Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 30/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 170/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. Vittorio Cobianchi Bellisari, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 170/2023, tra le seguenti parti:
TR LL (C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'Avv. Virgilio Romano, giusta procura in atti;
- opponente
Agenzia delle Entrate – Riscossione (C.F.: 13756881002), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco D'Amici e Antonio Diana, giusta procura in atti;
-opposta
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 18/07/2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile:
Con ricorso del 04/05/2023 IE IA ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificatogli da Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 17/11/2022 per il pagamento della somma di € 92.945,33, chiedendo - previa sospensione della procedura esecutiva – di dichiarare l'inefficacia dello stesso.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto la nullità e/o l'inesistenza della notifica delle cartelle esattoriale da esso presupposte, in quanto effettuata da un indirizzo di posta elettronica non ufficiale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12/10/2023 si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate - Riscossione, contestando le avverse pretese e chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'opposizione improcedibile per violazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.; sempre in via preliminare e subordinata dichiarare il difetto di giurisdizione relativamente ai crediti di natura tributaria e l'inammissibilità dell'opposizione relativamente ai crediti di natura previdenziale, poiché tardiva;
nel merito il rigetto per non aver parte ricorrente eccepito la nullità e/o l'inesistenza della notifica degli ulteriori atti presupposti (avvisi di addebito emessi dal terzo pignorato I.N.P.S. e avvisi di accertamento emessi da Agenzia delle Entrate).
Esaurita l'istruttoria la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18/07/2024.
OSSERVA
L'opposizione è formalmente incardinata nelle forme di cui all'art. 615 comma 1 c.p.c. ed è finalizzata alla contestazione della regolarità formale dell'atto di pignoramento e delle cartelle esattoriali da esso presupposte.
Tanto premesso, nel presente giudizio si dovrà preliminarmente accertare se lo stesso riguardi o meno crediti tributari per i quali sussiste il difetto di giurisdizione e se per i crediti non tributari l'atto di pignoramento sia affetto da vizi di forma che lo rendano nullo e/o inefficace. Ciò detto, occorre evidenziare che il pignoramento presso terzi in esame ha ad oggetto sia crediti tributari sia crediti di natura non tributaria.
In materia di crediti tributari, l'art. 2 co. 1 d.lgs. 546/1992 stabilisce che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento”.
Deve al proposito ricordarsi il fondamentale intervento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 114/2018 ha dichiarato l'illegittimità della lettera a) del comma 1 del presente articolo “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.”, colmando dunque quel vuoto di tutela determinato in precedenza dai limiti imposti dalla norma alle doglianze sollevabili con l'opposizione all'esecuzione per crediti tributari.
Da quanto precede, si evince la generale giurisdizione del giudice tributario su tutte le questioni inerenti ai crediti di natura tributaria, eccezion fatta per le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento (tra cui il pignoramento), assoggettate alla disciplina prevista dall'art. 57 d.P.R. n. 602/1973.
Nel caso di specie, tuttavia, parte opponente ha impugnato l'atto di pignoramento in virtù di un di un vizio derivato, costituito dalla inesistente notifica degli atti ad esso prodromici (cartelle di pagamento), la cui giurisdizione spetta al giudice tributario.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento che il contribuente assume essere viziato da nullità derivante dalla omessa notifica degli atti ad esso prodromici debba essere proposta al giudice tributario ai sensi degli artt. 2 comma 1 e 19 d.lgs. 546/1992, e compatibilmente con quanto disposto dall'art. 57 d.P.R. 602/73, laddove stabilisce che le contestazioni riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo sono sottratte alla giurisdizione ordinaria (Cass. n. 13913/2017; n. 11481/2018).
Alla stregua di quanto sopra deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario per l'opposizione avverso il pignoramento presso terzi in relazione al motivo dell'omessa notifica degli atti prodromici relativamente alle seguenti cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti di natura tributaria: n. 0532017000938546000, n. 05320170001252120000, 05320170001403445000, n. 05320170001608954000, n. 05320180001384323000, n. 05320190001869017000, n. 05320190002006287000, n. 05320190002408619000, n. 05320190002408720000, n. 05320200000429823000. Ciò chiarito, in ordine alle ulteriori cartelle esattoriali, aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale, ai fini della qualificazione giuridica della domanda proposta dall'opponente, si deve osservare che le questioni relative alla omessa notificazione degli atti prodromici al pignoramento integrano motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
In giurisprudenza, infatti, è pacifico che l'opposizione all'esecuzione è finalizzata a contestare l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata. Segnatamente, il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. mira ad accertare la legittimità dell'azione esecutiva che è stata esercitata sulla base di un determinato titolo esecutivo.
La contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva, conseguente a vizi formali degli atti e dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo (e di quelli preliminari, come il titolo esecutivo ed il precetto), o alla notifica degli stessi, invece, deve avvenire mediante la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Orbene, in ordine ai motivi che attengano alla regolarità formale del titolo esecutivo e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.Lgs. 46/1999 e quindi essa è disciplinata dall'art 617 c.p.c. con conseguente onere per il contribuente di proporla innanzi al Giudice della Esecuzione, entro il termine di decadenza di venti giorni dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio.
A tale mezzo di gravame si dovrà quindi far ricorso per far valere le irregolarità formali della notificazione, sussumibili nella nullità o nella totale inesistenza.
Nel caso di specie, parte opponente deduce motivi che attengono alla regolarità formale degli atti prodromici all'esecuzione, ovvero alla notifica delle cartelle di pagamento. Sicché, l'opposizione necessita di essere riqualificata come opposizione agli atti esecutivi.
Ai sensi dell'art. 617 c.c., infatti, le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti. Deve, dunque, rilevarsi la tardività dell'opposizione così qualificata per mancato rispetto del termine imposto di venti giorni dalla conoscenza, legale o di fatto, dell'atto contro cui l'opposizione è proposta.
Dalla documentazione versata in atti emerge che il pignoramento è stato notificato da Agenzia delle Entrate – Riscossione a IE IA e al terzo pignorato I.N.P.S. in data 17/11/2022, mentre l'odierna opposizione è stata sollevata in data 04/05/2023, ben oltre il termine di venti giorni indicato dall'art. 617 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, con distrazione in favore degli Avv.ti Marco D'Amici e Antonio Diana, difensori di Agenzia delle Entrate – Riscossione, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario per le cartelle di pagamento indicate in parte motiva.
Dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, in quanto tardiva.
Condanna IE IA alla rifusione, in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione, delle spese di lite che liquida in € 8.109, 80 per compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti, da distrarsi in favore degli Avv.ti Marco D'Amici e Antonio Diana, antistatari.
Isernia, 29/01/2025
Il giudice
Vittorio Cobianchi Bellisari