene o in via convenzionale (ipotesi mai preclusa) ovvero introducendo un nuovo giudizio di divisione, che, prendendo le mosse dallo scioglimento della comunione ordinata con la sentenza, attui le fasi della divisione, soluzione non preclusa da pagina 15 di 20 alcun giudicato sostanziale, tenuto conto che l'improvvida revoca della remissione sul ruolo ha comunque un contenuto meramente di rito.
Resta però fermo che la sentenza non conteneva alcun vizio di omessa pronuncia;
e che, dunque, il motivo di appello, che su quel vizio si fonda, è da rigettare.
7. Restano l'ultimo motivo dell'appello principale e l'unico motivo di quello incidentale, che meritano esame congiunto, attenendo al regime delle spese.
In particolare,
(-) mentre l'appellante principale si duole che:
(=) le spese siano state regolate, anziché riservarne il governo alla decisione definitiva (argomento che, si nota per inciso, è contraddittorio col terzo motivo e ne avvalora il giudizio di infondatezza dato in questa sede); e che, comunque,
(=) non siano state compensate;
(-) gli appellanti incidentali chiedono che, previso rigetto del motivo avversario, le spese liquidate siano aumentate, avendo il Tribunale applicato criteri errati in loro danno.
7.1 La sentenza va qualificata, ai fini degli artt. 277 e 279 c.p.c., come sentenza definitiva sulla domanda principale di usucapione, così che la pronuncia sulle spese è stata corretta, tenuto conto della soccombenza dell'attrice, il cui motivo è dunque infondato.
Sulla non sempre pacifica questione che attiene alla individuazione delle sentenze cui si riferisce l'art. 277 cpv c.p.c. (ossia quelle che, denominate talora parziali, definiscono alcune soltanto delle domande, non esaurendo la causa), la S.C. ha avuto modo di pervenire a questo principio (espresso in merito al regime dell'impugnazione; ma ovviamente riflettente immediata efficacia anche sul tema che qui interessa): «Ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte dalle parti stesse, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità
pagina 16 di 20 derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva.» (Cass. SSUU civ.
19.4.2021 n. 10242).
Anche nel caso presente, la sentenza presenta ambiguità formali:
(-) la motivazione, dopo lo scrutinio di merito della domanda d'usucapione, si chiude con queste sole parole: «[…] Alla luce delle precedenti considerazioni questo Giudice respinge la domanda di parte attrice. Le spese seguono la soccombenza. […]»;
(-) il dispositivo, peraltro, oltre al rigetto della domanda di usucapione e la condanna alle spese, contiene anche l'esplicito ordine di divisione della comunione, che costituisce accoglimento della domanda subordinata della attrice.
Il collegio, richiamato integralmente quanto si è già motivato in merito alla prosecuzione del giudizio di divisione (supra, § 6), ritiene che, ai fini che interessano in questa sede, le pur sussistenti ambiguità lascino però ben pochi dubbi che il Tribunale ha inteso emettere una sentenza definitiva sulla questione della usucapione: essa è stata integralmente decisa ed è a essa che si riferisce la soccombenza al quale è ancorata la condanna alle spese.
L'esito della domanda di usucapione, del resto, condizionava l'esame di merito di quella di divisione: e ciò sia nell'ordine dato dalla parte (che aveva chiesto la divisione solo in subordine), sia, comunque, nella logica della causa, posto che, se l'usucapione fosse stata accertata, la subordinata richiesta di divisione sarebbe restata per forza di cose assorbita, per il venir meno di un compendio da dividere.
La decisione sulla domanda di usucapione, insomma, non può considerarsi semplicemente intesa a porre termine a una delle fasi progressive nelle quali si articola il giudizio di divisione, neppure con riguardo alla prima, che concerne la pronuncia intesa a dirimere contestazioni sul diritto alla divisione; tali contestazioni, ai fini dell'art. 785 c.p.c., sono quelle che presuppongono, quanto meno, l'esistenza di un bene da dividere, laddove, esattamente al contrario, l'usucapione avrebbe escluso, se accolta, l'esistenza stessa di un bene suscettibile d'essere diviso.
Non a torto, dunque, il giudice ha regolato le spese della causa, beninteso riferendosi a quelle correlate alla domanda principale di usucapione;
esulando dalla pronuncia le spese del procedimento di divisione, che, fra l'altro, seguono un regime peculiare (poiché, quand'anche pagina 17 di 20 la divisione non esiti in una delle forme condivise fissate dagli artt. 784 e segg. c.p.c., il criterio della soccombenza non si applica necessariamente, ma solo quando una delle parti, assumendo una posizione infondata avente efficacia causale sulle attività processuali giustifichi un giudizio di soccombenza).
Per le stesse ragioni appena esposte, ossia che la regolazione delle spese ha riguardato la sola decisione sulla domanda di usucapione, va escluso anche che, come pure prospetta l'appellante, si potesse operare una compensazione per reciproca soccombenza, sul rilievo che la subordinata domanda di divisione è stata accolta: la soccombenza rilevata dal Tribunale concerne la sola questione integralmente definita, ossia quella dell'usucapione, rispetto alla quale la soccombenza della attrice era pacificamente totale;
mentre il governo delle spese del giudizio di divisione non è stato regolato dal Tribunale, appunto perché esso avrebbe dovuto attendere le sorti del compimento delle relative fasi;
restando anche qui ininfluente, per i motivi già esposti, l'errore costituito dalla successiva chiusura anticipata del procedimento divisionale in corso.
7.2 Respinto l'appello principale, devono quindi essere esaminate le doglianze espresse con l'appello incidentale.
L'appellante incidentale lamenta la non corretta quantificazione delle spese legali, tenuto conto del valore della causa e l'ambigua attribuzione delle stesse, non avendo il Giudice di prime cure specificato a quale delle parti dovesse essere attribuito l'importo liquidato.
Questa Corte ritiene che le censure proposte nell'appello incidentale siano fondate e che lo stesso possa quindi essere accolto nei termini che seguono:
7.2.a L'art. 15 c.p.c. stabilisce chiaramente che il valore delle cause relative alla proprietà degli immobili deve essere determinato moltiplicando per 200 la rendita catastale del fabbricato in contestazione.
Nel caso che occupa, l'immobile posto in Orbetello Via Dante 5 ha una redita catastale di
Euro 426,08, che, moltiplicata per 200, porta il valore della causa ad Euro 85.216,00.
Alla luce di quanto sopra ha errato il Giudice di prime cure nel liquidare le spese di causa sulla base dello scaglione di valore indeterminato, così come erroneamente indicato – peraltro a meri fini fiscali - da parte attrice.
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7.2.b Fermo quanto sopra, occorre tuttavia rilevare che la sentenza di primo grado, come si è già motivato, ha liquidato le spese esclusivamente con riferimento alla domanda definita (usucapione) e non all'intera causa.
Tale circostanza (e il minor impegno difensivo da riconnettersi al solo tema dell'usucapione rispetto a quello generale della causa) dovrà essere considerata ai fini della quantificazione delle spese e dovrà determinare una riduzione, ritenuto congrua, di ¼ dei parametri medi previsti dal DM 55/2014 – nel testo vigente al momento della sentenza - per lo scaglione di rifermento (52.001-250.000).
7.2.c Alla luce di quanto sopra le spese relative al giudizio di primo grado devono essere così quantificate: € 1.822,50 fase 1, € 1.162,50 fase 2, € 4.050,00 fase 3 ed € 3.037,50 fase 4, in tutto € 10.072,50 oltre accessori di legge e spese esenti per € 83,22.
Detto importo, avuto riguardo alla richiesta contenuta nella nota spese, deve essere aumentata nella misura, reputata congrua, del 10% (passando così da 10.072,50 a 11.079,75) per la difesa di e ciò contemperando la pluralità di parti assistite Controparte_13
e l'omogeneità delle posizioni difese dal medesimo legale.
8. In ultimo occorre procedere alla regolazione delle spese del grado di appello.
8.1 Le spese non possono che seguire la soccombenza secondo quanto stabilito dall'art. 91 c.p.c. e quindi dovranno essere poste integralmente a carico di Parte_1 quale unica erede di . ON
Per il calcolo, vista la nota prodotta (che esclude la fase 3), si applica il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi, scaglione da 52.000,01 e €
260.000,00 (tenuto conto che il valore della causa correttamente determinato in Euro €
85.216,00)
Pertanto: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2 ed € 5.103,00 fase 4, in tutto € 9.991,00, con aumento anche in questo caso del 10% in ragione della pluralità di parti assistite dal medesimo legale e l'omogeneità delle questioni trattate, ottenendosi così € 10.990,10, oltre oneri di legge e oltre spese esenti per € 356,50.
8.2 Sussistono infine le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato nei confronti della sola appellante principale.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nella sua qualità di unica erede Parte_1 di nei confronti di , , ON CP_1 CP_2
e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, avverso la sentenza n. 388/21 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il CP_6
6.5.2021, e, in accoglimento dell'appello incidentale di e CP_1 [...]
, in sua corrispondente parziale riforma e con conferma nel resto, CP_2
1.a) ridetermina le spese processuali liquidate in favore di e CP_1
e poste a carico di in complessivi € CP_2 Parte_1
11.162,97, di cui € 83,22 per esborsi ed € 11.079,75 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva di legge;
2. condanna a rimborsare a e Parte_1 CP_1 [...]
le spese processuali del giudizio di appello, che liquida in complessivi € 11.346,60, CP_2 di cui € 356,50 per esborsi ed € 10.990,10 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltra cap e iva di legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti della sola appellante principale le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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+
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Antonio Picardi Consigliere
Marco Cecchi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1640/21 promossa da:
, (C.F. ), nella sua qualità di unica erede di Parte_1 C.F._1
, (C.F.: , con il patrocinio dell'Avv. ON C.F._2
ALESSIA CARRETTA;
PARTE APPELLANTE APPELLATA INCIDENTALE nei confronti di
(C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._3 CP_2
) con il patrocinio dall'avv. PAOLO BASTIANINI C.F._4
PARTE APPELLATA
APPELLANE INCIDENTALE nonché nei confronti di
(C.F. , contumace;
Controparte_3 C.F._5
( ), contumace;
Controparte_4 CodiceFiscale_6
, (C.F.: ), contumace;
Controparte_5 CodiceFiscale_7
, (C.F.: ), contumace;
Controparte_6 CodiceFiscale_8
PARTI APPELLATE avverso la sentenza n. 388/2021 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 6.5.2021 pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
In data 24.4.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: in via preliminare: in accoglimento della istanza proposta dall'appellante ex art. 351 commi II° e III° c.p.c. sospendere la efficacia esecutiva del Tribunale di Grosseto n. 388/2021 depositata il 6/5/2021 per i motivi tutti enunciati nella istanza stessa e che viene depositata autonomamente;
nel merito: accogliere
l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Grosseto n. 388/2021 depositata il 6/5/2021 e per l'effetto in totale riforma della stessa voglia accogliere tutte le domande proposte dall'appellante in primo grado, che qui devono intendersi integralmente riproposte e per l'effetto:
a) Rigettare tutte le eccezioni, deduzioni e domande, anche riconvenzionali, proposte dalle controparti, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
b)
Accertare e dichiarare che il sig. , C.F.: ON C.F._2 nato a [...], il [...] e residente in [...] già 7, piano primo, ha acquisito per intervenuta usucapione la piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di
Orbetello identificato al N.C.U. del medesimo Comune al foglio 88 part. 52 sub 4 fin dalla data del 11.07.1987 o da quella data che risulterà provata e realizzata la fattispecie dell'acquisizione acquisitiva;
In via meramente subordinata: nella denegata ed impugnata ipotesi di rigetto della domanda principale: disporre la divisione del bene di cui è causa e, per l'effetto, assegnare l'appartamento posto in Orbetello, Via Dante n. 5 al sig. PE
addebitando allo stesso il pagamento del valore delle quote degli altri contitolari
[...] nella misura che risulterà provata in corso di causa e previa decurtazione di tutte le somme esborsate dal sig. per la manutenzione ordinaria e straordinaria ON dell'immobile, imposte e tasse e quant'altro dovuto dagli altri assunti contitolari della proprietà, oltre la rivalutazione monetaria calcolata sugli importi degli esborsi e oltre interessi legali decorrenti dalla data dei pagamenti effettuati al saldo;
In tutti i casi: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
Per la parte appellata ed appellante in via incidentale:
“Piaccia alla Corte di Appello adita, ogni contraria domanda e difesa disattesa. In via preliminare: rigettare l'istanza sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato in difetto dei presupposti di legge;
-in via principale di merito: rigettare l'appello proposto pagina 2 di 20 dalla Sig.ra avverso la sentenza nr. 388/2021, pubblicata in data Parte_1
6.05.2021 dal Tribunale di Grosseto, in persona del Giudice Dott.ssa Rosa Passavanti, confermandone integralmente il contenuto, in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato;
- in via incidentale: in parziale riforma della sentenza impugnata, per i motivi dedotti in narrativa, condannare parte appellante alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio nella diversa somma che sarà ritenuta idi giustizia, Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 388/2021 pubblicata il 6.5.2021 ha così deciso:
“Il Giudice, sulla domanda depositata da quale unica erede di Parte_1
nei confronti di e , e ON CP_1 CP_2 Controparte_3
, così provvede: - respinge la domanda attorea;
- dispone lo scioglimento Controparte_4 della comunione esistente fra quale erede di , Parte_1 ON [...]
e , e , e CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6
; - condanna l'attore a pagare le spese di giudizio che liquida in € 7.254,00 Controparte_5 oltre spese generali, IVA e CAP come per legge ai sensi del DM 37 del 8.3.2018”
1.1 aveva agito contro , , ON CP_1 CP_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“VOGLIA IL TRIBUNALE ADITO, CONTRARIIS REIECTIS In via principale: Rigettare tutte le eccezioni, deduzioni e domande, anche riconvenzionali, proposte dalle controparti, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
Accertare e dichiarare che il sig. , C.F.: nato a [...], il ON C.F._2
07/05/1919 e residente in [...] già 7, piano primo, ha acquisito per intervenuta usucapione la piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Orbetello identificato al N.C.U. del medesimo Comune al foglio 88 part. 52 sub 4 fin dalla data del
11.07.1987 o da quella data che risulterà provata e realizzata la fattispecie dell'acquisizione acquisitiva;
In via meramente subordinata: nella denegata ed impugnata ipotesi di rigetto della domanda principale: disporre la divisione del bene di cui è causa e, per l'effetto,
pagina 3 di 20 assegnare l'appartamento posto in Orbetello, Via Dante n. 5 al sig. , ON addebitando allo stesso il pagamento del valore delle quote degli altri contitolari nella misura che risulterà provata in corso di causa e previa decurtazione di tutte le somme esborsate dal sig. per la manutenzione ordinaria e straordinaria ON dell'immobile, imposte e tasse e quant'altro dovuto dagli altri assunti contitolari della proprietà, oltre la rivalutazione monetaria calcolata sugli importi degli esborsi e oltre interessi legali decorrenti dalla data dei pagamenti effettuati al saldo;
In tutti i casi: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
A sostegno della domanda, l'attore aveva dedotto che:
(-) L'immobile in questione, posto in Orbetello, via Dante 5 (già 7), apparteneva a
, padre dell'attore, il quale era venuto a mancare in data 21 febbraio Controparte_7
1950, lasciando quali eredi la moglie , e i quattro figli, Controparte_8 PE
, , , ;
[...] Per_2 Persona_3
(-) Dopo la morte del padre, era rimasto a vivere ON nell'immobile con la madre ed anche dopo la morte di quest'ultima, Controparte_8 avvenuta nel 1967, l'attore aveva proseguito nell'occupazione esclusiva dell'immobile insieme alla propria famiglia.;
(-) Fin dal 1967, aveva quindi utilizzato l'immobile in modo ON esclusivo, destinandolo a propria abitazione e sostenendo integralmente tutte le spese necessarie al mantenimento del bene. In particolare, egli aveva provveduto al pagamento delle imposte sulla casa, delle utenze, nonché delle spese condominiali, senza mai ricevere alcun contributo da parte degli altri coeredi;
(-) Nei propri scritti difensivi l'attore aveva evidenziato come tale situazione si fosse protratta per oltre sessant'anni senza che alcuno dei fratelli avesse mai avanzato alcuna pretesa sul bene o avesse manifestato la volontà di esercitare il proprio diritto di comproprietario. Nessun altro erede, infatti, ne aveva mai rivendicato l'utilizzo o aveva contribuito in alcun modo alla gestione dell'immobile.
(-) Nel corso degli anni, il si era occupato della manutenzione e della PE conservazione dell'immobile, effettuando interventi sia ordinari che straordinari a proprie spese, senza mai chiedere il consenso o il contributo degli altri coeredi. Inoltre, egli si era interfacciato direttamente con l'amministratore del condominio per tutte le questioni relative alle parti comuni dell'edificio, dimostrando, a suo dire, di gestire l'immobile come se ne fosse pagina 4 di 20 l'unico ed esclusivo titolare.;
(-) L'attore sottolineava infine che gli altri coeredi non avevano mai avanzato richieste di divisione ereditaria o di liquidazione della loro quota di proprietà, il che confermava ulteriormente, a suo dire, come egli avesse esercitato un possesso pieno e incontrastato sul bene per decenni tanto da maturare tutti i requisiti richiesti per l'acquisto dell'intera proprietà del bene per usucapione.;
1.2 Si costituivano nel giudizio, assistiti dai rispettivi procuratori, , CP_9
, E CP_10 Controparte_11 Controparte_4
(-) I convenuti insistevano tutti per il rigetto della domanda attrice perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provata e chiedevano al Tribunale di ordinare lo scioglimento della comunione sull'immobile per cui è causa esistente tra tutti i convenuti, dichiarando altresì il diritto dei partecipanti all' attribuzione della quota ad ognuno spettante e quindi di disporre la divisione ai sensi degli artt. 1111 e ss. e 713 e ss. c. p. c., nelle forme di cui all' art. 784 e ss. c. p. c.. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
1.3 I convenuti costituiti Essi sottolineavano infatti che non ON aveva maturato i requisiti richiesti per l'acquisto del bene a titolo di usucapione non avendo mai esercitato un possesso idoneo a tal fine, in quanto la sua permanenza nell'immobile trovava giustificazione nella mera tolleranza degli altri coeredi.
Più in particolare gli stessi sostenevano che vi era stata una pattuizione tra i fratelli per cui avrebbe potuto continuare ad abitare l'immobile fino a quando ON non si fosse addivenuti ad un accordo per la sua divisione. Del resto, la mera permanenza nell'immobile e la gestione delle spese non potevano considerarsi elementi sufficienti per dimostrare un possesso uti dominus, bensì erano atti compatibili, a loro dire, con il normale compossesso tra coeredi
I convenuti rilevavano che non aveva mai compiuto atti che ON rendessero evidente la sua volontà di possedere il bene in via esclusiva né risultava che egli avesse mai impedito ai coeredi di accedere all'immobile o che avesse mai manifestato agli altri comproprietari un'intenzione esplicita di escluderli dal possesso.
I convenuti facevano notare come in più occasioni il avesse invece PE riconosciuto la comproprietà dell'immobile, smentendo così la sua pretesa di possesso esclusivo:
pagina 5 di 20 • nel 1993 aveva infatti venduto la sua quota di ¼ alla figlia, ON
dimostrando così di riconoscere la comunione ereditaria e di non considerarsi unico proprietario del bene
• nel 2009, in una lettera inviata tramite il proprio legale egli aveva manifestato la disponibilità a discutere della divisione dell'immobile con gli altri coeredi, il che, a loro dire, sarebbe incompatibile con la volontà di possedere l'immobile come unico titolare.
1.3 E Controparte_12 Controparte_5 Controparte_6 rimanevano contumaci.
1.4 Il Tribunale di Grosseto, dopo aver escusso tutti i testimoni richiesti dalle parti, accoglieva in pieno la tesi dei convenuti, negando a l'acquisto della ON piena proprietà del bene a mezzo di usucapione e disponendo quindi lo scioglimento della comunione ereditaria e rimettendo, a seguito di istanza di parte, la causa sul ruolo per procedere alla conseguente divisione del bene.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato quale erede di Parte_1
ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Corte di Appello ON
, , E CP_9 CP_10 Controparte_11 Controparte_4
E proponendo gravame avverso la suddetta Controparte_5 Controparte_6 sentenza peri i seguenti motivi:.
2.1 L'APPELLANTE contesta in primo luogo il fatto che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto provata l'esistenza di un accordo tra i coeredi per consentire a PE
di abitare l'immobile fino a un'eventuale divisione. L'APPELLANTE sostiene che
[...] tale accordo non è stato mai dimostrato né documentalmente né per testimoni, e che il comportamento successivo dei coeredi sarebbe incompatibile con tale ipotesi. Secondo
l'APPELLANTE, il lungo periodo di inerzia dei coeredi senza alcuna richiesta di divisione dimostra piuttosto l'acquiescenza rispetto al possesso esclusivo dell'immobile da parte dell'attore.
2.2 L'APPELLANTE lamenta inoltre l'errata applicazione degli articoli 714, 1102 e 1158
c.c., nonché degli articoli 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione alla valutazione delle prove.
Secondo quest'ultima infatti, il Tribunale avrebbe omesso di considerare le prove documentali pagina 6 di 20 e testimoniali che, a suo dire, dimostrerebbero il possesso esclusivo dell'immobile per oltre sessant'anni, configurando gli elementi necessari e sufficienti per l'usucapione.
L'APPELLANTE evidenzia altresì che non sarebbe stato adeguatamente valutato il comportamento concludente dei coeredi, che mai hanno esercitato il possesso o contestato il possesso esclusivo dell'attore.
2.3 L'APPELLANTE contesta poi anche l'affermazione del Tribunale secondo cui l'usucapione sarebbe stata rinunciata per effetto di un incontro avvenuto tra Parte_1
e gli altri coeredi prima dell'inizio della causa. Secondo l'APPELLANTE, tale
[...] incontro non potrebbe costituire rinuncia, in quanto, in quel momento Parte_1 non agiva in nome e per conto del padre e non poteva quindi disporre di un diritto
[...] non suo. Inoltre, l'eventuale trattativa per una divisione non escluderebbe la volontà di continuare il possesso uti dominus, ma anzi dovrebbe essere letta come un tentativo di regolamentare una situazione consolidata
2.4 L'APPELLANTE rileva inoltre che il Tribunale, dopo aver rigettato la domanda di usucapione, avrebbe omesso di esaminare la domanda subordinata di divisione del bene.
L'appellante aveva chiesto invero, in via subordinata, che in caso di rigetto dell'usucapione si procedesse alla divisione con l'assegnazione allo stesso dell'immobile, quale titolare della quota maggioritaria, con conguaglio agli altri coeredi. Il mancato esame di tale domanda costituirebbe un'omissione rilevante, che giustificherebbe la riforma della sentenza.
2.5 L'APPELLANTE contesta infine la condanna alle spese di lite operata dal giudice di prime cure, ritenendola ingiustificata in quanto la decisione del Tribunale avrebbe omesso di considerare la domanda subordinata di divisione che, se esaminata correttamente, avrebbe potuto condurre, a suo dire, a un diverso esito del giudizio. Inoltre, evidenzia che la condanna alle spese non avrebbe tenuto conto del principio di soccombenza reciproca, vista la natura complessa della controversia
Per tali ragioni quale erede di ha Parte_1 ON avanzato richiesta di integrale riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 7 di 20 3. Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio solo , CP_9
, contestando, perché infondate, le censure mosse da parte APPELLANTE CP_10 nei confronti della sentenza impugnata, resistendo all'appello principale e proponendo a loro volta impugnazione incidentale sulle spese.
3.1 Le APPELLATE evidenziavano che aveva goduto Parte_2 dell'immobile solo sulla base di un accordo tra i coeredi e non in forza di un possesso esclusivo ed usucapibile.
La prova dell'esistenza di tale accordo sarebbe stata confermata da testimonianze e da documenti, tra cui un incontro tra le parti volto alla stima del bene per la divisione ereditaria, prova evidente della consapevolezza dell'attore circa la natura comune dell'immobile.
PARTE APPELLATA faceva inoltre notare che il non avrebbe mai Parte_2 manifestato una condotta idonea ad escludere gli altri comproprietari, né avrebbe mai compiuto atti materiali incompatibili con il compossesso altrui, elementi richiesti per l'usucapione.
Anche il comportamento della figlia, odierna APPELLANTE, che aveva acquisito la quota del padre, dimostrerebbe il riconoscimento della comunione ereditaria, in quanto ella stessa aveva richiesto una valutazione del bene per procedere alla divisione
PARTE APPELLATA rilevava inoltre l'infondatezza della censura mossa dall'APPELLANTE circa l'asserita mancata pronuncia sulla divisione del bene.
Il Tribunale avrebbe invero correttamente già disposto lo scioglimento della comunione, con la prosecuzione del giudizio per la divisione.
Per quanto riguarda la richiesta di assegnazione dell'immobile all'appellante la stessa non potrebbe ritenersi fondata in quanto tutti i comproprietari avrebbero pari diritto alla divisione e pertanto l'assegnazione diretta risulterebbe del tutto ingiustificata.
