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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 25/09/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 823/'17 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “risarcimento
danni ”
TRA
e quali genitori di , Parte_1 Parte_2 Persona_1
rappresentati e difesi in forza di mandato a margine dell'atto di citazione dagli Avv.ti
Raffaele TEODORO e Cristian Domenico SELLECCHIA ed elettivamente domiciliati presso il Loro studio in Isernia alla Via Umbria;
-attori-
E
in persona del suo Sindaco Legale Rappresentante pro Controparte_1
tempore con sede in Isernia, rappresentato e difeso in forza di mandato in atti dall'
Avv. Alda COLESANTI ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio Legale del CP_1
in Isernia alla Piazza Marconi n° 1; -convenuto-
NONCHE' in persona del suo Legale Rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione dall' Avv. Antonio BIELLO ed elettivamente domiciliato in Venafro (IS)
presso lo studio dell'Avv. Adriano INNACCONE alla s. P. Conca Casale n° 21/E;
-terza chiamata in causa-
* * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
Occorre premettere che la responsabilità invocata da parte attrice ai sensi dell'art. 2051 c. c., prevede con riferimento all'applicabilità della presunzione ivi prevista che il danno sia stato causato dalla cosa e che la cosa sia stata legata al responsabile da un rapporto di custodia.
Nel caso in esame, Questo Giudice ritiene di aderire ad un orientamento
2 giurisprudenziale secondo il quale è invocabile l'art. 2051 c. c. nei confronti della pubblica amministrazione in tutti i casi in cui l'ente ha la possibilità di custodia e vigilanza sulla strada (Cass. 08.08.2007 n° 13077; Cass. 20.02.2006 n° 3651; Cass. Sez.
III, 20.11.1998, n° 4070).
I margini di declaratoria di responsabilità ex art. 2051 c. c. con la sentenza della
Corte di Cassazione n° 24529 del 20 novembre 2009 hanno subito un ampliamento,
essa si fonda sulla presunzione di colui che ha il dovere giuridico di custodia sull'oggetto che ha prodotto il danno, pertanto prescinde dal carattere insidioso della stessa, ossia dell'imprevedibilità ed invisibilità della cosa dannosa, sicchè il danneggiato non deve dimostrare tale carattere, come è invece necessario se agisce ai sensi dell'art. 2043 c. c..
In caso di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato logo all'evento lesivo e la responsabilità del custode è esclusa soltanto dal caso fortuito, pertanto, sul danneggiato incombe l'onere di provare l'effettiva verificazione del fatto lesivo, mentre al custode spetta di dimostrare il caso fortuito (Cass. Sez. III,
sentenza n° 21684 del 09.11.2005; Cass. Civ. sezione III, 22.09.2009 n° 20415).
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n° 4476 del 24
febbraio 2011 testualmente recita: la “responsabilità ex art. 2051 c. c. prescinde
dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni
da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di eventi
dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito”.
3 Parte convenuta per liberarsi della presunzione ex lege, non ha dimostrato l'esistenza di un “caso fortuito”, ossia l'esistenza di un fattore idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
La responsabilità ex art. 2051 c. c. può essere esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza e trovandoci di fronte ad un'ipotesi di responsabilità oggettiva, incombeva al convenuto la prova del caso fortuito e ciò, nel caso in esame, non è avvenuto, in quanto nulla ha dimostrato in tal senso, rendendosi addirittura contumace.
Per consolidato indirizzo giurisprudenziale, per il verificarsi della responsabilità
prevista dall'art. 2051 c. c., è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in questione e l'evento dannoso, nonché l'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare di procurare danni a terzi.
Andando ad esaminare tutto il materiale probatorio acquisito lungo la non breve istruttoria, il Giudicante è giunto al motivato convincimento che il sinistro de quo agitur è avvenuto perché la minore mentre circolava da pedone Persona_1
all'interno della villa comunale di Isernia, inciampava a causa delle deformazioni presenti sulla griglia dell'acqua piovana, cadendo a terra e riportando lesioni personali.
Ciò veniva confermato dai testimoni escussi che avevano assistito all'evento de quo.
Il testimone escusso, , dichiarava di aver visto la minore cadere Testimone_1
4 e provvedeva ad accompagnarla in ospedale, precisando che la griglia presentava le lamelle un po' allargate leggermente rialzate di qualche centimetro.
La medesima circostanza veniva confermata dal testimone escusso
[...]
e . Tes_2 Testimone_3
Pertanto, nessun dubbio può sussistere circa l'esclusiva responsabilità del convenuto, , in merito all'evento per cui è causa. Controparte_1
In difetto di prova contraria deve ritenersi sussistente la fattispecie astratta di cui all'art. 2051 c. c..
Bisogna provvedere in ordine alla liquidazione del danno dell'attrice consistenti in danni fisici in seguito al sinistro de quo.
Per i danni fisici subiti dalla Questo Giudice fa propria la Persona_1
consulenza medico legale, in quanto immune da vizi logici e ben elaborata, che quantifica detti danni nella misura del due per cento a titolo di danno biologico, dieci giorni di I. T. P. al settantacinque per cento, dieci giorni di I.T.P al cinquanta per cento.
Pertanto, si ha per due punti di percentuale di danno biologico, considerato che la minore, , all'epoca del sinistro aveva dodici anni di età, la somma Persona_1
di € 2.098,29 (duemilanovantotto/29), la somma di € 933,42 (novecentotrentatre/42)
per il danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico, per dieci giorni di I. T. P. al settantacinque per cento si ha la somma di € 421,35, per dieci giorni di I. T. P. al cinquanta per cento si ha la somma di € 280,90 (duecentottanta/90).
Questo Giudice rileva che in merito alla liquidazione del danno non
5 patrimoniale alla luce della recentissima pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n°
26972 del dì 11 novembre 2008, nulla andava liquidato per tale danno, ma la sentenza suddetta è stata smentita dal Legislatore con il D.P.R. n° 37/2009 che ha sancito che il danno biologico è diverso da quello morale, per cui quest'ultimo non può rientrare negli angusti limiti di cui agli artt. 138-139 del Codice delle Assicurazioni.
E' un dato di comune esperienza che alcune lesioni, anche di lievi entità, si accompagnino a sofferenze fisiche anche molto intense. Detta sofferenza va valutata dal Giudice in sede di liquidazione del danno attraverso un aumento del valore del punto base o un aumento percentuale dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, ma anche mediante una valutazione equitativa. Sul punto non appare ozioso riportare quanto ritenuto dal Tribunale di Torino, IV Sezione Civile, nella sentenza del
17 marzo 2009, ossia che: “anche nel caso di lesioni di micropermanenti, possa
esistere un pregiudizio da sofferenza, non incluso nella liquidazione effettuata
mediante i criteri dettati dall'art. 139 C. d. A.. Tale pregiudizio consiste nel patimento
interiore (temporaneo o no) causato dall'illecito : sia per il turbamento sia per i disagi
che esso ha in concreto comportato, sia per le privazioni cui ha costretto la vittima.
La sua dimostrazione può essere data mediante prova documentale, testimoniale o
presuntiva, assumendo proprio quest'ultima particolare rilievo, e potendo anzi
costituire anche l'unica fonte per il convincimento del Giudice (chiaramente in questo
senso il par.
4.10 della citata sentenza delle S. U.)”.
Il risarcimento del danno in conseguenza del sinistro per cui è causa e,
conseguentemente, il danno morale, derivato alla predetta attrice, va, pertanto,
6 liquidato nella somma di € 3.733,96 (tremilasettecentotrentatre/96) in favore dell'attrice in seguito al sinistro per cui è causa.
Il CTU, Dott. , non ha riconosciuto spese mediche Persona_2
documentate né che detti postumi aveva incidenza sulla capacità lavorativa.
Detta somma in uno è pari ad € 3.733,96 (tremilasettecentotrentatre/96)
oltre gli interessi dal dì del fatto dannoso al soddisfo.
Per il governo delle spese vale il principio della soccombenza.
P.Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 823/2017 R. G. A. C. C. vertente tra e Parte_3 Pt_2
quali genitori esercenti la potestà parentale sulla figlia contro
[...] Persona_1
e , concernente risarcimento danni, cosi Controparte_1 Controparte_2
provvede:
1) dichiara che l'evento per cui è causa è avvenuto per colpa unica ed esclusiva del convenuto;
Controparte_1
2) condanna i convenuti in solido tra di loro, e Controparte_1 [...]
al pagamento in favore degli attori della somma di € 3.733,96 CP_2
(tremilasettecentotrentatre/96) a titolo di risarcimento per le lesioni personali, come in motivazione, oltre interessi legali dal dì del fatto sino al soddisfo;
3) pone le spese di CTU a carico del;
Controparte_1
7 4) condanna i convenuti in solido tra di loro, e Controparte_1
al pagamento in favore degli attori delle spese di giudizio Controparte_2
che liquida in virtù del D. M. 55 del 10.03.2014 in € 6.261,00, di cui € 261,00 per esborsi oltre 15,00% ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP;
Così deciso in Isernia, lì 30 luglio 2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
8
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 823/'17 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “risarcimento
danni ”
TRA
e quali genitori di , Parte_1 Parte_2 Persona_1
rappresentati e difesi in forza di mandato a margine dell'atto di citazione dagli Avv.ti
Raffaele TEODORO e Cristian Domenico SELLECCHIA ed elettivamente domiciliati presso il Loro studio in Isernia alla Via Umbria;
-attori-
E
in persona del suo Sindaco Legale Rappresentante pro Controparte_1
tempore con sede in Isernia, rappresentato e difeso in forza di mandato in atti dall'
Avv. Alda COLESANTI ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio Legale del CP_1
in Isernia alla Piazza Marconi n° 1; -convenuto-
NONCHE' in persona del suo Legale Rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione dall' Avv. Antonio BIELLO ed elettivamente domiciliato in Venafro (IS)
presso lo studio dell'Avv. Adriano INNACCONE alla s. P. Conca Casale n° 21/E;
-terza chiamata in causa-
* * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
Occorre premettere che la responsabilità invocata da parte attrice ai sensi dell'art. 2051 c. c., prevede con riferimento all'applicabilità della presunzione ivi prevista che il danno sia stato causato dalla cosa e che la cosa sia stata legata al responsabile da un rapporto di custodia.
Nel caso in esame, Questo Giudice ritiene di aderire ad un orientamento
2 giurisprudenziale secondo il quale è invocabile l'art. 2051 c. c. nei confronti della pubblica amministrazione in tutti i casi in cui l'ente ha la possibilità di custodia e vigilanza sulla strada (Cass. 08.08.2007 n° 13077; Cass. 20.02.2006 n° 3651; Cass. Sez.
III, 20.11.1998, n° 4070).
I margini di declaratoria di responsabilità ex art. 2051 c. c. con la sentenza della
Corte di Cassazione n° 24529 del 20 novembre 2009 hanno subito un ampliamento,
essa si fonda sulla presunzione di colui che ha il dovere giuridico di custodia sull'oggetto che ha prodotto il danno, pertanto prescinde dal carattere insidioso della stessa, ossia dell'imprevedibilità ed invisibilità della cosa dannosa, sicchè il danneggiato non deve dimostrare tale carattere, come è invece necessario se agisce ai sensi dell'art. 2043 c. c..
In caso di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato logo all'evento lesivo e la responsabilità del custode è esclusa soltanto dal caso fortuito, pertanto, sul danneggiato incombe l'onere di provare l'effettiva verificazione del fatto lesivo, mentre al custode spetta di dimostrare il caso fortuito (Cass. Sez. III,
sentenza n° 21684 del 09.11.2005; Cass. Civ. sezione III, 22.09.2009 n° 20415).
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n° 4476 del 24
febbraio 2011 testualmente recita: la “responsabilità ex art. 2051 c. c. prescinde
dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni
da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di eventi
dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito”.
3 Parte convenuta per liberarsi della presunzione ex lege, non ha dimostrato l'esistenza di un “caso fortuito”, ossia l'esistenza di un fattore idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
La responsabilità ex art. 2051 c. c. può essere esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza e trovandoci di fronte ad un'ipotesi di responsabilità oggettiva, incombeva al convenuto la prova del caso fortuito e ciò, nel caso in esame, non è avvenuto, in quanto nulla ha dimostrato in tal senso, rendendosi addirittura contumace.
Per consolidato indirizzo giurisprudenziale, per il verificarsi della responsabilità
prevista dall'art. 2051 c. c., è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in questione e l'evento dannoso, nonché l'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare di procurare danni a terzi.
Andando ad esaminare tutto il materiale probatorio acquisito lungo la non breve istruttoria, il Giudicante è giunto al motivato convincimento che il sinistro de quo agitur è avvenuto perché la minore mentre circolava da pedone Persona_1
all'interno della villa comunale di Isernia, inciampava a causa delle deformazioni presenti sulla griglia dell'acqua piovana, cadendo a terra e riportando lesioni personali.
Ciò veniva confermato dai testimoni escussi che avevano assistito all'evento de quo.
Il testimone escusso, , dichiarava di aver visto la minore cadere Testimone_1
4 e provvedeva ad accompagnarla in ospedale, precisando che la griglia presentava le lamelle un po' allargate leggermente rialzate di qualche centimetro.
La medesima circostanza veniva confermata dal testimone escusso
[...]
e . Tes_2 Testimone_3
Pertanto, nessun dubbio può sussistere circa l'esclusiva responsabilità del convenuto, , in merito all'evento per cui è causa. Controparte_1
In difetto di prova contraria deve ritenersi sussistente la fattispecie astratta di cui all'art. 2051 c. c..
Bisogna provvedere in ordine alla liquidazione del danno dell'attrice consistenti in danni fisici in seguito al sinistro de quo.
Per i danni fisici subiti dalla Questo Giudice fa propria la Persona_1
consulenza medico legale, in quanto immune da vizi logici e ben elaborata, che quantifica detti danni nella misura del due per cento a titolo di danno biologico, dieci giorni di I. T. P. al settantacinque per cento, dieci giorni di I.T.P al cinquanta per cento.
Pertanto, si ha per due punti di percentuale di danno biologico, considerato che la minore, , all'epoca del sinistro aveva dodici anni di età, la somma Persona_1
di € 2.098,29 (duemilanovantotto/29), la somma di € 933,42 (novecentotrentatre/42)
per il danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico, per dieci giorni di I. T. P. al settantacinque per cento si ha la somma di € 421,35, per dieci giorni di I. T. P. al cinquanta per cento si ha la somma di € 280,90 (duecentottanta/90).
Questo Giudice rileva che in merito alla liquidazione del danno non
5 patrimoniale alla luce della recentissima pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n°
26972 del dì 11 novembre 2008, nulla andava liquidato per tale danno, ma la sentenza suddetta è stata smentita dal Legislatore con il D.P.R. n° 37/2009 che ha sancito che il danno biologico è diverso da quello morale, per cui quest'ultimo non può rientrare negli angusti limiti di cui agli artt. 138-139 del Codice delle Assicurazioni.
E' un dato di comune esperienza che alcune lesioni, anche di lievi entità, si accompagnino a sofferenze fisiche anche molto intense. Detta sofferenza va valutata dal Giudice in sede di liquidazione del danno attraverso un aumento del valore del punto base o un aumento percentuale dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, ma anche mediante una valutazione equitativa. Sul punto non appare ozioso riportare quanto ritenuto dal Tribunale di Torino, IV Sezione Civile, nella sentenza del
17 marzo 2009, ossia che: “anche nel caso di lesioni di micropermanenti, possa
esistere un pregiudizio da sofferenza, non incluso nella liquidazione effettuata
mediante i criteri dettati dall'art. 139 C. d. A.. Tale pregiudizio consiste nel patimento
interiore (temporaneo o no) causato dall'illecito : sia per il turbamento sia per i disagi
che esso ha in concreto comportato, sia per le privazioni cui ha costretto la vittima.
La sua dimostrazione può essere data mediante prova documentale, testimoniale o
presuntiva, assumendo proprio quest'ultima particolare rilievo, e potendo anzi
costituire anche l'unica fonte per il convincimento del Giudice (chiaramente in questo
senso il par.
4.10 della citata sentenza delle S. U.)”.
Il risarcimento del danno in conseguenza del sinistro per cui è causa e,
conseguentemente, il danno morale, derivato alla predetta attrice, va, pertanto,
6 liquidato nella somma di € 3.733,96 (tremilasettecentotrentatre/96) in favore dell'attrice in seguito al sinistro per cui è causa.
Il CTU, Dott. , non ha riconosciuto spese mediche Persona_2
documentate né che detti postumi aveva incidenza sulla capacità lavorativa.
Detta somma in uno è pari ad € 3.733,96 (tremilasettecentotrentatre/96)
oltre gli interessi dal dì del fatto dannoso al soddisfo.
Per il governo delle spese vale il principio della soccombenza.
P.Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 823/2017 R. G. A. C. C. vertente tra e Parte_3 Pt_2
quali genitori esercenti la potestà parentale sulla figlia contro
[...] Persona_1
e , concernente risarcimento danni, cosi Controparte_1 Controparte_2
provvede:
1) dichiara che l'evento per cui è causa è avvenuto per colpa unica ed esclusiva del convenuto;
Controparte_1
2) condanna i convenuti in solido tra di loro, e Controparte_1 [...]
al pagamento in favore degli attori della somma di € 3.733,96 CP_2
(tremilasettecentotrentatre/96) a titolo di risarcimento per le lesioni personali, come in motivazione, oltre interessi legali dal dì del fatto sino al soddisfo;
3) pone le spese di CTU a carico del;
Controparte_1
7 4) condanna i convenuti in solido tra di loro, e Controparte_1
al pagamento in favore degli attori delle spese di giudizio Controparte_2
che liquida in virtù del D. M. 55 del 10.03.2014 in € 6.261,00, di cui € 261,00 per esborsi oltre 15,00% ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP;
Così deciso in Isernia, lì 30 luglio 2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
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