Ordinanza cautelare 10 maggio 2023
Sentenza 11 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 3 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/04/2025, n. 2959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2959 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02959/2025REG.PROV.COLL.
N. 04846/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4846 del 2024, proposto dalla sig.ra Chiara Diomedi, rappresentata e difesa dagli Avvocati Gianluigi Giannuzzi Cardone e Anna Chiara Vimborsati, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza TAR Lazio-Roma sez. III bis n. 18659/2023 dell’11/12/2023, non notificata
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 il Consigliere Michele Tecchia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna appellante ha partecipato alla procedura concorsuale indetta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento di dirigenti scolastici. Tale procedura concorsuale si è svolta per la prima volta proprio nel 2017 su scala nazionale.
2. Con la domanda di partecipazione, l’odierna appellante ha indicato il seguente ordine di preferenza regionale per la sua eventuale assegnazione alle sedi scolastiche disponibili: Umbria, Lazio, Marche, Toscana.
3. All’esito della procedura concorsuale, l’odierna appellante si è classificata al posto n. 2320 della graduatoria di merito e, per l’effetto, è stata assegnata alla scuola I.C. “Graziano da Chiusi” sita in Chiusi (provincia di Siena).
4. In data 31 agosto 2020, l’odierna appellante ha rinunziato alla presa di servizio per “ sopraggiunti gravi motivi personali ”. Conseguentemente, con decreto del 1° aprile 2021, il Ministero dell’Istruzione e del Merito - in ossequio all’art. 15, co. 4, del bando di concorso - ha emesso il decreto di depennamento dell’odierna appellante (e di altri candidati) dalla graduatoria generale nazionale della procedura concorsuale de qua .
5. Nel frattempo, la graduatoria nazionale in questione ha successivamente subìto ulteriori depennamenti, in quanto numerosi candidati in essa inizialmente inseriti in qualità di “riservisti” (e cioè in forza di provvedimenti giudiziali cautelari che prevedevano la loro ammissione con riserva alle prove scritte) sono stati poi estromessi dalla graduatoria per effetto di plurime sentenze di questo Consiglio di Stato (cfr. sentenze nn. 1350/2022, 3132/22, 5535/22). In esecuzione di tali sentenze, pertanto, il Ministero intimato ha provveduto a depennare i “riservisti” dalla graduatoria in questione, nonché a risolvere i contratti di lavoro medio tempore stipulati con questi ultimi (sotto la condizione risolutiva – per l’appunto verificatasi – del rigetto dei loro ricorsi giudiziali).
6. A valle dell’estromissione dei “riservisti” dalla graduatoria (in conseguenza del giudicato delle sentenze del Consiglio di Stato) con missiva del 24 novembre 2022 l’odierna appellante ha diffidato il Ministero appellato a:
a) rideterminare ora per allora (con decorrenza dalla data di pubblicazione iniziale della graduatoria in questione e tenuto conto della sopravvenuta estromissione dei “riservisti”) il nuovo perimetro delle sedi disponibili suscettibili di assegnazione;
b) revocare l’originario depennamento dell’odierna appellante in guisa da consentirle di “ritornare” in graduatoria e concorrere per le sedi disponibili (così potendo beneficiare della mancata concorrenza dei “riservisti”).
7. Con successiva nota poi impugnata nel giudizio di 1° grado da cui è sfociata la sentenza ora appellata, il Ministero intimato ha respinto la suddetta istanza.
La motivazione del diniego è la seguente: “ In ossequio al principio di legalità ed imparzialità ex art. 97 Cost., l’amministrazione ha sempre dato esecuzione ai disposti giurisdizionali nei limiti dei dicta in essi contenuti con effetti limitati alle parti dei giudizi, garantendo sempre la tutela di tutti gli interessi coinvolti e non avendo alcuna facoltà di modificare né il disposto né la portata applicativa. Allo stato, quindi, l’Amministrazione ha provveduto ad emanare i decreti di depennamento, in esecuzione delle sentenze nn. 1350/2022 (RG 5762/2020), 3132/22 (RG 8950/2020), 5535/22 (RG 8977/20), tutte rese dal Consiglio di Stato, con le quali il Giudice amministrativo ha rigettato nel merito i relativi giudizi, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro da parte degli UUSSRR interessati nelle more stipulati e destituzione dal ruolo dirigenziale conferito ai riservisti immessi in servizio, come si evince anche dalla sentenza n. 14882/2022, resa dal TAR per il Lazio, sede di Roma, sezione III-bis, con cui è stata dichiarata l’improcedibilità e l’inammissibilità di un ricorso avente ad oggetto proprio l’esecuzione delle summenzionate sentenze, che non incidono sulla rinuncia al ruolo o sulla mancata presa di servizio a suo tempo avvenuta e quindi non hanno effetto alcuno sulla posizione dell’odierna istante ”.
8. Con il ricorso di 1° grado, l’odierna appellante ha impugnato la suddetta nota dinanzi al TAR Lazio (sezione Terza Bis) per i seguenti motivi:
1) “ Violazione e falsa applicazione di legge - artt. 3 e 97 costituzione – art. 3 comma 1 d.p.r. n. 3/1957 – art. 20 l. l. n. 83/1993, art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 ”;
2) “ Violazione di legge art. 3 e 97 costituzione – sotto ulteriore profilo ”.
9. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in resistenza, instando per la reiezione del gravame.
10. Con la sentenza ora appellata (n. 18659/2022) il TAR Lazio-Roma, sezione Terza bis, ha respinto il ricorso.
Gli snodi argomentativi cruciali della sentenza gravata sono i seguenti:
a) “ La ricorrente pur impugnando la nota indicata chiede in realtà la rideterminazione delle sedi disponibili relativamente alla procedura indetta con ddg 1259 del 2017. La nota oggetto dell’impugnativa è un atto consequenziale all’originario decreto di depennamento … di cui la prof.ssa Diomedi è risultata destinataria. Ed in ragion di ciò, la ricorrente adisce il Tribunale proprio per chiedere la revoca del provvedimento amministrativo suddetto, al fine di vedere riconosciuto il diritto all’assunzione ”;
b) “ La ricorrente contesta nella sostanza il decreto di depennamento, senza tuttavia che risulti tempestivamente impugnato il decreto di depennamento stesso (circostanza sottoposta all’attenzione delle parti con ordinanza adottata in corso di giudizio dal collegio). Ne discende che l’eventuale annullamento dell’atto impugnato non sarebbe in grado di attribuire il bene della vita richiesto alla parte ricorrente e che, comunque, i vizi dedotti andrebbero riferiti all’originario atto e non a quello successivo oggi impugnato ”.
11. Con l’odierno atto di appello ritualmente notificato e depositato presso la segreteria di questo Consiglio di Stato, la ricorrente impugna la sentenza che ha respinto il proprio ricorso di 1° grado. L’atto di appello è affidato ad un unico motivo di gravame che verrà più avanti diffusamente scrutinato.
12. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è ritualmente costituito in giudizio, instando per la reiezione dell’appello e per la conferma della sentenza gravata, nonché instando in sede di conclusioni anche per la declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adìto.
13. All’esito della camera di consiglio fissata da questa Sezione in data 2 luglio 2024 per la trattazione della domanda di sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza di 1° grado, il Collegio ha denegato la tutela cautelare sulla scorta delle seguenti considerazioni:
a) “ quanto al fumus - il depennamento si è consolidato con la mancata presa di servizio e la mancata impugnazione che non sembra possa essere recuperata attraverso l’odierna contestazione della rideterminazione delle sedi dirigenziali a seguito del sopravvenuto giudicato tra altre parti ”;
b) “ non sussiste neanche il periculum in mora, non essendo in discussione il potere dell’amministrazione di assumere ogni opportuna determinazione – in linea con quanto stabilito dal giudicato – finalizzata alla riorganizzazione degli uffici e alle nuove assegnazioni degli aventi diritto utilmente collocati in graduatoria (nello stesso senso ord. Cons. Stato, sez. VII, 2 settembre 2022, n. 4358) ”.
14. Successivamente, all’udienza pubblica del 11 marzo 2025, il Collegio ha introiettato la causa in decisione.
DIRITTO
15. In limine litis , va disatteso l’argomento profuso dal MIUR nella memoria del 28 gennaio 2025 (con cui è stato chiesto di dichiararsi il difetto di giurisdizione del GA in relazione alla presente controversia).
A tacere d’altro, infatti, questo motivo non è stato proposto attraverso l’impugnativa della sentenza del TAR in punto di giurisdizione, con conseguente radicamento della stessa dinanzi al GA (art. 9 cpa).
16. Venendo poi al merito del gravame, con un unico motivo di appello l’appellante critica la sentenza gravata per aver rilevato che la ricorrente – non avendo tempestivamente impugnato il decreto di depennamento che la riguarda – non ricaverebbe ora alcuna concreta utilità dall’eventuale annullamento dell’atto di reiezione della richiesta di revoca di detto decreto (richiesta con cui l’appellante aveva manifestato la volontà di essere reinserita in graduatoria e, quindi, di poter concorrere per le più numerose sedi che si sono rese disponibili a valle dell’estromissione dei c.d. “riservisti”).
In particolare, gli snodi argomentativi essenziali dell’odierno appello sono i seguenti due:
(i) la richiesta della ricorrente (in risposta alla quale è stata poi adottata la nota ministeriale impugnata) sarebbe giustificata dalle pronunzie del Consiglio di Stato che hanno implicato l’estromissione dei candidati “riservisti” dalla graduatoria in questione, ciò che radicherebbe l’obbligo dell’Amministrazione di rideterminare l’ordine di graduatoria e, quindi, di rimettere in gioco le posizioni di tutti i candidati inizialmente presenti in graduatoria (ivi inclusi quelli che – al pari della ricorrente – avevano originariamente rinunziato al posto con la mancata presa di servizio);
(ii) il Giudice di prime cure errerebbe lì dove afferma che l’accoglimento del ricorso de quo sarebbe reso vano dalla mancata impugnazione del decreto di depennamento dell’appellante (risalente al 1° aprile 2021) atteso che l’interesse all’annullamento di tale decreto si sarebbe concretizzato – in tesi – non già alla data della sua iniziale adozione bensì soltanto a valle delle summenzionate sentenze del Consiglio di Stato che hanno implicato l’estromissione dei “riservisti” dalla graduatoria.
17. L’appello è infondato.
17.1. Come correttamente rilevato dal primo giudice, nel caso di specie è dirimente principiare dall’esatto petitum dell’odierna appellante.
Orbene, le domande proposte con il ricorso di 1° grado (e poi riproposte con l’atto di appello) sono testualmente le seguenti: “ Si chiede che Codesto Onorevole Collegio, in accoglimento del presente ricorso, previa sospensione del provvedimento impugnato, accerti l’obbligo del Ministero convenuto di rettificare, in esecuzione del giudicato di cui alle sentenze n. 1350 del 25/02/2022, n. 3132 de 26/04/2022 e del 04/07/2022 n. 5535 la graduatoria di merito di cui alla procedura concorsuale indetta per mezzo del D.D.G. 1259 DEL 23/11/2017, di rideterminare per l’effetto le sedi disponibili, ora per allora, con decorrenza dalla data della pubblicazione della graduatoria approvata con decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1° agosto 2019 con riguardo a ciascuna regione, di rideterminare e riavviare, per ciascuna annualità con decorrenza dal 2019 le operazioni di convocazione avendo riguardo nello specifico alla specifica posizione dei miei assistiti e di revocare, per l’effetto, il depennamento disposto nei confronti della ricorrente ”.
In breve, quindi, la ricorrente chiede la rettifica della graduatoria nazionale e la rideterminazione delle sedi disponibili, nonché il riavvio delle operazioni di convocazione dei candidati.
Tutto ciò – com’è evidente – previo espletamento da parte del Ministero appellato di un adempimento preliminare ineludibile (adempimento che la stessa appellante non può fare a meno di evocare in calce al proprio elenco di domande) e cioè la revoca in autotutela del pregresso decreto di depennamento dell’appellante dalla graduatoria.
Quanto precede nella consapevolezza che – in assenza di tale revoca in autotutela – l’appellante non potrebbe mai rientrare nella nuova graduatoria rettificata (con conseguente impossibilità di conseguire il bene della vita concretamente anelato).
Ne consegue, pertanto, che in base alle stesse conclusioni dell’appellante la domanda giudiziale di quest’ultima va qualificata ex art. 32, co. 2, c.p.a., come una domanda di annullamento di un atto di diniego (quale quello formalmente impugnato) dell’istanza di revoca in autotutela del decreto di depennamento del 1° aprile 2021.
17.2. Non si può fare a meno di notare, tuttavia, che le considerazioni che l’appellante ha sviluppato con il proprio atto di appello possono condurre – in astratto – anche ad una diversa qualificazione giudiziale della domanda, lì dove l’appellante sostiene che il decreto di depennamento che la riguarda – ancorchè adottato in data 1° aprile 2021 – avrebbe disvelato la propria capacità lesiva soltanto più avanti, segnatamente a valle delle sentenze del Consiglio di Stato del 2022 che hanno estromesso i “riservisti” dalla graduatoria.
In base a questa diversa prospettazione (anch’essa presente nell’appello de quo ) l’atto formalmente impugnato dovrebbe essere identificato nel decreto di depennamento del 1° aprile 2021 (anziché nel diniego di revoca in autotutela).
17.3. Tanto premesso, l’appello resta comunque infondato, sia ove la domanda originaria venga qualificata come una domanda di annullamento del decreto di depennamento del 1° aprile 2021, sia ove la si qualifichi come una domanda di annullamento del diniego di revoca in autotutela.
17.4. Per quel che concerne la prima delle due ipotesi testè citate, in disparte il fatto (di per sé assorbente) che il decreto di depennamento del 1° aprile 2021 non è mai stato formalmente impugnato con il ricorso di 1° grado, va comunque osservato che tale atto era stato adottato in accoglimento di un’espressa dichiarazione di non voler prendere servizio a suo tempo trasmessa dall’odierna appellante.
In proposito, l’appellante tenta di introdurre una sorta di implicita presupposizione fra il carattere non gradito dalla sede a lei proposta (Toscana) e la sua rinuncia poi sfociata nel provvedimento di depennamento.
Sennonchè, la rinuncia all’incarico dichiarata dall’appellante nel mese di agosto 2020 faceva espresso riferimento soltanto a imprecisati “ motivi personali ” e nulla diceva in ordine al fatto che quella rinunzia fosse dovuta dal carattere non gradito della sede (sede la cui determinazione sarebbe stata ‘inquinata’ dall’erronea ammissione di alcuni riservisti).
L’atto amministrativo gravato, pertanto, è un atto amministrativo che era originariamente satisfattivo di una specifica richiesta allora inviata dall’odierna appellante al Ministero ( id est la richiesta di non assumere l’incarico di dirigente scolastico per “ sopraggiunti gravi motivi personali ”).
In breve, si trattava di un atto sostanzialmente favorevole all’odierna appellante.
Il fatto che la situazione personale dell’appellante sia mutata nel tempo e che ciò abbia trasformato il suddetto atto da favorevole in sfavorevole , non può far sì che tale atto (ormai consolidatosi definitivamente) diventi improvvisamente impugnabile entro l’ordinario termine di impugnazione con decorrenza dal momento in cui il privato lo ha percepito come sfavorevole.
È evidente, infatti, che l’atto amministrativo adottato in accoglimento di un’espressa richiesta del privato (quale quello de quo ) – ove non impugnato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della sua comunicazione (ovviamente per eventuali prescrizioni che non dovessero essere integralmente satisfattive del suo interesse) – non è poi più suscettibile di annullamento giudiziale.
Nell’ipotesi considerata, infatti, non viene in rilievo un atto amministrativo sfavorevole non immediatamente lesivo (o a “lesività differita”), bensì un atto amministrativo favorevole adottato in puntuale accoglimento di un’espressa richiesta del privato istante.
Ne discende che la rimozione di tale atto dal mondo giuridico – una volta scaduto il termine di 60 giorni dalla sua adozione – non può che avvenire per effetto di eventuali provvedimenti di autotutela dell’Amministrazione stessa, beninteso nel pieno rispetto dei vincoli di legge ai quali è subordinato l’esercizio del potere di autotutela (cfr. artt. 21 quinquies e nonies l. n. 241/1990).
Ciò ovviamente per evidenti ragioni di tenuta complessiva del sistema ordinamentale, onde preservare quelle esigenze di certezza e stabilità dell’azione amministrativa che sono insite nel principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).
Nel caso di specie, pertanto, anche ove si volesse qualificare la domanda de qua come una domanda di annullamento del decreto di depennamento dell’appellante, tale domanda sarebbe comunque tardiva, atteso che tale atto – contrariamente a quanto prospettato dall’appellante – non è un atto suscettibile di impugnazione differita per tutte le ragioni appena viste.
17.5. Fermo quanto precede, va soggiunto che l’appello è comunque infondato anche ove la domanda de qua venisse qualificata alla stregua di una richiesta di annullamento del diniego ministeriale di revoca in autotutela del decreto di depennamento.
Va osservato, infatti, che l’odierna appellante non ha dedotto l’esistenza di alcuno dei presupposti tipici dell’autotutela, e cioè né dell’autotutela annullatoria (art. 21- nonies l. n. 241 del 1990) né dell’autotutela revocatoria (art. 21- quinquies l. n. 241 del 1990).
Quanto alla prima delle due forme di autotutela, è dirimente l’assenza di qualsiasi allegazione circa il presupposto-base di qualsiasi annullamento in autotutela, id est l’illegittimità dell’atto di primo grado da annullare d’ufficio (l’art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990 dispone, infatti, che può essere annullato d’ufficio soltanto il “ provvedimento amministrativo illegittimo ”).
Non è mai stata revocata in dubbio, infatti, l’originaria piena legittimità del decreto di depennamento della ricorrente adottato (su richiesta della stessa ricorrente) in data 1° aprile 2021.
Lo stesso dicasi, mutatis mutandis , per la seconda forma di autotutela testè richiamata ( id est quella revocatoria) atteso che non v’è alcuna evidenza di quei “ sopravvenuti motivi di pubblico interesse ” o di quegli imprevedibili mutamenti della “situazione di fatto ” che – soli – potrebbero giustificare la revoca in autotutela degli atti amministrativi ex art. 21- quinquies l. n. 241/1990.
17.6. Né i presupposti dell’autotutela (sia essa annullatoria o revocatoria) possono essere identificati nel sopravvenuto giudicato delle sentenze del Consiglio di Stato che hanno inciso sui “riservisti” presenti in graduatoria e che ne hanno determinato l’estromissione.
Costituisce principio largamente consolidato, infatti, quello secondo cui la graduatoria di un concorso costituisce non già un atto generale unico ed indivisibile, bensì un tipico atto ad oggetto plurimo che, anche se formalmente unico, è concettualmente scindibile in tanti distinti provvedimenti quanti sono i destinatari di esso (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2228).
Va da sé che gli effetti discendenti dalle summenzionate sentenze di questo Consiglio di Stato – in quanto concernenti i soli “riservisti” ( id est soggetti pacificamente diversi rispetto all’odierna appellante) – non impattano minimamente sulla posizione della ricorrente.
Il che esclude in radice la possibilità che dette sentenze possano integrare una sopravvenienza (sia di fatto che di diritto) legittimante l’annullamento o la revoca in autotutela del decreto di depennamento dell’appellante dalla graduatoria de qua .
17.7. Tanto chiarito, appare evidente che il decreto di depennamento dell’odierna appellante dalla graduatoria de qua risulta ormai intangibile, con la conseguenza che:
a) la nota reiettiva impugnata costituisce un atto dovuto;
b) la sentenza appellata va confermata e l’appello va quindi rigettato in quanto infondato.
18. Attesa la peculiarità della controversia, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO