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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/09/2024, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Ilaria Bradamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale Vg. 1377/2024, avente per oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto-cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. VALENTINA PINNA, presso il cui studio è C.F._1
elettivamente domiciliato, e (C.F. , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dall'avv. CHIARA CANU, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate dalle parti nelle Note di trattazione scritta depositate in data 18.09.2024, di seguito riportate:
“A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) il figlio prossimo al compimento dei 15 anni, viene affidato ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento alternato presso le rispettive abitazioni, come già avviene da settembre 2023;
C) si tratterà presso il padre e presso la madre a settimane alterne, di norma alternando la Per_1
permanenza a partire dalla giornata del lunedì, fatta salva la possibilità di modificare i tempi di permanenza
e i giorni in funzione delle esigenze e/o dei programmi del ragazzo;
pagina 1 di 4 D) entrambi i genitori si impegnano a sostenere in modo paritetico le spese necessarie al mantenimento di
e provvederanno al suo mantenimento durante la permanenza presso ciascuno, obbligandosi allo Per_1
scopo a corrispondere l'uno all'altro l'importo mensile di euro 300,00, da rivalutarsi ogni anno, entro il 5
di ogni mese e a destinare l'importo percepito a titolo di assegno unico alle spese straordinarie, salvo
eventuali necessarie integrazioni, precisandosi che ai fini della qualificazione delle predette spese le parti
Cont intendono richiamare la distinzione operata dal protocollo licenziato dal e fatto proprio dal Tribunale
di Sassari;
E) sempre ai fini della risoluzione della crisi familiare ed a motivo dell'accordo raggiunto tra le parti, con la
sottoscrizione del presente atto la sig.ra nata a [...] il [...] C.F. Parte_2 C.F._3
, trasferisce a , nato a [...] il [...], C.F. , che
[...] Parte_3 CodiceFiscale_4
accetta, i diritti pari ai 99/100 della piena proprietà dell'appartamento in Sassari, via Besta 8, piano 4,
composto da ingresso su sala, cucina due camere e doppi servizi, censito nel NCEU al foglio 126 mappale
880 subalterno 12, A/2, classe 1 vani 5,5 RC 795,34, alla stessa pervenuto in forza dell'atto pubblico a
rogito Notaio del 24/03/2011 rep 670 racc 459, attestando che i lavori di edificazione del Persona_2
fabbricato di cui fa parte l'unità oggetto di trasferimento sono stati iniziati in data anteriore il 01.09.1967.
Rispetto a tale negozio di trasferimento immobiliare, con propria dichiarazione avente valore di
autocertificazione, la sig.ra , consapevole delle conseguenze previste dalla legge per l'ipotesi Parte_2
di dichiarazioni false o reticenti ed in ottemperanza a quanto previsto dalle leggi in materia urbanistica,
dichiara che nell'immobile non sono state eseguite opere di natura edilizia per le quali sarebbe stata
necessaria alcuna autorizzazione o denuncia di inizio attività, dando atto che l'immobile è in classe
energetica F come risulta dall'attestato di prestazione energetica a firma del Geom. del Persona_3
27.03.2024, allegato. A titolo di conguaglio sul valore della quota ceduta il corrisponde Parte_1
alla la somma di € 2.552,16 (duemilacinquecentocinquatadue/16), obbligandosi a pagare Parte_2
l'intera rata di mutuo gravante sull'immobile oggetto di trasferimento come di fatto avviene a far data dal
Febbraio 2024 nonché a subentrare dalla medesima data per intero nel rapporto debitorio con l'Istituto
Bancario con l'obbligo di provvedere alla notifica della emananda sentenza alla banca mutuante;
pagina 2 di 4 F) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente oggetto la separazione, pronunciarsi la
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in Sassari il 01.12.2007 trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari, atto n. 364 parte 2 serie A;
G) I coniugi dichiarano di aver così regolato tutte le reciproche obbligazioni e si dichiarano entrambi
soddisfatti, null'altro avendo a pretendere l'uno dall'altro esonerandosi reciprocamente dalla produzione di
ulteriore documentazione patrimoniale, avendo anche provveduto in precedenza alla divisione degli arredi e
delle suppellettili della casa coniugale.
Non essendo intervenute circostanze in grado di incidere sul contenuto dei predetti accordi le parti
intendono confermare la loro volontà di conseguire la domandata separazione alle suddette condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio;
il Collegio prende atto delle obbligazioni che le parti hanno reciprocamente assunto e del trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo tra le parti per la risoluzione della crisi familiare come dettagliato in epigrafe.
*
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art.473-bis 49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia,
non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b)
della legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi -trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127
ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di pagina 3 di 4 tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-
bis 19, 2° comma c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, 2° comma, c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SASSARI alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di SASSARI - Anno 2007 – Atto 364 – Parte 2 – Serie A).
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note di trattazione scritta del 18.09.2024, e prende atto delle condizioni della separazione che le parti hanno ivi reciprocamente assunto riportate in epigrafe.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza.
4) Spese di lite al definitivo.
5) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore
Così deciso in Sassari il 26.09.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE
Elisabetta Carta
IL GIUDICE EST.
Marta Guadalupi
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