Art. 26.
Chiunque viola le disposizioni della presente legge, rendendo false dichiara, o compiendo altri atti fraudolenti, ((e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila))
Chiunque viola le disposizioni della presente legge, rendendo false dichiara, o compiendo altri atti fraudolenti, ((e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila))