Art. 2.
L'adempimento dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva da parte degli importatori di prodotti petroliferi e dell'obbligo di integrazione delle scorte stesse previsto dall' articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22 , e' differito al 30 settembre 1983.
L'adempimento dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva da parte degli importatori di prodotti petroliferi e dell'obbligo di integrazione delle scorte stesse previsto dall' articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22 , e' differito al 30 settembre 1983.