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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3788/2023 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
, rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Annalisa De Rossi,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
Maurizio Forte,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 3788/2023
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta giusta decreto di omologazione del
Tribunale di Lecce pubblicato in data 10/05/2022, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione è nato il figlio (Maglie, Persona_1
09/11/1999).
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato di lavorare quale primo luogotenente della Aeronautica
Militare e di percepire uno stipendio netto pari ad € 2.000,00 circa.
Ha, altresì, dichiarato di aver sottoscritto, in data 05/07/2022, un contratto di mutuo bancario ipotecario a tasso variabile, con rata mensile pari ad € 800,00, nonché di aver contratto, con Banca Progetto s.p.a., un prestito, con rata mensile pari ad € 425,00, per l'acquisto della propria abitazione.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale della coniuge, ha dedotto che lavora quale biologa nutrizionista e che percepisce uno stipendio mensile pari a circa € 1.500,00.
Quanto alla situazione lavorativa del figlio , ha allegato che svolge Per_1
l'attività di tecnico informatico specializzato con contratto di lavoro a tempo determinato, prorogatogli costantemente dal 2019, e che percepisce uno stipendio mensile pari a circa € 1.000,00.
Ha domandato: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b)
l'assegnazione alla coniuge della casa familiare;
c) un contributo mensile al mantenimento del figlio pari ad € 150,00, da versare direttamente Per_1 in favore di quest'ultimo; d) la partecipazione nella misura del 30% alle spese straordinarie. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario (ricorso depositato il
24/05/2023).
1.2.- La Presidente, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
2 R.G. 3788/2023
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non opponendosi alla CP_1 decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando di essere una lavoratrice autonoma e di percepire uno stipendio pari a circa €
1.300,00.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale del coniuge, ha dichiarato che quest'ultimo percepisce uno stipendio pari a circa € 2.600,00.
Ha, altresì, dedotto che il pagamento delle due rate mensili pari ad € 800,00 ed € 425,00 (relative, rispettivamente, ad un mutuo ipotecario ed al prestito contratto con Banca Progetto s.p.a.) è di fatto sostenuto dal coniuge e dalla di lui compagna, in quanto quest'ultima risulta comproprietaria dell'immobile per il cui acquisto sono stati contratti i suddetti finanziamenti.
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) il collocamento prevalente della prole presso di sé; c)
l'assegnazione a sé della casa familiare;
d) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento del figlio pari ad € 450,00, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario (comparsa di risposta depositata il 04/01/2024).
1.4.- Proseguito il giudizio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/02/2024, il giudice delegato, pronunciando a norma dell'art. 473 bis.22 c.p.c., ha confermato le statuizioni regolanti lo stato di separazione.
1.5.- Successivamente, in occasione dell'udienza del 15/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti e qui trascritte:
1) La sig.ra aderisce alla domanda di revoca dell'assegno di CP_1 mantenimento nei confronti del figlio;
Persona_1
2) Il sig. accetta la rinuncia;
Parte_1
3 R.G. 3788/2023
3) Le spese di lite relative al presente procedimento (r.g. 3788/2023) si intendono integralmente compensate tra le parti.
Il giudice delegato ha provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.6.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 10/10/2023).
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data
10/05/2022, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato, avvenuta all'udienza del 28/03/2022;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 12/11/2024.
Le altre domande devono intendersi abbandonate alla luce della soluzione conciliativa raggiunta dalle parti.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3788/2023 introdotto con ricorso del
4 R.G. 3788/2023
24/05/2023 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Maglie in data 28/09/1996 tra (Maglie (LE), Parte_1
09/06/1970) e (Maglie (LE), 16/01/1968) e trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 55, parte II, serie A, anno 1996;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data
12/11/2024;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Maglie per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 18/03/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3788/2023 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
, rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Annalisa De Rossi,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
Maurizio Forte,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 3788/2023
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta giusta decreto di omologazione del
Tribunale di Lecce pubblicato in data 10/05/2022, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione è nato il figlio (Maglie, Persona_1
09/11/1999).
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato di lavorare quale primo luogotenente della Aeronautica
Militare e di percepire uno stipendio netto pari ad € 2.000,00 circa.
Ha, altresì, dichiarato di aver sottoscritto, in data 05/07/2022, un contratto di mutuo bancario ipotecario a tasso variabile, con rata mensile pari ad € 800,00, nonché di aver contratto, con Banca Progetto s.p.a., un prestito, con rata mensile pari ad € 425,00, per l'acquisto della propria abitazione.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale della coniuge, ha dedotto che lavora quale biologa nutrizionista e che percepisce uno stipendio mensile pari a circa € 1.500,00.
Quanto alla situazione lavorativa del figlio , ha allegato che svolge Per_1
l'attività di tecnico informatico specializzato con contratto di lavoro a tempo determinato, prorogatogli costantemente dal 2019, e che percepisce uno stipendio mensile pari a circa € 1.000,00.
Ha domandato: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b)
l'assegnazione alla coniuge della casa familiare;
c) un contributo mensile al mantenimento del figlio pari ad € 150,00, da versare direttamente Per_1 in favore di quest'ultimo; d) la partecipazione nella misura del 30% alle spese straordinarie. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario (ricorso depositato il
24/05/2023).
1.2.- La Presidente, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
2 R.G. 3788/2023
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non opponendosi alla CP_1 decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando di essere una lavoratrice autonoma e di percepire uno stipendio pari a circa €
1.300,00.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale del coniuge, ha dichiarato che quest'ultimo percepisce uno stipendio pari a circa € 2.600,00.
Ha, altresì, dedotto che il pagamento delle due rate mensili pari ad € 800,00 ed € 425,00 (relative, rispettivamente, ad un mutuo ipotecario ed al prestito contratto con Banca Progetto s.p.a.) è di fatto sostenuto dal coniuge e dalla di lui compagna, in quanto quest'ultima risulta comproprietaria dell'immobile per il cui acquisto sono stati contratti i suddetti finanziamenti.
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) il collocamento prevalente della prole presso di sé; c)
l'assegnazione a sé della casa familiare;
d) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento del figlio pari ad € 450,00, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario (comparsa di risposta depositata il 04/01/2024).
1.4.- Proseguito il giudizio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/02/2024, il giudice delegato, pronunciando a norma dell'art. 473 bis.22 c.p.c., ha confermato le statuizioni regolanti lo stato di separazione.
1.5.- Successivamente, in occasione dell'udienza del 15/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti e qui trascritte:
1) La sig.ra aderisce alla domanda di revoca dell'assegno di CP_1 mantenimento nei confronti del figlio;
Persona_1
2) Il sig. accetta la rinuncia;
Parte_1
3 R.G. 3788/2023
3) Le spese di lite relative al presente procedimento (r.g. 3788/2023) si intendono integralmente compensate tra le parti.
Il giudice delegato ha provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.6.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 10/10/2023).
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data
10/05/2022, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato, avvenuta all'udienza del 28/03/2022;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 12/11/2024.
Le altre domande devono intendersi abbandonate alla luce della soluzione conciliativa raggiunta dalle parti.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3788/2023 introdotto con ricorso del
4 R.G. 3788/2023
24/05/2023 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Maglie in data 28/09/1996 tra (Maglie (LE), Parte_1
09/06/1970) e (Maglie (LE), 16/01/1968) e trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 55, parte II, serie A, anno 1996;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data
12/11/2024;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Maglie per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 18/03/2025.
Il giudice estensore La Presidente
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