Articolo 789 del Codice civile
Articolo 788Articolo 737
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19 aprile 1942
Art. 789.

(Inadempimento o ritardo nell'esecuzione).

Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, e' responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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