(-) PARTE APPELLATA sostiene inoltre la correttezza della condanna alle spese del giudizio di primo grado a fronte dell'integrale rigetto della domanda di usucapione e della conseguente soccombenza di parte attrice.
(-) La domanda in via subordianta di divisione non modificherebbe infatti la soccombenza, in quanto il motivo principale della causa era l'usucapione mentre la divisione era stata richiesta da tutti i coeredi fin dal primo grado pagina 8 di 20 3.2 e hanno altresì spiegato APPELLO CP_10 CP_9
INCIDENTALE lamentando una errata liquidazione delle spese legali da parte del giudice di prime cure.
(-) Il Tribunale avrebbe infatti erroneamente applicato i parametri tariffari, basandosi su uno scaglione di valore inferiore a quello corretto. Il valore della causa, calcolato sulla base della rendita catastale moltiplicata per 200, avrebbe infatti imposto, a dire dell'appellante incidentale, una diversa quantificazione delle spese legali e quindi una condanna più elevata a carico dell'attore
(-) Il Tribunale inoltre non avrebbe espresso in modo chiaro se la somma liquidata per le spese legali dovesse essere attribuita a ciascun convenuto separatamente o in modo cumulativo.
(-) Le APPELLATE chiedono quindi a questa Corte di chiarire tale aspetto e, in caso di incertezza, di condannare la parte soccombente alla refusione delle spese per ciascun difensore e non in misura unica.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 24.4.2024, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello principale va respinto, mentre quello incidentale, per quanto di ragione, accolto.
5. I primi tre motivi dell'appello principale, che investono il rigetto della domanda di usucapione, sono infondati.
Infatti, nel caso che occupa non è ravvisabile l'acquisto da parte di Parte_3
della proprietà dell'immobile posto in Orbetello, Via Dante n. 5 già 7 per
[...] usucapione così come correttamente stabilito dal Tribunale di Grosseto nella sentenza impugnata.
pagina 9 di 20 L'APPELLANTE sostiene di aver posseduto l'immobile per oltre vent'anni in modo esclusivo, pacifico, ininterrotto e pubblico, escludendo di fatto gli altri coeredi dal godimento del bene.
Si dissente.
5.1 Giova premettere il pacifico principio secondo il quale «In materia di successione ereditaria, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri.» (così, fra tantte, Cass. sez. 2^ civ. 29.11.2022 n. 35067 rv 666319-01; vedi anche Cass. sez. 2^ civ.
7.2.2024 n. 3493, non massimata).
5.2 Nessuno degli elementi raccolti è utile alla parte appellante.
5.2.a Il pagamento di tasse e altri oneri, invero, non sfugge alla presunzione che l'erede, avendo una più diretta relazione col bene, abbia agito nell'interesse di tutta la comunione ereditaria.
L'avere apportato migliorie, a sua volta, è una attività che va del pari considerata, di per sé, posta in essere per accrescere il valore della cosa comune;
e non già per rimarcare l'esclusione degli altri condividenti dall'utilizzo del bene.
5.2.b Le valutazioni appena espresse sono tanto più valide in quanto si ponga mente a quelle condotte dell'originario attore che, di per sé, tradiscono il chiaro riconoscimento del diritto dei condividenti.
In particolare:
5.2.b.i Si richiama innanzitutto la missiva del 6 luglio 2009, inviata dall'attore, tramite il proprio difensore (doc. 1 fascicolo e di 1^ grado), CP_9 CP_10 che costituisce una chiara manifestazione della consapevolezza dell'esistenza della comunione ereditaria, perché ivi egli invitava gli altri coeredi a un confronto sulla gestione dell'immobile,
pagina 10 di 20 ciò che di per sé rivela un atteggiamento incompatibile col possesso uti dominus e, al contrario, perfettamente coerente con quello uti condominus.
In particolare, è emerso in modo pressoché pacifico (grazie ai documenti e alle sostanzialmente conformi deposizioni dei tecnici Geom. , sentito Persona_4 all'udienza del 10.2.2016 e Ing. sentito all'udienza del 10.1.2017), che: Testimone_1
(-) a seguito della lettera del 6.7.2009, fu tenuta una riunione fra i vari condividenti, ove partecipò in luogo di suo padre Parte_1 ON
(-) si decise di far stimare il valore dell'immobile;
(-) peraltro, a tal fine, permise l'ingresso nella casa solamente al ON tecnico nominato dalla figlia (Ing. . TE
Ritiene il collegio che il coerede che, dopo avere sollecitato una trattativa per “… discutere la questione della divisione dell'immobile sito in Orbetello …” (lettera del 6.7.2009, sottolineatura di chi scrive), decida, assieme agli altri, di far stimare il bene in comunione in vista di una futura divisione o, comunque, nell'interesse della comune gestione del bene, ponga in essere un comportamento che contraddice platealmente il possesso uti dominus e che conferma invece in pieno quello uti condominus.
Per quanto i due tecnici e non fossero a conoscenza dell'accordo fra le TE Per_4 parti, sta di fatto che entrambi nel medesimo periodo furono incaricati, rispettivamente da e dalle , di stimare l'immobile ( : «[…] Sul capitolo 6: Vero Parte_1 CP_1 Per_4 che le Sig.re e conferirono l'incarico di procedere alla redazione della CP_10 CP_1 stima dell'immobile al Geom. , mentre il Sig. e sua Persona_5 ON figlia si rivolsero all'Ing. così risponde " si confermo di aver Parte_1 TE ricevuto tale incarico e anche che analogo incarico fu dato all'Ing. " […]»; ha TE TE confermato l'incarico ricevuto da ha dichiarato di non avere avuto rapporti Parte_1 con e con ). Anche se si trattò di incarichi autonomi, non può ON Per_4 esservi dubbio, stante la loro contestualità e la loro immediata consecuzione alla corrispondenza menzionata, che il loro intervento scaturì proprio dalla volontà delle parti di porre mano alla divisione, preferibilmente in via bonaria.
È inutile che la parte appellante continui a sostenere che la lettera del 6.7.2009 non era sottoscritta personalmente da e che la figlia , attuale parte del ON Pt_1 giudizio, non aveva delega per rappresentarlo nella riunione coi condividenti, perché in questa pagina 11 di 20 sede non si sta affermando che la lettera o le dichiarazioni di durante la Parte_1 riunione siano qualificabili in termini di confessione stragiudiziale;
più semplicemente, si sta notando che il comportamento complessivo di – che egli ha comunque ON fatto proprio nei fatti, non risultando che abbia smentito l'attività posta in essere in suo nome dal suo avvocato, né quella della figlia – smentisce irrimediabilmente (alla data del 2009) qualsiasi prova di un possesso uti dominus.
Analogo discorso vale per l'incarico all'Ing. questi è stato attento a precisare di TE averlo ricevuto da ma, nel contesto emerso, è della massima evidenza che Parte_1 la figlia agiva in piena sintonia del padre (del quale non constano contestazioni verso la figlia)
e quale sua procuratrice.
La difesa appellante, in sostanza, ragiona invertendo l'onere della prova e non tiene conto che spetta a lei dimostrare un possesso utile per l'usucapione (nei termini già illustrati)
e non alle controparti dimostrare il contrario;
sicché, l'episodio qui esaminato (lettera e riunione) non è qui apprezzato dal giudice sotto la specie di una confessione stragiudiziale del dell'inesistenza del possesso esclusivo (valutazione che la Corte si guarda bene dal PE fare); ma solo per rilevare che, lungi dall'essere stata fornita dall'appellante la prova di un possesso utile per la usucapione, emergono elementi che, al di fuori e al di là dal tema della confessione, sono incompatibili con quella prova.
La lettera, al solo leggerla, fa ben capire che la trattativa che sollecitava era PE intesa non già a stabilire se il bene fosse stato usucapito (in tal caso, fra l'altro, la lettera non avrebbe avuto il benché minimo senso logico); ma se e quali fossero le poste restitutorie spettanti al per le migliorie apportate e gli altri costi anticipati. PE
E anche il successivo atteggiamento del di dare ingresso alla casa al suo solo PE tecnico, non contradice né revoca il significato delle condotte precedenti, ma sta solo a significare la volontà di avere una stima unilaterale sia del bene, sia delle migliorie: un comportamento al quale si può dare qualsiasi valore, tranne quello di configurare un possesso esclusivo, che era implicitamente escluso dalla finalità stessa dell'intervento del tecnico, che era pur sempre funzionale a quanto scaturito dalla pregressa riunione.
5.2.b.ii Inoltre, l'attore, nel corso degli anni, ha compiuto atti incompatibili con la pretesa di usucapione, tra cui il trasferimento della propria quota di 1/4 alla figlia e alle nipoti nel 1993 (che va in senso contrario all'affermata rivendicazione dell'intero bene) e l'indicazione della qualifica di comproprietario nelle pratiche edilizie pratiche edilizie pagina 12 di 20 presentate nel 2013 dinanzi al Comune di Orbetello (variante SCIA n. 624/2012); quest'ultimo fatto risulta particolarmente significativo, perché denota che nel manifestarsi al pubblico
(addirittura a una P.A.), l'attore ben si guardava dall'affermarsi proprietario, ma si indicava solo come comproprietario, quale era.
Per tali ragioni l'appello proposto sul punto deve essere rigettato con completa conferma della sentenza impugnata.
6. La Corte ritiene altresì condivisibile la sentenza impugnata nel punto in cui ha di disposto lo scioglimento della comunione e rimesso la causa sul ruolo per procedere alla divisione del bene, così dovendosi rigettare il quarto motivo dell'appello principale.
6.1 È indispensabile affermare prima di tutto che, a dispetto di talune irregolarità formali, la causa, rigettata la domanda d'usucapione (che avrebbe assorbito la subordinata domanda di divisione, attribuendo l'intero bene all'attore e facendo dunque venir meno il compendio da dividere), e accolta quella subordinata di divisione (con la declaratoria dello scioglimento che si legge nel dispositivo della sentenza), è proseguita per la divisione;
anche se risulta essere stata terminata senza portare a termine quelle attività.
Consta, in particolare, che:
(-) la difesa , dopo la pronuncia della sentenza, presentò, sul presupposto di un CP_1 disguido di cancelleria, una istanza affinché la causa fosse rimessa sul ruolo per la prosecuzione e la redazione del progetto divisionale;
(-) il Tribunale, con decreto del 17.5.2021, rimise la causa sul ruolo “al fine di procedere alla predisposizione del progetto di divisione della comunione”;
(-) tuttavia, integrato il contraddittorio, all'udienza del 22.2.2022, la difesa dell'attrice eccepì di avere ormai presentato appello avverso la sentenza e il Tribunale, con ordinanza riservata del 27.2.2022, revocò il provvedimento di remissione della causa sul ruolo, col che, per quanto consti, il procedimento si chiuse.
6.1.a Il collegio ritiene che con il decreto del 17.5.2021 la causa aveva seguito il suo ordinario corso e, in particolare, era continuata, dopo la pronuncia della sentenza sulla usucapione e l'ordine di scioglimento della comunione, al dichiarato e legittimo scopo di redigere il progetto di divisione.
pagina 13 di 20 Il fatto che la remissione sul ruolo sia avvenuta, anziché in contestualità alla sentenza, con un provvedimento ordinatorio sollecitato dalla parte convenuta, non ne snatura la sostanza e la funzione, che era quella, come ovvio, di proseguire con le necessarie operazioni di divisione.
Del resto, il Tribunale, con la sentenza, lungi dall'affermare di voler definire l'intero giudizio, aveva invece pronunciato lo scioglimento della comunione, con ciò, in sostanza, accogliendo la domanda subordinata dell'attrice e incanalando il processo sul binario dell'art. 789 c.c.- Tanto è vero che il Tribunale, nell'emettere il decreto del 17.5.2021, non ha in alcun modo smentito, anzi ha in sostanza confermato per implicito che, come la parte convenuta aveva dedotto nella sua istanza, la mancata remissione sul ruolo era dovuta a un mero disguido e non certo per l'avvenuta spendita di qualsiasi potestas iudicandi sul resto della causa.
Né varrebbe a mutare opinione la circostanza che siano state liquidate le spese, le quali, come si avrà modo di spiegare meglio in relazione ai motivi che concernono gli oneri processuali (infra, § 7), si riferiscono esclusivamente alla domanda di usucapione, integralmente decisa con la sentenza.
6.1.b Indubbiamente, il procedimento divisionale, riattivato dopo la sentenza che ha pronunciato negativamente sull'usucapione e ha ordinato sciogliersi la comunione, è stato ex abrupto troncato con l'ordinanza del 27.2.2022, che ha inopinatamente revocato il provvedimento di remissione sul ruolo.
