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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 942/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) e
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. , tutti nella loro qualità di eredi legittimi C.F._3 di (C.F. ), assistiti e difesi Persona_1 C.F._4 dall'Avvocato Antonia Tollot, elettivamente domiciliati presso il suo studio in via XXVII Aprile, Farra 50, Alpago (BL).
PARTE APPELLANTE contro
già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, dott. con sede legale in CP_3 via I. Caffi, n. 83, assistita e difesa dall'Avvocato Mirko Arena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via F. Busonera, 3,
Padova nonché contro
(C.F. - Controparte_4 C.F._5 contumace PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, 5 marzo 2024, n. 572.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito: -in totale riforma della sentenza n. 572/2024, pronunciata in data 04.03.2024 dal Tribunale di Treviso, nella causa iscritta al n. RG 3108/2018, non notificata e in accoglimento dei motivi di appello illustrati nel libello introduttivo, Voglia l'Ecc.ma Corte adita, operata una nuova valutazione delle emergenze istruttorie e una nuova ricostruzione dei fatti, In via principale: ritenere che difettano agli atti elementi istruttori idonei ad operare una puntuale ricostruzione della dinamica del sinistro sub judice ed a consentire ai convenuti, odierni appellati, di fornire la prova liberatoria dalla presunzione di responsabilità nella misura del 100%, di cui all'art. 2054 1° co c.c. e, per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro sub judice, occorso a , in capo al Signor Persona_1 [...]
, conducente e proprietario dell'autocarro, modello Controparte_4
Scania, targato AH352YP, assicurato per la rca con la
[...]
, condannare il citato convenuto, in qualità di Controparte_2 autore materiale dell'illecito, in solido con la Controparte_2
(C.F. e P.IVA: 00075940254), Compagnia Ass.ce per la
[...] rca del veicolo investitore, obbligata ai sensi degli artt. 122 e 144 del
D.lgs. n. 205/2008, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attrice , che risulteranno Persona_1 eziologicamente riconducibili all'evento dannoso per cui è lite, ex artt.
1223 e 2056 c.c., nella misura che sarà accertata e ritenuta di giustizia, all'esito dell'espletata attività istruttoria, anche in via equitativa, disponendo che gli importi liquidandi vengano versati, ex pag. 2/27 art. 581 c.c., a ciascuno degli eredi della danneggiata, odierni appellanti, Signori , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in misura corrispondente alla quota ereditaria di spettanza
[...] di ciascuno, pari ad 1/3 dell'intero. Con la rivalutazione e gli interessi compensativi secondo un tasso determinando di giustizia, da calcolarsi secondo le modalità di cui alla sentenza n. 1712/1995 e n.
61/2023. In via subordinata: Nella denegatissima ipotesi in cui dovesse ritenere che agli atti sussista prova del fatto che il pedone si portò sul margine della strada mentre l'autocarro si trovava già in transito stabilizzato sulla sede stradale e dovesse, pertanto, ritenere che al pedone va addebitata la violazione del disposto di cui all'art. 190 C.d.S., accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1227 e 2054 1° co. c.c. e degli artt. 140, 141, 148 e 191
C.d.S., la corresponsabilità maggioritaria ed assorbente di
[...]
, conducente del mezzo investitore, autocarro, Controparte_4 modello Scania, targato AH352YP, assicurato per la rca con la
[...]
e per l'effetto, condannare il citato Controparte_2 conducente, in qualità di autore materiale del fatto illecito circolatorio, in solido con la , Controparte_2 obbligata, ai sensi degli artt. 122 e 144 del D.lgs. n. 205/2008, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attrice , che risulteranno eziologicamente Persona_1 riconducibili all'evento dannoso per cui è lite, ex artt. 1223 e 2056
c.c., anche in via equitativa, in misura corrispondente al grado di colpa che verrà riconosciuto in capo al suddetto conducente, disponendo che gli importi risarcitori liquidandi vengano versati, ex art. 581 c.c., a ciascuno degli eredi della danneggiata, odierni appellanti, Signori , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in misura corrispondente alla quota ereditaria di spettanza
[...]
pag. 3/27 di ciascuno pari ad 1/3 dell'intero. Con la rivalutazione e gli interessi compensativi secondo un tasso determinando di giustizia, da calcolarsi secondo le modalità di cui alla sentenza n. 1712/1995 e n.
61/2023; Spese di lite integralmente rifuse, sia del primo che del secondo grado di giudizio, comprese le spese generali, ex art. 13, comma 10, L. 247/2012, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c. sia per il primo che per il secondo grado di giudizio. -Condannarsi la
[...]
a restituire agli appellanti la somma di € 20.882,59, Controparte_5 che costoro le hanno corrisposto, a titolo di rifusione delle spese di lite, in virtù dell'efficacia immediatamente esecutiva della sentenza di prime cure, a seguito della notifica dell'atto di precetto su sentenza effettuata dal legale dell'appellata; -Rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, nonché tutte le domande, le eccezioni, le argomentazioni difensive avversarie e le istanze, anche istruttorie, ex adverso svolte, in quanto infondate in fatto e in diritto. In via istruttoria: -Si richiamano, onde evitare decadenze, le istanze istruttorie tutte di cui al foglio di precisazione delle conclusioni, dimesso nel giudizio di primo grado, da ritenersi qui integralmente richiamate ed in primis si insiste affinché venga disposta la rinnovazione della CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro sub judice
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA Controparte_1
NEL MERITO: confermarsi integralmente la sentenza di primo
[...] grado, con il rigetto dell'avversario gravame. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
pag. 4/27 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 29.06.2019, alle ore 11.45 circa, l'autista Controparte_4
, partì da via della Sega, in direzione del centro di Vittorio
[...]
Veneto, a bordo del proprio autocarro, tg. AH352YP, largo circa 2,5 metri. si trovava all'esterno della propria abitazione, al Persona_1 civico 18 della stessa strada, larga 3,3 metri. Superata la OG con la cabina di guida, l'autista si accorse, attraverso lo specchietto retrovisore, che la vicina di casa era distesa per terra in senso parallelo alla strada. L'autocarro aveva investito parzialmente il braccio della provocando lo scuoiamento dell'arto superiore PE destro e la frattura del gomito. Il conducente arrestò il proprio veicolo a circa sei metri di distanza dal punto dell'investimento e chiese l'intervento dei soccorsi.
Al sinistro stradale assistette la nipote di che, Persona_1 nell'immediatezza del fatto, dichiarò ai Carabinieri intervenuti sul posto che la nonna: “si era portata all'altezza dell'abitazione con
l'intento di controllare il transito di un veicolo pesante (…)” e che aveva visto la nonna “che cadeva a terra probabilmente perché aveva perso l'equilibrio (..)” (cfr. doc. 1 di parte appellata). All'esterno dell'abitazione della era parcheggiata l'autovettura del figlio, PE con all'interno un cane pastore tedesco. Il cane era in grado di uscire dall'abitacolo perché legato all'interno con un guinzaglio lungo oltre 2 metri e il baule era aperto. Anche l'autista dell'autocarro guidava in compagnia di un cane di piccola taglia, libero di muoversi nella cabina.
2. ha convenuto in giudizio il conducente - Persona_1 proprietario dell'autocarro e la compagnia di Controparte_6
pag. 5/27 assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni. Ha allegato che la caduta era stata determinata da un contatto con l'autocarro che l'avrebbe urtata mentre si trovava all'esterno dell'abitazione, dietro all'autovettura del figlio. Costituitasi in giudizio,
[...] ha contesto la ricostruzione attorea, rilevando Controparte_1 che non vi era stato alcun contatto diretto tra l'autocarro e la danneggiata e che la era caduta autonomamente. La è PE PE deceduta il 25 giugno 2018 (cfr. doc. 27 di parte appellante) nel corso della causa di primo grado, a due anni di distanza dal sinistro stradale, per cause indipendenti dallo stesso.
2.1 Dalla CTU ricostruttiva dell'ing. risulta che: Persona_2
- la carreggiata nel luogo del sinistro era larga 3,3 metri circa mentre l'autocarro presenta una larghezza di 2,5 metri. L'autocarro si era fermato a quasi 6 metri di distanza dal punto dell'investimento
(cfr. CTU , pag. 21 e 27); Per_2
- il pedone era caduto in avanti, in senso parallelo rispetto alla strada e all'asse dell'autocarro (cfr. CTU , pag. 22 e la figura 25 Per_2 della relazione);
- la danneggiata si trovava “a bordo strada” quando era transitato l'autocarro ed il conducente l'aveva notata e salutata (cfr.
CTU , pag. 27, dove sono riportate le dichiarazioni rilasciate da Per_2
ai carabinieri). Non è possibile che, come da Controparte_6 lei sostenuto, stesse guardando le piante che si trovano nei fiori a ridosso della facciata dell'abitazione perché i vasi sono posizionati ampiamente fuori dalla sede stradale (cfr. CTU , pag. 25); Per_2
- le cause della caduta non sono esattamente individuabili. Non si può escludere che vi possa essere stato un “accidentale contatto con il fianco dell'autocarro … può essere stata pure agganciata da qualche
pag. 6/27 sporgenza del fianco dell'autocarro … ma certamente è stato il suo movimento iniziale verso il mezzo in transito stabilizzato lungo l'asse della strada a provocare tale contatto”. Anche “uno strattone del cane” potrebbe aver fatto perdere l'equilibrio. Il pedone fu investito mentre si trovava già completamente disteso a terra. L'autocarro aveva pizzicato la pelle esterna dell'avambraccio con la ruota sinistra del primo asse, determinando lo scuoiamento dell'arto superiore destro con frattura del gomito (cfr. CTU , pag. 18 e 25). Per_2
2.2 Con la sentenza appellata il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento e condannato l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di ponendo a suo carico Controparte_1 anche le spese di CTU. Il Giudice ha fondato la decisione su due argomentazioni.
Non era verosimile, innanzitutto, la ricostruzione del fatto dell'attrice. Deve escludersi che stesse guardando le Persona_1 piante che si trovavano nei vasi a ridosso della facciata dell'abitazione. Il CTU ing. , infatti, ha evidenziato che la , Per_2 PE al momento della caduta, si trovava necessariamente parzialmente sulla strada. Il consulente aveva accertato che la caduta era stata determinata da cause ignote, ma pur sempre riconducibili al comportamento del pedone. Secondo il Tribunale non vi era stato alcun contatto con l'autocarro, anche tenuto conto delle dichiarazioni della nipote della , che aveva visto la nonna cadere perché PE aveva perso l'equilibrio.
In secondo luogo, il Tribunale non ha condiviso la valutazione dell'ausiliario, che aveva ipotizzato di attribuire al pedone la responsabilità per il sinistro nella misura del 60% e al conducente nella misura del 40%. La condotta del conducente l'autocarro non era pag. 7/27 censurabile. L'autista aveva tenuto una posizione corretta sulla carreggiata, aveva percorso la strada a velocità moderata e, una volta superata la danneggiata con la cabina di guida, non era tenuto a guardare indietro e a controllare cosa accadesse dietro all'autocarro, dovendo solamente prestare attenzione alla strada davanti a lui.
L'investimento era stato determinato da un evento imprevedibile, costituito dalla perdita di equilibrio della . PE
3. Con l'atto di appello gli eredi di AR OG, Parte_1
e hanno insistito affinché,
[...] Parte_2 Parte_3 in totale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, in via principale, sia accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva o, in via subordinata, concorrente, dell'autista nella CP_4 causazione del sinistro, con condanna dello stesso, in solido con
[...]
al risarcimento di tutti i danni. Controparte_1
3.1 Con il primo motivo d'appello gli eredi della hanno PE lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha applicato la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma
1, c.c. per assenza di prove che consentano di stabilire con certezza la dinamica del sinistro e per mancato assolvimento da parte dell'autista dell'onere di fornire la prova liberatoria. Secondo parte appellante, il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie ed attribuito alla OG la violazione dell'art. 190, comma 1 e 4, cod. str.. Quanto alle risultanze istruttorie, infatti, non è provata la condotta della danneggiata e, di conseguenza, non si potrebbe nemmeno escludere che il pedone sia stato urtato dall'autocarro e, quindi, fatto cadere. La CTU svolta dall'ing. è sprovvista di supporto probatorio quando ha Per_2
pag. 8/27 concluso che la si sarebbe portata lungo il margine della strada PE mentre stava transitando l'autocarro. La danneggiata si trovava già a bordo strada al momento del transito del mezzo pesante, come dimostrato dal fatto che era stata salutata dal conducente alla sua partenza. L'autocarro ha affrontato la curva, allargando la traiettoria a sinistra e, quindi, agganciato la con la parte posteriore del
PE mezzo, facendola cadere. Allo stesso modo, non sarebbe corretto addebitare al pedone la violazione dell'art. 190, comma 1, e 4, cos. str., perché mancherebbe la prova che la abbia indugiato sulla
PE sede stradale e, se anche l'avesse fatto, questa condotta rientrerebbe in un caso di necessità previsto dalla norma: la stava cercando
PE di quietare il cane del figlio, agitatosi per la presenza di un altro cane nella cabina dell'autista. Il conducente, quindi, date le circostanze, avrebbe dovuto desistere dalla manovra e consentire alla di
PE mettersi in sicurezza. Anche la testimonianza resa dalla nipote della non escluderebbe il contatto con l'autocarro perché la minore PE aveva assistito solamente alla parte finale del sinistro, quando la danneggiata era già caduta.
3.2 Con un secondo motivo di appello, parte appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso il concorso di colpa in capo al conducente, per la violazione degli artt. 140, 141 e
148 cod. str. e dell'art. 2054, comma 1, c.c.. Il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che il conducente non abbia alcuna responsabilità nella causazione del sinistro. Il conducente avrebbe dovuto moderare la velocità e prestare attenzione al pedone;
ispezionare la strada e prevedere eventuali situazioni di pericolo. In concreto, avrebbe dovuto mantenere un'adeguata velocità in relazione allo stato dei luoghi e una certa distanza laterale dal pedone pag. 9/27 ovvero desistere dalla manovra di attraversamento. Una volta superata la con la cabina di guida, avrebbe dovuto controllare PE di non porla in pericolo, controllando lo specchietto retrovisore durante tutta la manovra. non aveva provato Controparte_4 di aver ottemperato a tutti questi obblighi. Del resto, lo stesso CTU ing. aveva concluso che la frenata a circa 6 metri di distanza Per_2 dal punto dell'investimento denotasse o una velocità eccessiva o una distrazione del conducente.
3.3 Con il terzo motivo d'appello gli eredi della hanno PE dedotto la violazione degli artt. 132 comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 190 cod. ass. e 2054 comma 1, c.c. in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non prevedibile l'evento. Il Giudice di primo grado ha affermato che il sinistro si sia verificato per una perdita di equilibrio autonoma della . Che il pedone sia caduto PE accidentalmente non è provato e tale evento non sarebbe affatto imprevedibile, visto che si trattava di una persona anziana che cercava di gestire un cane irrequieto. La caduta del pedone non è tale da determinare in capo alla una responsabilità esclusiva, né da PE escludere qualsiasi responsabilità in capo al conducente del mezzo, poiché si trattava di circostanza prevedibile ed evitabile adottando le dovute cautele.
4. Delle parti appellate si è costituita unicamente
[...]
Nonostante la regolarità della notifica, Controparte_1 perfezionatasi in data 10.6.2024, non si è Controparte_4 costituito e con il dispositivo si provvede alla formale dichiarazione di contumacia. La compagnia di assicurazione ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis pag. 10/27 e 348 ter c.p.c., perché non rispettoso dei criteri di sintesi di cui al d.m. n. 110 del 2023 e perché non avrebbe “ragionevole probabilità” di essere accolto essendo riproposti i medesimi argomenti già fatti valere in primo grado, su cui il Tribunale si è pronunciato con una sentenza ben motivata e fondata su solide risultanze istruttorie. Nel merito, ha chiesto di confermare la sentenza, richiamando le argomentazioni del Tribunale e insistito, in caso di riforma della sentenza di primo grado, per una quantificazione del danno parametrata alla durata di vita effettiva della . PE
5. L'eccezione preliminare d'inammissibilità dell'appello non è fondata. La carenza di sinteticità, risolvendosi nel mancato rispetto di una regola di soft law, non può mai giustificare una pronuncia d'inammissibilità. L'impugnazione si sofferma in modo approfondito sulle ragioni per cui il giudice di primo grado non ha ricostruito correttamente i fatti e non avrebbe dovuto ritenere superata la presunzione posta dall'art. 2054, comma 1, c.c., sicché non può essere ritenuta manifestamente infondata.
6. I primi tre motivi di appello sulla ricostruzione del fatto
e sull'applicazione dell'art. 2054 c.c. possono essere esaminati congiuntamente perché comportano tutti la valutazione delle stesse circostanze di fatto. È ravvisabile una responsabilità ex art. 2054, comma 1, c.c. dell'autista dell'autocarro per il sinistro stradale, pur in presenza di un concorso del fatto colposo della danneggiata.
6.1 Il primo comma dell'art. 2054 c.c. dispone che il conducente sia obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, a meno che non dimostri di aver fatto tutto il pag. 11/27 possibile per evitare il danno. Si tratta di una forma di responsabilità in cui non spetta al soggetto danneggiato offrire la prova della colpa del danneggiante, atteso che questa si presume. Al contrario, grava sul danneggiante l'onere di fornire la prova liberatoria. La presunzione di colpa, quindi, si può vincere, a condizione che il conducente del veicolo dimostri che non c'era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento ovvero che il conducente provi di aver adottato tutte le cautele esigibili. La Corte di Cassazione, sez. 3, n. 9856 del 2022, ha ribadito che: “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente
l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili”.
6.2 Al fine di chiarire se l'autista abbia fornito la CP_4 prova liberatoria, è necessario prendere in esame la sua condotta di guida, tenendo presente lo stato dei luoghi. Via della Sega è una strada con andamento costante curvilineo, a doppio senso di circolazione, larga circa 3,3 metri. In prossimità del luogo del sinistro ed in corrispondenza del civico 18, dove abitava , la Persona_1 strada si allarga in un piazzale privato largo circa 2 metri all'inizio e 4 metri alla fine. Nel piccolo piazzale era parcheggiata l'autovettura del figlio della danneggiata con a bordo un cane, che poteva comunque raggiungere la sede stradale per la lunghezza del guinzaglio a cui era legato. Il conducente dell'autocarro aveva dichiarato che, prima di pag. 12/27 salire a bordo del mezzo, largo quasi 2,5 metri, aveva visto e salutato la “a bordo strada” (v. doc. 1 parte appellante - verbale dei PE carabinieri). Si era avviato in direzione del centro di Vittorio Veneto occupando quasi totalmente la carreggiata con il proprio mezzo pesante proprio mentre la vicina si trovava all'esterno del civico 18.
L'aveva superata con la cabina di guida, e poi, senza controllare ulteriormente lo specchietto retrovisore, aveva proseguito la marcia, salvo accorgersi della persona a terra dopo aver percorso alcuni metri.
6.3 La ristretta carreggiata (larga circa 3,3, metri), l'ingombro dell'autocarro (largo circa 2,5 metri), la peculiarità dello stato dei luoghi (le abitazioni a ridosso della carreggiata) e la presenza di PE
ai margini della carreggiata (presenza nota al conducente), non
[...] consentono di condividere la valutazione del Tribunale secondo cui, una volta superata la persona con la cabina di guida, il conducente dovesse controllare solamente ciò che accadeva davanti a lui. Nel percorrere quel tratto di strada, una volta superata la danneggiata con la cabina, l'autista avrebbe dovuto continuare ad accertarsi con lo specchietto retrovisore di non costituire un pericolo per la sua sicurezza. Il fatto che abbia arrestato l'automezzo alla distanza di 6 m circa dal luogo dell'investimento dimostra che il conducente dell'autocarro o procedeva a una velocità non adeguata o non aveva prestato la dovuta attenzione a non costituire un pericolo. Anche il cane di piccola taglia, libero all'interno dell'abitacolo, può aver contribuito a distrarlo. Pienamente condivisibile è il giudizio espresso dal CTU ing. : “una guida più accorta del conducente Per_2 dell'autocarro, già in allerta per la prevedibilità del pericolo, avrebbe sicuramente evitato l'investimento della signora ” (cfr. Persona_1
pag. 13/27 CTU , pag. 29). Il sinistro poteva essere evitato qualora l'autista Per_2 avesse adottato una condotta di guida prudente. Avrebbe dovuto attendere che il pedone si trovasse in posizione di sicurezza prima di procedere o adeguare la velocità allo stato dei luoghi, controllando di non porre in pericolo la sicurezza del pedone anche dopo averlo superato con la parte anteriore dell'autocarro.
6.4 Non è effettivamente verosimile la versione fornita da PE
l'8 luglio 2016 nel reparto di degenza della Chirurgia plastica
[...] dell'ospedale di Treviso. La donna non poteva essere intenta a controllare i fiori sulla facciata dell'abitazione, poiché i vasi si trovavano ampiamente fuori dalla sede stradale (cfr. CTU , pag. Per_2
25). Se si fosse trovata nella posizione da lei indicata, non sarebbe stata esposta al rischio di essere investita. È ragionevole ritenere che, nel momento del transito dell'autocarro, fosse all'esterno dell'abitazione, in prossimità della carreggiata stradale e si sia avvicinata anziché allontanata dall'autocarro. La condotta è stata gravemente imprudente specie considerando le dimensioni del mezzo pesante e contrasta con l'art. 190, comma 4 cod. str. secondo cui “è vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità”. La era perfettamente in grado di rendersi conto PE della necessità di rimanere a distanza di sicurezza dell'autocarro, che procedeva lungo una strada poco adatta alle sue dimensioni.
6.5 Anche all'esito della consulenza tecnica le cause della caduta non sono accertabili. Può unicamente stabilirsi che la sia PE
“caduta da una posizione iniziale particolarmente vicina dal fianco dell'autocarro” (cfr. CTU , pag. 29). Nemmeno le sommarie Per_2 informazioni testimoniali rese dalla nipote consentono di stabilire le pag. 14/27 cause della caduta. La nipote riferisce di aver visto la nonna “che cadeva a terra, probabilmente perché aveva perso l'equilibrio”. Il fatto, tuttavia, che la abbia perso l'equilibro non significa che PE sia caduta autonomamente. Che il pedone sia caduto autonomamente non è provato e l'investimento non può essere considerato inevitabile, visto che l'autista sapeva che l'anziana si trovava a bordo strada proprio in concomitanza del passaggio dell'ingombrante autocarro.
6.6 La conclusione è duplice. Da un lato, il conducente dell'automezzo non ha fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 comma 1, c.c., anche indirettamente, perché la sua condotta di guida, per distrazione o per imprudenza, non era adeguata allo stato dei luoghi;
dall'altro, la danneggiata commise una grave imprudenza perché si avvicinò pericolosamente – per ragioni non chiarite e che possono solo ipotizzarsi (forse era preoccupata per un Persona_1 possibile contatto fra l'autocarro e la carrozzeria dell'automobile o per il comportamento del cane del figlio) – al mezzo pesante in movimento. Anche le non verosimili dichiarazioni della danneggiata impediscono una ricostruzione più precisa. L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è peraltro sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1,
c.c. dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno
(cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 5399 del 2013). Considerando la condotta imprudente o negligente dell'autista e la grave imprudenza del pedone, il concorso del fatto colposo della persona danneggiata viene stimato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. nella misura del 50%.
pag. 15/27 7. Attesa la parziale fondatezza dell'impugnazione, occorre procedere alla quantificazione dei danni.
7.1 Nel corso del giudizio di primo grado è stata disposta una CTU medico-legale, oggetto di osservazioni del CTP della compagnia convenuta unicamente con riferimento alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno patrimoniale per l'attività di casalinga. Il CTU dott. è pervenuto alle seguenti Persona_3 conclusioni:
➢ il sinistro ha determinato un “grave trauma all'arto superiore destro con frattura di gomito e ampia perdita (scuoiamento) di tessuto cutaneo e muscolare per circa 2/3 del braccio” (cfr. CTU
pag. 15); Per_3
➢ il danno biologico temporaneo indotto dalle lesioni si è protratto per 60 giorni in forma totale, 30 giorni in forma parziale al 75% e 90 giorni al 50%. Il grado di sofferenza fisiopsichica sopportato nel periodo di malattia è stato valutato (su una scala di 4) di livello 3, elevato;
➢ il danno biologico permanente può essere valutato nella misura del 33%, con grado di sofferenza medio nel postumo;
➢ le spese mediche documentate e valutate congrue dal CTU sono costituite da spese farmacologiche (v. scontrini farmacia per euro
585,37 emessi tra il 7.1.17 ed il 28.8.17: doc. 13 di parte appellante), dalla fattura ortopedia Lolato (v. fattura pagata di euro
420,00 del 24.02.2017: doc. 13 di parte appellante) e dalla copia delle radiografie (v. fattura pagata euro 50,00 del 24.07.2017: doc.
13). Le spese per consulenze ante causam sono dovute alla relazione medico-legale della dott.ssa (v. preavviso di fattura del Per_4
26.05.2017 di euro 2.440,00: doc. 14 di parte appellante) e alla pag. 16/27 consulenza psichiatrico forense del dott. (v. preavviso di Per_5 fattura del 21.06.2017 di euro 610,00: cfr. doc. 15).
7.2 Al fine di evitare automatismi nel riconoscimento del danno da sofferenza soggettiva, si tiene conto delle più recenti posizioni della giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. 3, sent. n. 2461 del
2020), secondo cui occorre:
➢ accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale. A proposito del danno morale, secondo la c.d. ordinanza decalogo (v. Cass., sez. 3, ord. n. 7513 del 2018), “[…] non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
➢ in caso di positivo accertamento della ricorrenza del danno morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo;
➢ in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
pag. 17/27 ➢ in caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al trenta per cento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella. La personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione: l'evidenziata impossibilità di compiere determinati atti fisici a causa dell'invalidità residuata al sinistro costituisce proprio l'ubi consistam del danno biologico standard.
7.3 Il trauma derivante dalle gravi lesioni comportanti anche lo scuoiamento del tessuto cutaneo e muscolare e la sofferenza fisica nella fase iniziale della malattia consentono di presumere la sussistenza anche della componente morale del danno. Il danno biologico temporaneo è stato connotato da un grado di sofferenza elevato e la percentuale d'invalidità permanente è del 33%.
L'incidente deve aver determinato una situazione di forte prostrazione e l'iter clinico una notevole sofferenza fisica, con risvolti anche in termini di sofferenza interiore.
7.4 Il danno non patrimoniale temporaneo è liquidabile nella somma complessiva di euro 17.430,00:
Invalidità temporanea totale euro 8.160,00
Invalidità temporanea parziale al 75% euro 3.060,00
Invalidità temporanea parziale al 50% euro 6.120,00
Si è utilizzato il parametro monetario di euro 136,00 per un giorno d'invalidità temporanea totale (euro 84,00 per danni dinamico- relazionale, personalizzato del 25% sino a euro 105,00 + euro 31,00
pag. 18/27 per sofferenza soggettiva interiore). Gli importi sopra indicati sono espressi in moneta attuale.
7.5 Ai fini della liquidazione del danno da invalidità permanente si deve considerare che il sinistro risale al 29 giugno 2016, quando aveva 73 anni. La danneggiata è deceduta dopo due anni Persona_1 dal sinistro per cause che non sono in relazione causale con il sinistro.
Si rientra, pertanto, nell'ipotesi di danno da premorienza o danno intermittente. Il danno da premorienza si verifica nel caso in cui il decesso del danneggiato si verifica in età anteriore rispetto all'ordinaria aspettativa di vita, ancor prima della sua liquidazione giudiziale, per cause non ricollegabili al fatto illecito. La liquidazione del danno biologico patito da persona deceduta per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio va correlata al tempo, noto, trascorso dal sinistro alla morte, in cui il soggetto ha effettivamente sopportato le conseguenze non patrimoniali della lesione alla sua integrità psicofisica, e non invece alla durata della vita futura, rapportata al momento del sinistro e valutata secondo criteri di probabilità statistica (Cass., sez. 3, sent. n. 23739 del 2011
e Cass., sez. 3, ord. n. 4551 del 2019). Ferma la necessità di tener conto della durata effettiva della vita, dottrina e giurisprudenza di merito hanno proposto diversi criteri per procedere alla liquidazione di questa particolare tipologia di danno. Nella liquidazione del danno non patrimoniale la Corte d'Appello di Venezia applica le Tabelle dell'Osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano condividendo le ragioni che hanno indotto la giurisprudenza di legittimità a riconoscere il loro valore paranormativo (Cass., sez. 3, sent. n. 12480 del 2011). Occorre peraltro tener conto che la specifica Tabella del danno da premorienza elaborata pag. 19/27 dall'Osservatorio utilizza solo come punto di partenza i parametri ordinari e che la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta non conforme al parametro di equità (Cass., sez. 3, ord. n. 41933 del
2021 che richiama Cass., sez. 3, sent. n. 13331 del 2015). Per la
Cassazione:
a) non può condividersi la premessa secondo cui «il danno non è una funzione costante nel tempo, ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi» perché non ha senso ipotizzare che un danno possa «decrescere» nello stesso momento in cui lo si definisce, appunto, «permanente». Un criterio che preveda la riduzione del danno con il passare del tempo è accettabile in relazione al danno morale inteso come sofferenza giuridicamente rilevante;
b) le tecniche di liquidazione possono essere diverse ma appare preferibile un sistema rispettoso del principio di proporzionalità: “il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto
a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità”.
Il criterio proporzionale è pertanto considerato dalla giurisprudenza di legittimità fra quelli utilizzabili in presenza di un danno da premorienza. Per applicare il criterio proporzionale ci si avvale della
Tabella del Tribunale di Milano sul danno non patrimoniale, nella pag. 20/27 versione più aggiornata, al fine di giungere, nei limiti del possibile, a una decisione prevedibile e accettabile. Non si prendono in considerazione le Tabelle del Tribunale di Roma perché non altrettanto diffuse sul territorio nazionale. Sono unicamente i parametri monetari della Tabella milanese sul danno non patrimoniale che, con un'“operazione ricognitiva”, sono stati considerati parametro di conformità della valutazione equitativa del danno agli artt. 1226 e
2056 c.c. ed è facilmente constatabile che i valori monetari delle
Tabelle del Tribunale di Milano sono diversi da quelli del Tribunale di
Roma.
7.6 Secondo le Tabelle di Milano 2024 per una persona di 73 anni il danno non patrimoniale, comprensivo anche della sofferenza soggettiva, è determinabile, nella somma di euro 168.885,00.
Non si procede a una personalizzazione perché il grado di sofferenza fisica è stato indicato dal consulente tecnico d'ufficio di
“grado medio” nel cronico e non risultano tempestivamente allegate ulteriori circostanze specifiche ed eccezionali inerenti alla situazione della OG (v. Cass., sez. 3, sent. n. 28988 del 2019 sui presupposti della personalizzazione). Ad essere state pregiudicate – spiega il CTU
– sono attività connesse alla “funzione prensoria, comune a tutti”, già valorizzate nella percentuale d'invalidità individuata. Non si può liquidare a titolo di personalizzazione, un profilo relazionale già compreso nel valore standard del punto (duplicazione per personalizzazione). È unicamente nella comparsa conclusionale d'appello che il richiesto lucro cessante per l'inabilità lavorativa specifica (v. atto di citazione di primo grado, pag. 14), viene indicato come fattore di personalizzazione del distinto danno non patrimoniale.
pag. 21/27 è sopravvissuta 2 anni mentre secondo le Tavole Persona_1
ISTAT per la popolazione italiana dell'area geografica dove la danneggiata risiedeva la speranza di vita di una persona di 73 anni era di 16,353 anni. Prendendo in considerazione il rapporto fra il periodo in cui è stato sopportato il danno e il periodo in cui si sarebbe dovuto sopportare tenendo conto della speranza di vita, il danno si riduce alla somma di euro 20.654,92 [euro 168.885,00 (risarcimento tabellare): 16,353 anni (durata della vita che si poteva sperare) = X
(risarcimento liquidabile: 2 anni (durata della vita effettiva)]. Il danno non patrimoniale permanente viene quindi quantificato in euro
20.654,92.
8. Non è riconoscibile il richiesto danno da lucro cessante per la perdita del “reddito figurativo” di casalinga. Chi svolge attività domestica, benché non percepisca materialmente un reddito, svolge un'attività suscettibile di valutazione economica. La compromissione della capacità di lavoro casalingo, se provata, viene comunemente inquadrata nella categoria del danno patrimoniale (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 20922 del 2023). Nel caso in esame, tuttavia, la al PE momento del sinistro non era più da tempo in età lavorativa, avendo
73 anni. Non vi può pertanto essere stato un pregiudizio alla sua capacità di lavoro specifica. L'eventuale incidenza delle menomazioni sulle attività quotidiane ancora compatibili con l'età avrebbe potuto assumere rilevanza come danno emergente per l'eventuale necessità di ricorrere all'aiuto in precedenza non necessario di una collaboratrice domestica. La danneggiata avrebbe, in via alternativa, anche potuto allegare che per le limitate risorse economiche della famiglia, a seguito del mancato risarcimento, non aveva potuto avvalersi di una collaboratrice oramai divenuta indispensabile.
pag. 22/27 .
9. Le spese mediche vengono riconosciute nei limiti in cui sono state stimate necessarie o utili dal CTU e quindi il costo può ritenersi congruo, per un importo di euro 1.055,37. Devono aggiungersi le spese sostenute per le consulenze ante causam svolte dalla dott.ssa e dal dott. (euro 2.440,00 + euro 610,00= 3.050,00). Per_4 Per_5
Solo l'importo delle spese mediche in senso stretto (euro 1055,37) viene rivalutato in euro 1.254,83 perché ne è stato documentato il pagamento. In totale, quindi, per spese mediche e medico-legali, è riconoscibile la somma di euro 4.304,83 (1.254,83 + 3.050,00).
10. Parte appellante chiede che, a titolo di danno emergente, le venga riconosciuto anche il compenso spettante alla società
d'infortunistica, Giesse risarcimento danni, nella misura pattuita (il
10% del risarcimento) ovvero nell'importo determinato dal Giudice ex art. 2233 c.c.. Gli accordi fra un cliente e un'agenzia infortunistica non sono vincolanti per valutare l'importo del danno dovuto dal responsabile di un illecito. Se un danneggiato può liberamente scegliere di avvalersi di un'agenzia infortunistica anziché contattare direttamente un legale per la tutela dei propri diritti, la scelta non deve comportare una duplicazione di costi a carico del danneggiante.
Sono rimborsabili le spese necessarie o utili per tutelare un diritto e non ulteriori impegni di spesa che una parte danneggiata decide, per le più diverse ragioni, a volte anche per evitare i rischi economici di un'eventuale soccombenza, di assumersi. I costi di un'agenzia infortunistica sono pertanto riconoscibili se non si traducono in una duplicazione dei costi di un avvocato, di altro professionista la cui attività risulti utile per il recupero del credito e se non si esauriscono in un'attività superflua. Per quanto documentato, la società di pag. 23/27 infortunistica appare essersi limitata all'invio di alcune missive (cfr. doc. da 17 a 20 att.) e per tale attività viene riconosciuto un importo non superiore a euro 500,00.
11. Il danno non patrimoniale è determinabile in euro
37.994,92 (euro 17.340,00+ euro 20.654,92) e quello patrimoniale in euro 4.804,83 (euro 4.304,83 + euro 500,00), per un totale di euro
42.799,75. Applicata la riduzione ex art. 1227, comma 1, c.c., del
50%, per il concorso del fatto colposo della danneggiata, il danno si riduce a euro 21.399,87. A ciascuno dei tre eredi di (il Persona_1 coniuge e i due figli) è riconoscibile ex art. 581 c.c. la somma di euro
7.133,29 (1/3 di euro 21.399,87). Al creditore di un'obbligazione di valore spetta il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento. Nell'obbligazione di risarcimento del danno determinato da un fatto illecito, gli interessi compensativi vanno determinati con riferimento al periodo che decorre dalla data del sinistro a quella della pubblicazione della sentenza che ha provveduto ad accertare l'"an" e a liquidare il "quantum debeatur". La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass., s.u., sent. n. 1712 del 1995), ma dal “coacervo” del credito originario via via rivalutato con periodicità annuale (alla data convenzionale del 31 dicembre di ciascun anno). Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento.
12. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo
2014, n. 55, seguono la soccombenza di e Controparte_4 per il doppio grado di giudizio. I Controparte_1 compensi sono determinabili nella somma di euro 5.077,00 per il pag. 24/27 primo grado di giudizio (euro 919,00 + euro 777,00 + euro 1.680,00
+ euro 1.701,00) e nella somma di euro 3.966,00 per il secondo grado (euro 1.134,00 + euro 921,00 + euro 1.911,00), nel rispetto dei parametri medi dello scaglione applicabile (euro 5.201,00 -
26.000,00), tenuto conto ex art. 5 d.m. cit. del decisum. Il legale degli appellanti ha chiesto la distrazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
13. Le spese della consulenza medico legale del dott. Per_3
e le spese della consulenza dinamico-ricostruttiva dell'ing.
[...]
, necessarie per la quantificazione dei danni e la Persona_2 ricostruzione del fatto, sono poste a carico dei soccombenti. Vanno poste a carico delle parti soccombente anche le documentate spese per CTP (cfr. fatture doc. 29 e 31 att.), con la precisazione che i costi per l'assistenza medico legale vengono rimborsati ex art. 92, comma
1, c.p.c. esclusivamente nella misura di euro 800,00 perché a favore della parte sono stati riconosciuti anche i costi della perizia medico- legale stragiudiziale.
14. La compagnia di assicurazione deve restituire tutte le somme ricevute in esecuzione della sentenza appellata, con gli interessi al tasso legale dal pagamento alla restituzione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
tutti nella loro qualità di eredi di Parte_3 Persona_1 nei confronti di e Controparte_4 CP_1
pag. 25/27 già Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Treviso 5 marzo 2024 n. 572, dichiarata la contumacia di , così provvede: Controparte_6
1) in riforma della sentenza appellata, 1.1 accertata la responsabilità di per il sinistro stradale Controparte_4 verificatosi in data 29 giugno 2016 in Vittorio Veneto, condanna in solido e Controparte_4 Controparte_1
al risarcimento dei danni in favore di
[...] Parte_1
e quali eredi di , Parte_2 Parte_3 Persona_1 liquidati per ciascuno nella somma di euro 7.133,29, con gli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza fino al saldo, nonché con gli interessi legali sulla predetta somma, come devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
1.2 pone le spese della CTU ricostruttiva e della
CTU medico-legale in via definitiva a carico di Controparte_4
e 1.3 condanna in
[...] Controparte_1 solido e Controparte_4 Controparte_1 al pagamento, in favore di
[...] Parte_1 Pt_2
e delle spese del giudizio di primo
[...] Parte_3 grado, liquidate nella somma di euro 5.077,00 per compensi ed euro
545,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a. nonché euro 2.135,00 per la CTP dell'ing. ed euro 800,00 per CTP Per_6 della dott.ssa ; 1.4 dispone la distrazione delle spese processuali Per_4 in favore del difensore avvocato Antonia Tollot;
2) condanna a restituire tutte Controparte_1 le somme ricevute in conseguenza della sentenza di primo grado, con interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c., dal pagamento alla restituzione;
pag. 26/27 3) condanna in solido e Controparte_4 [...] al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e delle spese del
[...] Parte_2 Parte_3 presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 3.966,00 compensi ed euro 804,00 per esborsi, oltre spese generali (15%),
c.p.a. e i.v.a., con distrazione delle spese processuali in favore del difensore avvocato Antonia Tollot.
Venezia, 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
pag. 27/27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 942/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) e
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. , tutti nella loro qualità di eredi legittimi C.F._3 di (C.F. ), assistiti e difesi Persona_1 C.F._4 dall'Avvocato Antonia Tollot, elettivamente domiciliati presso il suo studio in via XXVII Aprile, Farra 50, Alpago (BL).
PARTE APPELLANTE contro
già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, dott. con sede legale in CP_3 via I. Caffi, n. 83, assistita e difesa dall'Avvocato Mirko Arena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via F. Busonera, 3,
Padova nonché contro
(C.F. - Controparte_4 C.F._5 contumace PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, 5 marzo 2024, n. 572.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito: -in totale riforma della sentenza n. 572/2024, pronunciata in data 04.03.2024 dal Tribunale di Treviso, nella causa iscritta al n. RG 3108/2018, non notificata e in accoglimento dei motivi di appello illustrati nel libello introduttivo, Voglia l'Ecc.ma Corte adita, operata una nuova valutazione delle emergenze istruttorie e una nuova ricostruzione dei fatti, In via principale: ritenere che difettano agli atti elementi istruttori idonei ad operare una puntuale ricostruzione della dinamica del sinistro sub judice ed a consentire ai convenuti, odierni appellati, di fornire la prova liberatoria dalla presunzione di responsabilità nella misura del 100%, di cui all'art. 2054 1° co c.c. e, per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro sub judice, occorso a , in capo al Signor Persona_1 [...]
, conducente e proprietario dell'autocarro, modello Controparte_4
Scania, targato AH352YP, assicurato per la rca con la
[...]
, condannare il citato convenuto, in qualità di Controparte_2 autore materiale dell'illecito, in solido con la Controparte_2
(C.F. e P.IVA: 00075940254), Compagnia Ass.ce per la
[...] rca del veicolo investitore, obbligata ai sensi degli artt. 122 e 144 del
D.lgs. n. 205/2008, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attrice , che risulteranno Persona_1 eziologicamente riconducibili all'evento dannoso per cui è lite, ex artt.
1223 e 2056 c.c., nella misura che sarà accertata e ritenuta di giustizia, all'esito dell'espletata attività istruttoria, anche in via equitativa, disponendo che gli importi liquidandi vengano versati, ex pag. 2/27 art. 581 c.c., a ciascuno degli eredi della danneggiata, odierni appellanti, Signori , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in misura corrispondente alla quota ereditaria di spettanza
[...] di ciascuno, pari ad 1/3 dell'intero. Con la rivalutazione e gli interessi compensativi secondo un tasso determinando di giustizia, da calcolarsi secondo le modalità di cui alla sentenza n. 1712/1995 e n.
61/2023. In via subordinata: Nella denegatissima ipotesi in cui dovesse ritenere che agli atti sussista prova del fatto che il pedone si portò sul margine della strada mentre l'autocarro si trovava già in transito stabilizzato sulla sede stradale e dovesse, pertanto, ritenere che al pedone va addebitata la violazione del disposto di cui all'art. 190 C.d.S., accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1227 e 2054 1° co. c.c. e degli artt. 140, 141, 148 e 191
C.d.S., la corresponsabilità maggioritaria ed assorbente di
[...]
, conducente del mezzo investitore, autocarro, Controparte_4 modello Scania, targato AH352YP, assicurato per la rca con la
[...]
e per l'effetto, condannare il citato Controparte_2 conducente, in qualità di autore materiale del fatto illecito circolatorio, in solido con la , Controparte_2 obbligata, ai sensi degli artt. 122 e 144 del D.lgs. n. 205/2008, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attrice , che risulteranno eziologicamente Persona_1 riconducibili all'evento dannoso per cui è lite, ex artt. 1223 e 2056
c.c., anche in via equitativa, in misura corrispondente al grado di colpa che verrà riconosciuto in capo al suddetto conducente, disponendo che gli importi risarcitori liquidandi vengano versati, ex art. 581 c.c., a ciascuno degli eredi della danneggiata, odierni appellanti, Signori , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in misura corrispondente alla quota ereditaria di spettanza
[...]
pag. 3/27 di ciascuno pari ad 1/3 dell'intero. Con la rivalutazione e gli interessi compensativi secondo un tasso determinando di giustizia, da calcolarsi secondo le modalità di cui alla sentenza n. 1712/1995 e n.
61/2023; Spese di lite integralmente rifuse, sia del primo che del secondo grado di giudizio, comprese le spese generali, ex art. 13, comma 10, L. 247/2012, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c. sia per il primo che per il secondo grado di giudizio. -Condannarsi la
[...]
a restituire agli appellanti la somma di € 20.882,59, Controparte_5 che costoro le hanno corrisposto, a titolo di rifusione delle spese di lite, in virtù dell'efficacia immediatamente esecutiva della sentenza di prime cure, a seguito della notifica dell'atto di precetto su sentenza effettuata dal legale dell'appellata; -Rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, nonché tutte le domande, le eccezioni, le argomentazioni difensive avversarie e le istanze, anche istruttorie, ex adverso svolte, in quanto infondate in fatto e in diritto. In via istruttoria: -Si richiamano, onde evitare decadenze, le istanze istruttorie tutte di cui al foglio di precisazione delle conclusioni, dimesso nel giudizio di primo grado, da ritenersi qui integralmente richiamate ed in primis si insiste affinché venga disposta la rinnovazione della CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro sub judice
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA Controparte_1
NEL MERITO: confermarsi integralmente la sentenza di primo
[...] grado, con il rigetto dell'avversario gravame. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
pag. 4/27 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 29.06.2019, alle ore 11.45 circa, l'autista Controparte_4
, partì da via della Sega, in direzione del centro di Vittorio
[...]
Veneto, a bordo del proprio autocarro, tg. AH352YP, largo circa 2,5 metri. si trovava all'esterno della propria abitazione, al Persona_1 civico 18 della stessa strada, larga 3,3 metri. Superata la OG con la cabina di guida, l'autista si accorse, attraverso lo specchietto retrovisore, che la vicina di casa era distesa per terra in senso parallelo alla strada. L'autocarro aveva investito parzialmente il braccio della provocando lo scuoiamento dell'arto superiore PE destro e la frattura del gomito. Il conducente arrestò il proprio veicolo a circa sei metri di distanza dal punto dell'investimento e chiese l'intervento dei soccorsi.
Al sinistro stradale assistette la nipote di che, Persona_1 nell'immediatezza del fatto, dichiarò ai Carabinieri intervenuti sul posto che la nonna: “si era portata all'altezza dell'abitazione con
l'intento di controllare il transito di un veicolo pesante (…)” e che aveva visto la nonna “che cadeva a terra probabilmente perché aveva perso l'equilibrio (..)” (cfr. doc. 1 di parte appellata). All'esterno dell'abitazione della era parcheggiata l'autovettura del figlio, PE con all'interno un cane pastore tedesco. Il cane era in grado di uscire dall'abitacolo perché legato all'interno con un guinzaglio lungo oltre 2 metri e il baule era aperto. Anche l'autista dell'autocarro guidava in compagnia di un cane di piccola taglia, libero di muoversi nella cabina.
2. ha convenuto in giudizio il conducente - Persona_1 proprietario dell'autocarro e la compagnia di Controparte_6
pag. 5/27 assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni. Ha allegato che la caduta era stata determinata da un contatto con l'autocarro che l'avrebbe urtata mentre si trovava all'esterno dell'abitazione, dietro all'autovettura del figlio. Costituitasi in giudizio,
[...] ha contesto la ricostruzione attorea, rilevando Controparte_1 che non vi era stato alcun contatto diretto tra l'autocarro e la danneggiata e che la era caduta autonomamente. La è PE PE deceduta il 25 giugno 2018 (cfr. doc. 27 di parte appellante) nel corso della causa di primo grado, a due anni di distanza dal sinistro stradale, per cause indipendenti dallo stesso.
2.1 Dalla CTU ricostruttiva dell'ing. risulta che: Persona_2
- la carreggiata nel luogo del sinistro era larga 3,3 metri circa mentre l'autocarro presenta una larghezza di 2,5 metri. L'autocarro si era fermato a quasi 6 metri di distanza dal punto dell'investimento
(cfr. CTU , pag. 21 e 27); Per_2
- il pedone era caduto in avanti, in senso parallelo rispetto alla strada e all'asse dell'autocarro (cfr. CTU , pag. 22 e la figura 25 Per_2 della relazione);
- la danneggiata si trovava “a bordo strada” quando era transitato l'autocarro ed il conducente l'aveva notata e salutata (cfr.
CTU , pag. 27, dove sono riportate le dichiarazioni rilasciate da Per_2
ai carabinieri). Non è possibile che, come da Controparte_6 lei sostenuto, stesse guardando le piante che si trovano nei fiori a ridosso della facciata dell'abitazione perché i vasi sono posizionati ampiamente fuori dalla sede stradale (cfr. CTU , pag. 25); Per_2
- le cause della caduta non sono esattamente individuabili. Non si può escludere che vi possa essere stato un “accidentale contatto con il fianco dell'autocarro … può essere stata pure agganciata da qualche
pag. 6/27 sporgenza del fianco dell'autocarro … ma certamente è stato il suo movimento iniziale verso il mezzo in transito stabilizzato lungo l'asse della strada a provocare tale contatto”. Anche “uno strattone del cane” potrebbe aver fatto perdere l'equilibrio. Il pedone fu investito mentre si trovava già completamente disteso a terra. L'autocarro aveva pizzicato la pelle esterna dell'avambraccio con la ruota sinistra del primo asse, determinando lo scuoiamento dell'arto superiore destro con frattura del gomito (cfr. CTU , pag. 18 e 25). Per_2
2.2 Con la sentenza appellata il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento e condannato l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di ponendo a suo carico Controparte_1 anche le spese di CTU. Il Giudice ha fondato la decisione su due argomentazioni.
Non era verosimile, innanzitutto, la ricostruzione del fatto dell'attrice. Deve escludersi che stesse guardando le Persona_1 piante che si trovavano nei vasi a ridosso della facciata dell'abitazione. Il CTU ing. , infatti, ha evidenziato che la , Per_2 PE al momento della caduta, si trovava necessariamente parzialmente sulla strada. Il consulente aveva accertato che la caduta era stata determinata da cause ignote, ma pur sempre riconducibili al comportamento del pedone. Secondo il Tribunale non vi era stato alcun contatto con l'autocarro, anche tenuto conto delle dichiarazioni della nipote della , che aveva visto la nonna cadere perché PE aveva perso l'equilibrio.
In secondo luogo, il Tribunale non ha condiviso la valutazione dell'ausiliario, che aveva ipotizzato di attribuire al pedone la responsabilità per il sinistro nella misura del 60% e al conducente nella misura del 40%. La condotta del conducente l'autocarro non era pag. 7/27 censurabile. L'autista aveva tenuto una posizione corretta sulla carreggiata, aveva percorso la strada a velocità moderata e, una volta superata la danneggiata con la cabina di guida, non era tenuto a guardare indietro e a controllare cosa accadesse dietro all'autocarro, dovendo solamente prestare attenzione alla strada davanti a lui.
L'investimento era stato determinato da un evento imprevedibile, costituito dalla perdita di equilibrio della . PE
3. Con l'atto di appello gli eredi di AR OG, Parte_1
e hanno insistito affinché,
[...] Parte_2 Parte_3 in totale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, in via principale, sia accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva o, in via subordinata, concorrente, dell'autista nella CP_4 causazione del sinistro, con condanna dello stesso, in solido con
[...]
al risarcimento di tutti i danni. Controparte_1
3.1 Con il primo motivo d'appello gli eredi della hanno PE lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha applicato la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma
1, c.c. per assenza di prove che consentano di stabilire con certezza la dinamica del sinistro e per mancato assolvimento da parte dell'autista dell'onere di fornire la prova liberatoria. Secondo parte appellante, il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie ed attribuito alla OG la violazione dell'art. 190, comma 1 e 4, cod. str.. Quanto alle risultanze istruttorie, infatti, non è provata la condotta della danneggiata e, di conseguenza, non si potrebbe nemmeno escludere che il pedone sia stato urtato dall'autocarro e, quindi, fatto cadere. La CTU svolta dall'ing. è sprovvista di supporto probatorio quando ha Per_2
pag. 8/27 concluso che la si sarebbe portata lungo il margine della strada PE mentre stava transitando l'autocarro. La danneggiata si trovava già a bordo strada al momento del transito del mezzo pesante, come dimostrato dal fatto che era stata salutata dal conducente alla sua partenza. L'autocarro ha affrontato la curva, allargando la traiettoria a sinistra e, quindi, agganciato la con la parte posteriore del
PE mezzo, facendola cadere. Allo stesso modo, non sarebbe corretto addebitare al pedone la violazione dell'art. 190, comma 1, e 4, cos. str., perché mancherebbe la prova che la abbia indugiato sulla
PE sede stradale e, se anche l'avesse fatto, questa condotta rientrerebbe in un caso di necessità previsto dalla norma: la stava cercando
PE di quietare il cane del figlio, agitatosi per la presenza di un altro cane nella cabina dell'autista. Il conducente, quindi, date le circostanze, avrebbe dovuto desistere dalla manovra e consentire alla di
PE mettersi in sicurezza. Anche la testimonianza resa dalla nipote della non escluderebbe il contatto con l'autocarro perché la minore PE aveva assistito solamente alla parte finale del sinistro, quando la danneggiata era già caduta.
3.2 Con un secondo motivo di appello, parte appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso il concorso di colpa in capo al conducente, per la violazione degli artt. 140, 141 e
148 cod. str. e dell'art. 2054, comma 1, c.c.. Il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che il conducente non abbia alcuna responsabilità nella causazione del sinistro. Il conducente avrebbe dovuto moderare la velocità e prestare attenzione al pedone;
ispezionare la strada e prevedere eventuali situazioni di pericolo. In concreto, avrebbe dovuto mantenere un'adeguata velocità in relazione allo stato dei luoghi e una certa distanza laterale dal pedone pag. 9/27 ovvero desistere dalla manovra di attraversamento. Una volta superata la con la cabina di guida, avrebbe dovuto controllare PE di non porla in pericolo, controllando lo specchietto retrovisore durante tutta la manovra. non aveva provato Controparte_4 di aver ottemperato a tutti questi obblighi. Del resto, lo stesso CTU ing. aveva concluso che la frenata a circa 6 metri di distanza Per_2 dal punto dell'investimento denotasse o una velocità eccessiva o una distrazione del conducente.
3.3 Con il terzo motivo d'appello gli eredi della hanno PE dedotto la violazione degli artt. 132 comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 190 cod. ass. e 2054 comma 1, c.c. in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non prevedibile l'evento. Il Giudice di primo grado ha affermato che il sinistro si sia verificato per una perdita di equilibrio autonoma della . Che il pedone sia caduto PE accidentalmente non è provato e tale evento non sarebbe affatto imprevedibile, visto che si trattava di una persona anziana che cercava di gestire un cane irrequieto. La caduta del pedone non è tale da determinare in capo alla una responsabilità esclusiva, né da PE escludere qualsiasi responsabilità in capo al conducente del mezzo, poiché si trattava di circostanza prevedibile ed evitabile adottando le dovute cautele.
4. Delle parti appellate si è costituita unicamente
[...]
Nonostante la regolarità della notifica, Controparte_1 perfezionatasi in data 10.6.2024, non si è Controparte_4 costituito e con il dispositivo si provvede alla formale dichiarazione di contumacia. La compagnia di assicurazione ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis pag. 10/27 e 348 ter c.p.c., perché non rispettoso dei criteri di sintesi di cui al d.m. n. 110 del 2023 e perché non avrebbe “ragionevole probabilità” di essere accolto essendo riproposti i medesimi argomenti già fatti valere in primo grado, su cui il Tribunale si è pronunciato con una sentenza ben motivata e fondata su solide risultanze istruttorie. Nel merito, ha chiesto di confermare la sentenza, richiamando le argomentazioni del Tribunale e insistito, in caso di riforma della sentenza di primo grado, per una quantificazione del danno parametrata alla durata di vita effettiva della . PE
5. L'eccezione preliminare d'inammissibilità dell'appello non è fondata. La carenza di sinteticità, risolvendosi nel mancato rispetto di una regola di soft law, non può mai giustificare una pronuncia d'inammissibilità. L'impugnazione si sofferma in modo approfondito sulle ragioni per cui il giudice di primo grado non ha ricostruito correttamente i fatti e non avrebbe dovuto ritenere superata la presunzione posta dall'art. 2054, comma 1, c.c., sicché non può essere ritenuta manifestamente infondata.
6. I primi tre motivi di appello sulla ricostruzione del fatto
e sull'applicazione dell'art. 2054 c.c. possono essere esaminati congiuntamente perché comportano tutti la valutazione delle stesse circostanze di fatto. È ravvisabile una responsabilità ex art. 2054, comma 1, c.c. dell'autista dell'autocarro per il sinistro stradale, pur in presenza di un concorso del fatto colposo della danneggiata.
6.1 Il primo comma dell'art. 2054 c.c. dispone che il conducente sia obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, a meno che non dimostri di aver fatto tutto il pag. 11/27 possibile per evitare il danno. Si tratta di una forma di responsabilità in cui non spetta al soggetto danneggiato offrire la prova della colpa del danneggiante, atteso che questa si presume. Al contrario, grava sul danneggiante l'onere di fornire la prova liberatoria. La presunzione di colpa, quindi, si può vincere, a condizione che il conducente del veicolo dimostri che non c'era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento ovvero che il conducente provi di aver adottato tutte le cautele esigibili. La Corte di Cassazione, sez. 3, n. 9856 del 2022, ha ribadito che: “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente
l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili”.
6.2 Al fine di chiarire se l'autista abbia fornito la CP_4 prova liberatoria, è necessario prendere in esame la sua condotta di guida, tenendo presente lo stato dei luoghi. Via della Sega è una strada con andamento costante curvilineo, a doppio senso di circolazione, larga circa 3,3 metri. In prossimità del luogo del sinistro ed in corrispondenza del civico 18, dove abitava , la Persona_1 strada si allarga in un piazzale privato largo circa 2 metri all'inizio e 4 metri alla fine. Nel piccolo piazzale era parcheggiata l'autovettura del figlio della danneggiata con a bordo un cane, che poteva comunque raggiungere la sede stradale per la lunghezza del guinzaglio a cui era legato. Il conducente dell'autocarro aveva dichiarato che, prima di pag. 12/27 salire a bordo del mezzo, largo quasi 2,5 metri, aveva visto e salutato la “a bordo strada” (v. doc. 1 parte appellante - verbale dei PE carabinieri). Si era avviato in direzione del centro di Vittorio Veneto occupando quasi totalmente la carreggiata con il proprio mezzo pesante proprio mentre la vicina si trovava all'esterno del civico 18.
L'aveva superata con la cabina di guida, e poi, senza controllare ulteriormente lo specchietto retrovisore, aveva proseguito la marcia, salvo accorgersi della persona a terra dopo aver percorso alcuni metri.
6.3 La ristretta carreggiata (larga circa 3,3, metri), l'ingombro dell'autocarro (largo circa 2,5 metri), la peculiarità dello stato dei luoghi (le abitazioni a ridosso della carreggiata) e la presenza di PE
ai margini della carreggiata (presenza nota al conducente), non
[...] consentono di condividere la valutazione del Tribunale secondo cui, una volta superata la persona con la cabina di guida, il conducente dovesse controllare solamente ciò che accadeva davanti a lui. Nel percorrere quel tratto di strada, una volta superata la danneggiata con la cabina, l'autista avrebbe dovuto continuare ad accertarsi con lo specchietto retrovisore di non costituire un pericolo per la sua sicurezza. Il fatto che abbia arrestato l'automezzo alla distanza di 6 m circa dal luogo dell'investimento dimostra che il conducente dell'autocarro o procedeva a una velocità non adeguata o non aveva prestato la dovuta attenzione a non costituire un pericolo. Anche il cane di piccola taglia, libero all'interno dell'abitacolo, può aver contribuito a distrarlo. Pienamente condivisibile è il giudizio espresso dal CTU ing. : “una guida più accorta del conducente Per_2 dell'autocarro, già in allerta per la prevedibilità del pericolo, avrebbe sicuramente evitato l'investimento della signora ” (cfr. Persona_1
pag. 13/27 CTU , pag. 29). Il sinistro poteva essere evitato qualora l'autista Per_2 avesse adottato una condotta di guida prudente. Avrebbe dovuto attendere che il pedone si trovasse in posizione di sicurezza prima di procedere o adeguare la velocità allo stato dei luoghi, controllando di non porre in pericolo la sicurezza del pedone anche dopo averlo superato con la parte anteriore dell'autocarro.
6.4 Non è effettivamente verosimile la versione fornita da PE
l'8 luglio 2016 nel reparto di degenza della Chirurgia plastica
[...] dell'ospedale di Treviso. La donna non poteva essere intenta a controllare i fiori sulla facciata dell'abitazione, poiché i vasi si trovavano ampiamente fuori dalla sede stradale (cfr. CTU , pag. Per_2
25). Se si fosse trovata nella posizione da lei indicata, non sarebbe stata esposta al rischio di essere investita. È ragionevole ritenere che, nel momento del transito dell'autocarro, fosse all'esterno dell'abitazione, in prossimità della carreggiata stradale e si sia avvicinata anziché allontanata dall'autocarro. La condotta è stata gravemente imprudente specie considerando le dimensioni del mezzo pesante e contrasta con l'art. 190, comma 4 cod. str. secondo cui “è vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità”. La era perfettamente in grado di rendersi conto PE della necessità di rimanere a distanza di sicurezza dell'autocarro, che procedeva lungo una strada poco adatta alle sue dimensioni.
6.5 Anche all'esito della consulenza tecnica le cause della caduta non sono accertabili. Può unicamente stabilirsi che la sia PE
“caduta da una posizione iniziale particolarmente vicina dal fianco dell'autocarro” (cfr. CTU , pag. 29). Nemmeno le sommarie Per_2 informazioni testimoniali rese dalla nipote consentono di stabilire le pag. 14/27 cause della caduta. La nipote riferisce di aver visto la nonna “che cadeva a terra, probabilmente perché aveva perso l'equilibrio”. Il fatto, tuttavia, che la abbia perso l'equilibro non significa che PE sia caduta autonomamente. Che il pedone sia caduto autonomamente non è provato e l'investimento non può essere considerato inevitabile, visto che l'autista sapeva che l'anziana si trovava a bordo strada proprio in concomitanza del passaggio dell'ingombrante autocarro.
6.6 La conclusione è duplice. Da un lato, il conducente dell'automezzo non ha fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 comma 1, c.c., anche indirettamente, perché la sua condotta di guida, per distrazione o per imprudenza, non era adeguata allo stato dei luoghi;
dall'altro, la danneggiata commise una grave imprudenza perché si avvicinò pericolosamente – per ragioni non chiarite e che possono solo ipotizzarsi (forse era preoccupata per un Persona_1 possibile contatto fra l'autocarro e la carrozzeria dell'automobile o per il comportamento del cane del figlio) – al mezzo pesante in movimento. Anche le non verosimili dichiarazioni della danneggiata impediscono una ricostruzione più precisa. L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è peraltro sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1,
c.c. dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno
(cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 5399 del 2013). Considerando la condotta imprudente o negligente dell'autista e la grave imprudenza del pedone, il concorso del fatto colposo della persona danneggiata viene stimato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. nella misura del 50%.
pag. 15/27 7. Attesa la parziale fondatezza dell'impugnazione, occorre procedere alla quantificazione dei danni.
7.1 Nel corso del giudizio di primo grado è stata disposta una CTU medico-legale, oggetto di osservazioni del CTP della compagnia convenuta unicamente con riferimento alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno patrimoniale per l'attività di casalinga. Il CTU dott. è pervenuto alle seguenti Persona_3 conclusioni:
➢ il sinistro ha determinato un “grave trauma all'arto superiore destro con frattura di gomito e ampia perdita (scuoiamento) di tessuto cutaneo e muscolare per circa 2/3 del braccio” (cfr. CTU
pag. 15); Per_3
➢ il danno biologico temporaneo indotto dalle lesioni si è protratto per 60 giorni in forma totale, 30 giorni in forma parziale al 75% e 90 giorni al 50%. Il grado di sofferenza fisiopsichica sopportato nel periodo di malattia è stato valutato (su una scala di 4) di livello 3, elevato;
➢ il danno biologico permanente può essere valutato nella misura del 33%, con grado di sofferenza medio nel postumo;
➢ le spese mediche documentate e valutate congrue dal CTU sono costituite da spese farmacologiche (v. scontrini farmacia per euro
585,37 emessi tra il 7.1.17 ed il 28.8.17: doc. 13 di parte appellante), dalla fattura ortopedia Lolato (v. fattura pagata di euro
420,00 del 24.02.2017: doc. 13 di parte appellante) e dalla copia delle radiografie (v. fattura pagata euro 50,00 del 24.07.2017: doc.
13). Le spese per consulenze ante causam sono dovute alla relazione medico-legale della dott.ssa (v. preavviso di fattura del Per_4
26.05.2017 di euro 2.440,00: doc. 14 di parte appellante) e alla pag. 16/27 consulenza psichiatrico forense del dott. (v. preavviso di Per_5 fattura del 21.06.2017 di euro 610,00: cfr. doc. 15).
7.2 Al fine di evitare automatismi nel riconoscimento del danno da sofferenza soggettiva, si tiene conto delle più recenti posizioni della giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. 3, sent. n. 2461 del
2020), secondo cui occorre:
➢ accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale. A proposito del danno morale, secondo la c.d. ordinanza decalogo (v. Cass., sez. 3, ord. n. 7513 del 2018), “[…] non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
➢ in caso di positivo accertamento della ricorrenza del danno morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo;
➢ in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
pag. 17/27 ➢ in caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al trenta per cento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella. La personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione: l'evidenziata impossibilità di compiere determinati atti fisici a causa dell'invalidità residuata al sinistro costituisce proprio l'ubi consistam del danno biologico standard.
7.3 Il trauma derivante dalle gravi lesioni comportanti anche lo scuoiamento del tessuto cutaneo e muscolare e la sofferenza fisica nella fase iniziale della malattia consentono di presumere la sussistenza anche della componente morale del danno. Il danno biologico temporaneo è stato connotato da un grado di sofferenza elevato e la percentuale d'invalidità permanente è del 33%.
L'incidente deve aver determinato una situazione di forte prostrazione e l'iter clinico una notevole sofferenza fisica, con risvolti anche in termini di sofferenza interiore.
7.4 Il danno non patrimoniale temporaneo è liquidabile nella somma complessiva di euro 17.430,00:
Invalidità temporanea totale euro 8.160,00
Invalidità temporanea parziale al 75% euro 3.060,00
Invalidità temporanea parziale al 50% euro 6.120,00
Si è utilizzato il parametro monetario di euro 136,00 per un giorno d'invalidità temporanea totale (euro 84,00 per danni dinamico- relazionale, personalizzato del 25% sino a euro 105,00 + euro 31,00
pag. 18/27 per sofferenza soggettiva interiore). Gli importi sopra indicati sono espressi in moneta attuale.
7.5 Ai fini della liquidazione del danno da invalidità permanente si deve considerare che il sinistro risale al 29 giugno 2016, quando aveva 73 anni. La danneggiata è deceduta dopo due anni Persona_1 dal sinistro per cause che non sono in relazione causale con il sinistro.
Si rientra, pertanto, nell'ipotesi di danno da premorienza o danno intermittente. Il danno da premorienza si verifica nel caso in cui il decesso del danneggiato si verifica in età anteriore rispetto all'ordinaria aspettativa di vita, ancor prima della sua liquidazione giudiziale, per cause non ricollegabili al fatto illecito. La liquidazione del danno biologico patito da persona deceduta per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio va correlata al tempo, noto, trascorso dal sinistro alla morte, in cui il soggetto ha effettivamente sopportato le conseguenze non patrimoniali della lesione alla sua integrità psicofisica, e non invece alla durata della vita futura, rapportata al momento del sinistro e valutata secondo criteri di probabilità statistica (Cass., sez. 3, sent. n. 23739 del 2011
e Cass., sez. 3, ord. n. 4551 del 2019). Ferma la necessità di tener conto della durata effettiva della vita, dottrina e giurisprudenza di merito hanno proposto diversi criteri per procedere alla liquidazione di questa particolare tipologia di danno. Nella liquidazione del danno non patrimoniale la Corte d'Appello di Venezia applica le Tabelle dell'Osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano condividendo le ragioni che hanno indotto la giurisprudenza di legittimità a riconoscere il loro valore paranormativo (Cass., sez. 3, sent. n. 12480 del 2011). Occorre peraltro tener conto che la specifica Tabella del danno da premorienza elaborata pag. 19/27 dall'Osservatorio utilizza solo come punto di partenza i parametri ordinari e che la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta non conforme al parametro di equità (Cass., sez. 3, ord. n. 41933 del
2021 che richiama Cass., sez. 3, sent. n. 13331 del 2015). Per la
Cassazione:
a) non può condividersi la premessa secondo cui «il danno non è una funzione costante nel tempo, ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi» perché non ha senso ipotizzare che un danno possa «decrescere» nello stesso momento in cui lo si definisce, appunto, «permanente». Un criterio che preveda la riduzione del danno con il passare del tempo è accettabile in relazione al danno morale inteso come sofferenza giuridicamente rilevante;
b) le tecniche di liquidazione possono essere diverse ma appare preferibile un sistema rispettoso del principio di proporzionalità: “il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto
a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità”.
Il criterio proporzionale è pertanto considerato dalla giurisprudenza di legittimità fra quelli utilizzabili in presenza di un danno da premorienza. Per applicare il criterio proporzionale ci si avvale della
Tabella del Tribunale di Milano sul danno non patrimoniale, nella pag. 20/27 versione più aggiornata, al fine di giungere, nei limiti del possibile, a una decisione prevedibile e accettabile. Non si prendono in considerazione le Tabelle del Tribunale di Roma perché non altrettanto diffuse sul territorio nazionale. Sono unicamente i parametri monetari della Tabella milanese sul danno non patrimoniale che, con un'“operazione ricognitiva”, sono stati considerati parametro di conformità della valutazione equitativa del danno agli artt. 1226 e
2056 c.c. ed è facilmente constatabile che i valori monetari delle
Tabelle del Tribunale di Milano sono diversi da quelli del Tribunale di
Roma.
7.6 Secondo le Tabelle di Milano 2024 per una persona di 73 anni il danno non patrimoniale, comprensivo anche della sofferenza soggettiva, è determinabile, nella somma di euro 168.885,00.
Non si procede a una personalizzazione perché il grado di sofferenza fisica è stato indicato dal consulente tecnico d'ufficio di
“grado medio” nel cronico e non risultano tempestivamente allegate ulteriori circostanze specifiche ed eccezionali inerenti alla situazione della OG (v. Cass., sez. 3, sent. n. 28988 del 2019 sui presupposti della personalizzazione). Ad essere state pregiudicate – spiega il CTU
– sono attività connesse alla “funzione prensoria, comune a tutti”, già valorizzate nella percentuale d'invalidità individuata. Non si può liquidare a titolo di personalizzazione, un profilo relazionale già compreso nel valore standard del punto (duplicazione per personalizzazione). È unicamente nella comparsa conclusionale d'appello che il richiesto lucro cessante per l'inabilità lavorativa specifica (v. atto di citazione di primo grado, pag. 14), viene indicato come fattore di personalizzazione del distinto danno non patrimoniale.
pag. 21/27 è sopravvissuta 2 anni mentre secondo le Tavole Persona_1
ISTAT per la popolazione italiana dell'area geografica dove la danneggiata risiedeva la speranza di vita di una persona di 73 anni era di 16,353 anni. Prendendo in considerazione il rapporto fra il periodo in cui è stato sopportato il danno e il periodo in cui si sarebbe dovuto sopportare tenendo conto della speranza di vita, il danno si riduce alla somma di euro 20.654,92 [euro 168.885,00 (risarcimento tabellare): 16,353 anni (durata della vita che si poteva sperare) = X
(risarcimento liquidabile: 2 anni (durata della vita effettiva)]. Il danno non patrimoniale permanente viene quindi quantificato in euro
20.654,92.
8. Non è riconoscibile il richiesto danno da lucro cessante per la perdita del “reddito figurativo” di casalinga. Chi svolge attività domestica, benché non percepisca materialmente un reddito, svolge un'attività suscettibile di valutazione economica. La compromissione della capacità di lavoro casalingo, se provata, viene comunemente inquadrata nella categoria del danno patrimoniale (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 20922 del 2023). Nel caso in esame, tuttavia, la al PE momento del sinistro non era più da tempo in età lavorativa, avendo
73 anni. Non vi può pertanto essere stato un pregiudizio alla sua capacità di lavoro specifica. L'eventuale incidenza delle menomazioni sulle attività quotidiane ancora compatibili con l'età avrebbe potuto assumere rilevanza come danno emergente per l'eventuale necessità di ricorrere all'aiuto in precedenza non necessario di una collaboratrice domestica. La danneggiata avrebbe, in via alternativa, anche potuto allegare che per le limitate risorse economiche della famiglia, a seguito del mancato risarcimento, non aveva potuto avvalersi di una collaboratrice oramai divenuta indispensabile.
pag. 22/27 .
9. Le spese mediche vengono riconosciute nei limiti in cui sono state stimate necessarie o utili dal CTU e quindi il costo può ritenersi congruo, per un importo di euro 1.055,37. Devono aggiungersi le spese sostenute per le consulenze ante causam svolte dalla dott.ssa e dal dott. (euro 2.440,00 + euro 610,00= 3.050,00). Per_4 Per_5
Solo l'importo delle spese mediche in senso stretto (euro 1055,37) viene rivalutato in euro 1.254,83 perché ne è stato documentato il pagamento. In totale, quindi, per spese mediche e medico-legali, è riconoscibile la somma di euro 4.304,83 (1.254,83 + 3.050,00).
10. Parte appellante chiede che, a titolo di danno emergente, le venga riconosciuto anche il compenso spettante alla società
d'infortunistica, Giesse risarcimento danni, nella misura pattuita (il
10% del risarcimento) ovvero nell'importo determinato dal Giudice ex art. 2233 c.c.. Gli accordi fra un cliente e un'agenzia infortunistica non sono vincolanti per valutare l'importo del danno dovuto dal responsabile di un illecito. Se un danneggiato può liberamente scegliere di avvalersi di un'agenzia infortunistica anziché contattare direttamente un legale per la tutela dei propri diritti, la scelta non deve comportare una duplicazione di costi a carico del danneggiante.
Sono rimborsabili le spese necessarie o utili per tutelare un diritto e non ulteriori impegni di spesa che una parte danneggiata decide, per le più diverse ragioni, a volte anche per evitare i rischi economici di un'eventuale soccombenza, di assumersi. I costi di un'agenzia infortunistica sono pertanto riconoscibili se non si traducono in una duplicazione dei costi di un avvocato, di altro professionista la cui attività risulti utile per il recupero del credito e se non si esauriscono in un'attività superflua. Per quanto documentato, la società di pag. 23/27 infortunistica appare essersi limitata all'invio di alcune missive (cfr. doc. da 17 a 20 att.) e per tale attività viene riconosciuto un importo non superiore a euro 500,00.
11. Il danno non patrimoniale è determinabile in euro
37.994,92 (euro 17.340,00+ euro 20.654,92) e quello patrimoniale in euro 4.804,83 (euro 4.304,83 + euro 500,00), per un totale di euro
42.799,75. Applicata la riduzione ex art. 1227, comma 1, c.c., del
50%, per il concorso del fatto colposo della danneggiata, il danno si riduce a euro 21.399,87. A ciascuno dei tre eredi di (il Persona_1 coniuge e i due figli) è riconoscibile ex art. 581 c.c. la somma di euro
7.133,29 (1/3 di euro 21.399,87). Al creditore di un'obbligazione di valore spetta il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento. Nell'obbligazione di risarcimento del danno determinato da un fatto illecito, gli interessi compensativi vanno determinati con riferimento al periodo che decorre dalla data del sinistro a quella della pubblicazione della sentenza che ha provveduto ad accertare l'"an" e a liquidare il "quantum debeatur". La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass., s.u., sent. n. 1712 del 1995), ma dal “coacervo” del credito originario via via rivalutato con periodicità annuale (alla data convenzionale del 31 dicembre di ciascun anno). Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento.
12. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo
2014, n. 55, seguono la soccombenza di e Controparte_4 per il doppio grado di giudizio. I Controparte_1 compensi sono determinabili nella somma di euro 5.077,00 per il pag. 24/27 primo grado di giudizio (euro 919,00 + euro 777,00 + euro 1.680,00
+ euro 1.701,00) e nella somma di euro 3.966,00 per il secondo grado (euro 1.134,00 + euro 921,00 + euro 1.911,00), nel rispetto dei parametri medi dello scaglione applicabile (euro 5.201,00 -
26.000,00), tenuto conto ex art. 5 d.m. cit. del decisum. Il legale degli appellanti ha chiesto la distrazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
13. Le spese della consulenza medico legale del dott. Per_3
e le spese della consulenza dinamico-ricostruttiva dell'ing.
[...]
, necessarie per la quantificazione dei danni e la Persona_2 ricostruzione del fatto, sono poste a carico dei soccombenti. Vanno poste a carico delle parti soccombente anche le documentate spese per CTP (cfr. fatture doc. 29 e 31 att.), con la precisazione che i costi per l'assistenza medico legale vengono rimborsati ex art. 92, comma
1, c.p.c. esclusivamente nella misura di euro 800,00 perché a favore della parte sono stati riconosciuti anche i costi della perizia medico- legale stragiudiziale.
14. La compagnia di assicurazione deve restituire tutte le somme ricevute in esecuzione della sentenza appellata, con gli interessi al tasso legale dal pagamento alla restituzione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
tutti nella loro qualità di eredi di Parte_3 Persona_1 nei confronti di e Controparte_4 CP_1
pag. 25/27 già Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Treviso 5 marzo 2024 n. 572, dichiarata la contumacia di , così provvede: Controparte_6
1) in riforma della sentenza appellata, 1.1 accertata la responsabilità di per il sinistro stradale Controparte_4 verificatosi in data 29 giugno 2016 in Vittorio Veneto, condanna in solido e Controparte_4 Controparte_1
al risarcimento dei danni in favore di
[...] Parte_1
e quali eredi di , Parte_2 Parte_3 Persona_1 liquidati per ciascuno nella somma di euro 7.133,29, con gli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza fino al saldo, nonché con gli interessi legali sulla predetta somma, come devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
1.2 pone le spese della CTU ricostruttiva e della
CTU medico-legale in via definitiva a carico di Controparte_4
e 1.3 condanna in
[...] Controparte_1 solido e Controparte_4 Controparte_1 al pagamento, in favore di
[...] Parte_1 Pt_2
e delle spese del giudizio di primo
[...] Parte_3 grado, liquidate nella somma di euro 5.077,00 per compensi ed euro
545,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a. nonché euro 2.135,00 per la CTP dell'ing. ed euro 800,00 per CTP Per_6 della dott.ssa ; 1.4 dispone la distrazione delle spese processuali Per_4 in favore del difensore avvocato Antonia Tollot;
2) condanna a restituire tutte Controparte_1 le somme ricevute in conseguenza della sentenza di primo grado, con interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c., dal pagamento alla restituzione;
pag. 26/27 3) condanna in solido e Controparte_4 [...] al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e delle spese del
[...] Parte_2 Parte_3 presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 3.966,00 compensi ed euro 804,00 per esborsi, oltre spese generali (15%),
c.p.a. e i.v.a., con distrazione delle spese processuali in favore del difensore avvocato Antonia Tollot.
Venezia, 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
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