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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 461/2023 r.g. affari civili contenziosi, vertente tra:
(nata in [...] in data [...]), con l' avv. GRISOLIA Parte_1
DANIELA - RICORRENTE
E
(nato a [...] in data [...]), con CP_1
l' avv. COVUCCI VINCENZO - RESISTENTE
E
- INTERVENIENTE Controparte_2
OGGETTO: separazione giudiziale coniugi (art. 151 CC)
FATTO e DIRITTO
Con ricorso presentato in data 20.2.2023, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la separazione dal coniuge , con cui ha CP_1
contratto matrimonio in Castrovillari in data 19.10.1996 (registro atti di matrimonio del detto Comune, anno 1996, parte II^, serie A, n. 66). Ha dedotto: che dal rapporto di coniugio sono nati di figli nato a [...]
Castrovillari il 18/09/1997, nato a [...] il [...] Persona_2
e nato a [...] il [...]; che ella ha lasciato la casa Persona_3
coniugale per trasferirsi con i figli e in altra casa condotta in Per_2 Per_3
1 locazione;
che il primogenito è economicamente autonomo e vive a Per_1
La Spezia, mentre gli altri due figli sono privi di occupazione seppur maggiorenni;
che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile per colpa del marito. Ha quindi chiesto che fosse pronunciata la separazione con addebito al marito, con obbligo in capo a questi di contribuire al mantenimento di lei e dei figli e . Per_2 Per_3
si è associato alla domanda di separazione ma ha chiesto CP_1 che l' addebito fosse pronunciato a carico della moglie. Si è opposto alla richiesta di contribuire al mantenimento della moglie.
All' esito dell' udienza presidenziale del 13.6.2023, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed è stato disposto che il marito contribuisse al mantenimento dei due figli e con un assegno mensile di € Per_2 Per_3
400,00, nonché contribuendo al 50% delle spese straordinarie.
All' esito della formulazione della istanze istruttorie, i coniugi si sono accordati sulle condizioni di separazione, depositando scrittura da loro sottoscritta in data
27.11.2024.
Atteso che l' accordo prevede il trasferimento da parte della e in Pt_1
favore del marito della sua quota di ½ della casa coniugale, in data 8.1.2025 è stato redatto verbale cartaceo che ha raccolto le dichiarazioni dei coniugi volte a realizzare il trasferimento. Quindi i difensori hanno chiesto l' immediata rimessione della causa al Collegio.
Il PM non ha fatto pervenire le sue conclusioni.
*** *** ***
Le condizioni concordate dai coniugi sono le seguenti:
1) Il Sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento del figlio CP_1 maggiorenne la somma pari ad € 200,00 mensile, da versarsi entro il Per_3 giorno 10 di ogni mese sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
2) Sono poste a carico di entrambi i coniugi le spese straordinarie, preventivamente concordate, relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano, e quindi:
2 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e
3 pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
3) La Sig.ra dichiara di non volere la disponibilità della casa Parte_1
familiare sita a Castrovillari (CS), alla Via dei Pignatari, che permarrà nella disponibilità del Sig. ; CP_1
4) Entrambi i coniugi rinunciano all'assegno di mantenimento;
5) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli sul loro passaporto.
6) [se ne omette la trascrizione, in quanto attinente al trasferimento immobiliare realizzato con il separato verbale dell' 8.1.2025].
Il Collegio osserva che, non avendo i coniugi concordato nulla per il mantenimento del secondogenito , deve presumersi che questi sia Per_2
divenuto nelle more economicamente autosufficiente. Inoltre, il pagamento previsto al n. 1) quale contributo al mantenimento di deve intendersi in Per_3
favore di , genitore con cui il predetto convive. Parte_1
Il Collegio quindi dichiara la separazione alle condizioni suesposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la separazione tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, alle condizioni indicate in parte motiva;
[...]
b) Compensa le spese.
Castrovillari, camera di consiglio del 16/01/2025
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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