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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6330/2019 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Messina presso lo studio dell'avv. Nancy Donato che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Canu del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
resistente contumace
oggetto: pensione di invalidità civile, handicap grave – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 9 marzo 2018 lamentando Parte_1
l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento della pensione di invalidità civile nonché dei benefici in favore delle persone con handicap grave
– recte disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 1375/2018 r.g.).
Nella resistenza dell'Istituto, contumace l' veniva disposta ed espletata c.t.u. che CP_2
riconosceva un'invalidità dell'80%. La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 20 dicembre 2019, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell' e nella contumacia dell' sostituita l'udienza del CP_1 CP_2
27 marzo 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all' , avendo l'art. 20 del d.l. CP_1
n. 78/2009 (conv. con l. n. 102/2009) trasferito all' sia la responsabilità ultima degli CP_3
accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo status di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa (v. da ultimo Cass. n. 2433/2023).
2.1.- Inoltre, va pure chiarito che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP ha accertato che la ricorrente è affetta da “obesità in donna 59enne con artrosi polidistrettuale già sottoposta ad intervento di posizionamento di protesi al ginocchio destro con discreta limitazione funzionale, cardiopatia ipertensiva, broncopatia cronica e sindrome ansiosa” ma, richiamato in questa fase per rispondere compiutamente ai rilievi sollevati col ricorso in opposizione non ha fatto pervenire l'elaborato integrativo.
Di contro, il perito nominato in sede di rinnovo, dr. esaminata la più recente Per_1
certificazione sanitaria prodotta, ha diagnosticato “ESITI DI PTG GINOCCHIO DX CON
LIMITAZIONE FUNZIONALE, GONARTROSI A SN CON LIMITAZIONE FUNZIONALE,
ARTROSI PIEDE DX, CARDIOPATIA IPERTENSIVA, BRONCOPATIA CRONICA, SINDROME
2 ANSIOSA, OBESITA' CON COMPLICANZE ARTROSICHE” precisando che “… L'apparato
osteo-articolare è interessato ai giorni nostri per esiti di pregresso intervento di Ptg a destra da
gonartrosi, inquadrabile nel codice 7221 percentuale 30%; gonartrosi a sn con limitazione
funzionale codice 7207 percentuale 30%, l'obesità classificabile al primo grado determina
complicanze poliartrosiche per analogia 7010 percentuale 40%. L'apparato cardio-vascolare
presenta una condizione che per cardiopatia ipertensiva si cataloga nel codice 6442 percentuale
45%. Le condizioni neuropsichiche rientrano nella patologia da sindrome ansiosa codice 2207
percentuale 15%. La Broncopatia cronica asmatiforme riscontrata evidenziata, come da
accertamenti presenti agli atti, a giudizio del sottoscritto è da inquadrare nel codice 6407
percentuale 45%, le altre patologie dichiarate anche se non tabellate, in atto aggravano le
condizioni generali della ricorrente. Le suddette patologie, alcune delle quali anche fra esse
concorrenti, al momento sono stabilizzate determinando stato invalidante.
In considerazione della attualità anatomo-clinico e funzionale, alla luce dei nuovi
accertamenti esibiti e presenti agli atti, delle tabelle dell'invalidità civile D.M. del 05.02.1992,
con i codici di riferimento applicati, determinano invalidità, che sempre nella attualità
anatomoclinico e funzionale, e dei nuovi accertamenti esibiti, ai giorni nostri rendono la
ricorrente invalida nella misura del 100% (centopercento) percentuale presente dalla data del
01.01.2024”.
Ha aggiunto che “… alla stessa ricorrente vengono riconosciuti i benefici relativi all'art.3
comma 1 della legge 104/92 sin dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.”
L'accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto Per_1
da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso e non è stato contestato.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante solo del requisito sanitario per la pensione ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
Ogni ulteriore domanda va respinta.
3.- Tenuto conto dell'esito della lite e della decorrenza, successiva anche al deposito del ricorso in opposizione, è giusto compensare per intero le spese di entrambe le fasi processuali;
3 vanno poste a definitivo carico dell' le spese delle consulenze d'ufficio, liquidate CP_1
separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire della Parte_1
pensione di invalidità civile (quale invalido in misura pari al 100%) dal 1 gennaio 2024;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu, compensando le altre spese del giudizio. CP_1
Messina, 28.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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