Art. 3. 1. Agli effetti dell'inquadramento nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312 , si tiene conto, per quanto compatibile con l'osservanza dei criteri stabiliti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, delle sole equiparazioni e delle anzianita' previste nelle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 22 agosto 1981, emanato in applicazione dell' articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , come modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all' articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75 .
Note all'art. 3:
- Per il titolo della citata legge n. 312/1980 , si vedano le precedenti note all'art. 1.
- Il D.P.C.M. 7 febbraio 1981 reca: "Disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e tabelle di equiparazione del personale degli enti pubblici soppressi".
- Il testo vigente dell' art. 24-quinquies del D.L. n. 663/1979 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile) e' il seguente:
"Art. 24-quinquies. - Il personale indicato al settimo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nonche' quello comunque in servizio presso le amministrazioni pubbliche diverse dalle regioni o dagli enti locali territoriali in base alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349 , e' assegnato ad amministrazioni pubbliche, comprese quelle statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le amministrazioni interessate.
Con lo stesso decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, disciplinera' l'assegnazione agli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70 , del personale di cui al primo comma nonche' di quello provvisoriamente assegnato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 , in base alla legge 21 ottobre 1978, n. 641 , in armonia con le norme previste dall' art. 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 .
Espletate le procedure di cui al comma precedente, il personale che non avra' trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e' inquadrato, non oltre il 31 dicembre 1980, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in distinti ruoli speciali sulla base di apposite tabelle di equiparazione da fissare, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL.
Fino alla data del definitivo inquadramento, a detto personale continua ad applicarsi il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti di provenienza, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 .
All'istituzione dei ruoli si provvede per ogni Ministero con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro e, per le altre amministrazioni pubbliche, con atto dei competenti organi deliberanti.
Gli oneri relativi al personale trasferito, valutati in lire 3 miliardi per il periodo 1 agosto-21 dicembre 1980, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto per il cap. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro".
- Il testo dell' art. 21 della legge n. 75/1980 (Proroga del termine previsto dall' art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610 , in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell' art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) e' il seguente:
"Art. 21 (Personale degli enti soppressi). - Le disposizioni dell' articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , si applicano a tutto il personale degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma nonche' al personale comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 , in base a leggi speciali.
E' data facolta' al personale destinato ad enti pubblici di optare, entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di assegnazione, per l'inquadramento nei ruoli speciali di cui al terzo comma del citato articolo 24-quinquies".
Note all'art. 3:
- Per il titolo della citata legge n. 312/1980 , si vedano le precedenti note all'art. 1.
- Il D.P.C.M. 7 febbraio 1981 reca: "Disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e tabelle di equiparazione del personale degli enti pubblici soppressi".
- Il testo vigente dell' art. 24-quinquies del D.L. n. 663/1979 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile) e' il seguente:
"Art. 24-quinquies. - Il personale indicato al settimo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nonche' quello comunque in servizio presso le amministrazioni pubbliche diverse dalle regioni o dagli enti locali territoriali in base alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349 , e' assegnato ad amministrazioni pubbliche, comprese quelle statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le amministrazioni interessate.
Con lo stesso decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, disciplinera' l'assegnazione agli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70 , del personale di cui al primo comma nonche' di quello provvisoriamente assegnato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 , in base alla legge 21 ottobre 1978, n. 641 , in armonia con le norme previste dall' art. 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 .
Espletate le procedure di cui al comma precedente, il personale che non avra' trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e' inquadrato, non oltre il 31 dicembre 1980, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in distinti ruoli speciali sulla base di apposite tabelle di equiparazione da fissare, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL.
Fino alla data del definitivo inquadramento, a detto personale continua ad applicarsi il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti di provenienza, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 .
All'istituzione dei ruoli si provvede per ogni Ministero con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro e, per le altre amministrazioni pubbliche, con atto dei competenti organi deliberanti.
Gli oneri relativi al personale trasferito, valutati in lire 3 miliardi per il periodo 1 agosto-21 dicembre 1980, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto per il cap. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro".
- Il testo dell' art. 21 della legge n. 75/1980 (Proroga del termine previsto dall' art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610 , in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell' art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) e' il seguente:
"Art. 21 (Personale degli enti soppressi). - Le disposizioni dell' articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , si applicano a tutto il personale degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma nonche' al personale comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 , in base a leggi speciali.
E' data facolta' al personale destinato ad enti pubblici di optare, entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di assegnazione, per l'inquadramento nei ruoli speciali di cui al terzo comma del citato articolo 24-quinquies".