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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/07/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario DO.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., soltanto dall'ente resistente il
7 Luglio 2025 in sostituzione dell'udienza dell'11 Luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1015 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da il signor , nato il [...] a [...] e ivi residente, nella Parte_1
Contrada Montagna snc, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio, a Canicattì, nella via Piave n. 128, presso lo studio dell'Avv. Gaetano
Guccione, dal quale è rappresentato e difeso per mandato in calce al ricorso di merito depositato il 2/04/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad
Agrigento, nella via Picone nn. 20/30, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato il 2 Aprile 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., il signor
, dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso contestando le Parte_1 conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico
1 preventivo previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione della pensione di inabilità, o, in subordine, dell'assegno mensile di invalidità, di cui, rispettivamente, agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 27 Giugno 2024 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. Nell'ambito di tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento de quo veniva disposta ed espletata C.T.U. medico-legale. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 Luglio
2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto soltanto dall'ente resistente il 7 Luglio 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Ebbene, l'art. 12 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971 dispone che: “Ai mutilati ed invalidi di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità”. Mentre, il successivo art. 13 della menzionata legge, così come sostituito dal comma 36 dell'art. 1 della legge n. 247 del 24 Dicembre 2007, prevede al suo I comma che: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa
e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e CP_1 modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”.
Nella fattispecie in esame il requisito sanitario richiesto dalle norme appena riportate non risulta soddisfatto.
Invero, la DO.ssa , consulente tecnico d'ufficio nominato nel Persona_1 procedimento de quo, all'esito di un'indagine esaustiva condotta sulla documentazione sanitaria in atti e sulla scorta dell'esame clinico del ricorrente, è motivatamente pervenuta a una
2 dirimente conclusione. Segnatamente che, appare equa e da condividere la valutazione sanitaria espressa dal Centro Medico Legale di Agrigento all'esito della visita di revisione a cui ha CP_1 sottoposto il signor il 4 Luglio 2022, avendolo riconosciuto invalido con Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa del 67% a decorrere da tale data (cfr.: relazione tecnica d'ufficio). La enunciata misura percentuale è inferiore rispetto a quanto stabilito dalla citata legge per accedere all'uno, o all'altro dei benefici richiesti dall'istante.
Tale conclusione, coerente con gli esiti dell'indagine medico-legale compiuta nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, appare incensurabile sul piano metodologico e convincente. Da ciò discende la conferma degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio e, conseguentemente, il rigetto del ricorso che ha incoato la vertenza processuale che ci occupa.
Il ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerato dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24
Novembre 2003. Invece, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
In ultima battuta, le spese della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non possono essere poste a carico del signor , ai sensi dell'art. 152 disp. att. Parte_1
c.p.c., avendo lo stesso prodotto pure in tale ambito la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D. L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito con la legge n. 326 del 24 Novembre
2003. Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella citata fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
P.Q.M.
la DO.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il ricorso introduttivo del procedimento de quo, confermando che il signor non si trovava, né si trova Parte_1 nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, o all'assegno mensile di invalidità, di cui, rispettivamente, agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del
30 Marzo 1971;
3 - dichiara irripetibili le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c.;
- infine, pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_1 di entrambe le fasi del giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso ad Agrigento in data 11 Luglio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
4
Cordaro, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., soltanto dall'ente resistente il
7 Luglio 2025 in sostituzione dell'udienza dell'11 Luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1015 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da il signor , nato il [...] a [...] e ivi residente, nella Parte_1
Contrada Montagna snc, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio, a Canicattì, nella via Piave n. 128, presso lo studio dell'Avv. Gaetano
Guccione, dal quale è rappresentato e difeso per mandato in calce al ricorso di merito depositato il 2/04/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad
Agrigento, nella via Picone nn. 20/30, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato il 2 Aprile 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., il signor
, dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso contestando le Parte_1 conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico
1 preventivo previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione della pensione di inabilità, o, in subordine, dell'assegno mensile di invalidità, di cui, rispettivamente, agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 27 Giugno 2024 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. Nell'ambito di tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento de quo veniva disposta ed espletata C.T.U. medico-legale. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 Luglio
2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto soltanto dall'ente resistente il 7 Luglio 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Ebbene, l'art. 12 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971 dispone che: “Ai mutilati ed invalidi di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità”. Mentre, il successivo art. 13 della menzionata legge, così come sostituito dal comma 36 dell'art. 1 della legge n. 247 del 24 Dicembre 2007, prevede al suo I comma che: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa
e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e CP_1 modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”.
Nella fattispecie in esame il requisito sanitario richiesto dalle norme appena riportate non risulta soddisfatto.
Invero, la DO.ssa , consulente tecnico d'ufficio nominato nel Persona_1 procedimento de quo, all'esito di un'indagine esaustiva condotta sulla documentazione sanitaria in atti e sulla scorta dell'esame clinico del ricorrente, è motivatamente pervenuta a una
2 dirimente conclusione. Segnatamente che, appare equa e da condividere la valutazione sanitaria espressa dal Centro Medico Legale di Agrigento all'esito della visita di revisione a cui ha CP_1 sottoposto il signor il 4 Luglio 2022, avendolo riconosciuto invalido con Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa del 67% a decorrere da tale data (cfr.: relazione tecnica d'ufficio). La enunciata misura percentuale è inferiore rispetto a quanto stabilito dalla citata legge per accedere all'uno, o all'altro dei benefici richiesti dall'istante.
Tale conclusione, coerente con gli esiti dell'indagine medico-legale compiuta nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, appare incensurabile sul piano metodologico e convincente. Da ciò discende la conferma degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio e, conseguentemente, il rigetto del ricorso che ha incoato la vertenza processuale che ci occupa.
Il ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerato dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24
Novembre 2003. Invece, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
In ultima battuta, le spese della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non possono essere poste a carico del signor , ai sensi dell'art. 152 disp. att. Parte_1
c.p.c., avendo lo stesso prodotto pure in tale ambito la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D. L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito con la legge n. 326 del 24 Novembre
2003. Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella citata fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
P.Q.M.
la DO.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il ricorso introduttivo del procedimento de quo, confermando che il signor non si trovava, né si trova Parte_1 nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, o all'assegno mensile di invalidità, di cui, rispettivamente, agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del
30 Marzo 1971;
3 - dichiara irripetibili le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c.;
- infine, pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_1 di entrambe le fasi del giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso ad Agrigento in data 11 Luglio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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