Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4081 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del giorno 21/2/2025 e vertente
TRA
, titolare della ditta individuale Parte_1
(P. IVA , Controparte_1 P.IVA_1 con l'avvocato Cesare Ciccorelli, nel cui studio in Terracina Piazza della Repubblica 51 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con gli avvocati Maria Controparte_2 P.IVA_2
Saracino e Daniela Bevagna nel cui studio in Roma Via Carlo Felice 89 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1358 pubblicata il 13/6/2023 del Tribunale di Latina.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 9
[...] l'attività di mediazione svolta dall'opposta in favore della società opponente per la sottoscrizione di un contratto preliminare di locazione commerciale nel Comune di Casandrino (Na), via Paolo Borsellino. L'opponente eccepiva in via preliminare la prescrizione del credito ex art. 2950 c.c., nonché la illegittimità della domanda monitoria, in quanto avente ad oggetto somme non dovute o per inesistenza dell'attività di intermediazione o, in subordine, per erronea determinazione dell'esatto ammontare. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione e difesa: 1) in via preliminare, in rito, rigettare, laddove spiegata, l'avversa richiesta ex art. 648 c.p.c. tesa ad ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1771/16 pubblicato dal Tribunale di Latina in data 13.09.16
(nrg. 4409/16 rg), essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, e risultando pertanto ictu oculi fondata per tutte le motivazioni in narrativa esposte;
2)in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'avversa pretesa, per il decorso del termine annuale ex art. 2950 c.c., e per l'effetto dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, di conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1771/16 pubblicato dal Tribunale di Latina in data 13.09.16 (nrg. 4409/16 rg);3)in via subordinata, sempre nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza, infondatezza ed illegittimità dell'avversa pretesa creditoria, errata nell'an e nel quantum. Per l'effetto, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, di conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1771/16 pubblicato dal Tribunale di Latina in data 13.09.16 (nrg. 4409/16 rg). Il tutto con condanna esemplare al versamento delle spese di lite, ivi incluso il rimborso delle spese generali”. Si costituiva in giudizio Controparte_1 Parte_2 eccependo la infondatezza delle avverse pretese e chiedendo nel merito il rigetto della opposizione con vittoria delle spese di lite. Chiedeva quindi:
“Piaccia all'lll.mo Giudice adito, disattese le eccezioni e deduzioni di controparte, accertare e dichiarare l'infondatezza della proposta opposizione in fatto e diritto e, per l'effetto, concessa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, riconoscere con l'emananda sentenza il diritto di credito di cui al provvedimento monitorio e il DI n. 1771/2016. In via del tutto subordinata, condannare comunque la società opponente Parte_3 al pagamento della diversa somma che verrà accertata nel corso
[...] del giudizio. Voglia altresì il Tribunale adito condannare la A – CP_2
CONAD- al pagamento degli interessi di mora dovuti e quantificati in corso pag. 2 di 9 di causa, nonché al risarcimento del danno di cui all'art. 96 c.p.c. per la palese pretestuosità delle eccezioni formulate e la evidente natura defatigatoria dell'azione stessa, da liquidarsi anche in va equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da liquidarsi al sott.to avv.to antistatario”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e prove orali, il giudizio era assegnato alla scrivente in data 28.09.2021 a seguito di trasferimento presso altro ufficio giudiziario del giudice precedentemente assegnatario. All'udienza del 24.11.2022, svolta nelle forme dell'udienza cartolare con scambio di note telematiche ex art. 221, 4 c., D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 1771/2016; ha condannato parte opposta alla restituzione in favore di parte opponente di € 24.400,00 già versati in esecuzione dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c.; ha condannato parte opposta alla refusione in favore di parte opponente delle spese di lite, liquidate in € 6.000,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “L'opposizione è fondata.
In applicazione del criterio della ragione più liquida, la domanda deve essere accolta sulla base di una questione assorbente, sebbene logicamente subordinata rispetto alle ulteriori domande ed eccezioni sollevate dalle parti (Cass. Civ Sez.5, 11/05/2018 n. 11458; Cass. Civ. Sez.
5, 09/01/2019 n. 363).
Nel caso di specie tale principio può trovare applicazione in quanto la domanda di parte opposta risulta immeritevole di accoglimento, stante la mancata dimostrazione che la conclusione del contratto di locazione commerciale sia avvenuta per effetto di attività di cd. “mediazione” imputabile a di CP_1 Parte_2 Come noto, l'opposizione ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente-convenuto sostanziale allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda. Nel caso di specie parte opposta non ha fornito adeguata prova degli elementi costitutivi della domanda. In particolare, non è stata raggiunta in giudizio la prova che effettivamente parte opposta abbia svolto attività di mediazione e che i contraenti si siano determinati a sottoscrivere pag. 3 di 9 il contratto di locazione commerciale grazie alla attività di intermediazione di Pt_2 Si osserva che ai sensi dell'art. 1755 c.c. il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. Sul punto si osserva che, come sostenuto da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il mediatore ha diritto al pagamento della provvigione in tutti i casi in cui le parti, per effetto del suo intervento, abbiano concluso un "affare" e, in particolare, il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione tra loro acquirente e venditore, in modo che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta, anche se la conclusione è avvenuta dopo la scadenza dell'incarico, senza che le determinazioni interne di una delle parti possano essere ritenute idonee ad incidere sul nesso causale (ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22273 del 02/11/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5762 del
11/04/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 08/03/2002).
Occorre pertanto verificare gli elementi raccolti in giudizio a dimostrazione dell'attività compiuta dalla parte opposta. In primo luogo, rileva il Tribunale che i documenti depositati a fondamento della domanda monitoria (cfr. 1, 2, 3 fascicolo monitorio) sono di formazione unilaterale oppure forniscono dimostrazione del mero coinvolgimento di nelle trattative per la conclusione del contratto Pt_2 di locazione commerciale avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Casandrino (Na), via Paolo Borsellino. Detti documenti, tuttavia, non sono sufficienti a dimostrare che l'affare sia stato concluso grazie all'attività di mediazione di Pt_2
Analogamente la documentazione prodotta nel presente giudizio di opposizione conferma la tesi che di ha CP_1 Parte_2 partecipato ad una parte delle trattative tra la e la Controparte_2
Controparte_3
È necessario inoltre precisare come al doc. n. 6 depositato da parte opposta non si possa attribuire valore confessorio o di riconoscimento – seppur parziale – del debito.
Dalla lettura del documento e dalla ricostruzione dei rapporti tra i contraenti documentata da entrambe le parti emerge che la lettera datata
11.07.2012 è sottoscritta da un soggetto non identificabile con la odierna opponente né con con soggetto munito del potere di rappresentanza della stessa opponente.
La lettera datata 11.07.2012, in cui effettivamente si riconosce come dovuta al una provvigione di € 20.000,00, è invero imputabile a Pt_2 soggetto distinto ed autonomo rispetto alle parti del presente giudizio
(avvocato difensore di ed è quindi ricognitivo Controparte_3 della volontà di un soggetto terzo, non della odierna opponente.
pag. 4 di 9 È utile altresì aggiungere che dal tenore letterale di detta comunicazione non emerge in modo chiaro se il citato diritto alla provvigione parzialmente riconosciuto fosse collegato proprio alla conclusione del contratto di locazione commerciale con Controparte_2
o ad altro “affare”.
[...]
Tanto chiarito, ritiene il Tribunale che la fase istruttoria orale non abbia colmato le lacune probatorie sin qui rilevate.
Nessuno dei testi escussi, infatti, ha riconosciuto il ruolo di
“mediatore”, giuridicamente rilevante ex art. 1755 c.c., in capo a Pt_2
È stata accertato il suo coinvolgimento in una parte delle trattative, ma non vi è prova che l'incontro delle parti e la stipula del contratto di locazione siano avvenuti esclusivamente o prioritariamente in virtù della mediazione di Pt_2
Il teste ha affermato: “posso dire che il non si è mai Tes_1 Pt_2 presentato come agente immobiliare né io ho mai avuto conoscenza che lo fosse. Cap. 3 non è vero, la presentazione dell'immobile e della sua possibile locazione ci fu fatta da in un incontro, a cui era Parte_4 presente direttamente il siog. Pedato, che il Non escludo che ci Pt_4 fosse anche il ADR il è un costruttore-promotore Pt_2 Pt_4 immobiliare;
da noi non prese alcuna provvigione, non so se la prese dal
. Cap. 4 non lo escluso, per noi della era un collaboratore Tes_2 CP_2 del , che ovviamente prendeva le decisioni finali, e quindi Tes_2 partecipava agli incontri. Cap. 5 è vero, anche per l'immobile sito in Formia. ADR si dà atto che viene mostrato al teste il doc. n. 2 all. memoria ex art. 183 co. VI n. 2 cpc di parte opposta: confermo che, nonostante io riconosca questa lettera che è possibile non sia stata scritta bene nel senso che non è chiaro quello che volevo dire, non sapevo che il fosse Pt_2 agente immobiliare perché lui non si è mai presentato in tal modo. Io volevo dire nella lettera che per uno dei due affari (quello di Casandrino) il
[...] non aveva svolto attività, mentre per il secondo affare (quello di Pt_2
Formia) dicevo che, se il ne aveva diritto, gli avremmo dato la Pt_2 provvigione.” Nel corso della stessa udienza il teste ha dichiarato: Tes_3
“non ho mai saputo che il era un agente immobiliare;
ai miei occhi
Pt_2 lui stava sempre insieme al , lo accompagnava, aveva spesso Tes_2 documenti tecnicvi, planimetrie, etc e quindi pensavo fosse un tecnico collaboratore del . (…) io mi relazionavo per le questioni Tes_2 contrattuali con l'avv. Lo Piano, avvocato del mentre per questioni Tes_2 più generali e all'inizio col Non posso dire che fu grazie
Pt_2 all'attività del che fu concluso il contratto di locazione. Cap. 5 è
Pt_2 vero, all'inizio mandai le bozze dei contratti di locazione che avevo redatto al via mail, affinché la girasse al . ADR: poiché nil
Pt_2 Tes_2 Tes_2 era un po' anziano, io avevo come referente il prima di essere
Pt_2 messo in contatto con l'avv. Lo Piano nella parte successiva della trattativa”. Con dichiarazioni attendibili, perché precise e non pag. 5 di 9 contraddittorie, il teste precisava: “ricordo dell'incontro a Fiano Pt_4 Romano;
sicuramente c'era per ma non ricordo chi c'era Tes_1 CP_2 per la;
non ricordo se c'era Io avevo Tes_2 Parte_1 presentato questa operazione (locazione dell'immobile sito a Casandrino) a dopo che avevo visto l'immobile con il e l'avevo ritenuto CP_2 Tes_2 idoneo per l'apertura di un supermercato. Misi in contatto , che era Tes_2 costruttore, e di ma poi mi disinteressai dell'affare Tes_1 CP_2 perché non potevo fare nulla. mi chiese se volevo un compenso CP_2 come intermediario, ma io rinunciai. ADR: conosco so che fa Pt_2 l'intermediario e che si occupava di diverse posizioni per conto del . Tes_2 (…) io ritengo di aver presentato l'operazione alla e pertanto CP_2 non che il abbia fatto l'intermediario. Cap. 3 non è vero, fui io a Pt_2 fare la presentazione tra e .”. Dal complesso degli esiti CP_2 Tes_2 istruttori emerge che non può dirsi che la parte opposta abbia svolto attività di mediazione rilevante ex art. 1755 c.c. nella conclusione del contratto di locazione commerciale dell'immobile sito nel Comune di Casandrino (Na), via Paolo Borsellino, e che l'attività posta in essere da sia Pt_2 sufficiente a far sorgere il diritto alla provvigione quale “mediatore”. L'opposizione deve quindi ritenersi fondata, atteso che parte opposta non ha pienamente adempiuto l'onere probatorio sulla stessa gravante. In accoglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 1771/2016 deve essere revocato.
Sin dalla memoria ex art. 183, 6 c., n. 1 c.p.c. parte opponente ha chiesto, quale diretta conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo, la condanna della opposta alla restituzione di quanto alla stessa versato in esecuzione dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. emessa dal giudice precedentemente assegnatario del giudizio.
È sufficiente sul punto richiamare i consolidati principi giurisprudenziali secondo cui la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto, essendo conseguente alla richiesta di revoca del provvedimento monitorio, non altera i termini della controversia e, perciò, non costituendo domanda nuova, è ammissibile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice dell'opposizione.
Inoltre, il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice dell'opposizione anche separatamente e il relativo pag. 6 di 9 giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto. (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 814 del
20/01/2015; Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30389 del 21/11/2019; Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15457 del 21/07/2020). È pacifico tra le parti che l'opponente abbia versato, in esecuzione dell'ordinanza resa in data 12.05.2017 dal giudice precedentemente assegnatario del giudizio, l'importo di € 20.000,00 oltre iva per un importo finale di € 24.400,00. Con l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo sorge pertanto in capo all'opponente il diritto alla restituzione di quanto già versato. L'opposta deve in conclusione essere condannata alla restituzione di
€ 24.400,00 in favore di parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, dell'istruttoria documentale e orale espletata, nonché dell'attività difensiva in concreto posta in essere.”.
§ 3. – Il Tribunale di Latina, con ordinanza del 30/12/2023 correggeva l'errore materiale contenuto nella sentenza n. 1358 pubblicata in data 13.06.2023 disponendo che: “A) a pag. 1 dalla riga 18, ove è scritto
“ (P. iva ) in Parte_5 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Ciccorelli, come da procura in atti”, debba intendersi
“ (P. iva c.f. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Ciccorelli, come da procura in atti”, B) a pag. 1 rigo 25, ove è scritto “Immobilinvest di Parte_2
debba intendersi;
C)
[...] Controparte_1 a pag. 2 rigo 20, ove è scritto “ di debba CP_1 Parte_2 intendersi;
D) a pag. 3 rigo CP_1 Controparte_1 12, ove è scritto “ di debba intendersi CP_1 Parte_2
; E) a pag. 4 rigo 9, ove è Controparte_1 Parte_1 scritto “ di debba intendersi CP_1 Parte_2
” Controparte_1 Controparte_4
§ 4. – Ha proposto appello , titolare della Parte_1 ditta individuale Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Eccell.ma Corte di Appello di Roma adita, rigettata ogni contraria istanza e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto, in totale riforma della impugnata sentenza di primo grado n. 1358/2023 emessa tra le stesse parti dal
Tribunale Ordinario di Latina, Sez. II, Giud. Dott.ssa Valentina Giasi, nel giudizio distinto dal N.R.G. 7707/16 I) IN VIA PRELIMINARE ai sensi pag. 7 di 9 dell'art. 283 cpc - sospendere con il presente atto l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, anche nella parte relativa alle spese legali per tutti i motivi esposti in narrativa;
II) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - accogliere il presente appello e, per l'effetto, riconoscere con l'emananda sentenza il diritto di credito di cui al provvedimento monitorio e il DI n. 1771/2016. - condannare gli appellati alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, ovvero in subordine disponga al compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis: - in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avverso appello per tardiva notifica dell'atto di citazione, stante l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata n. 1358/2023 pubblicata in data
13.06.2023 dal Tribunale di Latina Giudice Dott.ssa Valentina Giasi (nrg 7707/2016). Per l'effetto confermare l'impugnata sentenza con condanna esemplare di controparte alle spese del secondo grado di giudizio nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc;
- in via subordinata, rigettare l'avverso appello in quanto infondato e pretestuoso in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza con condanna esemplare di controparte alle spese del secondo grado di giudizio nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc;
- in via ulteriormente subordinata, laddove in ipotesi si ritenesse sussistente l'attività di mediazione svolta da parte appellante per l'affare di Casandrino, accogliere le eccezioni preliminari reiterate dalla e di cui al paragrafo 4 della comparsa di CP_2 costituzione in atti (inammissibilità dell'avversa pretesa per mancata iscrizione alla Camera di Commercio e/o prescrizione dell'avversa pretesa), con condanna di controparte al versamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
L'appello era rinviato all'udienza del 14/2/2025. A tale udienza le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non comparivano.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
pag. 8 di 9 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, titolare della ditta individuale IMMOBILINVEST di DI Parte_1
nei confronti di contro la Parte_1 Controparte_2 sentenza n. 1358 pubblicata il 13/6/2023 resa tra le parti dal Tribunale di
Latina, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 21/2/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 9 di 9