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21 febbraio 2018
21 febbraio 2018
Art. 9. Composizione della commissione centrale
e della segreteria 1. All' articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. La commissione centrale e' composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente e dall'avvocato dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che sono in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalita' organizzata, ma che non sono addetti a uffici che svolgono attivita' di investigazione o di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalita' organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. Uno dei componenti, designato a seguito di apposita delibera della commissione, assume le funzioni di vicepresidente. La commissione centrale, presieduta dal vicepresidente, opera anche in caso di dimissioni o di decadenza del presidente»;
b) al comma 2-quater, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale di una segreteria costituita secondo le modalita' e con la dotazione di personale e di mezzi stabilite con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale stessa, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Note all'art. 9:
- Per le modifiche ai commi 2-bis e 2-quater dell'art. 10 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , vedi nelle note all'art. 7.
e della segreteria 1. All' articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. La commissione centrale e' composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente e dall'avvocato dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che sono in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalita' organizzata, ma che non sono addetti a uffici che svolgono attivita' di investigazione o di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalita' organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. Uno dei componenti, designato a seguito di apposita delibera della commissione, assume le funzioni di vicepresidente. La commissione centrale, presieduta dal vicepresidente, opera anche in caso di dimissioni o di decadenza del presidente»;
b) al comma 2-quater, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale di una segreteria costituita secondo le modalita' e con la dotazione di personale e di mezzi stabilite con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale stessa, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Note all'art. 9:
- Per le modifiche ai commi 2-bis e 2-quater dell'art. 10 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , vedi nelle note all'art. 7.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 11/10/2022, n. 1675Provvedimento: N. 01413/2022 AFFARE Numero 01675/2022 e data 11/10/2022 Spedizione REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 4 ottobre 2022 NUMERO AFFARE 01413/2022 OGGETTO: Ministero dell'interno. Regolamento recante la definizione dei compiti e dell'organizzazione della segreteria della commissione centrale di cui all'art. 10 del d.l. 15.01.1991, n. 8; LA SEZIONE Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 46/A2022-001713 del 23/09/2022 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere …Leggi di più...