Ordinanza cautelare 23 luglio 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00705/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00601/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Nocito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri LI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
1) del provvedimento avente prot.-OMISSIS-del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - I Reparto – SM - Ufficio Stato Giuridico, Avanzamento e Disciplina - Personale Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri ed ogni atto connesso e/o consequenziale, di rigetto del ricorso gerarchico presentato in data 7 settembre 2023 avverso la sanzione disciplinare di Corpo della consegna di rigore di giorni tre, irrogata dal Comandante della Legione Carabinieri LI con foglio avente prot.-OMISSIS-;
2) del provvedimento avente -OMISSIS-, del Comando Legione CC LI - SM - Ufficio Personale di Genova ed ogni atto connesso e/o consequenziale, con il quale veniva irrogata la sanzione disciplinare di Corpo della consegna di rigore di giorni tre;
3) di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto, conseguente o consequenziale, anche se non conosciuto, lesivo per il ricorrente in ordine all’emanazione del rigetto gerarchico oggetto del ricorso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 20 giugno 2024 e depositato in data 4 luglio 2024 il nominato in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. In data-OMISSIS- il ricorrente, libero dal servizio, all’interno della Caserma-OMISSIS-, ove ricopriva l’incarico di Comandante, ha lanciato un petardo tipo “flash-bang” all’interno della camera occupata dal collega carabiniere -OMISSIS-, con il quale riferisce di intrattenere un rapporto di amicizia.
A seguito della convocazione del ricorrente, il Comandante della Compagnia di Savona ha redatto una segnalazione interna in data -OMISSIS-.
In data-OMISSIS-, l’Autorità Giudiziaria Militare ha concesso il nulla osta all’utilizzabilità amministrativa della comunicazione della notizia di reato a carico del ricorrente. Con nota-OMISSIS- il Comandante di Corpo ha chiesto, ai sensi dell’art. 1393 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (d’ora in avanti “c.o.m.”), al Comando Interregionale-OMISSIS-di Milano, di definire la posizione disciplinare del ricorrente nell’ambito della disciplina di Corpo.
Con nota-OMISSIS- il Comandante Interregionale ha concordato con l’avviso espresso. Con nota -OMISSIS- il Comando Regionale ha informato il ricorrente dell’avvio del procedimento disciplinare finalizzato all’eventuale irrogazione della “consegna di rigore” ai sensi dell’art. 1399 c.o.m., contestando la violazione degli artt. 751, co.1, lett. a, n. 3 (in relazione all’art. 713), 717 e 725 c. 1 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (d’ora in avanti “t.u.o.m.”), nominando la commissione di disciplina.
In data -OMISSIS- è avvenuta l’audizione del ricorrente, presente unitamente al proprio militare difensore di fiducia.
La Commissione ha proposto al Comandante di Corpo di ritenere il ricorrente responsabile degli addebiti, sanzionandolo con la consegna; il Comandante di Corpo ha irrogato la sanzione di tre giorni di consegna di rigore.
Con sentenza della Prima Sezione -OMISSIS-, questo Tribunale ha accolto il ricorso avverso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico del Comandante Interregionale di Milano, ritenendo l’Autorità emanante incompatibile per aver già espresso una valutazione sull’accaduto.
In sede di riedizione del potere, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con nota-OMISSIS-, ha rigettato il ricorso gerarchico.
3. Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente articola le censure così sintetizzabili: difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 1355 c.o.m. e del principio di proporzionalità; violazione dell’art. 51 c.p.c. e dell’art. 97 Cost. per incompatibilità del Comandante Generale dell’Arma a decidere sul ricorso gerarchico; erronea applicazione dell’art. 223 del c.p.m.p.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, instando per la reiezione del gravame.
All’esito della camera di consiglio del 19 luglio 2024, con l’ordinanza della -OMISSIS- questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 9 maggio 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Il primo motivo non può trovare accoglimento.
4.1.1 Il Collegio premette che, per costante orientamento giurisprudenziale, « la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento. In particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all’Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità » (tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2629).
4.1.2. Considerati i su esposti margini di apprezzamento circa la legittimità della misura delle sanzioni disciplinari, nel caso di specie non si può ritenere che, in relazione al fatto contestato, la misura della sanzione sia irragionevole o sproporzionata.
Anzitutto, è opportuno sottolineare che l’Amministrazione ha irrogato la consegna di rigore in misura pari a tre giorni, laddove l’art. 1358 c.o.m. prevede un massimo edittale di quindici giorni. La circostanza che il Comandante Regionale si sia discostato dalla proposta della Commissione di disciplina non è significativa, posto che l’art. 1399 c.o.m. prevede espressamente che il parere della commissione non è vincolante.
Venendo agli altri elementi sui quali si fonda la motivazione del provvedimento impugnato, il Collegio osserva quanto segue.
Non è stata contestata la materialità del fatto commesso; la difesa del ricorrente si incentra sull’intento inoffensivo e sulla mancanza di conseguenze del gesto.
Tuttavia, se è plausibile che la condotta sia stata perpetrata senza la volontà di cagionare lesioni al collega, l’evento scaturito deve ritenersi comunque coperto da dolo, in quanto è inverosimile che il ricorrente non si sia rappresentato eventuali conseguenze pregiudizievoli per la salute del sottoposto.
A proposito di queste ultime, è pacifico in atti che il -OMISSIS- ha manifestato, seppur per qualche giorno e in misura lieve, sintomi riconducibili alla nozione di malattia (si vedano le dichiarazioni del medesimo dinanzi alla Procura – all. 16 ricorrente).
Infine, sia il provvedimento di irrogazione della sanzione sia quello, di rigetto del ricorso gerarchico, adottato dal Comando Generale, fanno riferimento al particolare ruolo del ricorrente, Comandante della Stazione. A tal proposito, è solo il caso di richiamare l’art. 725 t.u.o.m., la cui violazione è stata specificamente contestata nel caso di specie: dopo aver premesso che il superiore « deve dare l’esempio del rispetto della disciplina », tra i doveri menziona quello di « assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l'integrità fisica dei dipendenti ».
4.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Non si pone alcun problema di incompatibilità del Comando Generale, posto che tale organo, come riferito dallo stesso ricorrente, si è limitato a ricevere comunicazione dei fatti da parte delle articolazioni territoriali, senza intervenire in nessun momento della sequenza procedimentale con un atto che implica la formazione di un convincimento circa la vicenda, prima di essere investito del ricorso gerarchico. Del resto, la stessa sentenza -OMISSIS- di questo Tribunale, dopo aver affermato la necessità che la « decisione venga assunta da un’Autorità che non abbia mai formulato giudizi sull’accaduto », ha fatto indicato come conseguenza della caducazione dell’atto la « riedizione del procedimento di autodichia da parte di altro organo gerarchicamente superiore ».
4.3. Infine, neanche il terzo ordine di doglianze merita positivo apprezzamento.
Anzitutto l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, evincibile dall’art. 1393 c.o.m. (tra le tante Cons. Stato, Sez. II, 20 aprile 2023, n. 4006), rende inconferenti le deduzioni relative all’archiviazione dinanzi all’Autorità giudiziaria militare; per inciso, il Collegio rileva che, come riportato dallo stesso ricorrente, l’archiviazione è intervenuta perché il Comandante di Corpo, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 260 c.p.m.p., ha chiesto di non procedere in sede penale (all. 9 ricorrente).
Per ragioni analoghe, non si vede come possa rilevare l’eventuale erronea applicazione dell’art. 223 c.p.m.p., posto che al ricorrente è stata contestata la violazione di prescrizioni rilevanti sul piano disciplinare. In ogni caso, si deve evidenziare che dal tenore della disposizione in parola non emerge alcuna limitazione rispetto alle forme del dolo, essendo dunque la stessa applicabile a comportamenti non animati dal precipuo intento di arrecare nocumento alla vittima.
5. In definitiva, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione, liquidandole in euro 1.500,00 (millecinquecento,00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Marcello Bolognesi, Referendario
Nicola Pistilli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Pistilli | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.