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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 3425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3425 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa OT PA Presidente dott.ssa EL SI Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 399 del Ruolo Generale dell'anno
2024 promossa da
(C.F. , partita Iva ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ciliberti ed elettivamente domiciliata a
Roma, via Monte Zebio n. 28, presso lo studio del difensore;
appellante contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. RE IA ed elettivamente domiciliata a
Viareggio (LU), Galleria D'Azeglio n. 61, presso lo studio del difensore;
appellata contro
(C.F. ), titolare della cessata ditta Controparte_2 C.F._1 individuale AM LA, di , Controparte_2
pagina 1 di 24 rappresentato e difeso dall'avv. Franco Di IO ed elettivamente domiciliato a
Lucca, piazza della Magione 6, presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 345/2024 del Tribunale di Treviso
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 345/2024 resa dal Tribunale di Treviso, in riforma della medesima sentenza n. 345/2024 resa dal predetto Tribunale di
Treviso:
Riconoscere e dichiarare, per i motivi esposti al punto sub. 1, che: 1) la transazione del 05/07/2010 ha portata preclusiva di ogni ulteriore richiesta risarcitoria nei confronti della in quanto tale efficacia era Parte_1 proprio la finalità perseguita dalla transazione stessa;
2) ha errato il Tribunale di
Treviso nel basare il proprio convincimento su documentazione che non era stata prodotta nella relativa causa R.G. n. 2655/2022; 3) alcun valore di cosa giudicata possono avere le statuizioni incidentali della sentenza n. 70/2020, aventi ad oggetto la transazione del 05/07/2010, in quanto non aveva Parte_1 interesse e legittimazione ad impugnare una sentenza a sé favorevole;
4) la transazione del 05/07/2010 è stata sottoscritta tra la Parte_2
e la e non tra la e la
[...] Parte_1 Controparte_1 Parte_1 stessa;
5) non è stata oggetto di contraddittorio pieno, nel giudizio Trib.
[...]
Lucca R.G. 39/2017, la questione avente ad oggetto la transazione del
05/07/2010, in quanto il terzo Sig. è intervenuto in corso di Controparte_2 causa e tale intervento non è stato dichiarato ammissibile dal Giudice stesso;
in via subordinata al punto sub. 1 riconoscere e dichiarare, per i motivi esposti al punto sub. 2, che la non è tenuta a tenere Parte_1 indenne la di quando essa non abbia già corrisposto Parte_2 alla senza tra l'altro che possa pretendersi il pagamento diretto a Controparte_1 pagina 2 di 24 favore della danneggiata stessa;
in via subordinata ai punti sub. 1 e sub. 2 riconoscere e dichiarare, per i motivi esposti al punto sub. 3, che il Giudice dell'esecuzione si è impropriamente, illegittimamente e comunque ingiustamente sostituito al Giudice di merito al quale solo poteva competere l'eventuale accertamento e dichiarazione di debenza da parte della di un pagamento diretto a favore della Parte_1 danneggiata Controparte_1
In ogni caso, in conseguenza dell'accoglimento del presente gravame, condannare e/o quale titolare della cessata ditta CP_1 Controparte_2 individuale , alla restituzione a di Parte_2 Parte_1 tutto quanto dovesse essere versato in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, rimborso forfetario delle spese generali, Iva e CAP del presente giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, disattese e reiette tutte le argomentazioni, domande ed eccezioni formulate ex adverso, rigettare la proposta impugnazione e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte e capo la
Sentenza n. 345/2024 resa dal Tribunale di Treviso -Giudice dott.ssa Ronzani- in data 12.02.24 e pubblicata il successivo 14.02.23, anche in ordine alla condanna alle spese e competenze legali, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze legali sia per il primo che per il secondo grado di giudizio, oltre spese generali, Cap ed Iva come per legge, con loro distrazione in favore del procuratore antistatario.
Inoltre, alla luce delle infondate richieste ed argomentazioni avversarie formulate nel proprio Atto di appello nonché tenuto conto del comportamento processuale di
volutamente confusorio e dilatorio oltre che del tutto irrituale, Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia condannare queste ultime, ai sensi e pagina 3 di 24 per gli effetti di cui all'art. 96 cpc, al risarcimento del danno in favore di CP_1 di cui si chiede la determinazione in via equitativa.
[...]
Per Controparte_2
Voglia la Ecc.ma Corte Di Appello di Venezia, rigettata ogni contraria istanza richiesta ed eccezione, confermare integralmente la Sentenza impugnata n°
345/2024 e respingere tutti i motivi di appello spiegati da Parte_1 perché infondati in fatto ed in diritto, con ogni conseguenziale pronuncia. Con vittoria delle spese e delle competenze professionali del presente grado di giudizio, con loro distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. con domanda riconvenzionale, datato
26.4.2022, , titolare della cessata ditta individuale Controparte_2 [...]
, conveniva in giudizio e Parte_2 Parte_1 Controparte_1
Nella sentenza impugnata così viene riepilogato lo svolgimento della vicenda che vedeva interessate le parti in causa: “Con sentenza n. 371/2015 il Tribunale di
Lucca, accertata la responsabilità ex art. 1588 c.c., condannava la ditta individuale (d'ora in poi anche solo AM LA) a Parte_2 versare alla (di seguito anche solo la somma di € 830.000,00 CP_1 CP_1 oltre imposte, cap, oltre interessi e tasse sul costo di ripristino del capannone andato distrutto da un incendio, di proprietà della seconda e condotto in locazione dalla prima. Condannava, altresì, la terza chiamata (d'ora in Parte_1 poi anche solo a tenere indenne il convenuto delle somme che Pt_1 quest'ultimo avrebbe dovuto pagare all'attrice. L' otteneva decreto CP_1 ingiuntivo per la somma di € 924.190,25 proprio in ragione del fatto che la società assicuratrice, in base alla sopra indicata sentenza, avrebbe dovuto corrispondere direttamente al danneggiato l'importo determinato a titolo di indennizzo. Inoltre, il richiedeva alla società assicuratrice di provvedere CP_2 direttamente al pagamento dell'indennizzo a mani del locatore, istanza che veniva pagina 4 di 24 formulata a seguito dell'azione esecutiva intrapresa dalla creditrice in forza della sentenza del Tribunale di Lucca di cui sopra. Avverso l'indicato decreto ingiuntivo proponeva opposizione, che veniva accolta dal Tribunale di Lucca con la Pt_1 sentenza n. 70/2020, laddove precisava che la pronuncia n.371/2015 non poteva costituire titolo spendibile da parte del danneggiato direttamente nei confronti della compagnia assicurativa;
la avrebbe, invece, dovuto agire CP_1 esclusivamente nei confronti del responsabile civile, il quale avrebbe potuto chiamare in causa il suo assicuratore, secondo i principi generali della garanzia derivante dal contratto di assicurazione.
La aveva, quindi, notificato atto di precetto a , il quale a CP_1 Controparte_2 sua volta, aveva intimato a il pagamento in nome e per conto del Pt_1 medesimo precettante, in forza della sentenza n. 371/2015, della somma di €
921.996,25 a favore dell'odierna terza chiamata. A seguito del precetto (notificato da a ) era stato notificato atto di pignoramento Controparte_2 Parte_1 presso terzi alla compagnia assicurativa de qua, nonché alle terze pignorate
e e aveva proposto Controparte_3 Controparte_4 Pt_1 opposizione all'esecuzione, adducendo nel proprio ricorso che il Giudice di Lucca
l'aveva condannata unicamente a tenere indenne la AM LA, la quale, considerato che non aveva versato alcunché alla non poteva pretendere CP_1 alcun versamento da parte dell'odierna convenuta, né spendere, nei confronti della medesima, alcun titolo esecutivo. Aggiungeva che non era comunque tenuta
a manlevare l'assicurato, in quanto tra AM LA e era intervenuto un Pt_1 accordo transattivo in data 5.07.2010, con il quale era stato riconosciuto che nulla era più dovuto dalla compagnia a nessun titolo e ragione in riferimento all'incendio del capannone. L'esecuzione veniva, dunque, sospesa dal G.E. del
Tribunale di Treviso, specificando che era onere dell'assicurato agire in giudizio per l'accertamento dell'inadempimento dall'assicurazione ed ottenere così una sentenza di condanna di quest'ultima a pagare direttamente alla danneggiata quanto dovuto dall'assicurato, assegnando un termine per l'introduzione del pagina 5 di 24 giudizio di merito. citava, quindi, in giudizio chiamando Controparte_2 Pt_1 in causa anche la deducendo come non fosse condivisibile l'impostazione CP_1 del G.E. per la quale l'odierno attore avrebbe dovuto nuovamente agire in giudizio per far accertare l'inadempimento della compagnia assicurativa, perché a fronte di una sentenza di condanna definitiva a manlevare l'assicurato, la scelta operata da quest'ultimo per essere tenuto indenne non incideva sull'obbligazione di garanzia originaria, ma solo sulle modalità di esecuzione dell'obbligazione stessa, poiché il era già stato legittimato dalla decisione del 2015 del Tribunale di CP_2
Lucca a pretendere direttamente il pagamento nei confronti della danneggiata ai sensi dell'art. 1917 II comma c.c. Aggiungeva che le deduzioni di non Pt_1 potevano essere prese in considerazione, perché riguardavano fatti avvenuti antecedentemente alla sentenza n.371/2015 e nel giudizio di opposizione fondata su un titolo giudiziale, il debitore non poteva far valere fatti impeditivi, modificativi o estintivi anteriori a quel titolo, essendo essi deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla sua formazione. Riferiva, altresì, che nella successiva sentenza n. 70/2020, passata in giudicato, era stato chiaramente statuito che la transazione tra e non poteva assolvere alcuna Pt_1 CP_2 valenza preclusiva rispetto al sancito obbligo di manleva, posto che tale atto riguardava i soli danni relativi alla partita “macchinario, attrezzature e arredamento” e la definizione della partita “rischio locativo” era stata rimandata ad un secondo momento. Non era, poi, fondata l'eccezione di in ordine al Pt_1 necessario pagamento preventivo del proprio debito da parte del affinché CP_2 si concretizzasse l'obbligo di manlevarlo, poiché tale impostazione era smentita sia dal tenore letterale dell'art. 1917 c.c. che dalla funzione che la legge riconosce all'istituto della manleva, cioè quella di sterilizzare gli effetti della condanna del garantito. Si costituiva aggiungendo, rispetto alle argomentazioni Pt_1 avanzate in sede di ricorso in opposizione, che la considerazione del in CP_2 ordine alle statuizioni del Tribunale di Lucca, relative alla transazione del 2010, non aveva alcun pregio, poiché tale procedimento si era concluso in maniera del pagina 6 di 24 tutto favorevole all'odierna opponente, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e perché il giudizio non aveva avuto ad oggetto la transazione, ma la pretesa di di ottenere direttamente dalla compagnia assicurativa il CP_1 pagamento della somma.
Si costituiva, altresì, la specificando che la difesa dell'assicurazione in CP_1 ordine alla subordinazione del suo adempimento al preventivo pagamento del
era assolutamente inaccoglibile, perché la terza danneggiata si sarebbe CP_2 trovata perennemente insoddisfatta del proprio credito nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiante assicurato non fosse stato in grado di far fronte in via preventiva con il proprio patrimonio al debito e perché tale impostazione risultava in contrasto anche con l'interesse pubblico che persegue il sistema assicurativo della responsabilità civile, ovvero il generale affidamento dei terzi ingiustamente danneggiati sulla possibilità di ottenere il ristoro degli interessi lesi”.
1.1. All'udienza del 23.9.2022 il Giudice suggeriva la seguente proposta conciliativa: “ corrisponderà direttamente a Parte_1 CP_1
l'importo complessivo di euro 600.000 a spese compensate”. Tale proposta veniva accettata da mentre veniva rifiutata, per vari ordini di Parte_1 ragioni, da e da Controparte_2 Controparte_5
. Con sentenza n. 345/2024 il Tribunale di Treviso rigettava l'opposizione
[...] all'esecuzione proposta da e, in accoglimento della domanda Parte_1 riconvenzionale proposta dal creditore esecutante , accertato Controparte_2
l'inadempimento di all'obbligo di cui all'art. 1917, II comma, c.c., Parte_1 condannava al pagamento diretto in favore della terza danneggiata Parte_1 della somma di euro 921.966,25, oltre interessi al tasso legale dalla Controparte_1 data di notifica dell'atto di precetto al saldo effettivo, e alle spese di lite in favore di e di Controparte_2 Controparte_6
. In particolare, il Tribunale,
[...]
premesso che: pagina 7 di 24 - secondo quanto statuito dalla sentenza n. 371/2015 del Tribunale di Lucca,
doveva tenere indenne la ditta individuale Parte_1 Parte_2
da quanto quest'ultima era stata condannata a pagare a
[...] Controparte_1
- ai sensi dell'art. 1917, II comma, c.c. “L'assicuratore … è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede”;
- tale richiesta era stata certamente avanzata dal , dapprima con l'invio CP_2 di una raccomandata, che aveva avuto un riscontro negativo, e successivamente con un atto di precetto notificato alla CO assicurativa a cui veniva intimato il pagamento della somma di euro 921.966,25, oltre rivalutazione, interessi, accessori e spese successive in favore della danneggiata intimazione cui l'Assicurazione non aveva ottemperato, CP_1 con il conseguente pignoramento presso terzi promosso dal , avverso CP_2 cui aveva proposto opposizione davanti al Giudice Parte_1 dell'esecuzione di Treviso che, con ordinanza del 7.2.2022 aveva sospeso l'esecuzione e assegnato termine fino al 29.4.2022 per l'introduzione del giudizio di merito;
riteneva che:
- risultasse destituita di fondamento l'eccezione di secondo la quale Pt_1
, quale titolare della cessata ditta individuale AM LA non Controparte_2 poteva pretendere di ottenere alcun versamento da parte dell'opponente non avendo egli versato alcunché alla tenuto conto che, ai sensi dell'art. CP_1
1917 c.c., nell'assicurazione della responsabilità civile, la prestazione dell'assicuratore è preordinata al fine di tenere indenne l'assicurato
(fornendogli i mezzi o pagando direttamente al terzo) di quanto questi deve pagare in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'Assicurazione, che il diritto dell'assicurato a pretendere la garanzia e il correlativo obbligo dell'assicuratore di prestarla, sorti al momento del verificarsi dell'evento dannoso, divengono attuali e concreti al momento in cui si verifica la minaccia al patrimonio dell'assicurato per effetto della manifestata intenzione del terzo pagina 8 di 24 di essere risarcito del danno subito in conseguenza di un fatto previsto nel contratto (Cass. n. 2196/1974; Cass. n. 11228/2000) e che l'interesse tutelato con tale tipo di assicurazione consiste nel cautelarsi contro il solo rischio di alterazione negativa del proprio patrimonio complessivo e non contro la effettiva diminuzione patrimoniale come sostenuto da Pt_1
- tale rischio certamente si configurasse nel caso di specie, considerato che AM
LA era stata condannata a risarcire la quale in forza della Controparte_1 decisione del Giudice di Lucca, le aveva successivamente notificato un atto di precetto;
- priva di pregio apparisse anche l'ulteriore considerazione dell'opponente relativamente all'accordo transattivo intervenuto in data 5.7.2010, con il quale era stato convenuto in euro 720.000,00 l'ammontare del danno liquidabile e con cui le parti avevano previsto che “Con la firma del presente atto il contraente/assicurato accettandone l'importo sopra indicato riconosce che nulla è più dovuto alla CO a nessun titolo e ragione in riferimento al presente sinistro e libera pertanto la CO da eventuali ulteriori richieste”, poiché, sul punto era chiarissima la statuizione del Giudice del
Tribunale di Lucca nella pronuncia n. 70/2020 laddove era stabilito che
“Neppure è ipotizzabile alcuna valenza preclusiva alla intervenuta transazione tra la e la società assicuratrice, posto che la stessa ebbe a concernere i CP_1 soli danni relativi alla partita «macchinario, attrezzature e arredamento»”. Ciò emerge in termini chiari dai documenti di parte attrice sub 3) (processo verbale di perizia, nel cui contesto espressamente viene dato atto che sarebbe stato rimandato a un secondo tempo la definizione della partita relativa al rischio locativo) e 4) (nel quale viene precisato come la somma di €
720.000,00 rappresentasse l'importo riconosciuto nella perizia formale, decurtato delle riserve elevate dal consulente della società convenuta); documenti che evidenziano i presupposti sulla cui base venne poi stipulata la transazione di € 720.000,00, limitata sin dall'origine, quindi, a tutte le partite, pagina 9 di 24 escluso il rischio locativo”. Pertanto, la transazione conclusa nel 2010 aveva costituito oggetto del contraddittorio tra le parti ed essendo stata un'eccezione espressamente dedotta da era coperta da giudicato, considerato che Pt_1 la pronuncia non era stata impugnata, a nulla rilevando che quel procedimento si fosse concluso in modo del tutto favorevole all'opponente; infatti, il Giudice lucchese aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto non perché la transazione avesse riguardato anche il rischio locativo, bensì per la mancanza di un'azione diretta in capo alla danneggiata nei confronti dell'assicuratore;
- neppure meritasse accoglimento l'ulteriore deduzione della convenuta secondo la quale la domanda riconvenzionale formulata dal doveva ritenersi CP_2 inammissibile, improponibile e comunque infondata. Ciò in quanto il creditore procedente nel giudizio conseguente all'opposizione all'esecuzione -che è un vero e proprio giudizio di cognizione- assume la veste di convenuto sostanziale e secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità
“L'opposizione all'esecuzione, proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si sostanzia in una domanda tendente all'accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente, il quale è legittimato, nel susseguente giudizio e nelle forme e termini di legge, a proporre eventualmente una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunga a quello per cui si procede o che ad esso si debba sostituire per intraprendere un'esecuzione diversa da quella iniziata” (Cass. civ. sez. III, 29/03/2006,
n.7225).
2. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione Parte_1 formulando le conclusioni di cui in epigrafe e censurando la sentenza sulla base dei motivi di seguito illustrati.
Si sono costituiti in giudizio, con separati atti, sia , sia Controparte_2 Controparte_1 opponendosi all'accoglimento dell'appello.
Rigettate le richieste di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposte da con ordinanza del 23 luglio 2024 il Parte_1
pagina 10 di 24 Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 22 ottobre 2026 per la rimessione della causa al Collegio ex art. 352 c.p.c.
Con memoria non autorizzata, depositata in data 21 marzo 2025, giorno successivo al deposito dell'ordinanza con la quale veniva rigettata la seconda inibitoria proposta da la predetta società ha eccepito la Parte_1 formazione del giudicato esterno in ordine alla rilevanza, all'efficacia e al perimetro della transazione del 5.7.2010.
All'udienza del 22 ottobre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
3. impugna la sentenza del Tribunale di Treviso sulla base di Parte_1 tre motivi di doglianza.
3.1. Con il primo articolato motivo si lamenta l'erroneità della sentenza con riguardo alla transazione intervenuta in data 5.7.2010 tra e Parte_1
. Secondo l'appellante 1) la transazione, avendo Parte_2 annullato e sostituito il “Processo Verbale di Perizia”, sottoscritto il 1° marzo
2010, avrebbe portata preclusiva di ogni ulteriore richiesta risarcitoria nei suoi confronti, come si ricaverebbe da una corretta interpretazione delle espressioni letterali utilizzate nel contratto. Inoltre, non sarebbe dato sapere, stante la mancata produzione della relativa documentazione nel giudizio di primo grado, se effettivamente tale “Processo Verbale di Perizia”, citato nella transazione, avesse o meno considerato anche il “rischio locativo” e, comunque, tale circostanza verrebbe superata dalle espressioni usate nel contratto e non rileverebbe quanto affermato dal Tribunale di Lucca con la sentenza n. 70/2020, secondo cui la transazione aveva avuto ad oggetto esclusivamente i danni relativi alla partita
“macchinario, attrezzature e arredamento” e non anche al “rischio locativo;
2) avrebbe errato il Tribunale di Treviso nel basare il proprio convincimento su documentazione che non era stata prodotta nella relativa causa. Non si comprenderebbe, pertanto, da quali elementi il Giudice di primo grado abbia pagina 11 di 24 potuto trarre il proprio convincimento, non avendo lo stesso i documenti sui quali il Tribunale di Lucca aveva statuito, e non sarebbe possibile verificare, non potendo i relativi documenti essere prodotti solo in sede di appello, se il “Processo
Verbale di Perizia”, comunque annullato e sostituito dalla transazione, avesse effettivamente ad oggetto solo i danni “macchinario, attrezzature e arredamento”
e non anche il “rischio locativo;
3) nessun valore di cosa giudicata potrebbero avere le statuizioni incidentali della sentenza n. 70/2020, relative a detta transazione, in quanto non aveva interesse e legittimazione ad Parte_1 impugnare una sentenza a sé favorevole;
4) la transazione del 5.7.2010 non era intervenuta tra la e come asserito dal Controparte_1 Parte_1
Tribunale, bensì tra AM LA e e conseguentemente tale Parte_1 transazione non era stato oggetto di contraddittorio tra tutte le parti del giudizio tenutosi davanti al Tribunale di Lucca (R.G. n. 39/2017) anche perché il terzo era intervenuto in corso di causa e tale intervento non era stato Controparte_2 dichiarato ammissibile dal Giudice.
3.2. Con il secondo motivo deduce l'erroneità della sentenza Parte_1 per averla condannata a tenere indenne prima che lo stesso abbia Controparte_2 risarcito e con pagamento diretto alla società danneggiata, soggetto Controparte_1 terzo ed estraneo al rapporto contrattuale, in violazione dell'art. 1917 c.c. e degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità. In sostanza, a giudizio dell'appellante, l'indennizzo dovrebbe essere da essa corrisposto in favore dell'assicurato solo dopo che quest'ultimo risarcirà la danneggiata Controparte_2
con effettiva diminuzione patrimoniale, e ciò anche in Controparte_1 considerazione del fatto che il pagamento e l'azione diretta della danneggiata erano stati espressamente esclusi dalla sentenza n. 371/2015 del Tribunale di
Lucca. Le obbligazioni dell'assicuratore esisterebbero soltanto verso l'assicurato, ex art. 1917, I, II e III comma, c.c., e non verso i danneggiati.
3.3. Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della sentenza Parte_1 per essersi il giudice dell'esecuzione illegittimamente sostituito al giudice di pagina 12 di 24 merito al quale solo poteva competere l'eventuale accertamento e dichiarazione di debenza da parte di stessa di un pagamento diretto a favore della Parte_1 danneggiata in violazione degli artt. 474 e 484 c.p.c. e in contrasto Controparte_1 con quanto statuito con la sentenza n. 371/2015 del Tribunale di Lucca.
3.4. Come già rilevato, con la memoria non autorizzata del 21 marzo 2025
l'appellante eccepisce che si sia formato il giudicato esterno in ordine alla rilevanza, all'efficacia e al perimetro della transazione del 5.7.2010.
3.4.1. In particolare, afferma che: il 15.12.2010 Parte_1 Controparte_1 aveva notificato un atto di citazione alla allora oltre Controparte_7 che a e alla , a seguito del quale era Controparte_2 Parte_2 stato instaurato il giudizio davanti al Tribunale di Trieste (R.G. n. 4317/2010); il procedimento era stato definito con sentenza n. 989/2012 con la quale il
Tribunale aveva rigettato la domanda dell'attrice; l'appello proposto da CP_1 avverso detta sentenza era stato dichiarato inammissibile, ex art. 348 bis
[...]
c.p.c., con ordinanza n. 458/2013, dalla Corte di appello di Trieste, pubblicata l'8 maggio 2013; il ricorso per cassazione, proposto da avverso la Controparte_1 suddetta ordinanza n. 458/2013, era stato dichiarato inammissibile dalla
Suprema Corte con ordinanza n. 16104/2016, pubblicata in data 2.8.2016, per mancata dimostrazione della tempestività dello stesso.
Pertanto, secondo l'appellante, si sarebbe formato detto giudicato esterno tenuto conto, in particolare, che nell'ordinanza n. 458/2013 la Corte di appello di
Trieste aveva accertato che non vi era alcuna prova che le Controparte_7 avessero risarcito a AM LA il solo danno per i macchinari e le attrezzature e non anche i danni relativi all'incendio dell'immobile locato di proprietà dell'appellante per il quale era operativa la clausola "rischio locativo" e che tale pronuncia sarebbe definitivamente passata in giudicato a seguito dell'ordinanza n.
16104/2016 della Corte di cassazione.
4. L'eccezione è infondata.
pagina 13 di 24 Il provvedimento divenuto definitivo e impugnato in cassazione non è l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., pronunciata dalla Corte di appello di Trieste, bensì la sentenza del Tribunale di Trieste resa (cfr. ordinanza Corte di cassazione n.
16104/2016-pag.2), fra l'altro, a conclusione di un procedimento ex art. 548
c.p.c. (accertamento dell'obbligo del terzo) radicato da in via Controparte_1 incidentale nell'ambito della fase di esecuzione del provvedimento di sequestro conservativo del 21.9.2010, concesso ante causam dal Tribunale di Lucca, il cui merito si concludeva con la sentenza n. 371/2015, passata in giudicato
(21.9.2015). Di ciò si ha contezza anche dall'esame delle conclusioni precisate da riportate dall'odierna appellante, dove veniva chiesto soltanto che la Controparte_1
CO assicuratrice, terza pignorata, non disponesse delle somme sequestrate, in attesa della definizione del giudizio di merito. Peraltro, in mancanza di tutti gli atti processuali e alla luce della contraddittorietà contenuta in detta sentenza (da un lato, alla pagina 3 della motivazione, si afferma che la domanda formulata dall'istante è fondata e merita accoglimento, dall'altro, alla pagina 5, si afferma che la domanda è infondata) non è dato comprendere l'esatto oggetto del giudizio e di conseguenza non è possibile alcuna valutazione dell'effetto preclusivo invocato.
5. Passando al merito, ritiene il Collegio che l'appello non sia fondato e non possa essere accolto.
5.1 Infondato è il primo articolato motivo di impugnazione: contrariamente a quanto affermato da tutta la documentazione in base alla Parte_1 quale il Tribunale di Treviso è giunto alla sua decisione è presente agli atti ed era stata depositata, nel corso del giudizio di primo grado, sia da , in Controparte_2 particolare, il doc. 5 “Processo Verbale di Perizia (Parziale)”, il doc. 7 mail del
CTP, ing. in relazione allo scambio di comunicazioni avuto con i Persona_1 periti, il doc. 8 (Polizza), sia da precisamente, i documenti 1 e 2, Controparte_1 cioè la polizza assicurativa con le singole partire di danno fra cui quella relativa pagina 14 di 24 alla sez. incendio, in cui era inclusa la clausola rischio locativo-art. 2.5 - pag. 28,
e pag. 32 e segg.
5.1.1. Dall'esame di tale documentazione si evince con chiarezza, come già ritenuto dal Tribunale di Treviso, che la transazione aveva avuto ad oggetto solo i danni diretti subiti dalla AM LA, e non quelli relativi alla partita Rischio locativo.
In primo luogo, all'art.
1.1. della polizza (Cose assicurate), quali beni assicurati erano indicati “Fabbricati”, “Macchinario-Attrezzatura-Arredamento”, “Merci”; per il macchinario-attrezzature-arredamento era previsto un massimale di euro
900.000; per il rischio locativo era previsto un massimale di euro 750.000; per la responsabilità verso terzi un massimale di euro 300.000.
Come sopra anticipato, all'art. 2.5, relativo al rischio locativo, si prevedeva l'obbligo della CO, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, di tenere indenne l'assicurato dalle somme che lo stesso fosse tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge relativamente al
“Rischio locativo” per danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione
(Garanzia Addizionale 1), oltre al “Ricorso terzi” (Garanzia Addizionale 2).
All'articolo 5.1, relativo alla Garanzia Addizionale Rischio locativo, si prevedeva che la CO nei casi di responsabilità dell' a termine degli artt. Parte_3
1588, 1589 e 1611 c.c. rispondeva dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio dai locali tenuti in locazione dall' . Parte_3
L'art.
4.8 precisava, quanto alle cose non appartenenti al contraente o in comproprietà, che l'assicurazione era stipulata per conto proprio e per conto di chi spetta e che in caso di sinistro spettava esclusivamente al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni.
All'art. 4.10, titolato “Indennizzo separato per ciascuna partita” le parti convenivano che: “In caso di sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dall'art. 7.8 (pagamento dell'indennizzo) sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto articolo, per pagina 15 di 24 ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizie, per ciascuna partita. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggiore indennizzo globalmente dovuto per tutte le partite colpite”.
5.1.2. Proprio in ottemperanza a quanto contrattualmente stabilito i periti dei due contraenti, geom. per e ing. Persona_2 Controparte_7 Per_3
per AM LA, dovendo accertare le circostanze, nonché stimare e
[...] quantificare i danni che, a seguito dell'incendio sviluppatosi in data 16 marzo
2009, avevano colpito la ditta individuale AM LA, nel Processo Verbale di
Perizia (Parziale),
- dato atto che le previsioni di polizza prevedevano l'indennizzo separato per ciascuna partita,
- rilevato che l' aveva fatto richiesta per procedere in quel contesto Parte_3 nella definizione dell'indennizzo spettante sulla partita “Macchinario- attrezzature-arredamento”, rimandando a un secondo tempo la definizione della partita “Rischio locativo”,
- identificate le cause del sinistro,
- verificate le esattezze delle dichiarazioni e delle indicazioni risultanti dalla polizza e l'eventuale esistenza di circostanze destinate ad aggravare il rischio,
- verificate la quantità, qualità e l'esistenza delle cose assicurate illese, danneggiate o distrutte, stimavano i danni indicati in euro 952.488,00, superiori al massimale di euro
900.00,00, (la pagina 5 è posposta nel documento prodotto alla pagina 6), precisamente euro 793.740 per danno su partita macchinario, ed euro
158.748,00 per danni indiretti, e precisavano che il sinistro veniva liquidato parzialmente avendo richiesto l'Assicurato l'applicazione dell'art. 4.9 (rectius 4.8) delle condizioni particolari che prevedeva l'indennizzo separato per ciascuna partita. pagina 16 di 24 Seguivano, poi, le riserve formulate dal perito della CO, tra le quali quelle relative ad alcune limitazioni di polizza (franchigia pari al 3/1000 della somma assicurata e massimo indennizzo pari all'80% della somma assicurata) che non erano state applicate nella contabilità esposta dai periti, e le controdeduzioni formulate dal perito dell'Assicurato.
5.2. Infondata è la tesi sostenuta da secondo cui la successiva Parte_1 transazione, intervenuta tra AM LA e avrebbe portata Controparte_7 preclusiva di ulteriori richieste risarcitorie nei suoi confronti, tenuto conto che tale transazione concerneva soltanto i danni relativi alla partita “Macchinari-
Attrezzature-Arredamento”.
Infatti, dall'esame complessivo del Processo verbale di perizia (parziale), come sopra esaminato, e dell'atto di transazione del 5 luglio 2010 risulta con chiarezza che la somma di euro 720.000 rappresentava l'importo riconosciuto nella Perizia parziale decurtato da quelle riserve che erano state elevate dal Perito della
CO (massimo indennizzo pari all'80% della somma assicurata) proprio nell'ambito del Processo verbale di perizia parziale e come, quindi, la transazione avesse ad oggetto solo e soltanto la partita oggetto del Processo verbale di perizia parziale e non certo il Rischio locativo, relativo a diversa partita, espressamente esclusa e mai oggetto del Processo verbale di perizia parziale, tanto che in detto atto si specificava che si rimandava a un secondo tempo la definizione della partita “Rischio Locativo”.
Pertanto, le dichiarazioni contenute nell'atto di transazione, dove si indicava che tale atto annullava e sostituiva il Processo Verbale di Perizia sottoscritto il 1° marzo 2009, altro non significano che, in ordine alla partita “Macchinario-
Attrezzature-Arredamento, il accettava la minor somma di euro 720.000, CP_2 rinunciando a quella maggiore di euro 900.000,00 (stante il massimale) indicata dai periti.
Proprio l'espresso richiamo al citato Processo verbale, e la precisa indicazione che lo stesso doveva considerarsi annullato e sostituito dall'Atto di liquidazione pagina 17 di 24 amichevole, limitava il contenuto dell'accordo transattivo a quella partita oggetto della stima dei periti e in tal senso si deve interpretare il riconoscimento dell'Assicurato che nulla gli era più dovuto dalla CO.
D'altra parte, se così non fosse, non vi sarebbe stato motivo di indicare nella transazione il Processo verbale redatto dai periti e precisare che lo stesso veniva sostituito e annullato. Invece, proprio l'espresso riferimento a detto Processo evidenzia che l'oggetto della transazione era esclusivamente la partita valutata e stimata dai periti.
5.2.1. Si osserva, inoltre, che la valenza preclusiva di tale transazione del
5.7.2010 non è mai stata eccepita da , quale fatto estintivo del Parte_1 rapporto debitorio, nel successivo giudizio instaurato da avanti al CP_1
Tribunale di Lucca (R.G. n. 61361/2010) dove , chiamata Parte_1 ritualmente in causa dal suo assicurato al fine di vedersi manlevare dalle richieste risarcitorie della società attrice, è rimasta contumace.
Tale giudizio si è concluso con la sentenza n. 371/2015, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Lucca ha condannato a tenere indenne la Parte_1 ditta individuale da quanto quest'ultima veniva era Parte_2 stata condannata a pagare a per i danni all'immobile, secondo Controparte_1 quanto accertato dalla consulenza disposta in corso di causa.
Detta pronuncia copre il dedotto e deducibile e a ciò consegue la tardività e l'inammissibilità dell'eccezione formulata dall'odierna appellante.
5.2.2. Alla luce di quanto sopra esposto appare irrilevante la questione relativa al valore di cosa giudicata delle statuizioni incidentali della sentenza n. 70/2020 del
Tribunale di Lucca, aventi ad oggetto la transazione del 5.7.2010, sebbene, alla luce delle reiterate deduzioni sul punto di non può non osservarsi Parte_1 che l'eccezione difensiva da essa proposta, in ordine alla portata preclusiva della transazione, era stata espressamente rigettata dal Tribunale, con pronuncia, passata in giudicato, pregiudizievole nei confronti della CO, che, nell'accogliere l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
pagina 18 di 24 ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da stante l'inammissibilità Controparte_1 dell'azione diretta esperita dalla società ingiungente, nel contempo aveva esaminato e risolto tutte le eccezioni proposte da e statuito che il Parte_1
non era mai stato indennizzato per i danni da rischio locativo. CP_2
Di ciò si ha piena contezza andando a leggere detta sentenza dove il Tribunale
(pag. 9 e segg.), nell'esporre le ragioni per cui riteneva che la danneggiata non avesse azione diretta nei confronti dell'assicuratore, specificava che tale convincimento non si fondava sulle svolte eccezioni “in punto di giudicato e di intervenuta transazione” ed escludeva espressamente, e motivatamente, che la transazione potesse avere una qualche valenza preclusiva, posto che la stessa concerneva i soli danni relativi alla partita “macchinario, attrezzature e arredamento”.
Come rilevato dal Tribunale di Treviso, “la parte vittoriosa non ha interesse ad impugnare la Sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, salvo il caso in cui dalla motivazione della Sentenza possa dedursi una implicita statuizione contraria all'interesse della parte, nel senso che a questa possa derivare pregiudizio da motivi che, quale premessa necessaria della decisione, siano suscettibili di formare il giudicato” (Cass. n. 31606/2023).
Si evidenzia, inoltre, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 70/2020 l'intervento di non Controparte_2
è mai stato dichiarato inammissibile, tanto che lo stesso viene indicato come parte intervenuta, e che la transazione era stato oggetto di ampio dibattito tra le parti.
5.3. Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione formulato da
[...] secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel condannarla a tenere Parte_1 indenne prima che lo stesso abbia risarcito e con Controparte_2 Controparte_1 pagamento direttamente alla danneggiata. A giudizio dell'appellante, essa dovrà tenere indenne l'assicurato di quanto egli abbia effettivamente corrisposto a titolo di risarcimento del danno a favore della società danneggiata e, pertanto, essa pagina 19 di 24 dovrà corrispondere l'indennizzo in favore dell'assicurato solo dopo che quest'ultimo avrà risarcito con effettiva diminuzione patrimoniale e Controparte_1 non sulla base di un mero rischio di alterazione negativa.
Tale tesi non ha pregio e nella sentenza impugnata non si ravvisa nessuna violazione delle previsioni di cui all'art. 1917 c.c.
In primo luogo, è opportuno ribadire che con la sentenza n. 37/2015, passata in giudicato, il Tribunale di Lucca ha condannato l'allora convenuto Controparte_2 titolare di AM LA a corrispondere all'attrice proprietaria dell'immobile CP_1 danneggiato dall'incendio, la somma di euro 830.000,00 a titolo di risarcimento per il ripristino del capannone di proprietà di e per i canoni, sulla Controparte_1 base della CTU esperita nel corso del giudizio, e a tenere Controparte_7 indenne l'assicurato da tale soccombenza.
Tale obbligazione, ex art. 1917 c.c., contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante e come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sorge nel momento in cui si verifica l'evento dannoso (Cass. n. 28811/2019) e le obbligazioni gravanti sull'assicuratore si concretizzano nel momento in cui si ha la minaccia al patrimonio dell'assicurato per effetto della manifestata intenzione del terzo di essere risarcito dannoso e non sono subordinate al preventivo pagamento del danno al terzo da parte dell'assicurato, costituendo l'evento dannoso l'avveramento del rischio assicurato (Cass. n. 14419/2023; Cass. n.
13897/2024).
Ciò in quanto la funzione dell'assicurazione della responsabilità civile è quella di mantenere indenne l'assicurato dall'obbligo di risarcire i danni subiti da un terzo in conseguenza di un comportamento illecito dell'assicurato stesso e l'obbligazione dell'assicuratore non consiste nel rimborsare all'assicurato quanto questi abbia già corrisposto al danneggiato, bensì nel sollevarlo dall'obbligazione di rispondere con il proprio patrimonio.
Altrimenti, come condivisibilmente osservato dalle parti appellate, se l'assicurato, per rendere attuale l'obbligazione di manleva dell'assicuratore, dovesse pagina 20 di 24 preventivamente pagare il danneggiato, verrebbe meno la funzione primaria e centrale della manleva stessa che è quella di proteggere il patrimonio dell'assicurato dal momento in cui la sua responsabilità viene acclarata.
In particolare, come affermato dalla Suprema Corte, “...dovendosi accedere a una interpretazione dell'art. 1917, comma 1, cod. civ. che tenga conto, a seconda delle circostanze, dell'esigenza di mantenere un equilibrio sinallagmatico tra i diversi interessi delle parti nelle possibili dinamiche che si innestano nell'esecuzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, l'obbligo di tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare al terzo non può dirsi sussistere solo in riferimento al tempo in cui diviene liquido ed esigibile il credito del terzo danneggiato, laddove il fatto dannoso del responsabile civile non sia seriamente contestabile e l'assicuratore non si sia attivato dopo la comunicazione di sinistro ricevuta dall'assicurato, in quanto esso sorge in dipendenza della responsabilità civile, dedotta nel contratto di assicurazione, già al tempo dell'avveramento del rischio da indennizzare. Ai fini della verifica dei possibili risvolti di tale interpretazione, non si dimostra quale utile argomento il timore che il pagamento dell'indennizzo dall'assicuratore direttamente all'assicurato possa costituire un indebito per l'assicuratore, ove i terzi danneggiati omettano di coltivare le proprie pretese di risarcimento, e dunque venga meno il titolo del pagamento. In base al secondo comma dell'art. 1917 cod. civ., l'assicuratore ha facoltà di scongiurare tale rischio attivandosi per pagare l'indennità dovuta direttamente nelle mani del terzo danneggiato, previa comunicazione all'assicurato, prevedendosi anche che detto obbligo di pagamento nelle mani del terzo insorga laddove lo richieda lo stesso assicurato” (Cass. n. 13897/2024).
Per contro, le sentenze citate dall'appellante non si attagliano al caso di specie essendo relative soltanto all'azione diretta del danneggiato verso l'assicurazione.
Pertanto, tenuto conto che con sentenza definitiva il Tribunale di Lucca ha condannato a tenere indenne l'assicurato di quanto lo Controparte_7 stesso veniva condannato a corrispondere al danneggiato per i danni causati pagina 21 di 24 all'immobile dall'incendio, che l'assicuratore non ha ottemperato alle reiterate richieste dell'assicurato, a cui aveva notificato atti di precetto, di Controparte_1 provvedere direttamente al pagamento in favore di opponendosi anche CP_1 all'esecuzione iniziata dall'assicurato stesso sul titolo costituito dalla suddetta sentenza n. 371/2015, la valutazione dell'inadempimento colpevole dell'assicuratore operata dal Tribunale risulta corretta.
5.4. Parimenti infondato è il terzo motivo di impugnazione.
Nella fattispecie, come detto, l'appellante è stata condannata dal Tribunale di
Lucca a tenere indenne l'assicurato di quanto lo stesso veniva condannato a pagare alla società danneggiata ma, nonostante le reiterate richieste rivoltele dall'assicurato di pagare direttamente a la CO è sempre Controparte_1 rimasta inerte e proprio di fronte a tale inerzia l'assicurato le ha notificato atto di precetto e iniziato l'esecuzione con pignoramento presso terzi.
L'esecuzione è stata sospesa dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 7 febbraio 2022, il quale ha dato termine alle parti per introdurre il giudizio di merito.
Tale giudizio di merito è stato instaurato dall'assicurato il quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione promossa da , l'accertamento Parte_1 dell'inadempimento della predetta stessa all'obbligo di cui all'art. 1917, II comma,
c.c. di risarcire il terzo per il danno causato dal proprio assicurato, così come già quantificato nella sentenza del Tribunale di Lucca, n. 371/2015, e la condanna di a pagare direttamente alla terza danneggiata la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 921.966,25.
Detta domanda, pienamente ammissibile in quanto proposta dal nella sua CP_2 veste sostanziale e processuale di convenuto nel giudizio di opposizione, è stata accolta dal Tribunale il quale, accertato l'inadempimento di , l'ha Parte_1 condannata a pagare direttamente, in favore della società danneggiata, quanto già disposto nella sentenza irrevocabile del Tribunale di Lucca e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1917, II comma, c.c., che prevede che l'assicuratore ha pagina 22 di 24 facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ma è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Infatti, la circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto creditore di procedere all'esecuzione forzata non toglie che tale giudizio resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione, e che ad esso si applichino le regole generali in tema di cumulo oggettivo (artt. 104 c.p.c.)
e di connessione per riconvenzione (art. 36 c.p.c.), con la conseguenza che sia l'opponente, sia il convenuto nel giudizio di opposizione possono formulare domande riconvenzionali (Cass. n. 12436/2021).
Il Tribunale di Treviso, nel giudizio di merito a cognizione piena, conseguente all'opposizione proposta da , non si è sostituito al Giudice di merito Parte_1 della sentenza n. 371/2015, tenuto conto che in detta sentenza è stata rigettata la domanda di pagamento diretto formulata da mentre nel Controparte_1 procedimento conclusosi con la sentenza impugnata è stata accolta la domanda formulata dall'assicurato . Controparte_2
6. Le spese di lite seguono la soccombenza di e sono Parte_1 liquidate in favore delle parti appellate come in dispositivo (valore della causa euro 976.831,06, come da nota di iscrizione a ruolo), secondo parametri medi per e secondo quanto indicato nella notula depositata da Controparte_1 Controparte_2
(parametri inferiori ai medi), senza fase istruttoria (Cass. n. 10206/2021; Cass.
n. 29077/2024; Cass. n. 7343/2025), con distrazione in favore degli avv.ti Franco
Di IO e RE IA dichiaratisi antistatari.
6.1. Non ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art.96 c.p.c. chiesta da atteso che non può ritenersi che la suddetta parte abbia Controparte_1 agito con mala fede o colpa grave, considerata la descritta complessità delle vicende di causa.
6.2. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per pagina 23 di 24 l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di
Giustizia n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 345/2024 emessa dal Tribunale di Treviso, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 grado in favore di liquidate in complessivi euro 17.000,00 per Controparte_2 compensi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Franco Di IO dichiaratosi antistatario;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 grado in favore di liquidate in complessivi euro 18.511,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. RE IA dichiaratosi antistatario;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
La Presidente
OT PA
Il Consigliere estensore
EL SI
pagina 24 di 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa OT PA Presidente dott.ssa EL SI Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 399 del Ruolo Generale dell'anno
2024 promossa da
(C.F. , partita Iva ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ciliberti ed elettivamente domiciliata a
Roma, via Monte Zebio n. 28, presso lo studio del difensore;
appellante contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. RE IA ed elettivamente domiciliata a
Viareggio (LU), Galleria D'Azeglio n. 61, presso lo studio del difensore;
appellata contro
(C.F. ), titolare della cessata ditta Controparte_2 C.F._1 individuale AM LA, di , Controparte_2
pagina 1 di 24 rappresentato e difeso dall'avv. Franco Di IO ed elettivamente domiciliato a
Lucca, piazza della Magione 6, presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 345/2024 del Tribunale di Treviso
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 345/2024 resa dal Tribunale di Treviso, in riforma della medesima sentenza n. 345/2024 resa dal predetto Tribunale di
Treviso:
Riconoscere e dichiarare, per i motivi esposti al punto sub. 1, che: 1) la transazione del 05/07/2010 ha portata preclusiva di ogni ulteriore richiesta risarcitoria nei confronti della in quanto tale efficacia era Parte_1 proprio la finalità perseguita dalla transazione stessa;
2) ha errato il Tribunale di
Treviso nel basare il proprio convincimento su documentazione che non era stata prodotta nella relativa causa R.G. n. 2655/2022; 3) alcun valore di cosa giudicata possono avere le statuizioni incidentali della sentenza n. 70/2020, aventi ad oggetto la transazione del 05/07/2010, in quanto non aveva Parte_1 interesse e legittimazione ad impugnare una sentenza a sé favorevole;
4) la transazione del 05/07/2010 è stata sottoscritta tra la Parte_2
e la e non tra la e la
[...] Parte_1 Controparte_1 Parte_1 stessa;
5) non è stata oggetto di contraddittorio pieno, nel giudizio Trib.
[...]
Lucca R.G. 39/2017, la questione avente ad oggetto la transazione del
05/07/2010, in quanto il terzo Sig. è intervenuto in corso di Controparte_2 causa e tale intervento non è stato dichiarato ammissibile dal Giudice stesso;
in via subordinata al punto sub. 1 riconoscere e dichiarare, per i motivi esposti al punto sub. 2, che la non è tenuta a tenere Parte_1 indenne la di quando essa non abbia già corrisposto Parte_2 alla senza tra l'altro che possa pretendersi il pagamento diretto a Controparte_1 pagina 2 di 24 favore della danneggiata stessa;
in via subordinata ai punti sub. 1 e sub. 2 riconoscere e dichiarare, per i motivi esposti al punto sub. 3, che il Giudice dell'esecuzione si è impropriamente, illegittimamente e comunque ingiustamente sostituito al Giudice di merito al quale solo poteva competere l'eventuale accertamento e dichiarazione di debenza da parte della di un pagamento diretto a favore della Parte_1 danneggiata Controparte_1
In ogni caso, in conseguenza dell'accoglimento del presente gravame, condannare e/o quale titolare della cessata ditta CP_1 Controparte_2 individuale , alla restituzione a di Parte_2 Parte_1 tutto quanto dovesse essere versato in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, rimborso forfetario delle spese generali, Iva e CAP del presente giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, disattese e reiette tutte le argomentazioni, domande ed eccezioni formulate ex adverso, rigettare la proposta impugnazione e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte e capo la
Sentenza n. 345/2024 resa dal Tribunale di Treviso -Giudice dott.ssa Ronzani- in data 12.02.24 e pubblicata il successivo 14.02.23, anche in ordine alla condanna alle spese e competenze legali, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze legali sia per il primo che per il secondo grado di giudizio, oltre spese generali, Cap ed Iva come per legge, con loro distrazione in favore del procuratore antistatario.
Inoltre, alla luce delle infondate richieste ed argomentazioni avversarie formulate nel proprio Atto di appello nonché tenuto conto del comportamento processuale di
volutamente confusorio e dilatorio oltre che del tutto irrituale, Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia condannare queste ultime, ai sensi e pagina 3 di 24 per gli effetti di cui all'art. 96 cpc, al risarcimento del danno in favore di CP_1 di cui si chiede la determinazione in via equitativa.
[...]
Per Controparte_2
Voglia la Ecc.ma Corte Di Appello di Venezia, rigettata ogni contraria istanza richiesta ed eccezione, confermare integralmente la Sentenza impugnata n°
345/2024 e respingere tutti i motivi di appello spiegati da Parte_1 perché infondati in fatto ed in diritto, con ogni conseguenziale pronuncia. Con vittoria delle spese e delle competenze professionali del presente grado di giudizio, con loro distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. con domanda riconvenzionale, datato
26.4.2022, , titolare della cessata ditta individuale Controparte_2 [...]
, conveniva in giudizio e Parte_2 Parte_1 Controparte_1
Nella sentenza impugnata così viene riepilogato lo svolgimento della vicenda che vedeva interessate le parti in causa: “Con sentenza n. 371/2015 il Tribunale di
Lucca, accertata la responsabilità ex art. 1588 c.c., condannava la ditta individuale (d'ora in poi anche solo AM LA) a Parte_2 versare alla (di seguito anche solo la somma di € 830.000,00 CP_1 CP_1 oltre imposte, cap, oltre interessi e tasse sul costo di ripristino del capannone andato distrutto da un incendio, di proprietà della seconda e condotto in locazione dalla prima. Condannava, altresì, la terza chiamata (d'ora in Parte_1 poi anche solo a tenere indenne il convenuto delle somme che Pt_1 quest'ultimo avrebbe dovuto pagare all'attrice. L' otteneva decreto CP_1 ingiuntivo per la somma di € 924.190,25 proprio in ragione del fatto che la società assicuratrice, in base alla sopra indicata sentenza, avrebbe dovuto corrispondere direttamente al danneggiato l'importo determinato a titolo di indennizzo. Inoltre, il richiedeva alla società assicuratrice di provvedere CP_2 direttamente al pagamento dell'indennizzo a mani del locatore, istanza che veniva pagina 4 di 24 formulata a seguito dell'azione esecutiva intrapresa dalla creditrice in forza della sentenza del Tribunale di Lucca di cui sopra. Avverso l'indicato decreto ingiuntivo proponeva opposizione, che veniva accolta dal Tribunale di Lucca con la Pt_1 sentenza n. 70/2020, laddove precisava che la pronuncia n.371/2015 non poteva costituire titolo spendibile da parte del danneggiato direttamente nei confronti della compagnia assicurativa;
la avrebbe, invece, dovuto agire CP_1 esclusivamente nei confronti del responsabile civile, il quale avrebbe potuto chiamare in causa il suo assicuratore, secondo i principi generali della garanzia derivante dal contratto di assicurazione.
La aveva, quindi, notificato atto di precetto a , il quale a CP_1 Controparte_2 sua volta, aveva intimato a il pagamento in nome e per conto del Pt_1 medesimo precettante, in forza della sentenza n. 371/2015, della somma di €
921.996,25 a favore dell'odierna terza chiamata. A seguito del precetto (notificato da a ) era stato notificato atto di pignoramento Controparte_2 Parte_1 presso terzi alla compagnia assicurativa de qua, nonché alle terze pignorate
e e aveva proposto Controparte_3 Controparte_4 Pt_1 opposizione all'esecuzione, adducendo nel proprio ricorso che il Giudice di Lucca
l'aveva condannata unicamente a tenere indenne la AM LA, la quale, considerato che non aveva versato alcunché alla non poteva pretendere CP_1 alcun versamento da parte dell'odierna convenuta, né spendere, nei confronti della medesima, alcun titolo esecutivo. Aggiungeva che non era comunque tenuta
a manlevare l'assicurato, in quanto tra AM LA e era intervenuto un Pt_1 accordo transattivo in data 5.07.2010, con il quale era stato riconosciuto che nulla era più dovuto dalla compagnia a nessun titolo e ragione in riferimento all'incendio del capannone. L'esecuzione veniva, dunque, sospesa dal G.E. del
Tribunale di Treviso, specificando che era onere dell'assicurato agire in giudizio per l'accertamento dell'inadempimento dall'assicurazione ed ottenere così una sentenza di condanna di quest'ultima a pagare direttamente alla danneggiata quanto dovuto dall'assicurato, assegnando un termine per l'introduzione del pagina 5 di 24 giudizio di merito. citava, quindi, in giudizio chiamando Controparte_2 Pt_1 in causa anche la deducendo come non fosse condivisibile l'impostazione CP_1 del G.E. per la quale l'odierno attore avrebbe dovuto nuovamente agire in giudizio per far accertare l'inadempimento della compagnia assicurativa, perché a fronte di una sentenza di condanna definitiva a manlevare l'assicurato, la scelta operata da quest'ultimo per essere tenuto indenne non incideva sull'obbligazione di garanzia originaria, ma solo sulle modalità di esecuzione dell'obbligazione stessa, poiché il era già stato legittimato dalla decisione del 2015 del Tribunale di CP_2
Lucca a pretendere direttamente il pagamento nei confronti della danneggiata ai sensi dell'art. 1917 II comma c.c. Aggiungeva che le deduzioni di non Pt_1 potevano essere prese in considerazione, perché riguardavano fatti avvenuti antecedentemente alla sentenza n.371/2015 e nel giudizio di opposizione fondata su un titolo giudiziale, il debitore non poteva far valere fatti impeditivi, modificativi o estintivi anteriori a quel titolo, essendo essi deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla sua formazione. Riferiva, altresì, che nella successiva sentenza n. 70/2020, passata in giudicato, era stato chiaramente statuito che la transazione tra e non poteva assolvere alcuna Pt_1 CP_2 valenza preclusiva rispetto al sancito obbligo di manleva, posto che tale atto riguardava i soli danni relativi alla partita “macchinario, attrezzature e arredamento” e la definizione della partita “rischio locativo” era stata rimandata ad un secondo momento. Non era, poi, fondata l'eccezione di in ordine al Pt_1 necessario pagamento preventivo del proprio debito da parte del affinché CP_2 si concretizzasse l'obbligo di manlevarlo, poiché tale impostazione era smentita sia dal tenore letterale dell'art. 1917 c.c. che dalla funzione che la legge riconosce all'istituto della manleva, cioè quella di sterilizzare gli effetti della condanna del garantito. Si costituiva aggiungendo, rispetto alle argomentazioni Pt_1 avanzate in sede di ricorso in opposizione, che la considerazione del in CP_2 ordine alle statuizioni del Tribunale di Lucca, relative alla transazione del 2010, non aveva alcun pregio, poiché tale procedimento si era concluso in maniera del pagina 6 di 24 tutto favorevole all'odierna opponente, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e perché il giudizio non aveva avuto ad oggetto la transazione, ma la pretesa di di ottenere direttamente dalla compagnia assicurativa il CP_1 pagamento della somma.
Si costituiva, altresì, la specificando che la difesa dell'assicurazione in CP_1 ordine alla subordinazione del suo adempimento al preventivo pagamento del
era assolutamente inaccoglibile, perché la terza danneggiata si sarebbe CP_2 trovata perennemente insoddisfatta del proprio credito nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiante assicurato non fosse stato in grado di far fronte in via preventiva con il proprio patrimonio al debito e perché tale impostazione risultava in contrasto anche con l'interesse pubblico che persegue il sistema assicurativo della responsabilità civile, ovvero il generale affidamento dei terzi ingiustamente danneggiati sulla possibilità di ottenere il ristoro degli interessi lesi”.
1.1. All'udienza del 23.9.2022 il Giudice suggeriva la seguente proposta conciliativa: “ corrisponderà direttamente a Parte_1 CP_1
l'importo complessivo di euro 600.000 a spese compensate”. Tale proposta veniva accettata da mentre veniva rifiutata, per vari ordini di Parte_1 ragioni, da e da Controparte_2 Controparte_5
. Con sentenza n. 345/2024 il Tribunale di Treviso rigettava l'opposizione
[...] all'esecuzione proposta da e, in accoglimento della domanda Parte_1 riconvenzionale proposta dal creditore esecutante , accertato Controparte_2
l'inadempimento di all'obbligo di cui all'art. 1917, II comma, c.c., Parte_1 condannava al pagamento diretto in favore della terza danneggiata Parte_1 della somma di euro 921.966,25, oltre interessi al tasso legale dalla Controparte_1 data di notifica dell'atto di precetto al saldo effettivo, e alle spese di lite in favore di e di Controparte_2 Controparte_6
. In particolare, il Tribunale,
[...]
premesso che: pagina 7 di 24 - secondo quanto statuito dalla sentenza n. 371/2015 del Tribunale di Lucca,
doveva tenere indenne la ditta individuale Parte_1 Parte_2
da quanto quest'ultima era stata condannata a pagare a
[...] Controparte_1
- ai sensi dell'art. 1917, II comma, c.c. “L'assicuratore … è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede”;
- tale richiesta era stata certamente avanzata dal , dapprima con l'invio CP_2 di una raccomandata, che aveva avuto un riscontro negativo, e successivamente con un atto di precetto notificato alla CO assicurativa a cui veniva intimato il pagamento della somma di euro 921.966,25, oltre rivalutazione, interessi, accessori e spese successive in favore della danneggiata intimazione cui l'Assicurazione non aveva ottemperato, CP_1 con il conseguente pignoramento presso terzi promosso dal , avverso CP_2 cui aveva proposto opposizione davanti al Giudice Parte_1 dell'esecuzione di Treviso che, con ordinanza del 7.2.2022 aveva sospeso l'esecuzione e assegnato termine fino al 29.4.2022 per l'introduzione del giudizio di merito;
riteneva che:
- risultasse destituita di fondamento l'eccezione di secondo la quale Pt_1
, quale titolare della cessata ditta individuale AM LA non Controparte_2 poteva pretendere di ottenere alcun versamento da parte dell'opponente non avendo egli versato alcunché alla tenuto conto che, ai sensi dell'art. CP_1
1917 c.c., nell'assicurazione della responsabilità civile, la prestazione dell'assicuratore è preordinata al fine di tenere indenne l'assicurato
(fornendogli i mezzi o pagando direttamente al terzo) di quanto questi deve pagare in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'Assicurazione, che il diritto dell'assicurato a pretendere la garanzia e il correlativo obbligo dell'assicuratore di prestarla, sorti al momento del verificarsi dell'evento dannoso, divengono attuali e concreti al momento in cui si verifica la minaccia al patrimonio dell'assicurato per effetto della manifestata intenzione del terzo pagina 8 di 24 di essere risarcito del danno subito in conseguenza di un fatto previsto nel contratto (Cass. n. 2196/1974; Cass. n. 11228/2000) e che l'interesse tutelato con tale tipo di assicurazione consiste nel cautelarsi contro il solo rischio di alterazione negativa del proprio patrimonio complessivo e non contro la effettiva diminuzione patrimoniale come sostenuto da Pt_1
- tale rischio certamente si configurasse nel caso di specie, considerato che AM
LA era stata condannata a risarcire la quale in forza della Controparte_1 decisione del Giudice di Lucca, le aveva successivamente notificato un atto di precetto;
- priva di pregio apparisse anche l'ulteriore considerazione dell'opponente relativamente all'accordo transattivo intervenuto in data 5.7.2010, con il quale era stato convenuto in euro 720.000,00 l'ammontare del danno liquidabile e con cui le parti avevano previsto che “Con la firma del presente atto il contraente/assicurato accettandone l'importo sopra indicato riconosce che nulla è più dovuto alla CO a nessun titolo e ragione in riferimento al presente sinistro e libera pertanto la CO da eventuali ulteriori richieste”, poiché, sul punto era chiarissima la statuizione del Giudice del
Tribunale di Lucca nella pronuncia n. 70/2020 laddove era stabilito che
“Neppure è ipotizzabile alcuna valenza preclusiva alla intervenuta transazione tra la e la società assicuratrice, posto che la stessa ebbe a concernere i CP_1 soli danni relativi alla partita «macchinario, attrezzature e arredamento»”. Ciò emerge in termini chiari dai documenti di parte attrice sub 3) (processo verbale di perizia, nel cui contesto espressamente viene dato atto che sarebbe stato rimandato a un secondo tempo la definizione della partita relativa al rischio locativo) e 4) (nel quale viene precisato come la somma di €
720.000,00 rappresentasse l'importo riconosciuto nella perizia formale, decurtato delle riserve elevate dal consulente della società convenuta); documenti che evidenziano i presupposti sulla cui base venne poi stipulata la transazione di € 720.000,00, limitata sin dall'origine, quindi, a tutte le partite, pagina 9 di 24 escluso il rischio locativo”. Pertanto, la transazione conclusa nel 2010 aveva costituito oggetto del contraddittorio tra le parti ed essendo stata un'eccezione espressamente dedotta da era coperta da giudicato, considerato che Pt_1 la pronuncia non era stata impugnata, a nulla rilevando che quel procedimento si fosse concluso in modo del tutto favorevole all'opponente; infatti, il Giudice lucchese aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto non perché la transazione avesse riguardato anche il rischio locativo, bensì per la mancanza di un'azione diretta in capo alla danneggiata nei confronti dell'assicuratore;
- neppure meritasse accoglimento l'ulteriore deduzione della convenuta secondo la quale la domanda riconvenzionale formulata dal doveva ritenersi CP_2 inammissibile, improponibile e comunque infondata. Ciò in quanto il creditore procedente nel giudizio conseguente all'opposizione all'esecuzione -che è un vero e proprio giudizio di cognizione- assume la veste di convenuto sostanziale e secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità
“L'opposizione all'esecuzione, proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si sostanzia in una domanda tendente all'accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente, il quale è legittimato, nel susseguente giudizio e nelle forme e termini di legge, a proporre eventualmente una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunga a quello per cui si procede o che ad esso si debba sostituire per intraprendere un'esecuzione diversa da quella iniziata” (Cass. civ. sez. III, 29/03/2006,
n.7225).
2. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione Parte_1 formulando le conclusioni di cui in epigrafe e censurando la sentenza sulla base dei motivi di seguito illustrati.
Si sono costituiti in giudizio, con separati atti, sia , sia Controparte_2 Controparte_1 opponendosi all'accoglimento dell'appello.
Rigettate le richieste di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposte da con ordinanza del 23 luglio 2024 il Parte_1
pagina 10 di 24 Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 22 ottobre 2026 per la rimessione della causa al Collegio ex art. 352 c.p.c.
Con memoria non autorizzata, depositata in data 21 marzo 2025, giorno successivo al deposito dell'ordinanza con la quale veniva rigettata la seconda inibitoria proposta da la predetta società ha eccepito la Parte_1 formazione del giudicato esterno in ordine alla rilevanza, all'efficacia e al perimetro della transazione del 5.7.2010.
All'udienza del 22 ottobre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
3. impugna la sentenza del Tribunale di Treviso sulla base di Parte_1 tre motivi di doglianza.
3.1. Con il primo articolato motivo si lamenta l'erroneità della sentenza con riguardo alla transazione intervenuta in data 5.7.2010 tra e Parte_1
. Secondo l'appellante 1) la transazione, avendo Parte_2 annullato e sostituito il “Processo Verbale di Perizia”, sottoscritto il 1° marzo
2010, avrebbe portata preclusiva di ogni ulteriore richiesta risarcitoria nei suoi confronti, come si ricaverebbe da una corretta interpretazione delle espressioni letterali utilizzate nel contratto. Inoltre, non sarebbe dato sapere, stante la mancata produzione della relativa documentazione nel giudizio di primo grado, se effettivamente tale “Processo Verbale di Perizia”, citato nella transazione, avesse o meno considerato anche il “rischio locativo” e, comunque, tale circostanza verrebbe superata dalle espressioni usate nel contratto e non rileverebbe quanto affermato dal Tribunale di Lucca con la sentenza n. 70/2020, secondo cui la transazione aveva avuto ad oggetto esclusivamente i danni relativi alla partita
“macchinario, attrezzature e arredamento” e non anche al “rischio locativo;
2) avrebbe errato il Tribunale di Treviso nel basare il proprio convincimento su documentazione che non era stata prodotta nella relativa causa. Non si comprenderebbe, pertanto, da quali elementi il Giudice di primo grado abbia pagina 11 di 24 potuto trarre il proprio convincimento, non avendo lo stesso i documenti sui quali il Tribunale di Lucca aveva statuito, e non sarebbe possibile verificare, non potendo i relativi documenti essere prodotti solo in sede di appello, se il “Processo
Verbale di Perizia”, comunque annullato e sostituito dalla transazione, avesse effettivamente ad oggetto solo i danni “macchinario, attrezzature e arredamento”
e non anche il “rischio locativo;
3) nessun valore di cosa giudicata potrebbero avere le statuizioni incidentali della sentenza n. 70/2020, relative a detta transazione, in quanto non aveva interesse e legittimazione ad Parte_1 impugnare una sentenza a sé favorevole;
4) la transazione del 5.7.2010 non era intervenuta tra la e come asserito dal Controparte_1 Parte_1
Tribunale, bensì tra AM LA e e conseguentemente tale Parte_1 transazione non era stato oggetto di contraddittorio tra tutte le parti del giudizio tenutosi davanti al Tribunale di Lucca (R.G. n. 39/2017) anche perché il terzo era intervenuto in corso di causa e tale intervento non era stato Controparte_2 dichiarato ammissibile dal Giudice.
3.2. Con il secondo motivo deduce l'erroneità della sentenza Parte_1 per averla condannata a tenere indenne prima che lo stesso abbia Controparte_2 risarcito e con pagamento diretto alla società danneggiata, soggetto Controparte_1 terzo ed estraneo al rapporto contrattuale, in violazione dell'art. 1917 c.c. e degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità. In sostanza, a giudizio dell'appellante, l'indennizzo dovrebbe essere da essa corrisposto in favore dell'assicurato solo dopo che quest'ultimo risarcirà la danneggiata Controparte_2
con effettiva diminuzione patrimoniale, e ciò anche in Controparte_1 considerazione del fatto che il pagamento e l'azione diretta della danneggiata erano stati espressamente esclusi dalla sentenza n. 371/2015 del Tribunale di
Lucca. Le obbligazioni dell'assicuratore esisterebbero soltanto verso l'assicurato, ex art. 1917, I, II e III comma, c.c., e non verso i danneggiati.
3.3. Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della sentenza Parte_1 per essersi il giudice dell'esecuzione illegittimamente sostituito al giudice di pagina 12 di 24 merito al quale solo poteva competere l'eventuale accertamento e dichiarazione di debenza da parte di stessa di un pagamento diretto a favore della Parte_1 danneggiata in violazione degli artt. 474 e 484 c.p.c. e in contrasto Controparte_1 con quanto statuito con la sentenza n. 371/2015 del Tribunale di Lucca.
3.4. Come già rilevato, con la memoria non autorizzata del 21 marzo 2025
l'appellante eccepisce che si sia formato il giudicato esterno in ordine alla rilevanza, all'efficacia e al perimetro della transazione del 5.7.2010.
3.4.1. In particolare, afferma che: il 15.12.2010 Parte_1 Controparte_1 aveva notificato un atto di citazione alla allora oltre Controparte_7 che a e alla , a seguito del quale era Controparte_2 Parte_2 stato instaurato il giudizio davanti al Tribunale di Trieste (R.G. n. 4317/2010); il procedimento era stato definito con sentenza n. 989/2012 con la quale il
Tribunale aveva rigettato la domanda dell'attrice; l'appello proposto da CP_1 avverso detta sentenza era stato dichiarato inammissibile, ex art. 348 bis
[...]
c.p.c., con ordinanza n. 458/2013, dalla Corte di appello di Trieste, pubblicata l'8 maggio 2013; il ricorso per cassazione, proposto da avverso la Controparte_1 suddetta ordinanza n. 458/2013, era stato dichiarato inammissibile dalla
Suprema Corte con ordinanza n. 16104/2016, pubblicata in data 2.8.2016, per mancata dimostrazione della tempestività dello stesso.
Pertanto, secondo l'appellante, si sarebbe formato detto giudicato esterno tenuto conto, in particolare, che nell'ordinanza n. 458/2013 la Corte di appello di
Trieste aveva accertato che non vi era alcuna prova che le Controparte_7 avessero risarcito a AM LA il solo danno per i macchinari e le attrezzature e non anche i danni relativi all'incendio dell'immobile locato di proprietà dell'appellante per il quale era operativa la clausola "rischio locativo" e che tale pronuncia sarebbe definitivamente passata in giudicato a seguito dell'ordinanza n.
16104/2016 della Corte di cassazione.
4. L'eccezione è infondata.
pagina 13 di 24 Il provvedimento divenuto definitivo e impugnato in cassazione non è l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., pronunciata dalla Corte di appello di Trieste, bensì la sentenza del Tribunale di Trieste resa (cfr. ordinanza Corte di cassazione n.
16104/2016-pag.2), fra l'altro, a conclusione di un procedimento ex art. 548
c.p.c. (accertamento dell'obbligo del terzo) radicato da in via Controparte_1 incidentale nell'ambito della fase di esecuzione del provvedimento di sequestro conservativo del 21.9.2010, concesso ante causam dal Tribunale di Lucca, il cui merito si concludeva con la sentenza n. 371/2015, passata in giudicato
(21.9.2015). Di ciò si ha contezza anche dall'esame delle conclusioni precisate da riportate dall'odierna appellante, dove veniva chiesto soltanto che la Controparte_1
CO assicuratrice, terza pignorata, non disponesse delle somme sequestrate, in attesa della definizione del giudizio di merito. Peraltro, in mancanza di tutti gli atti processuali e alla luce della contraddittorietà contenuta in detta sentenza (da un lato, alla pagina 3 della motivazione, si afferma che la domanda formulata dall'istante è fondata e merita accoglimento, dall'altro, alla pagina 5, si afferma che la domanda è infondata) non è dato comprendere l'esatto oggetto del giudizio e di conseguenza non è possibile alcuna valutazione dell'effetto preclusivo invocato.
5. Passando al merito, ritiene il Collegio che l'appello non sia fondato e non possa essere accolto.
5.1 Infondato è il primo articolato motivo di impugnazione: contrariamente a quanto affermato da tutta la documentazione in base alla Parte_1 quale il Tribunale di Treviso è giunto alla sua decisione è presente agli atti ed era stata depositata, nel corso del giudizio di primo grado, sia da , in Controparte_2 particolare, il doc. 5 “Processo Verbale di Perizia (Parziale)”, il doc. 7 mail del
CTP, ing. in relazione allo scambio di comunicazioni avuto con i Persona_1 periti, il doc. 8 (Polizza), sia da precisamente, i documenti 1 e 2, Controparte_1 cioè la polizza assicurativa con le singole partire di danno fra cui quella relativa pagina 14 di 24 alla sez. incendio, in cui era inclusa la clausola rischio locativo-art. 2.5 - pag. 28,
e pag. 32 e segg.
5.1.1. Dall'esame di tale documentazione si evince con chiarezza, come già ritenuto dal Tribunale di Treviso, che la transazione aveva avuto ad oggetto solo i danni diretti subiti dalla AM LA, e non quelli relativi alla partita Rischio locativo.
In primo luogo, all'art.
1.1. della polizza (Cose assicurate), quali beni assicurati erano indicati “Fabbricati”, “Macchinario-Attrezzatura-Arredamento”, “Merci”; per il macchinario-attrezzature-arredamento era previsto un massimale di euro
900.000; per il rischio locativo era previsto un massimale di euro 750.000; per la responsabilità verso terzi un massimale di euro 300.000.
Come sopra anticipato, all'art. 2.5, relativo al rischio locativo, si prevedeva l'obbligo della CO, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, di tenere indenne l'assicurato dalle somme che lo stesso fosse tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge relativamente al
“Rischio locativo” per danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione
(Garanzia Addizionale 1), oltre al “Ricorso terzi” (Garanzia Addizionale 2).
All'articolo 5.1, relativo alla Garanzia Addizionale Rischio locativo, si prevedeva che la CO nei casi di responsabilità dell' a termine degli artt. Parte_3
1588, 1589 e 1611 c.c. rispondeva dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio dai locali tenuti in locazione dall' . Parte_3
L'art.
4.8 precisava, quanto alle cose non appartenenti al contraente o in comproprietà, che l'assicurazione era stipulata per conto proprio e per conto di chi spetta e che in caso di sinistro spettava esclusivamente al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni.
All'art. 4.10, titolato “Indennizzo separato per ciascuna partita” le parti convenivano che: “In caso di sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dall'art. 7.8 (pagamento dell'indennizzo) sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto articolo, per pagina 15 di 24 ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizie, per ciascuna partita. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggiore indennizzo globalmente dovuto per tutte le partite colpite”.
5.1.2. Proprio in ottemperanza a quanto contrattualmente stabilito i periti dei due contraenti, geom. per e ing. Persona_2 Controparte_7 Per_3
per AM LA, dovendo accertare le circostanze, nonché stimare e
[...] quantificare i danni che, a seguito dell'incendio sviluppatosi in data 16 marzo
2009, avevano colpito la ditta individuale AM LA, nel Processo Verbale di
Perizia (Parziale),
- dato atto che le previsioni di polizza prevedevano l'indennizzo separato per ciascuna partita,
- rilevato che l' aveva fatto richiesta per procedere in quel contesto Parte_3 nella definizione dell'indennizzo spettante sulla partita “Macchinario- attrezzature-arredamento”, rimandando a un secondo tempo la definizione della partita “Rischio locativo”,
- identificate le cause del sinistro,
- verificate le esattezze delle dichiarazioni e delle indicazioni risultanti dalla polizza e l'eventuale esistenza di circostanze destinate ad aggravare il rischio,
- verificate la quantità, qualità e l'esistenza delle cose assicurate illese, danneggiate o distrutte, stimavano i danni indicati in euro 952.488,00, superiori al massimale di euro
900.00,00, (la pagina 5 è posposta nel documento prodotto alla pagina 6), precisamente euro 793.740 per danno su partita macchinario, ed euro
158.748,00 per danni indiretti, e precisavano che il sinistro veniva liquidato parzialmente avendo richiesto l'Assicurato l'applicazione dell'art. 4.9 (rectius 4.8) delle condizioni particolari che prevedeva l'indennizzo separato per ciascuna partita. pagina 16 di 24 Seguivano, poi, le riserve formulate dal perito della CO, tra le quali quelle relative ad alcune limitazioni di polizza (franchigia pari al 3/1000 della somma assicurata e massimo indennizzo pari all'80% della somma assicurata) che non erano state applicate nella contabilità esposta dai periti, e le controdeduzioni formulate dal perito dell'Assicurato.
5.2. Infondata è la tesi sostenuta da secondo cui la successiva Parte_1 transazione, intervenuta tra AM LA e avrebbe portata Controparte_7 preclusiva di ulteriori richieste risarcitorie nei suoi confronti, tenuto conto che tale transazione concerneva soltanto i danni relativi alla partita “Macchinari-
Attrezzature-Arredamento”.
Infatti, dall'esame complessivo del Processo verbale di perizia (parziale), come sopra esaminato, e dell'atto di transazione del 5 luglio 2010 risulta con chiarezza che la somma di euro 720.000 rappresentava l'importo riconosciuto nella Perizia parziale decurtato da quelle riserve che erano state elevate dal Perito della
CO (massimo indennizzo pari all'80% della somma assicurata) proprio nell'ambito del Processo verbale di perizia parziale e come, quindi, la transazione avesse ad oggetto solo e soltanto la partita oggetto del Processo verbale di perizia parziale e non certo il Rischio locativo, relativo a diversa partita, espressamente esclusa e mai oggetto del Processo verbale di perizia parziale, tanto che in detto atto si specificava che si rimandava a un secondo tempo la definizione della partita “Rischio Locativo”.
Pertanto, le dichiarazioni contenute nell'atto di transazione, dove si indicava che tale atto annullava e sostituiva il Processo Verbale di Perizia sottoscritto il 1° marzo 2009, altro non significano che, in ordine alla partita “Macchinario-
Attrezzature-Arredamento, il accettava la minor somma di euro 720.000, CP_2 rinunciando a quella maggiore di euro 900.000,00 (stante il massimale) indicata dai periti.
Proprio l'espresso richiamo al citato Processo verbale, e la precisa indicazione che lo stesso doveva considerarsi annullato e sostituito dall'Atto di liquidazione pagina 17 di 24 amichevole, limitava il contenuto dell'accordo transattivo a quella partita oggetto della stima dei periti e in tal senso si deve interpretare il riconoscimento dell'Assicurato che nulla gli era più dovuto dalla CO.
D'altra parte, se così non fosse, non vi sarebbe stato motivo di indicare nella transazione il Processo verbale redatto dai periti e precisare che lo stesso veniva sostituito e annullato. Invece, proprio l'espresso riferimento a detto Processo evidenzia che l'oggetto della transazione era esclusivamente la partita valutata e stimata dai periti.
5.2.1. Si osserva, inoltre, che la valenza preclusiva di tale transazione del
5.7.2010 non è mai stata eccepita da , quale fatto estintivo del Parte_1 rapporto debitorio, nel successivo giudizio instaurato da avanti al CP_1
Tribunale di Lucca (R.G. n. 61361/2010) dove , chiamata Parte_1 ritualmente in causa dal suo assicurato al fine di vedersi manlevare dalle richieste risarcitorie della società attrice, è rimasta contumace.
Tale giudizio si è concluso con la sentenza n. 371/2015, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Lucca ha condannato a tenere indenne la Parte_1 ditta individuale da quanto quest'ultima veniva era Parte_2 stata condannata a pagare a per i danni all'immobile, secondo Controparte_1 quanto accertato dalla consulenza disposta in corso di causa.
Detta pronuncia copre il dedotto e deducibile e a ciò consegue la tardività e l'inammissibilità dell'eccezione formulata dall'odierna appellante.
5.2.2. Alla luce di quanto sopra esposto appare irrilevante la questione relativa al valore di cosa giudicata delle statuizioni incidentali della sentenza n. 70/2020 del
Tribunale di Lucca, aventi ad oggetto la transazione del 5.7.2010, sebbene, alla luce delle reiterate deduzioni sul punto di non può non osservarsi Parte_1 che l'eccezione difensiva da essa proposta, in ordine alla portata preclusiva della transazione, era stata espressamente rigettata dal Tribunale, con pronuncia, passata in giudicato, pregiudizievole nei confronti della CO, che, nell'accogliere l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
pagina 18 di 24 ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da stante l'inammissibilità Controparte_1 dell'azione diretta esperita dalla società ingiungente, nel contempo aveva esaminato e risolto tutte le eccezioni proposte da e statuito che il Parte_1
non era mai stato indennizzato per i danni da rischio locativo. CP_2
Di ciò si ha piena contezza andando a leggere detta sentenza dove il Tribunale
(pag. 9 e segg.), nell'esporre le ragioni per cui riteneva che la danneggiata non avesse azione diretta nei confronti dell'assicuratore, specificava che tale convincimento non si fondava sulle svolte eccezioni “in punto di giudicato e di intervenuta transazione” ed escludeva espressamente, e motivatamente, che la transazione potesse avere una qualche valenza preclusiva, posto che la stessa concerneva i soli danni relativi alla partita “macchinario, attrezzature e arredamento”.
Come rilevato dal Tribunale di Treviso, “la parte vittoriosa non ha interesse ad impugnare la Sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, salvo il caso in cui dalla motivazione della Sentenza possa dedursi una implicita statuizione contraria all'interesse della parte, nel senso che a questa possa derivare pregiudizio da motivi che, quale premessa necessaria della decisione, siano suscettibili di formare il giudicato” (Cass. n. 31606/2023).
Si evidenzia, inoltre, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 70/2020 l'intervento di non Controparte_2
è mai stato dichiarato inammissibile, tanto che lo stesso viene indicato come parte intervenuta, e che la transazione era stato oggetto di ampio dibattito tra le parti.
5.3. Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione formulato da
[...] secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel condannarla a tenere Parte_1 indenne prima che lo stesso abbia risarcito e con Controparte_2 Controparte_1 pagamento direttamente alla danneggiata. A giudizio dell'appellante, essa dovrà tenere indenne l'assicurato di quanto egli abbia effettivamente corrisposto a titolo di risarcimento del danno a favore della società danneggiata e, pertanto, essa pagina 19 di 24 dovrà corrispondere l'indennizzo in favore dell'assicurato solo dopo che quest'ultimo avrà risarcito con effettiva diminuzione patrimoniale e Controparte_1 non sulla base di un mero rischio di alterazione negativa.
Tale tesi non ha pregio e nella sentenza impugnata non si ravvisa nessuna violazione delle previsioni di cui all'art. 1917 c.c.
In primo luogo, è opportuno ribadire che con la sentenza n. 37/2015, passata in giudicato, il Tribunale di Lucca ha condannato l'allora convenuto Controparte_2 titolare di AM LA a corrispondere all'attrice proprietaria dell'immobile CP_1 danneggiato dall'incendio, la somma di euro 830.000,00 a titolo di risarcimento per il ripristino del capannone di proprietà di e per i canoni, sulla Controparte_1 base della CTU esperita nel corso del giudizio, e a tenere Controparte_7 indenne l'assicurato da tale soccombenza.
Tale obbligazione, ex art. 1917 c.c., contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante e come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sorge nel momento in cui si verifica l'evento dannoso (Cass. n. 28811/2019) e le obbligazioni gravanti sull'assicuratore si concretizzano nel momento in cui si ha la minaccia al patrimonio dell'assicurato per effetto della manifestata intenzione del terzo di essere risarcito dannoso e non sono subordinate al preventivo pagamento del danno al terzo da parte dell'assicurato, costituendo l'evento dannoso l'avveramento del rischio assicurato (Cass. n. 14419/2023; Cass. n.
13897/2024).
Ciò in quanto la funzione dell'assicurazione della responsabilità civile è quella di mantenere indenne l'assicurato dall'obbligo di risarcire i danni subiti da un terzo in conseguenza di un comportamento illecito dell'assicurato stesso e l'obbligazione dell'assicuratore non consiste nel rimborsare all'assicurato quanto questi abbia già corrisposto al danneggiato, bensì nel sollevarlo dall'obbligazione di rispondere con il proprio patrimonio.
Altrimenti, come condivisibilmente osservato dalle parti appellate, se l'assicurato, per rendere attuale l'obbligazione di manleva dell'assicuratore, dovesse pagina 20 di 24 preventivamente pagare il danneggiato, verrebbe meno la funzione primaria e centrale della manleva stessa che è quella di proteggere il patrimonio dell'assicurato dal momento in cui la sua responsabilità viene acclarata.
In particolare, come affermato dalla Suprema Corte, “...dovendosi accedere a una interpretazione dell'art. 1917, comma 1, cod. civ. che tenga conto, a seconda delle circostanze, dell'esigenza di mantenere un equilibrio sinallagmatico tra i diversi interessi delle parti nelle possibili dinamiche che si innestano nell'esecuzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, l'obbligo di tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare al terzo non può dirsi sussistere solo in riferimento al tempo in cui diviene liquido ed esigibile il credito del terzo danneggiato, laddove il fatto dannoso del responsabile civile non sia seriamente contestabile e l'assicuratore non si sia attivato dopo la comunicazione di sinistro ricevuta dall'assicurato, in quanto esso sorge in dipendenza della responsabilità civile, dedotta nel contratto di assicurazione, già al tempo dell'avveramento del rischio da indennizzare. Ai fini della verifica dei possibili risvolti di tale interpretazione, non si dimostra quale utile argomento il timore che il pagamento dell'indennizzo dall'assicuratore direttamente all'assicurato possa costituire un indebito per l'assicuratore, ove i terzi danneggiati omettano di coltivare le proprie pretese di risarcimento, e dunque venga meno il titolo del pagamento. In base al secondo comma dell'art. 1917 cod. civ., l'assicuratore ha facoltà di scongiurare tale rischio attivandosi per pagare l'indennità dovuta direttamente nelle mani del terzo danneggiato, previa comunicazione all'assicurato, prevedendosi anche che detto obbligo di pagamento nelle mani del terzo insorga laddove lo richieda lo stesso assicurato” (Cass. n. 13897/2024).
Per contro, le sentenze citate dall'appellante non si attagliano al caso di specie essendo relative soltanto all'azione diretta del danneggiato verso l'assicurazione.
Pertanto, tenuto conto che con sentenza definitiva il Tribunale di Lucca ha condannato a tenere indenne l'assicurato di quanto lo Controparte_7 stesso veniva condannato a corrispondere al danneggiato per i danni causati pagina 21 di 24 all'immobile dall'incendio, che l'assicuratore non ha ottemperato alle reiterate richieste dell'assicurato, a cui aveva notificato atti di precetto, di Controparte_1 provvedere direttamente al pagamento in favore di opponendosi anche CP_1 all'esecuzione iniziata dall'assicurato stesso sul titolo costituito dalla suddetta sentenza n. 371/2015, la valutazione dell'inadempimento colpevole dell'assicuratore operata dal Tribunale risulta corretta.
5.4. Parimenti infondato è il terzo motivo di impugnazione.
Nella fattispecie, come detto, l'appellante è stata condannata dal Tribunale di
Lucca a tenere indenne l'assicurato di quanto lo stesso veniva condannato a pagare alla società danneggiata ma, nonostante le reiterate richieste rivoltele dall'assicurato di pagare direttamente a la CO è sempre Controparte_1 rimasta inerte e proprio di fronte a tale inerzia l'assicurato le ha notificato atto di precetto e iniziato l'esecuzione con pignoramento presso terzi.
L'esecuzione è stata sospesa dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 7 febbraio 2022, il quale ha dato termine alle parti per introdurre il giudizio di merito.
Tale giudizio di merito è stato instaurato dall'assicurato il quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione promossa da , l'accertamento Parte_1 dell'inadempimento della predetta stessa all'obbligo di cui all'art. 1917, II comma,
c.c. di risarcire il terzo per il danno causato dal proprio assicurato, così come già quantificato nella sentenza del Tribunale di Lucca, n. 371/2015, e la condanna di a pagare direttamente alla terza danneggiata la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 921.966,25.
Detta domanda, pienamente ammissibile in quanto proposta dal nella sua CP_2 veste sostanziale e processuale di convenuto nel giudizio di opposizione, è stata accolta dal Tribunale il quale, accertato l'inadempimento di , l'ha Parte_1 condannata a pagare direttamente, in favore della società danneggiata, quanto già disposto nella sentenza irrevocabile del Tribunale di Lucca e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1917, II comma, c.c., che prevede che l'assicuratore ha pagina 22 di 24 facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ma è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Infatti, la circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto creditore di procedere all'esecuzione forzata non toglie che tale giudizio resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione, e che ad esso si applichino le regole generali in tema di cumulo oggettivo (artt. 104 c.p.c.)
e di connessione per riconvenzione (art. 36 c.p.c.), con la conseguenza che sia l'opponente, sia il convenuto nel giudizio di opposizione possono formulare domande riconvenzionali (Cass. n. 12436/2021).
Il Tribunale di Treviso, nel giudizio di merito a cognizione piena, conseguente all'opposizione proposta da , non si è sostituito al Giudice di merito Parte_1 della sentenza n. 371/2015, tenuto conto che in detta sentenza è stata rigettata la domanda di pagamento diretto formulata da mentre nel Controparte_1 procedimento conclusosi con la sentenza impugnata è stata accolta la domanda formulata dall'assicurato . Controparte_2
6. Le spese di lite seguono la soccombenza di e sono Parte_1 liquidate in favore delle parti appellate come in dispositivo (valore della causa euro 976.831,06, come da nota di iscrizione a ruolo), secondo parametri medi per e secondo quanto indicato nella notula depositata da Controparte_1 Controparte_2
(parametri inferiori ai medi), senza fase istruttoria (Cass. n. 10206/2021; Cass.
n. 29077/2024; Cass. n. 7343/2025), con distrazione in favore degli avv.ti Franco
Di IO e RE IA dichiaratisi antistatari.
6.1. Non ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art.96 c.p.c. chiesta da atteso che non può ritenersi che la suddetta parte abbia Controparte_1 agito con mala fede o colpa grave, considerata la descritta complessità delle vicende di causa.
6.2. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per pagina 23 di 24 l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di
Giustizia n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 345/2024 emessa dal Tribunale di Treviso, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 grado in favore di liquidate in complessivi euro 17.000,00 per Controparte_2 compensi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Franco Di IO dichiaratosi antistatario;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 grado in favore di liquidate in complessivi euro 18.511,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. RE IA dichiaratosi antistatario;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
La Presidente
OT PA
Il Consigliere estensore
EL SI
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