Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Enrico Ardituro considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 26 febbraio 2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5131/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 325/2023, pendente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliana Miglietta, Parte_1
Email_1
Opponente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Mario Alario, CP_1
Email_2
Opposta
CONCLUSIONI come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo – premesso di essere proprietaria di un CP_1 appartamento sito in Napoli alla via Veterinaria n. 61/63 Is. 9, piano quarto, interno 13 e di averlo concesso in locazione a con decorrenza dal 1/6/2024 per anni 4 + 4, contratto Parte_2
Acqua Bene Comune. Con decreto ingiuntivo n. 325/2023 è stato ingiunto a di pagare CP_1 la somma suddetta, oltre accessori e spese e con ricorso depositato il 22/2/2023 la debitrice ha proposto opposizione, lamentando l'infondatezza della pretesa, in quanto nel verbale di riconsegna dell'immobile sottoscritto il 16/5/2022 la locatrice aveva dato atto di aver verificato che tutte le utenze erano state regolarmente pagate da essa conduttrice e, quindi, il credito era inesistente.
Istruita documentalmente la causa, è stata rinviata all'udienza del 26 febbraio 2025 per la decisione, sostituita ex art. 127-ter con il deposito di note scritte.
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda avendo la parte onerata esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale di mancata conciliazione del
25/10/2023).
Deve essere premesso che, in seguito all'opposizione, si instaura tra le parti un giudizio a cognizione piena, in cui la posizione delle stesse risulta invertita (l'attore formale del giudizio di opposizione è il convenuto sostanziale del procedimento di ingiunzione;
viceversa, il convenuto formale - creditore opposto è l'attore sostanziale). Si tratta, tuttavia, di un'inversione solo formale, perché non comporta l'inversione dell'onere della prova, che andrà comunque ripartito tenendo conto del disposto dell'art. 2697 c.c..
Ciò significa che grava sul creditore opposto l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre spetta al convenuto fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui diritto.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Nel caso di specie il credito vantato dall'opposto avente natura contrattuale è provato tramite l'allegazione del contratto di locazione, che prevede l'obbligo della conduttrice di pagare le utenze, compresa la fornitura di acqua, e dell'inadempimento della conduttrice.
E' bene premettere che il contratto di locazione prevede espressamente all'art. 4 che “sono a carico del conduttore le spese di utenza (acqua, luce, gas …..)”.
La locatrice, ha agito per ottenere la condanna al pagamento di euro 1.157,89 per CP_1 consumo di acqua relativo all'utenza di servizio dell'appartamento concesso in locazione a
, precisando che si trattava di consumi pregressi relativi a 14 fatture, che solo il Parte_1 contrato relativo all'utenza in questione era rimasto intestato ad essa esponente e che era venuta a conoscenza del debito pregresso solo con la consegna della bolletta da parte dell'ente erogatore ad agosto 2022, dopo che la aveva rilasciato l'immobile in data 5/4/2022. Parte_1
Questo giudice ha concesso il decreto ingiuntivo per la somma indicata e per gli accessori e spese, ma, a fronte dell'opposizione della conduttrice e della specificazione nel verbale di rilascio dell'immobile che le parti hanno provveduto “alla verifica dell'esatto adempimento e pagamento da parte della conduttrice di ogni onere afferente la locazione, ivi compreso il regolare pagamento degli oneri condominiali ordinari ad oggi maturati, nonché delle utenze domestiche per consumi idrici di gas e energia elettrica …” con ordinanza del 20/9/2023 ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.
Nel corso del giudizio l'opposta ha depositato documentazione – formatasi successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e, quindi, ammissibile – dalla quale è emerso, da un lato, che il debito nei confronti di fornitura idrica all'appartamento Controparte_2 oggetto di locazione riguarda le annualità dal 2018 al 2022 e, dall'altro lato, che CP_1 mediante rateizzazione, ha provveduto al pagamento della somma dovuta.
La prova del riferimento delle fatture di cui al debito complessivo al periodo di utilizzazione dell'immobile da parte della conduttrice e la prova dell'avvenuto pagamento da parte della locatrice, unitamente alla considerazione che nel verbale di rilascio dell'immobile la dichiarazione delle parti circa l'avvenuto pagamento delle utenze fin a quel momento maturate da parte della conduttrice fa salvo “eventuali successivi conguagli che resteranno a carico della conduttrice se riferibili al periodo della locazione”, comporta il rigetto dell'opposizione, essendo palesemente emersa la riferibilità delle fatture per consumo idrico al periodo di conduzione dell'immobile da parte di CP_1
Né tampoco vi è alcuna contestazione da parte della conduttrice circa l'effettiva erogazione del servizio di cui al debito maturato.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, con la conferma e la dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo 325/23 opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sulla opposizione proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 325/2023, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo
325/2022 del Tribunale di Napoli;
2) condanna a pagare le spese di lite in favore di liquidandole Parte_1 CP_1 in euro 1.100,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro