Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, composta dai magistrati:
dott. Giuseppe Lupo Presidente
dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in sede di rinvio, iscritta al n. 2171 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Cangemi;
attore in riassunzione/già appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Daniele Vecchio;
convenuto in riassunzione/già appellato
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_2
e, per lui, i suoi eredi: (C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_3
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_3 C.F._4
[...]
[...]
), nato a [...] il [...], e (C.F.
[...] Parte_4 [...]
), nata a [...] il [...]; C.F._5
convenuti in riassunzione contumaci
Conclusioni per l'attore in riassunzione: “VOGLIA LA CORTE D'APPELLO respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
confermare il decreto di
ingiunzione n. 2160/2003 del Tribunale di Palermo;
ritenere e dichiarare il diritto di credito dei progettisti nei confronti del , nella misura di € Controparte_1
254.012,00 in pagamento dei compensi professionali per cui è causa e – per
l'effetto – condannare il al pagamento in favore dell'ing. Controparte_1
– giusta cessione di credito versata in atti – della somma di € Parte_1
254.012,00, oltre IVA, interessi al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca
d'Italia come in D.I. e spese;
condannare il a pagare all'ing. Controparte_1
la somma di € 6.027,81, oltre gli interessi sulla stessa a far data Parte_1
dal 30-07-2012, in restituzione della stessa somma pagata a titolo di spese legali
portate dalla sentenza di primo grado, in virtù della provvisoria esecutività della
stessa; ove la causa venga posta in decisione, assegnare i termini per il deposito
delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
con vittoria di spese,
comprensive di quelle forfettarie nella misura del 15%, di tutte le fasi e di tutti i gradi del presente giudizio, anche per CTU e CTP;
salvo ogni altro diritto.”
Conclusioni per il : “facendo corretta applicazione dei Controparte_1
principi fissati dalla Corte di Cassazione nella sentenza richiamata in premessa,
rigettare le domande avanzate da parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 2309/2009 del 20.1.-5.5.2009 il Tribunale di Palermo, in accoglimento della opposizione proposta dal , revocava il Controparte_1 3
decreto ingiuntivo portante il n.ro 2160/2003 con cui era stato intimato al prefato ente territoriale il pagamento, a titolo di compensi professionali, dell'importo di euro 254.012,00, oltre accessori e spese della procedura, in favore dell'ing.
e dell'arch. e condannava gli opposti alla CP_3 Controparte_2
refusione delle spese di lite e alla sopportazione del costo della espletata c.t.u..
Con pronuncia n.ro 1440/2016 questa Corte rigettava l'appello proposto dal solo
, che nelle more si era reso cessionario della pretesa di credito del Pt_1 [...]
. CP_2
Con ordinanza n.ro 35954/2022, pubblicata il 7.12.2022, la Cassazione, adita dallo , rigettava il primo motivo di ricorso, accoglieva il secondo e Pt_1
dichiarava assorbito il terzo e, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviava per nuovo giudizio a questa Corte in diversa composizione.
provvedeva a riassumere il processo, evocando in giudizio CP_3
anche gli eredi del , e formulava le richieste trascritte in epigrafe. Controparte_2
Resisteva il Comune di . CP_1
La causa, trattata in modalità cartolare, è stata assunta in decisione il 26 giugno
2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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La vicenda da cui trae origine la controversia può essere, nei suoi sviluppi fondamentali e non controversi, così compendiata: a) con disciplinare di incarico datato 14.9.1987, ratificato con delibera della Giunta Municipale del 16.9.1987, il
Comune di Partinico affidava allo e al la progettazione, Pt_1 CP_2
comprensiva della redazione degli elaborati tecnici esecutivi, e la futura direzione dei lavori di una scuola elementare da realizzare nella contrada Mirto;
sia la delibera che il disciplinare prevedevano che, in caso di mancato finanziamento delle opere, i progettisti non avrebbero potuto pretendere alcun compenso;
nel 4
disciplinare era anche inserita una clausola che così recitava: “Il progettista soddisferà sollecitamente ogni richiesta di modifica od integrazione, rielaborazione del progetto che potrà essere proposta dall'ente che dovrà approvare il progetto e finanziarne la spesa, e ciò senza alcun onere a carico del
; b) nel maggio del 1989 i due professionisti consegnavano la CP_1 progettazione esecutiva loro commissionata ma l'iter amministrativo, malgrado il parere favorevole del Comitato Tecnico Amministrativo Regionale, si arrestava dopo che l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (A.R.T.A.), con provvedimento del 19.8.1991, negava l'autorizzazione chiesta dal ai CP_1 sensi dell'art.8 della Legge Regionale 130/1982, c) a distanza di tempo, con delibera del Consiglio Comunale n.ro 159 del 30.12.1994, l'ente locale approvava la scelta di un nuovo sito per la realizzazione del plesso scolastico, individuato in agro di contrada RA, e, con nota n.ro 15724 del 23.11.1995, l'Assessore comunale ai Lavori Pubblici, dando atto della disponibilità all'uopo formalmente manifestata dai due professionisti con espressa rinuncia a spettanze aggiuntive, invitava i predetti a “rielaborare” il progetto della scuola elementare in relazione al nuovo sito “nei modi e nei termini concordati negli incontri precedenti”, specificando loro, con altra nota dell'11.6.1997, la necessità di redigere un progetto generale ed un primo stralcio esecutivo dell'importo di £4.000.000.000
(così come da copertura finanziaria assicurata dal bilancio comunale); d) con nota di accompagnamento del 6.8.1997 i due tecnici depositavano il “progetto generale di massima”, dichiarando di attendere le risultanze dello studio geologico esecutivo al fine di predisporre il progetto esecutivo stralcio;
anche in questo caso, però, dopo alcuni passaggi procedurali positivi, l'iter si arrestava e nel 2003 i due professionisti, ottenendo parere di congruità sulle loro parcelle,
agivano in sede monitoria. 5
Tanto premesso, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva ritenuto, approdando alle medesime conclusioni del giudice del primo grado, che la progettazione del plesso scolastico modulata sul sito di c.da RA costituisse attività nuova rispetto a quella precedente, per la quale sarebbe stata necessaria apposita delibera di conferimento dell'incarico, senza tuttavia spiegare le ragioni di tale opzione interpretativa, in difetto di valutazione incrociata sia della clausola del disciplinare del 14.9.1987 sopra trascritta, che preventivava la eventualità di una “rielaborazione” degli elaborati tecnici, sia del contenuto della delibera n.159/94 e della nota n.ro 15724 del
23.11.1995; ha onerato, pertanto, questo giudice di rinvio di rivalutare la questione provvedendo ad esaminare tali atti applicando i criteri codicistici di ermeneutica contrattuale, in particolare quello letterale e quello basato sul comportamento anche successivo delle parti.
L'attore in riassunzione, sulla scorta di tale dictum, ha invocato una rilettura della vicenda che ravvisi una sostanziale unicità dell'incarico con riconoscimento del proprio diritto a percepire, anche a seguito del proprio subentro nella posizione del , tutte le spettanze riconducibili alla attività progettuale CP_2
complessivamente svolta. Il da parte sua, pur contestando tale CP_1
prospettazione, ha comunque sostenuto che, pure a volerla fare propria, tali compensi non potrebbero essere riconosciuti in quanto il finanziamento dei lavori non era mai intervenuto (e le opere mai realizzate) sicché in ogni caso non si era verificata la condizione sospensiva prevista nell'originario disciplinare.
Ciò posto, ritiene la Corte che l'applicazione dei principi espressi nell'ordinanza remittente non conduca ad una modifica delle conclusioni a cui ebbe a pervenire il giudice di prime cure.
E' vero che: a) la delibera n.159/94, nell'approvare la scelta del nuovo sito della erigenda scuola elementare, riportava, nelle premesse, un excursus delle 6
vicende afferenti, almeno in parte, al progetto iniziale sino al provvedimento negativo reso dall'A.R.T.A. il 19.8.1991, evidenziando la urgenza di individuare la nuova sede “per non perdere il finanziamento già concesso dal Ministero P.I., pari a £ 2.700.000,00”; b) anche la nota del 23.11.1995 richiamava i medesimi antefatti e sollecitava i due professionisti ad una “rielaborazione” del progetto.
Mette conto tuttavia rilevare, innanzitutto sul piano della lettura ed interpretazione letterale dei due atti, che il primo, che non conteneva menzione né della delibera
750/87 né del disciplinare del 14.9.1987, si limitava a ri-avviare l'iniziativa politico-amministrativa, ferma da oltre tre anni, per la realizzazione della scuola elementare, mentre il secondo, sottoscritto solo dall'Assessore comunale ai
Lavori Pubblici, non conteneva alcun richiamo espresso – come sarebbe stato fisiologico attendersi in presenza di una mera ripresa della esecuzione del contratto originario - alla clausola di esso che prevedeva a carico dei progettisti l'onere di rielaborazione senza compenso del progetto ma, anzi, riteneva di segnalare come i due tecnici avessero loro sponte manifestato, con dichiarazione formale del 16.11.1995, la disponibilità a svolgere la prestazione con rinuncia a compensi aggiuntivi.
In ogni caso, il carattere di novità – e non di mera “rielaborazione” - del progetto afferente al sito di c.da RA appare di tutta evidenza ad una comparazione degli elaborati, versati in giudizio, redatti dallo e dal Pt_1 CP_2
rispettivamente nel 1989 e nel 1997.
I primi si aprivano con una Tavola 1) contenente la relazione generale che dava atto di come il progetto dell'erigendo fabbricato avesse tenuto conto delle dimensioni del sito di e della sua conformazione orografica, trattandosi Per_1 di terreno in declivio attraversato dal torrente S. Caterina (..”l'edificio si allunga a quasi a seguire il corso del torrente per la metà del fronte sud, per poi piegare seguendo le curve altimetriche verso la vicina zona pianeggiante..”); seguivano 7
poi le tavole contenenti gli estratti catastali, la planimetria generale, le sezioni trasversali del terreno, la documentazione fotografica, lo studio geologico, il piano particellare e la stima delle espropriazioni di fondi privati ritenute necessarie per la realizzazione della scuola, e, quindi, gli elaborati architettonici e strutturali.
L'attività compiuta nel 1997 rimase invece confinata ad un progetto generale “di massima”, accompagnato da una nuova relazione generale, nuova documentazione fotografica, un nuovo progetto di espropriazione (ovviamente di fondi privati ubicati in c.da RA) oltre che da appositi computi metrici, dalla predisposizione del capitolato speciale di appalto e dalla programmazione dei lavori.
In altre parole, emerge in modo evidente che la diversità del sito, sotto il profilo della sua estensione (quella di c.da RA minore dell'area disponibile in Per_1
), della sua conformazione, del livello di urbanizzazione, determinò una
[...]
sostanziale rinnovazione di tutta la attività di studio e di pianificazione (non certamente limitata agli spazi esterni, secondo quanto sostenuto dalla difesa dello ), per come anche emerge dai risultati della c.t.u. svolta in primo Pt_1 grado dall'arch. il quale, conformandosi sostanzialmente allo schema Per_2
di parcella predisposto dagli stessi professionisti, ebbe a valutare in termini del tutto distinti e in alcun modo sovrapponibili le spettanze afferenti al “progetto esecutivo” da costoro redatto nel 1989 per il sito di da quelle afferenti Per_1 al “progetto generale di massima” consegnato nel 1997 per il sito di c.da
RA.
Quest'ultimo, in conclusione, al di là del collegamento esterno costituito dalla speranza del di potere ancora accedere all'originario finanziamento CP_1
statale (salvo poi giungere a prevedere una copertura, almeno parziale, con fondi propri), costituì una attività nuova, propedeutica rispetto ad una progettazione di dettaglio che non ebbe mai la luce, e non già – per come previsto nella clausola 8
del disciplinare del 1987, tipica in tale genere di contratti - un mero adattamento e/o la rielaborazione del progetto iniziale in conformità ad eventuali specifiche prescrizioni impartite dall'ente finanziatore per far fronte a puntuali esigenze nell'ambito del fisiologico iter di avanzamento di un programma di lavori già concretamente individuato nei suoi elementi costitutivi.
Da tale valutazione consegue che l'attività prestata dai due professionisti in ottemperanza delle note dell'Assessore comunale ai LLPP degli anni 1995-1997 avrebbe dovuto essere preceduta, trattandosi di prestazioni di fonte negoziale rese a favore di un ente pubblico, da un nuovo incarico formale - sorretto da apposita delibera proveniente dai competenti organi della Amministrazione
comunale - in assenza del quale la pretesa creditizia non può trovare accoglimento.
Ad analoghe conclusioni reiettive deve pervenirsi anche per quanto attiene alla attività svolta dai professionisti in esecuzione del disciplinare del 1987 e ciò muovendo, da un lato, dalla validità della condizione sospensiva ivi apposta – su tale questione si è ormai formato giudicato interno – e, dall'altro, dalla necessità di separare, per le ragioni sopra esposte, la vicenda contrattuale ora in esame dalle prestazioni rese dopo la delibera n.ro 159/94.
Da tali premesse deriva infatti che, essendosi il primo progetto “arenato” a seguito del provvedimento negativo dell'A.R.T.A del 19.8.1991, su di esso non intervenne alcun finanziamento, non potendosi valorizzare quello che deve ritenersi essere stato poi erogato in relazione al diverso progetto di c.da RA
(circostanza, quest'ultima, che, essendo stata espressamente ritenuta dalla
Suprema Corte, in più passaggi del suo provvedimento, come effettivamente verificatasi, costituendo anche il presupposto logico del rinvio della causa a questo per un nuovo vaglio della vicenda, non può in questa sede essere CP_4 9
negata, come invece pretende di fare la difesa dell'ente territoriale, rimasto volontariamente assente nella fase di legittimità).
Rimangono, a questo punto, da esaminare quei motivi dell'originario atto di appello, che, sotto diversi profili, deducendo che il mancato finanziamento dell'opera era stata conseguenza, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, di una condotta gravemente negligente del , Controparte_1 invocavano l'applicazione del disposto dell'art.1359 c.c. o almeno dell'art.1358
c.c., motivi che, disattesi nella sentenza cassata, erano stati riproposti col terzo motivo di ricorso in Cassazione.
Va premesso, in ciò ribadendo quanto già rilevato dal Tribunale, che la clausola che subordina la spettanza del compenso del progettista alla erogazione del finanziamento dell'opera è stata qualificata dalla giurisprudenza di legittimità come rientrante tra quelle di natura “potestativa mista”, in quanto fa dipendere l'efficacia della obbligazione al pagamento del corrispettivo ad un evento riconducibile in parte alla attività del committente, in parte a soggetti o a fattori esterni. La Suprema Corte ha poi precisato che anche a questa tipologia di condizioni si applica il disposto dell'art.1358 c.c. e che l'obbligo della parte di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione, per conservare integre le ragioni dell'altra parte, discende direttamente dalla stessa previsione in esame cosicché, in relazione alla specifica clausola in esame, spetta al giudice di verificare, “alla stregua degli elementi probatori acquisiti, se corrispondano ad uno standard esigibile di buona fede le iniziative poste in essere al fine di ottenere il finanziamento” (Cass. S.U. sent. 18450/2005 e successive conformi).
Applicando tali principi al caso in delibazione, se va esclusa la ricorrenza della ipotesi disciplinata dall'art.1359 c.c. – non potendosi ragionevolmente mettere in discussione l'interesse nutrito anche dell'ente territoriale all'avveramento della 10
condizione – occorre verificare il rispetto da parte di quest'ultimo del dovere di buona fede di cui all'art.1358 c.c..
A tale riguardo va innanzitutto rilevato che gli elaborati progettuali consegnati dai due professionisti nel maggio del 1989 non rimasero “nel cassetto” ma furono inviati dal dapprima al Comitato Tecnico Amministrativo Regionale e poi CP_1 all'A.R.T.A. il quale li restituì – senza entrare nell'esame delle singole tavole tecniche – negando, a monte, la sua autorizzazione rispetto alla scelta del sito di con una duplice motivazione così espressa: “la localizzazione del Per_1 plesso scolastico non appare idonea sotto il profilo urbanistico” e “non è conforme ai criteri dettati dal D.M. 18/12/1975 in quanto supera abbondantemente la distanza minima consentita”.
L'appellante ha tuttavia dedotto che il provvedimento de quo era illegittimo, sia in quanto emesso dopo la scadenza del termine per la formazione del silenzio- assenso ai sensi dell'art.8 della L.R. n. 130/1982, sia nel merito;
a tale ultimo riguardo, ha rimarcato, in particolare: i) in relazione al primo profilo, che la motivazione, di per sé assertiva e non meglio specificata, sarebbe frutto, ove da ritenersi non dipendente dal secondo profilo di rigetto, da un travisamento della condizione urbanistica del sito indotto dallo stesso il quale, Controparte_1 adottando negli anni 1998-1991 alcune delibere anche “in variante” rispetto al
Piano Urbanistico Comunale n.3 del 1975, che già aveva destinato l'area a
“campus scolastico”, avrebbero indotto in errore l'A.R.T.A. circa la carenza di un vigente e conforme strumento urbanistico;
ii) quanto alla seconda motivazione,
che il divieto di costruzione della scuola elementare ad una distanza dal centro abitato superiore a quella fissata dall'allora vigente D.M. 18/12/1975 si sarebbe potuto superare, per come previsto dallo stesso D.M., mediante la previsione di un sistema di trasporto gratuito degli alunni, tanto più in considerazione del fatto che nell'area in questione avrebbe appunto dovuto trovare allocazione più di una 11
scuola. Ha lamentato, pertanto, l'inerzia del che non aveva impugnato il CP_1 provvedimento negativo dell'A.R.T.A. né proseguito in ogni caso nell'iter amministrativo.
Ritiene la Corte che siffatte doglianze non siano state adeguatamente suffragate dalle prove documentali offerte né pienamente valutabili in questa sede.
Innanzitutto, non vi sono elementi per vagliare la questione della tempestività dell'adozione del provvedimento dell'A.R.T.A. non essendo stata documentata la data di effettiva ricezione dei progetti ma solo allegata la nota di accompagnamento del 14.5.1991.
Quanto ai profili di merito, in disparte la insufficiente dimostrazione dell'assunto circa il grossolano errore in cui, “fuorviato dal , sarebbe caduto CP_1
l'Assessorato regionale in ordine al venir meno dell'originario strumento urbanistico – tanto più che l'effettiva situazione urbanistica del sito di c.da Mirto avrebbe dovuto in sede processuale essere documentata mediante stralcio del
P.U.C. e/o apporto conoscitivo specialistico, non potendosi ritenere adeguato il mero deposito del certificato di destinazione urbanistica del 5.3.1988 – va, in ogni caso e in termini dirimenti, osservato che sulla questione della violazione,
incontestata, delle distanze massime dal centro abitato stabilite dal D.M.
18/12/1975 l'appellante sollecita un non consentito sindacato rispetto alla assunzione di scelte rientranti nell'ambito della discrezionalità politico- amministrativa.
Infatti, premesso che sia il disciplinare di incarico che la delibera 750/87
afferivano esclusivamente alla realizzazione nel sito di di una scuola Per_1
elementare, senza contenere riferimenti a progetti di più ampio respiro che avrebbero imposto un necessario coordinamento, l'indagine circa il rispetto del dovere di buona fede contrattuale non può spingersi sino a giungere ad imputare all'ente pubblico la omessa adozione di specifiche misure organizzative 12
comportanti la sopportazione di correlati e non esigui costi, come quella afferente alla attivazione di uno stabile servizio di scuolabus (cfr. Cass. 25085/22).
In conclusione, non si ravvisa nella condotta del che arrestò l'iter CP_1 procedimentale solo dopo il provvedimento negativo reso dall'ente superiore, la violazione del disposto dell'art.1358 c.c..
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, la sentenza di primo grado deve essere confermata, con rigetto di tutte le richieste dell'attore in riassunzione.
Quest'ultimo, secondo la regola della soccombenza, va condannato al pagamento a favore del delle spese sia del secondo grado Controparte_1
del giudizio sia di quelle della presente fase che si liquidano per come in dispositivo, applicando i parametri tariffari tenendo conto della attività
effettivamente svolta.
Non si fa luogo alla applicazione del disposto dell'art.13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 tenuto conto che l'appello venne proposto in epoca antecedente alla entrata in vigore di tale disposizione (v. Cass. 22726/18).
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, provvedendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.ro 35954/2022, pubblicata il
7.12.2022, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.ro 2309/2009 Parte_1
emessa dal Tribunale di Palermo.
Condanna a corrispondere al le spese di Parte_1 Controparte_1 lite del grado di appello - che liquida nell'ammontare di euro 3.450,00- e quelle della presente fase – che liquida nell'ammontare di euro 9.603,00 - su cui rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge.
Palermo, 14.1.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente 13
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo