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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/10/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G V.G. 3803/2024
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice -
Dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3803 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non
Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto Divorzio congiunto- cessazione effetti civili e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) residente in [...]
Sant'Anna n.12, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Calata Capodichino
n. 243 presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Costanzo che la rappresenta e difende come da procura in atti
E nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
) residente in [...]
Cesi n. 1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Pasquale Baffi n.2 , presso lo studio dell'avv. Fabio Panico che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTI NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso
Veniva trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 10/10/2024, Parte_1
e esponevano di aver contratto matrimonio in data
[...] CP_1
09.05.2019 in Castel Volturno, evidenziando che da tale unione non erano nati figli.
Rappresentavano altresì che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 4706/2022 emessa il 22.12.2022, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Perfezionatasi la condizione di procedibilità della domanda, costituita dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, i ricorrenti chiedevano una pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Lette le dichiarazioni rese nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. con cui i coniugi dichiaravano di rinunciare alla comparizione all'udienza, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione, disponendo comunicarsi al P.M. gli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda sia fondata, essendosi realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74.
pag. 2/3 E difatti, risultano ormai decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
(4.10.2022) nell'ambito del giudizio di separazione conclusosi con la menzionata sentenza, passata in giudicato, (cfr. attestazione di cancelleria del 13.3.2025).
Nel dettaglio, la pronuncia richiesta dalle parti, in assenza di figli e non essendo state avanzate istanze di carattere patrimoniale, deve intendersi limitata allo status.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Castel Volturno ( CE) il 9/05/2019 tra nata a [...] il Parte_1
5/3/1971 e nato a [...] il [...]; Controparte_2
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL VOLTURNO
(CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (atto n.7 P. I, Serie /, Anno 2019).
c) spese di giudizio integralmente compensate
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 24.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G V.G. 3803/2024
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice -
Dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3803 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non
Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto Divorzio congiunto- cessazione effetti civili e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) residente in [...]
Sant'Anna n.12, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Calata Capodichino
n. 243 presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Costanzo che la rappresenta e difende come da procura in atti
E nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
) residente in [...]
Cesi n. 1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Pasquale Baffi n.2 , presso lo studio dell'avv. Fabio Panico che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTI NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso
Veniva trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 10/10/2024, Parte_1
e esponevano di aver contratto matrimonio in data
[...] CP_1
09.05.2019 in Castel Volturno, evidenziando che da tale unione non erano nati figli.
Rappresentavano altresì che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 4706/2022 emessa il 22.12.2022, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Perfezionatasi la condizione di procedibilità della domanda, costituita dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, i ricorrenti chiedevano una pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Lette le dichiarazioni rese nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. con cui i coniugi dichiaravano di rinunciare alla comparizione all'udienza, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione, disponendo comunicarsi al P.M. gli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda sia fondata, essendosi realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74.
pag. 2/3 E difatti, risultano ormai decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
(4.10.2022) nell'ambito del giudizio di separazione conclusosi con la menzionata sentenza, passata in giudicato, (cfr. attestazione di cancelleria del 13.3.2025).
Nel dettaglio, la pronuncia richiesta dalle parti, in assenza di figli e non essendo state avanzate istanze di carattere patrimoniale, deve intendersi limitata allo status.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Castel Volturno ( CE) il 9/05/2019 tra nata a [...] il Parte_1
5/3/1971 e nato a [...] il [...]; Controparte_2
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL VOLTURNO
(CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (atto n.7 P. I, Serie /, Anno 2019).
c) spese di giudizio integralmente compensate
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 24.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 3/3