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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/05/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 1087 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
Avv. , C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato da sé stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Barcellona P.G., Via Papa Giovanni XXIII n. 240;
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
c.f.: , con sede in Roma, Via Arenula n° 70, rappresentato ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
- resistente contumace -
avente per OGGETTO: opposizione ex artt. 84 e 170 del d.p.r. n. 115/02 e dell'art. 15 d.lgs. 150/2011.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 4/10/2024 ai sensi del combinato disposto degli artt. 84 e 170 del d.p.r. n. 115/02 e dell'art. 15 d.lgs.
150/2011, nel testo applicabile ratione temporis, l'avv. Parte_1
ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 D.P.R. 30 maggio 2002 n°
1 115, avverso il decreto di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. il 2/09/2024 e comunicato a pezzo pec in data 4/09/2024, con cui l'intestato
Tribunale rigettava l'istanza di liquidazione dell'onorario per l'attività professionale prestata in favore di nell'ambito del procedimento Persona_1
n. 829/2011 R.G. per l'intervenuta prescrizione presuntiva del credito azionato, nonché per il superamento del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.
Il ricorrente ha affidato l'opposizione a due motivi.
Con il primo motivo, egli ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2938 e 2956 c.c., nonché dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 82 del D.P.R.
115/2002, per essere l'istituto della prescrizione presuntiva inapplicabile ai crediti derivanti dallo svolgimento di attività professionale in regime di gratuito patrocinio ed alla luce della non rilevabilità d'ufficio della relativa eccezione.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto l'erroneo riferimento al termine prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c. da parte del collegio giudicante, per essere il credito dedotto assoggettato unicamente alla prescrizione ordinaria decennale, il cui termine sarebbe stato interrotto dalla proposizione dell'istanza di liquidazione del compenso in data 23/07/2024.
Ciò premesso, l'avv. ha insistito per Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare, per le ragioni di diritto meglio esposte nel primo motivo, che la prescrizione presuntiva non è rilevabile
d'ufficio; 2) dichiarare che, giusta attestazione del funzionario dell'ufficio spese di giustizia del Tribunale di Barcellona P.G., alla data del 3.10.2024 non era stato emesso alcun mandato di pagamento in favore dell'avv. Parte_1
in relazione all'attività professionale prestata nel giudizio civile 829/2011 R.G. in favore del sig. , ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
3) Persona_1
dichiarare che non è maturata alcuna prescrizione estintiva del credito professionale dell'avv. ; 4) Per lo effetto, liquidare l'importo di Euro Pt_1
1.214,00 come sopra determinato, oltre spese generali, Cassa Avvocati ed IVA, a titolo di compensi per l'assistenza prestata dall'avv. Parte_1
nel processo civile indicato in epigrafe”.
Pur ritualmente chiamata in giudizio, non si è costituito il Controparte_1
, del quale va dichiarata la contumacia.
[...]
2 2. L'opposizione spiegata da merita Parte_1
accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di opposizione è fondato.
In primo luogo, occorre prendere posizione sulla questione relativa alla rilevabilità d'ufficio della prescrizione nell'ipotesi in cui - come nel caso di specie
- il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio veda lo Stato come parte debitrice.
Al riguardo va evidenziato che, come sostenuto dallo stesso ricorrente, né la natura pubblica dell'obbligazione, né la circostanza che il procedimento di liquidazione del compenso spettante al difensore che abbia prestato la propria opera in regime di gratuito patrocinio non preveda la partecipazione del debitore risultano idonee a giustificare una deroga al divieto del rilievo ufficioso della prescrizione da parte del giudice.
In relazione al primo profilo, infatti, va osservato che la predisposizione - in relazione all'eccezione in parola - di un regime giuridico differenziato in ragione della natura pubblica o privata del rapporto obbligatorio non soltanto non trova alcun appiglio testuale, ma non è altresì giustificata alla luce delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione dell'art. 2938 c.c.
Con riguardo al secondo profilo, non merita di essere condivisa la tesi secondo la quale la natura sostanzialmente unilaterale del procedimento di liquidazione - il quale non prevede la partecipazione del - precluderebbe CP_1
a quest'ultimo la possibilità di eccepire l'intervenuta prescrizione del credito dedotto da controparte, in quanto detta facoltà risulta ancora esercitabile nel successivo, eventuale giudizio di opposizione al decreto di liquidazione.
Detto convincimento, peraltro, trova conferma nel principio affermato dalla
Suprema Corte la quale ha affermato “il principio per cui anche alle prescrizioni presuntive, disciplinate dagli artt. 2954 c.c. e segg., è applicabile il principio di cui all'art. 2938 c.c., che fa divieto al giudice di rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta” (cfr., in parte motiva, Cass. Civ., sez. II, 05/12/2022, n.35689).
Da ciò discende che non poteva essere rilevata alcuna prescrizione.
Ciò posto e passando all'esame della questione relativa all'applicabilità della prescrizione presuntiva al credito dedotto nel presente giudizio, va rilevato che l'istituto in parola - il quale, a differenza della prescrizione estintiva, non opera sul terreno sostanziale, bensì su quello probatorio, introducendo una presunzione iuris tantum di adempimento del credito - mira ad agevolare il debitore in relazione a quei rapporti che si svolgono senza formalità, nell'ambito dei quali il pagamento
3 suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta, non trovando applicazione nei casi in cui il contratto sia stato stipulato per iscritto e le parti abbiano pattuito il differimento dell'obbligo di pagamento del dovuto (cfr. Cass.
Civ. sez. II, 30/04/2018, n.10379; Cass. Civ., sez. VI, 16/11/2021, n.34639; Cass.
Civ., sez. II, 12/01/2022, n.789).
Il legislatore, infatti, presume che nelle ipotesi su descritte, normalmente caratterizzate dall'immediatezza del pagamento e dall'assenza di un'attestazione scritta del medesimo, sia difficile per il debitore procurarsi aliunde le prove dell'adempimento, specie ove sia trascorso molto tempo dall'esecuzione della prestazione dedotta in contratto.
Alla luce della ratio dell'istituto in parola, è giocoforza inferire l'inapplicabilità del medesimo al credito del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, tenuto conto che la liquidazione implica apposita richiesta scritta del procuratore al giudice competente, che a sua volta provvede sulla liquidazione con decreto ed essendo, quindi, inconcepibile che ci sia un pagamento cui non faccia riscontro un documento scritto
In argomento eloquente ed esplicativa è la Suprema Corte nell'affermare il principio secondo il quale “il principio per cui il credito del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è assoggettato alla prescrizione prevista dall'art. 2956 c.c., comma 1, n. 2). Ciò in quanto le prescrizioni presuntive non operano quando il contratto, dal quale trae origine il credito, sia stipulato per iscritto, ipotesi che ricorre nel gratuito patrocinio nel quale il compenso viene liquidato solo in base ad un decreto emesso dal giudice competente a seguito di presentazione di una richiesta scritta (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13707 del
22/05/2019 - Rv. 654231 - 01).Le prescrizioni presuntive, infatti, che trovano fondamento e ragione solo in quei rapporti che si svolgono senza formalità (Cass.
Sez.
2 - Ordinanza n. 789 del 12/01/2022 (Rv. 663625 - 01), in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta, con la conseguenza che non possono operare quando il contratto sia stato stipulato per iscritto e quando le parti abbiano pattuito il differimento dell'obbligo di pagamento del dovuto (Cass. n. 8200/2006; n. 10379/2018). Ne discende che la prescrizione presuntiva non è applicabile per definizione al credito del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio, tenuto conto che la liquidazione implica apposita richiesta scritta del difensore al giudice competente, che a sua volta provvede sulla liquidazione con decreto. Poiché tale procedura rende impossibile l'eventualità che
4 venga effettuato un pagamento cui non faccia riscontro un documento scritto, risulta preclusa in radice l'applicabilità della prescrizione presuntiva al credito del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.” (Cass. Civ., n.
n.35689/2022 cit.: cfr. Cass. Civ., sez. VI, 22/05/2019, n.13707).
Risulta, altresì, fondato il secondo motivo di opposizione, con il quale il ricorrente ha censurato il provvedimento opposto nella parte in cui si è ritenuta, in ogni caso, l'estinzione del credito in quanto prescritto a causa del decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.
Fermo restando quanto già osservato in ordine alla non rilevabilità della prescrizione in via officiosa, a favore dell'accoglimento del motivo de quo milita il dato testuale, in quanto i crediti scaturenti dallo svolgimento di prestazioni professionali non rientrano nell'elenco di cui alla succitata disposizione, il quale ricomprende - ed in ciò risiede la ratio sottesa alla previsione di un termine ridotto
- esclusivamente quei crediti caratterizzati da una periodicità annuale ovvero infrannuale.
Ne consegue l'assoggettamento del credito dedotto nel presente giudizio al regime della prescrizione ordinaria decennale, il cui termine, decorrente dalla conclusione del procedimento in cui il ricorrente aveva prestato la propria opera professionale e, quindi, dalla pubblicazione della sentenza in data 21/12/2018, risulta pacificamente non prescritto alla data dell'istanza di liquidazione del compenso presentata dal ricorrente in data 23/07/2024.
Alla luce dei suesposti motivi, l'opposizione spiegata da parte ricorrente va accolta, con conseguente condanna del , al pagamento Controparte_1
della somma richiesta di € 1.214,00, oltre accessori, a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta dall'avv. in favore di Parte_1 Per_1
nell'ambito del procedimento di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio, iscritto al n. 829/2011 R.G., in quanto entro i limiti del dovuto in rapporto all'attività professionale prestata (fasi studio, introduttiva e decisionale) e al tipo di procedimento, tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014
e della dimidiazione di cui all'art. 130 D.P.R. n. 115/02 (“gli importi spettanti al difensore […] sono ridotti della metà”).
L'accoglimento del ricorso rende superfluo l'espletamento del giuramento decisorio ex art. 233 c.p.c. richiesto da parte ricorrente e giustifica, pertanto, il rigetto della relativa istanza, in disparte ogni ulteriore profilo.
5 3. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte resistente, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi (metà dei valori medi), stante la modesta complessità delle questioni di fatto e diritto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1087/2024 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna il Controparte_2
al pagamento, in favore dell'avv. della somma
[...] Parte_1
di € 1.214,00, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge, a titolo di onorario per l'attività difensiva espletata nell'ambito del procedimento n.
829/2011 R.G.;
- condanna il alla rifusione delle spese sostenute Controparte_1 dall'avv. nel presente giudizio, liquidate in € 125,00 Parte_1
per spese vive e € 425,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali al
15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 26 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Anna Smedile
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