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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2228/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2228/2022
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
LEPORA ELENA, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. Controparte_1
SALICE CARLA MARIA, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da memoria 183, comma 6, n. 1 cpc depositata il 29.6.2023, insistendo nell'ammissione delle istanze istruttorie: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis;
riservata ogni allegazione ed istanza ai sensi di quanto previsto dall'art. 183 6° comma c.p.c. I - Nulla disporre a titolo di assegno divorzile
pagina 1 di 5 ovvero ridurre sensibilmente l'assegno di mantenimento sino ad oggi corrisposto (si indica comunque un importo non superiore a €. 50,00) per le ragioni di cui in narrativa. II – Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
Per parte resistente
Come da memoria integrativa depositata l'11.4.2023: “• Disporre a carico del signor Parte_1
l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie, versandole entro il 5 di ogni mese di €. 300.00 mensili, rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT • Con vittoria di spese, onorari, IVA, CPA e competenze tutte. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, e mutare le conclusioni nei termini di legge. IN VIA SUBORDINATA • Confermare l'obbligo del signor di provvedere al Pt_1
mantenimento della moglie, versandole entro il 5 di ogni mese, la la somma di €. 200,00 mensili, rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT;
IN OGNI CASO CON VITTORIA DI SPESE, COMPETENZE
ED ONORARI, OLTRE IVA E CPA.”
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale in data 17.05.2023 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile e le parti venivano rimesse avanti al G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria sulle altre questioni ancora da dirimere.
Dopo aver svolto attività istruttoria con l'escussione di testi e l'interrogatorio formale della resistente, all'udienza del 12.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sull'assegno divorzile
Osserva preliminarmente il Collegio che, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le
Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il
criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione,
nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione
equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti,
dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti,
pagina 2 di 5 caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché
non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, conf., in particolare Cass. n.
15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n.
2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi,
deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infine, il fattore dell'età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della moglie.
Si osserva come difetti, sotto il profilo strettamente assistenziale, l'esistenza di una condizione di non autosufficienza economica in capo alla sig.ra tale da giustificare l'imposizione in capo CP_1
all'ex coniuge di un assegno divorzile: l'odierna resistente, infatti, ha ultimato l'iter professionale del corso regionale di formazione nel settore bar/alberghiero, settore nel quale ha già svolto alcuni lavori non regolarizzati (v. testi escussi all'udienza del 17.11.2023; messaggi whatsapp prodotti sub doc. 5 di parte ricorrente); è soggetto di 43 anni di età, privo di patologie invalidanti (non potendosi ritenere tale la “lesione al legamento crociato anteriore”, a seguito di distorsione avvenuta nell'estate del
2020; v. documentazione medica prodotta da parte resistente sub docc. 10, 12); a quanto consta, vive pagina 3 di 5 da sola, in appartamento in locazione, con spesa pari a € 350,00 mensili, a cui devono aggiungersi quelle delle utenze e per il sostentamento. Si osserva pertanto come, sotto il profilo assistenziale dell'assegno, la sig.ra sia dotata di capacità lavorativa, apparendo inverosimile, alla luce CP_1
di quanto appena esposto, la situazione economico-reddituale rappresentata dalla stessa, non potendosi ritenere provato che la resistente, proprietaria di un immobile a Cuba, acquistato dal marito nel corso della vita matrimoniale, si trovi in stato d'indigenza.
Inoltre, sono venute meno le condizioni che all'epoca della separazione avevano indotto le parti a prevedere un assegno di mantenimento in favore della moglie nell'importo di € 300,00: dalla disamina dell'omologa di separazione, si legge infatti che “Il sig. al fine di consentire alla sig. di Pt_1 CP_1
ultimare l'iter formativo professionale del corso regionale intrapreso, in via transitoria, si impegna a
corrispondere alla coniuge la somma di euro 300,00”. L'iter professionale, per pacifica ammissione di parte resistente, risulta ad oggi terminato.
Non risulta conclusivamente provata la condizione di non autosufficienza del coniuge che non dispone di adeguati mezzi propri e non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive (profilo assistenziale).
Parimenti, il diritto all'assegno divorzile, nel caso di specie, non può sussistere neppure valorizzando la sua funzione perequatrice, in considerazione della mancata prova dell'esistenza di un effettivo sacrificio delle proprie aspettative di carriera per contribuire al ménage familiare, anche avuto riguardo alla breve durata del matrimonio (circa otto anni), alla permanenza, nel corso dello stesso e per periodi anche significativi, di parte ricorrente in Cuba, e all'assenza di figli.
Per i motivi che precedono dunque, la domanda di parte resistente volta al riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile, è infondata e va respinta.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte resistente.
Esse vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez.
Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-06-
2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
pagina 4 di 5 • fase di studio € 1.200,00
• fase introduttiva € 600,00
• fase istruttoria € 1.200,00
• fase decisoria € 1.500,00
E dunque in totale € 4.500,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando:
Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da;
Controparte_1
Dichiara tenuta e condanna a rifondere a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1
liquida in complessivi € 4.500,00, oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2228/2022
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
LEPORA ELENA, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. Controparte_1
SALICE CARLA MARIA, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da memoria 183, comma 6, n. 1 cpc depositata il 29.6.2023, insistendo nell'ammissione delle istanze istruttorie: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis;
riservata ogni allegazione ed istanza ai sensi di quanto previsto dall'art. 183 6° comma c.p.c. I - Nulla disporre a titolo di assegno divorzile
pagina 1 di 5 ovvero ridurre sensibilmente l'assegno di mantenimento sino ad oggi corrisposto (si indica comunque un importo non superiore a €. 50,00) per le ragioni di cui in narrativa. II – Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
Per parte resistente
Come da memoria integrativa depositata l'11.4.2023: “• Disporre a carico del signor Parte_1
l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie, versandole entro il 5 di ogni mese di €. 300.00 mensili, rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT • Con vittoria di spese, onorari, IVA, CPA e competenze tutte. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, e mutare le conclusioni nei termini di legge. IN VIA SUBORDINATA • Confermare l'obbligo del signor di provvedere al Pt_1
mantenimento della moglie, versandole entro il 5 di ogni mese, la la somma di €. 200,00 mensili, rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT;
IN OGNI CASO CON VITTORIA DI SPESE, COMPETENZE
ED ONORARI, OLTRE IVA E CPA.”
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale in data 17.05.2023 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile e le parti venivano rimesse avanti al G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria sulle altre questioni ancora da dirimere.
Dopo aver svolto attività istruttoria con l'escussione di testi e l'interrogatorio formale della resistente, all'udienza del 12.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sull'assegno divorzile
Osserva preliminarmente il Collegio che, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le
Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il
criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione,
nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione
equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti,
dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti,
pagina 2 di 5 caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché
non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, conf., in particolare Cass. n.
15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n.
2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi,
deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infine, il fattore dell'età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della moglie.
Si osserva come difetti, sotto il profilo strettamente assistenziale, l'esistenza di una condizione di non autosufficienza economica in capo alla sig.ra tale da giustificare l'imposizione in capo CP_1
all'ex coniuge di un assegno divorzile: l'odierna resistente, infatti, ha ultimato l'iter professionale del corso regionale di formazione nel settore bar/alberghiero, settore nel quale ha già svolto alcuni lavori non regolarizzati (v. testi escussi all'udienza del 17.11.2023; messaggi whatsapp prodotti sub doc. 5 di parte ricorrente); è soggetto di 43 anni di età, privo di patologie invalidanti (non potendosi ritenere tale la “lesione al legamento crociato anteriore”, a seguito di distorsione avvenuta nell'estate del
2020; v. documentazione medica prodotta da parte resistente sub docc. 10, 12); a quanto consta, vive pagina 3 di 5 da sola, in appartamento in locazione, con spesa pari a € 350,00 mensili, a cui devono aggiungersi quelle delle utenze e per il sostentamento. Si osserva pertanto come, sotto il profilo assistenziale dell'assegno, la sig.ra sia dotata di capacità lavorativa, apparendo inverosimile, alla luce CP_1
di quanto appena esposto, la situazione economico-reddituale rappresentata dalla stessa, non potendosi ritenere provato che la resistente, proprietaria di un immobile a Cuba, acquistato dal marito nel corso della vita matrimoniale, si trovi in stato d'indigenza.
Inoltre, sono venute meno le condizioni che all'epoca della separazione avevano indotto le parti a prevedere un assegno di mantenimento in favore della moglie nell'importo di € 300,00: dalla disamina dell'omologa di separazione, si legge infatti che “Il sig. al fine di consentire alla sig. di Pt_1 CP_1
ultimare l'iter formativo professionale del corso regionale intrapreso, in via transitoria, si impegna a
corrispondere alla coniuge la somma di euro 300,00”. L'iter professionale, per pacifica ammissione di parte resistente, risulta ad oggi terminato.
Non risulta conclusivamente provata la condizione di non autosufficienza del coniuge che non dispone di adeguati mezzi propri e non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive (profilo assistenziale).
Parimenti, il diritto all'assegno divorzile, nel caso di specie, non può sussistere neppure valorizzando la sua funzione perequatrice, in considerazione della mancata prova dell'esistenza di un effettivo sacrificio delle proprie aspettative di carriera per contribuire al ménage familiare, anche avuto riguardo alla breve durata del matrimonio (circa otto anni), alla permanenza, nel corso dello stesso e per periodi anche significativi, di parte ricorrente in Cuba, e all'assenza di figli.
Per i motivi che precedono dunque, la domanda di parte resistente volta al riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile, è infondata e va respinta.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte resistente.
Esse vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez.
Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-06-
2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
pagina 4 di 5 • fase di studio € 1.200,00
• fase introduttiva € 600,00
• fase istruttoria € 1.200,00
• fase decisoria € 1.500,00
E dunque in totale € 4.500,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando:
Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da;
Controparte_1
Dichiara tenuta e condanna a rifondere a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1
liquida in complessivi € 4.500,00, oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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