Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/05/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O ___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 759/2019 vertente
TRA
nato a [...] il [...] cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dagli avv.ti Anna Anania e Katiuscia Dimasi
APPELLANTE
CONTRO
oggi e per essa la sua mandataria cod. fisc. CP_1 Controparte_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo. P.IVA_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Locri n° 386/2019 del 26/03/2019
avente ad oggetto opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato, a mezzo PEC, in data 29.01.2016, agli
Avv.ti Giuseppe GRILLO, Antonella GRILLO e Lucia IERINO', quali difensori della
[...]
[..
[...]
[...]
[...]
già conveniva in giudizio, per l'udienza del CP_4 Controparte_5 Parte_1
13/05/2016, il predetto . Controparte_6
L'opponente esponeva che, con atto di precetto notificato in data 20.01.2015 a Parte_1
l' già intimava il pagamento, entro e non oltre 10 giorni Controparte_4 Controparte_5
dalla notifica dell'atto, della somma totale di euro 70.501,73 (di cui €. 510,69 per rata scaduta ed
€. 69.991,14 per capitale residuo) oltre interessi per come contrattualmente pattuiti, sulla rata scaduta, corrispettivi e di mora dalla scadenza della rata al soddisfo e, sul capitale residuo, di mora dalla risoluzione al soddisfo;
che, l'atto di precetto veniva fondato su un contratto di mutuo del
12.06.2008 (Rep. n. 38476 e Racc. n. 9781), per una somma di Euro 79.138,97 a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca sull'immobile censito al NCEU del Comune di Monasterace, C/da
Lambrosi, n. 25 al Foglio 17, p.lla 828, subalterno 1; che, l'odierno appellante contestava il diritto dell'Istituto di credito di procedere ad esecuzione forzata per i motivi di seguito riportati:
“Illegittimità dell'esercizio dello ius variandi nella determinazione delle condizioni economiche
del rapporto – Mancanza di esecutività del mutuo fondiario (rinegoziato) quale titolo prodromico
all'azione esecutiva intrapresa con il precetto opposto;
Carenza dell'atto di Precetto dei requisiti
essenziali di legge della certezza, liquidità ed esigibilità – Genericità dell'atto opposto in ordine
all'entità del presunto credito vantato;
Violazione dell'art. 40 del Testo Unico Bancario –
Decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. illegittimamente operata dalla d) CP_4
Nullità parziale del contratto di mutuo per applicazione di interessi usurari – Eliminazione di ogni
interesse pattuito versato e da versare – Restituzione degli interessi versati e non dovutezza degli
interessi da versare;
Condotta dell'Istituto Bancario in aperta violazione dei principi di
correttezza e buona fede – Violazione artt. 1175, 1375, 1439 c.c.; f) Illegittima applicazione ed
incasso di interessi, competenze, remunerazioni e costi non dovuti ed, in ogni caso, superiori a
quelli nominali – Interessi anatocistici (Metodo Francese); Illegittimità della segnalazione in
centrali rischi – Risarcimento danno non patrimoniale”.
2 Nel suddetto atto di citazione in opposizione a precetto rassegnava le seguenti Parte_1
conclusioni: “In via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e, per l'effetto sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, attesa la fondatezza delle eccezioni sollevate e la gravità dei motivi esposti;
nel merito, in accoglimento della medesima, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo oggetto del Precetto risulta affetto dai motivi di illegittimità spiegati in premessa (illegittimo esercizio dello ius variandi – non esecutività del titolo negoziato – carenza requisiti di legge e genericità del precetto – violazione dell'art. 40 TUB – violazione Legge 108/96
– violazione dei principi di correttezza e buona fede, artt. 1175, 1375, 1439 c.c. – Interessi
anatocistici, Metodo Francese – illegittima segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia);
conseguentemente accertare e dichiarare, la non dovutezza della somma precettata pari ad €.
70.501,83 per come richiesta ovvero, depurata dagli importi per l'illegittima applicazione di tassi superiori al limite di legge per i trimestri indicati in perizia, in violazione della normativa antiusura;
nonché, con l'eliminazione dell'applicazione dell'ammortamento alla francese, che ha determinato un importo di interessi passivi composti rispetto al metodo italiano pari ad €. 30.259,28 (di cui €.
8.637,14 a titolo di capitale, €. 21.179,46 per interessi composti ed €. 442,68 per oneri e accessori);
in estremo subordine, imputando al capitale la differenza sopra citata di interessi anatocistici pari ad €. 1.341,85; ovvero, operare le suddette quantificazioni e determinazioni nella misura maggiore o minore che emergerà in corso di causa, anche mediante l'espletamento della richiesta CTU;
disporre il pagamento del risarcimento del danno subito, ex art. 2043 c.c., a titolo di danno non patrimoniale, “c.d. danno esistenziale”, che si quantifica sin d'ora nella somma di €. 5.000,00, che il Sig. Giudice vorrà valutare in via equitativa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1226 e
2056 c.c., oltre accessori di legge;
ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata e che il Sig. Giudice vorrà valutare di giustizia;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e successive occorrende da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari e sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge.
3 In data 06.05.2016, si costituiva in giudizio l' la quale, nella propria comparsa Controparte_4
di costituzione e risposta, così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito rigettare,
preliminarmente, l'istanza di sospensione del titolo esecutivo, in quanto inammissibile e,
comunque, infondata. Quanto al merito e in ogni caso, rigettare l'opposizione in quanto totalmente
infondata. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa”.
Il Giudice di prime cure, con ordinanza del 25/10/2016, ammetteva CTU contabile nominando quale CTU il Dott. . Persona_1
Con provvedimento del 14/08/2018, il Giudice di prime cure rilevava la necessità di approfondire la consulenza tecnico-contabile d'ufficio già espletata, al fine di “garantire il rispetto del
principio, logico prima che giuridico, di «omogeneità del confronto», per cui il TEG applicato da
ogni singola banca deve essere calcolato con gli stessi criteri e con la stessa formula, con cui sono
stati calcolati, trimestre per trimestre, i tassi soglia usura”, pertanto, stante il diverso criterio di calcolo utilizzato dal Dott. per calcolare il TEG applicato dalla banca appellata, veniva Per_1
disposta l'integrazione della CTU.
Depositata l'integrazione alla ctu, la causa veniva decisa. Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione a precetto;
condannava parte opponente alla rifusione delle spese di lite della controparte, che liquidava in €. 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA se dovute per legge;
poneva le spese di C.T.U. interamente a carico di parte opponente.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. per i seguenti motivi: Parte_1
“Inidoneità/inutilizzabilità delle Istruzioni della Banca d'Italia ed errata applicazione della
formula matematica della Banca d'Italia ai fini della determinazione e quantificazione del TEG;
Difformità tra TAEG previsto da contratto e quello effettivamente applicato: omessa applicazione
della sanzione prevista dall'art. 117, comma 7 TUB”.
4 In via gradatamente subordinata, solo nel caso di rigetto dei superiori motivi, l'appellante lamentava l'errata liquidazione delle spese legali.
L'appellante chiedeva altresì la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351, Co. 2 e 283 cpc.
Si costituiva in giudizio la oggi e per essa la sua mandataria CP_1 Controparte_2 CP_3
chiedendo, in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria
[...]
esecuzione della sentenza impugnata in quanto inammissibile. Nel merito, rigettare l'appello proposto in quanto infondato.
Con ordinanza del 04.04.2020, questa Corte, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 16/05/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 06/05/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Invero, con riferimento al primo motivo di appello con il quale l'appellante lamentava la
“Inidoneità/inutilizzabilità delle Istruzioni della Banca d'Italia ed errata applicazione della
formula matematica della Banca d'Italia ai fini della determinazione e quantificazione del TEG”,
si rileva che la contestazione del quesito peritale in materia di usura, che prevede la verifica del superamento del tasso soglia in conformità alle indicazioni fornite da Banca d'Italia, risulta priva di fondamento.
L'articolo 2 della legge 108/1996 stabilisce infatti, il parametro oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari e implicano, di conseguenza, il delitto di usura, ai sensi dell'art. 644 del codice di procedura penale.
Tale parametro è, secondo il comma 1, “il tasso effettivo globale medio, comprensivo di
5 commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito
ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi
tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni
della stessa natura (…) corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto
(…)”.
I tassi effettivi globali medi, come sopra determinati, sono pubblicati, e di conseguenza resi noti,
sia agli intermediari finanziari sia ai loro clienti e, più in generale, al pubblico, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L'organismo deputato alla raccolta dei dati necessari per elaborare il tasso soglia è la Banca
d'Italia, la quale, su base trimestrale, determina, in virtù dei dati comunicati dagli intermediari finanziari, il tasso effettivo globale medio per singola categoria di operazione.
Definito e quantificato, come sopra descritto, il parametro (ossia il t.e.g.m.) oltre il quale gli interessi applicati dagli istituti di credito sono usurari, è necessario quantificare il tasso di interesse del singolo rapporto da confrontarsi con il tasso soglia.
Inevitabilmente, al fine di garantire l'omogeneità del confronto, la formula matematica con cui è
determinato il tasso soglia, deve essere applicata anche per la determinazione del parametro variabile da confrontare, ossia il tasso applicato nel concreto su base trimestrale nel rapporto oggetto di contestazione.
Pertanto, la condizione sine qua non per il confronto fra tasso del singolo rapporto bancario e tasso soglia, è che entrambi siano determinati in base alla medesima logica, alla medesima formula e con le medesime regole.
Confrontare il tasso soglia in materia di usura, per come determinato dalla Banca d'Italia, con un tasso d'interesse scaturente da una diversa metodologia di calcolo è un'operazione del tutto priva di significato, poiché si confronterebbero grandezze diverse e non omogenee.
6 Invero, come osservato dalla Suprema Corte, “Il giudizio in punto di usurarietà si basa (…) sul
raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di
contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza
del contratto in questione), sicché - se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima
metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato. (Cass.
civ., Sez. I, Sent., (data ud. 31/05/2016) 22/06/2016, n. 12965).
Pertanto, correttamente, il giudice di prime cure ha disposto l'integrazione della ctu, chiedendo al dott. di utilizzare, ai fini del calcolo del TEG, la formula matematica elaborata e impiegata Per_1
dalla Banca d'Italia per il calcolo del TEGM.
Tale indagine ha portato alla esclusione del superamento del tasso soglia, confermando di fatto la legittimità dell'importo precettato.
Si osserva altresì che la pretesa di parte appellante di applicare la C.M.S., al fine di determinare il tasso soglia, risulta priva di qualsivoglia fondamento, atteso che la C.M.S. si applica nei rapporti di conto corrente, non di muto.
Con riferimento alla presunta “difformità tra TAEG previsto da contratto e quello effettivamente
applicato: omessa applicazione della sanzione prevista dall'art. 117, comma 7 TUB”, parte appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia errato nell'affermare che l'erronea indicazione del TAEG/ISC indicato nel contratto di mutuo stipulato dal Sig. rispetto Parte_1
a quello effettivo, non comporta l'applicazione dell'art. 117, comma 7 TUB, poiché il contratto di mutuo non è regolato dal Capo II del Titolo VI TUB (dedicato al Credito al Consumo).
In realtà, anche tale cesura, risulta priva di fondamento.
Invero, Relativamente alla pretesa violazione dell'art. 117, comma 6, TUB, per mancata indicazione del TAEG/ISC si evidenzia, che il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) e l'indice sintetico di costo (ISC) sono concetti finanziari sostanzialmente equivalenti che esprimono in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di
7 una linea di credito.
Si tratta di un indice introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE e recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il
Risparmio n. 10688 del 4/03/2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, “a rendere noto un
“Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla medesima”. L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica CP_7
condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Par Conseguentemente, l'erronea indicazione dell' non potrà incidere sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB ma potrà rilevare solo sotto il profilo della responsabilità contrattuale,
qualora venga dedotto un danno causalmente connesso alla violazione dell'obbligo informativo gravante sulla banca.
Con riferimento alla presunta “errata liquidazione delle spese legali”, parte appellante lamenta la mancata compensazione delle spese di lite, che sarebbe giustificata dalla presunta complessità
della materia e dai diversi orientamenti giurisprudenziali.
In realtà, atteso che il livello di complessità della materia è del tutto irrilevante, ai fini dell'eventuale compensazione delle spese di lite, in mancanza di soccombenza reciproca, va evidenziato che il giudizio di primo grado non ha certamente trattato questioni di assoluta novità,
né ha avuto ad oggetto argomenti con riferimento ai quali vi è stato mutamento della giurisprudenza, pertanto non vi sono ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta e ben motivata appare la sentenza impugnata che deve
8 essere confermata.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite, deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22
(valore da € 52.001 a € 260.000 valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la minima attività svolta in questa fase, Cass. n. 31884/18,
19989/21).
Tali spese, si possono così quantificare: €. 12.154,00, di cui €. 2.977,00 per la fase di studio,
€.1.911,00 fase introduttiva, €. 2.163,00 fase di trattazione ed €. 5.103,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successiva al 01.01.2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <procedimenti iniziati>> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento
per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale
della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente
l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto
processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di
introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la
decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte
9 dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo
unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio
2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ.
sez. II, 25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
( disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: CP_8 CP_4
1) rigetta l'appello proposto;
2) conferma la sentenza n° 386/2019 emessa dal Tribunale Civile di Locri in data 26/03/2019;
3) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellata che liquida in complessivi €. 12.154,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 07/03/2025.
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
(Dott. Salvatore Catalano) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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