TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 25/06/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella all'udienza del 24 giugno 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 95 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
[CF.: rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Costantino SQUEO con studio in Sannicandro Garganico, Largo
Gelso n. 13 con domicilio digitale presso . Email_1
RICORRENTE CONTRO
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_2
Campobasso, presso i cui uffici in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria, 74 ope legis domicilia.
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha lavorato quale insegnante di religione cattolica in virtù dei Parte_1 contratti di lavoro a tempo determinato elencati in ricorso ed ha agito in giudizio affermandone l'illegittimità, in quanto privi di motivazione e reiterati oltre la durata di 36 mesi.
Ha convenuto, pertanto, in giudizio il chiedendo di Controparte_1
accertare l'illegittimità dell'apposizione del termine sui contratti stipulati e la condanna del al risarcimento del danno. CP_1
Contr Ha, in secondo luogo, chiesto la condanna del alla corresponsione della carta docente per gli aa.ss. dal 2016/2017 al 2022/2023.
Il si è costituito in giudizio, resistendo nel Controparte_1
merito al ricorso e domandandone il rigetto. Quanto alla carta docente, ha eccepito la prescrizione del credito per le annualità antecedenti al 2017/2018.
2. Il ricorso merita parziale accoglimento.
A prescindere dalla legittimità dei contratti a termine stipulati con la ricorrente, deve essere in ogni caso escluso il diritto alla conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, stante l'espresso divieto di cui all'art. 36 della legge n. 165 del 2001 alla assunzione. La norma dispone:“In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”.
Peraltro, tale divieto - per quanto riguarda lo specifico settore della scuola - è stato ribadito dall'art. 1 decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito in legge 24 novembre
2009, n. 167 che, aggiungendo al citato art. 4 della legge n. 124 del 1999, il comma 14bis, ha affermato espressamente che: «I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».
Il diritto interno, pertanto, con riferimento al pubblico impiego privatizzato, non consente, a differenza di quanto previsto per il lavoro privato dall'art. 32, quinto comma, della legge 4 novembre 2010 n. 183, la conversione del contratto a tempo determinato nullo in un contratto a tempo indeterminato.
La Corte Costituzionale, con riferimento ad una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 36 d. lgs. n. 165 del 2001 in relazione all'art. 3 Cost., ha osservato che il principio costituzionale di cui all'art. 97, comma terzo, Cost.: “di per sé rende palese la non omogeneità - sotto l'aspetto considerato - delle situazioni poste a confronto dal rimettente e giustifica la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori da parte delle amministrazioni pubbliche conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio, in luogo della conversione (in rapporto) a tempo indeterminato prevista per i lavoratori privati. È appena il caso di sottolineare, al riguardo, che, seppure lo stesso art. 97, terzo comma, della Costituzione, contempla la possibilità di derogare per legge a miglior tutela dell'interesse pubblico al principio del concorso, è tuttavia rimessa alla discrezionalità del legislatore, nei limiti della non manifesta irragionevolezza, l'individuazione di siffatti casi eccezionali (sentenze n. 320 del 1997, n. 205 del 1996), senza che alcun vincolo possa ravvisarsi in una pretesa esigenza di uniformità di trattamento rispetto alla disciplina dell'impiego privato, cui il principio del concorso e, come si è detto, del tutto estraneo”
(Corte Cost., 27 marzo 2003, n. 89; v. anche Cass., 15 giugno 2010, n.14350).
La Corte di Giustizia Europea - dopo avere rilevato che la direttiva 1999/70/CE trova applicazione anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione - ha ritenuto compatibile con la direttiva il suddetto divieto di trasformazione del contratto di cui all'art. 36, purché l'ordinamento preveda adeguate misure risarcitorie volte a sanzionare gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato
(vedi sentenze 23 aprile 2009 7 settembre 2006 e ). Per_1 Per_2 Per_3
In un'altra sentenza (7 settembre 2006, ), con specifico riferimento all'art. Per_4
36, d.lgs. 165/2001, la Corte di Giustizia ha affermato che la conversione non è l'unica sanzione possibile, sicché l'Accordo quadro, in quanto tale, non osta a che uno Stato membro preveda, in materia di ricorso abusivo ai contratti a termine, una tutela differente a seconda che i contratti siano stati conclusi con un datore di lavoro privato o pubblico. Tale tutela alternativa deve essere: proporzionata al bene (il posto di lavoro) che si intende tutelare;
equivalente, cioè deve essere una forma di tutela non meno favorevole rispetto ad altre forme di tutela che lo stesso legislatore nazionale ha adottato in situazioni analoghe;
effettiva, ossia di fatto realizzabile.
Sulla base di questi parametri di valutazione, i giudici europei hanno sostanzialmente negato che l'art. 36, comma 2, d. lgs. n. 165 del 2001 contrasti coi principi suindicati, spettando in ogni caso al giudice del rinvio valutare in quale misura le condizioni di applicazione nonché l'attuazione effettiva di tale norma ne fanno uno strumento adeguato a prevenire e, se del caso, a sanzionare l'utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato.
Tale è anche l'orientamento della Suprema Corte, la quale ha statuito che -in tema di contratto a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato - la disciplina di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 esclude, in caso di violazione di norme imperative in materia, la conversione in contratto a tempo indeterminato (cfr. Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481,
21 agosto 2013, n. 19371; 26 aprile 2013, n. 10070; 20 giugno 2012, n. 10127; 20 marzo
2012, n. 4417; 13 gennaio 2012, n. 392; 18 febbraio 2011, n. 4062; 15 giugno 2010 n.
14350; 7 maggio 2008 n. 11161). Quella in materia scolastica è, infatti, disciplina speciale ed alternativa rispetto alla normativa di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, ma pur sempre adeguata alla direttiva 1999/70/CE, in quanto idonea a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo dei contratti a termine da parte della pubblica amministrazione.
Il principio risulta ribadito dalla giurisprudenza successiva, che ha statuito che in materia di impiego pubblico contrattualizzato, nell'ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, la "regola iuris" del divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato, di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non ammette eccezioni (Cass. 28 marzo
2019 n. 8671; Cass. 30 marzo 2018, n. 7982).
Al fine di verificare se la ricorrente, a seguito della reiterazione di contratti a termine possa avere diritto, esclusa la conversione del rapporto di lavoro, al risarcimento del danno, occorre valutare la legittimità dei contratti a termine stipulati.
Si fa applicazione sul punto del seguente principio di diritto: “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 18698 del 9.6.2022).
In tale contesto, la reiterazione di incarichi di durata annuale, in quanto volta a soddisfare esigenze permanenti di copertura dell'organico, appare integrare un abuso rilevante del contratto a tempo determinato sotto il profilo della clausola 5 Direttiva
1999/70/CE, secondo i principi affermati in materia di reclutamento del personale scolastico dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 22552/2016 e numerose altre conformi), alla luce delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014, e altri) e dalla Per_5
Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20.7.2016).
Nella fattispecie in esame, alla luce dei principi sopra indicati, la reiterazione di contratti per un periodo complessivo superiore ai trentasei mesi, pur se conforme al diritto nazionale, porta a ritenere violati i principi comunitari, per cui l'apposizione del termine ai suddetti contratti deve ritenersi illegittima.
Sotto questo profilo è irrilevante la causale che ha determinato la stipula del contratto, in quanto ciò che determina la violazione delle disposizioni comunitarie, determinando l'illegittimità dei contratti, è data dalla reiterazione degli stessi oltre il termine di trentasei mesi che costituisce l'elemento individuato dall'ordinamento italiano al fine di evitare che il ricorso ai contratti a termine integri un abuso dello strumento contrattuale.
Il danno, consistente nella perdita di chance per un'occupazione alternativa migliore
(Cass. 5740/2020), deve ritenersi verificato per la prima volta al momento del superamento dei 36 mesi e si è protratto per tutto il periodo dell'abusivo ricorso ai contratti a termine.
La liquidazione del risarcimento deve avvenire in applicazione dell'art. 36 TU
Pubblico Impiego, come modificato dal decreto legge 16 settembre 2024 n. 131, che recita “All'art. 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facolta' per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennita' nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravita' della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».
Con riferimento al caso di specie, considerati il numero complessivo di contratti stipulati dal ricorrente (di cui il primo risalente al 2008) e la loro regolare continuità, si ritiene opportuno fissare la misura dell'indennità in 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
3. Per quel che concerne, invece, la carta docente, l'eccezione di prescrizione sollevata dal è fondata, essendo intercorso più di un quinquennio tra gli aa.ss. CP_1
2016/2017 e 2017/2018 – da un lato – e l'iscrizione della causa al ruolo – dall'altro lato – avvenuta nel 2024 ed in assenza di atti interruttivi anteriori al novembre 2023 allorché
l'amministrazione resistente è stata costituita in mora (cfr. doc. 7 fascicolo parte ricorrente).
Per gli aa.ss. successivi, ossia dal 2018/2019 al 2022/2023, la domanda è fondata poiché è stato provato il conferimento di incarichi annuali ad orario completo.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di Euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire "i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121".
Ebbene, il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 ha, a propria volta, disposto, all'art. 2, che la somma di Euro 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Ed ancora: il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha quindi ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
I citati decreti hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato, in tal modo escludendo dall'accesso al beneficio i docenti precari.
Tuttavia, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 03) (anche in seguito all'ordinanza della Corte di Giustizia
Europea VI Sezione del 18 maggio 2022), la quale ha affermato che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore. (…) L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico”.
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie ed alla luce della giurisprudenza riportata, deve ritenersi violata la clausola 4 dell'accordo quadro: tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato non risulta coerente rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del
29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
In base a quanto esposto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, relativamente agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per l'importo nominale di €.500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno di servizio, con conseguente condanna della parte resistente a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, essendo detto importo “finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali come previsto dai commi 121-124 dell'art 1 della legge n.
107/2015”.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del D.M. n. 147/2022, tenendo conto del carattere seriale della causa e del valore della domanda, in riferimento alle sole fasi espletate (esclusa istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe, così decide:
1. Accerta e dichiara l'illegittimità dei contratti a tempo determinato oggetto di lite dall'anno scolastico 2008/2009 all'anno scolastico 2023/2024 per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato per un periodo superiore al limite di 36 mesi.
2. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati nel capo che precede.
3. Condanna l'amministrazione resistente a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno indicato al punto che precede, un'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
4. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015” per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 per l'importo di totali
€ 2.500,00 e condanna la parte resistente a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
5. Dichiara prescritto il credito di cui al capo 4 per il periodo precedente.
6. Condanna il , in persona del a Controparte_1 CP_4
pagare in favore di le spese di lite, che liquida in complessivi euro Parte_1
2.109,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e CPA come per legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Larino, 24 giugno 2025.
Il Giudice
d.ssa Silvia Cucchiella