Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 28/07/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01389/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00899/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 899 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS- Colacurcio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di-OMISSIS-, domiciliataria ex lege in-OMISSIS-, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in-OMISSIS-, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
per l’annullamento:
- della determinazione dell’UTC del -OMISSIS- -OMISSIS-, di approvazione degli atti della procedura selettiva e conseguente nomina esperto tecnico (prov. n. 74 reg. gen.), con attestazione di pubblicazione del -OMISSIS-, pubblicata e/o inserita all’albo in data -OMISSIS-;
- del contratto di collaborazione dell’ing.-OMISSIS-per l’espletamento dell’incarico di esperto tecnico prot. -OMISSIS-, inserito/pubblicato all’Albo in data -OMISSIS-;
- della graduatoria finale del-OMISSIS- per la selezione di esperto tecnico, giusta verbale Commissione esaminatrice n. 3 del-OMISSIS-, nella parte in cui il -OMISSIS- e /o la commissione esaminatrice assegnano al ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante ovvero nella parte in cui assegnano -OMISSIS- un punteggio maggiore di quello effettivamente spettante, con collocazione -OMISSIS- al primo posto della graduatoria di cui alla selezione di cui al bando prot. -OMISSIS-, provvedimento di rettifica n.-OMISSIS-
- del verbale n. -OMISSIS-della Commissione Esaminatrice avente ad oggetto “insediamento commissione, valutazione titoli e criteri valutazione colloquio”;
- del verbale n. 2 della Commissione esaminatrice;
- del verbale n. -OMISSIS- della Commissione Esaminatrice avente ad oggetto “espletamento colloquio”;
- delle graduatorie provvisorie e tabelle, griglie di valutazione della Commissione esaminatrice;
- del provvedimento del-OMISSIS-di determinazione del calendario del colloquio dei candidati ammessi e dell’elencazione dei candidati, ordinati secondo la valutazione dei titoli;
- della determinazione UTC -OMISSIS- -OMISSIS-
- della determinazione -OMISSIS- (reg. gen. n. -OMISSIS- di nomina dei componenti della commissione;
- del provvedimento prot. -OMISSIS- avente ad oggetto “elenco nominale candidati ammessi”;
- per quanto di ragione, di tutti i verbali ed atti della commissione esaminatrice, comunque nominati e quand’anche non conosciuti;
- per quanto di ragione, di tutti gli atti assunti dal -OMISSIS- di approvazione, di presa d’atto, di nomina, di conferimento incarico, inerenti la selezione di esperto tecnico di cui all’avviso pubblico prot n. -OMISSIS-;
- per quanto di ragione, dell’avviso pubblico prot. -OMISSIS- e del successivo provvedimento di rettifica n.-OMISSIS-, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e, nella parte di interesse, del Regolamento per il conferimento dell’incarico di lavoro autonomo Decreto Direttore Agenzia per la coesione Territoriale n. -OMISSIS- e linee guida conferimento incarico e della circolare Agenzia prot. -OMISSIS-
- di ogni atto commesso presupposto e conseguente, comunque denominato e quand’anche non ancora conosciuto;
nonché per la condanna del Comune ai sensi dell'art. 30 c.p.a. all’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o del controinteressato e di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa, ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso e della successiva contrattualizzazione prevista dal bando suddetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS-, dell’ing. -OMISSIS- e per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’avviso pubblico prot. n. -OMISSIS- il responsabile UTC del -OMISSIS- ha indetto selezione per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, per un periodo di 36 mesi, di “esperto tecnico” con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione.
Presentate le domande di partecipazione, valutati i titoli dei candidati, espletato il colloquio, con verbale n. 3 del del-OMISSIS- la commissione esaminatrice ha formato la graduatoria come segue:
al controinteressato -OMISSIS- sono stati assegnati: punti totali 35,85, di cui 8,85 punti per valutazione titoli e 27 punti per il colloquio;
al ricorrente sono stati assegnati: punti totali 34,50, di cui 10,50 punti per valutazione titoli e 24 punti per il colloquio;
ad altro candidato (non parte del presente giudizio) sono stati assegnati punti totali 29,00.
Esaurita l’attività della commissione, con la determinazione n. -OMISSIS- il Comune ha approvato gli atti della procedura selettiva e la graduatoria finale della selezione e nominato vincitore della selezione il controinteressato, conferendo a quest’ultimo incarico di collaborazione professionale.
In data -OMISSIS-è stato poi stipulato il relativo contratto di collaborazione.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data -OMISSIS- al Comune ed allo -OMISSIS- e depositato in data -OMISSIS-) il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento per i motivi come di seguito rubricati:
“ 1. Illegittimità provv. dell’UTC n. -OMISSIS- e della graduatoria finale del -OMISSIS- del concorso di cui all’avviso pubblico prot. -OMISSIS-, rettificato con provv.-OMISSIS-, e degli atti presupposti, connessi e conseguenti, illegittima indicazione del vincitore nella persona dell’ing.-OMISSIS-– Violazione di legge – Violazione del bando di selezione – Eccesso di potere - difetto di istruttoria – dichiarazioni mendaci concorrente– mancata esclusione ”;
gli atti impugnati sarebbero illegittimi a causa del mendacio che l’-OMISSIS- avrebbe commesso nel momento in cui nella domanda di partecipazione ha dichiarato di aver prestato servizio quale collaboratore all’incarico “Interventi geotecnici e idraulici sul tratto montano -OMISSIS-”;
in realtà, l’-OMISSIS- non avrebbe avuto alcun ruolo nell’espletamento di tale incarico;
parimenti mendace sarebbe la dichiarazione del controinteressato di aver esercitato attività professionale autonoma nell’anno -OMISSIS-;
dalla consultazione dell’albo sarebbe desumibile che il controinteressato avrebbe conseguito l’iscrizione all’albo solo nell’anno 2017 e solo in tale anno avrebbe aperto la relativa partita I.V.A., come riscontrabile dal sito dell’Agenzia dell’Entrate;
pertanto, nell’anno -OMISSIS- il controinteressato non avrebbe potuto esercitare alcuna attività di ingegnere;
in definitiva, il controinteressato avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura selettiva a causa di tali false dichiarazioni, con conseguente collocamento del ricorrente al primo posto della graduatoria;
“ 2. Errata valutazione curriculum e domande – difetto di istruttoria – eccesso di potere – manifesta illogicità ”;
anche a non ritenere che il controinteressato avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura selettiva comunque l’amministrazione avrebbe attribuito un punteggio eccessivo per i titoli al controinteressato, attribuendo, invece, un punteggio insufficiente al ricorrente;
“ 3. Violazione di legge – Violazione art. 8 del bando di selezione – Eccesso di potere – difetto di istruttoria – illegittima attribuzione punteggio numero anni esercizio della professione - illogicità, travisamento dei fatti ”;
in particolare, al controinteressato avrebbero dovuto essere attributi 5 punti corrispondenti all’effettiva esperienza lavorativa dello stesso e non già 6 punti corrispondenti a 6 anni di esperienza lavorativa come fatto dalla Commissione;
non sarebbe provato lo svolgimento da parte del controinteressato di attività professionale presso il Comune -OMISSIS- né tantomeno sarebbe dimostrato l’esercizio dell’attività di ingegnere già nell’anno -OMISSIS-;
del resto, il controinteressato si sarebbe laureato soltanto ad aprile -OMISSIS-, conseguendo l’iscrizione all’albo professionale nell’anno 2017;
“ 4. Violazione di legge – Violazione art. 8 del bando di selezione – Eccesso di potere – difetto di istruttoria – illegittima attribuzione punteggio per certificazione Autodesk Autocad professional ”;
gli atti impugnati sarebbero viziati per eccesso di potere per difetto di istruttoria per aver attribuito al controinteressato il punteggio relativo alla certificazione “Autodesk Autocad professional”;
al controinteressato non avrebbe potuto essere attributo 1 punto a tale titolo (derivante dalla sommatoria di 0,50 punti per ciascuna delle due certificazioni dallo stesso prodotte);
in primo luogo, il controinteressato non avrebbe fornito la specifica attestazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, come stabilito dal comma 4 dell’art. 8 del bando;
in secondo luogo l’attestazione prodotta sarebbe relativa alla mera partecipazione al corso di Progettazione BIM con Revit – corso base e che non integrerebbe gli estremi di quella Autodesk professional richiesta dal bando, neppure attestando quella prodotta l’avvenuto superamento della dell’esame finale di quest’ultimo corso;
neanche per l’ulteriore certificazione Autodesk base prodotta dal controinteressato, recante attestazione del superamento dell’esame finale, potrebbe attribuirsi alcun punteggio, spettando l’attribuzione del punteggio soltanto per la certificazione Autodesk professional e non anche per il corso base;
“ 5. Violazione art. 8 del bando di concorso, eccesso di potere, difetto di istruttoria, illegittima valutazione pubblicazioni scientifiche ”;
la commissione avrebbe errato nell’attribuire 0,25 punti al controinteressato in relazione alla pubblicazione scientifica dallo stesso prodotta dal titolo “L’Analisi della rigidità statica della Fondazione Caisson in 3D f.e.m secondo il metodo degli elementi finiti”;
tale pubblicazione non sarebbe attinente alla progettazione tecnica e esecuzione di opere e interventi pubblici, nonché alla realizzazione degli interventi afferenti il PNRR;
per l’effetto, ai sensi della lettera c) dell’art. 8 del bando non avrebbero potuto essere attributi 0,25 punti al controinteressato;
ulteriore motivo di illegittimità dell’attribuzione di tali 0,25 punti al controinteressato sarebbe legato all’esibizione di tale pubblicazione in carta semplice e senza specifica attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;
“ 6. Illegittimità, violazione lex specialis. difetto di istruttoria illegittima valutazione attività professionali e di collaborazione resa dal candidato -OMISSIS- -OMISSIS- ”;
gli atti impugnati sarebbero illegittimi anche per violazione del bando di selezione, eccesso di potere e difetto di istruttoria per avere l’amministrazione erroneamente valutato e valorizzato talune attività professionali e di collaborazione espletate dal controinteressato che non avrebbero potuto essere prese in considerazione;
prima di tutto le dichiarazioni curriculari del controinteressato non sarebbero state dettagliate ed i titoli prodotti sarebbero stati privi di specifica attestazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;
l’amministrazione non avrebbe poi potuto attribuire al controinteressato 0,50 punti ai sensi della lettera c) dell’art. 8 del bando per il “servizio per la sorveglianza delle opere d’arte maggiori dell’autostrada A3 Napoli – Pompei –-OMISSIS-”; il servizio espletato dal controinteressato sarebbe collaborazione inconferente, dovendo in base al bando essere prese in considerazione soltanto le collaborazioni professionali con altri enti in materie afferenti la posizione messa a concorso;
“ 7. Violazione art. 8 del bando di concorso, eccesso di potere, difetto di istruttoria, illegittima valutazione pubblicazioni scientifiche ”;
altresì illegittima sarebbe stata l’attribuzione al controinteressato del punteggio di 0,60 punti complessivi per essere stato lo stesso componente della commissione edilizia dei comuni di -OMISSIS- (0,30 punti) e di -OMISSIS- (0,30 punti), in quanto si tratterebbe di incarichi di nomina politica non rilevanti rispetto al posto oggetto della selezione di cui si discute;
del resto, il ricorrente sarebbe stato componente della commissione edilizia presso il -OMISSIS- per quasi dieci anni;
“ 8. Illegittima valutazione (in peius) titoli del ricorrente – violazione lex specialis, eccesso di potere, difetto di istruttoria, disparità di trattamento e difetto di motivazione, violazione art. 3 L 241/90 - violazione del principio del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione nell’ordinamento degli uffici pubblici ”;
illegittima sarebbe stata poi la mancata assegnazione al ricorrente del punteggio allo stesso spettante per curriculum vitae e titoli di studio professionali allo stesso sottesi;
in particolare, non sarebbe stata valutata l’attività di docenza svolta dal ricorrente in corsi di formazione professionale per le materie oggetto di selezione di cui all’art. 8 lett. c) (lettera g, griglia di valutazione graduatoria provvisoria valutazione titoli);
sul punto verrebbero in rilievo le seguenti docenze: -OMISSIS- presso il Centro per la formazione e Sicurezza in edilizia della provincia di-OMISSIS-, -OMISSIS-; -OMISSIS-presso il Consorzio per lo sviluppo di Nuove professioni in -OMISSIS-– centro Polifunzionale INSIL, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- sempre presso il Centro per la formazione e Sicurezza in edilizia della provincia di-OMISSIS-,-OMISSIS-;
ciò avrebbe condotto alla mancata attribuzione di 1,6 punti al ricorrente;
ancora, ulteriore profilo di illegittimità sarebbe legato alla mancata attribuzione al ricorrente di 2 punti ai sensi dell’art. 8 lett. c) “collaborazioni professionali con altri Enti Pubblici nelle materie attinenti la posizione messa a concorso”; al riguardo, verrebbero in rilievo i seguenti incarichi: a) quello espletato dal -OMISSIS- di progettista architettonico e calcolatore strutturale inerente i lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico dell’edificio adibito a scuola primaria di primo grado sito alla -OMISSIS-
b) quello espletato dal -OMISSIS- di contabilizzatore dei lavori di “riordino urbanistico n. -OMISSIS- ai sensi della Legge 219/81, lavori di costruzione di n. 45 alloggi residenziali e relativi garages e locali depositi, committente Comune di -OMISSIS-); c) quello espletato dal -OMISSIS- per la predisposizione della documentazione amministrativa relativa allo stato finale riguardante i lavori di riparazione del comparto edilizio sito ad -OMISSIS-, con committente il Comune di -OMISSIS-; d) quello espletato dal-OMISSIS- di contabilizzazione dei lavori di sistemazione a verde in -OMISSIS-) zona via -OMISSIS-, con la mansione di contabilizzatore dei lavori, con committente il Comune di -OMISSIS-);
infine, si sarebbe verificata una disparità di trattamento ai danni del ricorrente in ragione della mancanza di motivazione dell’omessa valutazione da parte del Comune delle attività di collaborazione svolte dal ricorrente e dell’avvenuta valutazione di quella svolta dal controinteressato quale ispettore tecnico del servizio di sorveglianza delle opere d’arte maggiori dell’autostrada A3 Napoli – Pompei –-OMISSIS-;
neppure la commissione esaminatrice avrebbe tenuto conto dei seguenti ulteriori incarichi svolti dal ricorrente: a) quello espletato dal -OMISSIS-di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, calcolatore e direttore dei lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell’immobile comunale sito alla via-OMISSIS-, con committente proprio il -OMISSIS-; b) quello espletato da-OMISSIS- di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, co-direzione dei lavori, responsabile della sicurezza fino alla regolare esecuzione, nell’ambito della fase di progettazione e riqualificazione della fontana del Prete, “Sviluppo tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”, con committente proprio il -OMISSIS-; c) quello espletato dal -OMISSIS- di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, co-direzione dei lavori, responsabile della sicurezza, nell’ambito del progetto per il recupero e riqualificazione della fontana dei-OMISSIS-–“Sviluppo tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”, committente proprio il -OMISSIS-; d) quello dal -OMISSIS- e ancora in corso per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, per i lavori di ristrutturazione ex scuola elementare frazione-OMISSIS-, con Committente il -OMISSIS-;
in ragione di tali incarichi il ricorrente avrebbe dovuto ricevere l’attribuzione di 2 ulteriori punti;
“ 9. Illegittimità - eccesso di potere, sviamento di potere – violazione art. 11 comma 4 lex specialis – omesso controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato, violazione del principio del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione nell’ordinamento degli uffici pubblici ”;
riprendendo le doglianze già proposte ai motivi primo e secondo del ricorso, il ricorrente ha lamentato che l’amministrazione avrebbe dovuto controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dal controinteressato e recedere dal contratto stipulato con lo stesso, con conseguente sussistenza del vizio di eccesso di potere;
“ 10 Violazione bando di selezione - illegittima valutazione dei titoli dichiarati dal candidato -OMISSIS-, di cui all’art. 8 del bando di selezione in oggetto – eccesso di potere ”;
in definitiva, tirando le fila dei singoli motivi relativi all’attribuzione di singoli punteggi in base ai criteri di valutazione di cui all’art. 8 del bando, sarebbero stati illegittimamente attribuiti al controinteressato 2,85 punti, pur non avendo questo prodotto alcun atto, titolo di studio, attestazione e certificazione in originale, né tantomeno specifica attestazione di conformità ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000;
in pratica, al controinteressato avrebbero dovuto essere attribuiti 33,00 punti e non già 35,85 punti.
3. Si è costituito il controinteressato -OMISSIS-, il quale ha chiesto la reiezione del ricorso ed ha dedotto prima di tutto l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso al Ministero delle Infrastrutture alla luce di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 12 bis del D.L. 68/2022 e tenuto conto che quella di cui si discute sarebbe procedura di reclutamento di personale per l’attuazione del PNRR.
Nel merito il controinteressato ha poi preso posizione sui motivi di ricorso, deducendo l’infondatezza di ciascuno di questi.
4. Si è altresì costituito il Comune, il quale ha del pari chiesto la reiezione del ricorso e si è difeso come in atti.
5. Proposta domanda cautelare, alla camera di consiglio del-OMISSIS- è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo delle istanze cautelari in vista della fissazione del merito, previa motivata istanza di prelievo.
6. In vista dell’udienza di merito il ricorrente ha depositato memoria e documenti ed il controinteressato ha depositato memoria di replica.
Con memoria depositata in data -OMISSIS- il ricorrente ha, tra l’altro, rappresentato di aver avviato successivamente alla notifica del ricorso un rapporto di collaborazione quale esperto tecnico per la durata di 36 mesi presso il-OMISSIS- in seguito alla positiva partecipazione alla procedura selettiva bandita da detto ente, del medesimo tenore della selezione che ci occupa.
Il ricorrente ha quindi rappresentato la sopravvenuta non utilità della tutela demolitoria.
Tuttavia, lo stesso ha comunque chiesto di accertare e dichiarare la illegittimità degli atti impugnati ai soli fini risarcitori e con riserva di proporre autonoma azione risarcitoria per equivalente (v. pag. 3 di tale memoria).
A quest’ultimo riguardo il ricorrente ha sostenuto che il controinteressato avrebbe acquistato a discapito dell’odierno ricorrente una competenza professionale e curriculare lesiva dei diritti del ricorrente e tutelabile solo per equivalente, non restando sanata dalla “tardiva” assegnazione dell’appalto/ incarico in oggetto.
All’udienza pubblica dell’-OMISSIS-la causa è stata rinviata in ragione della ravvisata opportunità di inviare avviso di fissazione di udienza da parte della Segreteria anche all’amministrazione statale intimata.
Con atto depositato in data-OMISSIS- si sono poi costituiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR senza svolgere alcuna difesa.
Con memoria depositata in data -OMISSIS- il ricorrente ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.
All’udienza pubblica del -OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso, va prima di tutto respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso al Ministero delle Infrastrutture.
A prescindere dall’intervenuta notifica dello stesso in data -OMISSIS-da parte del ricorrente ai Ministeri suddetti, come già sottolineato da questa Sezione in altra vicenda (v. sentenza n. -OMISSIS-) il comma 4 dell’art. 12-bis del D.L. 68/2022 (conv. in L. 108/2022) trova applicazione solo ed esclusivamente nel caso in cui “ il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR ”. Si tratta di ipotesi che non ricorre nel caso di specie nel quale l’avviso pubblico prot. n. -OMISSIS- ha evidenziato il finanziamento del relativo incarico “ a valere sulle risorse del Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - CUP E99J21007460005 ” e non già sui fondi PNRR.
8. Sgombrato il campo da tale eccezione va affrontato il merito del ricorso.
8.1. Prima di procedere oltre va richiamato “ il costante orientamento giurisprudenziale, per il quale nelle procedure concorsuali la Commissione è titolare di un'ampia discrezionalità, oltre che in ordine all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, anche con riguardo alla valutazione dei titoli: conseguentemente, il giudizio amministrativo non è la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla Commissione d'esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari (cfr., ex multis, C.d.S., Sez V, 6 maggio 2015, n.-OMISSIS-; id., 22 gennaio 2015, n.-OMISSIS- id., 26 giugno 2014, n. -OMISSIS-). D'altronde è regola generale (valevole anche nel settore dei concorsi a pubblici impieghi) quella per cui, fatto salvo il caso limite (qui non rinvenibile) dell'abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che si sostanziano nel tentativo di sostituzione del punteggio attribuito dalla Commissione, perché sollecitano il G.A. ad esercitare un sindacato sostitutorio al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a. (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, 5 novembre 2020, n-OMISSIS-) ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 8 aprile 2022, n.-OMISSIS-).
In altre parole, “ la valutazione dei titoli da parte della Commissione di concorso è espressione di discrezionalità tecnica, come tale insindacabile, non potendo questo giudice sostituirsi all'organo tecnico … Tale insindacabilità viene meno nei casi in cui il giudizio risulti viziato da profili di palese illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, superficialità, incompletezza, incongruenza e manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, ed in presenza di questi profili, proprio per via della loro evidenza, il giudice amministrativo non entra comunque nel merito della valutazione; sicché, in merito valutazione dei titoli il sindacato è ammissibile solo in presenza di una articolazione dei motivi e un riscontro probatorio sufficientemente dettagliati. ” (Consiglio di Stato, III Sez., 20 novembre 2018, n.-OMISSIS-).
8.2. Ciò posto, l’esame del ricorso può prendere avvio dai motivi dal primo al terzo e nono del ricorso.
Questi motivi possono essere affrontati congiuntamente, poiché riguardano tutti, seppure sotto angolazioni in parte diverse, le questioni relative all’esercizio di attività professionale autonoma nell’anno -OMISSIS- e il servizio prestato dal controinteressato quale collaboratore all’incarico “Interventi geotecnici e idraulici sul tratto montano -OMISSIS-), anno -OMISSIS-”.
Orbene, dalla documentazione in atti si desume che la prima iscrizione del controinteressato nella sezione B dell’Albo – ingegneri iuniores – settore civile e ambientale è avvenuta sin dal -OMISSIS- (v. attestazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di-OMISSIS- del 9.6.-OMISSIS-, doc. 16 prodotto dal controinteressato). Si tratta di sezione dell’albo per l’accesso alla quale, ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 328/2001, è necessario essere in possesso “ della laurea in una delle seguenti classi: a) per il settore civile e ambientale: 1) classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile; 2) classe 8 - Ingegneria civile e ambientale … ”.
Nel caso di specie è pacifico (in quanto non specificamente contestato dal ricorrente) che il controinteressato abbia conseguito la laurea triennale in ingegneria civile, vale a dire il titolo richiesto per l’iscrizione nella sezione B dell’albo. Ne consegue che stante il conseguimento della relativa laurea e l’avvenuta iscrizione nella sezione B dell’albo (che necessariamente presuppone l’avvenuto superamento da parte del controinteressato dell’esame di abilitazione) lo stesso ben poteva svolgere attività di lavoro autonomo come ingegnere iunior sin dal novembre 2013.
Non depone in senso contrario la schermata depositata dal ricorrente (v. doc. 19 allegata al ricorso) che è relativa alla data di iscrizione nella sezione A dell’albo.
Del resto, dalla lettura dell’art. 3 dell’avviso pubblico dedicato ai requisiti specifici di ammissione ben si comprende come titolo per l’accesso alla selezione era non solo la laurea magistrale, bensì anche la laurea triennale in ingegneria civile e ambientale (v. primo trattino della lett. a dell’art. 3).
Va quindi prima di tutto escluso che il controinteressato abbia dichiarato il falso con riferimento alla possibilità per lo stesso di svolgere attività come ingegnere nell’anno -OMISSIS-.
In relazione poi ai punti attribuiti dalla commissione “per ogni anno di esperienza maturata nell’ambito dell’attività professionale autonoma fino ad un massimo di 10 punti” (lett. a, punto B, dell’art. 8 dell’avviso pubblico, dedicato alla valutazione dei titoli) va detto che la commissione ha attribuito 6 punti al controinteressato.
Il ricorrente ha mosso ulteriore contestazione relativa all’avvenuta valutazione dell’anno -OMISSIS- in considerazione dell’intervenuta apertura di partita I.V.A. da parte del controinteressato solo in data -OMISSIS- (v. doc. 20 allegato al ricorso).
Orbene, ritiene questo Collegio che la questione della precisa data di apertura della partita I.V.A. da parte del controinteressato abbia rilievo prettamente fiscale non influendo sulla data a partire della quale può essere considerata l’attività professionale svolta dal controinteressato.
In effetti, la clausola contenuta al punto B dell’art. 8 dell’avviso pubblico si rivela piuttosto aperta, consentendo di valutare “ le esperienze lavorative maturate nell’ambito dell’attività professionale autonoma e i titoli di servizio espletati nelle funzioni afferenti la posizione professionale messa a selezione, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo determinato o indeterminato, pieno o parziale, alle dirette dipendenze di pubbliche amministrazioni ” e non richiedendo l’avvenuta apertura di partita I.V.A. affinché sia valutabile l’esperienza maturata nell’ambito dell’attività professionale.
Del resto, che il controinteressato abbia prestato attività di collaborazione nell’ambito della redazione del progetto esecutivo denominato “Interventi geotecnici e idraulici sul tratto montano -OMISSIS-risulta idoneamente comprovato dall’attestazione datata -OMISSIS- rilasciata dal Responsabile dell’area tecnica del Comune di -OMISSIS-e dalle copie di alcune testate del progetto predetto (v. doc. 15 prodotto dal controinteressato), nelle quali viene indicato che il controinteressato ha collaborato come ingegnere al progetto esecutivo nel novembre -OMISSIS- (si tratta delle testate intitolate rispettivamente: relazione tecnico-illustrativa di calcolo, modellazione sismica e sintesi e rilievo stato di fatto).
La discrezionale valutazione di tale incarico di collaborazione da parte della commissione prima e del Comune poi nel senso di consentire l’attribuzione di 6 punti al controinteressato non può giudicarsi illogica e/o irragionevole.
In effetti, a partire dalla pubblicazione del bando avvenuta a fine ottobre 2022 e tenuto conto dei quindici giorni per la presentazione delle domande potevano ritenersi maturati a partire da inizio novembre -OMISSIS- i 6 anni di esperienza lavorativa necessari all’attribuzione di 6 punti al controinteressato.
Concludendo in ordine ai motivi dal primo al terzo e nono del ricorso non si ritengono sussistenti i profili di illegittimità lamentati dal ricorrente in ragione della mancata esclusione e comunque dell’avvenuta attribuzione di 6 punti invece di 5 al controinteressato.
8.3. Passando al quarto motivo di ricorso va detto che il punto C (titoli vari) dell’art. 8 dell’avviso pubblico prevede l’attribuzione di 0,50 punti per ogni titolo per la “Certificazione AUTODESK AUTOCAD PROFESSIONAL”.
Con riferimento al controintressato questo in allegato alla domanda di partecipazione ha dichiarato di possedere certificazione base per la progettazione BIM con Autodesk Revit e certificazione avanzata per la progettazione BIM con Autodesk Revit.
Dall’esame degli attestati relativi ai corsi di progettazione BIM con Revit (v. pagg. 16 e 17 della domanda di partecipazione del controinteressato, nonché pagg. 115 e 116 del doc. 18 depositato dal controinteressato) risulta che solo con riferimento all’attestato datato -OMISSIS- relativo al corso base vi è anche l’attestazione di intervenuto superamento della prova finale. Analoga attestazione non è contenuta nell’attestato datato -OMISSIS- relativo al corso avanzato.
Ne deriva che a prescindere da ogni ulteriore considerazione quest’ultima attestazione non può essere presa in considerazione, non essendo attestato il superamento di una prova finale e non essendo stata quindi certificata in alcun modo la frequentazione con profitto del relativo corso, con conseguenza non spettanza di 0,50 punti al controinteressato.
Passando all’attestato datato -OMISSIS- relativo al corso base il controinteressato al di là di sostenere nelle proprie difese che tale attestazione (quella Revit) avrebbe un valore maggiore rispetto a quella indicata nell’avviso pubblico (relativa ad AUTODESK AUTOCAD PROFESSIONAL) non ha prodotto alcuna documentazione per dimostrare che la prima comprenderebbe la seconda, con la conseguenza che risulta illegittima anche l’attribuzione in favore del controinteressato di ulteriori 0,50 punti, in quanto avvenuta da parte della commissione in violazione dei criteri fissati dal bando (tali da escludere discrezionalità residua della commissione sul punto).
8.4. Si arriva al quinto motivo di ricorso relativo all’attribuzione di 0,25 punti al controinteressato in relazione alla pubblicazione scientifica dallo stesso prodotta dal titolo “L’Analisi della rigidità statica della Fondazione Caisson in 3D f.e.m secondo il metodo degli elementi finiti”, rispetto alla quale il ricorrente ha sostenuto la non attinenza di essa in relazione alle materie oggetto del posto messo a selezione.
Va premesso che il punto C (titoli vari) dell’art. 8 dell’avviso pubblico prevede l’attribuzione di 0,25 punti per “Pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto del posto messo a selezione”.
Il posto messo a selezione è un incarico di collaborazione consistente “ nel fornire supporto operativo al Settore Lavori Pubblici con particolare riferimento alle attività di: - progettazione tecnica; - esecuzione di opere e interventi pubblici; - gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione ” (v. art. 1 dell’avviso pubblico).
Sul punto il controinteressato ha sostenuto che tale pubblicazione riguarderebbe la progettazione e le “ tecniche/modalità costruttive riconducibili all’ingegneria civile per l’ambiente ed il territorio, le cui competenze sono richieste per l’accesso alla procedura ” (v. pag. 7 della memoria di costituzione dello stesso).
Dalla lettura della pubblicazione, in lingua inglese, risulta che la stessa si occupa dell’analisi della rigidità statica del caisson, un tipo di fondazione per ponti, per mezzo del metodo dell’applicazione in 3D del metodo degli elementi finiti (f.e.m. in inglese). Tale pubblicazione si è soffermata sul sistema fondazione – suolo nell’ipotesi di comportamento lineare elastico sia del suolo, che della fondazione.
Così riepilogato il contenuto della pubblicazione ed in applicazione della consolidata giurisprudenza in materia, non si può giudicare illogica la discrezionale valutazione della commissione di attribuire 0,25 punti al controinteressato in relazione a tale pubblicazione. Basta considerare sul punto che i ponti rientrano da sempre nell’ambito delle opere pubbliche, ragion per cui alla suddetta pubblicazione ben potevano essere attribuiti i contestati 0,25 punti.
Con riferimento poi alla doglianza di mancanza dell’attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 il comma 4 dell’art. 8 del bando ha previsto quanto segue: “ Si precisa che saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso la documentazione sarà successivamente esibita dagli interessati nei termini richiesti dall’Amministrazione comunale ”.
Nel caso di specie può ritenersi sufficiente all’assolvimento di quanto disposto dalla legge e dal bando l’avvenuta indicazione di tale pubblicazione nel curriculum vitae del controinteressato allegato alla domanda, la dichiarazione presente a pag. 4 del c.v. resa ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 relativa alla corrispondenza a verità di quanto ivi dichiarato (con sottoscrizione apposta dal controinteressato a pag. 8 del predetto documento) e l’intervenuta produzione di tale pubblicazione in allegato alla domanda. In effetti, la corrispondenza a verità di quanto dichiarato, nell’ottica di evitare eccessivi e sterili formalismi, va interpretata come riferita anche alla conformità all’originale della copia della pubblicazione prodotta.
8.5. Con riferimento al sesto motivo di ricorso il ricorrente ha criticato l’avvenuta attribuzione al controinteressato di 0,50 punti ai sensi del punto C dell’art. 8 del bando per il “servizio per la sorveglianza delle opere d’arte maggiori dell’autostrada A3 Napoli – Pompei –-OMISSIS-”.
Sul punto il controinteressato ha sostenuto che si tratterebbe di collaborazione professionale riguardante le materie di cui all’incarico, avendo ad oggetto il monitoraggio, la prevenzione dei rischi, nonché la manutenzione delle cc.dd. opere d’arte stradali ed infrastrutture pubbliche e, quindi, attinenti all’ingegneria civile per l’ambiente ed il territorio.
Il suddetto punto C dell’art. 8 dell’avviso pubblico consente di attribuire 0,50 punti per ogni incarico superiore a sei mesi con riferimento alle “ Collaborazioni professionali con altri Enti Pubblici nelle materie afferenti la posizione messa a concorso ”.
Orbene, nel curriculum vitae allegato alla domanda il controinteressato ha indicato nell’ambito della sezione esperienza professionale quella del “Servizio per la sorveglianza delle opere d’arte maggiori dell’autostrada A3 Napoli – Pompei –-OMISSIS-”.
L’avvenuto svolgimento di tale collaborazione professionale risulta comprovato dalla documentazione prodotta in giudizio dal controinteressato (v. pagg. da 47 a 68 del file contraddistinto con il n. 18 e depositato dal controinteressato) relativa ai contratti d’opera professionale stipulati tra il controinteressato ed il C.U.G.RI. (Consorzio inter-Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi Università di-OMISSIS- – Università -OMISSIS-”) in data -OMISSIS- (con durata dal -OMISSIS- ai sensi dell’art. 5 del contratto), -OMISSIS- (con durata dall’-OMISSIS- al -OMISSIS- ai sensi dell’art. 5 del contratto) e -OMISSIS- (con durata dal -OMISSIS- al -OMISSIS- ai sensi dell’art. 5 del contratto).
Questo Collegio ritiene che la valutazione della commissione relativa alla pertinenza di tali collaborazioni professionali rispetto alle materie afferenti la posizione messa a concorso non sia né irragionevole, né tantomeno illogica secondo le coordinate ermeneutiche enunciate dalla giurisprudenza sopra richiamata.
In effetti, dalla lettura delle clausole relative all’oggetto di tali contratti risulta la responsabilità del controinteressato nel senso della vigilanza sull’accuratezza delle operazioni di rilievo “ e degli eventuali quadri fessurometri con particolare riferimento alla individuazione dei fenomeni di degrado in atto, da classificare … ” con riferimento al contratto datato -OMISSIS- e in relazione agli altri due contratti anche delle “ attività di supporto al progetto di ricerca sperimentale per lo sviluppo di un modello innovativo di gestione di sistemi complessi in aree a elevato rischio a supporto alla gestione della manutenzione di opere d'arte delle reti stradali ed autostradali con sperimentazione diretta in campo per valutare e testare ” diverse metodologie e sistemi, con redazione da parte del professionista di report dei controlli effettuate sulle opere d’arte ed effettuazione di rilievi, controlli, monitoraggi, restituzione grafiche ed analisi dei risultati.
Come si è detto sopra, il posto messo a selezione è incarico di collaborazione consistente “ nel fornire supporto operativo al Settore Lavori Pubblici con particolare riferimento alle attività di: - progettazione tecnica; - esecuzione di opere e interventi pubblici; - gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione ” (v. art. 1 dell’avviso pubblico).
In sostanza, tali attività di collaborazione professionale non possono essere giudicate estranee ai compiti previsti per l’incarico oggetto di selezione da parte del Comune intimato, poiché le opere da realizzare possono certamente riguardare interventi relativi alla manutenzione straordinaria di opere già esistenti, con conseguente pertinenza dell’attività di sorveglianza già svolta dal controinteressato su opere di questo tipo.
Risulta quindi non censurabile l’attribuzione di 0,50 punti per incarichi superiori a sei mesi alla stregua della durata dei contratti suddetti.
8.6. Va quindi vagliato il settimo motivo di ricorso relativo all’attribuzione al controinteressato del punteggio di 0,60 punti complessivi per essere stato lo stesso componente della commissione edilizia dei comuni di -OMISSIS- (0,30 punti) e di -OMISSIS- (0,30 punti).
Il suddetto punto C dell’art. 8 dell’avviso pubblico consente di attribuire 0,30 punti per ogni titolo con riferimento alle “ attività professionali, di consulenza e di studio, formalmente documentate, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito e specifiche rispetto al posto da ricoprire ”.
L’art. 4 del D.P.R. 380/2001 dedicato ai regolamenti edilizi comunali prevede che “ Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo ”.
L’art. 148 regolamenta poi le commissioni locali per il paesaggio, disponendo al comma 3 che queste “ esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159 ”.
Dalle delibere prodotte dal controinteressato risulta la prova dell’avvenuta nomina dello stesso nella commissione edilizia comunale del -OMISSIS-, giusta deliberazione del commissario prefettizio n.-OMISSIS- (v. pag. 78 del file contraddistinto con il n. 18 e depositato dal controinteressato) e nella commissione locale per il paesaggio ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e della L.R. 10/1982 da parte del Consiglio Comunale del Comune di -OMISSIS-, giusta delibera n.-OMISSIS- (v. pag. 84 del file contraddistinto con il n. 18 e depositato dal controinteressato).
Venendo in rilievo attività espletate dal controinteressato nell’ambito di procedimenti legati alla realizzazione di interventi in ambito edilizio non si può ritenere che la commissione abbia fatto malgoverno della discrezionalità alla stessa spettante in materia di valutazione dei titoli dei candidati pure alla luce dell’art. 9 dell’avviso pubblico che indica tra le materia oggetto del colloquio quella “ Norme e regolamenti in materia di lavori pubblici, urbanistica, ambiente, edilizia e paesaggio ”.
Non pertinente è il rilievo relativo alla fonte della nomina, contando in base all’avviso pubblico l’avvenuto svolgimento di attività professionali e non già la modalità di scelta del candidato rispetto a quell’attività professionale.
Non è poi rilevante l’eventuale svolgimento di analogo incarico di componente della commissione edilizia da parte del ricorrente, non avendo questo dichiarato tale incarico né nella domanda di partecipazione, né tantomeno nel curriculum vitae (con conseguente inconfigurabilità di disparità di trattamento ai danni del ricorrente sul punto).
8.7. Si può quindi passare ad esaminare l’ottavo motivo di ricorso, il quale è stato articolato in una pluralità di doglianze.
8.7.1. Con tale motivo il ricorrente ha prima di tutto censurato la mancata assegnazione allo stesso di punteggio per le attività di docenza svolte.
Il suddetto punto C dell’art. 8 dell’avviso pubblico consente di attribuire 0,20 punti per ogni titolo con riferimento agli “ Attestati di docenza in corsi di formazione professionale sulle materie oggetto della selezione ”.
Dalla lettura del verbale n. 1 della commissione risulta che a nessuno dei candidati valutati è stato attribuito punteggio per tali titoli (contraddistinti dalla lettera g in tale verbale).
Orbene, nella domanda di partecipazione il ricorrente ha dichiarato di essere stato “ docente/istruttore di Addetto al Montaggio e smontaggio ponteggi nell'ambito della sicurezza sui cantieri edili (svolto per conto della Scuola Edile di-OMISSIS- (-OMISSIS-) per oltre sette anni ” (v. lettera punto 3 della lett. n della domanda).
Per quanto la commissione non abbia espressamente motivato sulla mancata attribuzione di punteggio a questo titolo vi è da dire che coglie nel segno la difesa del controinteressato laddove osserva che di per sé non si tratta di docenza relativa a materia strettamente oggetto della selezione, perché il titolo del relativo corso e la descrizione contenuta in allegato al curriculum vitae prodotto dal ricorrente non offrono alcun elemento per ritenere che nell’ambito dei relativi corsi si sia trattato anche di materie oggetto della selezione come, ad esempio, quella relativa a “ Elementi di legislazione in materia di Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/08 e ss.mm. e ii) ” (v. art. 9 dell’avviso pubblico).
In sostanza, si deve ritenere che la commissione abbia fatto buon governo della discrezionalità alla stessa spettante in materia di valutazione dei titoli dei candidati.
Inoltre, risulta corretto quanto dedotto dal controinteressato in ordine alla mancata produzione ad opera del ricorrente (finanche nel presente giudizio) di documentazione idonea a comprovare l’effettivo avvenuto svolgimento di tali docenze.
8.7.2. Si deve quindi esaminare la doglianza relativa alla mancata attribuzione al ricorrente dei 2 punti a cui aspirava per collaborazioni professionali con altri Enti Pubblici nelle materie attinenti la posizione messa a concorso ai sensi dell’art. 8 lett. c) del bando.
Al riguardo, il controinteressato ha sostenuto che si tratterebbe di incarichi alle dirette dipendenze di amministrazioni, con la conseguenza che le stesse sarebbero state correttamente valutate dalla commissione sub punto B dell’art. 8 dell’avviso pubblico come “esperienza lavorativa e titoli di servizio”. Avendo il ricorrente ricevuto a quest’ultimo titolo 10 punti lo stesso non avrebbe potuto aspirare ad ottenere l’attribuzione di ulteriori punteggi.
Ai fini della decisione della doglianza va premesso che: l’art. 8 nella valutazione dei titoli consente l’attribuzione di massimo 10 punti per la “Esperienza lavorativa e titoli di servizio”. Ne deriva che il cumulo di titoli tra esperienza lavorativa e titoli di servizio non consente comunque di superare il massimo di 10 punti; il suddetto punto B dell’art. 8 dell’avviso pubblico descrive poi i titoli di servizio come quelli “ espletati nelle funzioni afferenti la posizione professionale messa a selezione, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo determinato o indeterminato, pieno o parziale, alle dirette dipendenze di pubbliche amministrazioni ”; infine, il punto C dell’art. 8 dell’avviso pubblico colloca nell’ambito dei titoli vari, per i quali prevede l’attribuzione di punti 0,50 per ogni incarico superiore a sei mesi, le “ Collaborazioni professionali con altri Enti Pubblici nelle materie afferenti la posizione messa a concorso ”.
Orbene, parlando il punto C, dedicato ai “Titoli vari”, di “ altri Enti pubblici ” e dovendo attribuire a tale espressione un significato, si tratta di enti pubblici non rientranti nel concetto di Pubbliche Amministrazioni.
Poiché nel caso di specie le Pubbliche Amministrazioni rispetto alle quali il ricorrente avrebbe avuto collaborazioni professionali sono sostanzialmente tutti Comuni non si può dubitare che questi rientrino nel concetto di Pubblica Amministrazione e non già di altri enti pubblici (pure tenuto conto del disposto del comma 2 dell’art. 1 del D. Lgs. 165/2001 che ricomprende espressamente i Comuni nel concetto di amministrazioni pubbliche).
Del resto, neppure si può dubitare che le collaborazioni professionali rispetto alle quali il ricorrente ha lamentato l’omessa valutazione debbano farsi rientrare nell’ambito di rapporti di lavoro autonomo alla stregua della stessa natura di tali incarichi illustrata dal ricorrente (progettazione, coordinatore per la sicurezza, contabilizzatore ecc.).
Ne consegue che effettivamente le collaborazioni predette non potevano portare all’attribuzione al ricorrente di punteggi ulteriori quali “Titoli Vari” rispetto ai 10 punti già attribuiti ai sensi del punto B dell’art. 8 dell’avviso pubblico a titolo di “Esperienza lavorativa e titoli di servizio”.
8.7.3. Neppure è ravvisabile la lamentata disparità di trattamento da parte della commissione per avere questa valutato in favore del controinteressato il servizio per la sorveglianza delle opere d’arte maggiori dell’autostrada A3 Napoli – Pompei –-OMISSIS-.
Per la verità, nel caso di specie si tratta, come già detto sopra, di una collaborazione professionale non direttamente intervenuta con una Pubblica Amministrazione, essendo il suddetto CU stato istituito con atto convenzionale tra due Università pubbliche e riguardando i relativi contratti materie certamente concernenti la posizione messa a concorso.
8.8. Infine, si arriva al decimo motivo di ricorso.
Si tratta di motivo basato dal ricorrente sulla prospettata fondatezza dei precedenti motivi di ricorso.
Tuttavia, poiché all’esito della disamina compiuta è risultato meritevole di condivisione il solo quarto motivo di ricorso, neppure il decimo motivo di ricorso si rivela centrato.
In effetti, la condivisibilità del quarto motivo di ricorso porta ad una modifica dei punteggi attribuiti ai candidati che non sarebbe stata idonea ad assicurare al ricorrente la posizione di primo classificato ed a “scavalcare” il controinteressato.
Come si è visto sopra al controinteressato sono stati assegnati punti totali 35,85, di cui 8,85 punti per valutazione titoli e 27 punti per il colloquio ed al ricorrente sono stati assegnati punti totali 34,50, di cui 10,50 punti per valutazione titoli e 24 punti per il colloquio.
Pertanto, la sottrazione al controinteressato di n. 1 punto lo porterebbe ad un punteggio complessivo di 34,85 punti totali, in maniera tale da continuare ad assicurargli la prevalenza rispetto al ricorrente, fermo a 34,50 punti totali.
9. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso proposto va respinto, non potendo lo stesso trovare accoglimento neppure con riferimento alla domanda, per come da ultimo limitata, di accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati ai soli fini del futuro esperimento dell’azione risarcitoria.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti del Comune e del controinteressato e sono liquidate come da dispositivo. Queste vanno invece compensate nei rapporti tra ricorrente e Ministeri costituiti alla luce dell’avvenuta costituzione solo formale degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di-OMISSIS- (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune e del controinteressato delle spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00 complessivi per compensi professionali forensi, di cui € 1.000,00 in favore dell’amministrazione ed € 1.000,00 in favore del controinteressato, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi.
Spese compensate nei rapporti tra ricorrente e Ministeri costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) -OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei ad identificare il ricorrente ed il controinteressato.
Così deciso in-OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.