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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 10/11/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1383 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata in [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. RICCIARDI RAFFAELLA;
matrimonio celebrato in CE il 09/01/1971 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA 1 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto impegnandosi sempre fattivamente a mantenere buoni rapporti tra loro ed a collaborare per supportare il figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, padre di due figli, nonché a mantenere buoni rapporti con le loro rispettive famiglie di origine;
2. La sig.ra continuerà ad abitare presso la casa coniugale sita in Parte_1
Cesenatico (FC), Viale Genesio Marconi n.15, int. 3;
3. Il Sig. si trasferirà in altro immobile in Cesenatico (FC) in Controparte_1 locazione;
4. Il sig. si impegna a prelevare dalla casa coniugale i suoi effetti Controparte_1 personali e alcuni beni mobili di suo interesse, entro e non oltre la data del 30 settembre 2025, e si impegna a trasferire la propria residenza altrove, entro e non oltre 3 mesi dalla sentenza di separazione, con l'obbligo di comunicare la nuova residenza e/o domicilio;
5. I coniugi al fine di dare assetto definitivo ad ogni questione traente origine dal loro matrimonio e di non avere altri rapporti economici da decidersi all'interno del presente giudizio, quale elemento funzionale al bonario componimento della crisi coniugale, intendono procedere al trasferimento della piena proprietà della casa familiare, sito in Comune di Cesenatico (FC), Viale Ginesio Marconi n.15, int. 3 esattamente descritto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cesenatico, Categoria C/6: Foglio 9, sub. 4, e Categoria A/3: Foglio 9, sub. 10, Viale Ginesio Marconi n.15, come risulta dalla visura del Catasto fabbricati – immobile già in comproprietà tra i coniugi in regime di comunione dei beni. I ricorrenti precisano e riconoscono, in via reciproca, che tale trasferimento costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione consensuale della crisi coniugale.
6. Il Sig. pertanto, si obbliga a cedere e trasferire alla moglie Controparte_1
che, a tale titolo, accetta e si obbliga ad acquistare, tutti i diritti Parte_1 sulla proprietà del predetto fabbricato casa coniugale. I coniugi addiverranno pertanto a formalizzare, quanto prima possibile, il trasferimento della proprietà dell'abitazione familiare avanti al Notaio che la sig.ra si riserva di indicare e con oneri a carico di quest'ultima Parte_1 divenendone così unica proprietaria.
7. I coniugi dichiarano di aver definito prima d'ora in via bonaria tutte le diverse questioni economiche tra loro pendenti e di essersi intestatari ciascuno un proprio conto corrente revocando le deleghe reciproche in essere;
2 8. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento in favore della moglie un assegno mensile di €.150,00 somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT come per legge, da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese alle coordinate che verranno fornite;
9. I coniugi, che sono in regime di comunione dei beni, dichiarano che ogni questione di carattere patrimoniale è stato tra loro definita;
10. I coniugi non sono proprietari di beni mobili registrati;
11. I ricorrenti si impegnano, sin d'ora, a darsi reciproco consenso per eventuali espatri, nonché, a sottoscrivere ogni documento ad hoc richiesto dalle autorità competenti, anche per quanto eventualmente dovesse concernere l'autorizzazione all'espatrio;
12. I ricorrenti s'impegnano a rispettare le condizioni contenute nel presente ricorso con decorrenza dalla sottoscrizione dello stesso.
13. Le spese legali della presente procedura sono a carico dei coniugi in parti uguali.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CE (anno 1971, N. 2, Parte 2, S -).
Forlì, 10/11/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
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Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata in [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. RICCIARDI RAFFAELLA;
matrimonio celebrato in CE il 09/01/1971 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA 1 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto impegnandosi sempre fattivamente a mantenere buoni rapporti tra loro ed a collaborare per supportare il figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, padre di due figli, nonché a mantenere buoni rapporti con le loro rispettive famiglie di origine;
2. La sig.ra continuerà ad abitare presso la casa coniugale sita in Parte_1
Cesenatico (FC), Viale Genesio Marconi n.15, int. 3;
3. Il Sig. si trasferirà in altro immobile in Cesenatico (FC) in Controparte_1 locazione;
4. Il sig. si impegna a prelevare dalla casa coniugale i suoi effetti Controparte_1 personali e alcuni beni mobili di suo interesse, entro e non oltre la data del 30 settembre 2025, e si impegna a trasferire la propria residenza altrove, entro e non oltre 3 mesi dalla sentenza di separazione, con l'obbligo di comunicare la nuova residenza e/o domicilio;
5. I coniugi al fine di dare assetto definitivo ad ogni questione traente origine dal loro matrimonio e di non avere altri rapporti economici da decidersi all'interno del presente giudizio, quale elemento funzionale al bonario componimento della crisi coniugale, intendono procedere al trasferimento della piena proprietà della casa familiare, sito in Comune di Cesenatico (FC), Viale Ginesio Marconi n.15, int. 3 esattamente descritto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cesenatico, Categoria C/6: Foglio 9, sub. 4, e Categoria A/3: Foglio 9, sub. 10, Viale Ginesio Marconi n.15, come risulta dalla visura del Catasto fabbricati – immobile già in comproprietà tra i coniugi in regime di comunione dei beni. I ricorrenti precisano e riconoscono, in via reciproca, che tale trasferimento costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione consensuale della crisi coniugale.
6. Il Sig. pertanto, si obbliga a cedere e trasferire alla moglie Controparte_1
che, a tale titolo, accetta e si obbliga ad acquistare, tutti i diritti Parte_1 sulla proprietà del predetto fabbricato casa coniugale. I coniugi addiverranno pertanto a formalizzare, quanto prima possibile, il trasferimento della proprietà dell'abitazione familiare avanti al Notaio che la sig.ra si riserva di indicare e con oneri a carico di quest'ultima Parte_1 divenendone così unica proprietaria.
7. I coniugi dichiarano di aver definito prima d'ora in via bonaria tutte le diverse questioni economiche tra loro pendenti e di essersi intestatari ciascuno un proprio conto corrente revocando le deleghe reciproche in essere;
2 8. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento in favore della moglie un assegno mensile di €.150,00 somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT come per legge, da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese alle coordinate che verranno fornite;
9. I coniugi, che sono in regime di comunione dei beni, dichiarano che ogni questione di carattere patrimoniale è stato tra loro definita;
10. I coniugi non sono proprietari di beni mobili registrati;
11. I ricorrenti si impegnano, sin d'ora, a darsi reciproco consenso per eventuali espatri, nonché, a sottoscrivere ogni documento ad hoc richiesto dalle autorità competenti, anche per quanto eventualmente dovesse concernere l'autorizzazione all'espatrio;
12. I ricorrenti s'impegnano a rispettare le condizioni contenute nel presente ricorso con decorrenza dalla sottoscrizione dello stesso.
13. Le spese legali della presente procedura sono a carico dei coniugi in parti uguali.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CE (anno 1971, N. 2, Parte 2, S -).
Forlì, 10/11/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
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