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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/09/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 438/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Giovanni Picciau Presidente
Roberto Vignati Consigliere
Laura Bertoli Consigliera rel. all'udienza in data 18.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di II grado tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Lenti C.F._2
(ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del medesimo in Piacenza, via Pietro
Giordani n. 8
appellanti e Contr
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Vesci Pt_3 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata al domicilio digitale
Email_1 appellata e
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_2 P.IVA_2 avv. Giacinto Siro Favalli, Maria Damiana Lesce e Ilaria Pitingolo ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Trifirò and Partners Avvocati sito in Milano alla Via San
Barnaba n. 32 appellata
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. 153/2025 pubblicata il
03.04.2025, comunicata il 04.04.2025, RG. Lav. N. 521/2024, resa inter partes dal
Tribunale di Lodi, Giudice dott. Manfredi, mai notificata, così provvedere:
1) Accertata e dichiarata la illegittimità del licenziamento per i motivi di cui in narrativa, conseguentemente, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del danno e della indennità ex lege prevista da quantificarsi nella misura massima consentita dalle norme di legge, con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
2) Condannare altresì la resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra dei ricorrenti nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovuto loro a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dall'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3) Voglia, altresì, condannare la società in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.
4) Condannare, inoltre, la Ges. al pagamento a favore dei ricorrenti del danno Pt_3 morale patito per il trattamento subito da parte del datore di lavoro.
5) Condannare, infine, la resistente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”;
per : CP_1 Pt_3
“in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del presente gravame per tutte le ragioni esposte in narrativa;
nel merito, rigettare integralmente l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via meramente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, salvo gravame, si chiede applicarsi le sole tutele risarcitorie pag. 2/16 economiche previste dal d.lgs. n. 23/2015 in base all'anzianità dei ricorrenti, detratto quanto percepito dall'Inps a titolo di Naspi o altra indennità; in ogni caso con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”;
per Controparte_2
“1) Confermare, anche con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di Lodi, n.
153/2025 del 3 aprile 2025 nella parte in cui ha respinto integralmente la domanda formulata nei confronti di e, in ogni caso, mandare esente la Società da CP_2 qualsivoglia responsabilità e/o conseguenza negativa e/o pretesa.
2) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 153 del 2025 il Tribunale di Lodi ha rigettato il ricorso con cui e avevano proposto- nei confronti di e Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_3 con la chiamata in causa, su istanza di quest'ultima, di l'impugnazione del CP_2 licenziamento loro intimato nel gennaio 2024. Il primo giudice ha altresì respinto la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti della terza chiamata- CP_3 domanda tesa a sentire imputare a il rapporto di lavoro dei ricorrenti, in CP_2 forza dell'espletata procedura di cambio appalto- ed ha compensato integralmente le spese del giudizio tra tutte le parti.
Il primo giudice ha osservato che i ricorrenti avevano dedotto: di essere stati dipendenti di con decorrenza dal 17.12.2015, in CP_1 Parte_3 forza di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica di operai e inquadrati nel CCNL Multiservizi, con mansioni di addetti alle pulizie adibiti all'appalto INALCA;
di non aver aderito al passaggio alle dipendenze della società subentrante nell'ambito della procedura di cambio appalto relativa alla commessa CP_2
INALCA di Ospedaletto Lodigiano;
di aver manifestato la propria disponibilità per continuare a prestare attività Cont Part lavorativa alle dipendenze di pag. 3/16 “di aver impugnato il licenziamento senza preavviso in quanto illegittimo per insussistenza del fatto ed assenza di giusta causa, aggiungendo di non aver mai ricevuto formale comunicazione di recesso”.
Lo stesso Tribunale ha poi dato atto che, costituitasi in giudizio, aveva CP_3 sostenuto che i ricorrenti non erano mai stati licenziati, essendosi trattato di un cambio appalto- avvenuto previo accordo con le controparti sindacali e nel rispetto dell'art. 4
CCNL- che aveva comportato l'affidamento del servizio di pulizia ed igienizzazione nello stabilimento INALCA di Ospedaletto Lodigiano alla società Coopservice Soc. coop. p.a., con decorrenza dall'1.2.2024. Inoltre, la società aveva allegato che i ricorrenti avevano manifestato la propria indisponibilità al passaggio alle dipendenze della cessionaria, rifiutando la sottoscrizione delle lettere di assunzione loro inoltrate dalla subentrante. aveva chiesto chiamata in causa di evidenziando CP_3 CP_2 che a quest'ultima andavano imputati i rapporti di lavoro dei ricorrenti.
Così ricostruite le rispettive allegazioni delle parti, il primo giudice ha ritenuto non contestati i fatti allegati dalle società, con particolare riferimento al rifiuto dei ricorrenti all'assunzione presso la subentrante nella gestione dell'appalto.
Il Tribunale ha ritenuto mancante la prova di un licenziamento da parte di concludendo che i lavoratori erano ancora dipendenti di quest'ultima, avendo CP_3 essi rifiutato il passaggio a CP_2
Più precisamente, il Tribunale ha argomentato: “la domanda dei ricorrenti, per come viene formulata nel ricorso, merita il rigetto in quanto infondata. Occorre osservare al riguardo che: a) come riconosciuto da nella rispettiva Controparte_3 memoria difensiva (pagina 3, capitolo 1, ribadisce a pagina 13 della memoria), i ricorrenti non sono mai stati licenziati formalmente, né alcuna lettera di recesso è stata a loro inoltrata, trattandosi di una vicenda di cambio appalto che non li vide interessati;
b) non vengono circostanziati gli elementi per ipotizzare un licenziamento privo di forma (orale), per comportamento concludente univoco, imputabile al datore di lavoro, che parte ricorrente avrebbe avuto, oltre a dedurre formulando precise circostanze, altresì l'onere di dimostrare con relative istanze istruttorie, piuttosto che sottolineare il proprio rifiuto all'assunzione; c) i ricorrenti non muovono alcuna censura alla procedura di cambio appalto;
d) i ricorrenti, onerati dell'onere deduttivo e pag. 4/16 probatorio, non ipotizzano nessuna diversa ricostruzione (es. un trasferimento d'azienda, pur contestato da e non riscontrabile dai documenti prodotti CP_2 nel presente giudizio). Eppure, un licenziamento, che sia orale o scritto, non esiste, discutendosi piuttosto della legittimità di un rifiuto opposto dai ricorrenti ad un documentato cambio appalto”.
Muovendo da tale ricostruzione, il Tribunale ha concluso che anche la domanda Part di nei confronti di tesa ad ottenere il passaggio di e CP_1 CP_2 Pt_2 alle dipendenze di quest'ultima alle condizioni di cui agli accordi sindacali in Pt_1 atti, doveva essere rigettata, non potendo la costituzione del rapporto di lavoro presso prescindere dal consenso dei lavoratori interessati. CP_2
***
Con ricorso depositato in data 28 aprile 2025 e Parte_1 [...] hanno proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe. Parte_2
Con un unico motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la decisione di prime curea per avere erroneamente escluso l'intimazione, ad opera di di un CP_3 licenziamento illegittimo per difetto di forma scritta.
Nella prospettiva dell'impugnazione i lavoratori hanno allegato che: “1) Con lettera del 1.02.2014 (doc. 2) ricevuta in data 6.2.2024, la COOPSERVICE S. Coop p.a. comunicava agli esponenti che i loro nominativi risultavano tra il personale interessato al passaggio di appalto del servizio di pulizie c/o appalto INALCA SPA presso lo stabilimento di Ospedaletto Lodigiano (LO); 2) Con lettera pec del 7.2.2024 (doc. 3), gli avv.ti Garlasché e Bedoni, per conto degli esponenti, inviavano lettera di riscontro alla Coopservice S. Coop. p. a. e alla in cui manifestavano la loro CP_3 disponibilità di svolgere qualsiasi mansione per rimanendo pertanto alle CP_3 dipendenze della stessa;
3) Agli esponenti veniva quindi recapitato un verbale di incontro e di accordo per cambio appalto servizi di pulizia industriale stabilimento
INALCA spa di Ospedaletto Lodigiano (doc. 4) e verbale di accordo (doc. 5) a cui i ricorrenti non aderivano;
4) Con lettera pec del 6.3.24 (doc. 6) e poi con lettera pec del
11.3.24 (doc. 7), lo scrivente procuratore comunicava a che i ricorrenti non CP_1 Pt_3 accettavano in alcun modo il passaggio della assunzione con la Coopservice S. Coop. e veniva altresì intimato affinché fosse consentito ai ricorrenti di riprendere la propria pag. 5/16 attività lavorativa;
5) Successivamente, in data 26.3.24, i ricorrenti inviavano pec (doc.
8 e doc. 9) a impugnando formalmente il licenziamento;
(che poteva CP_1 Pt_3 pertanto considerarsi a tutti gli effetti un licenziamento per comportamento concludente del datore di lavoro); 6) Con ulteriore pec del 2.5.24 (doc. 10) lo scrivente procuratore invitava poi formalmente la Ges. a comunicare e a specificare i motivi del Pt_3 licenziamento, richiesta che non veniva minimanente riscontrata dalla resistente. E' pertanto evidente che nel caso di specie quello che hanno subito i lavoratori ricorrenti, non essendosi essi mai dimessi da deve essere considerato a tutti gli effetti CP_1 Pt_3 un licenziamento per comportamento concludente del datore di lavoro che risulta per tabulas. I ricorrenti, come conferma la documentazione prodotta, hanno infatti fin da subito manifestato la loro intenzione di rimanere a lavorare in svolgendo CP_3 addirittura “qualsiasi mansione” (doc. 3) e, stante il silenzio del datore di lavoro, hanno richiesto esplicitamente tramite il loro difensore, che a loro fosse consentito di riprendere al più presto la propria attività lavorativa (doc. 7). Stante la mancanza di un riscontro, si doveva pertanto considerare che si trattava di un licenziamento per comportamento concludente del datore di lavoro. Interpretazione da considerarsi più che corretta anche alla luce del mancato riscontro (doc. 10) da parte di CP_1 Pt_3 circa la spiegazione dei motivi del licenziamento”.
Gli appellanti hanno poi offerto in produzione, quale ulteriore documentazione di formazione successiva alla decisione di prime cure, lo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti, a riprova della sussistenza dell'addotto licenziamento.
I lavoratori hanno evidenziato infatti che «in data 7 aprile 2025, la CP_1 Pt_3 ha inviato ai ricorrenti e per conoscenza anche al sottoscritto procuratore, una lettera
(che costituisce nuova produzione quale DOC. 12 e 13) da cui si evince inequivocabilmente che i ricorrenti sono stati di fatto licenziati. In tale missiva, si attesta e riconosce da parte di Ges. che “i modelli ci sono ed hanno Pt_3 Pt_4 chiaramente dato atto della cessazione al 31.01.2024; che è stato ricevuto e incamerato dai ricorrenti il pagamento del TFR in data 10.03.2024; che i ricorrenti hanno richiesto ed acquisito la NASPI con domande espresse all'INPS al riguardo, che si legano alla cessazione e con comportamenti concludenti rispetto ad una cessazione da Voi stessi ritenuta pacifica –aver proposto un giudizio che si intitola “impugnativa di pag. 6/16 licenziamento ai sensi del D. lgs 23/2015” che presupponeva quindi una Vs. pacifica cognizione di una cessazione del rapporto a tutti gli effetti”. Ancora, continua la missiva specificando in modo chiarissimo che “Ciò premesso Vi ribadiamo ancora una volta che il rapporto con la scrivente è cessato e la motivazione è legata alla soppressione delle funzioni a cui voi eravate addetti sino al 1° febbraio 2024”».
Ritenendo erronea la decisione del primo giudice, e reputando di avere sofferto anche un danno morale a causa della condotta di gli appellanti hanno chiesto CP_3
l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
***
Con memoria difensiva depositata in data 20.6.2025 si è costituita per il gravame eccependo l'inammissibilità dell'appello avversario per aspecificità dei CP_3 motivi di impugnazione e contestandone altresì la fondatezza.
Nel difendere il percorso argomentativo della sentenza di primo grado, CP_3 ha in primo luogo ribadito che gli appellanti «non sono mai stati licenziati. E contrariamente a quanto si legge nel ricorso avversario, alcun licenziamento e/o recesso è mai stato intimato ai ricorrenti, ma si è semplicemente verificato un “cambio appalto”, avvenuto nel rispetto di quanto previsto dal CCNL applicato e previ accordi con le OSS sindacali». L'appellata ha evidenziato che i lavoratori erano stati più volti convocati per l'assunzione presso la subentrante, ma vanamente, ed ha eccepito che solo tardivamente, in appello, i lavoratori avevano prospettato la sussistenza di un licenziamento per comportamento concludente, con allegazioni in fatto e in diritto da ritenersi nuove e comunque inidonee a dimostrare la sussistenza di un recesso datoriale.
In via subordinata, ha comunque evidenziato che al più avrebbe potuto CP_3 essere riconosciuta ai lavoratori una tutela meramente indennitaria, come previsto dal d.lgs. n. 23/2015.
Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra CP_3 trascritte.
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Con memoria difensiva depositata in data 23.6.2025 si è costituita anche evidenziando che in grado d'appello le domande svolte da nei CP_2 CP_3 confronti della cooperativa non erano state reiterate. pag. 7/16 ha inoltre ribadito la correttezza del proprio operato e, in via CP_2 subordinata, ha eccepito che l'eventuale risarcimento del danno liquidato agli appellanti avrebbe comunque dovuto essere decurtato del c.d. aliunde percipiendum (posto che, ai medesimi appellanti, era stata tempestivamente offerta la possibilità di essere assunti in
. CP_2
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All'udienza del 18.9.2025, tentata inutilmente la conciliazione, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
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Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'indicazione dei motivi richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c., pur dopo la novella legislativa di cui al d.lgs. n. 149/2022, richiede, infatti, soltanto un'esposizione chiara ed univoca della domanda rivolta al giudice del gravame, delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice e delle parti della decisione oggetto di critica;
requisiti che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa contrapponendo alle considerazioni del primo giudice un'opposta lettura delle norme regolanti la fattispecie nonché prendendo posizione sulle risultanze istruttorie documentali.
L'odierno atto di gravame soddisfa detti requisiti ed è pertanto ammissibile.
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Oltre che ammissibile, l'appello è anche parzialmente fondato.
Come evidenziato nella sentenza impugnata, sin dal primo grado di giudizio gli odierni appellanti hanno lamentato di essere stati estromessi dal posto di lavoro in assenza di un formale atto di licenziamento ed hanno richiesto le tutele previste dalla legge per il licenziamento illegittimo per difetto di intimazione scritta.
Diversamente da quanto argomentato da la prospettazione di un CP_3 licenziamento intervenuto per comportamento concludente – e cioè la prospettazione di una estromissione dal posto di lavoro avvenuta per iniziativa datoriale ed in assenza di forma scritta- non è un'allegazione nuova, essendo rinvenibile anche nel ricorso di primo grado.
pag. 8/16 Come noto, “il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Sez. 3,
Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019, Rv. 653921 - 01)” (così, ad esempio, Cass.
27/06/2024, n.17787).
Nel caso di specie, come del resto evidenziato anche dal primo giudice, sin dal ricorso di primo grado i lavoratori hanno lamentato che, in concomitanza con il cambio appalto, li aveva estromessi dal posto di lavoro, non consentendo loro di CP_3 lavorare (punto 5 del ricorso ex art. 414 c.p.c.: “Con lettera pec del 6.3.24 (doc. 6) e poi con lettera pec del 11.3.24 (doc. 7), lo scrivente procuratore comunicava a CP_1 Pt_3 che i ricorrenti non accettavano in alcun modo il passaggio della assunzione con la
Coopservice S. Coop. e veniva altresì intimato affinché fosse consentito ai ricorrenti di riprendere la propria attività lavorativa”), ed hanno altresì evidenziato che ciò era avvenuto in assenza di una comunicazione formale di licenziamento (punto 7 del ricorso ex art. 414 c.p.c.: “7) In pari data lo scrivente procuratore inviava pec al collega
Leonardo Vesci che assiste lamentando la assenza di alcuna formale CP_1 Pt_3 comunicazione di licenziamento … (doc.10)”).
Inoltre, i documenti allegati al ricorso ex art. 414 c.p.c., ed in esso richiamati, confermavano detta prospettazione: si leggano il doc. 10 (“i miei assistiti mi rappresentano che a tutt'oggi non hanno ricevuto né alcuna formale comunicazione di licenziamento, né lo stipendio mensile. Mi ribadiscono che gli stessi non accettano di andare sotto la cooperativa…”) ed il doc. 7 (“Vi contesto che nella busta paga di febbraio 2024, anziché lo stipendio, i miei assistiti si sono visti accreditare il TFR e ciò illegittimamente in quanto non è mai intervenuto un valido licenziamento o una fine del pag. 9/16 rapporto di lavoro per altra causa. Tanto rappresentato, Vi invito a consentire ai miei assistiti di riprendere l'attività lavorativa, posto che in difetto di positivo riscontro entro cinque giorni, mi rivolgerò alla Magistratura Competente per ogni miglior tutela dei miei assistiti”), entrambi richiamati nel ricorso introduttivo di primo grado.
Pur in assenza di esplicita menzione della norma dell'art. 2 d.lgs. n. 23/2015, deve poi evidenziarsi che la tutela richiesta dai ricorrenti sin dal primo grado di giudizio
è quella prevista per il licenziamento nullo per difetto di forma.
Considerato che “sul piano processuale (…) nel giudizio sull'impugnazione del licenziamento il giudice, in presenza di idonea domanda, deve applicare il regime di tutela corrispondente alla fattispecie che si è realmente prodotta in giudizio secondo quanto previsto dalla legge, senza che rilevi il tenore delle richieste formulate della parte quanto alla identificazione degli effetti (e, nel caso di specie, il lavoratore aveva fatto riferimento ai vari regimi di tutela ed aveva invocato sia la nullità, sia l'illegittimità, sia l'inefficacia dell'atto)” (così punto 5.1 Cass. n. 9544/2025); posto che nel ricorso di primo grado il lavoratore aveva chiesto la tutela reintegratoria ed il risarcimento pieno;
rilevato che dall'atto introduttivo emergevano tutti gli elementi per identificare la tutela dovuta ai ricorrenti;
non si ravvisa, ad avviso del Collegio, il vizio di inammissibilità delle domande eccepito da trattandosi di istanze già CP_3 formulate dal primo grado di giudizio.
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, poi, l'esame delle risultanze documentali conferma che il rapporto di lavoro tra gli appellanti e sia cessato, CP_3 per iniziativa di quest'ultima, sin dal 31.1.2024.
Che il rapporto sia cessato è infatti provato dalle buste paga prodotte al doc. 1 del fascicolo ricorrenti, nelle quali risulta annotata la cessazione del rapporto di lavoro al 31.1.2024.
La circostanza è, occorrendo, ulteriormente confermata dal documento 12 appellanti- ammissibile, in quanto di formazione successiva al deposito della decisione di primo grado- nel quale i difensori di confermano l'intervenuta cessazione del CP_3 rapporto di lavoro al 31.1.2024 e lo ribadiscono, reiterando e ratificando il già intervenuto recesso.
pag. 10/16 Inequivoca nel confermare l'esistenza di una cessazione del rapporto e di una estromissione per iniziativa del datore di lavoro è, infatti, la lettera indirizzata da CP_3 agli appellanti il 7.4.2025, di cui al menzionato doc. 12: “…i modelli UNILAV ci sono ed hanno chiaramente dato atto della cessazione [del rapporto di lavoro] al 31.1.2024
e sono stati anche da Voi acquisiti ed utilizzati per la NASPI e che Vi rialleghiamo;
avete anche ricevuto il pagamento TFR in data 10/03/2024 che avete incamerato da oltre un anno senza alcuna riserva;
avete richiesto ed acquisito la NASPI con domande espresse all'INPS al riguardo, che si legano alla cessazione e con comportamenti concludenti rispetto ad una cessazione da Voi stessi ritenuta pacifica;
a tutti gli effetti.
Ciò premesso a livello puramente cautelativo ed al fine di evitare qualsivoglia strumentalizzazione, con la presente Vi ribadiamo ancora una volta che il rapporto con la scrivente è cessato e la motivazione è legata alla soppressione delle funzioni a cui voi eravate addetti sino al 1° Febbraio 2024 per perdita della commessa per cambio appalto con verbali di accordo a Voi ben noti e che prevedevano anche una garanzia di assunzione in da Voi pervicacemente rifiutata per motivi incomprensibili. CP_2
Ciò che è certo è che non vi è possibilità alcuna di svolgere in Azienda le Vostre precedenti attività, e di ciò è data evidenza pacifica anche nei verbali di accordo sindacali del 30 gennaio 2024 23 gennaio 2024. Ove e occorrer possa con la presente quindi reiteriamo, ribadiamo ratifichiamo il recesso da ogni e qualsivoglia rapporto con la scrivente per motivi oggettivi e soppressione delle funzioni e mansioni a cui eravate addetti ed assegnati per cambio appalto con impossibilità di qualsivoglia repechage” (doc. 12 appellanti, a proposito del quale non è superfluo stigmatizzare l'uso dell'espressione “ribadire”, a riprova del già intervenuto recesso).
Che una simile interruzione per iniziativa datoriale del rapporto di lavoro, pur se avvenuta in concomitanza con una procedura di cambio appalto, si traduca a tutti gli effetti in un licenziamento è poi confermato, ove ve ne fosse bisogno, dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. ad esempio Cass. 31/10/2024,
n.28164 in motivazione: “8.- Va ricordato anzitutto che la risoluzione del contratto per cessazione dell'appalto (a cui ha fatto seguito un cambio appalto) non può essere mai considerata alla stregua di una risoluzione consensuale, essendo la stessa fattispecie estintiva conseguenza di un fatto che è relativo alla sfera ed alla gestione dell'impresa, pag. 11/16 talché nessuna corresponsabilità può essere attribuita al lavoratore, il quale non manifesta in proposito alcuna volontà. 9.- Ciò che rileva invece è che il primo rapporto viene risolto a seguito della cessazione dell'appalto e comunque per un fatto rientrante nella sfera giuridica della società datrice di lavoro e quindi per una sua iniziativa, potendo questa in alternativa mantenere in servizio il dipendente ed adibirlo ad altro appalto o attività, non essendo previsto alcun obbligo di risolvere il rapporto di lavoro con gli addetti ai medesimi appalti. 10.- Neppure può essere sostenuto, per evidente contraddizione logica, che la sottoscrizione del successivo contratto di lavoro con l'appaltatore subentrante equivalga a risoluzione consensuale del primo contratto, già in precedenza estinto per fatto dell'appaltatore. E nemmeno si può affermate che la sottoscrizione di un nuovo contratto equivalga a rinuncia alla percezione dell'indennità sostitutiva del preavviso relativa alla risoluzione del precedente contratto, non emergendo alcuna plausibile dimostrazione a sostegno dell'esistenza di tale volontà abdicativa. 11.- Inoltre, la giurisprudenza consolidata ha già messo in evidenza come non esista continuità nei due rapporti di lavoro in oggetto e che quello instaurato in seguito al cambio appalto è un nuovo rapporto di lavoro che presuppone l'estinzione del primo. Essendo il rapporto di lavoro che si verrà ad instaurare con l'impresa subentrante un rapporto nuovo rispetto a quello cessato, non vi è spazio neppure per la configurabilità giuridica di una cessione del contratto di lavoro”).
Acclarato che il rapporto tra gli appellanti e è cessato al 31.1.2024; CP_3 acclarato altresì che detta cessazione è avvenuta per iniziativa di rilevata CP_3
l'assenza di una comunicazione scritta di licenziamento (comunicazione che sarebbe stata, invece, necessaria, alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali in materia: cfr. ad esempio Cass. 29.1.2020 n. 2014: “La garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, di natura contrattuale collettiva, mira ad assicurare la stabilità e continuità dell'occupazione, ma lascia distinti i rapporti lavorativi, (non a caso si definisce un rapporto ex novo con l'impresa subentrante), sicché non solo una regola contrattuale non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali" (Cass. n.
29922 del 2018). Anche nelle ipotesi del passaggio da un appalto all'altro l'originario pag. 12/16 datore di lavoro sarà tenuto a dimostrare, ove necessario, le ragioni del recesso e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili”); in riforma della sentenza di primo grado deve essere accertata la nullità, per vizio di forma, dei licenziamenti impugnati e deve essere accordata agli appellanti la richiesta tutela ex art. 2 del d.lgs. n. 23/2015.
Non può essere accolta l'eccezione di detrazione del cosiddetto aliunde percipiendum dal risarcimento previsto dalla norma da ultimo citata, in quanto, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “In ipotesi di nullità del licenziamento cui è applicabile l'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015, dalla indennità risarcitoria da esso prevista non va detratto l"aliunde percipiendum, al pari di quanto stabilito per i licenziamenti nulli dall'art. 18, comma 2, st.lav., più volte modificato, come pure non va detratto quanto percepito a titolo di prestazioni previdenziali, rilevando ai fini dell"aliunde perceptum solo i redditi conseguiti attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, dichiarata la nullità del licenziamento per causa di matrimonio di una lavoratrice assunta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del
2015, ha escluso la detraibilità dal risarcimento dovutole di quanto percepito a titolo di indennità per congedo di maternità e dell"aliunde percipiendum)” (così Cassazione civile sez. lav., 22/05/2024, n.14301, pronuncia nella cui motivazione si legge anche:
“Nota allora il Collegio che, salva la sostituzione della nozione di "ultima retribuzione globale di fatto" con quella di "ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto", si è in presenza di disposizione pressoché identica a quella di cui all'art. 18, comma secondo, L. n. 300/1970 novellato per l'indennità risarcitoria ivi prevista sempre per il caso di sentenza che dichiari la nullità del licenziamento, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 18. E questa Corte ha ritenuto che, nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, cui consegua la tutela reintegratoria c.d.
"piena" di cui all'art. 18, comma 1, St. lav. riformulato - che opera quale regime speciale concernente la materia dei licenziamenti individuali - non trova applicazione la detrazione dell'aliunde percepiendum in quanto il comma 2 dell'articolo citato dispone che nella predetta ipotesi dal risarcimento vada dedotto esclusivamente quanto dal lavoratore percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre pag. 13/16 attività lavorative e non anche quanto il lavoratore "avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione", come previsto, invece, dal successivo comma 4 in materia di tutela reintegratoria c.d. "attenuata"
(così Cass., sez. lav., 19.1.2023, n. 1602). 11.1. Ebbene, ritiene il Collegio che il medesimo principio di diritto debba indubbiamente valere rispetto all'indennità risarcitoria disciplinata dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015. Invero, anche tale più recente previsione, al pari di quella dell'art. 18, comma secondo, L. n. 300/1970 come novellato, non contempla la detrazione dell'aliunde percipiendum sotto la specifica forma della deduzione di quanto il lavoratore "avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni"; deduzione, quest'ultima, piuttosto prevista dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015 esclusivamente nell'ambito della disciplina di tutela per le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. Per tali dirimenti ragioni in punto di diritto, quindi, non poteva nella specie operare la detrazione dell'aliunde percipiendum che la società ricorrente profila ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, c.c., sull'assunto che la lavoratrice avrebbe potuto (o dovuto) accettare l'occasione di lavoro offertale dalla stessa datrice di lavoro dopo il licenziamento”).
Va invece disattesa la domanda con cui i lavoratori hanno chiesto la condanna di al risarcimento del danno morale. CP_3
Sul punto, va evidenziata la radicale insufficienza delle allegazioni in fatto ed in diritto esposte dai lavoratori già nel ricorso ex art. 414 c.p.c., atto nel quale i lavoratori si sono limitati a sollecitare, nelle sole conclusioni rassegnate, il ristoro del danno morale (testualmente: “4) Condannare, inoltre, la Ges. al pagamento a favore dei Pt_3 ricorrenti del danno morale patito per il trattamento subito da parte del datore di lavoro”). Nel ricorso i lavoratori nulla si sono premurati di prospettare né in ordine all'an né in ordine al quantum del preteso credito, senza nemmeno puntualizzare se l'ipotizzato danno fosse astrattamente disceso dal recesso illegittimo, o da altre condotte datoriali precedenti o successive rispetto ad esso (sulla non configurabilità di un danno pag. 14/16 morale in re ipsa, nemmeno in ipotesi di licenziamento illegittimo cfr. Cass.
17/12/2007, n.26561: “Ove il licenziamento illegittimo sia annullato e sia condannato il datore di lavoro al risarcimento dei danni nella misura legale, l'ammontare di tale risarcimento copre tutti i pregiudizi economici conseguenti all'inattività forzosa, ma non esclude la possibilità per il lavoratore di fornire la prova di ulteriori danni, ivi compreso il danno esistenziale: questo non è in re ipsa ma va dimostrato e, solo ove tale prova sia data dal lavoratore, il giudice può liquidare il danno equitativamente”).
Per questi motivi
, assorbita ogni altra questione, in parziale riforma della sentenza n.
153/2025 del Tribunale di Lodi, va dichiarata la nullità del licenziamento di
[...]
Contr
del 31.1.2024 e deve essere Pt_1 Parte_2 Pt_3 condannata a reintegrare gli appellanti nel posto di lavoro, oltre che a corrispondere a e un risarcimento pari all'ultima Parte_1 Parte_2 retribuzione utile per il calcolo del TFR dalla data del licenziamento sino alla data di reintegrazione, ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
In applicazione di detto principio, le spese di lite degli appellanti, per il doppio grado di giudizio, devono essere poste a carico di CP_3
pag. 15/16 Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale ed al numero delle parti, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro 4.800,00 per il primo grado di giudizio ed in euro 4.500,00 per il grado di appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Quanto ai rapporti processuali tra le due società appellata, va evidenziato che avverso la statuizione di rigetto della domanda formulata da nei confronti di CP_3 CP_2 non è stato proposto appello incidentale, né la domanda è stata comunque riproposta in grado di appello.
Detto rilievo induce alla compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio tra dette parti.
PQM
in parziale riforma della sentenza n. 153/2025 del Tribunale di Lodi, dichiara la nullità del licenziamento di del 31.1.2024 e Parte_1 Parte_2
Contr condanna a reintegrare gli appellanti nel posto di lavoro;
Pt_3 condanna a corrispondere a e CP_3 Parte_1 [...] un risarcimento pari all'ultima retribuzione utile per il calcolo del Parte_2
TFR dalla data del licenziamento sino alla data di reintegrazione, ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna a rifondere a le CP_3 Parte_1 Parte_2 spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 4.800,00 per il primo grado ed in euro 4.500,00 per l'appello, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario spese al 15%; compensa le spese del doppio grado di giudizio tra le altre parti processuali.
Milano, 18.9.2025
Il Presidente La Consigliera est.
Giovanni Picciau Laura Bertoli
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 438/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Giovanni Picciau Presidente
Roberto Vignati Consigliere
Laura Bertoli Consigliera rel. all'udienza in data 18.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di II grado tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Lenti C.F._2
(ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del medesimo in Piacenza, via Pietro
Giordani n. 8
appellanti e Contr
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Vesci Pt_3 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata al domicilio digitale
Email_1 appellata e
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_2 P.IVA_2 avv. Giacinto Siro Favalli, Maria Damiana Lesce e Ilaria Pitingolo ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Trifirò and Partners Avvocati sito in Milano alla Via San
Barnaba n. 32 appellata
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. 153/2025 pubblicata il
03.04.2025, comunicata il 04.04.2025, RG. Lav. N. 521/2024, resa inter partes dal
Tribunale di Lodi, Giudice dott. Manfredi, mai notificata, così provvedere:
1) Accertata e dichiarata la illegittimità del licenziamento per i motivi di cui in narrativa, conseguentemente, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del danno e della indennità ex lege prevista da quantificarsi nella misura massima consentita dalle norme di legge, con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
2) Condannare altresì la resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra dei ricorrenti nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovuto loro a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dall'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3) Voglia, altresì, condannare la società in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.
4) Condannare, inoltre, la Ges. al pagamento a favore dei ricorrenti del danno Pt_3 morale patito per il trattamento subito da parte del datore di lavoro.
5) Condannare, infine, la resistente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”;
per : CP_1 Pt_3
“in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del presente gravame per tutte le ragioni esposte in narrativa;
nel merito, rigettare integralmente l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via meramente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, salvo gravame, si chiede applicarsi le sole tutele risarcitorie pag. 2/16 economiche previste dal d.lgs. n. 23/2015 in base all'anzianità dei ricorrenti, detratto quanto percepito dall'Inps a titolo di Naspi o altra indennità; in ogni caso con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”;
per Controparte_2
“1) Confermare, anche con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di Lodi, n.
153/2025 del 3 aprile 2025 nella parte in cui ha respinto integralmente la domanda formulata nei confronti di e, in ogni caso, mandare esente la Società da CP_2 qualsivoglia responsabilità e/o conseguenza negativa e/o pretesa.
2) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 153 del 2025 il Tribunale di Lodi ha rigettato il ricorso con cui e avevano proposto- nei confronti di e Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_3 con la chiamata in causa, su istanza di quest'ultima, di l'impugnazione del CP_2 licenziamento loro intimato nel gennaio 2024. Il primo giudice ha altresì respinto la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti della terza chiamata- CP_3 domanda tesa a sentire imputare a il rapporto di lavoro dei ricorrenti, in CP_2 forza dell'espletata procedura di cambio appalto- ed ha compensato integralmente le spese del giudizio tra tutte le parti.
Il primo giudice ha osservato che i ricorrenti avevano dedotto: di essere stati dipendenti di con decorrenza dal 17.12.2015, in CP_1 Parte_3 forza di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica di operai e inquadrati nel CCNL Multiservizi, con mansioni di addetti alle pulizie adibiti all'appalto INALCA;
di non aver aderito al passaggio alle dipendenze della società subentrante nell'ambito della procedura di cambio appalto relativa alla commessa CP_2
INALCA di Ospedaletto Lodigiano;
di aver manifestato la propria disponibilità per continuare a prestare attività Cont Part lavorativa alle dipendenze di pag. 3/16 “di aver impugnato il licenziamento senza preavviso in quanto illegittimo per insussistenza del fatto ed assenza di giusta causa, aggiungendo di non aver mai ricevuto formale comunicazione di recesso”.
Lo stesso Tribunale ha poi dato atto che, costituitasi in giudizio, aveva CP_3 sostenuto che i ricorrenti non erano mai stati licenziati, essendosi trattato di un cambio appalto- avvenuto previo accordo con le controparti sindacali e nel rispetto dell'art. 4
CCNL- che aveva comportato l'affidamento del servizio di pulizia ed igienizzazione nello stabilimento INALCA di Ospedaletto Lodigiano alla società Coopservice Soc. coop. p.a., con decorrenza dall'1.2.2024. Inoltre, la società aveva allegato che i ricorrenti avevano manifestato la propria indisponibilità al passaggio alle dipendenze della cessionaria, rifiutando la sottoscrizione delle lettere di assunzione loro inoltrate dalla subentrante. aveva chiesto chiamata in causa di evidenziando CP_3 CP_2 che a quest'ultima andavano imputati i rapporti di lavoro dei ricorrenti.
Così ricostruite le rispettive allegazioni delle parti, il primo giudice ha ritenuto non contestati i fatti allegati dalle società, con particolare riferimento al rifiuto dei ricorrenti all'assunzione presso la subentrante nella gestione dell'appalto.
Il Tribunale ha ritenuto mancante la prova di un licenziamento da parte di concludendo che i lavoratori erano ancora dipendenti di quest'ultima, avendo CP_3 essi rifiutato il passaggio a CP_2
Più precisamente, il Tribunale ha argomentato: “la domanda dei ricorrenti, per come viene formulata nel ricorso, merita il rigetto in quanto infondata. Occorre osservare al riguardo che: a) come riconosciuto da nella rispettiva Controparte_3 memoria difensiva (pagina 3, capitolo 1, ribadisce a pagina 13 della memoria), i ricorrenti non sono mai stati licenziati formalmente, né alcuna lettera di recesso è stata a loro inoltrata, trattandosi di una vicenda di cambio appalto che non li vide interessati;
b) non vengono circostanziati gli elementi per ipotizzare un licenziamento privo di forma (orale), per comportamento concludente univoco, imputabile al datore di lavoro, che parte ricorrente avrebbe avuto, oltre a dedurre formulando precise circostanze, altresì l'onere di dimostrare con relative istanze istruttorie, piuttosto che sottolineare il proprio rifiuto all'assunzione; c) i ricorrenti non muovono alcuna censura alla procedura di cambio appalto;
d) i ricorrenti, onerati dell'onere deduttivo e pag. 4/16 probatorio, non ipotizzano nessuna diversa ricostruzione (es. un trasferimento d'azienda, pur contestato da e non riscontrabile dai documenti prodotti CP_2 nel presente giudizio). Eppure, un licenziamento, che sia orale o scritto, non esiste, discutendosi piuttosto della legittimità di un rifiuto opposto dai ricorrenti ad un documentato cambio appalto”.
Muovendo da tale ricostruzione, il Tribunale ha concluso che anche la domanda Part di nei confronti di tesa ad ottenere il passaggio di e CP_1 CP_2 Pt_2 alle dipendenze di quest'ultima alle condizioni di cui agli accordi sindacali in Pt_1 atti, doveva essere rigettata, non potendo la costituzione del rapporto di lavoro presso prescindere dal consenso dei lavoratori interessati. CP_2
***
Con ricorso depositato in data 28 aprile 2025 e Parte_1 [...] hanno proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe. Parte_2
Con un unico motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la decisione di prime curea per avere erroneamente escluso l'intimazione, ad opera di di un CP_3 licenziamento illegittimo per difetto di forma scritta.
Nella prospettiva dell'impugnazione i lavoratori hanno allegato che: “1) Con lettera del 1.02.2014 (doc. 2) ricevuta in data 6.2.2024, la COOPSERVICE S. Coop p.a. comunicava agli esponenti che i loro nominativi risultavano tra il personale interessato al passaggio di appalto del servizio di pulizie c/o appalto INALCA SPA presso lo stabilimento di Ospedaletto Lodigiano (LO); 2) Con lettera pec del 7.2.2024 (doc. 3), gli avv.ti Garlasché e Bedoni, per conto degli esponenti, inviavano lettera di riscontro alla Coopservice S. Coop. p. a. e alla in cui manifestavano la loro CP_3 disponibilità di svolgere qualsiasi mansione per rimanendo pertanto alle CP_3 dipendenze della stessa;
3) Agli esponenti veniva quindi recapitato un verbale di incontro e di accordo per cambio appalto servizi di pulizia industriale stabilimento
INALCA spa di Ospedaletto Lodigiano (doc. 4) e verbale di accordo (doc. 5) a cui i ricorrenti non aderivano;
4) Con lettera pec del 6.3.24 (doc. 6) e poi con lettera pec del
11.3.24 (doc. 7), lo scrivente procuratore comunicava a che i ricorrenti non CP_1 Pt_3 accettavano in alcun modo il passaggio della assunzione con la Coopservice S. Coop. e veniva altresì intimato affinché fosse consentito ai ricorrenti di riprendere la propria pag. 5/16 attività lavorativa;
5) Successivamente, in data 26.3.24, i ricorrenti inviavano pec (doc.
8 e doc. 9) a impugnando formalmente il licenziamento;
(che poteva CP_1 Pt_3 pertanto considerarsi a tutti gli effetti un licenziamento per comportamento concludente del datore di lavoro); 6) Con ulteriore pec del 2.5.24 (doc. 10) lo scrivente procuratore invitava poi formalmente la Ges. a comunicare e a specificare i motivi del Pt_3 licenziamento, richiesta che non veniva minimanente riscontrata dalla resistente. E' pertanto evidente che nel caso di specie quello che hanno subito i lavoratori ricorrenti, non essendosi essi mai dimessi da deve essere considerato a tutti gli effetti CP_1 Pt_3 un licenziamento per comportamento concludente del datore di lavoro che risulta per tabulas. I ricorrenti, come conferma la documentazione prodotta, hanno infatti fin da subito manifestato la loro intenzione di rimanere a lavorare in svolgendo CP_3 addirittura “qualsiasi mansione” (doc. 3) e, stante il silenzio del datore di lavoro, hanno richiesto esplicitamente tramite il loro difensore, che a loro fosse consentito di riprendere al più presto la propria attività lavorativa (doc. 7). Stante la mancanza di un riscontro, si doveva pertanto considerare che si trattava di un licenziamento per comportamento concludente del datore di lavoro. Interpretazione da considerarsi più che corretta anche alla luce del mancato riscontro (doc. 10) da parte di CP_1 Pt_3 circa la spiegazione dei motivi del licenziamento”.
Gli appellanti hanno poi offerto in produzione, quale ulteriore documentazione di formazione successiva alla decisione di prime cure, lo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti, a riprova della sussistenza dell'addotto licenziamento.
I lavoratori hanno evidenziato infatti che «in data 7 aprile 2025, la CP_1 Pt_3 ha inviato ai ricorrenti e per conoscenza anche al sottoscritto procuratore, una lettera
(che costituisce nuova produzione quale DOC. 12 e 13) da cui si evince inequivocabilmente che i ricorrenti sono stati di fatto licenziati. In tale missiva, si attesta e riconosce da parte di Ges. che “i modelli ci sono ed hanno Pt_3 Pt_4 chiaramente dato atto della cessazione al 31.01.2024; che è stato ricevuto e incamerato dai ricorrenti il pagamento del TFR in data 10.03.2024; che i ricorrenti hanno richiesto ed acquisito la NASPI con domande espresse all'INPS al riguardo, che si legano alla cessazione e con comportamenti concludenti rispetto ad una cessazione da Voi stessi ritenuta pacifica –aver proposto un giudizio che si intitola “impugnativa di pag. 6/16 licenziamento ai sensi del D. lgs 23/2015” che presupponeva quindi una Vs. pacifica cognizione di una cessazione del rapporto a tutti gli effetti”. Ancora, continua la missiva specificando in modo chiarissimo che “Ciò premesso Vi ribadiamo ancora una volta che il rapporto con la scrivente è cessato e la motivazione è legata alla soppressione delle funzioni a cui voi eravate addetti sino al 1° febbraio 2024”».
Ritenendo erronea la decisione del primo giudice, e reputando di avere sofferto anche un danno morale a causa della condotta di gli appellanti hanno chiesto CP_3
l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
***
Con memoria difensiva depositata in data 20.6.2025 si è costituita per il gravame eccependo l'inammissibilità dell'appello avversario per aspecificità dei CP_3 motivi di impugnazione e contestandone altresì la fondatezza.
Nel difendere il percorso argomentativo della sentenza di primo grado, CP_3 ha in primo luogo ribadito che gli appellanti «non sono mai stati licenziati. E contrariamente a quanto si legge nel ricorso avversario, alcun licenziamento e/o recesso è mai stato intimato ai ricorrenti, ma si è semplicemente verificato un “cambio appalto”, avvenuto nel rispetto di quanto previsto dal CCNL applicato e previ accordi con le OSS sindacali». L'appellata ha evidenziato che i lavoratori erano stati più volti convocati per l'assunzione presso la subentrante, ma vanamente, ed ha eccepito che solo tardivamente, in appello, i lavoratori avevano prospettato la sussistenza di un licenziamento per comportamento concludente, con allegazioni in fatto e in diritto da ritenersi nuove e comunque inidonee a dimostrare la sussistenza di un recesso datoriale.
In via subordinata, ha comunque evidenziato che al più avrebbe potuto CP_3 essere riconosciuta ai lavoratori una tutela meramente indennitaria, come previsto dal d.lgs. n. 23/2015.
Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra CP_3 trascritte.
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Con memoria difensiva depositata in data 23.6.2025 si è costituita anche evidenziando che in grado d'appello le domande svolte da nei CP_2 CP_3 confronti della cooperativa non erano state reiterate. pag. 7/16 ha inoltre ribadito la correttezza del proprio operato e, in via CP_2 subordinata, ha eccepito che l'eventuale risarcimento del danno liquidato agli appellanti avrebbe comunque dovuto essere decurtato del c.d. aliunde percipiendum (posto che, ai medesimi appellanti, era stata tempestivamente offerta la possibilità di essere assunti in
. CP_2
***
All'udienza del 18.9.2025, tentata inutilmente la conciliazione, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
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Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'indicazione dei motivi richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c., pur dopo la novella legislativa di cui al d.lgs. n. 149/2022, richiede, infatti, soltanto un'esposizione chiara ed univoca della domanda rivolta al giudice del gravame, delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice e delle parti della decisione oggetto di critica;
requisiti che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa contrapponendo alle considerazioni del primo giudice un'opposta lettura delle norme regolanti la fattispecie nonché prendendo posizione sulle risultanze istruttorie documentali.
L'odierno atto di gravame soddisfa detti requisiti ed è pertanto ammissibile.
***
Oltre che ammissibile, l'appello è anche parzialmente fondato.
Come evidenziato nella sentenza impugnata, sin dal primo grado di giudizio gli odierni appellanti hanno lamentato di essere stati estromessi dal posto di lavoro in assenza di un formale atto di licenziamento ed hanno richiesto le tutele previste dalla legge per il licenziamento illegittimo per difetto di intimazione scritta.
Diversamente da quanto argomentato da la prospettazione di un CP_3 licenziamento intervenuto per comportamento concludente – e cioè la prospettazione di una estromissione dal posto di lavoro avvenuta per iniziativa datoriale ed in assenza di forma scritta- non è un'allegazione nuova, essendo rinvenibile anche nel ricorso di primo grado.
pag. 8/16 Come noto, “il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Sez. 3,
Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019, Rv. 653921 - 01)” (così, ad esempio, Cass.
27/06/2024, n.17787).
Nel caso di specie, come del resto evidenziato anche dal primo giudice, sin dal ricorso di primo grado i lavoratori hanno lamentato che, in concomitanza con il cambio appalto, li aveva estromessi dal posto di lavoro, non consentendo loro di CP_3 lavorare (punto 5 del ricorso ex art. 414 c.p.c.: “Con lettera pec del 6.3.24 (doc. 6) e poi con lettera pec del 11.3.24 (doc. 7), lo scrivente procuratore comunicava a CP_1 Pt_3 che i ricorrenti non accettavano in alcun modo il passaggio della assunzione con la
Coopservice S. Coop. e veniva altresì intimato affinché fosse consentito ai ricorrenti di riprendere la propria attività lavorativa”), ed hanno altresì evidenziato che ciò era avvenuto in assenza di una comunicazione formale di licenziamento (punto 7 del ricorso ex art. 414 c.p.c.: “7) In pari data lo scrivente procuratore inviava pec al collega
Leonardo Vesci che assiste lamentando la assenza di alcuna formale CP_1 Pt_3 comunicazione di licenziamento … (doc.10)”).
Inoltre, i documenti allegati al ricorso ex art. 414 c.p.c., ed in esso richiamati, confermavano detta prospettazione: si leggano il doc. 10 (“i miei assistiti mi rappresentano che a tutt'oggi non hanno ricevuto né alcuna formale comunicazione di licenziamento, né lo stipendio mensile. Mi ribadiscono che gli stessi non accettano di andare sotto la cooperativa…”) ed il doc. 7 (“Vi contesto che nella busta paga di febbraio 2024, anziché lo stipendio, i miei assistiti si sono visti accreditare il TFR e ciò illegittimamente in quanto non è mai intervenuto un valido licenziamento o una fine del pag. 9/16 rapporto di lavoro per altra causa. Tanto rappresentato, Vi invito a consentire ai miei assistiti di riprendere l'attività lavorativa, posto che in difetto di positivo riscontro entro cinque giorni, mi rivolgerò alla Magistratura Competente per ogni miglior tutela dei miei assistiti”), entrambi richiamati nel ricorso introduttivo di primo grado.
Pur in assenza di esplicita menzione della norma dell'art. 2 d.lgs. n. 23/2015, deve poi evidenziarsi che la tutela richiesta dai ricorrenti sin dal primo grado di giudizio
è quella prevista per il licenziamento nullo per difetto di forma.
Considerato che “sul piano processuale (…) nel giudizio sull'impugnazione del licenziamento il giudice, in presenza di idonea domanda, deve applicare il regime di tutela corrispondente alla fattispecie che si è realmente prodotta in giudizio secondo quanto previsto dalla legge, senza che rilevi il tenore delle richieste formulate della parte quanto alla identificazione degli effetti (e, nel caso di specie, il lavoratore aveva fatto riferimento ai vari regimi di tutela ed aveva invocato sia la nullità, sia l'illegittimità, sia l'inefficacia dell'atto)” (così punto 5.1 Cass. n. 9544/2025); posto che nel ricorso di primo grado il lavoratore aveva chiesto la tutela reintegratoria ed il risarcimento pieno;
rilevato che dall'atto introduttivo emergevano tutti gli elementi per identificare la tutela dovuta ai ricorrenti;
non si ravvisa, ad avviso del Collegio, il vizio di inammissibilità delle domande eccepito da trattandosi di istanze già CP_3 formulate dal primo grado di giudizio.
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, poi, l'esame delle risultanze documentali conferma che il rapporto di lavoro tra gli appellanti e sia cessato, CP_3 per iniziativa di quest'ultima, sin dal 31.1.2024.
Che il rapporto sia cessato è infatti provato dalle buste paga prodotte al doc. 1 del fascicolo ricorrenti, nelle quali risulta annotata la cessazione del rapporto di lavoro al 31.1.2024.
La circostanza è, occorrendo, ulteriormente confermata dal documento 12 appellanti- ammissibile, in quanto di formazione successiva al deposito della decisione di primo grado- nel quale i difensori di confermano l'intervenuta cessazione del CP_3 rapporto di lavoro al 31.1.2024 e lo ribadiscono, reiterando e ratificando il già intervenuto recesso.
pag. 10/16 Inequivoca nel confermare l'esistenza di una cessazione del rapporto e di una estromissione per iniziativa del datore di lavoro è, infatti, la lettera indirizzata da CP_3 agli appellanti il 7.4.2025, di cui al menzionato doc. 12: “…i modelli UNILAV ci sono ed hanno chiaramente dato atto della cessazione [del rapporto di lavoro] al 31.1.2024
e sono stati anche da Voi acquisiti ed utilizzati per la NASPI e che Vi rialleghiamo;
avete anche ricevuto il pagamento TFR in data 10/03/2024 che avete incamerato da oltre un anno senza alcuna riserva;
avete richiesto ed acquisito la NASPI con domande espresse all'INPS al riguardo, che si legano alla cessazione e con comportamenti concludenti rispetto ad una cessazione da Voi stessi ritenuta pacifica;
a tutti gli effetti.
Ciò premesso a livello puramente cautelativo ed al fine di evitare qualsivoglia strumentalizzazione, con la presente Vi ribadiamo ancora una volta che il rapporto con la scrivente è cessato e la motivazione è legata alla soppressione delle funzioni a cui voi eravate addetti sino al 1° Febbraio 2024 per perdita della commessa per cambio appalto con verbali di accordo a Voi ben noti e che prevedevano anche una garanzia di assunzione in da Voi pervicacemente rifiutata per motivi incomprensibili. CP_2
Ciò che è certo è che non vi è possibilità alcuna di svolgere in Azienda le Vostre precedenti attività, e di ciò è data evidenza pacifica anche nei verbali di accordo sindacali del 30 gennaio 2024 23 gennaio 2024. Ove e occorrer possa con la presente quindi reiteriamo, ribadiamo ratifichiamo il recesso da ogni e qualsivoglia rapporto con la scrivente per motivi oggettivi e soppressione delle funzioni e mansioni a cui eravate addetti ed assegnati per cambio appalto con impossibilità di qualsivoglia repechage” (doc. 12 appellanti, a proposito del quale non è superfluo stigmatizzare l'uso dell'espressione “ribadire”, a riprova del già intervenuto recesso).
Che una simile interruzione per iniziativa datoriale del rapporto di lavoro, pur se avvenuta in concomitanza con una procedura di cambio appalto, si traduca a tutti gli effetti in un licenziamento è poi confermato, ove ve ne fosse bisogno, dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. ad esempio Cass. 31/10/2024,
n.28164 in motivazione: “8.- Va ricordato anzitutto che la risoluzione del contratto per cessazione dell'appalto (a cui ha fatto seguito un cambio appalto) non può essere mai considerata alla stregua di una risoluzione consensuale, essendo la stessa fattispecie estintiva conseguenza di un fatto che è relativo alla sfera ed alla gestione dell'impresa, pag. 11/16 talché nessuna corresponsabilità può essere attribuita al lavoratore, il quale non manifesta in proposito alcuna volontà. 9.- Ciò che rileva invece è che il primo rapporto viene risolto a seguito della cessazione dell'appalto e comunque per un fatto rientrante nella sfera giuridica della società datrice di lavoro e quindi per una sua iniziativa, potendo questa in alternativa mantenere in servizio il dipendente ed adibirlo ad altro appalto o attività, non essendo previsto alcun obbligo di risolvere il rapporto di lavoro con gli addetti ai medesimi appalti. 10.- Neppure può essere sostenuto, per evidente contraddizione logica, che la sottoscrizione del successivo contratto di lavoro con l'appaltatore subentrante equivalga a risoluzione consensuale del primo contratto, già in precedenza estinto per fatto dell'appaltatore. E nemmeno si può affermate che la sottoscrizione di un nuovo contratto equivalga a rinuncia alla percezione dell'indennità sostitutiva del preavviso relativa alla risoluzione del precedente contratto, non emergendo alcuna plausibile dimostrazione a sostegno dell'esistenza di tale volontà abdicativa. 11.- Inoltre, la giurisprudenza consolidata ha già messo in evidenza come non esista continuità nei due rapporti di lavoro in oggetto e che quello instaurato in seguito al cambio appalto è un nuovo rapporto di lavoro che presuppone l'estinzione del primo. Essendo il rapporto di lavoro che si verrà ad instaurare con l'impresa subentrante un rapporto nuovo rispetto a quello cessato, non vi è spazio neppure per la configurabilità giuridica di una cessione del contratto di lavoro”).
Acclarato che il rapporto tra gli appellanti e è cessato al 31.1.2024; CP_3 acclarato altresì che detta cessazione è avvenuta per iniziativa di rilevata CP_3
l'assenza di una comunicazione scritta di licenziamento (comunicazione che sarebbe stata, invece, necessaria, alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali in materia: cfr. ad esempio Cass. 29.1.2020 n. 2014: “La garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, di natura contrattuale collettiva, mira ad assicurare la stabilità e continuità dell'occupazione, ma lascia distinti i rapporti lavorativi, (non a caso si definisce un rapporto ex novo con l'impresa subentrante), sicché non solo una regola contrattuale non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali" (Cass. n.
29922 del 2018). Anche nelle ipotesi del passaggio da un appalto all'altro l'originario pag. 12/16 datore di lavoro sarà tenuto a dimostrare, ove necessario, le ragioni del recesso e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili”); in riforma della sentenza di primo grado deve essere accertata la nullità, per vizio di forma, dei licenziamenti impugnati e deve essere accordata agli appellanti la richiesta tutela ex art. 2 del d.lgs. n. 23/2015.
Non può essere accolta l'eccezione di detrazione del cosiddetto aliunde percipiendum dal risarcimento previsto dalla norma da ultimo citata, in quanto, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “In ipotesi di nullità del licenziamento cui è applicabile l'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015, dalla indennità risarcitoria da esso prevista non va detratto l"aliunde percipiendum, al pari di quanto stabilito per i licenziamenti nulli dall'art. 18, comma 2, st.lav., più volte modificato, come pure non va detratto quanto percepito a titolo di prestazioni previdenziali, rilevando ai fini dell"aliunde perceptum solo i redditi conseguiti attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, dichiarata la nullità del licenziamento per causa di matrimonio di una lavoratrice assunta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del
2015, ha escluso la detraibilità dal risarcimento dovutole di quanto percepito a titolo di indennità per congedo di maternità e dell"aliunde percipiendum)” (così Cassazione civile sez. lav., 22/05/2024, n.14301, pronuncia nella cui motivazione si legge anche:
“Nota allora il Collegio che, salva la sostituzione della nozione di "ultima retribuzione globale di fatto" con quella di "ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto", si è in presenza di disposizione pressoché identica a quella di cui all'art. 18, comma secondo, L. n. 300/1970 novellato per l'indennità risarcitoria ivi prevista sempre per il caso di sentenza che dichiari la nullità del licenziamento, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 18. E questa Corte ha ritenuto che, nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, cui consegua la tutela reintegratoria c.d.
"piena" di cui all'art. 18, comma 1, St. lav. riformulato - che opera quale regime speciale concernente la materia dei licenziamenti individuali - non trova applicazione la detrazione dell'aliunde percepiendum in quanto il comma 2 dell'articolo citato dispone che nella predetta ipotesi dal risarcimento vada dedotto esclusivamente quanto dal lavoratore percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre pag. 13/16 attività lavorative e non anche quanto il lavoratore "avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione", come previsto, invece, dal successivo comma 4 in materia di tutela reintegratoria c.d. "attenuata"
(così Cass., sez. lav., 19.1.2023, n. 1602). 11.1. Ebbene, ritiene il Collegio che il medesimo principio di diritto debba indubbiamente valere rispetto all'indennità risarcitoria disciplinata dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015. Invero, anche tale più recente previsione, al pari di quella dell'art. 18, comma secondo, L. n. 300/1970 come novellato, non contempla la detrazione dell'aliunde percipiendum sotto la specifica forma della deduzione di quanto il lavoratore "avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni"; deduzione, quest'ultima, piuttosto prevista dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015 esclusivamente nell'ambito della disciplina di tutela per le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. Per tali dirimenti ragioni in punto di diritto, quindi, non poteva nella specie operare la detrazione dell'aliunde percipiendum che la società ricorrente profila ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, c.c., sull'assunto che la lavoratrice avrebbe potuto (o dovuto) accettare l'occasione di lavoro offertale dalla stessa datrice di lavoro dopo il licenziamento”).
Va invece disattesa la domanda con cui i lavoratori hanno chiesto la condanna di al risarcimento del danno morale. CP_3
Sul punto, va evidenziata la radicale insufficienza delle allegazioni in fatto ed in diritto esposte dai lavoratori già nel ricorso ex art. 414 c.p.c., atto nel quale i lavoratori si sono limitati a sollecitare, nelle sole conclusioni rassegnate, il ristoro del danno morale (testualmente: “4) Condannare, inoltre, la Ges. al pagamento a favore dei Pt_3 ricorrenti del danno morale patito per il trattamento subito da parte del datore di lavoro”). Nel ricorso i lavoratori nulla si sono premurati di prospettare né in ordine all'an né in ordine al quantum del preteso credito, senza nemmeno puntualizzare se l'ipotizzato danno fosse astrattamente disceso dal recesso illegittimo, o da altre condotte datoriali precedenti o successive rispetto ad esso (sulla non configurabilità di un danno pag. 14/16 morale in re ipsa, nemmeno in ipotesi di licenziamento illegittimo cfr. Cass.
17/12/2007, n.26561: “Ove il licenziamento illegittimo sia annullato e sia condannato il datore di lavoro al risarcimento dei danni nella misura legale, l'ammontare di tale risarcimento copre tutti i pregiudizi economici conseguenti all'inattività forzosa, ma non esclude la possibilità per il lavoratore di fornire la prova di ulteriori danni, ivi compreso il danno esistenziale: questo non è in re ipsa ma va dimostrato e, solo ove tale prova sia data dal lavoratore, il giudice può liquidare il danno equitativamente”).
Per questi motivi
, assorbita ogni altra questione, in parziale riforma della sentenza n.
153/2025 del Tribunale di Lodi, va dichiarata la nullità del licenziamento di
[...]
Contr
del 31.1.2024 e deve essere Pt_1 Parte_2 Pt_3 condannata a reintegrare gli appellanti nel posto di lavoro, oltre che a corrispondere a e un risarcimento pari all'ultima Parte_1 Parte_2 retribuzione utile per il calcolo del TFR dalla data del licenziamento sino alla data di reintegrazione, ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
In applicazione di detto principio, le spese di lite degli appellanti, per il doppio grado di giudizio, devono essere poste a carico di CP_3
pag. 15/16 Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale ed al numero delle parti, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro 4.800,00 per il primo grado di giudizio ed in euro 4.500,00 per il grado di appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Quanto ai rapporti processuali tra le due società appellata, va evidenziato che avverso la statuizione di rigetto della domanda formulata da nei confronti di CP_3 CP_2 non è stato proposto appello incidentale, né la domanda è stata comunque riproposta in grado di appello.
Detto rilievo induce alla compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio tra dette parti.
PQM
in parziale riforma della sentenza n. 153/2025 del Tribunale di Lodi, dichiara la nullità del licenziamento di del 31.1.2024 e Parte_1 Parte_2
Contr condanna a reintegrare gli appellanti nel posto di lavoro;
Pt_3 condanna a corrispondere a e CP_3 Parte_1 [...] un risarcimento pari all'ultima retribuzione utile per il calcolo del Parte_2
TFR dalla data del licenziamento sino alla data di reintegrazione, ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna a rifondere a le CP_3 Parte_1 Parte_2 spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 4.800,00 per il primo grado ed in euro 4.500,00 per l'appello, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario spese al 15%; compensa le spese del doppio grado di giudizio tra le altre parti processuali.
Milano, 18.9.2025
Il Presidente La Consigliera est.
Giovanni Picciau Laura Bertoli
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