(Inadempimento o ritardo nell'esecuzione).
Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, e' responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.
[…] a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria [Ossia donazione fatta per riconoscenza o in considerazione di meriti del donatario o per remunerarlo per un servizio reso o promesso]" L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla donazione è sottoposto, data la natura gratuita dell'atto, ad una disciplina meno rigorosa di quella che vige per ogni altro contratto: la sua responsabilità è limitata all'ipotesi di dolo o colpa grave (art. 789 c.c.). […]
Leggi di più…[…] Nella specie, il codice limita infatti la responsabilità del donante, per l'inadempimento o il ritardo nell'eseguire il contratto, alle sole ipotesi di dolo o colpa grave ex art. 789 c.c.. […]
Leggi di più…[…] Ai sensi dell'art. 789 c.c. il donante risponde del suo inadempimento solo per dolo o colpa grave con una responsabilità chiaramente attenuata rispetto al regime generico. […]
Leggi di più…Progetto di divisione formato dal notaio Il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate. Formato il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non si accordano su di esso, il notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione. Il giudice provvede come al penultimo comma dell'articolo precedente per la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e quindi emette i provvedimenti di sua competenza a norma dell'articolo 187. L'estrazione dei lotti non può avvenire se non in base a ordinanza del giudice, emessa a norma dell'articolo 789 ultimo comma, o a sentenza passata in giudicato [Codice civile 2646; Codice …
Leggi di più…Disciplina La disciplina normativa della donazione è contenuta negli articoli 769 e seguenti del codice civile. Si tratta di un tipico atto di liberalità che comporta un incremento patrimoniale del donatario (colui che riceve la donazione) con un corrispondente sacrificio patrimoniale del donante (colui che trasferisce il bene). Natura giuridica La donazione rappresenta il principale (ma non unico) negozio gratuito previsto dal codice civile. Altri negozi gratuiti diversi dalla donazione sono ad esempio: il mandato, il deposito, il trasporto, il comodato. Trattasi di ipotesi tipiche previste dal codice, cui l'ordinamento affianca anche ulteriori contratti atipici (ossia non rientranti …
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