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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/06/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 1759/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1759/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. SILVERIO GENEROSO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. Controparte_1 P.IVA_1
SCHIANO ARTURO ( ); C.F._3
( – avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_2 P.IVA_2
( ; C.F._4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso in riassunzione depositato in data 04.04.2025, la parte ricorrente come in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 10020249006550759000, notificata in data 06.06.2024 e
CP_ relativa al mancato pagamento di 8 avvisi di addebito per contributi di cui ai nn. 40020160006148374000, 40020170003393941000,
40020180008208084000, 40020190003034338000,
40020190007592247000, 40020210002358939000,
40020220001714992000 e 40020220007669424000. Eccepiva, in particolare, la mancata allegazione e notifica degli atti esattoriali presupposti e comunque la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore.
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano in giudizio, concludendo come in atti.
Nel caso oggetto della presente controversia, ragioni logico-giuridiche impongono la trattazione delle eccezioni inerenti alla mancata notifica degli atti esattori presupposti e alla estinzione dei crediti contributivi per intervenuta prescrizione, in quanto intimamente connesse.
Orbene, a parere del decidente e secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la tesi secondo cui l'ingiunzione esattoriale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Di recente, sono finalmente intervenute le S.U. con sentenza
23397/16, che, decidendo sulla questione (definita “di massima di
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particolare importanza”), hanno affermato che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del
2010). In altri termini, per la Corte Regolatrice è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
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Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95; l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'01.01.1996 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19, della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima. CP_ Tornando al caso di specie, l ha dato prova di aver regolarmente notificato in forma cartacea gli avvisi di addebito:
- n. 40020160006148374000 il 10.11.2016 (prescrizione quinquennale al netto delle sospensioni Covid scadente il 10.11.2021);
- n. 40020170003393941000 il 25.09.2017 (prescrizione quinquennale al netto delle sospensioni Covid scadente il 25.09.2022);
- n. 40020180008208084000 il 09.01.2019 (prescrizione quinquennale al netto delle sospensioni Covid scadente il 09.01.2024);
- n. 40020190003034338000 il 14.08.2019 (prescrizione quinquennale al netto delle sospensioni Covid scadente il 14.08.2024);
- n. 40020190007592247000 il 04.12.2019 (prescrizione quinquennale al netto delle sospensioni Covid il 04.12.2024);
- n. 40020220007669424000 il 13.02.2023.
Al riguardo, va precisato che, secondo la Corte Regolatrice, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare (cfr. Cass. n.
2348/1994), con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non CP_ convivenza, il cui onere grava sul destinatario e non sull (cfr. Cass. n.
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22607/09). In altri termini, resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto, l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino neppure le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (cfr. Cass. n. 23368/06; conforme Cass. n. 28591/17).
Per quel che riguarda, poi, gli avvisi n. 40020210002358939000 e n.
40020220001714992000, anch'essi risultano regolarmente notificati, rispettivamente in data 20.11.2021 e in data 19.07.2022, a mezzo Pec all'indirizzo digitale corrispondente al codice fiscale del ricorrente, circostanza non contestata da quest'ultimo.
Quanto alla prescrizione, l'agente per la riscossione ha allegato l'intimazione di pagamento n. 10020189006809855000, notificata a mani del ricorrente in data 13.09.2018 e veicolante l'avviso n.
40020160006148374000 e l'intimazione n. 10020199006785473000 notificata il 31.07.2019 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con allegazione della pedissequa CAD e veicolante gli avvisi n. 40020160006148374000 e n.
40020170003393941000, per i quali è validamente interrotto il termine di prescrizione, decorrente nuovamente quindi, dall'interruzione più recente.
Inoltre, occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali, pari a 311 giorni.
Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per
i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
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È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n.
183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ne deriva che, per ciascun avviso, al quinquennio di scadenza della prescrizione, come dianzi calcolato, vanno aggiunti ulteriori 311 giorni, con la diretta conseguenza che il termine finale di prescrizione slitta in avanti nel modo seguente:
- per l'ava n. 40020160006148374000 e n. 40020170003393941000, considerando la notifica dell'ultimo atto interruttivo del 31.07.2019, aggiungendo 311 giorni al termine finale scadente il 31.07.2024 il termine andrebbe a scadere il 09.06.2025;
- per l'ava n. 40020180008208084000, aggiungendo i 311 giorni al termine iniziale di estinzione del 09.01.2024, il termine estintivo andrebbe a scadere alla data del 15.11.2024;
- per l'ava n. 40020190003034338000, aggiungendo i 311 giorni al termine scadente il 14.08.2024, si arriva al 23.06.2025;
- per l'ava n. 40020190007592247000, aggiungendo i 311 giorni al termine scadente il 04.12.2024 si arriva al 13.10.2025;
- per l'ava n. 40020220007669424000 notificato il 13.02.2023 il termine iniziale di prescrizione pende tuttora.
Ne deriva il rigetto del ricorso, rimanendo assorbite le altre questioni introdotte dalle parti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
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2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti resistenti, liquidate in € 1.865,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa, se dovute, in favore di ciascuna di esse.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis;
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