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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/08/2025, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 6468/2018 promossa da:
- (C.F. ) Parte_1 C.F._1
E - (C.F. ), in Controparte_1 C.F._2
proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, - (C.F. Persona_1
) rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Emilia C.F._3
Arcese, presso il cui studio sito in Atina (FR), alla Piazza Veroli n.4, sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
contro
(P.IVA , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
Madonna, presso il cui studio sito in S. Maria C. Vetere (CE), alla Via
Melorio II Trav. 3, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
nonché
; Controparte_3 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: risarcimento dei danni;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
in proprio e in qualità di genitori esercenti la Controparte_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore d'età, , Persona_1
hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir dichiarare la responsabilità del convenuto , in solido con la sua Controparte_3
assicurazione per la causazione del sinistro Controparte_4
occorso ai danni del minore, in data 17.09.2016.
Segnatamente, gli istanti hanno riferito che mentre CP_3
- padre di e nonno di –
[...] Controparte_1 Persona_1 giungeva in Via Vicinale Madonna del Pozzo a bordo della autovettura di sua proprietà , tg. MO838936, e ivi parcheggiava, Controparte_5 azionava inavvertitamente il pulsante di accensione del verricello, istallato sulla parte anteriore del veicolo, senza avvedersi che il nipote, di soli sei anni al momento del sinistro, avesse la mano sinistra appoggiata sul dispositivo. Il bambino subiva così lo schiacciamento e l'amputazione di alcune dita della mano;
trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale di Piedimonte Matese, i medici individuavano: "ampia FLC radice dorsale II, III e IV dito, amputazione falange distale III dito, sospetta lesione ossea e tendinea"
– la diagnosi in uscita era: "sub amputazione traumatica II, III, e IV dito mano sinistra".
pag. 2/11 A questo punto, si sottoponeva a un tortuoso Persona_1 iter recuperativo, fatto di consulti medici e numerosi interventi chirurgici, prima all'Ospedale Santobono – Pausilipon di Napoli, poi all'Ospedale San Camillo Forlanini di Roma, all'Ospedale Policlinico di Modena e all'Ospedale San Giuseppe Multimedica S.p.a. di Milano;
seguiva altresì un lungo periodo di riabilitazione con fisioterapia specialistica presso il nosocomio di Milano, rendendo necessario il trasferimento del suo intero nucleo familiare.
Alla luce di ciò, parte attrice ha chiesto il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, attribuendo l'esclusiva responsabilità dell'incidente in capo a . Controparte_3
Si è costituita la la quale ha eccepito Controparte_2
in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163
c.p.c., l'improponibilità e improcedibilità della domanda attorea per difetto dei requisiti di cui al Codice delle Assicurazioni e la carenza della propria legittimazione passiva. Nel merito, ha contestato le avverse pretese nell'an e nel quantum, deducendo in particolare l'insussistenza del nesso causale tra le lesioni del minore e la Per_1 dinamica descritta, nonché l'assenza dell'omologa prevista per legge sul verricello istallato sul veicolo Mitsubishi Pajero.
Benché regolarmente notificato, è rimasto Controparte_3
contumace.
Istaurato il contraddittorio, l'istruttoria è stata condotta mediante l'assunzione di prova orale e l'espletamento di una consulenza medico- legale su ed una consulenza tecnica sull'autovettura Persona_1 del convenuto . La causa è stata assegnata alla scrivente in CP_3
data 16.09.2024 ed assegnata in decisione all'udienza del 13.02.2025,
pag. 3/11 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Sulle eccezioni preliminari.
1. In via preliminare, occorre rigettare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula invero una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati nonché, in relazione allo scopo di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, dell'oggetto della domanda, che deve risultare assolutamente incerto (Cfr. ex multis, Cass. Civ., III Sez., sent. n. 22330/2017; Cass.
Civ., II Sez., sent. n. 1681/2015).
Nel caso di specie, l'atto introduttivo, complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva, consente di comprendere a pieno l'oggetto delle domande e le circostanze di fatto poste a loro fondamento, ponendo i convenuti nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come concretamente ha fatto
– di esplicare tutte le proprie difese.
2. Ugualmente infondata appare poi la doglianza attinente alla procedibilità e proponibilità della domanda proposta da parte attrice, essendo state prodotte le lettere a/r inviate sia alla Controparte_4
pag. 4/11 comprovanti la corretta costituzione in mora nei confronti della convenuta società assicuratrice, ai sensi del Codice delle Assicurazioni.
Sul punto si ricorda che, secondo il costante orientamento della
Suprema Corte, da cui questo Giudice non intende discostarsi, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contiene elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, con la conseguenza che la mancanza di elementi, pure richiesti dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, ma che tuttavia si appalesano superflui per la formulazione dell'offerta risarcitoria, diventa irrilevante ai fini della proponibilità della domanda (cfr. Cass. n. 19354/16).
Nel caso di specie, nella richiesta stragiudiziale in atti sono stati correttamente indicati tutti gli elementi sufficienti per consentire alla società di assicurazione di formulare la propria offerta risarcitoria;
ed invero, agli atti risultano le missive di risposta inviate dalla convenuta dalle quali emerge che la compagnia ha Controparte_4 provveduto ad eseguire accertamenti, ritenendo poi di non poter evadere la richiesta di liquidazione del danno.
3. Da rigettare, infine, è la censura relativa alla mancata prova della legittimazione passiva della compagnia assicurativa convenuta.
È stato ampiamente affermato in giurisprudenza che “qualora
l'assicuratore contesti l'esistenza del rapporto assicurativo, il danneggiato, quale terzo estraneo al rapporto stesso, sia tenuto a provare l'esistenza della garanzia ed all'uopo (non avendo la disponibilità della relativa documentazione) può avvalersi anche di
pag. 5/11 elementi presuntivi, indipendentemente dalla sufficienza di essi nei rapporti tra assicurato ed assicuratore;
mentre l'assicuratore, dal canto suo, per paralizzare la domanda è tenuto a dimostrare
l'inesistenza della copertura assicurativa” (cfr. Cass. 2007, n. 23313;
Cass. 2003, n. 3275; Cass. 1998, n. 5194).
Tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, è da ritenersi che nel caso di specie i documenti prodotti in giudizio da parte attrice - e in particolare la missiva in cui
[...] asserisce di aver espletato i relativi accertamenti sul CP_4
sinistro, in funzione dell'eventuale liquidazione dei danni di Persona_1
- siano idonei a generare una presunzione di esistenza del
[...]
rapporto assicurativo tra e la Controparte_3 Controparte_4
Del resto, la medesima compagnia, pur avendo mosso codesta eccezione nell'atto di costituzione, ha poi depositato con le memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c. un atto di “posizione del sinistro”, ove compaiono il numero della polizza n. 1/360/013/0000056666 associato all'autovettura Mitsubishi e il periodo di copertura, ossia dal
24.11.2015 al 24.11.2016, in cui rientra a pieno il sinistro de quo, avvenuto in data 17.09.2016.
Sul merito.
1. Venendo dunque all'esame del merito, la domanda deve essere rigettata, non essendo stata raggiunta la prova del nesso eziologico tra il danno patito da e la dinamica prospettata da parte Persona_1
attrice.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, gli istanti hanno dedotto che il verricello sotto il quale era rimasta incastrata la mano sinistra del minore, era stato accidentalmente azionato dal nonno -
pag. 6/11 l'odierno convenuto - il quale dopo aver parcato in Controparte_3
Via Vicinale, nell'atto di scendere dalla autovettura, aveva premuto il pulsante posto poco sopra la leva del cambio marce. In sede di interrogatorio formale, ha inoltre precisato che “… Controparte_3
omissis… (in risposta al Capo 2 – memoria ex art. 183 6° comma n. 2
c.p.c.) Sì, è vero, preciso che il pulsante si trova vicino al cambio, sotto
l'autoradio, credo di averlo inavvertitamente azionato con il ginocchio.
Io ho sentito le grida del bambino e sono sceso e ho visto che il bambino aveva la mano incastrata. Non sapevo che per sbloccare bisognava azionare una levetta, cosa che ha poi ha fatto il sig.
omissis…” Per_2
Ebbene, tale ricostruzione è stata radicalmente smentita dalle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio (CTU), a cura dell'Ing.
le quali appaiono pienamente condivisibili e non meritevoli di Per_3
censure, in quanto rappresentano il risultato di un'indagine approfondita e rigorosa sul veicolo Mitsubishi Pajero, nonché plurimi sopralluoghi, test sperimentali e interlocuzioni con il personale della MCTC di
Caserta.
In particolare, al fine di valutare la plausibilità dell'ipotesi di un'attivazione accidentale del pulsante, il CTU ha eseguito una serie di prove empiriche impiegando soggetti di diverse caratteristiche antropometriche: tali esperimenti hanno confutato inequivocabilmente la versione dei fatti proposta dagli attori, asserendo l'inverosimiglianza del fatto che il possa aver erroneamente azionato il dispositivo CP_3
con il pulsante all'interno dell'abitacolo.
Precisamente, il CTU ha osservato che “… omissis… L' autovettura MITSUBISHI Pajero, tg MO838936, allo stato di proprietà
pag. 7/11 del sig. è stata identificata ed ispezionata, dal Parte_2 costituito collegio tecnico, nel corso del secondo accesso, effettuato in data 18/11/2022, alle ore 16:00, presso l'abitazione dell'attuale proprietario dell'autovettura. La detta autovettura ha evidenziato
l'installazione “artigianale” del verricello de quo, perfettamente funzionante, che parte attrice ha ritenuto essere l'elemento attivante e producente il riferito sinistro… omissis… L'azionamento del detto verricello, che avviene posizionando la chiave dell' auto nel blocchetto di accensione, ruotata in posizione MAR (posizione di avviamento), evidenziata dall'accensione della luce della spia rossa nel quadro strumenti, avviene tramite interruttore del tipo a pulsante , “ a doppio basculante”, ubicato nella porzione inferiore sinistra della consolle, sottoposta alla porzione centrale del cruscotto interno dell' auto e contigua alla leva del cambio… omissis…”
Pertanto, “l'interruttore di comando del suddetto dispositivo, realizzato con pulsante basculante, è stato ubicato all' interno dell'abitacolo, nella porzione inferiore sx della consolle, sottoposta al cruscotto e posta a valle della leva del cambio, in uno spazio che non favorisce, né in alcun modo consente il contatto accidentale della gamba dx del conducente con l'interruttore, men che meno del ginocchio;
le prove empiriche, poste in essere dal sottoscritto, dai CTP
e dall'attore (con dissimili caratteristiche fisiche), oggetto di rilievo fotografico e riprese video, hanno escluso che il contatto del ginocchio destro del conducente l' autovettura de qua con
l'interruttore di comando del dispositivo, possa avvenire accidentalmente; il suddetto contatto è risultato: parziale e possibile per il potenziale conducente l'autovettura solo rialzandosi dal sedile ed effettuando innaturali e volontari anomali movimenti, contorsioni,
pag. 8/11 orientando volutamente il ginocchio con continuativa osservazione del pulsante;
inefficace (attesa la forma arrotondata del ginocchio)
a poter esercitare quella giusta pressione sul pulsante, del tipo a basculante, tale da attivare l'impulso elettrico, a sua volta capace di fare avvolgere di circa 7-8 cm il cavo metallico;
all'uopo precisandosi come la circostanza richieda anche il preliminare posizionamento della chiave dell' autovettura nel blocchetto di accensione, per giunta ruotata in posizione MAR… omissis…”
Esaustive si presentano, inoltre, le risposte del CTU alle eccezioni sollevate dal CTP di parte attrice, confermate, anche in sede di chiarimenti.
Il CTU ha infatti sottolineato che “… omissis… sebbene nell'atto di citazione si riferisca di un contato accidentale del corpo col pulsante senza indicare con quale parte avvenne, nel successivo interrogatorio formale il ebbe a precisare che lo stesso avvenne Controparte_3
col ginocchio;
il paraurti anteriore che accoglie la parte meccanica del verricello (composta da due cilindri verticali e due rulli orizzontali) non è, come invece avrebbe dovuto essere, del tipo rinforzato, omologato, ma è quello originario, metallico, che ha subito l' asportazione artigianale, con taglio meccanico, della relativa porzione centrale (ove risultava ancorata la targa anteriore ora disposta lateralmente); l' attivazione del verricello possa avvenire agendo sul pulsante basculante, ubicato nella porzione inferiore sinistra della consolle centrale, ma solo non prima di aver posizionato la chiave di comando del blocco accensione nella posizione MAR (servizi), evidenziata dall'accensione della spia rossa bel quadro strumenti;
le prove empiriche, eseguite dal sottoscritto CTU, dai due CTP e dall' attore, tutti di diversa corporatura ed altezza, hanno fatto rilevare pag. 9/11 come l'attivazione del pulsante col ginocchio risulti una circostanza da ritenersi altamente improbabile, certamente non correlata all'azione involontaria, ottenuta a meno di rotazioni della gamba ed innaturali torsioni del corpo, che deve innalzarsi dalla seduta della postazione di guida… omissis…”
Il corredo probatorio condotto in giudizio da parte attrice non appare a tal punto convincente da sovvertire le conclusioni rassegnate dal CTU: invero, poiché l'evento generativo del sinistro (ossia l'accensione involontaria del verricello dall'interno dell'abitacolo) è stato radicalmente smentito, tutte le testimonianze assunte in giudizio, che appunto si basano sulla premessa che il bambino abbia riportato lesioni a causa del verricello, appaiono conseguentemente prive di attendibilità; la copiosa documentazione medica allegata, invece, se da una parte comprova la sussistenza e la gravità delle lesioni patite dal piccolo , tuttavia non è idonea a ricollegare eziologicamente il Per_1 danno alla condotta del convenuto . CP_3
Di contro, nel verbale di pronto soccorso agli atti, risulta che i genitori del si limitavano a riferire al personale medico Per_1 sanitario, quale causa dell'incidente, “infortunio accidentale”, omettendo qualsiasi altra specificazione;
inoltre, dalla lettera di risposta inviata dalla emerge come già il perito Controparte_2
assicurativo, da un primo accertamento, avesse escluso qualsiasi nesso causale tra l'amputazione delle dita del minore e la dinamica dell'incidente assunta dagli istanti.
In conclusione, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Sulle spese di lite.
La gravità della vicenda umana in esame e le ragioni della pag. 10/11 decisione – basata su di una insufficiente prova della dinamica - sono circostanze che complessivamente giustificano, a parere di questo giudice, l'integrale compensazione delle spese di lite, ivi incluse quelle della CTU medico-legale e della CTU tecnico-ricostruttiva disposte in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_3
- rigetta la domanda proposta da e Parte_1 CP_1
in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità
[...]
genitoriale sul figlio minore d'età, ; Persona_1
- compensa le spese di lite – ivi incluse quelle di CTU – tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 8.8.2025
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 6468/2018 promossa da:
- (C.F. ) Parte_1 C.F._1
E - (C.F. ), in Controparte_1 C.F._2
proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, - (C.F. Persona_1
) rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Emilia C.F._3
Arcese, presso il cui studio sito in Atina (FR), alla Piazza Veroli n.4, sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
contro
(P.IVA , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
Madonna, presso il cui studio sito in S. Maria C. Vetere (CE), alla Via
Melorio II Trav. 3, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
nonché
; Controparte_3 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: risarcimento dei danni;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
in proprio e in qualità di genitori esercenti la Controparte_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore d'età, , Persona_1
hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir dichiarare la responsabilità del convenuto , in solido con la sua Controparte_3
assicurazione per la causazione del sinistro Controparte_4
occorso ai danni del minore, in data 17.09.2016.
Segnatamente, gli istanti hanno riferito che mentre CP_3
- padre di e nonno di –
[...] Controparte_1 Persona_1 giungeva in Via Vicinale Madonna del Pozzo a bordo della autovettura di sua proprietà , tg. MO838936, e ivi parcheggiava, Controparte_5 azionava inavvertitamente il pulsante di accensione del verricello, istallato sulla parte anteriore del veicolo, senza avvedersi che il nipote, di soli sei anni al momento del sinistro, avesse la mano sinistra appoggiata sul dispositivo. Il bambino subiva così lo schiacciamento e l'amputazione di alcune dita della mano;
trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale di Piedimonte Matese, i medici individuavano: "ampia FLC radice dorsale II, III e IV dito, amputazione falange distale III dito, sospetta lesione ossea e tendinea"
– la diagnosi in uscita era: "sub amputazione traumatica II, III, e IV dito mano sinistra".
pag. 2/11 A questo punto, si sottoponeva a un tortuoso Persona_1 iter recuperativo, fatto di consulti medici e numerosi interventi chirurgici, prima all'Ospedale Santobono – Pausilipon di Napoli, poi all'Ospedale San Camillo Forlanini di Roma, all'Ospedale Policlinico di Modena e all'Ospedale San Giuseppe Multimedica S.p.a. di Milano;
seguiva altresì un lungo periodo di riabilitazione con fisioterapia specialistica presso il nosocomio di Milano, rendendo necessario il trasferimento del suo intero nucleo familiare.
Alla luce di ciò, parte attrice ha chiesto il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, attribuendo l'esclusiva responsabilità dell'incidente in capo a . Controparte_3
Si è costituita la la quale ha eccepito Controparte_2
in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163
c.p.c., l'improponibilità e improcedibilità della domanda attorea per difetto dei requisiti di cui al Codice delle Assicurazioni e la carenza della propria legittimazione passiva. Nel merito, ha contestato le avverse pretese nell'an e nel quantum, deducendo in particolare l'insussistenza del nesso causale tra le lesioni del minore e la Per_1 dinamica descritta, nonché l'assenza dell'omologa prevista per legge sul verricello istallato sul veicolo Mitsubishi Pajero.
Benché regolarmente notificato, è rimasto Controparte_3
contumace.
Istaurato il contraddittorio, l'istruttoria è stata condotta mediante l'assunzione di prova orale e l'espletamento di una consulenza medico- legale su ed una consulenza tecnica sull'autovettura Persona_1 del convenuto . La causa è stata assegnata alla scrivente in CP_3
data 16.09.2024 ed assegnata in decisione all'udienza del 13.02.2025,
pag. 3/11 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Sulle eccezioni preliminari.
1. In via preliminare, occorre rigettare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula invero una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati nonché, in relazione allo scopo di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, dell'oggetto della domanda, che deve risultare assolutamente incerto (Cfr. ex multis, Cass. Civ., III Sez., sent. n. 22330/2017; Cass.
Civ., II Sez., sent. n. 1681/2015).
Nel caso di specie, l'atto introduttivo, complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva, consente di comprendere a pieno l'oggetto delle domande e le circostanze di fatto poste a loro fondamento, ponendo i convenuti nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come concretamente ha fatto
– di esplicare tutte le proprie difese.
2. Ugualmente infondata appare poi la doglianza attinente alla procedibilità e proponibilità della domanda proposta da parte attrice, essendo state prodotte le lettere a/r inviate sia alla Controparte_4
pag. 4/11 comprovanti la corretta costituzione in mora nei confronti della convenuta società assicuratrice, ai sensi del Codice delle Assicurazioni.
Sul punto si ricorda che, secondo il costante orientamento della
Suprema Corte, da cui questo Giudice non intende discostarsi, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contiene elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, con la conseguenza che la mancanza di elementi, pure richiesti dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, ma che tuttavia si appalesano superflui per la formulazione dell'offerta risarcitoria, diventa irrilevante ai fini della proponibilità della domanda (cfr. Cass. n. 19354/16).
Nel caso di specie, nella richiesta stragiudiziale in atti sono stati correttamente indicati tutti gli elementi sufficienti per consentire alla società di assicurazione di formulare la propria offerta risarcitoria;
ed invero, agli atti risultano le missive di risposta inviate dalla convenuta dalle quali emerge che la compagnia ha Controparte_4 provveduto ad eseguire accertamenti, ritenendo poi di non poter evadere la richiesta di liquidazione del danno.
3. Da rigettare, infine, è la censura relativa alla mancata prova della legittimazione passiva della compagnia assicurativa convenuta.
È stato ampiamente affermato in giurisprudenza che “qualora
l'assicuratore contesti l'esistenza del rapporto assicurativo, il danneggiato, quale terzo estraneo al rapporto stesso, sia tenuto a provare l'esistenza della garanzia ed all'uopo (non avendo la disponibilità della relativa documentazione) può avvalersi anche di
pag. 5/11 elementi presuntivi, indipendentemente dalla sufficienza di essi nei rapporti tra assicurato ed assicuratore;
mentre l'assicuratore, dal canto suo, per paralizzare la domanda è tenuto a dimostrare
l'inesistenza della copertura assicurativa” (cfr. Cass. 2007, n. 23313;
Cass. 2003, n. 3275; Cass. 1998, n. 5194).
Tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, è da ritenersi che nel caso di specie i documenti prodotti in giudizio da parte attrice - e in particolare la missiva in cui
[...] asserisce di aver espletato i relativi accertamenti sul CP_4
sinistro, in funzione dell'eventuale liquidazione dei danni di Persona_1
- siano idonei a generare una presunzione di esistenza del
[...]
rapporto assicurativo tra e la Controparte_3 Controparte_4
Del resto, la medesima compagnia, pur avendo mosso codesta eccezione nell'atto di costituzione, ha poi depositato con le memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c. un atto di “posizione del sinistro”, ove compaiono il numero della polizza n. 1/360/013/0000056666 associato all'autovettura Mitsubishi e il periodo di copertura, ossia dal
24.11.2015 al 24.11.2016, in cui rientra a pieno il sinistro de quo, avvenuto in data 17.09.2016.
Sul merito.
1. Venendo dunque all'esame del merito, la domanda deve essere rigettata, non essendo stata raggiunta la prova del nesso eziologico tra il danno patito da e la dinamica prospettata da parte Persona_1
attrice.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, gli istanti hanno dedotto che il verricello sotto il quale era rimasta incastrata la mano sinistra del minore, era stato accidentalmente azionato dal nonno -
pag. 6/11 l'odierno convenuto - il quale dopo aver parcato in Controparte_3
Via Vicinale, nell'atto di scendere dalla autovettura, aveva premuto il pulsante posto poco sopra la leva del cambio marce. In sede di interrogatorio formale, ha inoltre precisato che “… Controparte_3
omissis… (in risposta al Capo 2 – memoria ex art. 183 6° comma n. 2
c.p.c.) Sì, è vero, preciso che il pulsante si trova vicino al cambio, sotto
l'autoradio, credo di averlo inavvertitamente azionato con il ginocchio.
Io ho sentito le grida del bambino e sono sceso e ho visto che il bambino aveva la mano incastrata. Non sapevo che per sbloccare bisognava azionare una levetta, cosa che ha poi ha fatto il sig.
omissis…” Per_2
Ebbene, tale ricostruzione è stata radicalmente smentita dalle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio (CTU), a cura dell'Ing.
le quali appaiono pienamente condivisibili e non meritevoli di Per_3
censure, in quanto rappresentano il risultato di un'indagine approfondita e rigorosa sul veicolo Mitsubishi Pajero, nonché plurimi sopralluoghi, test sperimentali e interlocuzioni con il personale della MCTC di
Caserta.
In particolare, al fine di valutare la plausibilità dell'ipotesi di un'attivazione accidentale del pulsante, il CTU ha eseguito una serie di prove empiriche impiegando soggetti di diverse caratteristiche antropometriche: tali esperimenti hanno confutato inequivocabilmente la versione dei fatti proposta dagli attori, asserendo l'inverosimiglianza del fatto che il possa aver erroneamente azionato il dispositivo CP_3
con il pulsante all'interno dell'abitacolo.
Precisamente, il CTU ha osservato che “… omissis… L' autovettura MITSUBISHI Pajero, tg MO838936, allo stato di proprietà
pag. 7/11 del sig. è stata identificata ed ispezionata, dal Parte_2 costituito collegio tecnico, nel corso del secondo accesso, effettuato in data 18/11/2022, alle ore 16:00, presso l'abitazione dell'attuale proprietario dell'autovettura. La detta autovettura ha evidenziato
l'installazione “artigianale” del verricello de quo, perfettamente funzionante, che parte attrice ha ritenuto essere l'elemento attivante e producente il riferito sinistro… omissis… L'azionamento del detto verricello, che avviene posizionando la chiave dell' auto nel blocchetto di accensione, ruotata in posizione MAR (posizione di avviamento), evidenziata dall'accensione della luce della spia rossa nel quadro strumenti, avviene tramite interruttore del tipo a pulsante , “ a doppio basculante”, ubicato nella porzione inferiore sinistra della consolle, sottoposta alla porzione centrale del cruscotto interno dell' auto e contigua alla leva del cambio… omissis…”
Pertanto, “l'interruttore di comando del suddetto dispositivo, realizzato con pulsante basculante, è stato ubicato all' interno dell'abitacolo, nella porzione inferiore sx della consolle, sottoposta al cruscotto e posta a valle della leva del cambio, in uno spazio che non favorisce, né in alcun modo consente il contatto accidentale della gamba dx del conducente con l'interruttore, men che meno del ginocchio;
le prove empiriche, poste in essere dal sottoscritto, dai CTP
e dall'attore (con dissimili caratteristiche fisiche), oggetto di rilievo fotografico e riprese video, hanno escluso che il contatto del ginocchio destro del conducente l' autovettura de qua con
l'interruttore di comando del dispositivo, possa avvenire accidentalmente; il suddetto contatto è risultato: parziale e possibile per il potenziale conducente l'autovettura solo rialzandosi dal sedile ed effettuando innaturali e volontari anomali movimenti, contorsioni,
pag. 8/11 orientando volutamente il ginocchio con continuativa osservazione del pulsante;
inefficace (attesa la forma arrotondata del ginocchio)
a poter esercitare quella giusta pressione sul pulsante, del tipo a basculante, tale da attivare l'impulso elettrico, a sua volta capace di fare avvolgere di circa 7-8 cm il cavo metallico;
all'uopo precisandosi come la circostanza richieda anche il preliminare posizionamento della chiave dell' autovettura nel blocchetto di accensione, per giunta ruotata in posizione MAR… omissis…”
Esaustive si presentano, inoltre, le risposte del CTU alle eccezioni sollevate dal CTP di parte attrice, confermate, anche in sede di chiarimenti.
Il CTU ha infatti sottolineato che “… omissis… sebbene nell'atto di citazione si riferisca di un contato accidentale del corpo col pulsante senza indicare con quale parte avvenne, nel successivo interrogatorio formale il ebbe a precisare che lo stesso avvenne Controparte_3
col ginocchio;
il paraurti anteriore che accoglie la parte meccanica del verricello (composta da due cilindri verticali e due rulli orizzontali) non è, come invece avrebbe dovuto essere, del tipo rinforzato, omologato, ma è quello originario, metallico, che ha subito l' asportazione artigianale, con taglio meccanico, della relativa porzione centrale (ove risultava ancorata la targa anteriore ora disposta lateralmente); l' attivazione del verricello possa avvenire agendo sul pulsante basculante, ubicato nella porzione inferiore sinistra della consolle centrale, ma solo non prima di aver posizionato la chiave di comando del blocco accensione nella posizione MAR (servizi), evidenziata dall'accensione della spia rossa bel quadro strumenti;
le prove empiriche, eseguite dal sottoscritto CTU, dai due CTP e dall' attore, tutti di diversa corporatura ed altezza, hanno fatto rilevare pag. 9/11 come l'attivazione del pulsante col ginocchio risulti una circostanza da ritenersi altamente improbabile, certamente non correlata all'azione involontaria, ottenuta a meno di rotazioni della gamba ed innaturali torsioni del corpo, che deve innalzarsi dalla seduta della postazione di guida… omissis…”
Il corredo probatorio condotto in giudizio da parte attrice non appare a tal punto convincente da sovvertire le conclusioni rassegnate dal CTU: invero, poiché l'evento generativo del sinistro (ossia l'accensione involontaria del verricello dall'interno dell'abitacolo) è stato radicalmente smentito, tutte le testimonianze assunte in giudizio, che appunto si basano sulla premessa che il bambino abbia riportato lesioni a causa del verricello, appaiono conseguentemente prive di attendibilità; la copiosa documentazione medica allegata, invece, se da una parte comprova la sussistenza e la gravità delle lesioni patite dal piccolo , tuttavia non è idonea a ricollegare eziologicamente il Per_1 danno alla condotta del convenuto . CP_3
Di contro, nel verbale di pronto soccorso agli atti, risulta che i genitori del si limitavano a riferire al personale medico Per_1 sanitario, quale causa dell'incidente, “infortunio accidentale”, omettendo qualsiasi altra specificazione;
inoltre, dalla lettera di risposta inviata dalla emerge come già il perito Controparte_2
assicurativo, da un primo accertamento, avesse escluso qualsiasi nesso causale tra l'amputazione delle dita del minore e la dinamica dell'incidente assunta dagli istanti.
In conclusione, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Sulle spese di lite.
La gravità della vicenda umana in esame e le ragioni della pag. 10/11 decisione – basata su di una insufficiente prova della dinamica - sono circostanze che complessivamente giustificano, a parere di questo giudice, l'integrale compensazione delle spese di lite, ivi incluse quelle della CTU medico-legale e della CTU tecnico-ricostruttiva disposte in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_3
- rigetta la domanda proposta da e Parte_1 CP_1
in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità
[...]
genitoriale sul figlio minore d'età, ; Persona_1
- compensa le spese di lite – ivi incluse quelle di CTU – tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 8.8.2025
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano
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