Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Rosafio, ricorrente;
Parte_1
e , in persona del rappresentante legale in carica, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Mastrolia, resistente;
oggetto; altre ipotesi fatto e diritto
Con atto depositato in data 2.2.2024, il ricorrente di cui in epigrafe deducendo di aver lavorato alle dipendenze della dal 12.8.2019 al 30.4.2021, in virtù di un contratto a tempo Controparte_2 determinato e di successive quattro proroghe, e di essere stato adibito ai servizi di trasporto guardia medica in reperibilità, trasporto sangue e pazienti oncologici dializzati;
deducendo, altresì, che l
[...]
, con Delibera nr. 235 del 6.4.2021, aveva disposto l'affidamento del servizio di trasporto e Pt_2 accompagnamento sino a quella data svolto dalla ditta alla rete dei servizi sanitari della CP_2 Cont stessa pubblicando l'avviso di selezione per il reclutamento di n. 116 unità lavorative di cat. B e n. 6 unità lavorative di cat. C;
che , con nota del 13.11.2021, aveva reso pubblica la CP_1 graduatoria degli aventi diritto alla internalizzazione, senza includervi l'odierno ricorrente;
dolendosi della illegittima applicazione della clausola sociale di cui all'art. 30 L.R. n. 4/2010 e, in ogni caso, della illegittima esclusione dalla procedura di internalizzazione operata da , CP_1 stante il possesso dei requisiti richiesti dal bando, ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
- accertare e dichiarare la illegittima esclusione dell'odierno ricorrente dalla procedura di internalizzazione promossa da;
Controparte_1
- conseguentemente, ordinare a , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t. di adottare tutti gli atti utili necessari per garantire al ricorrente di usufruire della c.d. clausola sociale;
- per l'effetto, consentire al ricorrente di partecipare alla procedura selettiva Parte_1 finalizzata all'internalizzazione da parte di , del servizio di trasporto e CP_1 accompagnamento secondario all'interno della rete dei servizi di per n. 116 unità Parte_2 lavorative di cat. B e n. 6 unità di cat. C;
- Ordinare a di inserire il ricorrente, previa valutazione Controparte_4 dei titoli previsti nell'avviso di selezione, in posizione utile in graduatoria al fine di essere poi assunto a tempo pieno ed indeterminato alle dipendenze di Controparte_4 unipersonale.
e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
In relazione alle questioni in diritto che vengono in rilievo, occorre qui ribadire quanto già evidenziato da questo Tribunale con sentenza resa in data 8.2.2025 nel p.n. 5479/2023 r.g., da intendere richiamata e condivisa ex art. 118 disp. att. c.p.c., laddove si è, segnatamente, puntualizzato:
… Si osserva in diritto che, con riferimento alla normativa applicabile alle procedure di selezione di personale nelle società a totale partecipazione pubblica (c.d. in house), il legislatore con l'art. 18 del d. l. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 ha stabilito che “a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma 1°). Con decreto legislativo n. 175/2016 è stato approvato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, e all'art. 19 (Gestione del personale) si stabilisce che
“salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi (comma 1°). Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n°165/2001.
L'art. 35, comma 3°, del decreto legislativo n°165/2001 prevede che “le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento.
Passando all'esame della fattispecie concreta, si ritiene opportuno esaminare la delibera sulla base delle quali ha individuato i requisiti di partecipazione alla procedura di selezione in CP_1 esame.
Nella delibera n. 235 del 6 aprile 2021, con la quale la ha affidato alla società in house Parte_2
la gestione del servizio di trasporto ed accompagnamento Controparte_1 Cont all'interno della rete di servizi sanitari (in precedenza affidati alla società Controparte_5
, è stato precisato che la data di avvio della nuova procedura di affidamento ovvero il dies ad
[...] quem da cui calcolare ogni termie relativo all'applicazione della clausola sociale è la nota prot. n. 7978 del 18 gennaio 2021, con la quale la Direzione Strategica aziendale trasmetteva, per le valutazioni di competenza, ai componenti del tavolo tecnico le linee di indirizzo per l'affidamento alla società in house dei servizi di trasporto sanitario affidati alla ditta Tundo CP_1
Vincenzo s.p.a.
Cont Quanto al personale da assumere, nella citata delibera n. 235/2021, si precisa che la società in House, nella adozione dei provvedimenti relativi al reclutamento e gestione del personale, è tenuta ad attenersi a quanto stabilito dalle Linee Guida Regionali (DGR n. 951/2020), in particolare all'art. 4 delle stesse. Il comma 5 del cit. art. 4 delle Linee Guida Regionali prevede che, nell'ambito del reclutamento del personale, trova applicazione la clausola sociale di cui all'art. 30 commi 1 e 4 della Legge Regionale n. 4/2010, cui ricorrere in coerenza con le previsioni dell'art. 50 del D. Lgs n. 50/2016, nonché delle Linea guida Anac n. 13, recanti la disciplina delle clausole sociali approvate con deliberazione n. 114 del 13/2/2019 in forza della quale la Società in house è tenuta ad assumere il personale dell'operatore economico già affidatario del contratto, che sia effettivamente impiegato nelle postazioni successivamente affidate in house;
il comma 6, 1° cpv, fissa dei limiti all'applicabilità della clausola sociale, in particolare, nel senso di considerare dal punto di vista del rapporto di lavoro, esclusivamente il personale titolare di rapporto di lavoro dipendente (a tempo determinato/indeterminato, full time/part time) con la Società precedentemente affidataria del servizio, escludendo viceversa il personale titolare di rapporti di lavoro autonomo o para subordinato e/o i soci della società precedentemente affidataria, anche ove dipendenti della stessa;
che il comma 7, il quale prevede che l'assunzione del personale alle dipendenze del precedente appaltatore, in applicazione della cosiddetta clausola sociale, opera in ogni caso previo avviso pubblico recante i requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, oltre che i requisiti specifici richiesti per la categoria, il profilo e la mansione da ricoprire;
con il comma 8 si stabilisce che nel caso in cui, applicando la clausola sociale, l'organico assorbito non fosse quantitativamente sufficiente a garantire il corretto svolgimento del servizio stesso, la Società in house potrà esperire apposite procedure di reclutamento del personale di cui al precedente comma 1, valorizzando le specifiche esperienze maturate a diverso titolo nell'ambito del servizio internalizzato per almeno 6 mesi.
E' opportuno riportare per intero il contenuto dei commi 7 e 8 dell'art. 4 delle Linee Guida regionali (Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2020, n. 951 Modifica D.G.R. 2126 del 25/11/2018 recante “Approvazione nuove Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ”). Parte_3
“L'assunzione del personale alle dipendenze del precedente appaltatore e in applicazione della c.d. clausola sociale opera, in ogni caso, previo avviso pubblico recante i requisiti di cui al comma 2. Qualora il fabbisogno di personale sia inferiore al numero dei lavoratori utilizzati dal precedente appaltatore potranno essere avviate procedure selettive che valorizzino l'esperienza professionale maturata dai lavoratori presso l'operatore economico precedentemente affidatario del servizio, favorendo nelle assunzioni il personale con anzianità di servizio pari almeno a dodici mesi alla data di avvio della nuova procedura di affidamento” (comma 7°).
“Nel caso in cui, applicando la clausola sociale, l'organico assorbito non fosse quantitativamente sufficiente a garantire il corretto svolgimento del servizio stesso, la Società in house potrà esperire apposite procedure e di reclutamento del personale di cui al precedente comma 1, valorizzando le specifiche esperienze maturate e a diverso titolo nell'ambito del servizio internalizzato per almeno 6 mesi” (comma 8°). Riepilogando: la società in house è tenuta prima di tutto ad assumere il personale dell'operatore economico già affidatario del contratto, che sia effettivamente impiegato nelle postazioni successivamente affidate in house, personale titolare di rapporto di lavoro dipendente (a tempo determinato/indeterminato, full time/part time) con la Società precedentemente affidataria del servizio (sempre all'esito di una procedura selettiva;
v. sentenza Corte Costituzionale n. 68/2011), e tanto a prescindere dalla anzianità di servizio (commi 5 e 6 dell'art. 4 delle linee guida regionali); solo nella ipotesi in cui il fabbisogno di personale sia inferiore al numero dei lavoratori utilizzati dal precedente appaltatore potranno essere avviate procedure selettive (del personale di cui ai commi 5 e 6) che valorizzino l'esperienza professionale maturata dai lavoratori presso l'operatore economico precedentemente affidatario del servizio, favorendo nelle assunzioni il personale con anzianità di servizio pari almeno a dodici mesi alla data di avvio della nuova procedura di affidamento (comma 7°); e solo, infine, nell'ipotesi (opposta a quella di cui al citato comma 7) in cui applicando la clausola sociale, l'organico assorbito non fosse quantitativamente sufficiente a garantire il corretto svolgimento del servizio stesso, la Società in house potrà esperire apposite procedure e di reclutamento del personale di cui al precedente comma 1, valorizzando le specifiche esperienze maturate e a diverso titolo nell'ambito del servizio internalizzato per almeno 6 mesi ( comma 8°).
In esecuzione della predetta delibera , ha emanato in data 29 settembre 2021 avviso di CP_1 selezione per l'assunzione di numero 122 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, precisando che l'applicazione della clausola sociale è riservata solo al personale dipendente, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale, attualmente in servizio presso la affidataria del Controparte_2 servizio di trasporto secondario, che alla data del 18 gennaio 2021, abbia maturato una anzianità di servizio di almeno 12 mesi e sia affettivamente impiegato nelle attività di trasporto all'interno della rete di servizi sanitari della (v. artt. 1 e 4 della delibera). All'art. 4 bis è stato Parte_2 inoltre previsto che “qualora, applicando la clausola sociale, l'organico assorbito non fosse quantitativamente sufficiente a garantire il corretto svolgimento del servizio internalizzato, a completamento dell'organico potranno presentare domanda i candidati, aventi parimenti diritto all'applicazione della clausola sociale, in possesso, oltre che degli altri requisiti ex art. 4, anche del seguente ulteriore requisito specifico: essere titolari, alla data del 1 luglio 2020, di un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, part time o full time, con la ditta Controparte_2
e aver maturato una anzianità di servizio di almeno 6 mesi ( ossia luglio 2020- 17 gennaio
[...]
2021) per l'espletamento delle attività inerenti al servizio di trasporto oggetto di internalizzazione.
Si sottolinea che requisito per l'ammissione alla procedura selettiva in esame è la titolarità di un rapporto di lavoro alle dipendenze della , in essere alla data dell'avviso di selezione CP_2
(nelle Linee Guida regionali si precisa che l'assunzione riguarda “personale alle dipendenze del precedente appaltatore” e rispetto a tale personale si applica la c.d. clausola sociale). La norma è posta a garanzia sia del mantenimento dell'occupazione in favore dei lavoratori dipendenti del precedente appaltatore che della continuità nella organizzazione aziendale.
quindi, con un unico avviso pubblico, ha indetto sia la procedura di selezione CP_1 prevista, in applicazione della c.d. clausola sociale, per l'assunzione del personale alle dipendenze del precedente appaltatore, prevedendo tuttavia il requisito minimo della anzianità di servizio di 12 mesi che la procedura prevista per la terza ipotesi di cui sopra ovvero quando, applicando la clausola sociale, l'organico assorbito non risulta quantitativamente sufficiente a garantire il corretto svolgimento del servizio stesso. Tanto premesso, si rileva che non è in possesso dei requisiti per l'ammissione alla Parte_1 procedura di selezione in esame, come, peraltro, già correttamente ritenuto dal giudice della fase cautelare.
Il , infatti, ha lavorato alle dipendenze della società dal 12.8.2019 al Pt_1 CP_2
30.4.2021 (in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato più volte prorogato) ed ha svolto Cont attività di autista nei servizi oggetto di internalizzazione, per ciò che in questa sede rileva, al più, per 21 settimane, pari a circa 5 mesi.
Si rileva quindi, da una parte, che, alla data della pubblicazione dell'avviso di selezione del 29 settembre 2021, non lavorava più alle dipendenze della e, Parte_1 Controparte_2 dall'altra, che è in possesso di una anzianità di servizio di circa 5 mesi alla data del 6 aprile 2021 (data di pubblicazione della delibera n°235, con la quale la ha affidato alla società in Parte_2 house la gestione del servizio di trasporto ed accompagnamento Controparte_1 Cont all'interno della rete di servizi sanitari nei servizi oggetto di internalizzazione (v. attestazione di servizio, buste paga e ordini di servizio prodotti in atti da parte reclamante).
Cont Avendo, dunque, il svolto attività di autista nei servizi oggetto di internalizzazione per Pt_1 un periodo inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa di riferimento, risultando infatti in possesso di una anzianità di servizio di sole 21 settimane alla data del 6.4.2021, in assenza del requisito della anzianità minima di servizio per l'ammissione alla procedura di selezione in questione, la domanda proposta non può che risultare, per ciò solo, priva di sbocco.
Né vi è modo di pervenire ad una diversa conclusione sulla base dell'allegazione attorea, secondo cui il , sebbene formalmente assunto come conducente di furgoncini, fosse stato di fatto Pt_1 adibito (per l'intera durata del rapporto di lavoro e, quindi, senza soluzione di continuità dal 12.8.2019 al 30.4.2021) alle mansioni di autista nell'ambito del servizio sanitario.
Quanto dappresso rilevato si pone, infatti, in ineludibile contrasto con le emergenze probatorie documentali (peraltro, specificatamente richiamate dallo stesso ricorrente - vds. all. 3 del ricorso - a riprova della sua adibizione ad attività di autista in ambito sanitario a partire dal momento dell'assunzione), da cui, in particolare, risulta che il sia stato addetto allo svolgimento del Pt_1 trasporto sanitario per 21 settimane (vds. all. 3 del ricorso). Né d'altro canto può il tribunale addivenire ad una diversa conclusione sulla base della dichiarazione rilasciata dal referente della in data 25.10.2021 in atti, poiché essa, ad ogni buon conto, si limita de relato ad CP_2 attestare che il abbia svolto servizio di trasporto di pazienti oncologici e dializzati “così Pt_1 come risulta dai fogli di viaggio e dai turni”.
Sarebbe, inoltre, del tutto irragionevole sostenere, in senso contrario, che la Controparte_2 possa aver adibito il ai servizi in questione anche per periodi diversi ed ulteriori a quelli per Pt_1 cui vi è riscontro documentale, mancandone completamente il nominativo nelle relative schede di presenza e difettando la formalizzazione del relativo incarico tramite apposito ordine di servizio, come invece debitamente verificatosi, a decorrere dal luglio 2020, sebbene in modo frammentario, per 21 settimane (cfr. ordini di servizio sub allegato 3 della produzione documentale di parte ricorrente).
Né, ad ogni buon conto, indicazioni utili a suffragare la domanda attorea potrebbero trarsi dall'espletamento della prova testimoniale (peraltro, sul punto genericamente capitolata dalla parte ricorrente nei termini che seguono: “il sig. ha lavorato ininterrottamente alle Parte_1 dipendenze della ditta … svolgendo, di fatto, trasporto oncologico dializzati, Controparte_2 trasporto sangue e reperibilità per il trasporto guardia medica nell'ambito del servizio di guardia medica in reperibilità”), dovendosi, a tale riguardo, in ogni caso, considerare che , ai CP_1 fini della verifica dell'anzianità di servizio necessaria per accedere alla selezione che viene in rilievo, non avrebbe potuto che fare riferimento ai dati evincibili dalla documentazione promanante dal precedente affidatario del servizio oggetto di internalizzazione.
In relazione a quanto sopra evidenziato, l'esclusione del ricorrente dalla procedura di internalizzazione di cui trattasi è, in conclusione, da ritenere legittima, con il corollario che la domanda proposta dal , sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, Pt_4 non può, dunque, che essere disattesa.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza di detto ricorrente nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data Parte_5
2.2.2024, nei confronti di unipersonale, così provvede: rigetta la Controparte_1 domanda proposta da e per l'effetto lo condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_5 favore della parte resistente, che liquida in euro 2.500,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Lecce, 17 marzo 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Provvedimento redatto su bozza predisposta dal magistrato ordinario in tirocinio dott. Matteo Maria Orlando, sotto la supervisione del magistrato affidatario dott. Giovanni De Palma.