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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/08/2025, n. 11772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11772 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29666 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Angiolo BORSO' per Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
DR ER per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI: come in atti 1 IN FATTO ED IN DIRITTO
, premesso di aver contratto matrimonio il 16 settembre 1998, Parte_1 in Roma, con e che dall'unione coniugale erano nate Controparte_1
le figlie (il 20 gennaio 1999) e (l'1 gennaio 2003), ha chiesto Per_1 Per_2
all'adito Tribunale di pronunciare la separazione personale delle parti alle seguenti condizioni, nulla disponendo in merito all'assegnazione della casa familiare, da cui il marito si era già allontanato, essendo le figlie entrambe maggiorenni ed essendo l'immobile di esclusiva proprietà della “…Il Pt_1 signor sarà onerato del pagamento, a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 della moglie signora dell'importo di € 500,00, rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Detto contributo verrà versato dal datore di lavoro del Sig. CP_1 direttamente alla ricorrente per i motivi superiormente esposti. 3)… Il signor CP_1 sarà onerato del pagamento di un contributo per il mantenimento della figlia , Per_1 convivente con la madre, dell'ammontare di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, o dell'ammontare maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia. Anche tale contributo per le ragioni sopra espresse si chiede che venga versato direttamente dal datore di lavoro del signor alla madre di , CP_1 Per_1 signora 4)… Il signor provvederà integralmente al Parte_1 CP_1 mantenimento della figlia , con lo stesso convivente. 5)… Il signor rà Per_2 Pt_2 onerato del pagamento delle spese straordinarie riguardanti la figlia e la figlia Per_1
nella misura del 100%. 6)… I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio Per_2 dei passaporti”.
Ha dedotto all'uopo: che nel corso del matrimonio, il - impiegato presso CP_1
la cooperativa con reddito annuo pari a 32.000 euro- aveva provveduto Pt_3 al mantenimento della famiglia, mentre ella, d'accordo con il coniuge, si era dedicata alla gestione della casa e alla cura delle figlie;
che nel corso degli anni il rapporto di coniugio si era deteriorato, tanto che il da ultimo si era CP_1 allontanato dalla casa familiare, seguito dalla figlia secondogenita, mentre la
2 primogenita era rimasta a vivere con la madre nella casa familiare di Per_1
sua esclusiva proprietà; che attualmente era pressoché priva di reddito, posto che solo saltuariamente riusciva a lavorare come babysitter, con un ricavo mensile di circa 200 euro;
che anche la figlia lavorava come baby-sitter Per_1 ma con maggiore stabilità e guadagni pari a circa 7.000 euro annui.
Costituitosi in giudizio, il aderendo alla domanda di separazione, ha CP_1
invece chiesto di: “-assegnare la casa coniugale di Roma, Via Alfredo Catalani 50, di proprietà della ricorrente, alla ricorrente stessa, con i relativi arredi;
il sig. se CP_1 ne è già allontanato asportando i beni personali;
-la figlia , maggiorenne ma Per_2 non autonoma economicamente, abiterà con il padre nella nuova residenza di Roma,
Via A. Casella 7; il padre provvederà al suo mantenimento;
-porre eventualmente a carico del marito il versamento di un assegno mensile di euro 100,00 per il mantenimento della moglie per un periodo massimo di sei mesi;
-stabilire che il padre provvederà interamente al pagamento delle spese scolastiche e ricreative e delle eventuali spese mediche ed odontoiatriche relative alla figlia .”. Per_2
Ha dedotto all'uopo: che il matrimonio era naufragato a causa del comportamento della ricorrente e segnatamente per l'indifferenza della stessa ai problemi della famiglia, tanto che ormai da due anni non gli rivolgeva la parola, mostrando un comportamento ostile anche nei confronti delle figlie, così determinando , da poco maggiorenne, a seguirlo nella sua nuova Per_2
abitazione; che da allora la madre aveva interrotto i rapporti con la figlia disinteressandosi totalmente di lei;
che anche continuava Per_1 malvolentieri ad abitare con la madre, con cui aveva ricorrenti litigi;
che la aveva sempre tenuto un atteggiamento ricattatorio, rivendicando di Pt_1
essere proprietaria della casa familiare tanto da aver invitato di sovente il marito e le figlie ad andarsene altrove;
che in realtà egli aveva contribuito in modo sostanziale all'acquisto dell'immobile, provvedendo per oltre 15 anni al pagamento della metà della rata del mutuo all'uopo contratto, sino alla sua estinzione;
che l'assenza di una stabile occupazione da parte della non Pt_1
era affatto dipesa da un accordo con il marito, essendosi la predetta sempre
3 rifiutata di lavorare, pure quando ormai le figlie erano diventate grandi e non necessitavano più di accudimento, contando anche sulla solidità economica della famiglia di origine;
che la figlia era autonoma nonché convivente Per_1
con il compagno presso la madre;
che egli era gravato dagli esborsi per il canone di locazione, nonchè per l'acquisto dell'auto necessaria per recarsi a lavoro.
All'esito dell'udienza presidenziale, con ordinanza in data 3.1.2022 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “dato atto che i coniugi vivono già separati di fatto e che le figlie sono entrambe maggiorenni;
rilevato che la figlia , secondo quanto dichiarato in udienza dalla madre con cui coabita, Per_1 lavora dal 2019 come babysitter per il medesimo datore di lavoro, da cui è stata assunta lo scorso settembre con regolare contratto a tempo indeterminato ed una retribuzione mensile di circa 700-800 euro e convive, presso la madre, con il compagno (a sua volta occupato secondo quanto autocertificato dalla ricorrente), sicchè deve ritenersi che abbia raggiunto una propria autonomia di vita, oltre ad essere stabilmente inserita nel mondo del lavoro ed economicamente autosufficiente, non sussistendo pertanto i presupposti per onerare il padre di un assegno di mantenimento per la ragazza;
rilevato che la figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, vive con il padre, il quale Per_2 provvede integralmente al suo mantenimento e ha chiesto di continuare a provvedervi in via esclusiva;
rilevato che il impiegato, ha dichiarato di percepire una CP_1 retribuzione variabile pari a 2.400-2.500,00 euro mensili, spiegando l'incongruenza rispetto ai minori redditi riportati nei modelli 730 in atti con la percezione di rimborsi spese, trasferte e premi non soggetti a tassazione, mentre la ha autocertificato Pt_1 nel semestre maggio-ottobre 2021 un reddito medio mensile di circa 330 euro quale baby-sitter occasionale (vedi dichiarazione sostitutiva); rilevato che la ricorrente è proprietaria della ex casa familiare, di cui non ha chiesto l'assegnazione, sicchè
l'immobile rimane soggetto all'ordinario regime privatistico (non essendo il resistente legittimato a chiedere l'assegnazione dell'immobile alla controparte, in ragione del generale divieto di far valere in nome proprio un diritto altrui); rilevato che - stante
l'esiguità del reddito che la ricorrente riesce a trarre dall'attività occasionale di baby- sitter, considerato, altresì, che la stessa è proprietaria della casa familiare e pertanto 4 non è gravata da oneri locativi, diversamente dal che ha dichiarato di CP_1 corrispondere un canone di locazione dell'importo di 800,00 euro mensili, oltre a provvedere all'integrale mantenimento della figlia - va posto a carico del Per_2 marito un assegno di mantenimento per la moglie dell'importo di 400,00 euro mensili, da corrispondere entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat; rilevato che non ricorrono i presupposti per il richiesto ordine al datore di lavoro di versamento diretto dell'assegno, non essendo prospettabile un inadempimento all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento prima che lo stesso venga stabilito dal Giudice della separazione
PQM
visto l'art.708 c.p.c., autorizza i coniugi
a vivere separati;
pone a carico del padre l'integrale mantenimento della figlia
; pone a carico di un assegno dell'importo mensile Per_2 Controparte_1 di 400,00 euro quale contributo al mantenimento della moglie da Parte_1 corrispondere alla stessa entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT…”.
Nel prosieguo, con ordinanza in data 17.5.2022 sono state disattese le istanze delle parti di modifica dell'ordinanza presidenziale (proposta dalla Pt_1
quanto alla decorrenza dell'assegno e dal quanto alla riduzione CP_1 dell'assegno di mantenimento in favore della moglie) ed è stata accolta la richiesta di ordine di versamento diretto dell'assegno al datore di lavoro del società cooperativa (essendo incontestata la corresponsione CP_1 Parte_4
da parte dello stesso alla ricorrente solo della somma di € 150,00 per il mese di gennaio e della somma di € 200,00 per il mese di febbraio nonchè la totale omessa corresponsione dell'assegno nel mese di marzo); quindi, disattesa nuovamente l'istanza del di riduzione dell'assegno di mantenimento, per CP_1
difetto di sopravvenienze suscettibili di alterare l'assetto patrimoniale sotteso ai provvedimenti presidenziali provvisori, rigettate le richieste istruttorie, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni.
La ha concluso chiedendo, come da memoria integrativa, di Pt_1
pronunciare la separazione delle parti alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto. 2)…Il signor sarà CP_1
5 onerato del pagamento, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie signora
dell'importo non inferiore ad € 500,00, rivalutabile annualmente Parte_1 secondo gli indici Istat, o della somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia a decorrere dal mese di febbraio 2021 o, in via subordinata dal mese di maggio 2021.
Detto contributo verrà versato dal datore di lavoro del Sig. direttamente alla CP_1 ricorrente per i motivi superiormente esposti. 3)…. Il signor provvederà CP_1 integralmente al mantenimento della figlia , con lo stesso convivente. 4)….Il Per_2 signor sarà onerato del pagamento delle spese straordinarie riguardanti la figlia CP_1
e la figlia nella misura del 100%. 5)….I coniugi si danno reciproco Per_1 Per_2 consenso al rilascio dei passaporti.”
Il ha concluso chiedendo, come da comparsa di costituzione, di CP_1
pronunciare la separazione delle parti alle seguenti condizioni: “-autorizzare i coniugi a vivere separati;
- assegnare la casa coniugale di Roma, Via Alfredo Catalani
50, di proprietà della ricorrente, alla ricorrente stessa, con i relativi arredi;
il sig. CP_1 se ne è già allontanato asportando i beni personali;
-la figlia , maggiorenne Per_2 ma non autonoma economicamente, abiterà con il padre nella nuova residenza di Roma,
Via A. Casella 7; il padre provvederà al suo mantenimento;
-porre eventualmente a carico del marito il versamento di un assegno mensile di euro 150,00 per il mantenimento della moglie per un periodo massimo di sei mesi;
-stabilire che il padre provvederà interamente al pagamento delle spese scolastiche e ricreative e delle eventuali spese mediche ed odontoiatriche relative alla figlia .”. Per_2
Con ordinanza in data 22.5.2024, a cui si rimanda, il Collegio ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza in data 2.4.2024, con cui la ricorrente – premesso che la datrice di lavoro del le aveva comunicato di non averlo più alle CP_1 proprie dipendenze dal 31 gennaio 2024 e che il non aveva informato il CP_1
nuovo datore di lavoro dell'ordine di distrazione, né comunicato i relativi dati benchè richiestigli, non versando il contributo dovuto - ha chiesto che il
Tribunale: “convocate le parti davanti a sé, ordini al signor Controparte_1
di fornire tutte le dovute informazioni sul proprio datore di lavoro e
[...] contestualmente ordini al nuovo datore di lavoro di corrispondere direttamente il
6 contributo di mantenimento, nel nuovo importo pari ad € 441,60 rivalutato all'attualità, alla signora .”. Parte_1
Tanto premesso, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le rispettive allegazioni delle parti, il tempo decorso dalla separazione di fatto convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Posto che la ha rinunciato alla domanda di un assegno di Pt_1
mantenimento anche per la figlia (trasferitasi altrove con il fidanzato Per_1
secondo quanto dedotto, nella memoria integrativa del 6.4.2022, dalla madre, la quale ha poi nuovamente dichiarato il rapporto di convivenza con la figlia nella dichiarazione sostitutiva in data 3.10.2023), per quanto riguarda la figlia
, maggiorenne e incontestatamente non economicamente Per_2
indipendente, allo stato convivente con il padre, va rilevato che il non CP_1
ha chiesto alcun assegno per la stessa, chiedendo anzi di porre integralmente a proprio carico il mantenimento della ragazza, come da conforme richiesta della ricorrente, sicchè il mantenimento della figlia va posto integralmente Per_2
a carico del padre, anche per quanto riguarda le spese straordinarie.
Quanto all'assegno di mantenimento richiesto dalla per sè, va Pt_1
evidenziato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. civ. 12196/2017, 4327/2022, 32349/2024
234/2025). L'art. 156 co. 2 cc stabilisce che il Giudice debba determinare la
7 misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. civ. 605/2017, 975/2021).
Ciò posto, la ha dichiarato di svolgere l'attività di baby sitter, con un Pt_1
reddito di 3.300 euro nel 2021, di 3.260 euro nel 2022 e di 4.000 euro nel 2023, nonché di essere proprietaria della casa di abitazione e della quota di 1/6, acquisita iure hereditario, di altro immobile in Roma attualmente abitato dal padre (vedi dichiarazione sostitutiva in data 3.10.2023).
Il esercente l'attività di venditore, onerato da un canone di locazione per CP_1
la casa di abitazione pari ad 800 euro mensili (vedi contratto in atti), da una rata, sino al febbraio 2024, di 382 euro mensili per l'acquisto dell'auto, oltre che da una rata di circa 150,00 euro mensili per la restituzione di un finanziamento, della cui indispensabilità non v'è idoneo riscontro (vedi dichiarazione sostitutiva del 15.10.2021), ha autocertificato redditi pari a 35.386 euro
(compresi euro 2656 euro quale “rimborso 730”) da settembre 2018 ad agosto
2019, pari a 30.889 euro da settembre 2019 ad agosto 2020, pari a 35.629 euro da settembre 2020 ad agosto 2021 (compresi 1830 euro quale “rimborso 730” e assegni familiari). All'udienza presidenziale del 2.12.2021 ha dichiarato di percepire una retribuzione variabile pari a 2.400-2.500,00 euro mensili, spiegando l'incongruenza rispetto ai minori redditi riportati nei modelli 730 in atti con la percezione di rimborsi spese, trasferte e premi non soggetti a tassazione. Pertanto, il modello 730/ 2023, riportante redditi in linea con quelli dei modelli 730 degli anni 2019,2020 e 2021, non comprensivi anche dei redditi non imponibili comunque percepiti, non costituisce prova della dedotta riduzione dei guadagni del tanto più se si considera che dall'estratto CP_1
8 conto relativo all'ultimo trimestre del 2023 risultano entrate complessive pari a circa 8.500,00 euro. A ciò si aggiunga che il ha depositato solo CP_1
parzialmente la documentazione bancaria e fiscale richiesta dal G.I., condotta che avvalora, ex art. 116 cpc, la persistente percezione di redditi in linea con quelli dichiarati all'udienza presidenziale.
Pertanto, premesso che, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, non ha alcuna incidenza sull'“an” dell'assegno di mantenimento in favore della moglie la circostanza che il marito abbia contribuito al pagamento del mutuo gravante sull'immobile di proprietà della stessa, utilizzato dall'intera famiglia in costanza della convivenza matrimoniale, considerato che non sono valutabili, in assenza della non contestazione della ricorrente, le nuove allegazioni del resistente contenute nella comparsa conclusionale (in merito alle quali la ricorrente, nelle proprie note di replica, ha dedotto l'assenza di “qualsiasi riscontro concreto”), relative ad asserite sopravvenute acquisizioni iure hereditario da parte della (alle quali, peraltro, non necessariamente Pt_1 deve ritenersi connessa immediata ulteriore liquidità utilizzabile per il mantenimento ordinario), considerata la sperequazione reddituale tra le parti e tenuto conto degli esborsi sostenuti dal per il canone di locazione della CP_1 casa di abitazione ove vive con la figlia e per l'integrale mantenimento Per_2
della stessa, considerata altresì la piena proprietà della casa di abitazione in capo alla ancora dotata di capacità lavorativa (pur non specifica), va Pt_1
confermato a carico del a titolo di contributo al mantenimento della CP_1
moglie, l'assegno, già stabilito con l'ordinanza presidenziale, dell'importo di
400,00 euro mensili, da corrispondere alla entro il 5 di ogni mese e da Pt_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, dovuto, non potendo retroagire la statuizione ad una data anteriore alla domanda, dal maggio 2021, mensilità immediatamente successiva al deposito del ricorso (effettuato il
26.4.2021).
Non può, invece, essere confermato l'ordine di versamento diretto del suddetto assegno al datore di lavoro del atteso che la stessa ha riferito al CP_1 Pt_1
9 Tribunale di non essere in possesso dei dati identificativi di tale nuovo datore di lavoro e che la richiesta di rimettere la causa sul ruolo al fine di ordinare al di fornire informazioni in merito, oltre a non essere sussumibile sotto CP_1
alcuna norma del codice di rito, appare senz'altro ultronea, atteso che sinora l'obbligato si è rifiutato di fornire dette informazioni (secondo quanto dedotto dalla stessa) e che l'ordine richiesto, ove pure impartito, non è Pt_1
coercibile, dette informazioni (ove si volesse riqualificare l'istanza ai sensi dell'art. 210 cpc) sono acquisibili dalla ricorrente aliunde, in quanto richiedibili agli Enti/Uffici cui vanno obbligatoriamente comunicate le assunzioni dei lavoratori e, peraltro, il diritto di credito in questione potrà essere azionato anche in via diretta, mediante la procedura stragiudiziale di cui all'art. 473- bis.
37 cpc.
Nulla va disposto in merito all'assegnazione della casa familiare (domanda su cui il ha insistito), per le ragioni tutte già esposte sul punto nell'ordinanza CP_1
presidenziale sopra riportata, così come nulla va disposto in merito ai passaporti delle parti, trattandosi di questione esulante dal thema decidendum del presente giudizio.
Stante la parziale reciproca soccombenza sulle domande accessorie, va disposta la integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento (comprese quelle relative alle istanze di modifica dell'ordinanza presidenziale).
PQM
definitivamente decidendo, ogni altra domanda disattesa e/o inammissibile: pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
coniugati in Roma il 16.9.1998; Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 01244, anno 1998, serie A02, parte 2);
10 dispone che il padre provveda al mantenimento ordinario diretto della figlia e al pagamento per l'intero delle spese straordinarie per la medesima;
Per_2
pone a carico di a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento della moglie , un assegno dell'importo di Parte_1
400,00 euro mensili, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, a decorrere dal maggio 2021 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
spese compensate.
Roma, 24.7.2025
L'ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29666 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Angiolo BORSO' per Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
DR ER per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI: come in atti 1 IN FATTO ED IN DIRITTO
, premesso di aver contratto matrimonio il 16 settembre 1998, Parte_1 in Roma, con e che dall'unione coniugale erano nate Controparte_1
le figlie (il 20 gennaio 1999) e (l'1 gennaio 2003), ha chiesto Per_1 Per_2
all'adito Tribunale di pronunciare la separazione personale delle parti alle seguenti condizioni, nulla disponendo in merito all'assegnazione della casa familiare, da cui il marito si era già allontanato, essendo le figlie entrambe maggiorenni ed essendo l'immobile di esclusiva proprietà della “…Il Pt_1 signor sarà onerato del pagamento, a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 della moglie signora dell'importo di € 500,00, rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Detto contributo verrà versato dal datore di lavoro del Sig. CP_1 direttamente alla ricorrente per i motivi superiormente esposti. 3)… Il signor CP_1 sarà onerato del pagamento di un contributo per il mantenimento della figlia , Per_1 convivente con la madre, dell'ammontare di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, o dell'ammontare maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia. Anche tale contributo per le ragioni sopra espresse si chiede che venga versato direttamente dal datore di lavoro del signor alla madre di , CP_1 Per_1 signora 4)… Il signor provvederà integralmente al Parte_1 CP_1 mantenimento della figlia , con lo stesso convivente. 5)… Il signor rà Per_2 Pt_2 onerato del pagamento delle spese straordinarie riguardanti la figlia e la figlia Per_1
nella misura del 100%. 6)… I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio Per_2 dei passaporti”.
Ha dedotto all'uopo: che nel corso del matrimonio, il - impiegato presso CP_1
la cooperativa con reddito annuo pari a 32.000 euro- aveva provveduto Pt_3 al mantenimento della famiglia, mentre ella, d'accordo con il coniuge, si era dedicata alla gestione della casa e alla cura delle figlie;
che nel corso degli anni il rapporto di coniugio si era deteriorato, tanto che il da ultimo si era CP_1 allontanato dalla casa familiare, seguito dalla figlia secondogenita, mentre la
2 primogenita era rimasta a vivere con la madre nella casa familiare di Per_1
sua esclusiva proprietà; che attualmente era pressoché priva di reddito, posto che solo saltuariamente riusciva a lavorare come babysitter, con un ricavo mensile di circa 200 euro;
che anche la figlia lavorava come baby-sitter Per_1 ma con maggiore stabilità e guadagni pari a circa 7.000 euro annui.
Costituitosi in giudizio, il aderendo alla domanda di separazione, ha CP_1
invece chiesto di: “-assegnare la casa coniugale di Roma, Via Alfredo Catalani 50, di proprietà della ricorrente, alla ricorrente stessa, con i relativi arredi;
il sig. se CP_1 ne è già allontanato asportando i beni personali;
-la figlia , maggiorenne ma Per_2 non autonoma economicamente, abiterà con il padre nella nuova residenza di Roma,
Via A. Casella 7; il padre provvederà al suo mantenimento;
-porre eventualmente a carico del marito il versamento di un assegno mensile di euro 100,00 per il mantenimento della moglie per un periodo massimo di sei mesi;
-stabilire che il padre provvederà interamente al pagamento delle spese scolastiche e ricreative e delle eventuali spese mediche ed odontoiatriche relative alla figlia .”. Per_2
Ha dedotto all'uopo: che il matrimonio era naufragato a causa del comportamento della ricorrente e segnatamente per l'indifferenza della stessa ai problemi della famiglia, tanto che ormai da due anni non gli rivolgeva la parola, mostrando un comportamento ostile anche nei confronti delle figlie, così determinando , da poco maggiorenne, a seguirlo nella sua nuova Per_2
abitazione; che da allora la madre aveva interrotto i rapporti con la figlia disinteressandosi totalmente di lei;
che anche continuava Per_1 malvolentieri ad abitare con la madre, con cui aveva ricorrenti litigi;
che la aveva sempre tenuto un atteggiamento ricattatorio, rivendicando di Pt_1
essere proprietaria della casa familiare tanto da aver invitato di sovente il marito e le figlie ad andarsene altrove;
che in realtà egli aveva contribuito in modo sostanziale all'acquisto dell'immobile, provvedendo per oltre 15 anni al pagamento della metà della rata del mutuo all'uopo contratto, sino alla sua estinzione;
che l'assenza di una stabile occupazione da parte della non Pt_1
era affatto dipesa da un accordo con il marito, essendosi la predetta sempre
3 rifiutata di lavorare, pure quando ormai le figlie erano diventate grandi e non necessitavano più di accudimento, contando anche sulla solidità economica della famiglia di origine;
che la figlia era autonoma nonché convivente Per_1
con il compagno presso la madre;
che egli era gravato dagli esborsi per il canone di locazione, nonchè per l'acquisto dell'auto necessaria per recarsi a lavoro.
All'esito dell'udienza presidenziale, con ordinanza in data 3.1.2022 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “dato atto che i coniugi vivono già separati di fatto e che le figlie sono entrambe maggiorenni;
rilevato che la figlia , secondo quanto dichiarato in udienza dalla madre con cui coabita, Per_1 lavora dal 2019 come babysitter per il medesimo datore di lavoro, da cui è stata assunta lo scorso settembre con regolare contratto a tempo indeterminato ed una retribuzione mensile di circa 700-800 euro e convive, presso la madre, con il compagno (a sua volta occupato secondo quanto autocertificato dalla ricorrente), sicchè deve ritenersi che abbia raggiunto una propria autonomia di vita, oltre ad essere stabilmente inserita nel mondo del lavoro ed economicamente autosufficiente, non sussistendo pertanto i presupposti per onerare il padre di un assegno di mantenimento per la ragazza;
rilevato che la figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, vive con il padre, il quale Per_2 provvede integralmente al suo mantenimento e ha chiesto di continuare a provvedervi in via esclusiva;
rilevato che il impiegato, ha dichiarato di percepire una CP_1 retribuzione variabile pari a 2.400-2.500,00 euro mensili, spiegando l'incongruenza rispetto ai minori redditi riportati nei modelli 730 in atti con la percezione di rimborsi spese, trasferte e premi non soggetti a tassazione, mentre la ha autocertificato Pt_1 nel semestre maggio-ottobre 2021 un reddito medio mensile di circa 330 euro quale baby-sitter occasionale (vedi dichiarazione sostitutiva); rilevato che la ricorrente è proprietaria della ex casa familiare, di cui non ha chiesto l'assegnazione, sicchè
l'immobile rimane soggetto all'ordinario regime privatistico (non essendo il resistente legittimato a chiedere l'assegnazione dell'immobile alla controparte, in ragione del generale divieto di far valere in nome proprio un diritto altrui); rilevato che - stante
l'esiguità del reddito che la ricorrente riesce a trarre dall'attività occasionale di baby- sitter, considerato, altresì, che la stessa è proprietaria della casa familiare e pertanto 4 non è gravata da oneri locativi, diversamente dal che ha dichiarato di CP_1 corrispondere un canone di locazione dell'importo di 800,00 euro mensili, oltre a provvedere all'integrale mantenimento della figlia - va posto a carico del Per_2 marito un assegno di mantenimento per la moglie dell'importo di 400,00 euro mensili, da corrispondere entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat; rilevato che non ricorrono i presupposti per il richiesto ordine al datore di lavoro di versamento diretto dell'assegno, non essendo prospettabile un inadempimento all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento prima che lo stesso venga stabilito dal Giudice della separazione
PQM
visto l'art.708 c.p.c., autorizza i coniugi
a vivere separati;
pone a carico del padre l'integrale mantenimento della figlia
; pone a carico di un assegno dell'importo mensile Per_2 Controparte_1 di 400,00 euro quale contributo al mantenimento della moglie da Parte_1 corrispondere alla stessa entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT…”.
Nel prosieguo, con ordinanza in data 17.5.2022 sono state disattese le istanze delle parti di modifica dell'ordinanza presidenziale (proposta dalla Pt_1
quanto alla decorrenza dell'assegno e dal quanto alla riduzione CP_1 dell'assegno di mantenimento in favore della moglie) ed è stata accolta la richiesta di ordine di versamento diretto dell'assegno al datore di lavoro del società cooperativa (essendo incontestata la corresponsione CP_1 Parte_4
da parte dello stesso alla ricorrente solo della somma di € 150,00 per il mese di gennaio e della somma di € 200,00 per il mese di febbraio nonchè la totale omessa corresponsione dell'assegno nel mese di marzo); quindi, disattesa nuovamente l'istanza del di riduzione dell'assegno di mantenimento, per CP_1
difetto di sopravvenienze suscettibili di alterare l'assetto patrimoniale sotteso ai provvedimenti presidenziali provvisori, rigettate le richieste istruttorie, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni.
La ha concluso chiedendo, come da memoria integrativa, di Pt_1
pronunciare la separazione delle parti alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto. 2)…Il signor sarà CP_1
5 onerato del pagamento, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie signora
dell'importo non inferiore ad € 500,00, rivalutabile annualmente Parte_1 secondo gli indici Istat, o della somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia a decorrere dal mese di febbraio 2021 o, in via subordinata dal mese di maggio 2021.
Detto contributo verrà versato dal datore di lavoro del Sig. direttamente alla CP_1 ricorrente per i motivi superiormente esposti. 3)…. Il signor provvederà CP_1 integralmente al mantenimento della figlia , con lo stesso convivente. 4)….Il Per_2 signor sarà onerato del pagamento delle spese straordinarie riguardanti la figlia CP_1
e la figlia nella misura del 100%. 5)….I coniugi si danno reciproco Per_1 Per_2 consenso al rilascio dei passaporti.”
Il ha concluso chiedendo, come da comparsa di costituzione, di CP_1
pronunciare la separazione delle parti alle seguenti condizioni: “-autorizzare i coniugi a vivere separati;
- assegnare la casa coniugale di Roma, Via Alfredo Catalani
50, di proprietà della ricorrente, alla ricorrente stessa, con i relativi arredi;
il sig. CP_1 se ne è già allontanato asportando i beni personali;
-la figlia , maggiorenne Per_2 ma non autonoma economicamente, abiterà con il padre nella nuova residenza di Roma,
Via A. Casella 7; il padre provvederà al suo mantenimento;
-porre eventualmente a carico del marito il versamento di un assegno mensile di euro 150,00 per il mantenimento della moglie per un periodo massimo di sei mesi;
-stabilire che il padre provvederà interamente al pagamento delle spese scolastiche e ricreative e delle eventuali spese mediche ed odontoiatriche relative alla figlia .”. Per_2
Con ordinanza in data 22.5.2024, a cui si rimanda, il Collegio ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza in data 2.4.2024, con cui la ricorrente – premesso che la datrice di lavoro del le aveva comunicato di non averlo più alle CP_1 proprie dipendenze dal 31 gennaio 2024 e che il non aveva informato il CP_1
nuovo datore di lavoro dell'ordine di distrazione, né comunicato i relativi dati benchè richiestigli, non versando il contributo dovuto - ha chiesto che il
Tribunale: “convocate le parti davanti a sé, ordini al signor Controparte_1
di fornire tutte le dovute informazioni sul proprio datore di lavoro e
[...] contestualmente ordini al nuovo datore di lavoro di corrispondere direttamente il
6 contributo di mantenimento, nel nuovo importo pari ad € 441,60 rivalutato all'attualità, alla signora .”. Parte_1
Tanto premesso, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le rispettive allegazioni delle parti, il tempo decorso dalla separazione di fatto convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Posto che la ha rinunciato alla domanda di un assegno di Pt_1
mantenimento anche per la figlia (trasferitasi altrove con il fidanzato Per_1
secondo quanto dedotto, nella memoria integrativa del 6.4.2022, dalla madre, la quale ha poi nuovamente dichiarato il rapporto di convivenza con la figlia nella dichiarazione sostitutiva in data 3.10.2023), per quanto riguarda la figlia
, maggiorenne e incontestatamente non economicamente Per_2
indipendente, allo stato convivente con il padre, va rilevato che il non CP_1
ha chiesto alcun assegno per la stessa, chiedendo anzi di porre integralmente a proprio carico il mantenimento della ragazza, come da conforme richiesta della ricorrente, sicchè il mantenimento della figlia va posto integralmente Per_2
a carico del padre, anche per quanto riguarda le spese straordinarie.
Quanto all'assegno di mantenimento richiesto dalla per sè, va Pt_1
evidenziato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. civ. 12196/2017, 4327/2022, 32349/2024
234/2025). L'art. 156 co. 2 cc stabilisce che il Giudice debba determinare la
7 misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. civ. 605/2017, 975/2021).
Ciò posto, la ha dichiarato di svolgere l'attività di baby sitter, con un Pt_1
reddito di 3.300 euro nel 2021, di 3.260 euro nel 2022 e di 4.000 euro nel 2023, nonché di essere proprietaria della casa di abitazione e della quota di 1/6, acquisita iure hereditario, di altro immobile in Roma attualmente abitato dal padre (vedi dichiarazione sostitutiva in data 3.10.2023).
Il esercente l'attività di venditore, onerato da un canone di locazione per CP_1
la casa di abitazione pari ad 800 euro mensili (vedi contratto in atti), da una rata, sino al febbraio 2024, di 382 euro mensili per l'acquisto dell'auto, oltre che da una rata di circa 150,00 euro mensili per la restituzione di un finanziamento, della cui indispensabilità non v'è idoneo riscontro (vedi dichiarazione sostitutiva del 15.10.2021), ha autocertificato redditi pari a 35.386 euro
(compresi euro 2656 euro quale “rimborso 730”) da settembre 2018 ad agosto
2019, pari a 30.889 euro da settembre 2019 ad agosto 2020, pari a 35.629 euro da settembre 2020 ad agosto 2021 (compresi 1830 euro quale “rimborso 730” e assegni familiari). All'udienza presidenziale del 2.12.2021 ha dichiarato di percepire una retribuzione variabile pari a 2.400-2.500,00 euro mensili, spiegando l'incongruenza rispetto ai minori redditi riportati nei modelli 730 in atti con la percezione di rimborsi spese, trasferte e premi non soggetti a tassazione. Pertanto, il modello 730/ 2023, riportante redditi in linea con quelli dei modelli 730 degli anni 2019,2020 e 2021, non comprensivi anche dei redditi non imponibili comunque percepiti, non costituisce prova della dedotta riduzione dei guadagni del tanto più se si considera che dall'estratto CP_1
8 conto relativo all'ultimo trimestre del 2023 risultano entrate complessive pari a circa 8.500,00 euro. A ciò si aggiunga che il ha depositato solo CP_1
parzialmente la documentazione bancaria e fiscale richiesta dal G.I., condotta che avvalora, ex art. 116 cpc, la persistente percezione di redditi in linea con quelli dichiarati all'udienza presidenziale.
Pertanto, premesso che, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, non ha alcuna incidenza sull'“an” dell'assegno di mantenimento in favore della moglie la circostanza che il marito abbia contribuito al pagamento del mutuo gravante sull'immobile di proprietà della stessa, utilizzato dall'intera famiglia in costanza della convivenza matrimoniale, considerato che non sono valutabili, in assenza della non contestazione della ricorrente, le nuove allegazioni del resistente contenute nella comparsa conclusionale (in merito alle quali la ricorrente, nelle proprie note di replica, ha dedotto l'assenza di “qualsiasi riscontro concreto”), relative ad asserite sopravvenute acquisizioni iure hereditario da parte della (alle quali, peraltro, non necessariamente Pt_1 deve ritenersi connessa immediata ulteriore liquidità utilizzabile per il mantenimento ordinario), considerata la sperequazione reddituale tra le parti e tenuto conto degli esborsi sostenuti dal per il canone di locazione della CP_1 casa di abitazione ove vive con la figlia e per l'integrale mantenimento Per_2
della stessa, considerata altresì la piena proprietà della casa di abitazione in capo alla ancora dotata di capacità lavorativa (pur non specifica), va Pt_1
confermato a carico del a titolo di contributo al mantenimento della CP_1
moglie, l'assegno, già stabilito con l'ordinanza presidenziale, dell'importo di
400,00 euro mensili, da corrispondere alla entro il 5 di ogni mese e da Pt_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, dovuto, non potendo retroagire la statuizione ad una data anteriore alla domanda, dal maggio 2021, mensilità immediatamente successiva al deposito del ricorso (effettuato il
26.4.2021).
Non può, invece, essere confermato l'ordine di versamento diretto del suddetto assegno al datore di lavoro del atteso che la stessa ha riferito al CP_1 Pt_1
9 Tribunale di non essere in possesso dei dati identificativi di tale nuovo datore di lavoro e che la richiesta di rimettere la causa sul ruolo al fine di ordinare al di fornire informazioni in merito, oltre a non essere sussumibile sotto CP_1
alcuna norma del codice di rito, appare senz'altro ultronea, atteso che sinora l'obbligato si è rifiutato di fornire dette informazioni (secondo quanto dedotto dalla stessa) e che l'ordine richiesto, ove pure impartito, non è Pt_1
coercibile, dette informazioni (ove si volesse riqualificare l'istanza ai sensi dell'art. 210 cpc) sono acquisibili dalla ricorrente aliunde, in quanto richiedibili agli Enti/Uffici cui vanno obbligatoriamente comunicate le assunzioni dei lavoratori e, peraltro, il diritto di credito in questione potrà essere azionato anche in via diretta, mediante la procedura stragiudiziale di cui all'art. 473- bis.
37 cpc.
Nulla va disposto in merito all'assegnazione della casa familiare (domanda su cui il ha insistito), per le ragioni tutte già esposte sul punto nell'ordinanza CP_1
presidenziale sopra riportata, così come nulla va disposto in merito ai passaporti delle parti, trattandosi di questione esulante dal thema decidendum del presente giudizio.
Stante la parziale reciproca soccombenza sulle domande accessorie, va disposta la integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento (comprese quelle relative alle istanze di modifica dell'ordinanza presidenziale).
PQM
definitivamente decidendo, ogni altra domanda disattesa e/o inammissibile: pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
coniugati in Roma il 16.9.1998; Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 01244, anno 1998, serie A02, parte 2);
10 dispone che il padre provveda al mantenimento ordinario diretto della figlia e al pagamento per l'intero delle spese straordinarie per la medesima;
Per_2
pone a carico di a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento della moglie , un assegno dell'importo di Parte_1
400,00 euro mensili, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, a decorrere dal maggio 2021 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
spese compensate.
Roma, 24.7.2025
L'ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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