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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/04/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7798/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 14 dicembre 2023 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
RUNGGALDIER, come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
( ), nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2
in Gorlago (BG), via Regina Margherita n. 6;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: per come da verbale di udienza del 25 marzo 2025. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. depositato in data 14 dicembre 2023, chiedeva Parte_1
a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio contratto con il signor , avendo le parti contratto matrimonio civile in Beni Mellal (Marocco) in CP_1
data 2 settembre 2021, con atto regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
AT (BG), senza null'altro disporre.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. il Giudice relatore, considerato che parte resistente, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c., senza emettere ulteriori provvedimenti provvisori in assenza di prole da tutelare e di istanze di carattere economico.
Con sentenza non definitiva n. 778/2024, pubblicata il 27 marzo 2024 e passata in giudicato, l'adito
Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e con ordinanza rinviava a successiva udienza per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 25 marzo 2025 il Giudice relatore, non essendo possibile esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia della resistente, sentiva la parte ricorrente, la quale confermava la propria volontà di divorziare.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve,
pertanto, trovare accoglimento, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, stante altresì il contegno processuale tenuto dalla parte resistente che, seppur destinataria di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Beni Mellal (Marocco) in data 2 settembre 2021, con atto regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
AT (BG), tra e;
Parte_1 CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di AT (Atto n. 14, Parte II, Serie C, Anno 2021);
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Raffaella Cimminiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 14 dicembre 2023 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
RUNGGALDIER, come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
( ), nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2
in Gorlago (BG), via Regina Margherita n. 6;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: per come da verbale di udienza del 25 marzo 2025. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. depositato in data 14 dicembre 2023, chiedeva Parte_1
a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio contratto con il signor , avendo le parti contratto matrimonio civile in Beni Mellal (Marocco) in CP_1
data 2 settembre 2021, con atto regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
AT (BG), senza null'altro disporre.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. il Giudice relatore, considerato che parte resistente, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c., senza emettere ulteriori provvedimenti provvisori in assenza di prole da tutelare e di istanze di carattere economico.
Con sentenza non definitiva n. 778/2024, pubblicata il 27 marzo 2024 e passata in giudicato, l'adito
Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e con ordinanza rinviava a successiva udienza per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 25 marzo 2025 il Giudice relatore, non essendo possibile esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia della resistente, sentiva la parte ricorrente, la quale confermava la propria volontà di divorziare.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve,
pertanto, trovare accoglimento, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, stante altresì il contegno processuale tenuto dalla parte resistente che, seppur destinataria di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Beni Mellal (Marocco) in data 2 settembre 2021, con atto regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
AT (BG), tra e;
Parte_1 CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di AT (Atto n. 14, Parte II, Serie C, Anno 2021);
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Raffaella Cimminiello