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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/05/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
R.G. 1021/2021
All'udienza odierna, dopo la discussione orale, il giudice istruttore, dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, alle ore 16,30 ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, allegata al verbale come segue, per l'immediato deposito in Cancelleria, assente il procuratore di parte attrice.
Il Giudice
(dott.ssa Loredana Surace )
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Loredana
Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile n. 1021/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
– - e Parte_1 C.F._1 Parte_2
– - , entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'Avv. Francesca Tassone, presso il cui studio in Tropea (VV) alla via dei Normanni n. 14, sono elettivamente domiciliati per procura in calce all'atto di citazione,
attori contro
nata a [...] il [...], Controparte_1 CP_1
1 maritata fu e CP_1 CP_2 Per_1 [...]
fu Controparte_3 Per_1
convenuti contumaci
avente ad oggetto: azione di usucapione ordinaria immobiliare
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. – Gli attori hanno adito il Tribunale di Vibo Valentia, ed esponendo di aver acquistato a titolo originario la piena proprietà dei seguenti immobili: a) terreno di mq. 1000 sito in PP (VV) censito nel Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 18, particella 910; b) terreno di mq. 8870 sito in ER (VV) censito nel Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 9, particella 83; c) fabbricato rurale di mq. 120 sito in ER (VV) censito nel Catasto terreni del medesimo Comune al foglio 9 particella 84; d) terreno di mq. 2850 sito in ER (VV) censito nel Catasto terreni del medesimo Comune al foglio 9, particella 417; e) terreno di mq. 1220 sito in ER (VV) nel Catasto terreni del medesimo Comune al foglio 10, particella 310, citavano in giudizio nata a [...] il 26 Controparte_1 luglio 1912, maritata fu e Controparte_1 CP_2 Per_1
maritata fu , chiedendo Controparte_3 Parte_1 Per_1
l'accertamento dell'usucapione ordinaria. 1.1. – Dichiarata la contumacia dei convenuti all'udienza del 7 novembre 2023, ed effettuata la notificazione dell'atto di citazione a mezzo pubblici proclami con le modalità previste dall'art. 150 c.p.c. , la causa veniva istruita mediante produzione documentale allegata al fascicolo attoreo, nonché prova per testi (teste escusso all'udienza Testimone_1 dell' 8 maggio 2021 e , escusso all'udienza del 17 Controparte_4 ottobre 2023), ed infine, esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione, sulle conclusioni rassegnate a verbale dal procuratore di parte attrice, la causa recante il numero 1021/2021 è stata discussa all'odierna udienza. 2. – Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia dei convenuti
nata a [...] il [...], Controparte_1 [...]
maritata fu e CP_1 CP_2 Per_1 Controparte_3 maritata fu , non costituiti nel presente giudizio. Parte_1 Per_1
3. – Nel merito, la domanda è fondata.
4.1. - Com'è noto, affinché si abbia possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, e che detta signoria permanga senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapire (per tutte, sull'argomento, Cass. Civ. n.
2 11000/2001 e n. 18392/2006). 4.2 - L'istruttoria espletata, mediante l'escussione dei testi, entrambi a conoscenza dei fatti di causa per essere residenti nello stesso Comune, ed in virtù di rapporti di vicinato, ha consentito di accertare che:
- gli immobili oggetto del presente giudizio, sono sempre stati, e sin dalla
fine dell'anno 1990, nel possesso esclusivo di , e , sin Parte_1
dall'anno 2000, anche di;
Parte_2
- gli stessi, prima il padre, poi anche il figlio, hanno, sin dall'anno 1990,
provveduto alla pulizia ed alla coltivazione dei terreni, alla piantumazione degli alberi di ulivo e degli alberi di limone (teste
), nonché alla potatura degli alberi di ulivo ed alla Testimone_1
raccolta dei frutti;
- sui terreni siti in ER vi è anche un “pagliaio” posseduto in via esclusiva dagli attori;
- gli odierni richiedenti non sono mai stati disturbati da alcuno nel loro possesso, protrattosi negli anni in modo continuativo e pacifico. 5. - Orbene, le predette deposizioni, rese da persone a conoscenza dei fatti di causa, che hanno confermato le circostanze dedotte nell'atto introduttivo del presente giudizio, in assenza di elementi contrari non rinvenibili in atti, si palesano concordi e pienamente credibili.
5. – E' allora dimostrato il possesso da parte degli attori uti domini, da oltre venti anni, in modo continuo ed ininterrotto degli immobili in questione, e che tale possesso è sempre stato dagli stessi, prima dal padre, poi anche dal figlio, esercitato pubblicamente e in modo indiscusso, non avendo mai nessuno rivendicato pretese di alcun genere, e tale possesso, esclusivo ed inconciliabile con la possibilità di godimento da parte di altri, corrisponde all'esercizio del diritto di proprietà, in assenza della dimostrazione di un diverso titolo in capo agli attori.
6. – e , in definitiva, devono Parte_1 Parte_2 essere dichiarati proprietari per usucapione ordinaria ventennale dei seguenti immobili: a) terreno di mq. 1000 sito in PP (VV) censito nel Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 18, particella 910; b) terreno di mq. 8870 sito in ER (VV) censito nel Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 9, particella 83; c) fabbricato rurale di mq. 120 sito in ER (VV) censito nel Catasto terreni del medesimo Comune al foglio 9 particella 84; d) terreno di mq. 2850 sito in ER (VV) censito nel Catasto terreni del medesimo Comune al foglio 9, particella 417; e) terreno di mq. 1220 sito in ER (VV) nel Catasto terreni del medesimo Comune al foglio 10, particella 310. 7. – Poiché l'art. 2651 del codice civile prevede la trascrizione di tale sentenza, non si reputa necessario ordinare l'incombente all'ex Conservatoria dei Registri Immobiliari (oggi , a seguito Controparte_5 dell'incorporazione in quest'ultima dell ). Controparte_6
3 7.1. – Non occorre disporre alcunché neppure in ordine alla voltura, trattandosi di adempimento consequenziale alla pronuncia di usucapione.
8. – Sussistono infine giustificati motivi per compensare per intero tra le parti le spese e competenze del giudizio, avuto riguardo alla natura della controversia ed al fatto che i convenuti, restando contumaci, hanno di fatto rinunciato a difendersi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Loredana Surace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti di nata a [...] Parte_2 Controparte_1
(VV) il 26 luglio 1912, maritata fu Controparte_1 CP_2 Per_1
e maritata fu , ogni contraria Controparte_3 Parte_1 Per_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia dei convenuti nata Controparte_1
a PP (VV) il 26 luglio 1912, maritata Controparte_1 CP_2 fu e maritata fu;
Per_1 Controparte_3 Parte_1 Per_1
2) dichiara che e sono divenuti Parte_1 Parte_2 proprietari per usucapione dei seguenti immobili: : a) terreno di mq. 1000 sito in PP (VV) censito nel Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 18, particella 910; b) terreno di mq. 8870 sito in ER (VV) censito nel Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 9, particella 83; c) fabbricato rurale di mq. 120 sito in ER (VV) censito nel Catasto terreni del medesimo Comune al foglio 9 particella 84; d) terreno di mq. 2850 sito in ER (VV) censito nel Catasto terreni del medesimo Comune al foglio 9, particella 417; e) terreno di mq. 1220 sito in ER (VV) nel Catasto terreni del medesimo Comune al foglio 10, particella 310. 3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. Così deciso in Vibo Valentia il 27 maggio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Loredana Surace)
4
SEZIONE CIVILE
R.G. 1021/2021
All'udienza odierna, dopo la discussione orale, il giudice istruttore, dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, alle ore 16,30 ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, allegata al verbale come segue, per l'immediato deposito in Cancelleria, assente il procuratore di parte attrice.
Il Giudice
(dott.ssa Loredana Surace )
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Loredana
Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile n. 1021/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
– - e Parte_1 C.F._1 Parte_2
– - , entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'Avv. Francesca Tassone, presso il cui studio in Tropea (VV) alla via dei Normanni n. 14, sono elettivamente domiciliati per procura in calce all'atto di citazione,
attori contro
nata a [...] il [...], Controparte_1 CP_1
1 maritata fu e CP_1 CP_2 Per_1 [...]
fu Controparte_3 Per_1
convenuti contumaci
avente ad oggetto: azione di usucapione ordinaria immobiliare
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. – Gli attori hanno adito il Tribunale di Vibo Valentia, ed esponendo di aver acquistato a titolo originario la piena proprietà dei seguenti immobili: a) terreno di mq. 1000 sito in PP (VV) censito nel Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 18, particella 910; b) terreno di mq. 8870 sito in ER (VV) censito nel Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 9, particella 83; c) fabbricato rurale di mq. 120 sito in ER (VV) censito nel Catasto terreni del medesimo Comune al foglio 9 particella 84; d) terreno di mq. 2850 sito in ER (VV) censito nel Catasto terreni del medesimo Comune al foglio 9, particella 417; e) terreno di mq. 1220 sito in ER (VV) nel Catasto terreni del medesimo Comune al foglio 10, particella 310, citavano in giudizio nata a [...] il 26 Controparte_1 luglio 1912, maritata fu e Controparte_1 CP_2 Per_1
maritata fu , chiedendo Controparte_3 Parte_1 Per_1
l'accertamento dell'usucapione ordinaria. 1.1. – Dichiarata la contumacia dei convenuti all'udienza del 7 novembre 2023, ed effettuata la notificazione dell'atto di citazione a mezzo pubblici proclami con le modalità previste dall'art. 150 c.p.c. , la causa veniva istruita mediante produzione documentale allegata al fascicolo attoreo, nonché prova per testi (teste escusso all'udienza Testimone_1 dell' 8 maggio 2021 e , escusso all'udienza del 17 Controparte_4 ottobre 2023), ed infine, esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione, sulle conclusioni rassegnate a verbale dal procuratore di parte attrice, la causa recante il numero 1021/2021 è stata discussa all'odierna udienza. 2. – Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia dei convenuti
nata a [...] il [...], Controparte_1 [...]
maritata fu e CP_1 CP_2 Per_1 Controparte_3 maritata fu , non costituiti nel presente giudizio. Parte_1 Per_1
3. – Nel merito, la domanda è fondata.
4.1. - Com'è noto, affinché si abbia possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, e che detta signoria permanga senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapire (per tutte, sull'argomento, Cass. Civ. n.
2 11000/2001 e n. 18392/2006). 4.2 - L'istruttoria espletata, mediante l'escussione dei testi, entrambi a conoscenza dei fatti di causa per essere residenti nello stesso Comune, ed in virtù di rapporti di vicinato, ha consentito di accertare che:
- gli immobili oggetto del presente giudizio, sono sempre stati, e sin dalla
fine dell'anno 1990, nel possesso esclusivo di , e , sin Parte_1
dall'anno 2000, anche di;
Parte_2
- gli stessi, prima il padre, poi anche il figlio, hanno, sin dall'anno 1990,
provveduto alla pulizia ed alla coltivazione dei terreni, alla piantumazione degli alberi di ulivo e degli alberi di limone (teste
), nonché alla potatura degli alberi di ulivo ed alla Testimone_1
raccolta dei frutti;
- sui terreni siti in ER vi è anche un “pagliaio” posseduto in via esclusiva dagli attori;
- gli odierni richiedenti non sono mai stati disturbati da alcuno nel loro possesso, protrattosi negli anni in modo continuativo e pacifico. 5. - Orbene, le predette deposizioni, rese da persone a conoscenza dei fatti di causa, che hanno confermato le circostanze dedotte nell'atto introduttivo del presente giudizio, in assenza di elementi contrari non rinvenibili in atti, si palesano concordi e pienamente credibili.
5. – E' allora dimostrato il possesso da parte degli attori uti domini, da oltre venti anni, in modo continuo ed ininterrotto degli immobili in questione, e che tale possesso è sempre stato dagli stessi, prima dal padre, poi anche dal figlio, esercitato pubblicamente e in modo indiscusso, non avendo mai nessuno rivendicato pretese di alcun genere, e tale possesso, esclusivo ed inconciliabile con la possibilità di godimento da parte di altri, corrisponde all'esercizio del diritto di proprietà, in assenza della dimostrazione di un diverso titolo in capo agli attori.
6. – e , in definitiva, devono Parte_1 Parte_2 essere dichiarati proprietari per usucapione ordinaria ventennale dei seguenti immobili: a) terreno di mq. 1000 sito in PP (VV) censito nel Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 18, particella 910; b) terreno di mq. 8870 sito in ER (VV) censito nel Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 9, particella 83; c) fabbricato rurale di mq. 120 sito in ER (VV) censito nel Catasto terreni del medesimo Comune al foglio 9 particella 84; d) terreno di mq. 2850 sito in ER (VV) censito nel Catasto terreni del medesimo Comune al foglio 9, particella 417; e) terreno di mq. 1220 sito in ER (VV) nel Catasto terreni del medesimo Comune al foglio 10, particella 310. 7. – Poiché l'art. 2651 del codice civile prevede la trascrizione di tale sentenza, non si reputa necessario ordinare l'incombente all'ex Conservatoria dei Registri Immobiliari (oggi , a seguito Controparte_5 dell'incorporazione in quest'ultima dell ). Controparte_6
3 7.1. – Non occorre disporre alcunché neppure in ordine alla voltura, trattandosi di adempimento consequenziale alla pronuncia di usucapione.
8. – Sussistono infine giustificati motivi per compensare per intero tra le parti le spese e competenze del giudizio, avuto riguardo alla natura della controversia ed al fatto che i convenuti, restando contumaci, hanno di fatto rinunciato a difendersi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Loredana Surace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti di nata a [...] Parte_2 Controparte_1
(VV) il 26 luglio 1912, maritata fu Controparte_1 CP_2 Per_1
e maritata fu , ogni contraria Controparte_3 Parte_1 Per_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia dei convenuti nata Controparte_1
a PP (VV) il 26 luglio 1912, maritata Controparte_1 CP_2 fu e maritata fu;
Per_1 Controparte_3 Parte_1 Per_1
2) dichiara che e sono divenuti Parte_1 Parte_2 proprietari per usucapione dei seguenti immobili: : a) terreno di mq. 1000 sito in PP (VV) censito nel Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 18, particella 910; b) terreno di mq. 8870 sito in ER (VV) censito nel Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 9, particella 83; c) fabbricato rurale di mq. 120 sito in ER (VV) censito nel Catasto terreni del medesimo Comune al foglio 9 particella 84; d) terreno di mq. 2850 sito in ER (VV) censito nel Catasto terreni del medesimo Comune al foglio 9, particella 417; e) terreno di mq. 1220 sito in ER (VV) nel Catasto terreni del medesimo Comune al foglio 10, particella 310. 3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. Così deciso in Vibo Valentia il 27 maggio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Loredana Surace)
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