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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 15/05/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Giampaolo Bellofiore, letti atti del procedimento iscritto al n. 57/2024 PU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Richiamato il decreto del 25.1.2025 in punto di competenza del Tribunale, qualità di consumatore e condizione di sovraindebitamento della parte ricorrente, insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII e contenuto della proposta e del piano;
rilevato che, ai sensi dell'art. 70, c. 6 CCII, il gestore della crisi ha depositato il 25.2.2025 apposita relazione, con la quale ha dato atto che non sono pervenute osservazioni;
considerato che
, all'esito della comunicazione del decreto di ammissione e in difetto di contestazioni dei creditori, deve essere confermato in questa sede il giudizio di sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per l'omologa della proposta e più in generale il giudizio di fattibilità;
ritenuto che
, quindi, sussistano tutti i presupposti richiesti dall'art. 70, c. 7 CCII per l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con conseguente declaratoria di chiusura della procedura;
considerato che
, al fine di consentire di verificare la corretta esecuzione del piano
(pagamento dei crediti in prededuzione entro otto mesi dall'omologa, pagamento dei crediti privilegiati a decorrere dal nono mese e pagamento dei creditori chirografari a decorrere dal quattordicesimo mese e per 96 rate), è necessario che i versamenti mensili siano eseguiti dalla parte ricorrente su apposito conto corrente, intestato alla procedura e condizionato all'ordine del giudice;
considerato che
il piano non prevede pagamenti intermedi, ma è opportuno che essi siano eseguiti con cadenza annuale rispettando la necessaria proporzionalità tra tutti i creditori chirografari;
considerato che
tali adempimenti dovranno essere posti dal ricorrente in essere sotto la vigilanza del gestore della crisi, ai sensi dell'art. 71, comma 1, CCII;
evidenziato che, poiché il compenso dell'OCC per l'attività del gestore dovrà essere liquidato dal giudice al termine della procedura (art. 71, c. 4 CCII), lo stesso non potrà essere oggetto di immediato pagamento, con le prime risorse disponibili. Al fine di garantire tale pagamento, che gode di prededuzione (art. 6, c. 1 lett. a CCII), la parte ricorrente dovrà provvedere ad accantonare (mantenendola in giacenza sul conto corrente della procedura che provvederà ad aprire) le prime otto rate indicate nel piano (considerando quale importo da accantonare complessivamente quello di euro 2.500,00), che sarà poi concretamente corrisposto dopo la liquidazione da parte del Giudice (e nella misura da questi stabilita);
P.Q.M.
visto l'art. 70, co. 7, CCII, omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti dei consumatori (CF Parte_1
) e (CF ), come specificata nella C.F._1 CP_1 C.F._2 relazione del gestore della crisi allegata al ricorso;
dispone che, a cura del gestore della crisi, la presente sentenza:
- sia pubblicata entro 48 ore sul sito web del Tribunale di Marsala;
- sia immediatamente comunicata a tutti i creditori;
- che l'esecuzione di tali adempimenti sia comprovata documentalmente con la prima informativa periodica;
dispone che il debitore ponga in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano, secondo quanto previsto in parte motiva;
dispone che il gestore della crisi:
- vigili sull'esatta esecuzione del piano da parte del debitore, con l'accontamento delle somme mensilmente dovuto e l'esecuzione di pagamenti periodici ai creditori, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice solo ove assolutamente necessario;
- entro il 30.6 e il 31.12 di ogni anno (a partire dal mese di giugno dell'anno in corso) relazioni al giudice in merito alla esecuzione della proposta di ristrutturazione da parte dei ricorrenti. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal gestore a tutti i creditori e all'OCC;
- riferisca immediatamente al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 72 CCI;
- terminata l'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71,
c. 4 CCII, con contestuale richiesta di liquidazione del compenso;
pag. 2/3 dichiara chiusa la procedura.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente e al professionista con funzioni di OCC, dott. . Persona_1
Marsala, 13.5.2025
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 3/3