Tale ordinanza presenta chiarissimi profili di abnormità, ponendosi al di fuori di qualsiasi schema tipico, fisiologico o anche patologico, del procedimento di divisione.
Nondimeno, la conseguenza di tale manifesta illegittimità ed erroneità del provvedimento non dispiega alcun effetto in questo processo, ma vale solo a rendere impugnabile quell'ordinanza, che ha, al di fuori di qualsiasi potere, troncato il procedimento, definendolo in rito in modo – questa volta sì – irreversibilmente definitivo.
Resta però fermo che il procedimento divisionale era, dopo la pronuncia della sentenza
(che, del resto, aveva anche ordinato lo scioglimento della comunione), in corso, così che la sua improvvisa cessazione non può riflettersi su questo giudizio di appello, che concerne solo il gravame sulla sentenza già pronunciata.
pagina 14 di 20 6.2 Ne segue che il quarto motivo, col quale si sollecita l'attribuzione del bene in natura e il riconoscimento di poste creditorie (per miglioramenti o anticipazioni) da scomputare sul valore delle quote degli altri condividenti (disporre la divisione del bene di cui è causa e, per
l'effetto, assegnare l'appartamento posto in Orbetello, Via Dante n. 5 al sig. PE
addebitando allo stesso il pagamento del valore delle quote degli altri contitolari
[...] nella misura che risulterà provata in corso di causa e previa decurtazione di tutte le somme esborsate dal sig. per la manutenzione ordinaria e straordinaria ON dell'immobile, imposte e tasse e quant'altro dovuto dagli altri assunti contitolari della proprietà, oltre la rivalutazione monetaria calcolata sugli importi degli esborsi e oltre interessi legali decorrenti dalla data dei pagamenti effettuati al saldo), è infondato, posto che tale modalità attuativa della divisione non è stata rigettata dal primo giudice, ma era stata correttamente rimessa alla prosecuzione del giudizio, che fu ordinata col decreto del 17.5.2021
(anteriore, fra l'altro, alla proposizione dell'appello).
È ben vero che la divisione non è poi stata portata a compimento dal giudice, ma questo per un errore successivo e autonomo, costituito dal provvedimento di revoca della remissione sul ruolo emesso il 27.2.2022.
In altre parole, la sentenza impugnata non ha omesso di provvedere sulla divisione, ma, come più volte mostrato, ha pronunciato, in accoglimento della domanda subordinata dell'attrice e riconvenzionale dei convenuti, lo scioglimento della comunione;
e ha, pur se dietro istanza della parte convenuta, fatto proseguire il giudizio per la predisposizione del progetto di divisione.
Sicché, il vizio che si lamenta col quarto motivo – ossia quello di non essere stata attuata la divisione – non è un vizio della sentenza, che quella attuazione aveva riservato, come necessario, alla prosecuzione del giudizio divisionale.
Il nocumento che la parte insiste con il lamentare, per contro, è stato causato esclusivamente dal provvedimento, peraltro sollecitato dalla stessa difesa della odierna appellante, di revoca della remissione sul ruolo, che, al di fuori di qualsiasi potere del giudice, ha chiuso anticipatamente e in rito il giudizio divisionale.
Ove le parti non abbiano impugnato l'ordinanza del 27.2.2022, resta ovviamente in loro facoltà procedere alla divisione del bene o in via convenzionale (ipotesi mai preclusa) ovvero introducendo un nuovo giudizio di divisione, che, prendendo le mosse dallo scioglimento della comunione ordinata con la sentenza, attui le fasi della divisione, soluzione non preclusa da pagina 15 di 20 alcun giudicato sostanziale, tenuto conto che l'improvvida revoca della remissione sul ruolo ha comunque un contenuto meramente di rito.
Resta però fermo che la sentenza non conteneva alcun vizio di omessa pronuncia;
e che, dunque, il motivo di appello, che su quel vizio si fonda, è da rigettare.
7. Restano l'ultimo motivo dell'appello principale e l'unico motivo di quello incidentale, che meritano esame congiunto, attenendo al regime delle spese.
In particolare,
(-) mentre l'appellante principale si duole che:
(=) le spese siano state regolate, anziché riservarne il governo alla decisione definitiva (argomento che, si nota per inciso, è contraddittorio col terzo motivo e ne avvalora il giudizio di infondatezza dato in questa sede); e che, comunque,
(=) non siano state compensate;
(-) gli appellanti incidentali chiedono che, previso rigetto del motivo avversario, le spese liquidate siano aumentate, avendo il Tribunale applicato criteri errati in loro danno.
7.1 La sentenza va qualificata, ai fini degli artt. 277 e 279 c.p.c., come sentenza definitiva sulla domanda principale di usucapione, così che la pronuncia sulle spese è stata corretta, tenuto conto della soccombenza dell'attrice, il cui motivo è dunque infondato.
Sulla non sempre pacifica questione che attiene alla individuazione delle sentenze cui si riferisce l'art. 277 cpv c.p.c. (ossia quelle che, denominate talora parziali, definiscono alcune soltanto delle domande, non esaurendo la causa), la S.C. ha avuto modo di pervenire a questo principio (espresso in merito al regime dell'impugnazione; ma ovviamente riflettente immediata efficacia anche sul tema che qui interessa): «Ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte dalle parti stesse, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità
pagina 16 di 20 derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva.» (Cass. SSUU civ.
19.4.2021 n. 10242).
Anche nel caso presente, la sentenza presenta ambiguità formali:
(-) la motivazione, dopo lo scrutinio di merito della domanda d'usucapione, si chiude con queste sole parole: «[…] Alla luce delle precedenti considerazioni questo Giudice respinge la domanda di parte attrice. Le spese seguono la soccombenza. […]»;
(-) il dispositivo, peraltro, oltre al rigetto della domanda di usucapione e la condanna alle spese, contiene anche l'esplicito ordine di divisione della comunione, che costituisce accoglimento della domanda subordinata della attrice.
Il collegio, richiamato integralmente quanto si è già motivato in merito alla prosecuzione del giudizio di divisione (supra, § 6), ritiene che, ai fini che interessano in questa sede, le pur sussistenti ambiguità lascino però ben pochi dubbi che il Tribunale ha inteso emettere una sentenza definitiva sulla questione della usucapione: essa è stata integralmente decisa ed è a essa che si riferisce la soccombenza al quale è ancorata la condanna alle spese.
L'esito della domanda di usucapione, del resto, condizionava l'esame di merito di quella di divisione: e ciò sia nell'ordine dato dalla parte (che aveva chiesto la divisione solo in subordine), sia, comunque, nella logica della causa, posto che, se l'usucapione fosse stata accertata, la subordinata richiesta di divisione sarebbe restata per forza di cose assorbita, per il venir meno di un compendio da dividere.
La decisione sulla domanda di usucapione, insomma, non può considerarsi semplicemente intesa a porre termine a una delle fasi progressive nelle quali si articola il giudizio di divisione, neppure con riguardo alla prima, che concerne la pronuncia intesa a dirimere contestazioni sul diritto alla divisione; tali contestazioni, ai fini dell'art. 785 c.p.c., sono quelle che presuppongono, quanto meno, l'esistenza di un bene da dividere, laddove, esattamente al contrario, l'usucapione avrebbe escluso, se accolta, l'esistenza stessa di un bene suscettibile d'essere diviso.
Non a torto, dunque, il giudice ha regolato le spese della causa, beninteso riferendosi a quelle correlate alla domanda principale di usucapione;
esulando dalla pronuncia le spese del procedimento di divisione, che, fra l'altro, seguono un regime peculiare (poiché, quand'anche pagina 17 di 20 la divisione non esiti in una delle forme condivise fissate dagli artt. 784 e segg. c.p.c., il criterio della soccombenza non si applica necessariamente, ma solo quando una delle parti, assumendo una posizione infondata avente efficacia causale sulle attività processuali giustifichi un giudizio di soccombenza).
Per le stesse ragioni appena esposte, ossia che la regolazione delle spese ha riguardato la sola decisione sulla domanda di usucapione, va escluso anche che, come pure prospetta l'appellante, si potesse operare una compensazione per reciproca soccombenza, sul rilievo che la subordinata domanda di divisione è stata accolta: la soccombenza rilevata dal Tribunale concerne la sola questione integralmente definita, ossia quella dell'usucapione, rispetto alla quale la soccombenza della attrice era pacificamente totale;
mentre il governo delle spese del giudizio di divisione non è stato regolato dal Tribunale, appunto perché esso avrebbe dovuto attendere le sorti del compimento delle relative fasi;
restando anche qui ininfluente, per i motivi già esposti, l'errore costituito dalla successiva chiusura anticipata del procedimento divisionale in corso.
7.2 Respinto l'appello principale, devono quindi essere esaminate le doglianze espresse con l'appello incidentale.
L'appellante incidentale lamenta la non corretta quantificazione delle spese legali, tenuto conto del valore della causa e l'ambigua attribuzione delle stesse, non avendo il Giudice di prime cure specificato a quale delle parti dovesse essere attribuito l'importo liquidato.
Questa Corte ritiene che le censure proposte nell'appello incidentale siano fondate e che lo stesso possa quindi essere accolto nei termini che seguono:
7.2.a L'art. 15 c.p.c. stabilisce chiaramente che il valore delle cause relative alla proprietà degli immobili deve essere determinato moltiplicando per 200 la rendita catastale del fabbricato in contestazione.
Nel caso che occupa, l'immobile posto in Orbetello Via Dante 5 ha una redita catastale di
Euro 426,08, che, moltiplicata per 200, porta il valore della causa ad Euro 85.216,00.
Alla luce di quanto sopra ha errato il Giudice di prime cure nel liquidare le spese di causa sulla base dello scaglione di valore indeterminato, così come erroneamente indicato – peraltro a meri fini fiscali - da parte attrice.
pagina 18 di 20
7.2.b Fermo quanto sopra, occorre tuttavia rilevare che la sentenza di primo grado, come si è già motivato, ha liquidato le spese esclusivamente con riferimento alla domanda definita (usucapione) e non all'intera causa.
Tale circostanza (e il minor impegno difensivo da riconnettersi al solo tema dell'usucapione rispetto a quello generale della causa) dovrà essere considerata ai fini della quantificazione delle spese e dovrà determinare una riduzione, ritenuto congrua, di ¼ dei parametri medi previsti dal DM 55/2014 – nel testo vigente al momento della sentenza - per lo scaglione di rifermento (52.001-250.000).
7.2.c Alla luce di quanto sopra le spese relative al giudizio di primo grado devono essere così quantificate: € 1.822,50 fase 1, € 1.162,50 fase 2, € 4.050,00 fase 3 ed € 3.037,50 fase 4, in tutto € 10.072,50 oltre accessori di legge e spese esenti per € 83,22.
Detto importo, avuto riguardo alla richiesta contenuta nella nota spese, deve essere aumentata nella misura, reputata congrua, del 10% (passando così da 10.072,50 a 11.079,75) per la difesa di e ciò contemperando la pluralità di parti assistite Controparte_13
e l'omogeneità delle posizioni difese dal medesimo legale.
8. In ultimo occorre procedere alla regolazione delle spese del grado di appello.
8.1 Le spese non possono che seguire la soccombenza secondo quanto stabilito dall'art. 91 c.p.c. e quindi dovranno essere poste integralmente a carico di Parte_1 quale unica erede di . ON
Per il calcolo, vista la nota prodotta (che esclude la fase 3), si applica il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi, scaglione da 52.000,01 e €
260.000,00 (tenuto conto che il valore della causa correttamente determinato in Euro €
85.216,00)
Pertanto: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2 ed € 5.103,00 fase 4, in tutto € 9.991,00, con aumento anche in questo caso del 10% in ragione della pluralità di parti assistite dal medesimo legale e l'omogeneità delle questioni trattate, ottenendosi così € 10.990,10, oltre oneri di legge e oltre spese esenti per € 356,50.
8.2 Sussistono infine le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato nei confronti della sola appellante principale.
pagina 19 di 20
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nella sua qualità di unica erede Parte_1 di nei confronti di , , ON CP_1 CP_2
e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, avverso la sentenza n. 388/21 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il CP_6
6.5.2021, e, in accoglimento dell'appello incidentale di e CP_1 [...]
, in sua corrispondente parziale riforma e con conferma nel resto, CP_2
1.a) ridetermina le spese processuali liquidate in favore di e CP_1
e poste a carico di in complessivi € CP_2 Parte_1
11.162,97, di cui € 83,22 per esborsi ed € 11.079,75 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva di legge;
2. condanna a rimborsare a e Parte_1 CP_1 [...]
le spese processuali del giudizio di appello, che liquida in complessivi € 11.346,60, CP_2 di cui € 356,50 per esborsi ed € 10.990,10 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltra cap e iva di legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti della sola appellante principale le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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