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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/04/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 732/2024
Appello sentenza Tribunale di Taranto
n. 1373 del 29.05.2024 Oggetto: rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone Parte_1
Appellante
e
Controparte_1
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato il 13.11.2024 ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Taranto -adito per il riconoscimento del diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni di servizio non di ruolo prestati (aa. ss. 2021/2022, 2022/2023), con conseguente condanna del
[...]
(indicato anche solo come ) al pagamento Controparte_1 CP_1 della complessiva somma dovuta- aveva accolto la domanda, compensando integralmente le spese di lite. L'appellante ha censurato la sentenza limitatamente alla parte in cui era stata disposta la compensazione delle spese di lite. Premesso che il Tribunale, facendo riferimento alla sentenza della Cassazione n. 29961/2023, aveva motivato la compensazione in ragione della “complessità e novità delle questioni affrontate, nonché della giurisprudenza della Cassazione di cui si è fatta applicazione, intervenuta solo in corso di causa”, l'appellante ha sostenuto che in concreto non sussistevano le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge, considerato che sulla questione oggetto di giudizio era già intervenuta, in senso favorevole alla domanda, la sentenza del Consiglio di Stato (n. 1842/2022), la sentenza della Corte di Giustizia UE del 18.05.2022 e decisioni di merito, e che l'arresto giurisprudenziale citato dal giudice (Cass. n.29961/2023 del 27.10.2023) era intervenuto prima dell'instaurazione del contraddittorio, ossia della notificazione del ricorso al
. Ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna del CP_1
al pagamento delle spese processuali del primo grado, oltre al pagamento delle spese CP_1 del presente grado, con distrazione.
Il è rimasto contumace nel presente giudizio. CP_1
All'udienza del 26.02.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Nel caso di specie trova applicazione l'art. 92 c.p.c. nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 13, d.l. n. 132/14, convertito dalla l. n. 162/14, secondo cui: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"; a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, può essere disposta "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Le ragioni a cui si riferisce la sentenza della Corte Cost. devono presentarsi con caratteri di gravità ed eccezionalità assimilabili a quelli delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (in tal senso v. Cass. n. 17966/2024; n. 4696/2019; n. 3977/2020).
Nella fattispecie concreta non sussistono i presupposti idonei a legittimare, secondo la norma processuale, la compensazione delle spese, ove, in particolare, si tenga conto del fatto che all'epoca del termine fissato per la costituzione del convenuto (maggio 2024) nel giudizio di primo grado la questione risultava già oggetto della decisione del Consiglio di Stato n. 1842/2022, della sentenza della Corte di Giustizia UE del 18.05.2022 (in causa C-450/21) e della giurisprudenza di merito.
In tale contesto la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 confermando l'orientamento favorevole alla parte ricorrente già affermato dalle pronunce suddette, non appare riconducibile alle ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata solo sul capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali, che sono qui liquidate -avuto riguardo al valore della causa (pari a € 1.000,00) - nella misura minima indicata in dispositivo, in considerazione dei criteri previsti dal D.M. n.55/2014 e quindi anche delle fasi processuali interessate e della limitata attività processuale svolta, stante la mancanza di adempimenti istruttori.
Le spese di questo grado sono regolate dal principio di soccombenza. Infatti, in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio (v. Cass. n.602/2019). La relativa liquidazione tiene conto del valore della questione rimessa in appello;
il differenziale tra la somma attribuita a titolo di spese processuali dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia. Tale criterio, integrato dal criterio del "decisum" (cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), è quello che deve regolare la quantificazione delle ulteriori spese di lite riferite al secondo grado (cfr. Cass. n. 6345/2020, n. 19014/2007). Con distrazione ex art.93
c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 13.11.2024 da nei Parte_1 confronti del avverso la sentenza del Controparte_1
29.05.2024 n. 1373 del Tribunale di Taranto, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna il al pagamento delle spese del CP_1 giudizio di primo grado, liquidate in € 260,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 494,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 26.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
Appello sentenza Tribunale di Taranto
n. 1373 del 29.05.2024 Oggetto: rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone Parte_1
Appellante
e
Controparte_1
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato il 13.11.2024 ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Taranto -adito per il riconoscimento del diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni di servizio non di ruolo prestati (aa. ss. 2021/2022, 2022/2023), con conseguente condanna del
[...]
(indicato anche solo come ) al pagamento Controparte_1 CP_1 della complessiva somma dovuta- aveva accolto la domanda, compensando integralmente le spese di lite. L'appellante ha censurato la sentenza limitatamente alla parte in cui era stata disposta la compensazione delle spese di lite. Premesso che il Tribunale, facendo riferimento alla sentenza della Cassazione n. 29961/2023, aveva motivato la compensazione in ragione della “complessità e novità delle questioni affrontate, nonché della giurisprudenza della Cassazione di cui si è fatta applicazione, intervenuta solo in corso di causa”, l'appellante ha sostenuto che in concreto non sussistevano le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge, considerato che sulla questione oggetto di giudizio era già intervenuta, in senso favorevole alla domanda, la sentenza del Consiglio di Stato (n. 1842/2022), la sentenza della Corte di Giustizia UE del 18.05.2022 e decisioni di merito, e che l'arresto giurisprudenziale citato dal giudice (Cass. n.29961/2023 del 27.10.2023) era intervenuto prima dell'instaurazione del contraddittorio, ossia della notificazione del ricorso al
. Ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna del CP_1
al pagamento delle spese processuali del primo grado, oltre al pagamento delle spese CP_1 del presente grado, con distrazione.
Il è rimasto contumace nel presente giudizio. CP_1
All'udienza del 26.02.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Nel caso di specie trova applicazione l'art. 92 c.p.c. nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 13, d.l. n. 132/14, convertito dalla l. n. 162/14, secondo cui: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"; a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, può essere disposta "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Le ragioni a cui si riferisce la sentenza della Corte Cost. devono presentarsi con caratteri di gravità ed eccezionalità assimilabili a quelli delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (in tal senso v. Cass. n. 17966/2024; n. 4696/2019; n. 3977/2020).
Nella fattispecie concreta non sussistono i presupposti idonei a legittimare, secondo la norma processuale, la compensazione delle spese, ove, in particolare, si tenga conto del fatto che all'epoca del termine fissato per la costituzione del convenuto (maggio 2024) nel giudizio di primo grado la questione risultava già oggetto della decisione del Consiglio di Stato n. 1842/2022, della sentenza della Corte di Giustizia UE del 18.05.2022 (in causa C-450/21) e della giurisprudenza di merito.
In tale contesto la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 confermando l'orientamento favorevole alla parte ricorrente già affermato dalle pronunce suddette, non appare riconducibile alle ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata solo sul capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali, che sono qui liquidate -avuto riguardo al valore della causa (pari a € 1.000,00) - nella misura minima indicata in dispositivo, in considerazione dei criteri previsti dal D.M. n.55/2014 e quindi anche delle fasi processuali interessate e della limitata attività processuale svolta, stante la mancanza di adempimenti istruttori.
Le spese di questo grado sono regolate dal principio di soccombenza. Infatti, in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio (v. Cass. n.602/2019). La relativa liquidazione tiene conto del valore della questione rimessa in appello;
il differenziale tra la somma attribuita a titolo di spese processuali dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia. Tale criterio, integrato dal criterio del "decisum" (cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), è quello che deve regolare la quantificazione delle ulteriori spese di lite riferite al secondo grado (cfr. Cass. n. 6345/2020, n. 19014/2007). Con distrazione ex art.93
c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 13.11.2024 da nei Parte_1 confronti del avverso la sentenza del Controparte_1
29.05.2024 n. 1373 del Tribunale di Taranto, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna il al pagamento delle spese del CP_1 giudizio di primo grado, liquidate in € 260,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 494,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 26.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi