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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/06/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2183/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Serena Baccolini Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 2183/2021, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Catania, Parte_1 C.F._1
Viale della Libertà n. 235, presso lo studio dell'avv. Andrea Lo Faso, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
attore in riassunzione – già appellante
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
convenuto in riassunzione contumace – già appellato
Avente ad oggetto: contratti bancari – ripetizione indebito oggettivo
pagina 1 di 16 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Contrariis reiectis, dichiarato validamente riassunto il giudizio de quo,
in riforma della impugnata sentenza della Corte di Appello di Milano, Sez. I Civile, n. 980/2016, depositata in data 10.03.2016, in accoglimento di tutte le domande e richieste formulate nell'atto di citazione in riassunzione e prendendo atto dei risultati della svolta istruzione, condannare l'istituto bancario appellato in riassunzione alla restituzione delle somme indebitamente percepite per differenza tra quanto corrisposto da parte appellante in applicazione di interessi ultra legali;
per commissioni di massimo scoperto;
per ritardo negli accrediti e per anticipo degli addebiti;
per differenza tra quanto corrisposto da parte appellante in applicazione di interessi usurari e per capitalizzazione;
in via segnata, condannare l'istituto bancario appellato in riassunzione, in favore dell'appellante in riassunzione al pagamento della Parte_1 somma analiticamente individuata dal CTU nella propria relazione peritale, ovvero € 48.512,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria anno per anno sulle somme rivalutate con decorrenza dalla data di indebita percezione da parte della banca al soddisfo (come già statuito con sentenza Corte
Appello Milano n. 980/2016, sul punto non impugnata da alcuna delle parti e su cui, pertanto, è
sceso il giudicato).
Con la condanna al pagamento degli onorari, dei diritti e delle spese del primo, del secondo grado del giudizio, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di riassunzione, giusta alleganda notula, da distrarre in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado
1.A. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente Parte_1
esecutivo, in data 28.2.2011, dal Tribunale di Milano, con il quale veniva ingiunto al pagamento di euro 130.478,62, quale scoperto del conto corrente 13933 acceso il 2.4.2003 ed estinto nel mese di pagina 2 di 16 aprile 2009, già intestato a (ditta cessata l'8 gennaio Controparte_2
2009).
1.B. L'opponente prospettava i seguenti principali motivi di opposizione:
- in relazione al conto corrente n. 13933:
a. l'applicazione di tassi di interesse corrispettivi in misura superiore a quella legale, sebbene non pattuiti, chiedendo l'applicazione del tasso legale;
b. la nullità delle cms in quanto indeterminate;
c. la non debenza delle spese non pattuite;
d. la non corretta applicazione dei “giorni di valuta” e, segnatamente, dell'antergazione degli addebiti e della postergazione degli accrediti;
e. l'applicazione del tasso di sconfinamento, nella misura del 14,050% e, dunque, superiore al tasso soglia ex legge 108//1996, tale che alcun tasso di interesse era dovuto.
Su tali basi, l'opponente chiedeva accertarsi la nullità di tali clausole contrattuali e condannarsi la alla restituzione delle somme indebitamente percepite. CP_3
- In relazione ai c/c 13937 e 14444, in via riconvenzionale, prospettava le stesse ragioni di opposizione.
1.C. , costituendosi nel giudizio di primo grado, prospettava: CP_4
a. che, in relazione al c/c 13933, era stato concordato il tasso di sconfinamento al 13,75%, con limite di fido di euro 20.000,00 e che la cms veniva indicata in “8/8” e cioè all'1%;
b. che il conto 14444 era un conto tecnico o di servizio;
c. che, in data 31 gennaio 2008, proponeva un piano di rientro, quale atto Parte_1
di riconoscimento di debito per euro 196.555,17 e pari alla somma a debito indicata nell'estratto conto al 31 gennaio 2008;
d. quanto all'anatocismo, che la banca si era adeguata alla delibera Cicr del 9.2.2000, mediante pubblicazione in G.U.
1.D. Nel corso del giudizio di primo grado, veniva svolta CTU contabile solo in relazione al c/c n.
13933.
pagina 3 di 16 Essenzialmente, il CTU evidenziava che:
- l'unico tasso a debito pattuito risultava essere il tasso di sconfinamento del 13,750%;
- il tasso creditore era indicato nella misura pari allo 0,025%;
- la cms era pattuita nell'1% (“8/8”);
- in relazione al superamento del tasso – soglia, accertato in diversi trimestri, formulava due distinte ipotesi ricostruttive e, in particolare, evidenziava che: a) seguendo le istruzioni di
Banca d'Italia, gli interessi usurai applicati e non dovuti erano pari a soli euro 73,33, perché
- solo dal 31.12.2009 - le istruzioni prevedevano di tenere conto delle c.m.s.; b) se invece si teneva conto di queste ultime anche per il periodo precedente, risultavano applicati interessi usurai, in corso di rapporto, per euro 89.904,93;
a. l'insussistenza dell'usura (genetica) al momento di conclusione del contratto del 2.4.2003.
1.E. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4892/2014 pubblicata in data 24 novembre 2014, così
disponeva:
“In accoglimento dell'opposizione in esame revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5912/2011 emesso dal Tribunale di Milano in data 28.2.2011;
condanna al pagamento in favore dell'attore opponente dell'importo di Controparte_5
euro 21.262,09 oltre interessi dalla domanda al saldo;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti e la ripartizione delle spese di
CTU in pari misura del 50% a carico di ciascuna parte”.
1.F. Il Tribunale accoglieva i ricalcoli del CTU contabile e, quanto all'usura, riteneva di seguire le
Istruzioni di Banca D'Italia e, dunque, di tenere conto delle cms solo per il periodo successivo al
31.12.2009.
Quindi, le somme dovute in ripetizione all'opponente, in base ai conteggi del CTU, erano indicate in euro 21.262,09, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di lite venivano compensate a fronte della mancata accettazione, da parte dell'opponente, della proposta transattiva formulata dal CTU.
2. Il giudizio di appello
pagina 4 di 16
2.A. proponeva appello, avverso la sentenza n. 4892/2014, per i seguenti Parte_1
motivi:
I^ motivo: l'erroneità della Ctu e, in particolare, dell'accertamento dell'usura fatta dal primo
Giudice, dolendosi in particolare del fatto che – per tutta la durata del rapporto – la banca avesse applicato in concreto interessi nella misura del 14,475% e, dunque, superiori al tasso – soglia del periodo (= 14,050%), tale che tutti gli interessi applicati dovevano essere oggetto di restituzione in quanto non dovuti.
Contestava, pertanto, la decisione del primo giudice di applicare il tasso legale, in violazione dell'art. 1815 c.c.
II^ motivo: l'omessa analisi degli altri due conti correnti nn. 13937 e 14444.
III^ motivo: la mancata statuizione, da parte del giudice di primo grado, in merito alla richiesta di rivalutazione monetaria e di risarcimento del danno derivante dal mancato reinvestimento delle somme per cui è causa nella propria attività produttiva e indicato nella misura del 10%.
IV^ motivo: l'erronea compensazione delle spese legali, in quanto, a fronte di un decreto ingiuntivo di circa 130.000 euro, la è stata condannata al pagamento, in restituzione, di circa CP_3
euro 21.000.
2.B. La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 980/2016 pubblicata in data 10 marzo 2016,
così disponeva:
“La Corte, nella causa d'appello tra (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della Controparte_6 P.IVA_2
sentenza n. 4892/2014 del Tribunale di Milano (estensore Perozziello),
condanna a pagare a la rivalutazione Controparte_6 Parte_1
monetaria sull'importo di cui alla condanna con decorrenza dal momento di percezione da parte della banca sino al saldo;
compensa le spese di lite del primo grado nella misura del 50% che liquida in euro 3.500,00 complessivi, oltre rimborso spese forfetarie, nella misura del 15%, Iva e cpa;
conferma la statuizione del Tribunale in ordine alle spese di Ctu;
pagina 5 di 16 compensa le spese di lite del grado nella misura di un terzo e condanna al Parte_1
pagamento dei restanti due terzi liquidati in euro 3.000,00 complessivi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e cpa”.
2.C. La Corte territoriale così, essenzialmente, motivava.
Il primo e il secondo motivo di appello venivano dichiaratiinammissibili, per violazione dell'art. 345 c.p.c., in quanto l'appellante - al momento della precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado - aveva rinunciato a sollevare contestazioni alla CTU, chiedendo la condanna della banca alla restituzione delle somme “correttamente indicate dal CTU”; inoltre, ometteva ogni riferimento agli altri due conti correnti.
Il terzo motivo di appello veniva parzialmente accolto, ritenendosi che la pronuncia di primo grado fosse erronea nella parte in cui non aveva riconosciuto, senza motivare, la “rivalutazione monetaria”.
Il quarto motivo di appello, relativo alle spese del giudizio di primo grado, veniva accolto, con conseguente rideterminazione delle stesse che, compensate al 50%, venivano poste, per la parte restante, a carico della CP_3
3. Il giudizio di legittimità
La Corte di Cassazione, I^ Sezione Civile, con ordinanza n. 10122/2021 pubblicata in data 16
aprile 2021, accoglieva il primo motivo di ricorso proposto da che con esso si Parte_1
doleva della violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 189 e 342 c.p.c., per avere la Corte di
Appello ritenuto inammissibili ex art. 345 c.p.c., perché rinunciati in primo grado, il primo motivo di appello (con il quale si era dedotta l'erroneità della CTU contabile) e il secondo motivo di
appello (con il quale era stata evidenziata l'omessa valutazione degli altri due conti correnti nn.
13937 e 14444).
In motivazione, la Corte di Cassazione osservava che:
“Affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte non basta, invero, la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi anche
accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una
pagina 6 di 16 volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Cass. 3.12.2019, n. 31571; Cass.
10.07.2014 n. 15860)”.
La Corte di legittimità rilevava, in relazione al caso concreto, che nel “foglio di precisazione delle conclusioni” vi fosse un riferimento espresso a “l'invalidità dei conti correnti [dunque anche quelli esaminati dal giudice di appello, n.d.r.] intrattenuti dalle parti” e che il richiamo alla corretta quantificazione da parte del Ctu era riferita alla sola determinazione (matematica) della differenza tra gli interessi applicati e gli interessi ricalcolati.
Su tali basi, la sentenza di appello veniva cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per “procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti e pronunciandosi sul primo e secondo motivo di appello, illegittimamente dichiarati inammissibili”, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
4. Il giudizio di rinvio
riassumeva tempestivamente il giudizio, con atto di citazione notificato Parte_1
direttamente a mediante pec del 13 luglio 2021 e con successiva iscrizione a ruolo CP_4
della causa in data 19.7.2021.
, ritualmente citata nel presente giudizio, restava contumace. CP_4
Nel corso del giudizio, stante la mancata costituzione della convenuta in riassunzione e stante che – dalla disamina degli atti e dei documenti di causa – risultava che taluni documenti (i.e. il contratto di accensione del conto corrente n. 13937 e le condizioni generali di contratto) erano stati prodotti da quest'ultima e che risultavano necessari ai fini del giudizio di rinvio, richiamato il dictum delle
SS.UU. Civili n. 4835/20231, veniva ordinato a il deposito di detta Parte_1
documentazione, così come avvenuto entro il termine assegnato. Successivamente, con ordinanza 17 aprile 2024, veniva disposta CTU contabile sul seguente quesito:
“Il Ctu – letti gli atti ed i documenti di causa, utilizzata la sola documentazione in atti, sentito il ctp, laddove nominato, in relazione ai c/c n. 13937 e n. c/c 14444, proceda al ricalcolo del saldo contabile, alla data dell'ultimo estratto conto disponibile:
- precisando, con specifico riferimento al rapporto n. 14444, se trattasi di un “conto tecnico”
ovvero di un autonomo rapporto di conto corrente;
- applicando gli interessi ultra – legali soltanto se pattuiti con i rispettivi contratti di accensione o
con le eventuali modifiche convenzionali e, in mancanza, rideterminando gli interessi creditori e/o debitori in base al criterio legale previsto dall'art. 117 TUB;
- espungendo le spese, se non specificamente pattuite;
- espungendo le commissioni di massimo scoperto, se non individuate in relazione alla misura
percentuale, al criterio di calcolo e alla loro periodicità;
- accertando, al momento dell'accensione del rapporto e delle successive modifiche convenzionali, la pattuizione di interessi in misura non superiore al tasso – soglia individuato per il periodo di
riferimento e per operazioni analoghe, in base alla Legge 108/1996 e successive modifiche ed ai decreti ministeriali di rilevazione;
nel caso di superamento del tasso – soglia, nessun interesse è dovuto”.
“Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito o perché – come nel caso in esame – questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. attu. c.p.c.
Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado”. pagina 8 di 16 All'udienza di conferimento dell'incarico peritale, celebrata in data 12.06.2024, ritenutane l'opportunità, si disponeva che: “in relazione al c/c n. 13933, venga verificata la pattuizione, al momento di conclusione del contratto e delle successive modifiche convenzionali, di interessi superiori al tasso soglia”.
All'udienza del 29 gennaio 2025, il procuratore dell'appellante in riassunzione precisava le proprie conclusioni e, assegnati termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, che veniva assunta nella camera di consiglio del
24 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Tutto ciò premesso, questa Corte osserva come il thema decidendum del presente giudizio di rinvio, tenuto conto dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 10122/2021, sia:
A. quanto al conto corrente n. 13933, l'accertamento della doglianza, già proposta in appello dal correntista, circa l'erroneità della CTU contabile svolta in primo grado, per essere stato superato, in corso di rapporto, il tasso – soglia, con la conseguenza che nessun interesse è
dovuto ex art. 1815, 2° comma, c.c.;
B. l'accertamento, in relazione al c/c n. 14444 e al c/c n. 13937, delle annotazioni indebite dedotte dal correntista, con gli eventuali ricalcoli dei saldi finali, al momento della loro estinzione.
La Corte ritiene che tali domande siano parzialmente fondate, per le seguenti principali ragioni.
I.A. In relazione al conto corrente n. 13933 acceso in data 2.4.2003, si osserva come il CTU nominato in questa fase di rinvio abbia escluso l'usura originaria.
L'accertamento risulta svolto correttamente, in quanto il CTU ha applicato la formula di matematica finanziaria di Banca d'Italia e ha tenuto conto delle Istruzioni ratione temporis in vigore: il Teg applicato dalla è risultato inferiore al TEGM rilevato per il secondo trimestre CP_3 dell'anno 2003.
pagina 9 di 16 L'accertamento è stato eseguito al “momento di conclusione del contratto” e non è stato esteso ai trimestri successivi, tenuto conto del principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite
Civili, con sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017, principio enunciato in relazione al contratto di mutuo - ma che si ritiene applicabile in generale anche al rapporto di conto corrente - in base al quale “allorché il tasso degli interessi concordato […] superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del
1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante [correntista], di riscuotere gli interessi secondo
il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.2
In virtù di tale principio risulta, quindi, non fondato il primo motivo di appello – reiterato in questa sede di rinvio – con il quale si contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva azzerato gli interessi corrispettivi applicati dalla ex art. 1815, 2° comma, c.c., pur avendo il CP_3
CTU di primo grado accertato il superamento del tasso – soglia in diversi trimestri.
Pertanto, il saldo di detto conto corrente risulta invariato rispetto agli accertamenti del primo
Giudice.
I.B. Quanto al c/c n. 14444, il CTU, a pg. 14 della sua relazione, ha premesso quanto segue:
“Dall'esame della documentazione disponibile e delle movimentazioni in essa contenute emerge che il rapporto n. 14444 rappresenta un conto corrente (di servizio) per anticipo fatture, collegato al conto corrente n. 13933. 2 Nello stesso senso, di recente, Cass. Civ., III, ordinanza n. 24743 del 17 agosto 2023; pagina 10 di 16 Le esatte modalità che hanno regolato il funzionamento del conto corrente n. 14444 in relazione al conto corrente n. 13933 non sono esattamente desumibili, data l'assenza del contratto di apertura di credito sottostante e il fatto che per tale conto sono presenti, come detto, i riassunti scalari per il
periodo 31/3/2007-16/10/2008, ma nello stesso tempo l'estratto conto riguardante solo un trimestre (il quarto 2007).
Per sua natura il conto corrente n. 14444 opera sempre con saldo o negativo o pari a zero, in
quanto sullo stesso vengono solo rilevate:
a) le esposizioni (in addebito) a carico del Correntista sorte in corrispondenza degli accrediti (di pari importo) di volta in volta contabilizzati sul conto corrente n. 13933 per effetto degli “anticipi fatture”;
b) la chiusura (in accredito) di dette esposizioni a fronte del contestuale riaddebito sul conto corrente n. 13933 dei precedenti “anticipi fatture”;
c) (in addebito) gli interessi, le spese e le commissioni;
d) (in accredito) lo storno degli addebiti di cui al precedente punto c), perché addebitati sul conto corrente n. 13933”.
Stante che – per quanto dedotto dalla stessa nei precedenti gradi di giudizio (così, pg. 5 CP_3
comparsa di costituzione e risposta in appello) – non è stato mai sottoscritto un separato contratto per tale conto corrente e tenuto conto che, pertanto, allo stesso devono applicarsi le stesse condizioni previste per il conto principale (il n. 13933), il CTU ha provveduto al ricalcolo degli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 Tub, così come è già avvenuto in relazione al conto principale con la CTU svolta in primo grado.
Si è, inoltre, precisato che “Per il ricalcolo di tali interessi sono stati rideterminati i nuovi numeri debitori sui saldi ricavati dai riassunti scalari in atti (questo in quanto come detto non presenti gli estratti conto, e quindi le movimentazioni intercorse, ad eccezione di un trimestre) rettificati degli importi stornati” (pg. 15 relazione).
Ancora, “Poiché, come spiegato, gli importi liquidati (e addebitati) trimestralmente sul conto corrente n. 14444 sono stati subito stornati dal medesimo e riaddebitati sul conto corrente n.
pagina 11 di 16 13933, gli stessi non hanno creato un effetto a carico del sul conto corrente n. 14444, CP_7
bensì sul conto corrente n. 13933.
Per questo motivo gli interessi al tasso BOT sono stati calcolati sui numeri originariamente
calcolati dalla in quanto questi ultimi non sono stati condizionati dai precedenti addebiti CP_3
per competenze.
La differenza tra gli importi addebitati per interessi, spese e commissioni e quelli ricalcolati al
tasso TUB sono risultati essere complessivamente pari ad Euro 14.760,19”.
Inoltre, “Le componenti di tale differenza che di volta in volta sono state girocontate (in addebito) al conto corrente n. 13933 hanno comportato a loro volta un effetto a Correntista, CP_8
calcolato sul loro valore cumulato progressivamente al tasso più elevato applicato (per capienza in termini di numeri debitori) trimestre per trimestre su tale conto (13933), per complessivi Euro
3.286,12” (così come dettagliato nel prospetto a pg. 17, al quale si rimanda per il dettaglio).
I.C. Quanto al conto corrente n. 13937, il CTU ha rideterminato il saldo finale come segue pagina 12 di 16 Il ricalcolo appare corretto, in quanto il CTU ha preliminarmente disaminato le condizioni economiche previste nel contratto di accensione del citato conto corrente, prodotto da parte appellante in riassunzione a seguito del citato ordine di esibizione.
Si premette che il rapporto è stato acceso in data 28.4.2003 e che il contratto di accensione risulta sottoscritto dal correntista.
Dalle condizioni economiche prodotte in giudizio, risulta altresì prevista la pari periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.
Inoltre, era pattuito il tasso convenzionale creditore (= 0,025%) e debitore (= 13,750% tasso di sconfinamento nominale): il CTU ha provveduto a rettificare gli interessi applicati solo laddove risultati superiori a quelli pattuiti.
Inoltre, il CTU ha espunto la c.m.s. in quanto non determinata, né determinabile, risultando solo prevista nella misura dell'1% (“8/8”).
L'espunzione è corretta, seguendo l'orientamento interpretativo di questa Corte di Appello e della
Corte di Cassazione, in base al quale: “[…] deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione
della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. non è perciò
legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale pagina 13 di 16 dovesse essere calcolata tale percentuale (cfr., in motivazione, Cass. n. 19285 del 2022, confermate in seguito da numerose pronunce v. per tutte Cass. n. 9712/2024)”.3
Infine, sono state espunte le spese e le competenze, laddove non pattuite con il contratto 28.4.2003.
Conclusivamente, il saldo rettificato è risultato pari, alla chiusura del 31.12.2008, ad euro
9.203,94.
I.D. Infine, si rileva come l'appellante in riassunzione, nel proprio scritto conclusivo, abbia espressamente aderito ai ricalcoli offerti dal CTU, insistendo per il loro accoglimento.
I.E. Sulla base degli accertamenti effettuati, risulta a credito, nei confronti di Parte_1
, come segue: CP_4
Per l'effetto, è tenuta al pagamento, in favore di di CP_4 Parte_1
complessivi euro 48.512,73.
Su tale importo, vanno riconosciuti gli “interessi” e la “rivalutazione monetaria”, in base agli indici “Istat – F.O.I.”.
In ordine agli “interessi”, gli stessi vanno computato al tasso legale di cui al 1° comma dell'art. 1284 c.c., in quanto la disciplina degli interessi maggiorati, di cui al 4° comma della stessa disposizione, è entrata in vigore successivamente all'instaurazione del giudizio di primo grado, così come novellato dall'art. 17 d.l 12 settembre 2014, n 132 e convertito, con modificazioni, in Legge
10 novembre 2014, n. 162. 3 Così, Cass. Civ., I, ordinanza 25 novembre 2024, n. 30298; pagina 14 di 16 Si era, infatti, previsto che tali disposizioni si applicano “ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione” e precisamente in data 11.12.2014.
L'interpretazione di tale disposizione porta ad affermare che il “procedimento” debba essere iniziato - “in primo grado” - successivamente all'entrata in vigore di detta disposizione.4
Nel caso in decisione, risulta ex actis che il giudizio di primo grado, avanti al Tribunale di Milano, sia iniziato nell'anno 2011; ne segue la non applicazione del disposto di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c.
In ordine alla “rivalutazione monetaria”, si deve tenere conto della statuizione di appello, passata in giudicato, che, sul punto, aveva disposto la condanna della appellata “al pagamento della CP_3 rivalutazione monetaria sulla somma che è stata riconosciuta, con decorrenza dall'indebita percezione sino al saldo”, quale capo di condanna che non è stato oggetto di impugnazione, avanti alla Corte di cassazione, da parte della CP_9
[..
. In ordine alle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le stesse vengono poste a carico di , per tutti i gradi di giudizio. CP_4
La liquidazione avviene in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i valori medi, in ragione del valore del decisum, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta (che comprende la “fase istruttoria” per il primo grado e per la fase di rinvio).
Il pagamento dei compensi viene disposto in favore del procuratore di avv. Parte_1
Andrea Lo Faso, che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. 4 In tale senso, Cass. Civ., III, ordinanza 28 marzo 2024, n. 8402, che, in motivazione, ha evidenziato quanto segue:
“il tenore dell'art. 17, 2° co. d.l. 132/2014 non consente di dubitare che la (nuova) previsione del 4° co. dell'art.
1284 c.c. si applica ai procedimenti iniziati a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione e il riferimento all'inizio del procedimento non può che essere inteso come avvio dello stesso in primo grado;
ne consegue che erroneamente la Corte di Appello ha previsto l'applicazione del tasso di interesse
“commerciale”, trattandosi in quel caso di giudizio avviato nel mese di dicembre dell'anno 2010. pagina 15 di 16 Le spese della CTU svolta in primo grado (già liquidate con decreto del Tribunale di Milano del
25.02.2013) e della CTU svolta in sede di rinvio (che si liquidano con decreto in pari data) vengono poste, in via definitiva, a carico di ferma restando la solidarietà delle CP_4
parti nei confronti del CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa di rinvio a seguito di pronuncia della Suprema Corte, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 4892/2014 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 10 aprile 2014, condanna al CP_4
pagamento, in favore di di complessivi euro 48.512,73, oltre interessi Parte_1
legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- fermo il resto;
- condanna alla rifusione, in favore del procuratore antistatario di CP_4 Parte_1
avv. Andrea Lo Faso, delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, spese che
[...]
liquida in complessivi euro 30.066.00 (di cui euro 7.616,00 per il primo grado, euro
6.946,00 per l'appello, euro 5.513,00 per il giudizio di legittimità ed euro 9.991,00 per la fase di rinvio), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese delle ctu, liquidate con decreto del Tribunale di Milano in data 25.02.2013 e con decreto di questa Corte in pari data, a carico di CP_4
ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del Ctu.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In base al quale:
“Il principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo, comporta che “il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione”. pagina 7 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Serena Baccolini Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 2183/2021, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Catania, Parte_1 C.F._1
Viale della Libertà n. 235, presso lo studio dell'avv. Andrea Lo Faso, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
attore in riassunzione – già appellante
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
convenuto in riassunzione contumace – già appellato
Avente ad oggetto: contratti bancari – ripetizione indebito oggettivo
pagina 1 di 16 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Contrariis reiectis, dichiarato validamente riassunto il giudizio de quo,
in riforma della impugnata sentenza della Corte di Appello di Milano, Sez. I Civile, n. 980/2016, depositata in data 10.03.2016, in accoglimento di tutte le domande e richieste formulate nell'atto di citazione in riassunzione e prendendo atto dei risultati della svolta istruzione, condannare l'istituto bancario appellato in riassunzione alla restituzione delle somme indebitamente percepite per differenza tra quanto corrisposto da parte appellante in applicazione di interessi ultra legali;
per commissioni di massimo scoperto;
per ritardo negli accrediti e per anticipo degli addebiti;
per differenza tra quanto corrisposto da parte appellante in applicazione di interessi usurari e per capitalizzazione;
in via segnata, condannare l'istituto bancario appellato in riassunzione, in favore dell'appellante in riassunzione al pagamento della Parte_1 somma analiticamente individuata dal CTU nella propria relazione peritale, ovvero € 48.512,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria anno per anno sulle somme rivalutate con decorrenza dalla data di indebita percezione da parte della banca al soddisfo (come già statuito con sentenza Corte
Appello Milano n. 980/2016, sul punto non impugnata da alcuna delle parti e su cui, pertanto, è
sceso il giudicato).
Con la condanna al pagamento degli onorari, dei diritti e delle spese del primo, del secondo grado del giudizio, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di riassunzione, giusta alleganda notula, da distrarre in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado
1.A. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente Parte_1
esecutivo, in data 28.2.2011, dal Tribunale di Milano, con il quale veniva ingiunto al pagamento di euro 130.478,62, quale scoperto del conto corrente 13933 acceso il 2.4.2003 ed estinto nel mese di pagina 2 di 16 aprile 2009, già intestato a (ditta cessata l'8 gennaio Controparte_2
2009).
1.B. L'opponente prospettava i seguenti principali motivi di opposizione:
- in relazione al conto corrente n. 13933:
a. l'applicazione di tassi di interesse corrispettivi in misura superiore a quella legale, sebbene non pattuiti, chiedendo l'applicazione del tasso legale;
b. la nullità delle cms in quanto indeterminate;
c. la non debenza delle spese non pattuite;
d. la non corretta applicazione dei “giorni di valuta” e, segnatamente, dell'antergazione degli addebiti e della postergazione degli accrediti;
e. l'applicazione del tasso di sconfinamento, nella misura del 14,050% e, dunque, superiore al tasso soglia ex legge 108//1996, tale che alcun tasso di interesse era dovuto.
Su tali basi, l'opponente chiedeva accertarsi la nullità di tali clausole contrattuali e condannarsi la alla restituzione delle somme indebitamente percepite. CP_3
- In relazione ai c/c 13937 e 14444, in via riconvenzionale, prospettava le stesse ragioni di opposizione.
1.C. , costituendosi nel giudizio di primo grado, prospettava: CP_4
a. che, in relazione al c/c 13933, era stato concordato il tasso di sconfinamento al 13,75%, con limite di fido di euro 20.000,00 e che la cms veniva indicata in “8/8” e cioè all'1%;
b. che il conto 14444 era un conto tecnico o di servizio;
c. che, in data 31 gennaio 2008, proponeva un piano di rientro, quale atto Parte_1
di riconoscimento di debito per euro 196.555,17 e pari alla somma a debito indicata nell'estratto conto al 31 gennaio 2008;
d. quanto all'anatocismo, che la banca si era adeguata alla delibera Cicr del 9.2.2000, mediante pubblicazione in G.U.
1.D. Nel corso del giudizio di primo grado, veniva svolta CTU contabile solo in relazione al c/c n.
13933.
pagina 3 di 16 Essenzialmente, il CTU evidenziava che:
- l'unico tasso a debito pattuito risultava essere il tasso di sconfinamento del 13,750%;
- il tasso creditore era indicato nella misura pari allo 0,025%;
- la cms era pattuita nell'1% (“8/8”);
- in relazione al superamento del tasso – soglia, accertato in diversi trimestri, formulava due distinte ipotesi ricostruttive e, in particolare, evidenziava che: a) seguendo le istruzioni di
Banca d'Italia, gli interessi usurai applicati e non dovuti erano pari a soli euro 73,33, perché
- solo dal 31.12.2009 - le istruzioni prevedevano di tenere conto delle c.m.s.; b) se invece si teneva conto di queste ultime anche per il periodo precedente, risultavano applicati interessi usurai, in corso di rapporto, per euro 89.904,93;
a. l'insussistenza dell'usura (genetica) al momento di conclusione del contratto del 2.4.2003.
1.E. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4892/2014 pubblicata in data 24 novembre 2014, così
disponeva:
“In accoglimento dell'opposizione in esame revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5912/2011 emesso dal Tribunale di Milano in data 28.2.2011;
condanna al pagamento in favore dell'attore opponente dell'importo di Controparte_5
euro 21.262,09 oltre interessi dalla domanda al saldo;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti e la ripartizione delle spese di
CTU in pari misura del 50% a carico di ciascuna parte”.
1.F. Il Tribunale accoglieva i ricalcoli del CTU contabile e, quanto all'usura, riteneva di seguire le
Istruzioni di Banca D'Italia e, dunque, di tenere conto delle cms solo per il periodo successivo al
31.12.2009.
Quindi, le somme dovute in ripetizione all'opponente, in base ai conteggi del CTU, erano indicate in euro 21.262,09, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di lite venivano compensate a fronte della mancata accettazione, da parte dell'opponente, della proposta transattiva formulata dal CTU.
2. Il giudizio di appello
pagina 4 di 16
2.A. proponeva appello, avverso la sentenza n. 4892/2014, per i seguenti Parte_1
motivi:
I^ motivo: l'erroneità della Ctu e, in particolare, dell'accertamento dell'usura fatta dal primo
Giudice, dolendosi in particolare del fatto che – per tutta la durata del rapporto – la banca avesse applicato in concreto interessi nella misura del 14,475% e, dunque, superiori al tasso – soglia del periodo (= 14,050%), tale che tutti gli interessi applicati dovevano essere oggetto di restituzione in quanto non dovuti.
Contestava, pertanto, la decisione del primo giudice di applicare il tasso legale, in violazione dell'art. 1815 c.c.
II^ motivo: l'omessa analisi degli altri due conti correnti nn. 13937 e 14444.
III^ motivo: la mancata statuizione, da parte del giudice di primo grado, in merito alla richiesta di rivalutazione monetaria e di risarcimento del danno derivante dal mancato reinvestimento delle somme per cui è causa nella propria attività produttiva e indicato nella misura del 10%.
IV^ motivo: l'erronea compensazione delle spese legali, in quanto, a fronte di un decreto ingiuntivo di circa 130.000 euro, la è stata condannata al pagamento, in restituzione, di circa CP_3
euro 21.000.
2.B. La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 980/2016 pubblicata in data 10 marzo 2016,
così disponeva:
“La Corte, nella causa d'appello tra (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della Controparte_6 P.IVA_2
sentenza n. 4892/2014 del Tribunale di Milano (estensore Perozziello),
condanna a pagare a la rivalutazione Controparte_6 Parte_1
monetaria sull'importo di cui alla condanna con decorrenza dal momento di percezione da parte della banca sino al saldo;
compensa le spese di lite del primo grado nella misura del 50% che liquida in euro 3.500,00 complessivi, oltre rimborso spese forfetarie, nella misura del 15%, Iva e cpa;
conferma la statuizione del Tribunale in ordine alle spese di Ctu;
pagina 5 di 16 compensa le spese di lite del grado nella misura di un terzo e condanna al Parte_1
pagamento dei restanti due terzi liquidati in euro 3.000,00 complessivi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e cpa”.
2.C. La Corte territoriale così, essenzialmente, motivava.
Il primo e il secondo motivo di appello venivano dichiaratiinammissibili, per violazione dell'art. 345 c.p.c., in quanto l'appellante - al momento della precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado - aveva rinunciato a sollevare contestazioni alla CTU, chiedendo la condanna della banca alla restituzione delle somme “correttamente indicate dal CTU”; inoltre, ometteva ogni riferimento agli altri due conti correnti.
Il terzo motivo di appello veniva parzialmente accolto, ritenendosi che la pronuncia di primo grado fosse erronea nella parte in cui non aveva riconosciuto, senza motivare, la “rivalutazione monetaria”.
Il quarto motivo di appello, relativo alle spese del giudizio di primo grado, veniva accolto, con conseguente rideterminazione delle stesse che, compensate al 50%, venivano poste, per la parte restante, a carico della CP_3
3. Il giudizio di legittimità
La Corte di Cassazione, I^ Sezione Civile, con ordinanza n. 10122/2021 pubblicata in data 16
aprile 2021, accoglieva il primo motivo di ricorso proposto da che con esso si Parte_1
doleva della violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 189 e 342 c.p.c., per avere la Corte di
Appello ritenuto inammissibili ex art. 345 c.p.c., perché rinunciati in primo grado, il primo motivo di appello (con il quale si era dedotta l'erroneità della CTU contabile) e il secondo motivo di
appello (con il quale era stata evidenziata l'omessa valutazione degli altri due conti correnti nn.
13937 e 14444).
In motivazione, la Corte di Cassazione osservava che:
“Affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte non basta, invero, la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi anche
accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una
pagina 6 di 16 volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Cass. 3.12.2019, n. 31571; Cass.
10.07.2014 n. 15860)”.
La Corte di legittimità rilevava, in relazione al caso concreto, che nel “foglio di precisazione delle conclusioni” vi fosse un riferimento espresso a “l'invalidità dei conti correnti [dunque anche quelli esaminati dal giudice di appello, n.d.r.] intrattenuti dalle parti” e che il richiamo alla corretta quantificazione da parte del Ctu era riferita alla sola determinazione (matematica) della differenza tra gli interessi applicati e gli interessi ricalcolati.
Su tali basi, la sentenza di appello veniva cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per “procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti e pronunciandosi sul primo e secondo motivo di appello, illegittimamente dichiarati inammissibili”, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
4. Il giudizio di rinvio
riassumeva tempestivamente il giudizio, con atto di citazione notificato Parte_1
direttamente a mediante pec del 13 luglio 2021 e con successiva iscrizione a ruolo CP_4
della causa in data 19.7.2021.
, ritualmente citata nel presente giudizio, restava contumace. CP_4
Nel corso del giudizio, stante la mancata costituzione della convenuta in riassunzione e stante che – dalla disamina degli atti e dei documenti di causa – risultava che taluni documenti (i.e. il contratto di accensione del conto corrente n. 13937 e le condizioni generali di contratto) erano stati prodotti da quest'ultima e che risultavano necessari ai fini del giudizio di rinvio, richiamato il dictum delle
SS.UU. Civili n. 4835/20231, veniva ordinato a il deposito di detta Parte_1
documentazione, così come avvenuto entro il termine assegnato. Successivamente, con ordinanza 17 aprile 2024, veniva disposta CTU contabile sul seguente quesito:
“Il Ctu – letti gli atti ed i documenti di causa, utilizzata la sola documentazione in atti, sentito il ctp, laddove nominato, in relazione ai c/c n. 13937 e n. c/c 14444, proceda al ricalcolo del saldo contabile, alla data dell'ultimo estratto conto disponibile:
- precisando, con specifico riferimento al rapporto n. 14444, se trattasi di un “conto tecnico”
ovvero di un autonomo rapporto di conto corrente;
- applicando gli interessi ultra – legali soltanto se pattuiti con i rispettivi contratti di accensione o
con le eventuali modifiche convenzionali e, in mancanza, rideterminando gli interessi creditori e/o debitori in base al criterio legale previsto dall'art. 117 TUB;
- espungendo le spese, se non specificamente pattuite;
- espungendo le commissioni di massimo scoperto, se non individuate in relazione alla misura
percentuale, al criterio di calcolo e alla loro periodicità;
- accertando, al momento dell'accensione del rapporto e delle successive modifiche convenzionali, la pattuizione di interessi in misura non superiore al tasso – soglia individuato per il periodo di
riferimento e per operazioni analoghe, in base alla Legge 108/1996 e successive modifiche ed ai decreti ministeriali di rilevazione;
nel caso di superamento del tasso – soglia, nessun interesse è dovuto”.
“Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito o perché – come nel caso in esame – questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. attu. c.p.c.
Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado”. pagina 8 di 16 All'udienza di conferimento dell'incarico peritale, celebrata in data 12.06.2024, ritenutane l'opportunità, si disponeva che: “in relazione al c/c n. 13933, venga verificata la pattuizione, al momento di conclusione del contratto e delle successive modifiche convenzionali, di interessi superiori al tasso soglia”.
All'udienza del 29 gennaio 2025, il procuratore dell'appellante in riassunzione precisava le proprie conclusioni e, assegnati termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, che veniva assunta nella camera di consiglio del
24 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Tutto ciò premesso, questa Corte osserva come il thema decidendum del presente giudizio di rinvio, tenuto conto dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 10122/2021, sia:
A. quanto al conto corrente n. 13933, l'accertamento della doglianza, già proposta in appello dal correntista, circa l'erroneità della CTU contabile svolta in primo grado, per essere stato superato, in corso di rapporto, il tasso – soglia, con la conseguenza che nessun interesse è
dovuto ex art. 1815, 2° comma, c.c.;
B. l'accertamento, in relazione al c/c n. 14444 e al c/c n. 13937, delle annotazioni indebite dedotte dal correntista, con gli eventuali ricalcoli dei saldi finali, al momento della loro estinzione.
La Corte ritiene che tali domande siano parzialmente fondate, per le seguenti principali ragioni.
I.A. In relazione al conto corrente n. 13933 acceso in data 2.4.2003, si osserva come il CTU nominato in questa fase di rinvio abbia escluso l'usura originaria.
L'accertamento risulta svolto correttamente, in quanto il CTU ha applicato la formula di matematica finanziaria di Banca d'Italia e ha tenuto conto delle Istruzioni ratione temporis in vigore: il Teg applicato dalla è risultato inferiore al TEGM rilevato per il secondo trimestre CP_3 dell'anno 2003.
pagina 9 di 16 L'accertamento è stato eseguito al “momento di conclusione del contratto” e non è stato esteso ai trimestri successivi, tenuto conto del principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite
Civili, con sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017, principio enunciato in relazione al contratto di mutuo - ma che si ritiene applicabile in generale anche al rapporto di conto corrente - in base al quale “allorché il tasso degli interessi concordato […] superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del
1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante [correntista], di riscuotere gli interessi secondo
il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.2
In virtù di tale principio risulta, quindi, non fondato il primo motivo di appello – reiterato in questa sede di rinvio – con il quale si contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva azzerato gli interessi corrispettivi applicati dalla ex art. 1815, 2° comma, c.c., pur avendo il CP_3
CTU di primo grado accertato il superamento del tasso – soglia in diversi trimestri.
Pertanto, il saldo di detto conto corrente risulta invariato rispetto agli accertamenti del primo
Giudice.
I.B. Quanto al c/c n. 14444, il CTU, a pg. 14 della sua relazione, ha premesso quanto segue:
“Dall'esame della documentazione disponibile e delle movimentazioni in essa contenute emerge che il rapporto n. 14444 rappresenta un conto corrente (di servizio) per anticipo fatture, collegato al conto corrente n. 13933. 2 Nello stesso senso, di recente, Cass. Civ., III, ordinanza n. 24743 del 17 agosto 2023; pagina 10 di 16 Le esatte modalità che hanno regolato il funzionamento del conto corrente n. 14444 in relazione al conto corrente n. 13933 non sono esattamente desumibili, data l'assenza del contratto di apertura di credito sottostante e il fatto che per tale conto sono presenti, come detto, i riassunti scalari per il
periodo 31/3/2007-16/10/2008, ma nello stesso tempo l'estratto conto riguardante solo un trimestre (il quarto 2007).
Per sua natura il conto corrente n. 14444 opera sempre con saldo o negativo o pari a zero, in
quanto sullo stesso vengono solo rilevate:
a) le esposizioni (in addebito) a carico del Correntista sorte in corrispondenza degli accrediti (di pari importo) di volta in volta contabilizzati sul conto corrente n. 13933 per effetto degli “anticipi fatture”;
b) la chiusura (in accredito) di dette esposizioni a fronte del contestuale riaddebito sul conto corrente n. 13933 dei precedenti “anticipi fatture”;
c) (in addebito) gli interessi, le spese e le commissioni;
d) (in accredito) lo storno degli addebiti di cui al precedente punto c), perché addebitati sul conto corrente n. 13933”.
Stante che – per quanto dedotto dalla stessa nei precedenti gradi di giudizio (così, pg. 5 CP_3
comparsa di costituzione e risposta in appello) – non è stato mai sottoscritto un separato contratto per tale conto corrente e tenuto conto che, pertanto, allo stesso devono applicarsi le stesse condizioni previste per il conto principale (il n. 13933), il CTU ha provveduto al ricalcolo degli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 Tub, così come è già avvenuto in relazione al conto principale con la CTU svolta in primo grado.
Si è, inoltre, precisato che “Per il ricalcolo di tali interessi sono stati rideterminati i nuovi numeri debitori sui saldi ricavati dai riassunti scalari in atti (questo in quanto come detto non presenti gli estratti conto, e quindi le movimentazioni intercorse, ad eccezione di un trimestre) rettificati degli importi stornati” (pg. 15 relazione).
Ancora, “Poiché, come spiegato, gli importi liquidati (e addebitati) trimestralmente sul conto corrente n. 14444 sono stati subito stornati dal medesimo e riaddebitati sul conto corrente n.
pagina 11 di 16 13933, gli stessi non hanno creato un effetto a carico del sul conto corrente n. 14444, CP_7
bensì sul conto corrente n. 13933.
Per questo motivo gli interessi al tasso BOT sono stati calcolati sui numeri originariamente
calcolati dalla in quanto questi ultimi non sono stati condizionati dai precedenti addebiti CP_3
per competenze.
La differenza tra gli importi addebitati per interessi, spese e commissioni e quelli ricalcolati al
tasso TUB sono risultati essere complessivamente pari ad Euro 14.760,19”.
Inoltre, “Le componenti di tale differenza che di volta in volta sono state girocontate (in addebito) al conto corrente n. 13933 hanno comportato a loro volta un effetto a Correntista, CP_8
calcolato sul loro valore cumulato progressivamente al tasso più elevato applicato (per capienza in termini di numeri debitori) trimestre per trimestre su tale conto (13933), per complessivi Euro
3.286,12” (così come dettagliato nel prospetto a pg. 17, al quale si rimanda per il dettaglio).
I.C. Quanto al conto corrente n. 13937, il CTU ha rideterminato il saldo finale come segue pagina 12 di 16 Il ricalcolo appare corretto, in quanto il CTU ha preliminarmente disaminato le condizioni economiche previste nel contratto di accensione del citato conto corrente, prodotto da parte appellante in riassunzione a seguito del citato ordine di esibizione.
Si premette che il rapporto è stato acceso in data 28.4.2003 e che il contratto di accensione risulta sottoscritto dal correntista.
Dalle condizioni economiche prodotte in giudizio, risulta altresì prevista la pari periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.
Inoltre, era pattuito il tasso convenzionale creditore (= 0,025%) e debitore (= 13,750% tasso di sconfinamento nominale): il CTU ha provveduto a rettificare gli interessi applicati solo laddove risultati superiori a quelli pattuiti.
Inoltre, il CTU ha espunto la c.m.s. in quanto non determinata, né determinabile, risultando solo prevista nella misura dell'1% (“8/8”).
L'espunzione è corretta, seguendo l'orientamento interpretativo di questa Corte di Appello e della
Corte di Cassazione, in base al quale: “[…] deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione
della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. non è perciò
legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale pagina 13 di 16 dovesse essere calcolata tale percentuale (cfr., in motivazione, Cass. n. 19285 del 2022, confermate in seguito da numerose pronunce v. per tutte Cass. n. 9712/2024)”.3
Infine, sono state espunte le spese e le competenze, laddove non pattuite con il contratto 28.4.2003.
Conclusivamente, il saldo rettificato è risultato pari, alla chiusura del 31.12.2008, ad euro
9.203,94.
I.D. Infine, si rileva come l'appellante in riassunzione, nel proprio scritto conclusivo, abbia espressamente aderito ai ricalcoli offerti dal CTU, insistendo per il loro accoglimento.
I.E. Sulla base degli accertamenti effettuati, risulta a credito, nei confronti di Parte_1
, come segue: CP_4
Per l'effetto, è tenuta al pagamento, in favore di di CP_4 Parte_1
complessivi euro 48.512,73.
Su tale importo, vanno riconosciuti gli “interessi” e la “rivalutazione monetaria”, in base agli indici “Istat – F.O.I.”.
In ordine agli “interessi”, gli stessi vanno computato al tasso legale di cui al 1° comma dell'art. 1284 c.c., in quanto la disciplina degli interessi maggiorati, di cui al 4° comma della stessa disposizione, è entrata in vigore successivamente all'instaurazione del giudizio di primo grado, così come novellato dall'art. 17 d.l 12 settembre 2014, n 132 e convertito, con modificazioni, in Legge
10 novembre 2014, n. 162. 3 Così, Cass. Civ., I, ordinanza 25 novembre 2024, n. 30298; pagina 14 di 16 Si era, infatti, previsto che tali disposizioni si applicano “ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione” e precisamente in data 11.12.2014.
L'interpretazione di tale disposizione porta ad affermare che il “procedimento” debba essere iniziato - “in primo grado” - successivamente all'entrata in vigore di detta disposizione.4
Nel caso in decisione, risulta ex actis che il giudizio di primo grado, avanti al Tribunale di Milano, sia iniziato nell'anno 2011; ne segue la non applicazione del disposto di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c.
In ordine alla “rivalutazione monetaria”, si deve tenere conto della statuizione di appello, passata in giudicato, che, sul punto, aveva disposto la condanna della appellata “al pagamento della CP_3 rivalutazione monetaria sulla somma che è stata riconosciuta, con decorrenza dall'indebita percezione sino al saldo”, quale capo di condanna che non è stato oggetto di impugnazione, avanti alla Corte di cassazione, da parte della CP_9
[..
. In ordine alle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le stesse vengono poste a carico di , per tutti i gradi di giudizio. CP_4
La liquidazione avviene in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i valori medi, in ragione del valore del decisum, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta (che comprende la “fase istruttoria” per il primo grado e per la fase di rinvio).
Il pagamento dei compensi viene disposto in favore del procuratore di avv. Parte_1
Andrea Lo Faso, che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. 4 In tale senso, Cass. Civ., III, ordinanza 28 marzo 2024, n. 8402, che, in motivazione, ha evidenziato quanto segue:
“il tenore dell'art. 17, 2° co. d.l. 132/2014 non consente di dubitare che la (nuova) previsione del 4° co. dell'art.
1284 c.c. si applica ai procedimenti iniziati a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione e il riferimento all'inizio del procedimento non può che essere inteso come avvio dello stesso in primo grado;
ne consegue che erroneamente la Corte di Appello ha previsto l'applicazione del tasso di interesse
“commerciale”, trattandosi in quel caso di giudizio avviato nel mese di dicembre dell'anno 2010. pagina 15 di 16 Le spese della CTU svolta in primo grado (già liquidate con decreto del Tribunale di Milano del
25.02.2013) e della CTU svolta in sede di rinvio (che si liquidano con decreto in pari data) vengono poste, in via definitiva, a carico di ferma restando la solidarietà delle CP_4
parti nei confronti del CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa di rinvio a seguito di pronuncia della Suprema Corte, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 4892/2014 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 10 aprile 2014, condanna al CP_4
pagamento, in favore di di complessivi euro 48.512,73, oltre interessi Parte_1
legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- fermo il resto;
- condanna alla rifusione, in favore del procuratore antistatario di CP_4 Parte_1
avv. Andrea Lo Faso, delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, spese che
[...]
liquida in complessivi euro 30.066.00 (di cui euro 7.616,00 per il primo grado, euro
6.946,00 per l'appello, euro 5.513,00 per il giudizio di legittimità ed euro 9.991,00 per la fase di rinvio), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese delle ctu, liquidate con decreto del Tribunale di Milano in data 25.02.2013 e con decreto di questa Corte in pari data, a carico di CP_4
ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del Ctu.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In base al quale:
“Il principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo, comporta che “il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione”. pagina 7 di 16