Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00266/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01320/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1320 del 2025, proposto da
TO MI, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Torrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Olevano Sul Tusciano, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza alla sentenza n. 3257/2022 pronunciata dal Tribunale di Salerno, pubblicata in data 29.9.2022, ed alla sentenza n. 652/2024 pronunciata dalla Corte d'Appello di Salerno, pubblicata in data 5.7.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. AR IM;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 30.8.2025 e depositato in pari data) il ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alle sentenze indicate in epigrafe.
Con la sentenza n. 3257/2022 pronunciata dal Tribunale di Salerno il Comune di Olevano sul Tusciano (SA) è stato condannato a pagare, in solido con altri soggetti, le spese di lite, determinate “ in € 566,17 per esborsi ed in € 13.430,00 per compenso, oltre il rimborso forfettario al 15% del compenso medesimo, l’I.V.A. ed il C.A.P. come per legge ”, con attribuzione in favore del difensore antistario avv. Tommaso Troise.
Con la sentenza n. 652/2024 la Corte d'Appello di Salerno ha respinto gli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale ed ha condannato le parti soccombenti al pagamento in favore della parte difesa dall’avvocato Tommaso Troise delle spese di lite “ liquidate in euro 8.600,00 oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore antistatario , avv. Tommaso Troise ” (v. ordinanza di correzione di errore materiale pronunciata dalla Corte d'Appello nella camera di consiglio del 7.1.2025, n. cronol. 43/2025 del 9.1.2025).
Il ricorrente ha evidenziato: l’intervenuta cessione dei crediti scaturenti dalle sentenze suddette da parte dell’avvocato Tommaso Troise in proprio favore, l’avvenuta notifica delle sentenze all’ente suddetto, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica delle sentenze all’amministrazione, l’avvenuto passaggio in giudicato e la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione intimata.
Il ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza predetta, con pagamento degli interessi dovuti dalla data di notifica dell’atto di precetto all’effettivo soddisfo, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione e la condanna della stessa al pagamento della penalità di mora.
2. Non si è costituita l’amministrazione comunale intimata.
3. Con memoria depositata in data 9.2.2026 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, dichiarando che il proprio credito è stato integralmente soddisfatto nelle more del giudizio, e richiesto la compensazione delle spese di lite.
Alla camera di consiglio del 10.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Tanto premesso, questo Collegio deve dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
In effetti, il ricorrente non ha osservato tutte le formalità di cui ai primi tre commi dell’art. 84 c.p.a. (in particolare, la rinuncia non è stata notificata all’amministrazione intimata almeno dieci giorni prima dell’udienza). Tuttavia, da tale rinunzia e dalla dichiarazione ivi contenuta questo Collegio desume argomenti di prova circa la sopravvenuta carenza d’interesse da parte del ricorrente alla decisione nel merito del ricorso.
Le spese di lite vanno compensate in ragione dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE US, Presidente
AR IM, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IM | IE US |
IL SEGRETARIO