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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/12/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1541/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione. 1541/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...], l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. VALENTINA BIELLA
e
(C.F. ), nata a [...], il [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. VALENTINA BIELLA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
I signori e , ut sopra rappresentati, difesi e domiciliati, Parte_2 Parte_1 modificando parzialmente la condizioni di separazione, si rivolgono all'Intestato Tribunale affinché modifichi le condizioni di separazione alle condizioni che seguono:
1) e verranno collocati prevalentemente presso il padre nella casa Persona_1 Persona_2 coniugale di Olginate (LC), alla Via Spluga n. 56/D, ove fisseranno la loro residenza anagrafica;
2) la casa coniugale di Olginate (LC), alla Via Spluga n. 56/D, viene assegnata al signor con tutti gli arredi e corredi, nell'interesse dei figli della coppia;
Parte_1 3) La madre signora frequenterà i figli con le seguenti modalità: Parte_2
- la madre terrà i figli con sé, con pernottamento, a fine settimane alternati dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle ore 20.00;
- in ogni caso, la madre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desideri e faccia ritorno in Olginate (LC), previo accordo telefonico con il signor da Parte_1 concludersi almeno un paio di giorni prima e compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo e dei figli;
- Resta in ogni caso inteso che, vista la maggiore età di , lo stesso potrà determinarsi Per_1 liberamente in relazione alle proprie volontà di permanere con i genitori.
6) In considerazione del principio di proporzionalità e dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, la signora si impegna a corrispondere al signor Parte_2
, a titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma mensile di € Parte_1
100,00 per ciascun figlio. Tali importi dovranno essere versati mediante bonifico bancario (sull'Iban che verrà comunicato dal signor ) entro il giorno 15 di ogni mese e sarà Pt_1 rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai.
7) In considerazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, le parti convengono che l'assegno unico spetterà al Signor nella misura del 100%. Parte_1
8) La signora trasferirà al signor la quota di ½ del diritto Parte_2 Parte_1 di proprietà dell'immobile di Olginate (LC), alla Via Spluga n. 56/D, attualmente cointestato tra le parti, sita in Comune di Olginate (LC), alla Via Spluga n. 56/D, costituita da un appartamento al piano terra, composto da soggiorno, cucina, due camere, bagno, disimpegno e logge, con annesse aree pertinenziali, nonché cantina al piano primo sottostrada, due locali, servizi con annessa cantina al piano secondo, della superficie complessiva di circa mq 108,00 (centootto) catastali, distinto al Catasto Fabbricati come segue: Sez. OLG., Foglio 6, mapp. 4062, Sub. 20, Via Postale Vecchia, piano S1-T, Categoria A/2, classe 3, vani 6, Rendita Catastale Euro 728,20; le Parti, dando atto della volontà di trasferimento ed acquisto tra coniugi della quota di ½ del diritto di proprietà dell'immobile sopra indicato, chiedono di essere ammessi ai benefici fiscali previsti in tema di separazione.
Il signor quale corrispettivo del trasferimento della quota di metà Parte_1 dell'immobile come sopra descritto corrisponderà la somma di euro 40.000,00 (quarantamila) e, al fine di ottenere le liquidità necessarie per l'acquisto, stipulerà atto di mutuo con
[...]
. Controparte_1
9) Invariate le altre condizioni di cui alla sentenza emessa da Tribunale di Lecco n. 150/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario il 30.7.2003 a Messina e dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
(a Lecco, l'1.4.2006), maggiorenne non economicamente indipendente, e Persona_2
(a Lecco, il 4.9.2011), minorenne. Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 150/2025, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le stesse.
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 27.10.2025, le parti, dato atto della necessità per la sig.ra di trasferirsi in Sicilia per assistere il Pt_2 padre, hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51, quinto comma c.p.c., trattandosi di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti al collocamento della minore e ai contributi economici in favore dei figli, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, può provvedere de plano, non ravvisando la necessità di disporre la comparizione personale delle parti o di richiedere chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Spese di giudizio integralmente compensate, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In modifica delle condizioni di separazione contenute nella sentenza n. 150/2025, pubblicata il 31.3.2025, nel procedimento n. 172/2025, dal Tribunale di Lecco, provvede in conformità rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 15 dicembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione. 1541/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...], l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. VALENTINA BIELLA
e
(C.F. ), nata a [...], il [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. VALENTINA BIELLA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
I signori e , ut sopra rappresentati, difesi e domiciliati, Parte_2 Parte_1 modificando parzialmente la condizioni di separazione, si rivolgono all'Intestato Tribunale affinché modifichi le condizioni di separazione alle condizioni che seguono:
1) e verranno collocati prevalentemente presso il padre nella casa Persona_1 Persona_2 coniugale di Olginate (LC), alla Via Spluga n. 56/D, ove fisseranno la loro residenza anagrafica;
2) la casa coniugale di Olginate (LC), alla Via Spluga n. 56/D, viene assegnata al signor con tutti gli arredi e corredi, nell'interesse dei figli della coppia;
Parte_1 3) La madre signora frequenterà i figli con le seguenti modalità: Parte_2
- la madre terrà i figli con sé, con pernottamento, a fine settimane alternati dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle ore 20.00;
- in ogni caso, la madre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desideri e faccia ritorno in Olginate (LC), previo accordo telefonico con il signor da Parte_1 concludersi almeno un paio di giorni prima e compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo e dei figli;
- Resta in ogni caso inteso che, vista la maggiore età di , lo stesso potrà determinarsi Per_1 liberamente in relazione alle proprie volontà di permanere con i genitori.
6) In considerazione del principio di proporzionalità e dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, la signora si impegna a corrispondere al signor Parte_2
, a titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma mensile di € Parte_1
100,00 per ciascun figlio. Tali importi dovranno essere versati mediante bonifico bancario (sull'Iban che verrà comunicato dal signor ) entro il giorno 15 di ogni mese e sarà Pt_1 rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai.
7) In considerazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, le parti convengono che l'assegno unico spetterà al Signor nella misura del 100%. Parte_1
8) La signora trasferirà al signor la quota di ½ del diritto Parte_2 Parte_1 di proprietà dell'immobile di Olginate (LC), alla Via Spluga n. 56/D, attualmente cointestato tra le parti, sita in Comune di Olginate (LC), alla Via Spluga n. 56/D, costituita da un appartamento al piano terra, composto da soggiorno, cucina, due camere, bagno, disimpegno e logge, con annesse aree pertinenziali, nonché cantina al piano primo sottostrada, due locali, servizi con annessa cantina al piano secondo, della superficie complessiva di circa mq 108,00 (centootto) catastali, distinto al Catasto Fabbricati come segue: Sez. OLG., Foglio 6, mapp. 4062, Sub. 20, Via Postale Vecchia, piano S1-T, Categoria A/2, classe 3, vani 6, Rendita Catastale Euro 728,20; le Parti, dando atto della volontà di trasferimento ed acquisto tra coniugi della quota di ½ del diritto di proprietà dell'immobile sopra indicato, chiedono di essere ammessi ai benefici fiscali previsti in tema di separazione.
Il signor quale corrispettivo del trasferimento della quota di metà Parte_1 dell'immobile come sopra descritto corrisponderà la somma di euro 40.000,00 (quarantamila) e, al fine di ottenere le liquidità necessarie per l'acquisto, stipulerà atto di mutuo con
[...]
. Controparte_1
9) Invariate le altre condizioni di cui alla sentenza emessa da Tribunale di Lecco n. 150/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario il 30.7.2003 a Messina e dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
(a Lecco, l'1.4.2006), maggiorenne non economicamente indipendente, e Persona_2
(a Lecco, il 4.9.2011), minorenne. Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 150/2025, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le stesse.
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 27.10.2025, le parti, dato atto della necessità per la sig.ra di trasferirsi in Sicilia per assistere il Pt_2 padre, hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51, quinto comma c.p.c., trattandosi di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti al collocamento della minore e ai contributi economici in favore dei figli, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, può provvedere de plano, non ravvisando la necessità di disporre la comparizione personale delle parti o di richiedere chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Spese di giudizio integralmente compensate, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In modifica delle condizioni di separazione contenute nella sentenza n. 150/2025, pubblicata il 31.3.2025, nel procedimento n. 172/2025, dal Tribunale di Lecco, provvede in conformità rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 15 dicembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada