Articolo 26 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9
Articolo 25Articolo 27
Versione
1 gennaio 1965
>
Versione
15 gennaio 2000
Art. 26.
Chiunque viola le disposizioni della presente legge, rendendo false dichiara, o compiendo altri atti fraudolenti, ((e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila))
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente