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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/12/2025, n. 9999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9999 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 22851/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.Giuseppe Gennari Giudice dott.Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 21.06.2024, rimessa al Collegio alla udienza del 04.12.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 10.12.2025 promossa
DA
c.f. nato in [...] il Parte_1 C.F._1
26/03/1978, rappresentato e difeso dall' avv. BELTRAMINI FEDERICA con studio in VIA
ARCHIMEDE, 16 20129 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti, ammesso al Patrocinio a spese dello Stato con delibera del 06/06/2024 (N. 2024/3818)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata in [...] il [...], già Controparte_1 C.F._2 residente nel comune di Casal Bottano ed Uniti (CR) attualmente CP_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 19.07.2024
pagina 1 di 5 OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
NEL MERITO: si chiede la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile che i coniugi hanno contratto il 15/4/2008 in Sesto S. Giovanni (Mi) - trascritto nei Registri dello stato civile del comune di
Sesto San Giovanni – Mi- al n. 44 - Parte 1 anno 2008 (doc. 4 Atto integrale di matrimonio agli atti), confermando la pronuncia di scioglimento della comunione legale e mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni (Mi) alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati, come già avviene, con scioglimento della comunione legale dei beni e obbligo di mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare, ove credano, la propria residenza;
2. Il Signor dà atto di provvedere al proprio mantenimento e Parte_1 di non avere alcun bene in comune con la RA;
Controparte_1
3. Emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario connesso e preordinato alla richiamata pronuncia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in SESTO SAN OV (MI) il 15/04/2008 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di SESTO SAN OV (MI) nell'anno 2008, atto n. 44, Parte I, dal matrimonio non sono nati figli, con ricorso depositato in data 21.06.2024 il chiedeva la separazione personale Parte_1 dei coniugi e, nella continua e ininterrotta mancata convivenza e decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., senza ulteriori condizioni;
allegava che pagina 2 di 5 dopo qualche anno il matrimonio si deteriorava e la moglie faceva rientro in Romania facendo perdere le proprie tracce, all'udienza di fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 16.07.2024, tenutasi in data 27.11.2024, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 26.7.2024, veniva dichiarata la contumacia della resistente non costituitasi, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione della resistente e veniva sentito liberamente il ricorrente che dichiarava: “dopo il matrimonio abbiamo vissuto insieme un anno e mezzo ma lei mi ha detto che l'Italia non le piaceva e che voleva andare in Austria. Quindi è andata via di casa e non l'ho più vista. L'ho sentita per qualche mese, ma poi non ho avuto più notizie”. Il Presidente relatore autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e dava atto che da quella data cessava il regime patrimoniale della comunione legale ai sensi dell'art. 191
c.c. mandando la cancelleria a comunicare all'Ufficiale di Stato Civile il provvedimento ai fini della annotazione nell'atto di matrimonio. Non assumeva ulteriori provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, precisate dal ricorrente le conclusioni come in epigrafe trascritte, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva nelle domande svolte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione, con sentenza n. 10479/2024 resa dal Tribunale di Milano in data 27.11.2024, pubblicata il
04.12.2024 e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 04.07.2025, è stata pronunciata la separazione dei coniugi, senza ulteriori condizioni e, con ordinanza in pari data, la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio vista la domanda cumulata di divorzio, con udienza fissata per il giorno 04.12.2025, sostituita l'udienza con il deposito di note scritte con termine fissato sempre per il 04.12.2025, precisate dal ricorrente le conclusioni nel termine concesso, come trascritte in epigrafe, con ordinanza in resa in pari data la causa era nuovamente rimessa al collegio per la decisione sulla domanda divorzile, la causa era discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 10.12.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile allo status
pagina 3 di 5 Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia il ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza n. 10479/2024 resa dal Tribunale di Milano in data
27.11.2024, pubblicata il 04.12.2024.
L'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione è stata tenuta in data
27.11.2024, pertanto la domanda di divorzio, insistita con il deposito di note scritte nel termine del
04.12.2025 è procedibile, atteso che lo stato separativo si è protratto tra le parti per il periodo annuale previsto dalla legge.
Ricorrono quindi gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in SESTO SAN OV (MI) in data
[...] Controparte_1
15/04/2008 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di SESTO SAN OV nell'anno 2008, atto n. 44, Parte I,
pagina 4 di 5 2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di SESTO SAN
OV (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Nulla sulle spese.
Milano 10/12/2025
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.Giuseppe Gennari Giudice dott.Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 21.06.2024, rimessa al Collegio alla udienza del 04.12.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 10.12.2025 promossa
DA
c.f. nato in [...] il Parte_1 C.F._1
26/03/1978, rappresentato e difeso dall' avv. BELTRAMINI FEDERICA con studio in VIA
ARCHIMEDE, 16 20129 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti, ammesso al Patrocinio a spese dello Stato con delibera del 06/06/2024 (N. 2024/3818)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata in [...] il [...], già Controparte_1 C.F._2 residente nel comune di Casal Bottano ed Uniti (CR) attualmente CP_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 19.07.2024
pagina 1 di 5 OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
NEL MERITO: si chiede la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile che i coniugi hanno contratto il 15/4/2008 in Sesto S. Giovanni (Mi) - trascritto nei Registri dello stato civile del comune di
Sesto San Giovanni – Mi- al n. 44 - Parte 1 anno 2008 (doc. 4 Atto integrale di matrimonio agli atti), confermando la pronuncia di scioglimento della comunione legale e mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni (Mi) alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati, come già avviene, con scioglimento della comunione legale dei beni e obbligo di mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare, ove credano, la propria residenza;
2. Il Signor dà atto di provvedere al proprio mantenimento e Parte_1 di non avere alcun bene in comune con la RA;
Controparte_1
3. Emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario connesso e preordinato alla richiamata pronuncia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in SESTO SAN OV (MI) il 15/04/2008 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di SESTO SAN OV (MI) nell'anno 2008, atto n. 44, Parte I, dal matrimonio non sono nati figli, con ricorso depositato in data 21.06.2024 il chiedeva la separazione personale Parte_1 dei coniugi e, nella continua e ininterrotta mancata convivenza e decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., senza ulteriori condizioni;
allegava che pagina 2 di 5 dopo qualche anno il matrimonio si deteriorava e la moglie faceva rientro in Romania facendo perdere le proprie tracce, all'udienza di fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 16.07.2024, tenutasi in data 27.11.2024, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 26.7.2024, veniva dichiarata la contumacia della resistente non costituitasi, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione della resistente e veniva sentito liberamente il ricorrente che dichiarava: “dopo il matrimonio abbiamo vissuto insieme un anno e mezzo ma lei mi ha detto che l'Italia non le piaceva e che voleva andare in Austria. Quindi è andata via di casa e non l'ho più vista. L'ho sentita per qualche mese, ma poi non ho avuto più notizie”. Il Presidente relatore autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e dava atto che da quella data cessava il regime patrimoniale della comunione legale ai sensi dell'art. 191
c.c. mandando la cancelleria a comunicare all'Ufficiale di Stato Civile il provvedimento ai fini della annotazione nell'atto di matrimonio. Non assumeva ulteriori provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, precisate dal ricorrente le conclusioni come in epigrafe trascritte, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva nelle domande svolte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione, con sentenza n. 10479/2024 resa dal Tribunale di Milano in data 27.11.2024, pubblicata il
04.12.2024 e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 04.07.2025, è stata pronunciata la separazione dei coniugi, senza ulteriori condizioni e, con ordinanza in pari data, la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio vista la domanda cumulata di divorzio, con udienza fissata per il giorno 04.12.2025, sostituita l'udienza con il deposito di note scritte con termine fissato sempre per il 04.12.2025, precisate dal ricorrente le conclusioni nel termine concesso, come trascritte in epigrafe, con ordinanza in resa in pari data la causa era nuovamente rimessa al collegio per la decisione sulla domanda divorzile, la causa era discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 10.12.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile allo status
pagina 3 di 5 Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia il ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza n. 10479/2024 resa dal Tribunale di Milano in data
27.11.2024, pubblicata il 04.12.2024.
L'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione è stata tenuta in data
27.11.2024, pertanto la domanda di divorzio, insistita con il deposito di note scritte nel termine del
04.12.2025 è procedibile, atteso che lo stato separativo si è protratto tra le parti per il periodo annuale previsto dalla legge.
Ricorrono quindi gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in SESTO SAN OV (MI) in data
[...] Controparte_1
15/04/2008 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di SESTO SAN OV nell'anno 2008, atto n. 44, Parte I,
pagina 4 di 5 2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di SESTO SAN
OV (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Nulla sulle spese.
Milano 10/12/2025
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
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