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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/12/2024, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1130/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1130/2024 V.G., congiuntamente promossa da:
nata ad [...], il [...] (C.F.: Parte_1
) , nato ad [...], il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. CASTIGLIONE GIACOMA C.F._2
(pec domiciliazione: ), Email_1
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: domanda congiunta per la separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate le parti concludevano riportandosi al ricorso congiunto al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 12/08/2024, i ricorrenti, che hanno contratto matrimonio concordatario in Trapani, in data 08/10/2016 - unione dalla quale sono nati i figli minori ( , 06.07.2018) e (Roma, 30.04.2021) - hanno chiesto dichiararsi la Per_1 Per_2 Per_3
loro separazione personale alle seguenti condizioni: “1. entrambi i coniugi sono pervenuti alla determinazione di vendere l'immobile adibito a casa familiare sito Guidonia Montecelio via Olanda n.62 di cui sono proprietari in ragione del 50%
ciascuno e di volere estinguere con il ricavato della vendita oltre il mutuo ipotecario gravante su detto immobile ad essi cointestato, anche i finanziamenti contratti durante la convivenza matrimoniale che risultano intestati esclusivamente al sig. Parte_2
2. le parti concordano che le restanti somme che dovessero residuare dal prezzo di vendita della casa coniugale verranno tra gli stessi ripartiti in ragione del 50% ciascuno;
3. il sig. si impegna e si obbliga a continuare a pagare per intero la rata di euro Parte_2
310,00 al mese, inerente il finanziamento I.FI.VE.R. S.P.A. per il quale ha già effettuato la cessione del quinto dello stipendio che andrà a scadere nel luglio del 2032;
4. la sig.ra rinuncia al diritto di assegnazione della casa coniugale, sita in Parte_1
Guidonia Montecelio via Olanda n.62 di cui al punto 1) solo ed esclusivamente all'atto della vendita della stessa, fino a quando detta condizione non si sarà avverata la moglie conserva il diritto di poterla andare ad abitare con i due figli minori qualora dovesse decidere di rientrare a Guidonia
Montecelio;
5. il sig. si obbliga a versare entro il giorno venticinque di ogni mese alla sig.ra Parte_2
con accreditamento sulla carta Postepay intestata alla beneficiaria, con Parte_1
l'identificativo codice IBAN [...], un assegno di complessivi euro
130,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli (euro 65,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale Istat, oltre all'assegno unico al 100% attualmente di €. 370,00 che verrà
accreditato direttamente dall' sul conto della beneficiaria, con decorrenza dalla domanda;
CP_1
6. l'ammontare dell'assegno di mantenimento di complessivi euro 130,00, con decorrenza dalla data di vendita della casa coniugale verrà automaticamente aumentato, a complessivi euro cinquecento
(euro 250,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data di vendita della casa familiare, con rivalutazione annuale ISTAT fermo restando il diritto della madre di continuare percepire per intero l'assegno unico;
7. l'assegno di mantenimento di euro 250,00 verrà incrementato automaticamente di euro 50,00
per ciascun figlio al momento dell'iscrizione alle scuole superiori dello stesso;
detto assegno di complessivi euro 300,00 verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
8. le spese straordinarie, come disciplinate nel protocollo d'intesa in vigore nel presente Tribunale
che fa parte integrante del presente ricorso, vengono ripartite in ragione del 50% a carico di ciascun genitore;
9. affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione della madre che attualmente è in Trapani;
10. la responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente dai coniugi, sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore rilevanza;
le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la potestà separatamente durante il periodo in cui i figli staranno con lui;
11. il genitore non affidatario fino a quando continuerà a risiedere per ragioni di lavoro in un
Comune diverso da quello di residenza dei figli e potrà vederli e tenerli con sé ogni Per_1 Per_3
volta che vorrà e comunque almeno due volte al mese, nei giorni che lo stesso di volta in volta indicherà, dandone congruo preavviso all'altro genitore anche in ordine agli orari, prelevandoli dall'abitazione della madre con l'obbligo di riaccompagnarli a casa di quest'ultima,
compatibilmente con le esigenze di lavoro del padre e di vita (studio e tempo libero) dei minori;
è
fatta salva la possibilità per improvvisi impegni lavorativi del padre di potere variare la giornata di visita dandone congruo avviso alla madre;
i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori le feste calendate Civili e Religiose secondo il principio dell'alternanza. Durante il periodo estivo i figli trascorreranno con il genitore non collocatario, continuativamente una settimana nel mese di luglio e una nel mese di agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi;
durante tale permanenza continuativa il padre dovrà assicurare contatti telefonici giornalieri dei figli con la madre anche con video chiamata. Per ciò che attiene al compleanno dei minori al fine di consentire ad entrambi i genitori di condividere con i figli tale ricorrenza gli stessi concorderanno di volta in volta le modalità.
Comunque sia, in linea con i principi dell'affidamento condiviso, i genitori di comune accordo e con congruo preavviso compatibilmente con i reciproci impegni di lavoro e con gli impegni di studio e di tempo libero di entrambi i figli e nell'interesse degli stessi potranno derogare alle condizioni previste;
i figli minori dovranno mantenere costanti i rapporti con i nonni sia paterni che materni.” *****
Le parti oltre agli oneri a carico delle stesse anche in relazione ai figli minori hanno, pure,
indicato le rispettive condizioni reddituali e patrimoniali.
I ricorrenti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale innanzi il Presidente con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale avanzata dalle parti,
tenuto conto che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative di legge nè
all'ordine pubblico né al superiore interesse dei minori.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dichiara la separazione personale tra nata ad [...], il Parte_1
09/10/1988 (C.F.: ) , nato ad [...], il C.F._1 Parte_2
14/06/1989 (C.F.: ), trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio C.F._2
dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Trapani (TP), al n. 227, Parte II, Serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
spese compensate;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3
novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 12/12/2024.
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1130/2024 V.G., congiuntamente promossa da:
nata ad [...], il [...] (C.F.: Parte_1
) , nato ad [...], il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. CASTIGLIONE GIACOMA C.F._2
(pec domiciliazione: ), Email_1
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: domanda congiunta per la separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate le parti concludevano riportandosi al ricorso congiunto al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 12/08/2024, i ricorrenti, che hanno contratto matrimonio concordatario in Trapani, in data 08/10/2016 - unione dalla quale sono nati i figli minori ( , 06.07.2018) e (Roma, 30.04.2021) - hanno chiesto dichiararsi la Per_1 Per_2 Per_3
loro separazione personale alle seguenti condizioni: “1. entrambi i coniugi sono pervenuti alla determinazione di vendere l'immobile adibito a casa familiare sito Guidonia Montecelio via Olanda n.62 di cui sono proprietari in ragione del 50%
ciascuno e di volere estinguere con il ricavato della vendita oltre il mutuo ipotecario gravante su detto immobile ad essi cointestato, anche i finanziamenti contratti durante la convivenza matrimoniale che risultano intestati esclusivamente al sig. Parte_2
2. le parti concordano che le restanti somme che dovessero residuare dal prezzo di vendita della casa coniugale verranno tra gli stessi ripartiti in ragione del 50% ciascuno;
3. il sig. si impegna e si obbliga a continuare a pagare per intero la rata di euro Parte_2
310,00 al mese, inerente il finanziamento I.FI.VE.R. S.P.A. per il quale ha già effettuato la cessione del quinto dello stipendio che andrà a scadere nel luglio del 2032;
4. la sig.ra rinuncia al diritto di assegnazione della casa coniugale, sita in Parte_1
Guidonia Montecelio via Olanda n.62 di cui al punto 1) solo ed esclusivamente all'atto della vendita della stessa, fino a quando detta condizione non si sarà avverata la moglie conserva il diritto di poterla andare ad abitare con i due figli minori qualora dovesse decidere di rientrare a Guidonia
Montecelio;
5. il sig. si obbliga a versare entro il giorno venticinque di ogni mese alla sig.ra Parte_2
con accreditamento sulla carta Postepay intestata alla beneficiaria, con Parte_1
l'identificativo codice IBAN [...], un assegno di complessivi euro
130,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli (euro 65,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale Istat, oltre all'assegno unico al 100% attualmente di €. 370,00 che verrà
accreditato direttamente dall' sul conto della beneficiaria, con decorrenza dalla domanda;
CP_1
6. l'ammontare dell'assegno di mantenimento di complessivi euro 130,00, con decorrenza dalla data di vendita della casa coniugale verrà automaticamente aumentato, a complessivi euro cinquecento
(euro 250,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data di vendita della casa familiare, con rivalutazione annuale ISTAT fermo restando il diritto della madre di continuare percepire per intero l'assegno unico;
7. l'assegno di mantenimento di euro 250,00 verrà incrementato automaticamente di euro 50,00
per ciascun figlio al momento dell'iscrizione alle scuole superiori dello stesso;
detto assegno di complessivi euro 300,00 verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
8. le spese straordinarie, come disciplinate nel protocollo d'intesa in vigore nel presente Tribunale
che fa parte integrante del presente ricorso, vengono ripartite in ragione del 50% a carico di ciascun genitore;
9. affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione della madre che attualmente è in Trapani;
10. la responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente dai coniugi, sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore rilevanza;
le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la potestà separatamente durante il periodo in cui i figli staranno con lui;
11. il genitore non affidatario fino a quando continuerà a risiedere per ragioni di lavoro in un
Comune diverso da quello di residenza dei figli e potrà vederli e tenerli con sé ogni Per_1 Per_3
volta che vorrà e comunque almeno due volte al mese, nei giorni che lo stesso di volta in volta indicherà, dandone congruo preavviso all'altro genitore anche in ordine agli orari, prelevandoli dall'abitazione della madre con l'obbligo di riaccompagnarli a casa di quest'ultima,
compatibilmente con le esigenze di lavoro del padre e di vita (studio e tempo libero) dei minori;
è
fatta salva la possibilità per improvvisi impegni lavorativi del padre di potere variare la giornata di visita dandone congruo avviso alla madre;
i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori le feste calendate Civili e Religiose secondo il principio dell'alternanza. Durante il periodo estivo i figli trascorreranno con il genitore non collocatario, continuativamente una settimana nel mese di luglio e una nel mese di agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi;
durante tale permanenza continuativa il padre dovrà assicurare contatti telefonici giornalieri dei figli con la madre anche con video chiamata. Per ciò che attiene al compleanno dei minori al fine di consentire ad entrambi i genitori di condividere con i figli tale ricorrenza gli stessi concorderanno di volta in volta le modalità.
Comunque sia, in linea con i principi dell'affidamento condiviso, i genitori di comune accordo e con congruo preavviso compatibilmente con i reciproci impegni di lavoro e con gli impegni di studio e di tempo libero di entrambi i figli e nell'interesse degli stessi potranno derogare alle condizioni previste;
i figli minori dovranno mantenere costanti i rapporti con i nonni sia paterni che materni.” *****
Le parti oltre agli oneri a carico delle stesse anche in relazione ai figli minori hanno, pure,
indicato le rispettive condizioni reddituali e patrimoniali.
I ricorrenti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale innanzi il Presidente con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale avanzata dalle parti,
tenuto conto che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative di legge nè
all'ordine pubblico né al superiore interesse dei minori.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dichiara la separazione personale tra nata ad [...], il Parte_1
09/10/1988 (C.F.: ) , nato ad [...], il C.F._1 Parte_2
14/06/1989 (C.F.: ), trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio C.F._2
dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Trapani (TP), al n. 227, Parte II, Serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
spese compensate;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3
novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 12/12/2024.
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo