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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/10/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1819/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 1819/2019
promossa da:
in proprio e quale erede di Parte_1 Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Luigi Parenti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE ATTRICE in riassunzione
contro
e entrambi elettivamente domiciliati in Controparte_1 Controparte_2
Viareggio (LU) presso lo studio dell'Avv. Roberto Orlandi, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE CONVENUTA in riassunzione
e quale curatore dell'eredità giacente di . Controparte_3 Persona_2
CONVENUTO in riassunzione, contumace CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita affinché, contrariis reiectis, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 15955/2019 e delle statuizioni ivi indicate, -) accertare, riconoscere e dichiarare l'esistenza di una servitù di passo per destinazione del padre di famiglia a favore dell'immobile di quale erede Parte_1
universale della de cuius , posto in Viareggio Fraz. Torre Del Lago Persona_1
Viale Marconi 209 e gravante sull'immobile di proprietà dei signori e Controparte_1
posto in Comune di Viareggio, Fraz. Torre del Lago Viale Marconi Controparte_2
213; -) condannare gli appellanti a sgomberare il “passetto” da tutto quanto possa ostacolare il pacifico esercizio della servitù di passo e a far cessare ex art. 1079 c.c. eventuali impedimenti e turbative, ordinando la consegna alla parte istante della chiave della porta da cui si accede al “passetto”; -) inoltre, condannare gli appellati al risarcimento dei danni patiti dall'appellante per il mancato utilizzo del “passetto” determinando il relativo importo secondo giustizia con gli interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione all'effettivo saldo;
-) e cioè come da conclusioni dei precedenti scritti difensivi e dell'atto di appello, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di conseguenza, riconoscere l'ammissibilità delle richieste già formulate e delle risultanze istruttorie raccolte in tutti i precedenti giudizio, che si intendano per integralmente trascritte e riportate. Rigettata ogni avversa richiesta, deduzione e conclusione della controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto anche per le motivazioni di cui al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con
l'allegata ordinanza n. 15955/2019 cui integralmente ci si riporta. Con vittoria di spese e compensi professionali dei vari gradi del giudizio di merito (sia di primo grado sia di appello sia dell'odierno in riassunzione) nonché dei compensi del giudizio per cassazione in favore dell'odierno istante, come disposto dalla citata pronuncia della Suprema Corte, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge, e oltre oneri accessori di legge”.
Per la parte convenuta in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, rigettare la domanda del sig. Parte_1
quale erede universale della de cuius in quanto
[...] Persona_1
infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa. In denegata ipotesi qualora dovesse accolta la domanda attrice, condannare il sig. come in atti Controparte_3
rappresentato, a corrispondere ai signori e la Controparte_1 Controparte_2
2 somma di € 20.000,00 o quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di determinare anche in via equitativa a titolo di riduzione del prezzo per avere il sig. venduto un bene diverso da quanto promesso, in quanto gravato di un diritto CP_3
reale altrui non dichiarato all'atto del contratto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi del giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) Preliminarmente ad ogni valutazione sul merito della presente causa è opportuno procedere ad una ricostruzione prettamente storica dello sviluppo della stessa.
1.1) Il momento iniziale del contenzioso in oggetto è individuabile nella proposizione, nell'aprile del 2007, da parte della sig.ra delle Persona_1
domande: a) di accertamento dell'esistenza di una servitù di passo a favore del proprio fondo ed a carico della proprietà dei sigg.ri e con Controparte_1 Controparte_2
riferimento a beni immobili siti a Viareggio (LU), fraz. Torre del Lago, e b) di risarcimento danni per la preclusione all'esercizio di tale servitù.
1.1.1) A sostegno di tali domande, la sig.ra aveva addotto che: Per_1
• gli immobili in questione costituivano in origine un'unica proprietà, pervenuta alla stessa a titolo di successione nei confronti del de cuius ; Per_1 Persona_3
• con contratto del 18.2.1999, la aveva venduto a tale sig. Per_1 Controparte_3
l'immobile sito in via Marconi n. 213 (nella località sopra indicata), riservandosi un diritto di passaggio pedonale su un “passetto coperto”, largo 90 cm, al fine di accedere alla propria residua parte di fondo;
• il aveva poi venduto tale bene ai sigg.ri e che già CP_3 CP_1 CP_2 risiedevano nell'immobile quali conduttori;
• nonostante i sigg.ri e fossero a conoscenza della servitù di passo ed CP_1 CP_2
avessero proprio per tale motivo consegnato alla sig.ra le chiavi per Per_1 accedere al “passetto” in questione, gli stessi avevano poi cambiato la serratura della porta di accesso ed avevano occupato con biciclette, motorini ed altri oggetti il passetto in oggetto.
1.1.1.1) La sig.ra aveva quindi chiesto: “1) Piaccia al Tribunale accertare Per_1
e riconoscere l'esistenza della servitù di passo a favore dell'immobile della sig.ra Per_1
e gravante sull'immobile dei signori e e far cessare gli eventuali CP_1 CP_2
impedimenti e turbative ex art. 1079 c.c.; 2) condannare i convenuti a sgombrare immediatamente il passetto di cui sopra e alla rimessione delle cose in pristino;
3) condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti dall'istante per mancata
3 utilizzazione del passetto per le causali di cui in premessa e pertanto pagare la somma che il Tribunale riterrà di quantificare secondo giustizia con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione alla data di effettivo saldo”.
1.1.2) Nella causa così instaurata si erano costituiti i sigg.ri e CP_1 CP_2
contestando quanto dedotto da controparte ed in particolare deducendo che:
o al momento dell'acquisto dell'immobile non era stata loro in alcun modo comunicata l'esistenza della servitù in questione, né era fatta menzione della stessa nel contratto di compravendita stipulato con il sig. né infine l'esistenza CP_3
di tale servitù era stata riscontrata dai tecnici incaricati di effettuare le dovute verifiche ipocatastali (il Notaio rogante, dott. ed il geometra;
Per_4 Per_5
o i sigg.ri avevano preso in locazione l'immobile nel maggio del 1999, CP_4
trovando il passetto (in realtà uno stretto corridoio di collegamento tra via Marconi ed il cortile della propria abitazione) chiuso e detenendone sempre le chiavi, mentre la sig.ra (cui la chiave di accesso non era mai stata consegnata) Per_1
non aveva mai contestato alcunché;
o in ogni caso, il sig. doveva essere chiamato in causa, per eventualmente CP_3
essere condannato a pagare la differenza di prezzo corrispondente al minor valore dell'immobile derivante, in denegata ipotesi, dall'accoglimento delle domande della sig.ra Per_1
1.1.2.1) Sulla scorta di tali rilievi, i predetti convenuti avevano chiesto: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare autorizzare la chiamata in causa ex art.269 c.p.c. Del signor fissando all'uopo, la data dell'udienza Controparte_3
di prima comparizione con rispetto dell'art. 163 c.p.c. Mandandosi alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite;
nel merito rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
in denegata ipotesi qualora dovesse essere accolta la domanda attrice, condannare il sig. a Controparte_3 corrispondere ai signori e la somma di € Controparte_1 Controparte_2
20.000,00 o quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di determinare anche in via equitativa a titolo di riduzione del prezzo per avere il sig. venduto un bene CP_3
diverso da quanto promesso, in quanto gravato da un diritto reale altrui non dichiarato all'atto del contratto. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
1.1.3) Nella contumacia del il Tribunale di Lucca aveva infine ritenuto CP_3
(con sentenza n. 189/2012, resa in data 24.4.2012) che:
− le prove orali espletate erano sostanzialmente prive di rilievo ai fini della decisione, attenendo pressoché esclusivamente all'esercizio del passaggio sull'area in questione ed alla sussistenza o meno di impedimenti a tale passaggio, e non
4 avendo quindi incidenza sulle questioni concernenti la costituzione del diritto di servitù e la sua trascrizione (onde renderlo opponibile ai convenuti);
− nell'atto di compravendita con cui la sig.ra aveva ceduto l'immobile al Per_1
era indicato che, nella vendita, era compreso un “passetto...gravato da CP_3
servitù di passo pedonale a favore della parte venditrice per accedere alla sua restante proprietà confinante sul lato di levante”;
− anche volendo ritenere che con tale previsione fosse stato costituito un diritto di servitù (pur non essendo indicato il fondo dominante) non poteva trascurarsi il fatto che la stessa formula descrittiva era stata utilizzata nel quadro D della nota di trascrizione dell'atto, rilevando come il tenore della nota non consentisse l'opponibilità a terzi della servitù invocata dall'attrice: ciò in quanto l'indicazione era contenuta, appunto, nel solo quadro D e non anche in apposita nota, con tutti gli elementi identificativi della servitù, ed era appunto priva di riferimenti idoenei ad individuare il fondo dominante (in tal senso non conformandosi ai requisiti che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità riteneva necessari onde consentire l'opponibilità a terzi del vincolo gravante sul bene venduto);
− nel contratto con cui il sig. aveva venduto il bene ai sigg.ri e CP_3 CP_1
non era fatta menzione specifica di tale servitù, essendo presente solo un CP_2 generico riferimento alle “servitù attive e passive eventuali” gravanti sull'immobile, e dunque una formula di mero stile non idonea a soddisfare le esigenze informative ritenute necessarie anche in questo caso dalla Suprema Corte.
1.1.3.1) Sulla base di tali rilievi, il Tribunale di Lucca aveva così statuito:
“1)rigetta le domande proposte da nei confronti di Persona_1 [...]
e;
2) condanna l'attrice alla refusione in favore dei CP_1 Controparte_2
convenuti di 2/3 delle spese processuali, compensato il residuo terzo, spese liquidate per
l'intero in euro 7.500,00 oltre IVA e CAP”.
1.2) Nei confronti di tale sentenza aveva quindi proposto appello la sig.ra Per_1
1.2.1) Tale gravame era stato affidato ai seguenti rilievi:
− il Notaio (che aveva rogato l'atto di compravendita tra la ed il Per_6 Per_1
aveva correttamente utilizzato, nell'effettuare la trascrizione, il quadro CP_3
D, in quanto si trattava di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia e non aveva quindi necessità di pubblicità costitutiva come le servitù contrattuali;
− i sigg.ri erano a conoscenza della servitù e le prove espletate (in CP_4
realtà utili) aveva dimostrato come la sig.ra avesse fatto uso del passaggio Per_1
in questione;
5 − sussistevano tutti gli elementi richiesti dall'art. 1062 c.c., ovvero: 1) la proprietà originaria dei fondi in capo ad un unico proprietario, con un passetto di collegamento tra gli stessi;
2) la persistenza della situazione al momento della cessazione dell'appartenenza dei fondi al medesimo proprietario;
3) l'esistenza di opere visibili attestanti l'asservimento (in questo caso, un cancello posto sul passetto); 4) l'inesistenza di una contraria volontà rispetto al mantenimento della servitù.
1.2.1.1) In base a tali motivi, la sig.ra aveva chiesto: “Voglia l'Ecc.ma Per_1
Corte di Appello di Firenze 1) accertare e riconoscere l'esistenza di una servitù di passo per destinazione del padre di famiglia a favore dell'immobile della signora
[...]
posto in Viareggio, frazione Torre del Lago viale Marconi n. 209 e Persona_1 gravante sull'immobile di proprietà dei sig.ri e Controparte_1 Controparte_2
posto in Comune di Viareggio, frazione Torre del Lago, viale Marconi n. 213; 2) voglia condannare gli appellati a sgomberare il “passetto” da tutto quanto possa ostacolare il pacifico esercizio della servitù di passo e a far cessare ex art. 1079 c.c. eventuali impedimenti e turbative, ordinando la consegna alla signora della chiave della Per_1 porta da cui si accede al “passetto”; 3) voglia inoltre condannare gli appellati al risarcimento dei danni patiti dall'appellante per il mancato utilizzo del “passetto” determinando il relativo importo secondo giustizia con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione all'effettivo saldo;
4) voglia condannare gli appellati al pagamento delle spese di giustizia e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
1.2.2) I sigg.ri e si erano quindi costituiti in sede di gravame ed CP_1 CP_2
avevano contestato in radice la fondatezza dell'appello, eccependone preliminarmente l'inammissibilità e rilevandone l'infondatezza in merito, evidenziando come la sig.ra non avesse mai addotto, in prime cure, che la servitù oggetto di domanda fosse Per_1
stata costituita per destinazione del padre di famiglia.
1.2.2.1) Su tali basi, i predetti appellati avevano chiesto: “Voglia l'Ecc. ma Corte
d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, - respingere l'atto di appello proposto dalla sig.ra in primis perché inammissibile ex art 342 Persona_1
CpC e nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa. -
In denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, si chiede che il sig. sia Controparte_3
condannato a corrispondere ai sig.ri e la somma Controparte_1 Controparte_2
di euro 20.000,00 (euro ventimila/00) o quella maggiore o minore somma che il giudice riterrà di determinare anche in via equitativa a titolo di riduzione del prezzo per avere il sig. venduto un bene diverso da quanto promesso, in quanto gravato da un CP_3
6 diritto reale altrui non dichiarato all'atto del contratto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
1.2.3) Nella contumacia del curatore dell'eredità giacente di Controparte_3
(medio tempore nominato) la Corte d'Appello aveva infine reso la sentenza n. 1793/2014, con cui era stato ritenuto che:
− la aveva addotto, in prime cure, di essersi riservata la servitù di passo al Per_1 momento della vendita dell'immobile al senza operare alcun riferimento CP_3
alla costituzione della servitù in questione per destinazione del padre di famiglia e dunque adducendo unicamente un titolo contrattuale a fondamento della propria domanda;
− non erano mosse censure di sorta alla sentenza impugnata, essendosi la parte limitata alla proposizione di una nuova domanda, da ritenersi dunque inammissibile.
1.2.3.1) Su tali basi la Corte d'Appello aveva respinto il gravame e condannato la alla refusione delle spese di lite. Per_1
1.3) Nei confronti di tale sentenza aveva proposto ricorso per cassazione il sig.
, quale figlio ed unico erede della sig.ra (nel Parte_1 Per_1
frattempo deceduta).
1.3.1) A sostegno di tale impugnazione era stato addotto che:
− la sentenza impugnata era nulla, per difetto di motivazione, non essendo indicato sulla scorta di quali rilievi si fosse ritenuto che la domanda di accertamento dell'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia dovesse considerarsi domanda diversa (senza qualificarla come “nuova”);
− il riferimento alla destinazione del padre di famiglia, quale fonte genetica della servitù, rappresentava unicamente una specificazione del thema decidendum, soprattutto in considerazione del fatto che si era in presenza di diritto autodeterminato;
− la sentenza impugnata aveva completamente omesso di prendere in considerazione le risultanze istruttorie.
1.3.2) I sigg.ri e si erano opposti all'accoglimento del ricorso, CP_1 CP_2
chiedendone la reiezione.
1.3.3) La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15955/2019, del 29.3.2019, aveva poi accolto il ricorso, rilevando che:
− “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alla categoria dei diritti "autodeterminati", ai fini della precisazione della "causa petendi" non è necessaria la corretta indicazione delle norme applicabili al caso e
7 dei relativi istituti giuridici, essendo invece sufficiente la chiara indicazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, sicchè sussiste "mutatio libelli" vietata in appello solo quando all'iniziale domanda si sostituisca una pretesa intrinsecamente diversa, sulla quale sia del tutto mancato, in primo grado, il contraddittorio. In particolare, per quanto riguarda la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la "causa petendi" si identifica con il diritto stesso e non, come nei diritti di credito, con il titolo che ne costituisce la fonte, la cui deduzione, necessaria ai soli fini della prova, non ha la funzione di specificazione della domanda (v. tra le tante Sez. 2, Sentenza n. 26973 del 07/12/2005 Rv. 586084; Sez.
2, Sentenza n. 6504 del 30/11/1988 Rv. 460823; Sez. 2, Sentenza n. 7074 del
22/06/1995 Rv. 493018 e ancora, Sez. 2, Sentenza n. 16684 del 2014 in motivazione;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11331 del 2013 anch'essa in motivazione);”;
− “nel caso in esame la Corte d'Appello, discostandosi apertamente da tale principio, ha ritenuto nuova e quindi inammissibile in appello la deduzione della servitù per destinazione del padre di famiglia sol perché in primo grado era stata dedotta l'esistenza di una servitù costituita su base contrattuale”;
− “ritenuto pertanto, in presenza dell'evidente errore di diritto, inevitabile la cassazione della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di
Firenze perché, sulla scorta del citato principio, proceda all'esame del motivo di gravame con cui si deduce la sussistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia”.
1.3.3.1) Sulla scorta di tali rilievi, la Corte di Cassazione aveva emesso il seguente dispositivo: “la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i rimanenti;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze”.
2) All'esito della predetta pronuncia della Corte di Cassazione, il sig. ha Pt_1 riassunto il giudizio, ex art. 392 c.p.c., avanti all'intestata Corte d'Appello, ripercorrendo lo sviluppo della causa ed in particolare evidenziando che:
− sussistevano tutti i presupposti per poter ritenere esistente la servitù per destinazione del padre di famiglia invocata da parte della e, poi, dallo Per_1
stesso , come risultava dagli atti di causa e dalle prove assunte;
Pt_1
− lo stato dei luoghi, in particolare, attestava tale servitù, in considerazione: a) della presenza di un cancello di accesso al passetto in questione;
b) del fatto che gli scarichi fognari di entrambe le proprietà convergevano alla fine del passetto e poi proseguivano sotto il passetto stesso, fino a raggiungere la fognatura comunale;
8 − la riconduzione della fattispecie all'art. 1062 c.c. confortava il giudizio sulla bontà della trascrizione effettuata utilizzando unicamente il quadro D della nota, non essendo necessaria alcuna forma di pubblicità costitutiva, come era invece necessario per le servitù contrattuali ex art. 2643 c.c.
2.1) il sig. ha quindi concluso nei termini indicati in epigrafe. Pt_1
3) Il contraddittorio si è radicato con la costituzione dei sigg.ri e che, CP_1 CP_2 nel contestare le domande di controparte, hanno ribadito che in prime cure l'attrice aveva sempre ed unicamente fatto riferimento ad una servitù costituita per contratto, omettendo quindi di fornire la dimostrazione dell'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia: le prove espletate in prime cure erano quindi del tutto ininfluenti al fine della dimostrazione di una servitù di tale ultimo tipo, non concernendo il carattere apparente o meno della servitù, o quale fosse lo stato di fatto al momento della vendita dei beni, quando erano state realizzate le opere in questione e quale ne fosse la funzione.
3.1) In base a ciò, i sigg.ri e hanno concluso come ricordato in CP_1 CP_2
epigrafe.
4) Il curatore dell'eredità giacente di sig. , non si Controparte_3 Persona_2
è costituto nel presente giudizio di rinvio, dovendosene quindi dichiarare la contumacia.
5) Ciò premesso, occorre rilevare come l'oggetto del presente giudizio risulti perimetrato dal contenuto del rinvio disposto dalla Suprema Corte nella predetta ordinanza n. 15955/2019, del 29.3.2019.
In tale contesto, infatti, la Corte di Cassazione ha espressamente limitato l'oggetto in questione “...all'esame del motivo di gravame con cui si deduce la sussistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia”, con assorbimento dunque di ogni altra questione.
6) Avendo a riferimento l'oggetto (esclusivo) dell'accertamento da compiere nella presente sede, occorre immediatamente rilevare come il motivo di gravame (così definito dalla stessa Corte di Cassazione) concernente la sussistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia sia infondato e debba essere respinto.
6.1) In proposito occorre anzitutto ricordare come la sig.ra non abbia Per_1
operato, in prime cure, specifiche allegazioni a sostegno della possibilità di sussunzione della servitù di passo, da lei invocata, nella categoria della servitù per destinazione del padre di famiglia.
In effetti, la lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio in primo grado consente agevolmente di evincere come le domande (di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio e di risarcimento danni) avanzate dalla sig.ra abbiano avuto a Per_1
9 riferimento, unicamente, una servitù volontaria, costituita mediante previsione della stessa nel contratto di compravendita del 18.2.1999.
Ciò, all'evidenza, non incide sull'ammissibilità del motivo di gravame in analisi
(ormai definitivamente accertata dalla Suprema Corte).
Il fatto che la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù integri gli estremi di una domanda autodeterminata, sì che la proposizione della stessa “copre” tutti i possibili modi di costituzione della servitù medesima, non elide tuttavia l'onere della parte di procedere (dapprima) alle allegazioni in fatto e diritto prodromiche all'accoglimento dei vari possibili modi di costituzione della servitù stessa, eventualmente distinti rispetto a quello prospettato quale fonte costitutiva primaria della servitù invocata, e (poi) di fornire dimostrazione della fondatezza di tali allegazioni.
6.1.1) In tale prospettiva deve dunque rilevarsi come la sig.ra abbia Per_1 operato, nell'atto di citazione dell'aprile 2007, solo due allegazioni che, in senso lato, possono trovare addentellati con la configurazione della servitù oggetto di causa nei termini di una servitù per destinazione del padre di famiglia.
Tali allegazioni sono:
a) quella per cui i beni immobili oggetto di causa inizialmente facevano parte di
“un'unica proprietà”;
b) quella concernente l'esistenza di una porta di accesso al passetto in oggetto, desumibile dai rilievi per cui:
→ i sigg.ri e avevano consegnato alla “successivamente al CP_1 CP_2 Per_1 contratto di compravendita...una chiave del passetto a comune”;
→ successivamente, stante l'occupazione del passetto in questione da parte dei sigg.ri e (mediante allocazione sullo stesso di biciclette, motorini e altro), la CP_1 CP_2 sig.ra aveva provato “ad aprire la porta del passetto” con la chiave Per_1
predetta, senza riuscirvi;
→ i sigg.ri e avevano cambiato “la serratura della porta del passetto”. CP_1 CP_2
Nessuna ulteriore allegazione valorizzabile nell'ottica sopra descritta risulta ravvisabile nel contesto della prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c., mentre i mezzi di prova oggetto delle istanze istruttorie formulate nella seconda memoria dimessa dall'attrice ai sensi di tale norma risultano attenere alle medesime circostanze allegate in atto di citazione.
6.1.2) Dunque, in definitiva, ponendosi sul piano delle allegazioni della parte suscettibili di essere prese in considerazione al fine della configurabilità di una servitù per destinazione del padre di famiglia sono quelle per cui: a) i fondi oggetto di causa facevano originariamente parte della medesima proprietà e b) sul passetto in questione c'è una porta
10 (che la documentazione fotografica in atti consente poi di individuare in un cancelletto di legno a bande verticali).
6.1.3) Tali allegazioni non appaiono, già in astratto, suscettibili di condurre alla ravvisabilità di una servitù per destinazione del padre di famiglia.
Il nucleo strutturale della modalità di costituzione di una tale servitù è dato dal fatto (indicato dall'art. 1062 c.c.) che l'originario proprietario dei fondi, poi oggetto di divisione, abbia “posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”.
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha avuto modo di precisare che “La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere
o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla”
(così, da ultimo, Cass. 4646 del 21.2.2024).
Il primo rilievo che occorre dunque effettuare è quello per cui la sig.ra Per_1
non risulta aver mai allegato che:
− il cancello predetto (unica opera visibile menzionata ab origine dalla era Per_1
già esistente al momento della separazione dei fondi in questione;
− il cancello stesso era stato realizzato dall'originario proprietario dei fondi, quando essi costituivano un'unica proprietà.
Già tale assenza di allegazioni non consente di ritenere integrato, sempre rimanendo sul piano delle allegazioni (e quindi a monte del piano del riscontro istruttorio delle stesse), il primo e fondamentale dato di struttura della modalità di costituzione della servitù in oggetto, rappresentato dall'esistenza, al momento della separazione dei fondi, di opere e segni “manifesti ed inequivoci” attestanti una relazione di subordinazione o di servizio, dal contenuto corrispondente a quello di una servitù.
Non constando, neppure a livello di allegazione, quando e chi ebbe a realizzare il cancello, risulta già in radice non suscettibile di essere ravvisata nel caso di specie una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia.
E ciò anche in considerazione del fatto che proprio una delle allegazioni della sig.ra si pone in distonia con la stessa possibilità di concludere che il cancello Per_1
fosse esistente al momento della separazione dei fondi.
Come visto, infatti, la sig.ra ebbe ad allegare che la chiave del cancello le Per_1
fosse stata consegnata dai sigg.ri e (anzi, per il vero, dalla sola sig.ra CP_1 CP_2 CP_2
“successivamente alla compravendita” (si intende, quella con cui gli stessi sigg.ri e CP_1
avevano acquistato il bene dal nel 2003). CP_2 CP_3
11 Ciò si pone, come detto, in contrasto con una ricostruzione storica che allochi la realizzazione del cancello ad un momento antecedente alla separazione dei fondi
(avvenuta al momento della vendita del bene dalla al nel 1999) dal Per_1 CP_3
momento che, se il cancello fosse già stato realizzato a tale momento, non è chiaro (né in alcun modo spiegato dalla : Per_1
→ per quale motivo la stessa non fosse già in possesso delle chiavi del Per_1
cancello stesso e ne avesse invece dovuto attendere la consegna da parte della sig.ra dopo il 2003 e quindi oltre quattro anni dopo aver venduto il fondo al CP_2
CP_3
→ in quale modo tali chiavi fossero nella disponibilità esclusivamente dei sigg.ri e e chi le avesse consegnate a costoro. CP_1 CP_2
Tali incongruenze, in assenza di spiegazioni di sorta, trovano in effetti plausibile motivazione solo laddove si ritenga che il cancello sia stato apposto dopo la separazione dei fondi e, cioè, dopo la vendita da parte della al senza che le chiavi Per_1 CP_3
dello stesso fossero mai state consegnate alla (sino a quando lo ebbe a fare la Per_1
. CP_2
6.2) Le considerazioni che precedono determinano dunque la reiezione del gravame, nei termini in cui risulta pervenuto all'analisi di questa Corte all'esito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione.
7) Per quanto infine concerne la decisione in ordine alle spese di lite si osserva in termini generali come, nel regolamentare le spese processuali in un procedimento civile protrattosi in più gradi e fasi, i criteri ex art. 91 e ss cpc vadano applicati guardando all'esito finale della lite. Ciò, in considerazione delle caratteristiche del giudizio di rinvio - nei termini sopra ricordati - vieppiù si applica al giudizio di rinvio stesso.
7.1) In proposito si ricorda come la Corte di Cassazione abbia anche recentemente ribadito che “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (così Cass. S.U. 32906 dell'8.11.2022, seguita quindi da Cass. 9448 del
6.4.2023, per la quale “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai
12 diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite”).
Il chiaro – e condivisibile – principio indicato dalla Suprema Corte (con l'autorità della composizione a Sezioni Unite) induce dunque a ritenere che, nella prospettiva dell'esito complessivo della lite, non possa che prendersi atto della reiezione delle domande originariamente avanzate da parte attrice in prime cure.
7.2) Va peraltro ricordato come la stessa giurisprudenza di legittimità abbia altresì indicato che “Il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali” (così Cass. 3798 del 7.2.2022), con l'ulteriore precisazione per cui “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato” (cfr Cass. 15506 del 13.6.2018).
Alla stregua di quanto sin qui esposto ed in applicazione del principio della soccombenza si rileva dunque come le spese processuali sia del presente che dei precedenti gradi di giudizio, ad eccezione del primo grado (in cui le spese restano regolate come nella sentenza del Tribunale di Lucca, essendo in questa sede respinto il gravame proposto nei confronti della stessa) debbano essere poste a carico del sig. , secondo Pt_1
la liquidazione operata come in dispositivo.
7.3) Per quanto concerne i parametri alla cui stregua effettuare tale liquidazione va rilevato come l'applicazione dell'art. 5, 6° comma, del D.M. 55/2014 e successive modifiche comporta la sussunzione della presente controversia nell'alveo di quelle di valore “indeterminabile”, in particolare nello scaglione “basso” contemplato dalla previsione in questione (e cioè lo scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000), di cui alle tabelle 2, 12 e 13 allegate al predetto D.M., e, per quanto specificamente concerne il presente grado di giudizio, secondo la notula dimessa da parte dei sigg.ri e CP_1 CP_2
in quanto conforme – ed anzi inferiore – ai predetti parametri.
7.4) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di
13 versamento, da parte dell'attore in riassunzione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio instaurato da all'esito dell'ordinanza n. 15955/2019, del Parte_1
29.3.2019, della Corte di Cassazione, così statuisce:
1) dichiara la contumacia dell'eredità giacente di in persona del Curatore, Controparte_3
; Persona_2
2) respinge il gravame proposto da nei confronti della Parte_1
sentenza 189/2012 del Tribunale di Lucca;
3) condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese di lite dei pregressi gradi di giudizio, ad eccezione del primo grado CP_2
di giudizio, liquidate:
• per il secondo grado (conclusosi con la sentenza 1793/2014 della Corte d'Appello di
Firenze), in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed €
3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il giudizio avanti alla Corte di Cassazione, in complessivi € 5.513,00 per compenso, di cui € 2.336,00 per la fase di studio, € 1.969,00 per la fase introduttiva, € 1.208,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge
• per il presente giudizio, in complessivi € 9.029,80 per compenso (così aumentato del
30%, per la difesa di più parti con la stessa posizione, l'importo base di € 6.946, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria), da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre
IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'attore in riassunzione dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
14 Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 1819/2019
promossa da:
in proprio e quale erede di Parte_1 Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Luigi Parenti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE ATTRICE in riassunzione
contro
e entrambi elettivamente domiciliati in Controparte_1 Controparte_2
Viareggio (LU) presso lo studio dell'Avv. Roberto Orlandi, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE CONVENUTA in riassunzione
e quale curatore dell'eredità giacente di . Controparte_3 Persona_2
CONVENUTO in riassunzione, contumace CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita affinché, contrariis reiectis, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 15955/2019 e delle statuizioni ivi indicate, -) accertare, riconoscere e dichiarare l'esistenza di una servitù di passo per destinazione del padre di famiglia a favore dell'immobile di quale erede Parte_1
universale della de cuius , posto in Viareggio Fraz. Torre Del Lago Persona_1
Viale Marconi 209 e gravante sull'immobile di proprietà dei signori e Controparte_1
posto in Comune di Viareggio, Fraz. Torre del Lago Viale Marconi Controparte_2
213; -) condannare gli appellanti a sgomberare il “passetto” da tutto quanto possa ostacolare il pacifico esercizio della servitù di passo e a far cessare ex art. 1079 c.c. eventuali impedimenti e turbative, ordinando la consegna alla parte istante della chiave della porta da cui si accede al “passetto”; -) inoltre, condannare gli appellati al risarcimento dei danni patiti dall'appellante per il mancato utilizzo del “passetto” determinando il relativo importo secondo giustizia con gli interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione all'effettivo saldo;
-) e cioè come da conclusioni dei precedenti scritti difensivi e dell'atto di appello, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di conseguenza, riconoscere l'ammissibilità delle richieste già formulate e delle risultanze istruttorie raccolte in tutti i precedenti giudizio, che si intendano per integralmente trascritte e riportate. Rigettata ogni avversa richiesta, deduzione e conclusione della controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto anche per le motivazioni di cui al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con
l'allegata ordinanza n. 15955/2019 cui integralmente ci si riporta. Con vittoria di spese e compensi professionali dei vari gradi del giudizio di merito (sia di primo grado sia di appello sia dell'odierno in riassunzione) nonché dei compensi del giudizio per cassazione in favore dell'odierno istante, come disposto dalla citata pronuncia della Suprema Corte, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge, e oltre oneri accessori di legge”.
Per la parte convenuta in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, rigettare la domanda del sig. Parte_1
quale erede universale della de cuius in quanto
[...] Persona_1
infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa. In denegata ipotesi qualora dovesse accolta la domanda attrice, condannare il sig. come in atti Controparte_3
rappresentato, a corrispondere ai signori e la Controparte_1 Controparte_2
2 somma di € 20.000,00 o quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di determinare anche in via equitativa a titolo di riduzione del prezzo per avere il sig. venduto un bene diverso da quanto promesso, in quanto gravato di un diritto CP_3
reale altrui non dichiarato all'atto del contratto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi del giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) Preliminarmente ad ogni valutazione sul merito della presente causa è opportuno procedere ad una ricostruzione prettamente storica dello sviluppo della stessa.
1.1) Il momento iniziale del contenzioso in oggetto è individuabile nella proposizione, nell'aprile del 2007, da parte della sig.ra delle Persona_1
domande: a) di accertamento dell'esistenza di una servitù di passo a favore del proprio fondo ed a carico della proprietà dei sigg.ri e con Controparte_1 Controparte_2
riferimento a beni immobili siti a Viareggio (LU), fraz. Torre del Lago, e b) di risarcimento danni per la preclusione all'esercizio di tale servitù.
1.1.1) A sostegno di tali domande, la sig.ra aveva addotto che: Per_1
• gli immobili in questione costituivano in origine un'unica proprietà, pervenuta alla stessa a titolo di successione nei confronti del de cuius ; Per_1 Persona_3
• con contratto del 18.2.1999, la aveva venduto a tale sig. Per_1 Controparte_3
l'immobile sito in via Marconi n. 213 (nella località sopra indicata), riservandosi un diritto di passaggio pedonale su un “passetto coperto”, largo 90 cm, al fine di accedere alla propria residua parte di fondo;
• il aveva poi venduto tale bene ai sigg.ri e che già CP_3 CP_1 CP_2 risiedevano nell'immobile quali conduttori;
• nonostante i sigg.ri e fossero a conoscenza della servitù di passo ed CP_1 CP_2
avessero proprio per tale motivo consegnato alla sig.ra le chiavi per Per_1 accedere al “passetto” in questione, gli stessi avevano poi cambiato la serratura della porta di accesso ed avevano occupato con biciclette, motorini ed altri oggetti il passetto in oggetto.
1.1.1.1) La sig.ra aveva quindi chiesto: “1) Piaccia al Tribunale accertare Per_1
e riconoscere l'esistenza della servitù di passo a favore dell'immobile della sig.ra Per_1
e gravante sull'immobile dei signori e e far cessare gli eventuali CP_1 CP_2
impedimenti e turbative ex art. 1079 c.c.; 2) condannare i convenuti a sgombrare immediatamente il passetto di cui sopra e alla rimessione delle cose in pristino;
3) condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti dall'istante per mancata
3 utilizzazione del passetto per le causali di cui in premessa e pertanto pagare la somma che il Tribunale riterrà di quantificare secondo giustizia con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione alla data di effettivo saldo”.
1.1.2) Nella causa così instaurata si erano costituiti i sigg.ri e CP_1 CP_2
contestando quanto dedotto da controparte ed in particolare deducendo che:
o al momento dell'acquisto dell'immobile non era stata loro in alcun modo comunicata l'esistenza della servitù in questione, né era fatta menzione della stessa nel contratto di compravendita stipulato con il sig. né infine l'esistenza CP_3
di tale servitù era stata riscontrata dai tecnici incaricati di effettuare le dovute verifiche ipocatastali (il Notaio rogante, dott. ed il geometra;
Per_4 Per_5
o i sigg.ri avevano preso in locazione l'immobile nel maggio del 1999, CP_4
trovando il passetto (in realtà uno stretto corridoio di collegamento tra via Marconi ed il cortile della propria abitazione) chiuso e detenendone sempre le chiavi, mentre la sig.ra (cui la chiave di accesso non era mai stata consegnata) Per_1
non aveva mai contestato alcunché;
o in ogni caso, il sig. doveva essere chiamato in causa, per eventualmente CP_3
essere condannato a pagare la differenza di prezzo corrispondente al minor valore dell'immobile derivante, in denegata ipotesi, dall'accoglimento delle domande della sig.ra Per_1
1.1.2.1) Sulla scorta di tali rilievi, i predetti convenuti avevano chiesto: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare autorizzare la chiamata in causa ex art.269 c.p.c. Del signor fissando all'uopo, la data dell'udienza Controparte_3
di prima comparizione con rispetto dell'art. 163 c.p.c. Mandandosi alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite;
nel merito rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
in denegata ipotesi qualora dovesse essere accolta la domanda attrice, condannare il sig. a Controparte_3 corrispondere ai signori e la somma di € Controparte_1 Controparte_2
20.000,00 o quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di determinare anche in via equitativa a titolo di riduzione del prezzo per avere il sig. venduto un bene CP_3
diverso da quanto promesso, in quanto gravato da un diritto reale altrui non dichiarato all'atto del contratto. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
1.1.3) Nella contumacia del il Tribunale di Lucca aveva infine ritenuto CP_3
(con sentenza n. 189/2012, resa in data 24.4.2012) che:
− le prove orali espletate erano sostanzialmente prive di rilievo ai fini della decisione, attenendo pressoché esclusivamente all'esercizio del passaggio sull'area in questione ed alla sussistenza o meno di impedimenti a tale passaggio, e non
4 avendo quindi incidenza sulle questioni concernenti la costituzione del diritto di servitù e la sua trascrizione (onde renderlo opponibile ai convenuti);
− nell'atto di compravendita con cui la sig.ra aveva ceduto l'immobile al Per_1
era indicato che, nella vendita, era compreso un “passetto...gravato da CP_3
servitù di passo pedonale a favore della parte venditrice per accedere alla sua restante proprietà confinante sul lato di levante”;
− anche volendo ritenere che con tale previsione fosse stato costituito un diritto di servitù (pur non essendo indicato il fondo dominante) non poteva trascurarsi il fatto che la stessa formula descrittiva era stata utilizzata nel quadro D della nota di trascrizione dell'atto, rilevando come il tenore della nota non consentisse l'opponibilità a terzi della servitù invocata dall'attrice: ciò in quanto l'indicazione era contenuta, appunto, nel solo quadro D e non anche in apposita nota, con tutti gli elementi identificativi della servitù, ed era appunto priva di riferimenti idoenei ad individuare il fondo dominante (in tal senso non conformandosi ai requisiti che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità riteneva necessari onde consentire l'opponibilità a terzi del vincolo gravante sul bene venduto);
− nel contratto con cui il sig. aveva venduto il bene ai sigg.ri e CP_3 CP_1
non era fatta menzione specifica di tale servitù, essendo presente solo un CP_2 generico riferimento alle “servitù attive e passive eventuali” gravanti sull'immobile, e dunque una formula di mero stile non idonea a soddisfare le esigenze informative ritenute necessarie anche in questo caso dalla Suprema Corte.
1.1.3.1) Sulla base di tali rilievi, il Tribunale di Lucca aveva così statuito:
“1)rigetta le domande proposte da nei confronti di Persona_1 [...]
e;
2) condanna l'attrice alla refusione in favore dei CP_1 Controparte_2
convenuti di 2/3 delle spese processuali, compensato il residuo terzo, spese liquidate per
l'intero in euro 7.500,00 oltre IVA e CAP”.
1.2) Nei confronti di tale sentenza aveva quindi proposto appello la sig.ra Per_1
1.2.1) Tale gravame era stato affidato ai seguenti rilievi:
− il Notaio (che aveva rogato l'atto di compravendita tra la ed il Per_6 Per_1
aveva correttamente utilizzato, nell'effettuare la trascrizione, il quadro CP_3
D, in quanto si trattava di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia e non aveva quindi necessità di pubblicità costitutiva come le servitù contrattuali;
− i sigg.ri erano a conoscenza della servitù e le prove espletate (in CP_4
realtà utili) aveva dimostrato come la sig.ra avesse fatto uso del passaggio Per_1
in questione;
5 − sussistevano tutti gli elementi richiesti dall'art. 1062 c.c., ovvero: 1) la proprietà originaria dei fondi in capo ad un unico proprietario, con un passetto di collegamento tra gli stessi;
2) la persistenza della situazione al momento della cessazione dell'appartenenza dei fondi al medesimo proprietario;
3) l'esistenza di opere visibili attestanti l'asservimento (in questo caso, un cancello posto sul passetto); 4) l'inesistenza di una contraria volontà rispetto al mantenimento della servitù.
1.2.1.1) In base a tali motivi, la sig.ra aveva chiesto: “Voglia l'Ecc.ma Per_1
Corte di Appello di Firenze 1) accertare e riconoscere l'esistenza di una servitù di passo per destinazione del padre di famiglia a favore dell'immobile della signora
[...]
posto in Viareggio, frazione Torre del Lago viale Marconi n. 209 e Persona_1 gravante sull'immobile di proprietà dei sig.ri e Controparte_1 Controparte_2
posto in Comune di Viareggio, frazione Torre del Lago, viale Marconi n. 213; 2) voglia condannare gli appellati a sgomberare il “passetto” da tutto quanto possa ostacolare il pacifico esercizio della servitù di passo e a far cessare ex art. 1079 c.c. eventuali impedimenti e turbative, ordinando la consegna alla signora della chiave della Per_1 porta da cui si accede al “passetto”; 3) voglia inoltre condannare gli appellati al risarcimento dei danni patiti dall'appellante per il mancato utilizzo del “passetto” determinando il relativo importo secondo giustizia con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione all'effettivo saldo;
4) voglia condannare gli appellati al pagamento delle spese di giustizia e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
1.2.2) I sigg.ri e si erano quindi costituiti in sede di gravame ed CP_1 CP_2
avevano contestato in radice la fondatezza dell'appello, eccependone preliminarmente l'inammissibilità e rilevandone l'infondatezza in merito, evidenziando come la sig.ra non avesse mai addotto, in prime cure, che la servitù oggetto di domanda fosse Per_1
stata costituita per destinazione del padre di famiglia.
1.2.2.1) Su tali basi, i predetti appellati avevano chiesto: “Voglia l'Ecc. ma Corte
d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, - respingere l'atto di appello proposto dalla sig.ra in primis perché inammissibile ex art 342 Persona_1
CpC e nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa. -
In denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, si chiede che il sig. sia Controparte_3
condannato a corrispondere ai sig.ri e la somma Controparte_1 Controparte_2
di euro 20.000,00 (euro ventimila/00) o quella maggiore o minore somma che il giudice riterrà di determinare anche in via equitativa a titolo di riduzione del prezzo per avere il sig. venduto un bene diverso da quanto promesso, in quanto gravato da un CP_3
6 diritto reale altrui non dichiarato all'atto del contratto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
1.2.3) Nella contumacia del curatore dell'eredità giacente di Controparte_3
(medio tempore nominato) la Corte d'Appello aveva infine reso la sentenza n. 1793/2014, con cui era stato ritenuto che:
− la aveva addotto, in prime cure, di essersi riservata la servitù di passo al Per_1 momento della vendita dell'immobile al senza operare alcun riferimento CP_3
alla costituzione della servitù in questione per destinazione del padre di famiglia e dunque adducendo unicamente un titolo contrattuale a fondamento della propria domanda;
− non erano mosse censure di sorta alla sentenza impugnata, essendosi la parte limitata alla proposizione di una nuova domanda, da ritenersi dunque inammissibile.
1.2.3.1) Su tali basi la Corte d'Appello aveva respinto il gravame e condannato la alla refusione delle spese di lite. Per_1
1.3) Nei confronti di tale sentenza aveva proposto ricorso per cassazione il sig.
, quale figlio ed unico erede della sig.ra (nel Parte_1 Per_1
frattempo deceduta).
1.3.1) A sostegno di tale impugnazione era stato addotto che:
− la sentenza impugnata era nulla, per difetto di motivazione, non essendo indicato sulla scorta di quali rilievi si fosse ritenuto che la domanda di accertamento dell'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia dovesse considerarsi domanda diversa (senza qualificarla come “nuova”);
− il riferimento alla destinazione del padre di famiglia, quale fonte genetica della servitù, rappresentava unicamente una specificazione del thema decidendum, soprattutto in considerazione del fatto che si era in presenza di diritto autodeterminato;
− la sentenza impugnata aveva completamente omesso di prendere in considerazione le risultanze istruttorie.
1.3.2) I sigg.ri e si erano opposti all'accoglimento del ricorso, CP_1 CP_2
chiedendone la reiezione.
1.3.3) La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15955/2019, del 29.3.2019, aveva poi accolto il ricorso, rilevando che:
− “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alla categoria dei diritti "autodeterminati", ai fini della precisazione della "causa petendi" non è necessaria la corretta indicazione delle norme applicabili al caso e
7 dei relativi istituti giuridici, essendo invece sufficiente la chiara indicazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, sicchè sussiste "mutatio libelli" vietata in appello solo quando all'iniziale domanda si sostituisca una pretesa intrinsecamente diversa, sulla quale sia del tutto mancato, in primo grado, il contraddittorio. In particolare, per quanto riguarda la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la "causa petendi" si identifica con il diritto stesso e non, come nei diritti di credito, con il titolo che ne costituisce la fonte, la cui deduzione, necessaria ai soli fini della prova, non ha la funzione di specificazione della domanda (v. tra le tante Sez. 2, Sentenza n. 26973 del 07/12/2005 Rv. 586084; Sez.
2, Sentenza n. 6504 del 30/11/1988 Rv. 460823; Sez. 2, Sentenza n. 7074 del
22/06/1995 Rv. 493018 e ancora, Sez. 2, Sentenza n. 16684 del 2014 in motivazione;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11331 del 2013 anch'essa in motivazione);”;
− “nel caso in esame la Corte d'Appello, discostandosi apertamente da tale principio, ha ritenuto nuova e quindi inammissibile in appello la deduzione della servitù per destinazione del padre di famiglia sol perché in primo grado era stata dedotta l'esistenza di una servitù costituita su base contrattuale”;
− “ritenuto pertanto, in presenza dell'evidente errore di diritto, inevitabile la cassazione della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di
Firenze perché, sulla scorta del citato principio, proceda all'esame del motivo di gravame con cui si deduce la sussistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia”.
1.3.3.1) Sulla scorta di tali rilievi, la Corte di Cassazione aveva emesso il seguente dispositivo: “la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i rimanenti;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze”.
2) All'esito della predetta pronuncia della Corte di Cassazione, il sig. ha Pt_1 riassunto il giudizio, ex art. 392 c.p.c., avanti all'intestata Corte d'Appello, ripercorrendo lo sviluppo della causa ed in particolare evidenziando che:
− sussistevano tutti i presupposti per poter ritenere esistente la servitù per destinazione del padre di famiglia invocata da parte della e, poi, dallo Per_1
stesso , come risultava dagli atti di causa e dalle prove assunte;
Pt_1
− lo stato dei luoghi, in particolare, attestava tale servitù, in considerazione: a) della presenza di un cancello di accesso al passetto in questione;
b) del fatto che gli scarichi fognari di entrambe le proprietà convergevano alla fine del passetto e poi proseguivano sotto il passetto stesso, fino a raggiungere la fognatura comunale;
8 − la riconduzione della fattispecie all'art. 1062 c.c. confortava il giudizio sulla bontà della trascrizione effettuata utilizzando unicamente il quadro D della nota, non essendo necessaria alcuna forma di pubblicità costitutiva, come era invece necessario per le servitù contrattuali ex art. 2643 c.c.
2.1) il sig. ha quindi concluso nei termini indicati in epigrafe. Pt_1
3) Il contraddittorio si è radicato con la costituzione dei sigg.ri e che, CP_1 CP_2 nel contestare le domande di controparte, hanno ribadito che in prime cure l'attrice aveva sempre ed unicamente fatto riferimento ad una servitù costituita per contratto, omettendo quindi di fornire la dimostrazione dell'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia: le prove espletate in prime cure erano quindi del tutto ininfluenti al fine della dimostrazione di una servitù di tale ultimo tipo, non concernendo il carattere apparente o meno della servitù, o quale fosse lo stato di fatto al momento della vendita dei beni, quando erano state realizzate le opere in questione e quale ne fosse la funzione.
3.1) In base a ciò, i sigg.ri e hanno concluso come ricordato in CP_1 CP_2
epigrafe.
4) Il curatore dell'eredità giacente di sig. , non si Controparte_3 Persona_2
è costituto nel presente giudizio di rinvio, dovendosene quindi dichiarare la contumacia.
5) Ciò premesso, occorre rilevare come l'oggetto del presente giudizio risulti perimetrato dal contenuto del rinvio disposto dalla Suprema Corte nella predetta ordinanza n. 15955/2019, del 29.3.2019.
In tale contesto, infatti, la Corte di Cassazione ha espressamente limitato l'oggetto in questione “...all'esame del motivo di gravame con cui si deduce la sussistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia”, con assorbimento dunque di ogni altra questione.
6) Avendo a riferimento l'oggetto (esclusivo) dell'accertamento da compiere nella presente sede, occorre immediatamente rilevare come il motivo di gravame (così definito dalla stessa Corte di Cassazione) concernente la sussistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia sia infondato e debba essere respinto.
6.1) In proposito occorre anzitutto ricordare come la sig.ra non abbia Per_1
operato, in prime cure, specifiche allegazioni a sostegno della possibilità di sussunzione della servitù di passo, da lei invocata, nella categoria della servitù per destinazione del padre di famiglia.
In effetti, la lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio in primo grado consente agevolmente di evincere come le domande (di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio e di risarcimento danni) avanzate dalla sig.ra abbiano avuto a Per_1
9 riferimento, unicamente, una servitù volontaria, costituita mediante previsione della stessa nel contratto di compravendita del 18.2.1999.
Ciò, all'evidenza, non incide sull'ammissibilità del motivo di gravame in analisi
(ormai definitivamente accertata dalla Suprema Corte).
Il fatto che la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù integri gli estremi di una domanda autodeterminata, sì che la proposizione della stessa “copre” tutti i possibili modi di costituzione della servitù medesima, non elide tuttavia l'onere della parte di procedere (dapprima) alle allegazioni in fatto e diritto prodromiche all'accoglimento dei vari possibili modi di costituzione della servitù stessa, eventualmente distinti rispetto a quello prospettato quale fonte costitutiva primaria della servitù invocata, e (poi) di fornire dimostrazione della fondatezza di tali allegazioni.
6.1.1) In tale prospettiva deve dunque rilevarsi come la sig.ra abbia Per_1 operato, nell'atto di citazione dell'aprile 2007, solo due allegazioni che, in senso lato, possono trovare addentellati con la configurazione della servitù oggetto di causa nei termini di una servitù per destinazione del padre di famiglia.
Tali allegazioni sono:
a) quella per cui i beni immobili oggetto di causa inizialmente facevano parte di
“un'unica proprietà”;
b) quella concernente l'esistenza di una porta di accesso al passetto in oggetto, desumibile dai rilievi per cui:
→ i sigg.ri e avevano consegnato alla “successivamente al CP_1 CP_2 Per_1 contratto di compravendita...una chiave del passetto a comune”;
→ successivamente, stante l'occupazione del passetto in questione da parte dei sigg.ri e (mediante allocazione sullo stesso di biciclette, motorini e altro), la CP_1 CP_2 sig.ra aveva provato “ad aprire la porta del passetto” con la chiave Per_1
predetta, senza riuscirvi;
→ i sigg.ri e avevano cambiato “la serratura della porta del passetto”. CP_1 CP_2
Nessuna ulteriore allegazione valorizzabile nell'ottica sopra descritta risulta ravvisabile nel contesto della prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c., mentre i mezzi di prova oggetto delle istanze istruttorie formulate nella seconda memoria dimessa dall'attrice ai sensi di tale norma risultano attenere alle medesime circostanze allegate in atto di citazione.
6.1.2) Dunque, in definitiva, ponendosi sul piano delle allegazioni della parte suscettibili di essere prese in considerazione al fine della configurabilità di una servitù per destinazione del padre di famiglia sono quelle per cui: a) i fondi oggetto di causa facevano originariamente parte della medesima proprietà e b) sul passetto in questione c'è una porta
10 (che la documentazione fotografica in atti consente poi di individuare in un cancelletto di legno a bande verticali).
6.1.3) Tali allegazioni non appaiono, già in astratto, suscettibili di condurre alla ravvisabilità di una servitù per destinazione del padre di famiglia.
Il nucleo strutturale della modalità di costituzione di una tale servitù è dato dal fatto (indicato dall'art. 1062 c.c.) che l'originario proprietario dei fondi, poi oggetto di divisione, abbia “posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”.
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha avuto modo di precisare che “La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere
o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla”
(così, da ultimo, Cass. 4646 del 21.2.2024).
Il primo rilievo che occorre dunque effettuare è quello per cui la sig.ra Per_1
non risulta aver mai allegato che:
− il cancello predetto (unica opera visibile menzionata ab origine dalla era Per_1
già esistente al momento della separazione dei fondi in questione;
− il cancello stesso era stato realizzato dall'originario proprietario dei fondi, quando essi costituivano un'unica proprietà.
Già tale assenza di allegazioni non consente di ritenere integrato, sempre rimanendo sul piano delle allegazioni (e quindi a monte del piano del riscontro istruttorio delle stesse), il primo e fondamentale dato di struttura della modalità di costituzione della servitù in oggetto, rappresentato dall'esistenza, al momento della separazione dei fondi, di opere e segni “manifesti ed inequivoci” attestanti una relazione di subordinazione o di servizio, dal contenuto corrispondente a quello di una servitù.
Non constando, neppure a livello di allegazione, quando e chi ebbe a realizzare il cancello, risulta già in radice non suscettibile di essere ravvisata nel caso di specie una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia.
E ciò anche in considerazione del fatto che proprio una delle allegazioni della sig.ra si pone in distonia con la stessa possibilità di concludere che il cancello Per_1
fosse esistente al momento della separazione dei fondi.
Come visto, infatti, la sig.ra ebbe ad allegare che la chiave del cancello le Per_1
fosse stata consegnata dai sigg.ri e (anzi, per il vero, dalla sola sig.ra CP_1 CP_2 CP_2
“successivamente alla compravendita” (si intende, quella con cui gli stessi sigg.ri e CP_1
avevano acquistato il bene dal nel 2003). CP_2 CP_3
11 Ciò si pone, come detto, in contrasto con una ricostruzione storica che allochi la realizzazione del cancello ad un momento antecedente alla separazione dei fondi
(avvenuta al momento della vendita del bene dalla al nel 1999) dal Per_1 CP_3
momento che, se il cancello fosse già stato realizzato a tale momento, non è chiaro (né in alcun modo spiegato dalla : Per_1
→ per quale motivo la stessa non fosse già in possesso delle chiavi del Per_1
cancello stesso e ne avesse invece dovuto attendere la consegna da parte della sig.ra dopo il 2003 e quindi oltre quattro anni dopo aver venduto il fondo al CP_2
CP_3
→ in quale modo tali chiavi fossero nella disponibilità esclusivamente dei sigg.ri e e chi le avesse consegnate a costoro. CP_1 CP_2
Tali incongruenze, in assenza di spiegazioni di sorta, trovano in effetti plausibile motivazione solo laddove si ritenga che il cancello sia stato apposto dopo la separazione dei fondi e, cioè, dopo la vendita da parte della al senza che le chiavi Per_1 CP_3
dello stesso fossero mai state consegnate alla (sino a quando lo ebbe a fare la Per_1
. CP_2
6.2) Le considerazioni che precedono determinano dunque la reiezione del gravame, nei termini in cui risulta pervenuto all'analisi di questa Corte all'esito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione.
7) Per quanto infine concerne la decisione in ordine alle spese di lite si osserva in termini generali come, nel regolamentare le spese processuali in un procedimento civile protrattosi in più gradi e fasi, i criteri ex art. 91 e ss cpc vadano applicati guardando all'esito finale della lite. Ciò, in considerazione delle caratteristiche del giudizio di rinvio - nei termini sopra ricordati - vieppiù si applica al giudizio di rinvio stesso.
7.1) In proposito si ricorda come la Corte di Cassazione abbia anche recentemente ribadito che “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (così Cass. S.U. 32906 dell'8.11.2022, seguita quindi da Cass. 9448 del
6.4.2023, per la quale “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai
12 diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite”).
Il chiaro – e condivisibile – principio indicato dalla Suprema Corte (con l'autorità della composizione a Sezioni Unite) induce dunque a ritenere che, nella prospettiva dell'esito complessivo della lite, non possa che prendersi atto della reiezione delle domande originariamente avanzate da parte attrice in prime cure.
7.2) Va peraltro ricordato come la stessa giurisprudenza di legittimità abbia altresì indicato che “Il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali” (così Cass. 3798 del 7.2.2022), con l'ulteriore precisazione per cui “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato” (cfr Cass. 15506 del 13.6.2018).
Alla stregua di quanto sin qui esposto ed in applicazione del principio della soccombenza si rileva dunque come le spese processuali sia del presente che dei precedenti gradi di giudizio, ad eccezione del primo grado (in cui le spese restano regolate come nella sentenza del Tribunale di Lucca, essendo in questa sede respinto il gravame proposto nei confronti della stessa) debbano essere poste a carico del sig. , secondo Pt_1
la liquidazione operata come in dispositivo.
7.3) Per quanto concerne i parametri alla cui stregua effettuare tale liquidazione va rilevato come l'applicazione dell'art. 5, 6° comma, del D.M. 55/2014 e successive modifiche comporta la sussunzione della presente controversia nell'alveo di quelle di valore “indeterminabile”, in particolare nello scaglione “basso” contemplato dalla previsione in questione (e cioè lo scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000), di cui alle tabelle 2, 12 e 13 allegate al predetto D.M., e, per quanto specificamente concerne il presente grado di giudizio, secondo la notula dimessa da parte dei sigg.ri e CP_1 CP_2
in quanto conforme – ed anzi inferiore – ai predetti parametri.
7.4) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di
13 versamento, da parte dell'attore in riassunzione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio instaurato da all'esito dell'ordinanza n. 15955/2019, del Parte_1
29.3.2019, della Corte di Cassazione, così statuisce:
1) dichiara la contumacia dell'eredità giacente di in persona del Curatore, Controparte_3
; Persona_2
2) respinge il gravame proposto da nei confronti della Parte_1
sentenza 189/2012 del Tribunale di Lucca;
3) condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese di lite dei pregressi gradi di giudizio, ad eccezione del primo grado CP_2
di giudizio, liquidate:
• per il secondo grado (conclusosi con la sentenza 1793/2014 della Corte d'Appello di
Firenze), in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed €
3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il giudizio avanti alla Corte di Cassazione, in complessivi € 5.513,00 per compenso, di cui € 2.336,00 per la fase di studio, € 1.969,00 per la fase introduttiva, € 1.208,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge
• per il presente giudizio, in complessivi € 9.029,80 per compenso (così aumentato del
30%, per la difesa di più parti con la stessa posizione, l'importo base di € 6.946, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria), da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre
IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'attore in riassunzione dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
14 Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
15