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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/04/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10200/2024 RG fissata all'udienza del 08/04/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
CURSANO FRANCESCA
Ricorrente
C O N T R O
, non costituito Controparte_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di: CP_ a. accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti datati 29.9.2022, 12.10.2022, 14.10.2022
e 2.5.2023 e, conseguentemente, annullare e/o revocare gli stessi;
b. per l'effetto, dichiarare l'irripetibilità della complessiva somma di €.3.765,35 richiesta negli anzidetti provvedimenti (ai fini della norma di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della prestazione dedotta nel presente giudizio è quello testé indicato al presente punto, ovvero
€.3.765,35); […]
In punto di fatto ha rappresentato:
1. La signora è erede (coniuge) del signor già titolare Parte_1 Persona_1 di pensione cat. INVCIV n. 07612189 e cat. VOCOM n. 36523482.
1 CP_ 2. Con 4 separate raccomandate a/r ha trasmesso alla ricorrente quattro distinti provvedimenti nei quali asseriva che:
- “per il periodo dal 01/01/2003 al 31/01/2006 sulla pensione cat. INVCIV n.07612189 del signor eliminata per decesso del titolare, è stato corrisposto un pagamento Persona_1 non dovuto per un importo complessivo di euro 2.479,90 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta” (provvedimento datato 2.5.2023, ricevuto in data 19.5.2023);
- per il periodo dal 01/01/2012 al 31/01/2015 sulla pensione cat. VOCOM n.36523482 del sig.
eliminata per decesso del titolare, è stato corrisposto un pagamento Persona_1 non dovuto per un importo complessivo di euro 501,03 per i seguenti motivi: è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge” (provvedimento datato 14.10.2022, ricevuto in data
4.11.2022);
- “per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2015 sulla pensione cat. VOCOM n.36523482 del sig.
eliminata per decesso del titolare, è stato corrisposto un pagamento Persona_1 non dovuto per un importo complessivo di €.460,59 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante;
è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa della titolarità di redditi di importo superiore a quello stabilito dalla legge” (provvedimento datato 12.10.2022, ricevuto in data 31.10.2022);
- “per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018 sulla pensione cat. VOCOM n.36523482 del sig.
eliminata per decesso del titolare, è stato corrisposto un pagamento Persona_1 non dovuto per un importo complessivo di euro 323,83 per i seguenti motivi: è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge” (provvedimento datato 29.9.2022, ricevuto in data
19.10.2022).
L'istituto richiedeva dunque alla odierna ricorrente, nella sua qualità di erede del signor Persona_1
la restituzione delle predette somme.
[...]
3. A fronte dei suddetti provvedimenti la ricorrente risulterebbe quindi debitrice nei confronti di CP_
della complessiva somma di €.3.765,35, quale presunto indebito pagamento sulle pensioni cat.
INVCIV n.07612189 e cat. VOCOM n. 36523482 intestate al fu dante causa Persona_1 dell'odierna ricorrente.
2 4. Ritenendo di nulla dovere all' , in data 1.3.2024 la signora proponeva invano CP_1 Parte_1 quattro distinti ricorsi amministrativi avverso i predetti provvedimenti, chiedendone l'annullamento e/o la revoca e chiedendo, conseguentemente, che la somma di €.3.765,35 venisse dichiarata non dovuta dalla ricorrente.
5. Con note del 18.4.2024 e del 22.5.2024 l' comunicava la definizione in via CP_1 amministrativa per inammissibilità dei ricorsi presentati avverso i provvedimenti pervenuti in data
19.5.2023, 4.11.2022 e 19.10.2022 in ragione della notifica, intervenuta nelle more, di ulteriori CP_ provvedimenti di sollecito, avverso i quali non è previsto il ricorso al Comitato Provinciale.
6. Con delibera del Comitato Provinciale del 14.5.2024, comunicata in data 16.5.2024, l'Istituto comunicava la reiezione del ricorso amministrativo avverso il provvedimento pervenuto il 31.10.2022, con la seguente motivazione: “a seguito di acquisizione dei dati reddituali si è proceduto a rideterminare con ricostituzione d'ufficio, per il periodo 01/01/2013-31/12/2015, l'importo effettivo spettante sia per la prestazione Vocom 4101-36523482 che per la maggiorazione sociale in pagamento;
per le somme percepite dal dante causa e non spettanti, coma da posizione debitoria RI 4101- Persona_1
12737318 regolarmente notificata al de cuius con mod. TE08/IND in data 07/04/2016 e oggetto del ricorso, era stata disposto l'avvio di un piano di recupero con trattenuta mensile accodatosi ad altro recupero già in essere al fine di non arrecare ulteriore aggravio al pensionato;
la richiesta di restituzione delle somme non spettanti, notificata tanto al de cuius quanto all'erede ricorrente, è stata effettuata nei modi previsti ed entro i termini prescrizionali stante quanto stabilito dalle vigenti disposizioni”.
7. Fatto è che il signor non ha mai ricevuto alcun provvedimento di indebito né ha Persona_1
CP_ mai concordato con l' alcuna dilazione di pagamento o piano di recupero. Egli, poi, non ha mai riscosso somme in misura superiore sulle pensioni n. 36523482 (cat. VOCOM) e n.
07612189 (cat. INVCIV), tantomeno l'importo complessivo di euro 3.765,35 indicato nei richiamati provvedimenti.
8. Inoltre, nel corso degli anni, il signor ha sempre provveduto a presentare Persona_1 annualmente dichiarazione dei redditi;
da quando ha iniziato a godere dei trattamenti pensionistici CP_ innanzi citati, Egli ha annualmente provveduto e tempestivamente comunicato all' i redditi relativi all'anno precedente.
9. Né il signor ha mai taciuto o segnalato in maniera incompleta fatti o circostanze Persona_1
CP_ incidenti sul diritto o sulla misura delle pensioni, che non fossero già conosciuti dall' il dante causa della ricorrente, infatti, non ha mai omesso di comunicare i propri redditi né ha mai posto in essere condotte che potessero indurre in errore l' . […] CP_1
3 Ha eccepito prescrizione;
duplicazione della pretesa restitutoria;
irripetibilità ai sensi del d.l.
n. 269/2003 art. 42, co. 5, convertito con modificazioni nella l. n. 326/2003: irripetibilità somme percepite ante 2.10.2003; irripetibilità per assenza di dolo alla luce della recente giurisprudenza di legittimità; irripetibilità ex artt. 13 l. 412/1991 e 52 l.88/89; assenza di dolo dell'interessato – errore dell'ente erogatore – inesistenza dell'obbligo di restituzione;
nullità e/o invalidità e/o illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione.
è stato evocato in giudizio con rituale notifica via pec del 3.9.24. CP_2
Il ricorso è fondato, per il principio della ragione più liquida, stante l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione relativamente all'indebito su prestazione cat. INVCIV
n.07612189. Infatti, lo stesso fa riferimenti a periodi dal 01/01/2003 al 31/01/2006. Di contro, non risulta prova di atti interruttivi precedenti e pertanto è fondata l'eccezione di prescrizione stante la prima comunicazione nel 2023.
Per le altre poste di indebito, si tratta di somme per maggiorazione sociale sulla pensione sulla pensione cat. VOCOM n.36523482 per i periodi: dal 01/01/2012 al 31/01/2015
01/01/2013 al 31/12/2015
01/01/2017 al 31/12/2018
Orbene, alla maggiorazione sociale su prestazione previdenziale si applica la disciplina dell'indebito previdenziale (Cass. 847/2024).
Trova quindi spazio la decadenza ex art. 13 l. 412/1991. Ciò detto, appare che le comunicazioni relative a tali periodi siano tutte del 2022. Invero, le stesse sono tardive CP_2 rispetto al termine indicato dalla normativa.
Trattandosi di redditi sino al 2018 non viene in rilievo, in assenza di ulteriori elementi, la proroga di cui all'art. 21 del d.l. 3 settembre 2022 n.144, conv. con modif. in l. 17 novembre
2022 n. 175 che riguarda le prestazioni erogate a partire dal 2019.
Ciò detto, il ricorso è fondato, senza che sia necessario dar corso all'istruttoria chiesta da parte ricorrente.
4 Si precisa come parte ricorrente non faccia riferimento alla circostanza di essere, o meno, erede unica. Tuttavia, nelle note chiede alla ricorrente espressamente l'intera somma CP_2 indicata come indebito. Si ritiene quindi che per la somma richiesta la stessa sia pienamente legittimata ad agire.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10200/2024, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibili le somme di cui ai provvedimenti CP_2 in narrativa;
condanna al pagamento di € 1000,00 a titolo di spese di lite oltre spese forfettarie CP_2
(15%), iva e cpa.
Lecce, 10/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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