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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/09/2025, n. 3141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3141 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 220/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Guida Antonio, Parte_1 attrice contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti Maggio Silvia e Liantonio Domenico, convenuto
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 10.09.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex artt. 702 bis e ss c.p.c., depositato in data 29.12.2020, ha agito Parte_1 nei confronti dell' formulando le conclusioni di Controparte_1 seguito riportate: “accogliere la domanda di risarcimento danni subiti da a Parte_1 causa e per effetto del grave inadempimento dell'Ente convenuto, con la conseguente responsabilità professionale e contrattuale dello stesso in ordine all'intervento chirurgico eseguito sull'occhio destro della stessa;
per l'effetto, condannare l' al pagamento della somma di euro Controparte_1
126.580,00, così come quantificata dal consulente medico-legale di parte, che ha indicato nel 30% il danno biologico subito dall'istante, oltre alle spese mediche sopportate, nella misura di euro 1.944,00, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata e quantificata in corso di causa a mezzo di C.T.U. medico-legale, di cui si fa espressa richiesta, ovvero di quell'altra maggiore o minore che il Tribunale riterrà equo liquidare;
[…] con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.”
A sostegno della domanda l'attrice ha allegato che, in data 04.12.2018, si recava al Pronto Soccorso oculistico del Policlinico di Bari accusando disturbi visivi che, a seguito di anamnesi, venivano valutati come “miodesopsie e annebbiamento visivo in od”; all'esito di visita obiettiva, l'istante veniva dimessa con diagnosi di “degenerazione del corpo vitreo”. La si ripresentava presso Pt_1 il medesimo P.S. in data 09.12.2018, sempre per gli stessi sintomi e, all'esito di visita oculistica, veniva dimessa in giornata con diagnosi: “rottura retinica trattata per mezzo di fotocoagulazione con
ARGON.
In data 27.12.2018 si recava presso il Pronto Soccorso dell' perché accusava un Controparte_1 ulteriore disagio visivo all'occhio destro, ma veniva dimessa nella stessa giornata, con diagnosi di
“emovitreo massivo”; si prescriveva, come da protocollo chirurgico vetro-retina, controllo clinico ed ecografico. In data 02.01.2019, la si recava nuovamente presso l' per Pt_1 Controparte_1 ulteriore visita oculistica;
i sanitari riscontravano “Visus OD1\50-emovitreo ridotto”; veniva inoltre effettuata una ecografia bulbare che evidenziava “retina ovunque aderente pur con focale area di trazione dei settori superiori”. In data 08.01.2019, sempre presso lo stesso nosocomio, veniva ulteriormente riscontrato “Visus OD3\10 emovitreo ridotto”; una nuova ecografia bulbare confermava la precedente diagnosi del 02.01.2019.
Il 14.01.2019 ed il 25.01.2019, la si sottoponeva ad un ulteriore controllo presso uno Pt_1 specialista privato, il dott. , che riscontrava “Distacco di retina ed Persona_1 emovitreo”, richiedendo il tempestivo ricovero per il trattamento della patologia in ambito chirurgico.
Pertanto, in data 29.01.2019, l'istante, dietro indicazione dello specialista, decideva di ricoverarsi presso l' con diagnosi: “distacco retina regmatogeno Controparte_1 con emovitreo”, per poi essere sottoposta ad intervento chirurgico in data 30.01.2019 [“interventi sulla retina, sulla coroide e sulla camera posteriore, iniezione di sostituti vitreali, fotocoagulazione di lesione corioretinica”].
L'istante, sin dalla prima fase postoperatoria, continuava a riscontrare dolori e difficoltà visive sino a perdere totalmente l'uso dell'occhio destro, come attestato dal certificato medico rilasciato dalla dott.ssa del 29.04.2019. La ricorrente, pertanto, alla luce del suddetto quadro Persona_2 clinico, decideva di sottoporsi ad una visita medico legale presso lo studio del dott. , Persona_3 il quale riscontrava “un danno biologico nella misura del 30% in considerazione del visus residuo dell'occhio peggiore (occhio destro) e di quello dell'occhio migliore (occhio sinistro)”. Questo in quanto il danno subito e i successivi processi di rimaneggiamento avevano portato inevitabilmente
“alla perdita della funzione in maniera permanente”, da imputarsi, secondo il dott. alla Per_3 condotta colposa dell'operatore durante l'intervento di vitrectomia. la per il tramite del proprio avvocato, sollecitava l' al risarcimento dei Pt_1 Controparte_1 danni subiti;
la mediazione aveva esito negativo.
Con comparsa depositata il 15.06.2021, si è costituito in giudizio l' Controparte_1
che ha chiesto, in via preliminare, il mutamento del rito da sommario di cognizione
[...] in ordinario;
nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata per non essere i danni lamentati riconducibili ad errore medico.
Con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata il 29.6.2021 è stato disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario di cognizione.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti ed espletamento di
C.T.U. medico-legale; matura per la decisione, è stata definita all'esito dell'udienza del 10.09.2025, celebrata cartolarmente, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda non è meritevole di accoglimento;
non è ravvisabile la condotta negligente del personale sanitario che ebbe in cura la Pt_1
In data 04.12.2018 effettuava un primo accesso presso il P.S. oculistico del Parte_1
di Bari, riferendo insorgenza, nella giornata precedente, di miodesopsie ed annebbiamento CP_2 visivo;
sulla scorta di una valutazione specialistica, le veniva consigliata l'esecuzione di uno sbarramento laser in funzione del riscontro di rottura retinica ad ore XI in occhio destro. La paziente esponeva un segmento anteriore indenne in occhio destro, distacco posteriore di vitreo con soffusione emorragica e sclerosi vasale del fundus;
veniva indicata l'assunzione di terapia con Vitreoxigen.
Il 09.12.2018 la faceva accesso al medesimo presidio nosocomiale per la persistenza dei Pt_1 sintomi;
al rilievo obiettivo veniva evidenza di rottura retinica ad ore XI. Sulla scorta di tanto, veniva sottoposta a riparazione della lacerazione mediante fotocoagulazione laser con argon.
Il 20.12.2018 veniva effettuato un terzo accesso, resosi necessario per un disagio visivo in occhio destro;
veniva posta diagnosi di emovitreo in occhio destro e consigliata terapia a base di
Visumidriatic, Yellox collirio e Tranex.
In data 27.12.2018, la si recava presso il Pronto Soccorso dell' ove veniva Pt_1 Controparte_1 ecograficamente confermata la diagnosi di emovitreo massivo in terapia e segnalato un visus in occhio destro di 1/50; veniva modificata la terapia ed erano disposti successivi controlli per il probabile avvio del protocollo chirurgico vitreoretina.
Il 02.01.2019 la paziente si sottoponeva a controllo specialistico presso il all'esito del quale si CP_1 obiettivava la presenza di emovitreo massivo, ridotto rispetto al controllo precedente;
veniva consigliata la prosecuzione dell'assunzione della terapia e l'esecuzione di un controllo clinico a distanza di sei giorni.
Al previsto controllo dell'08.01.2019, veniva riscontrato un miglioramento del visus (3/10) in occhio destro in concomitanza della riduzione dell'emovitreo. Alla paziente veniva indicata la prosecuzione dell'assunzione della terapia e veniva fissato un nuovo controllo a distanza di sette giorni.
Il 14.01.2019, la paziente si rivolgeva alle cure del dott. il quale rilevava un visus in Persona_1 occhio destro di 5/10 nm (non migliorabile) e riscontrava una rottura con barrage laser ma con lembo beante;
veniva indicata l'esecuzione di un'ecografia bulbare, cui la paziente si sottoponeva il
20.01.2019 e dalla quale emergevano diffusi echi puntiformi a bassa reattività riferibili ad emovitreo e rottura retinica con piccolo sollevamento retinico perilesionale ad ore X.
Il 25.01.2019, la paziente veniva nuovamente valutata dal dott. che, posta diagnosi di Persona_1 emovitreo con distacco di retina, segnalava la necessità di eseguire un trattamento chirurgico.
La degente dal 28 al 31.01.2019 presso l'Unità Operativa di Oftalmologia dell' Pt_1 CP_1
veniva sottoposta a procedura chirurgica il 30.01.2019.
[...]
Vista la regolarità del decorso postoperatorio, la paziente veniva dimessa con diagnosi di “distacco di retina regmatogeno con emovitreo in occhio destro”.
I successivi controlli postoperatori cui la paziente veniva sottoposta il 5, 12, 18 ed il 26.02.2019 documentavano un decorso sostanzialmente privo di flogosi o infezioni con un visus in occhio destro pari ad 1/10. All'esame angiografico oculare a fluorescenza, eseguito al fine di valutare lo stato di sanguificazione della retina al polo posteriore, venivano rilevati disturbi di circolo nei vasi che nutrono la macula e la retina sovrastante l'area definita anatomicamente “interpapillo-maculare”. Nel corso dei mesi seguenti, le condizioni cliniche della risultavano invariate. Pt_1
Così riassunto l'iter clinico, l'indagine medico-legale espletata dai CC.TT.U. - dott.ri Per_4
specialista in medicina legale, e , specialista in oculistica - ha escluso che la
[...] Per_5 condizione di ipovisus in occhio destro, sofferta e lamentata dalla sia riconducibile alla Pt_1 condotta negligente della struttura sanitaria che l'ebbe in cura.
Gli ausiliari hanno ravvisato la congruità dell'iter assistenziale, l'assenza di condotte negligenti da parte del personale sanitario ed hanno escluso qualsiasi collegamento causale tra l'ipovisus in occhio CP_ destro e la condotta dell' convenuto [“(…) l'indicazione all'esecuzione di una vitrectomia chirurgica fu posta in conformità a quanto previsto dalle leges artis, essendo tale procedura fortemente indicata nei pazienti da distacco di retina non risolto mediante fotocoagulazione laser e complicato da emovitreo. Perita fu anche l'esecuzione tecnica della procedura chirurgica del 30.01.2019, come comprovato dal decorso post-operatorio; infatti, nel corso di tutti i controlli postoperatori fu sempre descritto un occhio destro in quiete con vitreo limpido e retina aderente. In particolare, l'esame angiografico non evidenziò esiti di spot laser effettuati durante la procedura endolaser in corso di vitrectomia”].
Ne consegue che i postumi patiti dalla non siano riconducibili a condotte poste in essere Pt_1 dalla struttura convenuta, con conseguente reiezione della domanda. Preme aggiungere che lo stesso consulente di parte, in sede di osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale, non ha identificato inadempienze assistenziali a carico del presidio ospedaliero limitandosi a rappresentare la CP_1 sussistenza della menomazione di cui l'attrice risulta portatrice.
Infine, parte attorea ha allegato, con il deposito della prima memoria istruttoria, quanto di seguito riportato “La difesa avversa accenna anche ad un “consenso informato” esibito in giudizio, ma di cui non vi è traccia nella documentazione asseritamente depositata, nel quale sarebbero esplicitate le complicanze post operatorie” senza allegare, se non tardivamente – ossia con il deposito delle note conclusive autorizzate – la compromissione del diritto all'autodeterminazione.
Orbene, i moduli recanti il consenso informato reso dalla - in relazione ad ogni singola Pt_1 procedura cui veniva sottoposta presso il presidio nosocomiale convenuto - sono stati depositati dalla stessa attrice al momento della instaurazione del giudizio e sono parte integrante della cartella clinica in atti. Le doglianze relative alla carenza informativa sono, come premesso, tardive e formulate in maniera aspecifica.
Le spese di lite, incluse quelle di C.T.U. di cui al decreto del 26.03.2023, sono regolate secondo soccombenza in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; finca n. 5) stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna a rifondere in favore dell' Parte_1 Controparte_3 le spese del presente giudizio che liquida in euro 7.051,50 oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di C.T.U., di cui al decreto del 26.03.2023, salva la solidarietà esterna di tutte le parti processuali nei confronti dei consulenti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 10.09.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 220/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Guida Antonio, Parte_1 attrice contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti Maggio Silvia e Liantonio Domenico, convenuto
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 10.09.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex artt. 702 bis e ss c.p.c., depositato in data 29.12.2020, ha agito Parte_1 nei confronti dell' formulando le conclusioni di Controparte_1 seguito riportate: “accogliere la domanda di risarcimento danni subiti da a Parte_1 causa e per effetto del grave inadempimento dell'Ente convenuto, con la conseguente responsabilità professionale e contrattuale dello stesso in ordine all'intervento chirurgico eseguito sull'occhio destro della stessa;
per l'effetto, condannare l' al pagamento della somma di euro Controparte_1
126.580,00, così come quantificata dal consulente medico-legale di parte, che ha indicato nel 30% il danno biologico subito dall'istante, oltre alle spese mediche sopportate, nella misura di euro 1.944,00, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata e quantificata in corso di causa a mezzo di C.T.U. medico-legale, di cui si fa espressa richiesta, ovvero di quell'altra maggiore o minore che il Tribunale riterrà equo liquidare;
[…] con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.”
A sostegno della domanda l'attrice ha allegato che, in data 04.12.2018, si recava al Pronto Soccorso oculistico del Policlinico di Bari accusando disturbi visivi che, a seguito di anamnesi, venivano valutati come “miodesopsie e annebbiamento visivo in od”; all'esito di visita obiettiva, l'istante veniva dimessa con diagnosi di “degenerazione del corpo vitreo”. La si ripresentava presso Pt_1 il medesimo P.S. in data 09.12.2018, sempre per gli stessi sintomi e, all'esito di visita oculistica, veniva dimessa in giornata con diagnosi: “rottura retinica trattata per mezzo di fotocoagulazione con
ARGON.
In data 27.12.2018 si recava presso il Pronto Soccorso dell' perché accusava un Controparte_1 ulteriore disagio visivo all'occhio destro, ma veniva dimessa nella stessa giornata, con diagnosi di
“emovitreo massivo”; si prescriveva, come da protocollo chirurgico vetro-retina, controllo clinico ed ecografico. In data 02.01.2019, la si recava nuovamente presso l' per Pt_1 Controparte_1 ulteriore visita oculistica;
i sanitari riscontravano “Visus OD1\50-emovitreo ridotto”; veniva inoltre effettuata una ecografia bulbare che evidenziava “retina ovunque aderente pur con focale area di trazione dei settori superiori”. In data 08.01.2019, sempre presso lo stesso nosocomio, veniva ulteriormente riscontrato “Visus OD3\10 emovitreo ridotto”; una nuova ecografia bulbare confermava la precedente diagnosi del 02.01.2019.
Il 14.01.2019 ed il 25.01.2019, la si sottoponeva ad un ulteriore controllo presso uno Pt_1 specialista privato, il dott. , che riscontrava “Distacco di retina ed Persona_1 emovitreo”, richiedendo il tempestivo ricovero per il trattamento della patologia in ambito chirurgico.
Pertanto, in data 29.01.2019, l'istante, dietro indicazione dello specialista, decideva di ricoverarsi presso l' con diagnosi: “distacco retina regmatogeno Controparte_1 con emovitreo”, per poi essere sottoposta ad intervento chirurgico in data 30.01.2019 [“interventi sulla retina, sulla coroide e sulla camera posteriore, iniezione di sostituti vitreali, fotocoagulazione di lesione corioretinica”].
L'istante, sin dalla prima fase postoperatoria, continuava a riscontrare dolori e difficoltà visive sino a perdere totalmente l'uso dell'occhio destro, come attestato dal certificato medico rilasciato dalla dott.ssa del 29.04.2019. La ricorrente, pertanto, alla luce del suddetto quadro Persona_2 clinico, decideva di sottoporsi ad una visita medico legale presso lo studio del dott. , Persona_3 il quale riscontrava “un danno biologico nella misura del 30% in considerazione del visus residuo dell'occhio peggiore (occhio destro) e di quello dell'occhio migliore (occhio sinistro)”. Questo in quanto il danno subito e i successivi processi di rimaneggiamento avevano portato inevitabilmente
“alla perdita della funzione in maniera permanente”, da imputarsi, secondo il dott. alla Per_3 condotta colposa dell'operatore durante l'intervento di vitrectomia. la per il tramite del proprio avvocato, sollecitava l' al risarcimento dei Pt_1 Controparte_1 danni subiti;
la mediazione aveva esito negativo.
Con comparsa depositata il 15.06.2021, si è costituito in giudizio l' Controparte_1
che ha chiesto, in via preliminare, il mutamento del rito da sommario di cognizione
[...] in ordinario;
nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata per non essere i danni lamentati riconducibili ad errore medico.
Con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata il 29.6.2021 è stato disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario di cognizione.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti ed espletamento di
C.T.U. medico-legale; matura per la decisione, è stata definita all'esito dell'udienza del 10.09.2025, celebrata cartolarmente, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda non è meritevole di accoglimento;
non è ravvisabile la condotta negligente del personale sanitario che ebbe in cura la Pt_1
In data 04.12.2018 effettuava un primo accesso presso il P.S. oculistico del Parte_1
di Bari, riferendo insorgenza, nella giornata precedente, di miodesopsie ed annebbiamento CP_2 visivo;
sulla scorta di una valutazione specialistica, le veniva consigliata l'esecuzione di uno sbarramento laser in funzione del riscontro di rottura retinica ad ore XI in occhio destro. La paziente esponeva un segmento anteriore indenne in occhio destro, distacco posteriore di vitreo con soffusione emorragica e sclerosi vasale del fundus;
veniva indicata l'assunzione di terapia con Vitreoxigen.
Il 09.12.2018 la faceva accesso al medesimo presidio nosocomiale per la persistenza dei Pt_1 sintomi;
al rilievo obiettivo veniva evidenza di rottura retinica ad ore XI. Sulla scorta di tanto, veniva sottoposta a riparazione della lacerazione mediante fotocoagulazione laser con argon.
Il 20.12.2018 veniva effettuato un terzo accesso, resosi necessario per un disagio visivo in occhio destro;
veniva posta diagnosi di emovitreo in occhio destro e consigliata terapia a base di
Visumidriatic, Yellox collirio e Tranex.
In data 27.12.2018, la si recava presso il Pronto Soccorso dell' ove veniva Pt_1 Controparte_1 ecograficamente confermata la diagnosi di emovitreo massivo in terapia e segnalato un visus in occhio destro di 1/50; veniva modificata la terapia ed erano disposti successivi controlli per il probabile avvio del protocollo chirurgico vitreoretina.
Il 02.01.2019 la paziente si sottoponeva a controllo specialistico presso il all'esito del quale si CP_1 obiettivava la presenza di emovitreo massivo, ridotto rispetto al controllo precedente;
veniva consigliata la prosecuzione dell'assunzione della terapia e l'esecuzione di un controllo clinico a distanza di sei giorni.
Al previsto controllo dell'08.01.2019, veniva riscontrato un miglioramento del visus (3/10) in occhio destro in concomitanza della riduzione dell'emovitreo. Alla paziente veniva indicata la prosecuzione dell'assunzione della terapia e veniva fissato un nuovo controllo a distanza di sette giorni.
Il 14.01.2019, la paziente si rivolgeva alle cure del dott. il quale rilevava un visus in Persona_1 occhio destro di 5/10 nm (non migliorabile) e riscontrava una rottura con barrage laser ma con lembo beante;
veniva indicata l'esecuzione di un'ecografia bulbare, cui la paziente si sottoponeva il
20.01.2019 e dalla quale emergevano diffusi echi puntiformi a bassa reattività riferibili ad emovitreo e rottura retinica con piccolo sollevamento retinico perilesionale ad ore X.
Il 25.01.2019, la paziente veniva nuovamente valutata dal dott. che, posta diagnosi di Persona_1 emovitreo con distacco di retina, segnalava la necessità di eseguire un trattamento chirurgico.
La degente dal 28 al 31.01.2019 presso l'Unità Operativa di Oftalmologia dell' Pt_1 CP_1
veniva sottoposta a procedura chirurgica il 30.01.2019.
[...]
Vista la regolarità del decorso postoperatorio, la paziente veniva dimessa con diagnosi di “distacco di retina regmatogeno con emovitreo in occhio destro”.
I successivi controlli postoperatori cui la paziente veniva sottoposta il 5, 12, 18 ed il 26.02.2019 documentavano un decorso sostanzialmente privo di flogosi o infezioni con un visus in occhio destro pari ad 1/10. All'esame angiografico oculare a fluorescenza, eseguito al fine di valutare lo stato di sanguificazione della retina al polo posteriore, venivano rilevati disturbi di circolo nei vasi che nutrono la macula e la retina sovrastante l'area definita anatomicamente “interpapillo-maculare”. Nel corso dei mesi seguenti, le condizioni cliniche della risultavano invariate. Pt_1
Così riassunto l'iter clinico, l'indagine medico-legale espletata dai CC.TT.U. - dott.ri Per_4
specialista in medicina legale, e , specialista in oculistica - ha escluso che la
[...] Per_5 condizione di ipovisus in occhio destro, sofferta e lamentata dalla sia riconducibile alla Pt_1 condotta negligente della struttura sanitaria che l'ebbe in cura.
Gli ausiliari hanno ravvisato la congruità dell'iter assistenziale, l'assenza di condotte negligenti da parte del personale sanitario ed hanno escluso qualsiasi collegamento causale tra l'ipovisus in occhio CP_ destro e la condotta dell' convenuto [“(…) l'indicazione all'esecuzione di una vitrectomia chirurgica fu posta in conformità a quanto previsto dalle leges artis, essendo tale procedura fortemente indicata nei pazienti da distacco di retina non risolto mediante fotocoagulazione laser e complicato da emovitreo. Perita fu anche l'esecuzione tecnica della procedura chirurgica del 30.01.2019, come comprovato dal decorso post-operatorio; infatti, nel corso di tutti i controlli postoperatori fu sempre descritto un occhio destro in quiete con vitreo limpido e retina aderente. In particolare, l'esame angiografico non evidenziò esiti di spot laser effettuati durante la procedura endolaser in corso di vitrectomia”].
Ne consegue che i postumi patiti dalla non siano riconducibili a condotte poste in essere Pt_1 dalla struttura convenuta, con conseguente reiezione della domanda. Preme aggiungere che lo stesso consulente di parte, in sede di osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale, non ha identificato inadempienze assistenziali a carico del presidio ospedaliero limitandosi a rappresentare la CP_1 sussistenza della menomazione di cui l'attrice risulta portatrice.
Infine, parte attorea ha allegato, con il deposito della prima memoria istruttoria, quanto di seguito riportato “La difesa avversa accenna anche ad un “consenso informato” esibito in giudizio, ma di cui non vi è traccia nella documentazione asseritamente depositata, nel quale sarebbero esplicitate le complicanze post operatorie” senza allegare, se non tardivamente – ossia con il deposito delle note conclusive autorizzate – la compromissione del diritto all'autodeterminazione.
Orbene, i moduli recanti il consenso informato reso dalla - in relazione ad ogni singola Pt_1 procedura cui veniva sottoposta presso il presidio nosocomiale convenuto - sono stati depositati dalla stessa attrice al momento della instaurazione del giudizio e sono parte integrante della cartella clinica in atti. Le doglianze relative alla carenza informativa sono, come premesso, tardive e formulate in maniera aspecifica.
Le spese di lite, incluse quelle di C.T.U. di cui al decreto del 26.03.2023, sono regolate secondo soccombenza in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; finca n. 5) stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna a rifondere in favore dell' Parte_1 Controparte_3 le spese del presente giudizio che liquida in euro 7.051,50 oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di C.T.U., di cui al decreto del 26.03.2023, salva la solidarietà esterna di tutte le parti processuali nei confronti dei consulenti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 10.09.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco