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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di GG BR - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati :
1) Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3) Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
ha deliberato con le forme di cui all'art.127 ter c.p.c. ( scadenza note 27/3/2025) la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n 275/2023 RG proposto avverso la sentenza n.21013/2022 pubbl. l'11.5.2022 dal Tribunale di GG BR, vertente tra nato a [...] P.S.(RC) il 11.04.1956 ed ivi residente in [...]
aprile C.F. , in proprio e n.q. di legale rappresentante pro C.F._1
tempore, della società , con sede legale, a Melito P.S.(RC)alla Controparte_1
via XXV aprile snc, rappresentato e difeso dall' Avv.Roberto Pizzi, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0965 784080 o all'indirizzo di posta elettronica Email_1
appellante e
(CF ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di GG BR (C.F. – FAX 0965/811224 P.IVA_2
– PEC Email_2
appellato
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso , in proprio e quale l.r.p.t. della Parte_1 [...]
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.16/2019 Controparte_3
– 16/1/2019 del 21.1.2019, notificata dall' Controparte_2
(oggi ) Controparte_4
con cui si intimava il pagamento dell'importo di €161.632,40 per irregolarità rilevate con riferimento alla posizione della TR . Parte_2
Tanto era stato accertato da funzionari dell' con Controparte_2
procedimento iniziato in data 3.5.2013 - a seguito di richiesta d'intervento della
TR , che denunciava di essere stata impiegata in nero - e concluso con l
Verbale di illecito amministrativo n. RC89003/2013/375/01 del 28.1.2014,
contenente anche la diffida a regolarizzare la posizione della ai sensi Pt_2
dell'articolo 13 D.Lgs. 124/2004.
deduceva quali motivi di opposizione: la prescrizione della pretesa;
l' Pt_1
infondatezza nel merito della contestazione;
l'eccessivo ammontare delle somme ingiunte;
la manifesta incostituzionalità dell'art.3 D.L. 12/2002 conv. in L. 73/2002 con riferimento all'art.23 Cost.
Nella resistenza dell' Ispettorato del lavoro, il primo giudice rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al rimborso delle spese processuali.
In sintesi, così argomentava: quanto all' eccezione di prescrizione, proposta sul presupposto che fra la richiesta di intervento dell' presentata dalla TR il 22.10.12 e l'ordinanza CP_2
ingiunzione opposta (datata 21.1.19) sarebbe stato superato il termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 28 L.689/1981, rilevava che era stato interrotto già dalla notifica in data 10.2.2014 del Verbale unico di accertamento e notificazione n°
RC89003/2013/375/01 del 28.1.14;. nel merito, l'opponente non aveva capitolato alcuna richiesta istruttoria per confutare la ricostruzione dei fatti operata dall'IT , che aveva confermato l' irregolarità della posizione della , emersa dall' attività ispettiva (richiesta di Pt_2
intervento della denunciante prova della retribuzione, avvenuta attraverso Pt_2
ripetuti pagamenti mediante assegni bancari allegati in atti;
dichiarazioni rese dalle lavoratrici della società cooperativa Iamonte, e presenti al Per_1 Tes_1 Per_2
momento dell'ispezione);
tale quadro probatorio si presenta quanto mai univoco e non contestato dall'opponente mediante offerta di elementi istruttori di senso contrario, restando al rango di mere allegazioni le affermazioni sulla volontà della di non essere Pt_2
regolarizzata, per continuare a godere sia del trattamento di disoccupazione che della pensione di invalidità dei quali ella avrebbe goduto;
non è accoglibile neppure una rivalutazione in melius dell'elemento soggettivo del trasgressore;
la quantificazione non è eccessiva poiché tiene conto delle giornate di lavoro nero della in base ad un mero calcolo matematico che prevede una maggiorazione Pt_2
giornaliera moltiplicata per il numero di giorni di lavoro non regolarizzato e alla cd.
maxisanzione si aggiungono le ulteriori sanzioni previste per l'omessa registrazione sul Libro Unico del Lavoro e per l'omessa consegna della lettera contratto, non assorbite per l' espressa previsione normativa che fa salva “l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore”.
Il ha proposto appello per l'unico motivo di seguito trattato;
ha resistito Pt_1
l' anche in questo grado;
il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente CP_2
comunicato.
Verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nella camera di consiglio telematica del 28/3/2025.
***
Nell'atto di appello si censura il rigetto del primo giudice dell'eccezione di prescrizione, sicchè va dato atto della prestata acquiescenza del su ogni altro Pt_1
statuizione del primo giudice nel merito, inclusa la questione dell' entità delle somme ingiunte e delle sanzioni applicate. Risultano in tutta evidenza inammissibili gli ulteriori profili di censura prospettati tardivamente , con l'ultima nota di trattazione scritta (presunta inosservanza del termine dei 90 giorni previsto dall'art. 14 della l. n.689/1981 per la contestazione dell'illecito; nullità dell' accertamento per non avere consentito la regolarizzazione delle violazioni accertate in quanto il verbale unico di accertamento non era stato notificato anche ai soci e;
negazione del rapporto Parte_3 Parte_4
lavorativo).
Ciò posto, il diniego del maturare della eccezione di prescrizione era così
argomentato dal primo giudice:
<< il eccepisce la presunta intervenuta prescrizione ai sensi dell'art.28 Pt_1
L.689/1981 della pretesa creditoria azionata dall'IT in suo danno: e questo, sul presupposto che fra la richiesta di intervento dell' presentata dalla CP_2
TR il 22.10.12 e l'ordinanza ingiunzione opposta (datata, come detto,
21.1.19) sarebbe stato superato il termine prescrizionale di cinque anni previsto da
tale disposizione normativa.
L'assunto è infondato.
Come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, con principio di diritto condiviso da questo giudicante, “in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per
l'irrogazione della sanzione (…) ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione stessa alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esercizio della pretesa sanzionatoria”, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione” (Cass., 787/2022).
Il termine quinquennale previsto dall'art. 28 L.689/1981 è stato quindi utilmente interrotto già dalla notifica in data 10.2.14 del Verbale unico di accertamento e
notificazione n° RC89003/2013/375/01 del 28.1.14, conclusivo dell'accertamento
ispettivo e contenente anche la diffida a regolarizzare la posizione della TR ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 124/2004. Pt_2
Avendo riguardo alla notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta (23.1.19) il
predetto termine quinquennale risulta quindi rispettato. >> Ebbene la censura proposta nell'atto di appello si esaurisce nella tesi che segue:
<< il Giudice di prime cure ha omesso di valutare che la disciplina degli atti interruttivi della prescrizione in tema di illeciti amministrativi è modellata su quella dettata dal codice civile, e non avrebbe dovuto sostenere che il termine quinquennale decorresse dalla data di notifica del verbale Unico di accertamento cioè il 28.01.2014,
ma avrebbe dovuto esaminare la condotta posta in essere dalla società per verificare se il comportamento costituiva un illecito di natura permanente configurando un illecito omissivo con riferimento a quella condotta che l'autore avrebbe potuto porre ulteriormente anche dopo la prima omissione. L'affermazione secondo cui la prosecuzione nel tempo della condotta, dà luogo ad un illecito di natura permanente,
comporta che la prescrizione decorre dalla chiusura del verbale Unico di accertamento, ma il Giudice di prime cure doveva verificare il carattere continuativo dell'omissione, tale verifica è mancata nel caso di specie poiché la società aveva interrotto il rapporto di lavoro con la sig.ra , e la stessa aveva presentato Parte_2
il 22.10.2012 tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro
di , pertanto il termine prescrizionale decorreva non dalla data di Controparte_2
chiusura del verbale Unico di Accertamento finalizzata all'accertamento della violazione denunciata, ma dalla data di apertura del procedimento da parte dell'
il 05.03.2013. >>. CP_5
Ma il motivo così articolato è chiaramente inammissibile, per un duplice ordine di ragioni;
per un verso , perché vorrebbe introdurre una tematica del tutto nuova in appello, diretta a valorizzare la natura permanente dell'illecito contestato;
in ogni caso, la conclusione di tale confuso argomentare non giova minimamente all'appellante , poiché l'affermazione secondo cui il termine prescrizionale avrebbe dovuto decorrere dall'apertura del procedimento in data 5 Marzo 2013 lascia non contrastato da un qualsiasi argomento l' effetto interruttivo della prescrizione attribuito in sentenza alla notifica del verbale di accertamento nel gennaio 2014.
L'appellante dunque si limita a riproporre la tesi secondo cui sarebbe maturata la prescrizione tra l'avvio del procedimento nel 2013 e la notifica dell'ordinanza ingiunzione nel 2019, senza confrontarsi – come era suo onere - con la ragione in forza della quale è stata esclusa la prescrizione, costituita dalla notifica del verbale unico di accertamento nel 2014.
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile e le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo (scaglione fino a € 260.000,00 del DM n. 147/ 2022, valori medi dimidiati per le quattro fasi, in considerazione della semplicità delle questioni trattate).
Va dato atto che per effetto della pronuncia di inammissibilità dell'appello ricorrono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto
P.Q.M.
La Corte di Appello di GG BR -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro Parte_1 Controparte_2
di e avverso la sentenza n. 1013/2022 pubblicata
[...] Controparte_2
l'11.5.2022 dal Tribunale di GG BR :
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna a rifondere all'appellato le spese del grado, Pt_1 CP_2
che liquida in € 6.994,00 oltre accessori come per legge;
3) dà atto che la pronuncia di inammissibilità dell'appello integra il presupposto per il pagamento da parte dell'appellante di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
GG BR, 28 Marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott.ssa Marialuisa Crucitti)