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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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- 1. Eredità: niente divisione in natura se il conguaglio è troppo onerosoAccesso limitatoMatteo De Pamphilis · https://www.altalex.com/ · 3 febbraio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18173/2019 R.G. proposto da: MI NE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato ZINI ADOLFO ([...]), che lo rappresenta e difende. -RICORRENTE- contro MI IT CR, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato MARTIGNETTI IA ([...]),che lo rappresenta e difende. -CONTRORICORRENTE- nonché MI IA AI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato PALERMO IA ([...]) che lo rappresenta e difende. CONTRORICORRENTE nonché MI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO MUSA 12-A, presso lo studio dell’avvocato PERTICA ZI ([...]) che lo rappresenta e difende. Civile Sent. Sez. 2 Num. 1686 Anno 2025 Presidente: MANNA FELICE Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE Data pubblicazione: 23/01/2025 2 di 14 CONTRORICORRENTE-RICORRENTE INCIDENTALE avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2433/2019 depositata il 09/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Carmelo Celentano, che ha concluso, chiedendo di accoglie sia il ricorso principale che quello incidentale. Uditi gli avv.ti Adolfo Zini, RI Martignetti e Fabrizio Pertica. FATTI DI CAUSA 1. NE LL ha convenuto avanti al Tribunale di Roma i fratelli NN LL, RI AD LL e TI IO LL, chiedendo di accertare la consistenza dell’asse ereditario della madre TT RI RI, deceduta in data 21.2.2001, di dichiarare che TI IO LL era tenuto alla collazione della donazione indiretta di €. 273.722,16 utilizzati per l’acquisto di un’abitazione e di porre a carico delle coeredi un’indennità per l’uso esclusivo dei beni comuni, nonché di dar conto dell’avvenuto pagamento di debiti ereditari da parte dei coeredi e di disporre i reciproci rimborsi negli importi indicati in citazione, infine di procedere alla divisione dell’asse. In contraddittorio con i convenuti, il Tribunale di Roma ha respinto le domande di collazione della donazione effettuata in favore TI IO RE, ha proceduto alla formazione di quattro lotti da assegnare per estrazione a sorte, fissando l’ammontare dei conguagli, ha condannato RI AD LL, NN LL e TI IO al versamento dell’indennità di occupazione degli immobili caduti in successione, con decorrenza dalla proposizione del giudizio, nonché NN, NE e RI AD al rimborso in favore di TI IO LL di €. 17.424,42, oltre accessori, compensando le spese di causa. 3 di 14 La Corte distrettuale di Roma ha riformato parzialmente la decisione, assegnando il lotto 2 a RI AD LL sul rilievo che quest’ultima aveva abitato da lungo tempo presso l’immobile di Via Prisciano 8 di Roma, incluso nel lotto, sollevandola dall’obbligo di versare l’indennità per l’occupazione del bene, e ha ordinato a LL NN il pagamento in favore della sorella NE del minor importo di euro 11.281,59 nonché, in favore del fratello TI IO, di €. 9.401,28. Secondo la sentenza impugnata, le somme che la de cuius aveva elargito a IO LL erano il ricavato della vendita di un immobile appartenente al padre e non integravano una donazione della madre suscettibile di collazione. Ha respinto la richiesta di un’indennità per l’occupazione del bene e degli accessori avanzata da NE LL anche per il periodo anteriore alla instaurazione della causa, osservando che l’appellante non aveva mai chiesto di utilizzare il bene, confermando la correttezza del progetto divisionale elaborato dal c.t.u. nonostante l’entità dei conguagli. Ha ridotto l’entità delle somme dovute da NN LL a titolo di occupazione poiché il bene era stato utilizzato anche dalla sorella RI AD;
ha dichiarato la tardività della domanda di collazione della donazione di € 110.000,00 ricevuta da TI IO poiché proposta solo con le note dell’art. 183 c.p.c.. Per la cassazione della sentenza NE LL ha proposto ricorso affidato a otto motivi, cui ha resistito con controricorso TI IO LL e RI AD LL. NN LL ha notificato controricorso con ricorso incidentale in quattro motivi, cui ha replicato TI IO LL con successivo controricorso ex art. 371, comma quarto, c.p.c.. In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 4 di 14 1. Il primo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione e la violazione degli artt. 115, 116 132, comma secondo, n. 4, 167 c.p.c. e 2697 c.c., per aver la sentenza violato il criterio dell’onere probatorio, trascurando che era incontestata, e comunque oggetto di confessione, la consegna, da parte della de cuius di € 273.722,16 a TI IO LL, come pure pacifica era la consistenza dell’asse e l’uso esclusivo dei beni da parte dei singoli coeredi, questioni su cui le parti non avevano mai sollevato alcuna contestazione e che non necessitavano di prova. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 737, 1102 c.c., 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c. per vizio di motivazione, sostenendo che era stata acquisita ampia prova della donazione di denaro ricevuta da TIlo IO LL, poiché il capitolo dell’interrogatorio deferito al convenuto era volto a dimostrare che le sole somme spettanti alla de cuius sul ricavato dell’ immobile di appartenenza del marito erano state donate al figlio. In mancanza di prova delle causali dell’erogazione di denaro, era onere di TI IO LL provare che l’atto non integrava una donazione, mentre quest’ultimo aveva fornito versioni contrastanti, con condotta processuale che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare quale indizio della donazione. I due motivi sono infondati. La Corte di merito ha escluso il perfezionamento della donazione sulla base dell’accertata appartenenza delle in capo al padre dei coeredi e delle ammissioni delle altre convenute, confermando integralmente la sentenza di primo grado, che aveva affermato che la RI aveva agito in nome del marito o con abuso della procura. Non era decisiva la formula del giuramento, poiché – come risulta dallo stesso ricorso – TI IO LL aveva ammesso di aver percepito le somme quale contributo o prestito del padre, non a titolo di donazione dalla madre;
il perfezionamento di un atto di liberalità non è stato oggetto di prova legale. 5 di 14 Generica e priva di un’adeguata illustrazione delle difese delle parti è l’affermata non contestazione della sussistenza di una donazione delle somme in violazione dell’onere di specificità dei motivi di ricorso (Cass. 18018/2024; Cass. 15058/2024) e comunque la non contestazione non pone un vincolo assoluto all’accertamento dei fatti rilevanti in causa, ove dagli elementi acquisiti il giudice ritenga di poter trarre una prova contraria al fatto asseritamente AC (Cass. 16028/2023; Cass. 42035/2021). Quanto alle causali delle dazioni di liquidità, la provenienza del denaro al patrimonio paterno ha trovato riscontro negli elementi valorizzati in sentenza, senza far ricorso al criterio formale dell’art. 2697 c.c. (norma che, quindi, non può ritenersi violata), e tale circostanza era idonea ad escludere l’obbligo di collazione, poiché gli importi percepiti non erano compresi nell’asse, non essendo oggetto di una disposizione a titolo liberale effettuata dalla de cuius, quale anticipo della futura successione. Tali argomentazioni, sinteticamente illustrate dal giudice distrettuale, soddisfano l’obbligo di motivazione, rendendo evidente il percorso logico della pronuncia, non occorrendo ulteriori puntualizzazioni. Si configura la motivazione apparente se le argomentazioni adottate non siano verificabile nel loro inter logico, siano disancorate dal quadro probatorio e suscettibili di essere applicate, la loro genericità e l'assenza di riferimenti al caso concreto, ad un numero indefinibile di fattispecie. In sostanza, la motivazione, benché graficamente esistente, deve esser tale da non rendere percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. s.u. 2767/2023; Cass. 22232/2016; Cass. S.u. 16599/2016). 6 di 14 2. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 737, 1102 c.c., 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c. per vizio di motivazione. Si censura la pronuncia per aver respinto la domanda di indennizzo per l’uso esclusivo dell’immobile di Via Prisciano n. 8 di Roma da parte di RI AD LL, da sola o con altri coeredi, dal 2001 alla divisione, e dell’autorimessa con accesso da via Trionfale, Roma, da TI IO LL dal 2005 in poi, travisando il contenuto della decisione di primo grado, che aveva riconosciuto l’indennità maturata per il periodo successivo all’introduzione del giudizio, e per aver ritenuto indispensabile una richiesta di godimento del bene comune ed insufficiente la sola istanza di pagamento di un’indennità per l’occupazione. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1102 c.c. e 132 n. 4 c.p.c., lamentando che la pronuncia sarebbe incorsa nell’errore di ritenere necessaria, ai fini del riconoscimento dell’indennità per l’occupazione dei beni caduti in successione, una richiesta di utilizzo diretto da parte del coerede pretermesso, mentre l’obbligo di corrispondere detta indennità deriva dalla obiettiva impossibilità – di fatto, e non necessariamente giuridica – di utilizzare il bene da parte del coerede pretermesso. La sentenza avrebbe immotivatamente respinto la richiesta di adeguamento delle indennità ed affermato che le somme liquidate erano comprensive di interessi. I due motivi sono infondati. La Corte di appello non ha eliminato in toto la condanna al pagamento dell’indennità degli altri condividenti che avevano utilizzato in via esclusiva bene comuni (salvo che per RI AD LL), ma, fermo quanto già statuito dal Tribunale – secondo cui il diritto all’indennità decorreva dalla data della notifica della citazione, non dalle precedenti richieste stragiudiziali di un’indennità per l’occupazione - ha negato che per il periodo precedente l’attrice avesse titolo ad essere indennizzata, 7 di 14 respingendo – per le medesime ragioni - la domanda indirizzata nei confronti di LL RI AD riguardo all’immobile di Via Prisciano 8 di Roma. Sotto tale profilo, la sentenza va esente da censure. L’art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell’intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Qualora l’uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell’art. 1102 c.c. non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una “indennità” per la semplice occupazione dell’intero bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l’intera cosa comune;
la ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente si compie, in tal caso, in sede di divisione e di resa del conto (insieme alle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate dal comunista: cfr. Cass. 18458/2022; Cass. 7019/2019; Cass. 14213/2012). L’occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, e sempre che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991). Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; il danno va allora 8 di 14 quantificato in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'utilizzo solitario del bene (Cass. 18458/2022; Cass. 10264/2023). Sotto altro profilo, non risulta che la ricorrente avesse inoltrato richieste di pagamento di indennità per l’uso esclusivo dei beni ereditari prima dell’instaurazione del giudizio, non potendosi scrutinare la correttezza della sentenza nella parte in cui ha escluso che, ai fini della spettanza dell’indennizzo, fosse sufficiente una richiesta non rivolta specificamente ad ottenere l’immissione nel possesso materiale degli immobili. Avendo il credito per l’indennità la natura di frutto civile, non competeva automaticamente la rivalutazione, che incensurabilmente la sentenza ha negato, salvo il maggior danno ex art. 1224, comma secondo, c.c., che richiede una specifica domanda (diversa da quella di rivalutazione del credito: Cass. 16565/2018; Cass. su 5743/2015), di cui non dà conto il ricorso, e la prova del pregiudizio (Cass. 21906/2021). Quanto agli interessi, la sentenza, con autonoma ratio decidendi non specificamente impugnata e perciò divenuta definitiva, ha ritenuto che l’importo liquidato, superiore al dovuto, fosse già comprensivo degli accessori, dando conto delle ragioni della decisione. 3. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 754, 754, 724 c.c., e 132, n. 4 c.p.c., per aver la Corte negato il rimborso delle somme anticipate dalla ricorrente per il pagamento dei debiti con una motivazione meramente apparente, implicitamente ritenendo non proposta una domanda da parte della ricorrente, senza procedere ad un’interpretazione complessiva del contenuto della citazione introduttiva, non dovendo fermarsi alle sole espressioni utilizzate dalla attrice. Il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza, non considerando che la sentenza, come già la pronuncia di primo grado, ha respinto nel merito la richiesta di rimborso, rilevando - 9 di 14 con motivazione del tutto adeguata - che le somme versate dalla ricorrente erano inferiori all’ammontare del debito ripartito pro quota, senza ravvisare alcun impedimento ricollegabile al difetto di una specifica domanda. 4. Il sesto motivo denuncia la violazione 720, 728 c.c. e 132 n. 4 c.p.c., sostenendo che con l’atto di appello era stata contestata la scelta di procedere alla divisione per lotti anziché alla vendita per la notevole entità dei conguagli, mentre la sentenza ha ritenuto applicabile, con motivazione incomprensibile, l’art. 728 c.c., senza dare risposta alla censura. Assume la ricorrente che proprio l’importo dei conguagli avrebbe dovuto sconsigliare la divisione per lotti, poiché, a fronte di una quota di ciascun coerede pari ad € 358.710,25, era stato previsto il pagamento, a tale titolo, dei seguenti importi: € 157.132,25 a favore dell’assegnatario del lotto 4; € 169.289,25 a favore dell’assegnatario del lotto 3; € 48.710,75 a carico dell’assegnatario del lotto 2; € 277.710,75 a carico dell’assegnatario del lotto 1. Il motivo è fondato. L’asse ereditario era composto da una pluralità di immobili che il giudice di merito ha ritenuto di accorpare nei singoli lotti in modo da rispettare una divisione in natura, anziché per equivalente. A norma dell'art. 718 c.c. a ciascun condividente spetta, difatti, una parte in natura dei beni da dividere, siano essi mobili o immobili;
in presenza di una pluralità di immobili, è rimesso al giudice di merito valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, se il diritto dei singoli condividenti sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento di ciascuna entità immobiliare, oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ai singoli aventi diritto (Cass. 1816/1979) e, qualora i singoli beni consentano, da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuno dei condividenti in modo che le altre possano formarsi con i restanti immobili, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, 10 di 14 essendo comunque ottenuta la ripartizione quantitativa e qualitativa dei vari cespiti compresi nella comunione, rispettando il valore di ciascuna quota (Cass. 2177/1966; Cass. 1816/1979; Cass. 7700/1994; Cass. 590/1961; Cass. 372/1957). Tuttavia, per accertare la corretta formazione del progetto divisionale e della soluzione individuata dal c.t.u. non poteva prescindersi dal conferire il giusto rilievo all’entità dei conguagli. La ridotta entità del conguaglio è criterio che deve sempre ispirare la scelta della soluzione più appropriata in materia di divisione in modo da evitare che sia alterata l’equilibrata distribuzione dei beni, che deve avvenire in natura, mentre il conguaglio ha la funzione di ristabilire l’equilibrio tra le quote e di superare eventuali differenze di valore (Cass. 7961/2003; Cass. 726/2018; Cass. 12965/2020). Per tali ragioni il motivo deve essere accolto, spettando al giudice di rinvio verificare se, alla luce della composizione dei beni in comune, sia possibile pervenire alla formazione di un diverso progetto di divisione, che si conformi ai principi enunciati. 5. Il settimo motivo denuncia la violazione dell’art. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che erroneamente la sentenza abbia compensato le spese processuali, lasciando a carico della ricorrente anche le spese della visura ipotecaria benché la domanda di divisione immobiliare fosse stata abbandonata. L’ottavo motivo denuncia la violazione degli art. 729 e 720 c.c., contestando l’assegnazione del lotto 2 a LL RI AD in quanto occupante dell’immobile compreso da lunghissimo tempo, per aver la sentenza ritenuto derogabile l’estrazione a sorte, ma trascurando che, in caso di immobile indivisibile, il bene va posto in vendita. I due motivi sono assorbiti dovendo il giudice di rinvio adottare un nuovo progetto divisionale, regolando le spese processuali. 6. Passando all’esame del ricorso incidentale condizionato, il primo motivo denuncia che NN LL aveva chiesto di ridurre 11 di 14 l’ammontare dell’indennità posta a suo carico per l’occupazione di un immobile ereditario condizionatamente al riconoscimento dell’obbligo gravante sugli altri contitolari, e che la Corte di merito, accogliendo il gravame, abbia invece esonerato solo RI AD LL dal pagamento degli importi posti a suo carico con la sentenza di primo grado, dovendo adottare una regolazione globale delle rispettive pretese. Il secondo motivo denuncia che la sentenza, omettendo di sollevare la ricorrente dal dovere di corrispondere agli altri partecipi l’indennità di occupazione, abbia violato l’art. 723 c.c., che nel disciplinare la resa dei conti tra i coeredi e i reciproci rimborsi, presuppone una regolazione unitaria e non frazionata delle rispettive pretese e delle passività. 6.1 Il ricorso incidentale è anzitutto ammissibile in base al principio dell'interesse all'impugnazione e a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui, come nel caso in esame, l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza e ciò sia quando rivesta la forma della
contro
-impugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assuma le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale (Cass. SU 8487/2024; Cass. 10477/2024). 6.2. Deve escludersi una necessaria interdipendenza tra il debito posto a carico di un coerede per l’occupazione di un dato immobile comune e quello gravante su altro coerede per la medesima causale, essendo ciascuna posizione debitoria autonoma e subordinata a presupposti distinti, riferibili alle singole situazioni considerate, con la conseguenza la spettanza di un’indennità per l’uso esclusivo di un bene comune a favore di un condividente in costanza di comunione non comporta il riconoscimento d’ufficio di analoga indennità a favore di altro condividente a prescindere 12 di 14 dalla verifica dei rispettivi presupposti giustificativi, né tale effetto può discendere automaticamente dall’art. 723 c.c. in tema di rendiconto. 7. Il terzo motivo deduce che erroneamente la sentenza abbia ritenuto tardiva la domanda di collazione della donazione di £. 100.00.000 effettuata dalla de cuius con liquidità non provenienti dal patrimonio paterno, domanda che era contenuta in quella diretta a far dichiarare la collazione della donazione pari ad £. 500.000.000 originariamente e tempestivamente introdotta. La censura è fondata. Dall’esame della comparsa di costituzione di NN LL si evince che la richiesta di collazione riguardava tutte le somme versate al figlio nel periodo compreso nel 1991-1992 senza un più esplicito riferimento all’impiego da parte del cuius di liquidità ottenute dalla vendita di un immobile, circostanza dedotta in via di eccezione da TI IO per sottrarre le somme all’obbligo di collazione. La successiva deduzione che l’importo di € 100.000.000 non derivava dalla vendita, poiché giaceva sul conto della madre da data anteriore al contratto, integrando un’erogazione della de cuius con denaro proprio, costituiva una replica alle argomentazioni di controparte e, comunque, una mera precisazione della domanda - senza mutarne il petitum o la causa petendi, non essendo modificati i termini della controversia - formulata tempestivamente nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. (Cass. 12621/2012; Cass. 1585/2015; Cass. 20716/2018; Cass. 32146/2018). 8. Il quarto motivo denuncia che erroneamente la sentenza abbia ritenuto necessaria una domanda di parte per ottenere la collazione della donazione, che invece opera di diritto senza necessità di una specifica azione. Il motivo è infondato poiché la richiesta di collazione implicava il previo accertamento della natura di donazione indiretta della 13 di 14 consegna, mediante assegno, della somma impiegata per l’acquisto di un immobile. La collazione, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal "de cuius" e salva apposita dispensa di quest'ultimo, impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del "relictum" e del "donatum" al momento dell'apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente senza necessità di un’ espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione. Tuttavia, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza dell’atto di liberalità, nel rispetto delle preclusioni processuali (Cass. 23403/2022; Cass. 19833/2019). In conclusioni è accolto il sesto motivo del ricorso principale, sono respinti il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo e sono assorbiti il settimo e l’ottavo; è inoltre accolto il terzo motivo del ricorso incidentale, con rigetto delle restanti censure. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese processuali.
P.Q.M.
accoglie il sesto motivo del ricorso principale, respinge il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo e dichiara assorbiti il settimo e l’ottavo; accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale, con rigetto delle restanti censure, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di 14 di 14 Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla
ha dichiarato la tardività della domanda di collazione della donazione di € 110.000,00 ricevuta da TI IO poiché proposta solo con le note dell’art. 183 c.p.c.. Per la cassazione della sentenza NE LL ha proposto ricorso affidato a otto motivi, cui ha resistito con controricorso TI IO LL e RI AD LL. NN LL ha notificato controricorso con ricorso incidentale in quattro motivi, cui ha replicato TI IO LL con successivo controricorso ex art. 371, comma quarto, c.p.c.. In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 4 di 14 1. Il primo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione e la violazione degli artt. 115, 116 132, comma secondo, n. 4, 167 c.p.c. e 2697 c.c., per aver la sentenza violato il criterio dell’onere probatorio, trascurando che era incontestata, e comunque oggetto di confessione, la consegna, da parte della de cuius di € 273.722,16 a TI IO LL, come pure pacifica era la consistenza dell’asse e l’uso esclusivo dei beni da parte dei singoli coeredi, questioni su cui le parti non avevano mai sollevato alcuna contestazione e che non necessitavano di prova. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 737, 1102 c.c., 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c. per vizio di motivazione, sostenendo che era stata acquisita ampia prova della donazione di denaro ricevuta da TIlo IO LL, poiché il capitolo dell’interrogatorio deferito al convenuto era volto a dimostrare che le sole somme spettanti alla de cuius sul ricavato dell’ immobile di appartenenza del marito erano state donate al figlio. In mancanza di prova delle causali dell’erogazione di denaro, era onere di TI IO LL provare che l’atto non integrava una donazione, mentre quest’ultimo aveva fornito versioni contrastanti, con condotta processuale che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare quale indizio della donazione. I due motivi sono infondati. La Corte di merito ha escluso il perfezionamento della donazione sulla base dell’accertata appartenenza delle in capo al padre dei coeredi e delle ammissioni delle altre convenute, confermando integralmente la sentenza di primo grado, che aveva affermato che la RI aveva agito in nome del marito o con abuso della procura. Non era decisiva la formula del giuramento, poiché – come risulta dallo stesso ricorso – TI IO LL aveva ammesso di aver percepito le somme quale contributo o prestito del padre, non a titolo di donazione dalla madre;
il perfezionamento di un atto di liberalità non è stato oggetto di prova legale. 5 di 14 Generica e priva di un’adeguata illustrazione delle difese delle parti è l’affermata non contestazione della sussistenza di una donazione delle somme in violazione dell’onere di specificità dei motivi di ricorso (Cass. 18018/2024; Cass. 15058/2024) e comunque la non contestazione non pone un vincolo assoluto all’accertamento dei fatti rilevanti in causa, ove dagli elementi acquisiti il giudice ritenga di poter trarre una prova contraria al fatto asseritamente AC (Cass. 16028/2023; Cass. 42035/2021). Quanto alle causali delle dazioni di liquidità, la provenienza del denaro al patrimonio paterno ha trovato riscontro negli elementi valorizzati in sentenza, senza far ricorso al criterio formale dell’art. 2697 c.c. (norma che, quindi, non può ritenersi violata), e tale circostanza era idonea ad escludere l’obbligo di collazione, poiché gli importi percepiti non erano compresi nell’asse, non essendo oggetto di una disposizione a titolo liberale effettuata dalla de cuius, quale anticipo della futura successione. Tali argomentazioni, sinteticamente illustrate dal giudice distrettuale, soddisfano l’obbligo di motivazione, rendendo evidente il percorso logico della pronuncia, non occorrendo ulteriori puntualizzazioni. Si configura la motivazione apparente se le argomentazioni adottate non siano verificabile nel loro inter logico, siano disancorate dal quadro probatorio e suscettibili di essere applicate, la loro genericità e l'assenza di riferimenti al caso concreto, ad un numero indefinibile di fattispecie. In sostanza, la motivazione, benché graficamente esistente, deve esser tale da non rendere percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. s.u. 2767/2023; Cass. 22232/2016; Cass. S.u. 16599/2016). 6 di 14 2. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 737, 1102 c.c., 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c. per vizio di motivazione. Si censura la pronuncia per aver respinto la domanda di indennizzo per l’uso esclusivo dell’immobile di Via Prisciano n. 8 di Roma da parte di RI AD LL, da sola o con altri coeredi, dal 2001 alla divisione, e dell’autorimessa con accesso da via Trionfale, Roma, da TI IO LL dal 2005 in poi, travisando il contenuto della decisione di primo grado, che aveva riconosciuto l’indennità maturata per il periodo successivo all’introduzione del giudizio, e per aver ritenuto indispensabile una richiesta di godimento del bene comune ed insufficiente la sola istanza di pagamento di un’indennità per l’occupazione. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1102 c.c. e 132 n. 4 c.p.c., lamentando che la pronuncia sarebbe incorsa nell’errore di ritenere necessaria, ai fini del riconoscimento dell’indennità per l’occupazione dei beni caduti in successione, una richiesta di utilizzo diretto da parte del coerede pretermesso, mentre l’obbligo di corrispondere detta indennità deriva dalla obiettiva impossibilità – di fatto, e non necessariamente giuridica – di utilizzare il bene da parte del coerede pretermesso. La sentenza avrebbe immotivatamente respinto la richiesta di adeguamento delle indennità ed affermato che le somme liquidate erano comprensive di interessi. I due motivi sono infondati. La Corte di appello non ha eliminato in toto la condanna al pagamento dell’indennità degli altri condividenti che avevano utilizzato in via esclusiva bene comuni (salvo che per RI AD LL), ma, fermo quanto già statuito dal Tribunale – secondo cui il diritto all’indennità decorreva dalla data della notifica della citazione, non dalle precedenti richieste stragiudiziali di un’indennità per l’occupazione - ha negato che per il periodo precedente l’attrice avesse titolo ad essere indennizzata, 7 di 14 respingendo – per le medesime ragioni - la domanda indirizzata nei confronti di LL RI AD riguardo all’immobile di Via Prisciano 8 di Roma. Sotto tale profilo, la sentenza va esente da censure. L’art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell’intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Qualora l’uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell’art. 1102 c.c. non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una “indennità” per la semplice occupazione dell’intero bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l’intera cosa comune;
la ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente si compie, in tal caso, in sede di divisione e di resa del conto (insieme alle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate dal comunista: cfr. Cass. 18458/2022; Cass. 7019/2019; Cass. 14213/2012). L’occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, e sempre che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991). Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; il danno va allora 8 di 14 quantificato in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'utilizzo solitario del bene (Cass. 18458/2022; Cass. 10264/2023). Sotto altro profilo, non risulta che la ricorrente avesse inoltrato richieste di pagamento di indennità per l’uso esclusivo dei beni ereditari prima dell’instaurazione del giudizio, non potendosi scrutinare la correttezza della sentenza nella parte in cui ha escluso che, ai fini della spettanza dell’indennizzo, fosse sufficiente una richiesta non rivolta specificamente ad ottenere l’immissione nel possesso materiale degli immobili. Avendo il credito per l’indennità la natura di frutto civile, non competeva automaticamente la rivalutazione, che incensurabilmente la sentenza ha negato, salvo il maggior danno ex art. 1224, comma secondo, c.c., che richiede una specifica domanda (diversa da quella di rivalutazione del credito: Cass. 16565/2018; Cass. su 5743/2015), di cui non dà conto il ricorso, e la prova del pregiudizio (Cass. 21906/2021). Quanto agli interessi, la sentenza, con autonoma ratio decidendi non specificamente impugnata e perciò divenuta definitiva, ha ritenuto che l’importo liquidato, superiore al dovuto, fosse già comprensivo degli accessori, dando conto delle ragioni della decisione. 3. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 754, 754, 724 c.c., e 132, n. 4 c.p.c., per aver la Corte negato il rimborso delle somme anticipate dalla ricorrente per il pagamento dei debiti con una motivazione meramente apparente, implicitamente ritenendo non proposta una domanda da parte della ricorrente, senza procedere ad un’interpretazione complessiva del contenuto della citazione introduttiva, non dovendo fermarsi alle sole espressioni utilizzate dalla attrice. Il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza, non considerando che la sentenza, come già la pronuncia di primo grado, ha respinto nel merito la richiesta di rimborso, rilevando - 9 di 14 con motivazione del tutto adeguata - che le somme versate dalla ricorrente erano inferiori all’ammontare del debito ripartito pro quota, senza ravvisare alcun impedimento ricollegabile al difetto di una specifica domanda. 4. Il sesto motivo denuncia la violazione 720, 728 c.c. e 132 n. 4 c.p.c., sostenendo che con l’atto di appello era stata contestata la scelta di procedere alla divisione per lotti anziché alla vendita per la notevole entità dei conguagli, mentre la sentenza ha ritenuto applicabile, con motivazione incomprensibile, l’art. 728 c.c., senza dare risposta alla censura. Assume la ricorrente che proprio l’importo dei conguagli avrebbe dovuto sconsigliare la divisione per lotti, poiché, a fronte di una quota di ciascun coerede pari ad € 358.710,25, era stato previsto il pagamento, a tale titolo, dei seguenti importi: € 157.132,25 a favore dell’assegnatario del lotto 4; € 169.289,25 a favore dell’assegnatario del lotto 3; € 48.710,75 a carico dell’assegnatario del lotto 2; € 277.710,75 a carico dell’assegnatario del lotto 1. Il motivo è fondato. L’asse ereditario era composto da una pluralità di immobili che il giudice di merito ha ritenuto di accorpare nei singoli lotti in modo da rispettare una divisione in natura, anziché per equivalente. A norma dell'art. 718 c.c. a ciascun condividente spetta, difatti, una parte in natura dei beni da dividere, siano essi mobili o immobili;
in presenza di una pluralità di immobili, è rimesso al giudice di merito valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, se il diritto dei singoli condividenti sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento di ciascuna entità immobiliare, oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ai singoli aventi diritto (Cass. 1816/1979) e, qualora i singoli beni consentano, da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuno dei condividenti in modo che le altre possano formarsi con i restanti immobili, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, 10 di 14 essendo comunque ottenuta la ripartizione quantitativa e qualitativa dei vari cespiti compresi nella comunione, rispettando il valore di ciascuna quota (Cass. 2177/1966; Cass. 1816/1979; Cass. 7700/1994; Cass. 590/1961; Cass. 372/1957). Tuttavia, per accertare la corretta formazione del progetto divisionale e della soluzione individuata dal c.t.u. non poteva prescindersi dal conferire il giusto rilievo all’entità dei conguagli. La ridotta entità del conguaglio è criterio che deve sempre ispirare la scelta della soluzione più appropriata in materia di divisione in modo da evitare che sia alterata l’equilibrata distribuzione dei beni, che deve avvenire in natura, mentre il conguaglio ha la funzione di ristabilire l’equilibrio tra le quote e di superare eventuali differenze di valore (Cass. 7961/2003; Cass. 726/2018; Cass. 12965/2020). Per tali ragioni il motivo deve essere accolto, spettando al giudice di rinvio verificare se, alla luce della composizione dei beni in comune, sia possibile pervenire alla formazione di un diverso progetto di divisione, che si conformi ai principi enunciati. 5. Il settimo motivo denuncia la violazione dell’art. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che erroneamente la sentenza abbia compensato le spese processuali, lasciando a carico della ricorrente anche le spese della visura ipotecaria benché la domanda di divisione immobiliare fosse stata abbandonata. L’ottavo motivo denuncia la violazione degli art. 729 e 720 c.c., contestando l’assegnazione del lotto 2 a LL RI AD in quanto occupante dell’immobile compreso da lunghissimo tempo, per aver la sentenza ritenuto derogabile l’estrazione a sorte, ma trascurando che, in caso di immobile indivisibile, il bene va posto in vendita. I due motivi sono assorbiti dovendo il giudice di rinvio adottare un nuovo progetto divisionale, regolando le spese processuali. 6. Passando all’esame del ricorso incidentale condizionato, il primo motivo denuncia che NN LL aveva chiesto di ridurre 11 di 14 l’ammontare dell’indennità posta a suo carico per l’occupazione di un immobile ereditario condizionatamente al riconoscimento dell’obbligo gravante sugli altri contitolari, e che la Corte di merito, accogliendo il gravame, abbia invece esonerato solo RI AD LL dal pagamento degli importi posti a suo carico con la sentenza di primo grado, dovendo adottare una regolazione globale delle rispettive pretese. Il secondo motivo denuncia che la sentenza, omettendo di sollevare la ricorrente dal dovere di corrispondere agli altri partecipi l’indennità di occupazione, abbia violato l’art. 723 c.c., che nel disciplinare la resa dei conti tra i coeredi e i reciproci rimborsi, presuppone una regolazione unitaria e non frazionata delle rispettive pretese e delle passività. 6.1 Il ricorso incidentale è anzitutto ammissibile in base al principio dell'interesse all'impugnazione e a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui, come nel caso in esame, l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza e ciò sia quando rivesta la forma della
contro
-impugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assuma le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale (Cass. SU 8487/2024; Cass. 10477/2024). 6.2. Deve escludersi una necessaria interdipendenza tra il debito posto a carico di un coerede per l’occupazione di un dato immobile comune e quello gravante su altro coerede per la medesima causale, essendo ciascuna posizione debitoria autonoma e subordinata a presupposti distinti, riferibili alle singole situazioni considerate, con la conseguenza la spettanza di un’indennità per l’uso esclusivo di un bene comune a favore di un condividente in costanza di comunione non comporta il riconoscimento d’ufficio di analoga indennità a favore di altro condividente a prescindere 12 di 14 dalla verifica dei rispettivi presupposti giustificativi, né tale effetto può discendere automaticamente dall’art. 723 c.c. in tema di rendiconto. 7. Il terzo motivo deduce che erroneamente la sentenza abbia ritenuto tardiva la domanda di collazione della donazione di £. 100.00.000 effettuata dalla de cuius con liquidità non provenienti dal patrimonio paterno, domanda che era contenuta in quella diretta a far dichiarare la collazione della donazione pari ad £. 500.000.000 originariamente e tempestivamente introdotta. La censura è fondata. Dall’esame della comparsa di costituzione di NN LL si evince che la richiesta di collazione riguardava tutte le somme versate al figlio nel periodo compreso nel 1991-1992 senza un più esplicito riferimento all’impiego da parte del cuius di liquidità ottenute dalla vendita di un immobile, circostanza dedotta in via di eccezione da TI IO per sottrarre le somme all’obbligo di collazione. La successiva deduzione che l’importo di € 100.000.000 non derivava dalla vendita, poiché giaceva sul conto della madre da data anteriore al contratto, integrando un’erogazione della de cuius con denaro proprio, costituiva una replica alle argomentazioni di controparte e, comunque, una mera precisazione della domanda - senza mutarne il petitum o la causa petendi, non essendo modificati i termini della controversia - formulata tempestivamente nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. (Cass. 12621/2012; Cass. 1585/2015; Cass. 20716/2018; Cass. 32146/2018). 8. Il quarto motivo denuncia che erroneamente la sentenza abbia ritenuto necessaria una domanda di parte per ottenere la collazione della donazione, che invece opera di diritto senza necessità di una specifica azione. Il motivo è infondato poiché la richiesta di collazione implicava il previo accertamento della natura di donazione indiretta della 13 di 14 consegna, mediante assegno, della somma impiegata per l’acquisto di un immobile. La collazione, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal "de cuius" e salva apposita dispensa di quest'ultimo, impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del "relictum" e del "donatum" al momento dell'apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente senza necessità di un’ espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione. Tuttavia, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza dell’atto di liberalità, nel rispetto delle preclusioni processuali (Cass. 23403/2022; Cass. 19833/2019). In conclusioni è accolto il sesto motivo del ricorso principale, sono respinti il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo e sono assorbiti il settimo e l’ottavo; è inoltre accolto il terzo motivo del ricorso incidentale, con rigetto delle restanti censure. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese processuali.
P.Q.M.
accoglie il sesto motivo del ricorso principale, respinge il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo e dichiara assorbiti il settimo e l’ottavo; accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale, con rigetto delle restanti censure, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di 14 di 14 Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla