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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
n.r.g. 1257/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 27.02.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G 1257/2024 (cui è stato riunito il fascicolo di ATP n.r.g. 21975/2022) vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
San Giovanni n. 3, c.f. , CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...], residente in [...]
SAN Giovanni n. 3,c.f. , CodiceFiscale_2
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Villa San Giovanni n. 3, c.f. , CodiceFiscale_3
tutti nella qualità di eredi di nata a [...] il [...], ivi deceduta Persona_1 il 31.07.2023 e con ultima residenza in Napoli, elettivamente domiciliati in Via Portanova n. 38 presso lo studio dell' avv. Maria Elena Sassone che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso comunicazioni alla PEC ed al numero Email_1 di fax 081.264933)
-ricorrenti –
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
-convenuto contumace
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 18.1.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe nella qualità di eredi hanno esposto che la loro dante causa, nata a [...] il Persona_1
27.05.1947 ed ivi deceduta il 31.07.2023, aveva inoltrato in data 19.1.2022 domanda per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento ritenendo di essere affetta da patologia tali da meritare l'indennità di accompagnamento;
aggiungeva che in via amministrativa non aveva ottenuto dall' quanto richiesto sicché avverso la mancata CP_1 concessione in quella fase amministrativa della prestazione assistenziale richiesta, aveva adito - in data 1.12.2022 - le vie legali proponendo ricorso giudiziario per ATPO, con deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli, sezione lavoro. Aggiungevano i ricorrenti che nel procedimento per ATO veniva incaricato per effettuare la rituale visita medico-legale quale TU, il dr. il quale depositava il proprio Persona_2 elaborato concludendo in data 5.6.2023 che la signora “può compiere, Persona_1 senza dipendere da terzi, le azioni riferibili alla sua personale sfera intima, alle sue necessità vegetative ed alle proprie minime attività di correlazione con gli altri, ovvero Ella, al momento: *non si trova nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
*non abbisogna di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita. e pertanto ne consegue che: non risultano realizzati elementi medico legali sufficienti per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI MEDICO LEGALI
Alla luce di quanto su affermato, in accordo con quanto stabilito dalla Commissione Medica in data 4/4/2022, si può riconoscere la sig.ra Parte_4 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L 509/88-L. 124/98) grave 100% decorrenza 19/1/2022”.
Dopo le osservazioni alla bozza di TU e dopo l'acquisizione di ulteriore documentazione il TU con relazione peritale definitiva datata 10.11.2023 e depositata in data Per_2
3.12.2023 riconosceva che per la ricorrevano i requisiti medico-legali per Persona_1 il riconoscimento della Indennità di Accompagnamento da luglio 2023 avendola valutata quale soggetto “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L 509/88-L. 124/98) grave 100% con necessità d'assistenza continua dal mese di luglio 2023”.
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al pagamento dei CP_1 relativi importi, oltre accessori dalla data della domanda amministrativa.
La parte convenuta non si costituiva nel giudizio di opposizione – benché ritualmente CP_1 citata in giudizio - e rimaneva contumace.
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un TU (dr. ) diverso da quello già nominato nella fase dell'ATP Per_3
(dr. . Per_2
All'udienza del 27.2.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n. 21975/2022 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione dagli eredi di Persona_1
(medio tempore deceduta) è parzialmente fondata nei limiti più avanti espressi.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica). Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il TU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal TU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale richiesto in via principale con decorrenza dal mese di maggio 2023 (e fino al 31 luglio 2023).
Ricorrono, inoltre, gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge per la prestazione in relazione alla quale vi è requisito sanitario ed in particolare l'atto notorio relativo al mancato ricovero.
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento dal 1°.05.2023 (primo giorno del mese di insorgenza delle patologie di gravità tali da meritare il beneficio in questione;
cfr. conclusioni contenute nella perizia del
TU dr. ). Per_3
Ha, infatti, scritto il TU nelle considerazioni medico-legali la defunta signora Per_3 era affetta da: “Esiti di nefrectomia radicale dx robot assistita per Persona_1 adenocarcinoma (operata anno 2019) con comparsa di linfagite carcinomatosa polmonare bilaterale e retroperitoneale (TC torace del 04/05/2023). Artrosi polidistrettuali in assenza di limitazioni funzionali di rilievo. IVC arti inferiori. Note di vasculopatia cerebrale cronica in assenza di deficit mnesici cognitivi. Cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico in discreto equilibri emodinamico.
Pertanto, ha concluso il TU in risposta ai quesiti postigli che “dalle patologie Per_3 diagnosticate attraverso lo studio degli accertamenti agli atti e dall'accurata anamnesi raccolta in sede di operazioni peritali, si può riconoscere alla de cuius Sig.ra Per_1
il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal mese di
[...]
Maggio 2023 data dalla quale le sue condizioni di salute ulteriormente peggiorarono. Infatti tali affezioni erano multiple, concorrenti e coesistenti e con certezza determinarono nella sig.ra , per la compromissione a carico dei vari apparati, difficoltà a Persona_1 svolgere nella stessa i compiti e le funzioni della sua età con necessità di assistenza continua, non essendo ella in grado di compiere gli atti giornalieri della vita”.
Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del TU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_1 conseguenza, condannato al pagamento, in favore degli eredi dell'avente diritto (indicati in epigrafe), dell'indennità di accompagnamento a partire dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023 (giorno del decesso di . Persona_1 Il TU nominato nella fase di opposizione di questo giudizio, dott. non si è limitato Per_3 ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente ma ha, altresì, correttamente evidenziato quali siano state le evoluzioni delle singole patologie.
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 spettano, altresì, la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sugli importi rivalutati, a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo;
per i ratei di prestazione scaduti dopo il 31/12/91 competono invece i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono per 1/3 il principio della soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo anche avuto riguardo al fatto che la decorrenza del beneficio è riconosciuta da data successiva sia alla domanda amministrativa sia alla data di deposito del ricorso per
ATP (1.12.2022) ma da data antecedente a quella data di presentazione del ricorso in opposizione (18.1.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutti quali eredi di deceduta il 31.07.2023 con ricorso
[...] Persona_1 in opposizione del 18.1.2024 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara inabile con Persona_1 necessità di accompagnamento a partire dal maggio 2023; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare agli eredi di indicati in epigrafe CP_1 Persona_1
l'indennità di accompagnamento dal 1°.05.2023 al 31.7.2023 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art.442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento di 1/3 di delle spese processuali che liquida, in tale misura CP_1 ridotta, in complessivi euro 700/00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese generali con attribuzione;
d) compensa tra le parti i restanti 2/3 delle spese processuali;
e) pone entrambe le spese di TU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Napoli il 10.3.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 27.02.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G 1257/2024 (cui è stato riunito il fascicolo di ATP n.r.g. 21975/2022) vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
San Giovanni n. 3, c.f. , CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...], residente in [...]
SAN Giovanni n. 3,c.f. , CodiceFiscale_2
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Villa San Giovanni n. 3, c.f. , CodiceFiscale_3
tutti nella qualità di eredi di nata a [...] il [...], ivi deceduta Persona_1 il 31.07.2023 e con ultima residenza in Napoli, elettivamente domiciliati in Via Portanova n. 38 presso lo studio dell' avv. Maria Elena Sassone che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso comunicazioni alla PEC ed al numero Email_1 di fax 081.264933)
-ricorrenti –
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
-convenuto contumace
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 18.1.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe nella qualità di eredi hanno esposto che la loro dante causa, nata a [...] il Persona_1
27.05.1947 ed ivi deceduta il 31.07.2023, aveva inoltrato in data 19.1.2022 domanda per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento ritenendo di essere affetta da patologia tali da meritare l'indennità di accompagnamento;
aggiungeva che in via amministrativa non aveva ottenuto dall' quanto richiesto sicché avverso la mancata CP_1 concessione in quella fase amministrativa della prestazione assistenziale richiesta, aveva adito - in data 1.12.2022 - le vie legali proponendo ricorso giudiziario per ATPO, con deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli, sezione lavoro. Aggiungevano i ricorrenti che nel procedimento per ATO veniva incaricato per effettuare la rituale visita medico-legale quale TU, il dr. il quale depositava il proprio Persona_2 elaborato concludendo in data 5.6.2023 che la signora “può compiere, Persona_1 senza dipendere da terzi, le azioni riferibili alla sua personale sfera intima, alle sue necessità vegetative ed alle proprie minime attività di correlazione con gli altri, ovvero Ella, al momento: *non si trova nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
*non abbisogna di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita. e pertanto ne consegue che: non risultano realizzati elementi medico legali sufficienti per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI MEDICO LEGALI
Alla luce di quanto su affermato, in accordo con quanto stabilito dalla Commissione Medica in data 4/4/2022, si può riconoscere la sig.ra Parte_4 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L 509/88-L. 124/98) grave 100% decorrenza 19/1/2022”.
Dopo le osservazioni alla bozza di TU e dopo l'acquisizione di ulteriore documentazione il TU con relazione peritale definitiva datata 10.11.2023 e depositata in data Per_2
3.12.2023 riconosceva che per la ricorrevano i requisiti medico-legali per Persona_1 il riconoscimento della Indennità di Accompagnamento da luglio 2023 avendola valutata quale soggetto “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L 509/88-L. 124/98) grave 100% con necessità d'assistenza continua dal mese di luglio 2023”.
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al pagamento dei CP_1 relativi importi, oltre accessori dalla data della domanda amministrativa.
La parte convenuta non si costituiva nel giudizio di opposizione – benché ritualmente CP_1 citata in giudizio - e rimaneva contumace.
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un TU (dr. ) diverso da quello già nominato nella fase dell'ATP Per_3
(dr. . Per_2
All'udienza del 27.2.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n. 21975/2022 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione dagli eredi di Persona_1
(medio tempore deceduta) è parzialmente fondata nei limiti più avanti espressi.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica). Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il TU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal TU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale richiesto in via principale con decorrenza dal mese di maggio 2023 (e fino al 31 luglio 2023).
Ricorrono, inoltre, gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge per la prestazione in relazione alla quale vi è requisito sanitario ed in particolare l'atto notorio relativo al mancato ricovero.
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento dal 1°.05.2023 (primo giorno del mese di insorgenza delle patologie di gravità tali da meritare il beneficio in questione;
cfr. conclusioni contenute nella perizia del
TU dr. ). Per_3
Ha, infatti, scritto il TU nelle considerazioni medico-legali la defunta signora Per_3 era affetta da: “Esiti di nefrectomia radicale dx robot assistita per Persona_1 adenocarcinoma (operata anno 2019) con comparsa di linfagite carcinomatosa polmonare bilaterale e retroperitoneale (TC torace del 04/05/2023). Artrosi polidistrettuali in assenza di limitazioni funzionali di rilievo. IVC arti inferiori. Note di vasculopatia cerebrale cronica in assenza di deficit mnesici cognitivi. Cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico in discreto equilibri emodinamico.
Pertanto, ha concluso il TU in risposta ai quesiti postigli che “dalle patologie Per_3 diagnosticate attraverso lo studio degli accertamenti agli atti e dall'accurata anamnesi raccolta in sede di operazioni peritali, si può riconoscere alla de cuius Sig.ra Per_1
il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal mese di
[...]
Maggio 2023 data dalla quale le sue condizioni di salute ulteriormente peggiorarono. Infatti tali affezioni erano multiple, concorrenti e coesistenti e con certezza determinarono nella sig.ra , per la compromissione a carico dei vari apparati, difficoltà a Persona_1 svolgere nella stessa i compiti e le funzioni della sua età con necessità di assistenza continua, non essendo ella in grado di compiere gli atti giornalieri della vita”.
Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del TU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_1 conseguenza, condannato al pagamento, in favore degli eredi dell'avente diritto (indicati in epigrafe), dell'indennità di accompagnamento a partire dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023 (giorno del decesso di . Persona_1 Il TU nominato nella fase di opposizione di questo giudizio, dott. non si è limitato Per_3 ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente ma ha, altresì, correttamente evidenziato quali siano state le evoluzioni delle singole patologie.
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 spettano, altresì, la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sugli importi rivalutati, a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo;
per i ratei di prestazione scaduti dopo il 31/12/91 competono invece i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono per 1/3 il principio della soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo anche avuto riguardo al fatto che la decorrenza del beneficio è riconosciuta da data successiva sia alla domanda amministrativa sia alla data di deposito del ricorso per
ATP (1.12.2022) ma da data antecedente a quella data di presentazione del ricorso in opposizione (18.1.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutti quali eredi di deceduta il 31.07.2023 con ricorso
[...] Persona_1 in opposizione del 18.1.2024 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara inabile con Persona_1 necessità di accompagnamento a partire dal maggio 2023; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare agli eredi di indicati in epigrafe CP_1 Persona_1
l'indennità di accompagnamento dal 1°.05.2023 al 31.7.2023 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art.442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento di 1/3 di delle spese processuali che liquida, in tale misura CP_1 ridotta, in complessivi euro 700/00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese generali con attribuzione;
d) compensa tra le parti i restanti 2/3 delle spese processuali;
e) pone entrambe le spese di TU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Napoli il 10.3.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro